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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 29/05/2025, n. 19 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 19 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
SECONDA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Salerno, Seconda Sezione Civile, composta dai magistrati:
dott. Paolo SORDI Presidente della Corte di Appello
dr. Vito COLUCCI Presidente di Sezione
dott.ssa M. Assunta NICCOLI Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio civile di appello iscritto al n. 141 del ruolo generale dell'anno 2024
T R A
AR
rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente dagli avv. Nicola Belsito e
Giovanni Concilio in virtù di procura in calce all'atto di appello
APPELLANTE
CONTRO
CP_1
rappresentata e difesa dagli avv. Maria Cristina Pinto e in virtù di Controparte_2
procura in calce alla comparsa di costituzione in appello
APPELLATA- APPELLANTE INCIDENTALE
NONCHE' PG in sede
INTERVENTORE NECESSARIO
avente ad OGGETTO: Appello avverso la sentenza del Tribunale di Salerno n.
3836/2023 pubblicata il 15/09/2023 (Divorzio contenzioso – statuizioni economiche)
sulle CONCLUSIONI rassegnate dalle parti in conformità dei rispettivi atti di costituzione e richiamate nelle note scritte depositate in sostituzione dell'udienza di discussione del 03/04/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. In data 07/04/2018 depositava un ricorso con il quale chiedeva al AR
Tribunale di Salerno di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto con in Amalfi il 19/07/1986, con conferma delle CP_1
condizioni stabilite in sede di giudizio di separazione in ordine alla assegnazione in suo favore della casa coniugale, nella quale abitava con i figli, maggiorenni ma non economicamente indipendenti, che dal principio della separazione avevano scelto di vivere con lui, e con eliminazione dell'assegno al coniuge, da lui corrisposto in sede di separazione nella misura di € 600,00 mensili, in quanto divenuto incompatibile con la nuova situazione introdotta col divorzio e con il trattamento pensionistico di esso ricorrente di circa € 1.200,00 mensili.
Si costituiva , che aderiva alla domanda di divorzio, e chiedeva CP_1
l'assegnazione in suo favore della casa coniugale, della quale i coniugi erano comproprietari al 50%, ovvero, in subordine, l'assegnazione parziale della stessa, e l'attribuzione di un assegno mensile di almeno € 1.000,00 oltre rivalutazione annuale
Istat, ponendo il mantenimento dei figli maggiorenni a carico del . Pt_1 Confermati in via provvisoria i provvedimenti della separazione, il Tribunale procedeva alla dichiarazione della cessazione degli effetti civili del matrimonio con sentenza non
definitiva n. 887/2019, dando le disposizioni per il prosieguo nel merito.
La causa veniva trattata con l'espletamento dell'interrogatorio formale della resistente e prova per testi;
veniva acquisita la documentazione prodotta dalla parti e disposto l'accertamento delle condizioni patrimoniali delle parti tramite il competente nucleo di
Polizia Tributaria.
All'esito del procedimento, con sentenza definitiva n. 3836/2023 pubblicata il
15/09/2023, il Tribunale così disponeva: “A) rigetta la domanda di assegnazione della
casa familiare avanzata dal ricorrente;
B) pone l'obbligo a carico di di AR
corrispondere, entro il giorno 5 di ogni mese, a , la somma € 350,00 oltre CP_1
rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT, a titolo di assegno divorzile a far data
dalla presente pronuncia;
C) dichiara inammissibile la domanda avanzata dalla
resistente sul TFR;
D) dichiara integralmente compensate le spese di giudizio”.
2. Con ricorso depositato il 12/02/2024 ha impugnato la sentenza dinanzi AR
a questa Corte, articolando due motivi di gravame al fine di ottenere l'accoglimento delle seguenti richieste: “1) in via preliminare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 351
c.p.c., sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata;
2) nel merito, in
accoglimento del primo e del secondo motivo di appello, dichiarare la nullità e/o
comunque annullare la sentenza impugnata e/o dichiarare l'illegittimità della stessa,
assegnando la casa coniugale al Sig. e annullando la previsione di un AR
assegno divorzile in favore della Sig.ra 3) con vittoria di spese del CP_1
presente grado d'appello, in relazione al quale (ovvero al grado di impugnazione) il
sottoscritto difensore si dichiara antistatario”.
