Decreto cautelare 12 ottobre 2022
Ordinanza cautelare 26 ottobre 2022
Ordinanza collegiale 7 giugno 2023
Sentenza 3 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 03/09/2025, n. 15981 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 15981 |
| Data del deposito : | 3 settembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 15981/2025 REG.PROV.COLL.
N. 10315/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10315 del 2022, proposto da
IO D'DR, rappresentato e difeso dagli avvocati Gaetano Cosentino e Massimiliano Bianchi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
ON IO, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- del decreto del 5 luglio 2022 del Ministero dell'Interno - Dipartimento della pubblica sicurezza, pubblicato sul Bollettino Ufficiale del personale del Ministero dell'Interno, n. 1/28 bis del 6 luglio 2022 con il quale è stata rideterminata la graduatoria di merito e la dichiarazione dei vincitori nella parte in cui non ha inserito il ricorrente nel novero dei vincitori, nonché del decreto n.333CON/ del 21 giugno 2022 del Ministero dell'Interno - Dipartimento della pubblica sicurezza, pubblicato sul Bollettino Ufficiale del personale del Ministero dell'Interno, supplemento straordinario n. 1/25 ter del 22 giugno 2022, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito e dichiarazione dei vincitori nella parte in cui non ha inserito il ricorrente nel novero dei vincitori, nonché del decreto del 31 dicembre 2020, con il quale il Ministero dell'Interno ha indetto un concorso per titoli per la copertura di n. 2662 posti di vice ispettore riservato al personale appartenente al ruolo dei sovraintendenti, di cui, in particolare, n. 1331 posti destinati ai soli sovraintendenti capo nelle parte in cui non consente ai candidati promossi per meriti straordinari, come l'odierno ricorrente, di indicare nelle domande di partecipazione la sua effettiva anzianità nel ruolo e nella qualifica e non prevede che la commissione esaminatrice, nell'attribuzione dei punteggi relativi ai titoli di servizio, debba tenere conto dell'anzianità maturata dai candidati promossi per meriti straordinari ai sensi dell'art. 75, c.2, del d.P.R. n. 335/1982, come modificato dalla sentenza n. 224/2020 della Corte costituzionale, nonché della circolare n.3337ISP/II/Mobilità 7Coll.9041.bc/16 del 13 luglio 2022, con cui il Ministero dell'Interno, Dipartimento della pubblica sicurezza, ha comunicato che il corso di formazione per i vice ispettori dichiarati vincitori della procedura concorsuale de qua avrà inizio il 28 luglio 2022 e di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali,
nonché per l'accertamento
del diritto del ricorrente all'assegnazione del punteggio di 30,497 e posizione n. 1.064, rientrando quindi nel novero dei vincitori di cui alla graduatoria definitiva del 22 giugno 2022, anziché quello attribuitogli di 21,122, di conseguenza con collocazione alla posizione di concorso 5643, o in quello maggiore o minore che dovesse risultare ma comunque maggiore al punteggio di 26,333 attribuito al sig. IO ON, ultimo dei vincitori, con conseguente rettifica in aumento del punteggio ottenuto e riconoscimento di una posizione migliore nella graduatoria finale di merito
con conseguente condanna in forma specifica delle Amministrazioni, ad inserire il ricorrente nel novero dei vincitori.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 1 luglio 2025 il dott. Dario Aragno e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il sig. D’DR è un appartenente alla Polizia di Stato che con decreto del 14 maggio 2015 è stato promosso alla qualifica di vice sovraintendente della Polizia di Stato per meriti straordinari (per aver fatto parte di un team investigativo che ha raccolto importanti prove nei confronti di soggetti affiliati a organizzazione di stampo mafioso trovati in possesso di ordigno esplosivo), ai sensi degli artt. 72 e 75 del d.P.R. 24 aprile 1982, n. 335.
La decorrenza giuridica di tale promozione è stata fissata al 9 ottobre 2013, in coerenza con quanto previsto dal richiamato art. 75 del d.P.R. n. 335/1982, ai sensi del quale « le promozioni [per merito straordinario] decorrono dalla data del verificarsi dei fatti e vengono conferite anche in soprannumero, riassorbibile con le vacanze ordinarie ».
2. Il ricorrente fa presente che l’amministrazione resistente, con d.m. del 23 dicembre 2013, ha bandito un concorso interno per l’accesso alla qualifica di vice sovraintendente della Polizia di Stato, i cui vincitori sono stati nominati nella qualifica con decorrenza giuridica dal 1 gennaio 2005, in applicazione dell’art. 24- quater del d.P.R. n. 335/1982, secondo cui i vincitori di tali procedure « vengono nominati con decorrenza giuridica dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze [in organico coperte con la procedura concorsuale]».
