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Sentenza 18 ottobre 2024
Sentenza 18 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 18/10/2024, n. 1389 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 1389 |
| Data del deposito : | 18 ottobre 2024 |
Testo completo
CRON. N. SENTENZA N.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO ILTRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA SEZIONE CIVILE
riunito in camera di consiglio, così composto:
Dott. Gianluca GELSO Presidente relatore
Dott.ssa Silvia VITELLI Giudice
Dott. Andrea BARZELLOTTI Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
ai sensi degli artt. 473-bis.49 c.p.c. e 473-bis.51 c.p.c. sulla domanda cumulativa di divorzio iscritta al R.G. 3018/2023 proposta in via congiunta da
nata a [...] il [...], Parte_1 rappresentata e difesa dagli avv.ti Pierlorenzo Iannacci e Carmela Immacolata d'Errico;
e
nato a [...] il [...] CP_1
dagli avv.ti Pierlorenzo Iannacci e Carmela Immacolata d'Errico;
Visto il ricorso;
rilevato che sono maturate le condizioni di procedibilità di cui all'art. 3, comma 2, lettera b), Legge 898 del 1970; visti gli accordi di cessazione degli effetti civili del matrimonio intervenuti tra le parti e visto il parere favorevole del P.M.; ritenuta l'equità e la congruità delle condizioni concordate;
considerato che
non risultano essere state violate disposizioni di legge inderogabili;
P.Q.M.
Omologa la cessazione degli effetti civili del matrimonio, contratto tra le parti in ROMA in data 10.12.1995, trascritto nei registri di matrimonio dell'Ufficio dello Stato civile di ROMA, dell'anno 1995, al N. 00479, Parte II, Serie A06, alle condizioni concordate tra le parti, ed in particolare:
- i figli e sono entrambi maggiorenni ed economicamente autonomi;
Persona_1 Persona_2
- la casa coniugale sita in Manziana via delle Fornaci 18, di proprietà di entrambi i coniugi al 50% è già stata messa in vendita. Dal ricavato della vendita, le parti si impegnano ad estinguere il mutuo residuo Contr con la e la quota rimanente verrà divisa in parti eguali. Temporaneamente è assegnata alla moglie. - Le parti dichiarano che il mutuo sulla casa coniugale di proprietà comune è intestato al signor CP_1 il quale si è fatto carico anche del canone di locazione della propria abitazione. Pertanto, confermano che, fino alla vendita della casa coniugale, la signora rimborserà al signor il Pt_1 CP_1 50% della rata mensile del muto ed il 50% del canone di locazi un importo mensile i euro 450,00.
Ordina l'annotazione come per legge.
Così deciso in Civitavecchia, 17.10.2024
Il Presidente est.
Dott. Gianluca Gelso
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO ILTRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA SEZIONE CIVILE
riunito in camera di consiglio, così composto:
Dott. Gianluca GELSO Presidente relatore
Dott.ssa Silvia VITELLI Giudice
Dott. Andrea BARZELLOTTI Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
ai sensi degli artt. 473-bis.49 c.p.c. e 473-bis.51 c.p.c. sulla domanda cumulativa di divorzio iscritta al R.G. 3018/2023 proposta in via congiunta da
nata a [...] il [...], Parte_1 rappresentata e difesa dagli avv.ti Pierlorenzo Iannacci e Carmela Immacolata d'Errico;
e
nato a [...] il [...] CP_1
dagli avv.ti Pierlorenzo Iannacci e Carmela Immacolata d'Errico;
Visto il ricorso;
rilevato che sono maturate le condizioni di procedibilità di cui all'art. 3, comma 2, lettera b), Legge 898 del 1970; visti gli accordi di cessazione degli effetti civili del matrimonio intervenuti tra le parti e visto il parere favorevole del P.M.; ritenuta l'equità e la congruità delle condizioni concordate;
considerato che
non risultano essere state violate disposizioni di legge inderogabili;
P.Q.M.
Omologa la cessazione degli effetti civili del matrimonio, contratto tra le parti in ROMA in data 10.12.1995, trascritto nei registri di matrimonio dell'Ufficio dello Stato civile di ROMA, dell'anno 1995, al N. 00479, Parte II, Serie A06, alle condizioni concordate tra le parti, ed in particolare:
- i figli e sono entrambi maggiorenni ed economicamente autonomi;
Persona_1 Persona_2
- la casa coniugale sita in Manziana via delle Fornaci 18, di proprietà di entrambi i coniugi al 50% è già stata messa in vendita. Dal ricavato della vendita, le parti si impegnano ad estinguere il mutuo residuo Contr con la e la quota rimanente verrà divisa in parti eguali. Temporaneamente è assegnata alla moglie. - Le parti dichiarano che il mutuo sulla casa coniugale di proprietà comune è intestato al signor CP_1 il quale si è fatto carico anche del canone di locazione della propria abitazione. Pertanto, confermano che, fino alla vendita della casa coniugale, la signora rimborserà al signor il Pt_1 CP_1 50% della rata mensile del muto ed il 50% del canone di locazi un importo mensile i euro 450,00.
Ordina l'annotazione come per legge.
Così deciso in Civitavecchia, 17.10.2024
Il Presidente est.
Dott. Gianluca Gelso