Instaurato il contraddittorio, si è tempestivamente costituita , che ha CP_1
resistito ai motivi di gravame ed ha spiegato appello incidentale affidato a due motivi, così concludendo: “Voglia la Corte di Appello, in via preliminare:
1. Rigettare l'istanza
di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza;
nel merito:
1. Rigettare l'appello
principale così come proposto dal sig. , perché inammissibile e comunque AR
infondato in fatto e diritto, per quanto analiticamente evidenziato, con conferma della
sentenza di primo grado in ordine alla revoca dell'assegnazione della casa coniugale e
conferma della spettanza dell'assegno divorzile a favore della sig.ra 2. In CP_1
accoglimento dell'appello incidentale: - riconoscere alla sig.ra il diritto a CP_1
percepire dal sig. la somma spettantele pari al 40% dell'indennità di fine AR
rapporto, nella misura di € 64.000,00 ovvero in quella maggiore o minore somma che
dovesse risultare in corso di causa, specie a seguito di eventuale disponenda ctu
contabile, maturato nel periodo di durata del matrimonio tra le parti e percepito dal
sig. a seguito della cessazione del rapporto di lavoro e condannare il AR
medesimo sig. a corrisponderglielo unitamente agli interessi legali;
- AR
Disporre che l'assegno divorzile in favore della sig.ra attualmente CP_1
previsto in € 350,00 venga aumentato ad € 600,00 o nella misura che l'Ecc.ma Corte
d'Appello riterrà equa, per i motivi sopra esposti ed anche per l'intervenuto e
documentato mutamento delle condizioni economico patrimoniali del Sig. , AR
come innanzi illustrato;
3. Con vittoria di spese ed onorari del giudizio”. In via istruttoria l'appellata ha chiesto che venga “disposta l'ammissione di una ctu contabile
per la verifica dell'esatto importo del TFR dell'appellante”.
Disattesa l'istanza cautelare, la Corte ha rinviato la causa per la discussione concedendo i termini per l'invio delle comparse conclusionali. Sulle conclusioni rassegnate dalle parti in conformità dei rispettivi atti di costituzione, richiamate nelle note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 03/04/2025, con ordinanza del 10/04/2025 la causa è stata riservata per la decisione. MOTIVI DELLA DECISIONE
3. ha impugnato la sentenza articolando due motivi di gravame: AR
con il primo motivo l'appellante ha contestato il rigetto della domanda di assegnazione della casa coniugale: deduce in particolare il travisamento delle risultanze istruttorie da parte del Tribunale che non avrebbe valutato l'insussistenza della autosufficienza economica del figlio , il quale aveva manifestato la volontà e assoluta Persona_1
serietà nella ricerca di un posto di lavoro ma era stato costretto a sottoscrivere sempre contratti 'precari' pur di maturare esperienza nel proprio ambito lavorativo;
evidenzia che, proprio per il fatto di non essere economicamente autosufficiente, il figlio viveva ancora con lui;
che non assumeva rilievo in senso contrario la circostanza che quest'ultimo avesse ottenuto un risarcimento danni di € 74.950,00;
con il secondo motivo l'appellante ha contestato la statuizione in ordine all'assegno divorzile: quanto alla condizione di , deduce l'errata valutazione del suo CP_1
stato di bisogno e della sua reale capacità reddituale, facendo all'uopo rilevare che il
Tribunale non aveva tenuto conto che la medesima era proprietaria di case, terreni,
cassette di sicurezza e titolare di diversi conti correnti sui quali erano accertate somme pari a circa € 70.000,00, ed aveva ricavato € 120.000,00 dalla recente vendita di immobili;
quanto alla propria condizione, deduce il notevole peggioramento delle sue capacità
economiche in conseguenza del pensionamento, avvenuto nel 2019, e l'attuale percezione mensile di un rateo pensionistico di € 1.200,00. CP_3
4. ha proposto due motivi di appello incidentale: CP_1
con il primo motivo ha impugnato il rigetto della domanda di attribuzione della quota del TFR percepita dallo evidenziando che la stessa era stata tempestivamente Pt_2
avanzata con le prime memorie ex art. 183 cpc e sempre richiamata nei successivi scritti;
che la circostanza della percezione del TFR non era stata contestata dal Pt_1
ed emergeva dalle indagini della Guardia di Finanza;
che la somma a lei spettante ammontava ad € 60.000,00 ovvero a quella diversa che avrebbe potuto essere accertata dalla Corte mediante una CTU contabile;
con il secondo motivo ha contestato l'importo dell'assegno liquidato in suo favore,
all'uopo evidenziando che, detratti € 300,00 che versava mensilmente per pernottare dalla Suore di Santa Teresa, con soli € 50,00 non avrebbe potuto sopravvivere non avendo altre fonti di reddito;
che il Tribunale non aveva adeguatamente valutato il suo contributo alla gestione della famiglia, alla cura del marito e dei figli ed alla formazione del patrimonio familiare, ai fini di attribuire all'assegno una funzione perequativo-
compensativa; che inoltre, di recente, la condizione patrimoniale del era Pt_1
migliorata per effetto della donazione, da parte della sorella in data CP_4
15/05/2023, della quota del 50% di un importante immobile in Salerno e dei suoi ricchi accessori (quadri di valore, mobili antichi, argenti, gioielli e pietre preziose appartenenti alla de cuius).