3. Con sentenza del 27 ottobre 2020, n. 224, la Corte costituzionale è intervenuta sulla normativa che disciplina la decorrenza delle promozioni per merito straordinario, dichiarando « l’illegittimità costituzionale dell’art. 75, primo comma, del d.P.R. n. 335 del 1982, nella parte in cui non prevede l’allineamento della decorrenza giuridica della qualifica di vice sovraintendente promosso per merito straordinario a quella più favorevole riconosciuta al personale che ha conseguito la medesima qualifica all’esito della selezione o del concorso successivi alla data del verificarsi dei fatti ».
La Corte, segnatamente, ha ritenuto l’illegittimità costituzionale dell’art. 75, c. 1, del d.P.R. n. 335/1982, per violazione degli artt. 3 e 97 Cost., nella parte in cui, ancorando la decorrenza giuridica della promozione per merito straordinario nel ruolo di vice sovraintendente della Polizia di Stato alla data nella quale si è verificato il fatto che ha dato luogo alla promozione, determina una disparità di trattamento (che si riverbera anche sui principi di buon andamento e imparzialità dell’azione amministrativa) rispetto ai vice sovraintendenti promossi alla qualifica a seguito di procedure selettive interne, per le quali – come si è evidenziato supra sub 2 – l’art. 24- quate r, c. 7, del d.P.R. n. 335/1982 prevede la retrodatazione della decorrenza giuridica della nomina alla data del 1 gennaio successivo a quello in cui si sono verificate le vacanze.
La Corte costituzionale – in altri termini – ha ritenuto illegittimo il meccanismo, determinato dal combinato disposto degli artt. 24- quater , c. 7, e 75, c. 1, del d.P.R. n. 335/1982, che consentiva ai soggetti promossi in ragione di una procedura selettiva successiva di sopravanzare nell’anzianità nella nuova qualifica – attraverso il meccanismo della retrodatazione della nomina alla data di insorgenza delle vacanze – coloro che erano stati promossi per merito straordinario.
Al fine di rimuovere tale aporia, la Corte costituzionale ha statuito che « la reductio ad legitimitatem della disposizione censurata può farsi – con riferimento alla fattispecie in esame – escludendo lo “scavalcamento” nella decorrenza giuridica della qualifica di vice sovraintendente da parte di coloro che l’abbiano conseguita con procedura concorsuale o selettiva (e quindi dal 1 gennaio dell’anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze) in un momento successivo rispetto alla nomina di quelli che la stessa qualifica abbiano in precedenza già ottenuto per merito straordinario (e quindi con decorrenza «dalla data del verificarsi dei fatti» posti a fondamento della nomina stessa) », precisando che « ciò può realizzarsi mediante il necessario riallineamento della decorrenza giuridica della nomina di questi ultimi a quella dei primi nell’ipotesi in cui, in concreto, tale evenienza si verifichi, senza peraltro che ciò incida sulla decorrenza economica che – come già rilevato – non soffre la differenziazione qui censurata ».
4. Dopo la pubblicazione della predetta sentenza, con decreto del 31 dicembre 2020, il Ministero dell'Interno ha bandito un concorso per titoli per la copertura di n. 2.662 posti di vice ispettore riservato al personale appartenente al ruolo dei sovraintendenti, di cui, in particolare, n. 1.331 posti destinati ai soli sovraintendenti capo e, all’interno di questi, n. 665 posti riservati ai sovraintendenti capo che hanno acquisito la qualifica secondo le permanenze nelle qualifiche previste il giorno precedente alla data di entrata in vigore del d.lgs. 29 maggio 2017, n. 95.
La lex specialis della procedura prevedeva che i candidati avrebbero dovuto presentare la propria domanda di partecipazione, entro trenta giorni dalla pubblicazione del bando, esclusivamente mediante l'utilizzo della procedura informatica presente sul portale dedicato ai concorsi (che non prevedeva la possibilità di rendere dichiarazioni aggiuntive rispetto a quelle predefinite né consentiva l’aggiunta di note o postille); disponeva che nella loro istanza i candidati avrebbero dovuto indicare anche « la data di assunzione, la qualifica rivestita e la data di decorrenza nella qualifica e nel ruolo » e « tutti i titoli che intende [vano] sottoporre alla valutazione della commissione esaminatrice con il giorno del rilascio e l'eventuale giudizio conseguito »; richiedeva che i candidati presentassero apposita dichiarazione « di essere a conoscenza delle responsabilità anche penali previste anche in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445 del 2000 » (cfr. art. 3 del bando).
La medesima lex specialis – all’art. 5, c. 1 – indicava le « categorie di titoli ammessi a valutazione », tra i quali figuravano:
- l’anzianità complessiva di servizio (fino a un massimo di 11 punti);
- l’anzianità complessiva nel ruolo dei sovraintendenti (fino a punti 13);
- l’anzianità nella qualifica di sovraintendente capo (fino a punti 11).
Il medesimo art. 5 del bando, al c. 3, prevedeva poi che sarebbero stati valutati i soli « titoli posseduti dai candidati alla data di scadenza della domanda di partecipazione al concorso, che siano stati in essa indicati e risultino, altresì, dallo stato matricolare, secondo quanto previsto dalla normativa vigente ».
L’art. 6, c. 2, del bando, infine, prevedeva che «a parità di punteggio prevalgono, nell'ordine, l'anzianità di ruolo, l'anzianità di qualifica e la maggiore età ».
Più in generale, per quel che rileva nell’ambito del presente giudizio, la lex specialis della procedura non teneva in alcun modo conto del mutamento del contesto normativo di riferimento conseguente alla sentenza della Corte costituzionale n. 224/2020 né consentiva ai partecipanti di specificare se gli stessi erano stati promossi al ruolo dei sovraintendenti per meriti straordinari e si trovavano nelle condizioni nelle quali la sentenza della Corte costituzionale aveva ritenuto necessario un intervento correttivo di riallineamento della decorrenza giuridica della nomina.
5. Il ricorrente, in possesso dei requisiti previsti dal bando, ha quindi presentato tempestivamente istanza di partecipazione alla procedura concorsuale, dichiarando – al fine di non incorrere nel rischio di essere accusato di dichiarazioni mendaci – la qualifica rivestita e la data di decorrenza nella qualifica e nel ruolo, così come risultanti dallo stato matricolare, senza precisare che – in applicazione del meccanismo stabilito dalla sentenza della Corte costituzionale n. 224/2020 – la sua nomina nel ruolo dei sovraintendenti avrebbe dovuto essere considerata decorrente a fini giuridici dal 1 gennaio 2005, ovvero riallineata alla decorrenza giuridica della immissione in ruolo dei vincitori del concorso interno alla qualifica di vice sovraintendente indetto con il d.m. 23 dicembre 2013. Il ricorrente ha, parallelamente, avanzato in data 9 marzo 2021 istanza all’amministrazione per ottenere il «riallineamento» della decorrenza giuridica nel ruolo dei sovraintendenti nei termini indicati dal giudice delle leggi.
6. Con verbale del 18 giugno 2021, corretto con successivo verbale del 19 luglio 2021, la commissione esaminatrice del concorso ha predeterminato i criteri di valutazione dei titoli, stabilendo tra l’altro:
- che con riferimento all’anzianità complessiva nel ruolo dei sovraintendenti (art. 5, c. 1, lett. a, punto 2, del bando di concorso) sarebbero stati attribuiti 0,5 punti per ogni anno fino al massimo previsto di 13 punti (per 26 anni di servizio nel ruolo), con il riconoscimento di 1/12 di 0,5 punti per i mesi eccedenti l’annualità;
- che relativamente all’anzianità nella qualifica di sovraintendente capo (art. 5, c. 1, lett. a, punto 3, del bando), sarebbero stati assegnati n. 1 punto per i primi due anni nella carica e n. 1 punto per ciascuna annualità successiva, fino al massimo previsto di 11 punti (da 12 anni in poi da sovraintendente capo), con l’attribuzione di 1/12 di 1 punto per ciascun mese eccedente l’anno.
7. Successivamente, con sentenza del 21 dicembre 2021, n. 13323, questo Tribunale, adito da alcuni sovraintendenti promossi per merito straordinario per l’annullamento del bando di concorso «nella parte in cui non consente ai candidati promossi per meriti straordinari, come gli odierni ricorrenti, di indicare nelle domande di partecipazione la loro effettiva anzianità nel ruolo e nella qualifica e non prevede che la Commissione esaminatrice, nell'attribuzione dei punteggi relativi ai titoli di servizio, debba tenere conto dell'anzianità maturata dai candidati promossi per meriti straordinari ai sensi dell'art. 75, comma 1, del D.P.R. 335/1982, come modificato dalla sentenza n. 224/2020 della Corte Costituzionale» , pur riconoscendo «la doverosità della retrodatazione dell’anzianità giuridica dei ricorrenti» , ha dichiarato il ricorso inammissibile, sul presupposto che « l’illegittimità delle clausole di un bando di concorso può essere fatta valere soltanto all'esito delle prove concorsuali, salvo che si tratti di clausole a valenza c.d. 'escludente' cioè che per il loro contenuto ostativo impediscono “ex ante” la partecipazione al concorso ».
8. Medio tempore è altresì intervenuto il parere Consiglio di Stato, I, del 28 dicembre 2021, n. 1984, con cui è stata riscontrata la richiesta di chiarimenti avanzata dalla p.a. resistente relativamente alle attività da porre in essere per « tradurre sul piano dei concreti provvedimenti gestionali, attraverso una coerente attività amministrativa, il principio dettato dalla [sentenza della Corte costituzionale n. 224/2020]», con la quale, tra l’altro, l’amministrazione chiedeva chiarimenti in ordine al dovere o meno di « procedere all'applicazione della sentenza erga omnes » e al dovere o meno di riconoscere « alle procedure attuative effetti retroattivi, ex tunc » .