5. L'appello principale va rigettato. Va invece parzialmente accolto l'appello
incidentale.
5.1. Il primo motivo di appello principale, diretto ad ottenere la riforma della sentenza nella parte in cui è stata rigettata la domanda di assegnazione della casa coniugale al
, è infondato. Pt_1
Il Tribunale, rilevato che il figlio aveva conseguito il diploma di scuola Per_1
superiore; che nulla era stato allegato in merito al percorso di studi successivamente intrapreso atteso che l'unica circostanza dedotta dal ricorrente era che egli era ancora alla ricerca di un posto di lavoro;
che dalla documentazione deposita dalla CP_1
(estratto previdenziale) si evinceva che il figlio aveva svolto attività lavorativa già
dall'anno 2012 con contratti di collaborazione e/o part-time e che aveva ottenuto un risarcimento danni pari ad € 74.950,00, ha ritenuto presumibile che egli fosse divenuto
“economicamente indipendente atteso che, tenuto conto della sua età (29 anni) e del
lasso di tempo trascorso dal conseguimento del diploma, lo stesso è entrato nel mondo
del lavoro seppure con lavori part-time e che, in ogni caso, abbia terminato ormai da
tempo il proprio percorso formativo” ed ha pertanto escluso, da un lato, il diritto del figlio al mantenimento e, dall'altro, il diritto del padre all'assegnazione della casa coniugale.
Il ha impugnato la sentenza rivendicando il diritto a permanere nella casa Pt_1
coniugale sul solo presupposto che il figlio , con lui convivente, “nonostante Per_1
una assoluta serietà nella ricerca di un posto di lavoro”, non abbia raggiunto l'indipendenza economica, avendo sinora svolto sempre lavori precari.
Ritiene la Corte di dover confermare la decisione del Tribunale.
Ed infatti, la valutazione delle circostanze che giustificano la cessazione dell'obbligo di mantenimento del maggiorenne, cui è direttamente collegata l'assegnazione della casa coniugale al genitore con lui convivente, va effettuata dal giudice del merito caso per caso e deve fondarsi su “un accertamento di fatto che abbia riguardo all'età,
all'effettivo conseguimento di un livello di competenza professionale e tecnica,
all'impegno rivolto verso la ricerca di un'occupazione lavorativa nonché, in
particolare, alla complessiva condotta personale tenuta, dal raggiungimento della
maggiore età, da parte dell'avente diritto (Cass. n. 21/18785; n. 5088/2018;
n.12952/2016), giacché “costituisce un elemento rilevante il raggiungimento di un'età
nella quale il percorso formativo e di studi, nella normalità dei casi, è concluso, posto
che la condizione di persistente mancanza di autosufficienza economico reddituale, in
mancanza di ragioni individuali specifiche (di salute, o dovute ad altre peculiari
contingenze personali, o, come già osservato dovute ad un ciclo formativo da concludere se intrapreso e proseguito concretamente) costituisce un indicatore forte
d'inerzia colpevole” (Cass. n. 5088/2018; n. 17183/2020).