Con tale parere, il Consiglio di Stato – dopo aver ricostruito il perimetro all’attività consultiva ex art. 100, c. 1, Cost. e aver ricordato che va esclusa la possibilità di emettere pareri su aspetti « minimali relativi a un ordinario segmento del procedimento amministrativo » nonché « su materie o fattispecie per le quali già siano pendenti o in corso di attivazione controversie giurisdizional i» (v. parere Consiglio di Stato, I, 1984/2021, sub 5) – ha ricordato alcuni principi generali in materia di efficacia delle sentenze della Corte costituzionale, evidenziando:
- che « nel diritto amministrativo l'efficacia retroattiva delle pronunce di illegittimità costituzionale si arresta dinanzi ai rapporti esauriti »;
- che « per la Corte è pacifico che l'efficacia delle sentenze di accoglimento non retroagisce fino al punto di travolgere le situazioni giuridiche comunque divenute irrevocabili ovvero i rapporti esauriti. Diversamente, ne risulterebbe compromessa la certezza dei rapporti giuridici (sentenze n. 49 del 1970, n. 26 del 1969, n. 58 del 1967 e n. 127 del 1966) »;
- che, più precisamente, « nel diritto amministrativo, dunque, la dichiarazione di illegittimità costituzionale di una norma di legge non può travolgere i provvedimenti amministrativi ormai divenuti definitivi per mancata impugnazione o per formazione del giudicato sulla relativa controversia »;
- che « tra i provvedimenti amministrativi soggetti alla disciplina ora esposta vi rientra certamente anche il ruolo di anzianità del personale di una pubblica amministrazione – soprattutto se in regime di diritto pubblico – relativamente alle specifiche posizioni ricoperte da ciascun dipendente »;
- che, conseguentemente, « le posizioni in ruolo non tempestivamente contestate dai singoli interessati, con riferimento al posto in cui sono collocati, nell’ordinario termine di decadenza previsto per impugnare innanzi al giudice amministrativo (sessanta giorni decorrenti, ai sensi del combinato disposto degli articoli 29 e 41 c.p.a., “dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza, ovvero, per gli atti di cui non sia richiesta la notificazione individuale, dal giorno in cui sia scaduto il termine della pubblicazione se questa sia prevista dalla legge o in base alla legge”) si consolidano, resistendo dunque anche alle pronunce di illegittimità costituzionale » e che « tale regola, oltre che scaturire dai principi prima esposti, ha un fondamento logico perché evita che, come nel caso sottoposto all’attenzione di questo Consiglio da parte del Ministero, si rimettano in discussione assetti amministrativi consolidati risalenti anche a venti anni orsono e riferibili pure a soggetti che non hanno mai preso parte a giudizi » (cfr. Consiglio di Stato, I, 28 dicembre 2021, n. 1984).
9. Con decreto del 21 giugno 2022, il Ministero resistente ha approvato la graduatoria di merito del concorso per cui è causa, poi rettificata con decreto del 5 luglio 2022, nella quale il sig. D’DR – odierno ricorrente – è stato collocato al posto n. 5.585 in posizione non utile per l’assunzione, con il punteggio di 21,122 (punteggio determinato dalla p.a. tenendo conto dell’anzianità così come risultante dallo stato matricolare dello stesso, ovvero in assenza del riallineamento indicato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 224/2020).
10. Con il ricorso introduttivo, parte ricorrente, facendo presente che l’amministrazione non ha mai riscontrato l’istanza del 9 marzo 2021 e il successivo sollecito del 18 agosto 2022, ha impugnato il bando di concorso e i provvedimenti di approvazione e rettifica della graduatoria, con contestuale domanda cautelare, anche ai sensi dell’art. 56 c.p.a., al fine di ottenere una decisione analoga a quella adottata da questo Tribunale con l’ordinanza del 12 settembre 2022, n. 5780, ritenendo illegittimi gli artt. 3 e 5 del bando di concorso, che, avendolo vincolato a dichiarare la decorrenza della nomina nel ruolo dei sovraintendenti riportata nello stato matricolare, gli avrebbero negato il diritto alla ricostruzione della carriera nei termini indicati dalla Corte costituzionale e dalla giurisprudenza amministrativa (T.a.r. Palermo, I, 15 febbraio 2021, n. 579), all’attribuzione di un punteggio complessivo pari a 30,497, derivante dalla preventiva decurtazione di 3,625 punti – erroneamente attribuitigli considerando la decorrenza nel ruolo dei sovraintendenti dal 2013 – e dal riconoscimento di «8 punti per anzianità complessiva nel ruolo dei sovraintendenti dall’1.1.2005 al 31 gennaio 2021» e di «5 punti per anzianità nel ruolo di sovraintendente capo» e a concorrere all’aliquota di posti riservata ai sovraintendenti capo, perpetrando un’irragionevole disparità di trattamento rispetto ad altri colleghi, parimenti promossi al grado superiore per merito straordinario e risultati vincitori del concorso per l’accesso alla qualifica superiore per effetto della «retrodatazione» della decorrenza giuridica della nomina nel ruolo dei sovraintendenti e della conseguente assegnazione di punteggi più alti.
11. Con decreto monocratico del 12 ottobre 2022, n. 6281, il Presidente della Sezione ha disposto, ai sensi dell’art. 56 c.p.a., l’ammissione del ricorrente – con riserva e in sovrannumero – al corso di formazione per la nomina alla qualifica di vice ispettore della Polizia di Stato.
12. Con ordinanza del 26 ottobre 2022, n. 6664 questo Tribunale – in coerenza con altre pronunce assunte in precedenza su giudizi analoghi (v. ex multis T.a.r. Lazio, Roma, I- quater , 12 settembre 2022, n. 5752, confermata da Consiglio di Stato, II, 26 ottobre 2022, n. 5083) – ha accolto la domanda cautelare, ritenendo il ricorso assistito da sufficiente fumus boni iuris «nella parte in cui si contesta la mancata previsione, nel bando, della possibilità per i candidati che abbiano assunto la qualifica iniziale di vice sovraintendente a seguito di promozione per merito straordinario di poter far valere tale loro peculiare condizione e, in particolare, la necessità di riallineare la loro nomina a quella dei propri colleghi che abbiano conseguito la medesima qualifica all’esito di procedure selettive ovvero concorsi indetti successivamente alla data del verificarsi dei fatti che hanno dato luogo alla proposta premiale della promozione per meriti straordinari» , e ha quindi ordinato «l’ammissione del ricorrente – con riserva e in sovrannumero – al 16 °corso di formazione per la nomina alla qualifica di vice ispettore della Polizia di Stato, ovvero nel caso in cui il suddetto corso risultasse concluso, ad un nuovo corso che l’amministrazione dovrà impegnarsi ad istituire al più presto possibile» .
13. Nel costituirsi con memoria depositata in data 6 aprile 2023, il Ministero resistente ha chiesto a questo Tribunale di riconsiderare la posizione espressa nella giurisprudenza cautelare, richiamando, a tal fine, le sentenze del T.a.r. Sicilia, Palermo, III, del 2 febbraio 2023 n. 294, 295 e 296, con le quali sono stati respinti i ricorsi presentati da colleghi del ricorrente per ottenere l’accertamento del loro diritto alla retrodatazione della nomina a vice sovraintendente ottenuta per meriti straordinari siccome «tardivamente attivati [si] sia dopo l’avvenuta conclusione di tutti gli scavalcamenti operati ai loro danni sia dopo il completo esaurimento dei loro rapporti, emergenti anche dal ruolo di anzianità, il quale (al pari dei provvedimenti di inquadramento, la cui invalidità è sopravvenuta con gli anzidetti scavalcamenti) non è stato impugnato nei termini decadenziali di legge» .
14. Con memoria in data 7 aprile 2023, il ricorrente, dando atto di essere stato avviato al corso di formazione, ha confutato la tesi dell’amministrazione sulla presunta intangibilità delle posizioni dei sovraintendenti risultanti dai ruoli non impugnati, sia rivendicando l’estraneità della procedura concorsuale per l’accesso alla qualifica di vice ispettore all’ambito dei rapporti esauriti, l’emersione del «diritto» alla retrodatazione giuridica della sua promozione nel ruolo dei sovraintendenti solo a seguito della sentenza n. 224/2020 della Corte costituzionale e la conseguente inconfigurabilità di qualsiasi decadenza per la mancata contestazione degli atti adottati sotto la vigenza del quadro normativo antecedente l’intervento del giudice delle leggi sia prospettando una nuova questione di legittimità costituzionale dell’art. 24-quater, co. 2-bis, del d.P.R. n. 335/1982, introdotto dall’art. 3, co. 1, lett. g), n. 1) del d.lgs. 27 dicembre 2019, n. 172, che, prevedendo per i sovraintendenti promossi per merito straordinario la possibilità di partecipare ai concorsi per la medesima qualifica già rivestita «quando ne consentano l'accesso alla qualifica di vice sovraintendente con una decorrenza più favorevole» , avrebbe introdotto un ulteriore fattore temporale di discriminazione tra i sovraintendenti promossi per merito straordinario prima della riforma e quelli che lo sono divenuti dopo, in violazione del principio di uguaglianza, protetto anche dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea.
15. Con ordinanza del 7 giugno 2023, n. 9650, questo Tribunale ha disposto l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti collocati in graduatoria.
16. Il 24 agosto 2023, parte ricorrente ha dato prova di aver provveduto a integrare il contraddittorio nei termini e nei modi indicati da questo Tribunale.