Ai fini del riconoscimento dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente ovvero del diritto all'assegnazione della casa coniugale, il giudice di merito è pertanto “tenuto a valutare, con prudente apprezzamento, caso per
caso e con criteri di rigore proporzionalmente crescenti in rapporto all'età dei
beneficiari, le circostanze che giustificano il permanere del suddetto obbligo o
l'assegnazione dell'immobile, fermo restando che tale obbligo non può essere protratto
oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, poiché il diritto del figlio si giustifica nei
limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione, nel
rispetto delle sue capacità, inclinazioni e (purché compatibili con le condizioni
economiche dei genitori) aspirazioni” (cfr. Cass. n. 17183/20).
In questa operazione il Giudice può avvalersi di presunzioni quale quella che, in ragione del decorso del tempo, opera contro il persistere del diritto al mantenimento, sicché
quanto più il figlio sia lontano dalla minore età, tanto più può presumersi che egli abbia raggiunto l'autosufficienza economica, specie laddove, come nella specie, abbia cominciato a svolgere attività lavorativa, benché precaria, giacché “lo svolgimento di
un'attività retribuita, ancorché prestata in esecuzione di contratto di lavoro a tempo
determinato, può costituire un elemento rappresentativo della capacità del figlio di
procurarsi un'adeguata fonte di reddito, e quindi della raggiunta autosufficienza
economica, che esclude la reviviscenza dell'obbligo di mantenimento da parte del
genitore a seguito della cessazione del rapporto di lavoro” ( Cass. n. 40282/2021; n.
6509/2017).
Osserva altresì la Corte che, poiché l'onere della prova in ordine alle condizioni che fondano il diritto all'assegnazione gravava sul richiedente, il avrebbe dovuto Pt_1
offrire adeguata dimostrazione sia che il figlio ha curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione professionale o tecnica o si è attivato nella ricerca di un lavoro stabile, sia della circostanza che il suo esito negativo era dipeso da fattori oggettivi,
contingenti o strutturali, legati all'andamento dell'occupazione e del mercato del lavoro
Ed infatti, la giurisprudenza di legittimità ha osservato che il figlio maggiorenne, in forza dei doveri di autoresponsabilità che su di lui incombono, “non può pretendere la
protrazione dell'obbligo di mantenimento oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura,
in quanto l'obbligo dei genitori si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto
educativo e di un percorso di formazione, tenendo conto sì delle sue capacità,
inclinazioni ed aspirazioni, ma anche del dovere dello stesso di ricercare un lavoro
contemperando, fra di loro, le sue aspirazioni astratte con il concreto mercato del
lavoro, non essendo giustificabile nel "figlio adulto" l'attesa ad ogni costo di
un'occupazione necessariamente equivalente a quella desiderata (cfr. Cass.Sez. Un.
n. 20448/2014; Cass. n. 29264/2022; n. 26875/2023, richiamate da Cass. n.
12121/2015; e Cass. n. 26875/2023, ove si evidenzia che, “per il "figlio adulto", in
ragione del principio dell'autoresponsabilità, sarà particolarmente rigorosa la prova
delle circostanze, oggettive ed esterne, che rendano giustificato il mancato
conseguimento di una autonoma collocazione lavorativa”).
5.3. Il secondo motivo dell'appello principale ed il secondo motivo dell'appello
incidentale vanno esaminati congiuntamente in quanto entrambi riferiti
all'assegno in favore di . CP_1
5.3.1. Il secondo motivo di impugnazione del è infondato. Pt_1
L'assunto dell'appellante secondo il quale la percepisce verosimilmente una CP_1
pensione; ha di recente incassato € 120.000,00 dall'alienazione di beni immobili;
possiede altri immobili, conti bancari e cassette di sicurezza, non trova riscontro nelle risultanze istruttorie. Ed infatti, come rilevato dal Tribunale nella sentenza qui impugnata, la che in CP_1
passato ha svolto attività lavorativa alle dipendenze del fratello commercialista e in un
call center, non percepisce alcun trattamento pensionistico, non dispone di una sistemazione abitativa e alloggia presso un istituto religioso, ha alienato un immobile di proprietà comune con i quattro germani in Salerno, alla via Principessa Sichelgaita,
percependo il corrispettivo di € 40.000,00 pari alla quota del 20%, ha alienato altro appartamento in comproprietà alla via Madonna del Monte percependo € 30.000,00, è
comproprietaria per il 20% di altro immobile fatiscente e di alcuni terreni in Pellezzano.