17. Con memoria in data 28 agosto 2024, il ricorrente ha richiamato i precedenti argomenti difensivi, a sostegno dei quali ha citato anche la recente sentenza n. 75/2024 della Corte costituzionale, che si è pronunciata a favore dell’ «illegittimità costituzionale dell’art. 54, comma 1, del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443 (Ordinamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell’art. 14, comma 1, della legge 15 dicembre 1990, n. 395), nella parte in cui non prevede l’allineamento della decorrenza giuridica della qualifica di vice sovraintendente promosso per merito straordinario a quella più favorevole riconosciuta al personale che ha conseguito la medesima qualifica all’esito della selezione o del concorso successivi alla data del verificarsi del fatto» , ritenendo, sia pure ai fini dell’ammissibilità della questione, «non implausibile» il vaglio sulla tempestività dell’azione presupposta effettuato dal giudice rimettente, propenso a qualificare l’interesse alla retrodatazione della nomina in termini di «diritto soggettivo» azionabile nell’ordinario termine di prescrizione, avuto riguardo alla natura vincolata del provvedimento di inquadramento.
18. All’esito dell’udienza pubblica dell’8 ottobre 2024, il Presidente – preso atto di quanto segnalato dalla difesa erariale in altri contenziosi in discussione nella medesima udienza a proposito dell’avvenuta proposizione da parte dell’amministrazione dell’appello avverso la sentenza di questo Tribunale n. 9529/2024 (che ha risolto una controversia vertente su questioni di diritto analoghe a quella oggetto del presente giudizio in senso a favorevole al ricorrente) e della fissazione dell’udienza pubblica per la discussione del citato appello alla data del 12 novembre 2024 – ha rinviato la causa all’udienza pubblica del 1 luglio 2025.
19. Con note depositate in data 14 febbraio 2025, l’amministrazione ha segnalato che il Consiglio di Stato ha di recente accolto gli appelli dell’amministrazione avverso le sentenze con le quali questo T.a.r. aveva accolto ricorsi analoghi a quello promosso dal sig. D’DR (Cons. Stato, II, 2 dicembre 2024, n. 9644, 19 dicembre 2024, n. 10230, e 3 febbraio 2025, n. 821) condividendo la tesi erariale che il consolidamento delle posizioni nel ruolo determinato dalla mancata impugnazione del corrispondente provvedimento spieghi i propri effetti anche nelle successive procedure concorsuali nelle quali l’anzianità dell’ingresso nel medesimo ruolo dovesse avere un qualche rilievo, essendo il dipendente pur sempre titolare di un interesse legittimo – e non di un diritto soggettivo – al corretto inquadramento nell’organizzazione amministrativa, con conseguente decadenza, in caso di decorso del termine di impugnazione rispetto al ruolo, da ogni contestazione avverso lo stesso.
20. Il ricorrente non ha svolto ulteriori difese, chiedendo il passaggio in decisione della causa senza preventiva discussione.
21. All’udienza pubblica del 1° luglio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
22. Il ricorso è infondato e va rigettato.
22.1. L’assunto di fondo, dal quale muove il ricorso, è la possibilità di far valere – (anche se solo) ai limitati fini dell’anzianità valutabile nella procedura concorsuale per l’avanzamento al grado superiore e a prescindere dalla tempestiva impugnazione del ruolo – il presunto diritto alla retrodatazione degli effetti della nomina nel ruolo dei sovraintendenti, come conformato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 224/2020, che ha dichiarato «l’illegittimità costituzionale dell’art. 75, primo comma, del d.P.R. 24 aprile 1982, n. 335 (Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia), nella parte in cui non prevede l’allineamento della decorrenza giuridica della qualifica di vice sovraintendente promosso per merito straordinario a quella più favorevole riconosciuta al personale che ha conseguito la medesima qualifica all’esito della selezione o del concorso successivi alla data del verificarsi dei fatti» .
22.2. Questo T.a.r., nei giudizi promossi da ricorrenti in una situazione analoga a quella in cui versa il sig. D’DR per censure sovrapponibili a quelle da questi formulate, aveva, in proposito, aderito all’ipotesi di una “scindibilità” degli effetti della declaratoria di illegittimità costituzionale, riconoscendo, da un lato, l’inalterabilità (derivante dall’insensibilità allo ius superveniens ) della posizione nel ruolo del dipendente che non avesse tempestivamente impugnato l’atto di inquadramento pregiudizievole, e, dall’altro, la spendibilità della diversa anzianità nel ruolo, per effetto del riallineamento “virtuale” effettuato sulla base del mutamento normativo, ai limitati fini della valutazione della stessa nell’ambito delle procedure concorsuali bandite dopo l’intervento del giudice delle leggi ( ex multis , 17 giugno 2024, n. 12306; 29 maggio 2024, n. 10943; 6 maggio 2024, n. 8906).
In particolare, questo T.a.r. aveva sostenuto che «la necessità di considerare esaurito il rapporto relativo alla posizione nel ruolo dei sovraintendenti dei soggetti promossi nel tempo per merito straordinario che non hanno contestato tempestivamente l’illegittimità degli scavalcamenti subiti ex art. 24-quater, c. 7, d.P.R. n. 335/1982 è perfettamente coerente con l’insieme di quei principi e interessi che l’istituto dei “rapporti esauriti” come limite alla retroattività delle sentenze della Corte costituzionale è generalmente finalizzato a tutelare (su tutti quello di certezza dei rapporti giuridici). Tuttavia, quanto appena evidenziato (se, come si è detto, importa l’impossibilità di affermare la sussistenza di un diritto soggettivo dei soggetti promossi per merito straordinario al riallineamento della loro anzianità nel ruolo dei sovraintendenti sulla base dei principi stabiliti dalla sentenza della Corte costituzionale n. 224/2020, con incidenza su posizioni ormai consolidate) non importa, al contrario, la possibilità per l’amministrazione di ignorare del tutto il mutamento della situazione normativa conseguente alla sentenza n. 224/2020, nell’attività amministrativa concernente l’adozione di provvedimenti orientati al futuro (e non incidenti sul ruolo dei sovraintendenti) che interessano anche i soggetti nel tempo penalizzati dalla disposizione dichiarata incostituzionale, rischiando (in assenza degli opportuni correttivi indicati dalla Corte costituzionale) di perpetuare irragionevolmente gli effetti della disparità censurata dalla sentenza n. 224/2020» .
22.3. Il giudice d’appello, adito dal Ministero dell’Interno per la riforma della sentenza del 14 maggio 2024, n. 9529, di questo T.a.r., è stato, tuttavia, di diverso avviso e ha ritenuto (Cons. Stato, II, 2 dicembre 2024, n. 9644) che:
- «il pregiudizio derivante dalla posposizione nell’anzianità nella qualifica assume i caratteri della concretezza e dell’attualità all’atto stesso dello “scavalcamento”, perché incide direttamente e immediatamente sulla collocazione dell’interessato all’interno della scala gerarchica del Corpo» , ai sensi dell’art. 3 del d.P.R. n. 335/1982;
- il sovraintendente promosso per merito straordinario “sopravanzato” nel ruolo dai sovraintendenti che sono diventati tali per concorso ha comunque l’onere di impugnare tempestivamente il provvedimento di nomina dei vincitori, denunciando il contrasto del quadro normativo sulla base del quale il superamento è avvenuto con i parametri costituzionali;
- il consolidamento delle posizioni giuridiche determinato dall’inoppugnabilità dei provvedimenti di nomina vale in ogni contesto e, quindi, anche nelle procedure concorsuali che alle stesse attribuiscano rilievo;
- la soluzione accolta da questo giudice di primo grado ‒ quella di ammettere una ricostruzione di carriera coerente con il dictum della Corte costituzionale solo ai fini dei titoli valutabili nelle procedure concorsuali per la promozione alla qualifica superiore ‒ si traduce nell’erronea disapplicazione di un atto amministrativo ‒ i.e. il ruolo di anzianità ‒ non tempestivamente impugnato;
- il fatto che il provvedimento di nomina nel ruolo abbia carattere vincolato non esclude il suo carattere costitutivo e, quindi, la titolarità da parte del dipendente in regime di diritto pubblico di un «interesse legittimo oppositivo» , azionabile entro i termini decadenziali previsti dal c.p.a., come statuito già dall’Adunanza plenaria nella sentenza 26 ottobre 1979, n. 25.
In altra occasione riguardante il medesimo contenzioso il giudice d’appello ha chiarito ulteriormente i principi espressi dal citato precedente, aggiungendo che «il bando di concorso… presupponeva l’anzianità allora cristallizzata nel ruolo di anzianità, che non poteva essere immediatamente toccato dall’intervento della Corte Costituzionale, per cui, sotto tale profilo, anche la procedura concorsuale era soggetta al limite dei rapporti esauriti» e ribadendo che «diversamente da altre ipotesi di retrodatazioni e di scavalcamenti nell’ambito di rapporti di impiego di diritto pubblico non caratterizzati da gerarchia, la deteriore collocazione nel ruolo o nella qualifica assume rilievo già di per sé e non in quanto incida su successivi provvedimenti che si fondino sulla posizione assunta nel ruolo o nella qualifica, con la conseguenza che lo scavalcamento avrebbe dovuto essere immediatamente impugnato e non al momento della successiva partecipazione ad una procedura concorsuale che quella posizione di anzianità necessariamente presupponeva» (Cons. Stato, II, 23 giugno 2025, n. 5434).
22.4. Affermato l’onere del dipendente di impugnare sempre e comunque il ruolo – una volta avutane “legale conoscenza” – al fine di non vedersi precluse future contestazioni dell’anzianità derivante dallo stesso e delineato in questi termini il rapporto tra ruolo di anzianità (non impugnato) e bando di concorso (impugnato) si riespande inevitabilmente il principio posto dall’art. 34, co. 2, c.p.a., secondo cui «…il giudice non può conoscere della legittimità degli atti che il ricorrente avrebbe dovuto impugnare con l'azione di annullamento di cui all'articolo 29» .