La situazione patrimoniale della non è mutata rispetto all'epoca del giudizio di CP_1
separazione, che si è concluso con sentenza della Corte di Appello che la descriveva nei medesimi termini (con accertamento che, comunque, diversamente da quanto ritenuto dalla sua difesa, non può ritenersi passato in giudicato stante la sua natura meramente incidentale nell'ambito di un giudizio che aveva altro oggetto).
Per contro, la situazione patrimoniale del è sicuramente migliore, sì come già Pt_1
ritenuto dal Tribunale all'esito degli accertamenti della Guardia di Finanza, percependo l'appellante un rateo pensionistico di €1.200,00 al mese ed avendo incassato negli CP_3
anni scorsi consistenti somme a vario titolo ( indennità di portafoglio, ENASARCO,
arretrati ). La situazione patrimoniale del è poi addirittura migliorata per CP_3 Pt_1
effetto della donazione a suo favore della quota del 50% di un importante immobile in
Salerno nel 2023. Non può poi non considerarsi che, mentre la paga € 300,00 al CP_1
mese per dormire dalle suore, il utilizza in via esclusiva la casa familiare di Pt_1
proprietà di entrambi senza sopportare spese di alloggio.
5.3.2. Il secondo motivo di appello incidentale di va invece CP_1
parzialmente accolto.
- Osserva la Corte che all'assegno divorzile in favore dell'ex coniuge deve attribuirsi,
oltre alla natura assistenziale -- che ne costituisce la principale finalità (cfr. Cass. n. 11504/2017; n. 6386/2019), che le Sezioni Unite (n. 18287/ 2018), non solo non hanno inteso cancellare, ma che danno invece per scontata (cfr. Cass. n. 21228/2019)-- anche una natura perequativo-compensativa, che discende direttamente dalla declinazione del principio costituzionale di solidarietà e conduce al riconoscimento di un “contributo
volto a consentire al coniuge richiedente non il conseguimento dell'autosufficienza
economica sulla base di un parametro astratto, bensì il raggiungimento in concreto di
un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita
familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate”
(Cass. SU n. 18287/2018).
Il riconoscimento dell'assegno divorzile in funzione perequativo-compensativa non si fonda tuttavia sul fatto, in sé, che uno degli ex coniugi si sia dedicato prevalentemente alle cure della casa e dei figli, né sull'esistenza in sé di uno squilibrio reddituale tra gli ex coniugi - che costituisce solo una precondizione fattuale per l'applicazione dei parametri di cui all'art. 5, comma 6, l. n. 898 del 1970 - , essendo invece necessaria un'indagine sulle ragioni e sulle conseguenze della scelta, seppure condivisa, di colui che chiede l'assegno di dedicarsi prevalentemente all'attività familiare, scelta che assume rilievo nei limiti in cui comporti sacrifici di aspettative professionali e reddituali e la cui prova spetta al richiedente (cfr. Cass., n. 29920/2022; n. 35434/2023).
Quindi, in tema di determinazione dell'assegno di divorzio, il principio secondo il quale,
sciolto il vincolo coniugale, ciascun ex coniuge deve provvedere al proprio mantenimento, è derogato, oltre che nell'ipotesi di non autosufficienza di uno degli ex coniugi, anche nel caso in cui il matrimonio sia stato causa di uno spostamento patrimoniale dall'uno all'altro coniuge, ex post divenuto ingiustificato, che deve perciò
essere corretto attraverso l'attribuzione di un assegno, in funzione compensativo-
perequativa, adeguato a compensare il coniuge economicamente più debole del sacrificio sopportato per aver rinunciato a realistiche occasioni professionali-reddituali, che il richiedente l'assegno ha l'onere di indicare specificamente e dimostrare nel giudizio (cfr. ex pl. Cass., n. 23583/2022; n. 24250/2021).
L'accertamento che il giudice effettuava, in passato, nello scrutinare il tenore di vita dei coniugi è stato superato a partire dalla pronuncia Cass. n. 11504/ 2017 e non costituisce pertanto l'accertamento che occorre compiere oggi al fine di verificare se sussistano i presupposti per il riconoscimento dell'assegno in funzione compensativo-perequativa
(in tal senso cfr. pure Cass. n. 11178/2019), sicché, mentre prima era necessario e sufficiente stabilire quale fosse il tenore di vita della coppia in costanza di matrimonio e quale fosse il tenore di vita che poteva permettersi l'ex coniuge richiedente dopo il divorzio, oggi occorre stabilire, ove sia prospettata una esigenza compensativo-
perequativa, se si sia determinato uno spostamento patrimoniale, meritevole di riequilibrio attraverso l'assegno, da un coniuge all'altro. “A tal fine, il giudice deve
quindi verificare: i) se tra gli ex coniugi, a seguito del divorzio, si sia determinato o
aggravato uno squilibrio economico-patrimoniale prima inesistente ovvero di minori
proporzioni; ii) se, in costanza di matrimonio, gli allora coniugi abbiano convenuto che
uno di essi sacrificasse le proprie prospettive economico-patrimoniali per dedicarsi al
soddisfacimento delle incombenze familiari;
iii) se tali scelte abbiano inciso sulla
formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi,
giacché, in caso contrario, non vi è alcuno spostamento patrimoniale da riequilibrare,
con la precisazione che l'onere della prova sul punto ricade sul coniuge richiedente, il
quale potrà se del caso avvalersi del sistema delle presunzioni, purché nel rispetto del
paradigma di gravità, precisione e concordanza, sicché non potrà il giudice di merito
presumere, così e semplicemente, che il non avere un coniuge svolto alcuna attività
lavorativa sia da ascrivere ad una concorde scelta comune ad entrambi i coniugi, e men
che meno che abbia senz'altro contribuito al successo professionale dell'altro; iv)
quale sia l'entità concreta dello spostamento patrimoniale, e la conseguente esigenza di riequilibro, causalmente rapportabile alle determinazioni comuni ed ai ruoli
endofamiliari” (cfr. Cass. n. 22738/2022, che richiama Cass. n. 21228/2019).
In assenza della prova di questo nesso causale, l'assegno può essere eventualmente giustificato soltanto da una esigenza strettamente assistenziale, che tuttavia presuppone che il coniuge più debole non abbia i mezzi sufficienti per un'esistenza dignitosa o non possa procurarseli per ragioni oggettive ( cfr. Cass. n. 35434/2023, richiamata pure da
Cass. n. 24795/2024).
- Alla luce di questi, ormai consolidati, principi espressi dal Giudice di legittimità ed in parte richiamati nella sentenza impugnata, ritiene la Corte che la doglianza articolata dalla appellante in ordine alla funzione perequativo-compensativa che ingiustamente il
Tribunale non avrebbe attribuito all'assegno vada disattesa.
Ed infatti, a fondamento dell'istanza diretta ad ottenere il riconoscimento di un assegno di maggiore importo, la ha chiesto a questa Corte di “tener conto, oltre che CP_1
della mancanza di reddito e delle precarie condizioni di salute ben rilevate dal
Tribunale nella sentenza di primo grado, anche della lunga durata del matrimonio
(circa trent'anni) e del notevole contributo dato alla conduzione della vita familiare,
essendosi sempre interessata dei figli ed avendo assistito sempre il coniuge, anche nei
momenti di malattia e di ricovero ospedaliero per delicati interventi chirurgici, nonché
per aver contribuito significativamente alla formazione del patrimonio familiare e
personale del coniuge” (comparsa di costituzione, pag. 27), ed ha fatto altresì rilevare che “nel caso in esame il Tribunale, anche attraverso un ragionamento presuntivo,
sarebbe dovuto pervenire al convincimento che la madre si era prevalentemente
dedicata alla crescita dei figli - fatto non contestato dalla controparte- tra l'altro, senza
l'aiuto di colf e baby-sitter-, e che l'appellante abbia potuto dedicare gran parte delle
sue energie all'attività lavorativa, anche grazie a tale maggior contributo dell'ex moglie nella gestione familiare e nell'accudimento del figlio, considerando altresì la durata del
matrimonio di circa 30 anni!”( note conclusionali, pag. 22).