Seguendo il ragionamento del giudice d’appello, infatti, all’applicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 224/2020 a favore di coloro che non hanno mai impugnato il ruolo di anzianità corrisponderebbe la disapplicazione di un atto amministrativo (appunto, il ruolo di anzianità) che non è più, in alcun modo, contestabile ‒ perché non ne è mai stata sollecitata, né in giudizio né in autotutela, la revisione ‒ e che rientra, quindi, nel novero dei “rapporti esauriti”, intangibili in qualsiasi sede rilevino.
Secondo la giurisprudenza consolidata, la disapplicazione di un provvedimento non tempestivamente impugnato si traduce in un’inammissibile elusione dei termini processuali (Cons. Stato, VI, 25 maggio 2008, n. 2552, e, più di recente, Cons. Stato, IV, 1° aprile 2025, n. 2732, secondo cui «È inammissibile il ricorso inteso all'annullamento di un atto applicativo, asseritamente viziato da invalidità derivata, quando non risulti previamente impugnato l'atto presupposto giacché non è consentita al giudice amministrativo la disapplicazione incidenter tantum di un atto non avente natura normativa» ). Nelle materie devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, la disapplicazione è, invece, possibile solo qualora l’atto leda diritti soggettivi (Cons. Stato, V, 15 ottobre 2009, n. 6341).
22.5. Nella vicenda in esame, il sig. D’DR non ha impugnato il ruolo di anzianità e i provvedimenti di nomina dei sovraintendenti da cui è stato scavalcato nei termini di cui all’art. 29 c.p.a., decorrenti dalla loro «notificazione, pubblicazione o piena conoscenza» , ai sensi dell’art. 41, co. 2, c.p.a., né può vantare un diritto soggettivo alla modifica del ruolo, perché ‒ come ricordato dal giudice d’appello conformemente alla giurisprudenza consolidata ( ex multis , Cons. Stato, IV, 3 novembre 2008, n. 5470, e 17 luglio 2009, n. 4490) ‒ l’atto di inquadramento, anche se vincolato da disposizioni di legge, produce, comunque, effetti costitutivi, perché postula l’esercizio di un potere di accertamento da parte dell’amministrazione a fronte del quale si stagliano interessi legittimi, tutelabili entro i ristretti termini di decadenza connaturati a tali situazioni giuridiche soggettive. Di conseguenza, ove qualificata alla stregua di un’azione di accertamento, la pretesa del ricorrente alla retrodatazione della nomina nel ruolo dei sovraintendenti non potrebbe che essere dichiarata inammissibile.
22.6. Ciò posto, l’interesse a ricorrere per denunciare la presenza di errori o illegittimità nella ricostruzione dell’anzianità di servizio (anche quale titolo da utilizzare nei concorsi) sussisteva già – ed era, quindi, attuale – quando si è verificata la lesione curricolare, cioè in occasione dell’aggiornamento dei ruoli di anzianità che ha determinato lo “scavalcamento” del ricorrente da parte dei sovraintendenti «concorsuali». La valutazione dell’anzianità prevista in un bando di concorso per titoli è, invece, un’operazione conseguente, che, qualora riproponga i vizi dell’atto di determinazione di quell’anzianità, riproduce in realtà una violazione originata da una diversa (e precedente) manifestazione del potere amministrativo, avverso la quale è necessario che il dipendente abbia promosso un’autonoma azione. Il che, nel caso di specie, non è avvenuto.
22.7. Da ultimo, non merita seguito la questione di legittimità costituzionale dell’art. 24-quater, co. 2-bis, del d.P.R. n. 335/1982, prospettata dal ricorrente con la memoria del 7 aprile 2023, in quanto non rilevante nei termini richiesti dall’art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, che subordina il rinvio alla Corte costituzionale alla condizione che «il giudizio non possa essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimità costituzionale» . Nel caso in esame, siffatta incidenza non è apprezzabile, anche perché – analogamente a quanto avvenuto con i ruoli di anzianità – non è stato impugnato alcun atto applicativo della disposizione sospettata di incostituzionalità – come gli atti di retrodatazione della nomina di vice sovraintendenti già promossi per merito straordinario che si siano avvalsi della facoltà «di presentare istanza di partecipazione alle procedure di cui alle lettere a-bis) e a-ter) quando ne consentano l'accesso alla qualifica di vice sovrintendente con una decorrenza più favorevole» – che consenta a questo giudice di scrutinare i motivi di discriminazione pure invocati.
22.8. In conclusione, il ricorso è infondato e va rigettato.
23. L’andamento complessivo della controversia giustifica, tuttavia, l’integrale compensazione delle spese del giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa integralmente le spese di giudizio tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 1 luglio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Orazio Ciliberti, Presidente
Agatino Giuseppe Lanzafame, Referendario
Dario Aragno, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Dario Aragno | Orazio Ciliberti |
IL SEGRETARIO