Siffatte allegazioni sono evidentemente insufficienti ad ottenere il riconoscimento del diritto all'assegno divorzile con funzione perequativo-compensativa giacché non sono supportate dalla concreta dimostrazione che la disparità della situazione economica delle parti al momento dello scioglimento del vincolo matrimoniale sia stata la conseguenza delle scelte di conduzione della vita familiare adottate in costanza di matrimonio e del sacrificio delle aspettative reddituali e professionali della in CP_1
funzione dell'assunzione di un ruolo trainante endofamiliare.
Ed infatti, la circostanza che ella si sia dedicata alla gestione della famiglia, benché non contestata, non costituisce, di per sé sola, una sufficiente dimostrazione che, per effetto delle sue rinunce in campo lavorativo – peraltro risulta che la ha lavorato per CP_1
molti anni alle dipendenze del fratello e successivamente in un call center per poi cessare l'attività per motivi di salute --, le condizioni patrimoniali dell'ex marito si siano a tal punto incrementate da comportare una sproporzione dei redditi di tale entità
da giustificare il suo diritto a percepire un assegno finalizzato a compensare il suo sacrificio e ad assicurarle un livello di reddito adeguato al contributo fornito alla formazione del patrimonio familiare e personale dell'ex coniuge.
- Ritiene pertanto la Corte di confermare la funzione esclusivamente assistenziale dell'assegno, che va quantificato in misura tale da garantire l'indipendenza economica del coniuge non autosufficiente, “intendendo l'autosufficienza in una accezione non
circoscritta alla pura sopravvivenza” ( cfr. Cass. n. 21228/2019) giacché la legge non prevede come suo presupposto che l'ex coniuge richiedente debba versare in uno stato di bisogno.
In virtù del principio di solidarietà post-coniugale, a quest'ultimo deve quindi essere assicurata un'autosufficienza economica, un dignitoso mantenimento, che gli consenta un tenore di vita superiore alla stretta sopravvivenza, anche se non più rapportabile a quello goduto durante il matrimonio, a tal fine valutando “ la mancanza di mezzi
adeguati a soddisfare le normali esigenze di una vita autonoma e dignitosa e la
diligenza spesa per procurarseli in concreto e all'attualità, tenendo conto delle
condizioni personali e di salute del richiedente, nonché del contesto anche economico
nel quale egli opera” ( Cass. n. 13420/2023).
Orbene, dall'istruttoria è emerso che la non percepisce trattamento CP_1
pensionistico; ha un modesto patrimonio immobiliare in Pellezzano, in comproprietà
con i quattro fratelli, che versa in condizioni di fatiscenza e privo di redditività; è
comproprietaria al 50% dell'immobile che fu casa di abitazione della famiglia e che dall'epoca della separazione è fruito integralmente dal marito con i figli;
non ha altre fonti di reddito al di là dell'assegno versato dall'ex coniuge;
è una persona anziana ( è
nata nel 1955 ); è affetta da numerose e serie patologie per le quali deve periodicamente sottoporsi a controlli medici ed a futuri interventi chirurgici, in prospettiva dei quali dovrà ricorrere a personale infermieristico e ad una collaboratrice per il tempo in cui non potrà muoversi in autonomia;
è evidentemente impossibilitata a procurarsi altre fonti di guadagno in considerazione dell'età e delle precarie condizioni di salute.
Alla luce della inadeguatezza dei mezzi economici di cui ella dispone, ed anche a prescindere dalla astratta possibilità di locare i due immobili, trattandosi di beni di scarsa redditività, la somma mensile di € 350,00 liquidata dal Tribunale appare sicuramente insufficiente a consentire a di far fronte in modo dignitoso CP_1
alle esigenze della vita quotidiana, sicché, tenendo pure conto del miglioramento delle condizioni patrimoniali dell'ex marito che nel maggio 2023 ha ricevuto in donazione la quota pari alla metà di un importante appartamento in Salerno in uno al suo contenuto di mobili e arredi di pregio –circostanza non nota al Tribunale essendo stata la causa riservata in decisione nel febbraio del 2023 --, appare giusto rideterminare l'assegno nel maggiore importo chiesto di € 600,00, da rivalutare annualmente ed automaticamente in base agli indici Istat.
5.4. Il primo motivo di appello incidentale della va invece rigettato. CP_1
La domanda di attribuzione della quota di TFR, benché tempestivamente proposta dinanzi al Tribunale con le prime memorie dell'art. 183, VI co., cpc, è rimasta non provata.
Ed infatti, premesso che, non avendo il svolto un'attività di lavoro dipendente, Pt_1
non può parlarsi di TFR in senso tecnico, la al fine di fondare la sua richiesta, CP_1
avrebbe dovuto specificare il diverso tipo di trattamento di cui egli avrebbe beneficiato ed il relativo importo attivandosi presso gli uffici competenti mediante istanza di accesso ex dlgs n. 196/2003 e, in caso di esito negativo dell'istanza, avrebbe potuto chiedere al Giudice di acquisire ex art. 210 cpc la relativa documentazione per procedere al calcolo esatto delle somme.
La convenuta, invece, in primo grado non ha avanzato alcuna istanza istruttoria e in questa sede si è limitata a far richiesta di nomina di un CTU contabile, che tuttavia deve ritenersi un accertamento inammissibile in considerazione delle evidenti finalità
esplorative che nella specie lo connoterebbero (sul punto, cfr. Cass. 2021/5068, secondo cui “In tema di prova civile, la richiesta formulata da una delle parti, volta ad ottenere
dal terzo l'esibizione ex art. 210 c.p.c. di un documento contenente dati personali
dell'altra parte, non può essere respinta per solo il fatto che il richiedente non abbia
fatto istanza di accesso ex d.lgs. n. 196 del 2003, poiché le ragioni di protezione dei
dati personali sono per legge recessive rispetto alle esigenze di giustizia e, in un'ottica
di concentrazione delle tutele, si deve favorire la composizione dei diversi interessi in
un'unica sede, secondo le regole proprie di quest'ultima. (Nella specie, la S.C. ha
confermato la decisione impugnata che, per statuire sul diritto del coniuge divorziato alla quota di TFR incassato dall'altro, aveva accolto la richiesta di ordinare al suo
datore di lavoro l'esibizione del documento contenente la relativa liquidazione)”).
6. La sentenza impugnata va pertanto riformata limitatamente all'ammontare
dell'assegno in favore di . CP_1
7. Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo secondo il criterio dettato da Cass. n. 14365/2024, per cui “ In tema di giudizio di divorzio, le
spese di lite relative alla domanda per l'ottenimento dell'assegno, sebbene questo non
abbia natura strettamente alimentare, vanno liquidate tenendo conto dello scaglione
relativo non alle controversie di valore indeterminabile, bensì a quelle afferenti
ad assegni alimentari ex art. 13, comma 1, c.p.c.”.
Ne consegue che, in applicazione dei parametri di cui al DM n. 55/2014 come aggiornati dal DM. n. 147/2022 e tenuto conto che il valore della causa è pari ad €
14.400,00 ( € 600,00 x 24 mesi ), va fatto riferimento allo scaglione da € 5.201,00 a €
26.000,00 e vanno liquidati gli importi medi per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale per il primo grado e di studio, introduttiva e decisionale per l'appello.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Salerno, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso depositato il 12/02/2024 da nei AR
confronti di e sull'appello incidentale proposto dalla avverso CP_1 CP_1
la sentenza del Tribunale di Salerno n. 3836/2023 pubblicata il 15/09/2023, così
provvede:
1) RIGETTA l'appello principale;
2) ACCOGLIE IN PARTE L'APPELLO INCIDENTALE e per l'effetto ridetermina in €
600,00 l'importo dell'assegno di divorzio che deve versare a AR CP_1
entro il giorno 5 di ogni mese, con aggiornamento annuale ed automatico in base agli indici Istat;
3) CONDANNA al pagamento delle spese processuali, che liquida in favore di AR
, a titolo di compenso, per il primo grado in € 5.077,00 e per questo grado CP_1
in € 3.966,00, oltre rimborso forfettario del 15% per spese generali, iva e cap, con attribuzione agli avv. Maria Cristina Pinto e che dichiarano di averne Controparte_2
fatto anticipo.
La Corte da atto che sussistono le condizioni di cui all'art. 1, co.17 e 18, L. n. 228/2012 (13, co.1quater, del dPR n.115/2002 ) per il versamento da parte dell'appellante principale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, se dovuto.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 29 maggio 2025
IL CONSIGLIERE estensore IL PRESIDENTE
dott.ssa M. Assunta Niccoli dott. Paolo Sordi