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Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 24/07/2025, n. 3819 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 3819 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Venezia
SEZIONE Seconda CIVILE
Il Giudice Onorario Dott. Luca Trognacara
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 6981 /2021 del ruolo generale promossa da
Parte_1
rappresentata e difesa in giudizio, giusta procura in atti, dall'avv. STEFANI
VALENTINA, con domicilio eletto presso il suo Domicilio PE
parte attrice contro
– – CP_1 Controparte_2 CP_3
Rappresentati e difes, come da mandato in atti, dall'avv. PANIZ MAURIZIO, con domicilio eletto presso il suo Domicilio PE (inserisci nominativo altro avvocato)
Controparte_4
[...] rappresentata e difesa, come da mandato in atti, dall'avv. AVVOCATURA DELLO
STATO DI VENEZIA , con domicilio eletto presso il suo Domicilio PE
parte convenuta
Controparte_5
rappresentato e difeso come da mandato in atti, dall'avv. CESARE ANDREA, con domicilio eletto presso il suo Domicilio PE
, Controparte_6
rappresentato e difeso come da mandato in atti, dall'avv. BIANCHINI GHERARDO, con domicilio eletto presso il suo Domicilio PE
terzi chiamati in punto: Responsabilità dei genitori, dei tutori e dei maestri (art. 2048 c.c.)
Le parti hanno tutte concluso come da note scritte in sostituzione udienza ex art.
127 ter cpc del 26.02.2025
Con atto di citazione, notificato in data 21.7/24.7.2020, il sig. Parte_1
conveniva in giudizio, avanti al Tribunale di Belluno, il sig. con i CP_1
genitori, sig.ri e , unitamente al Controparte_2 CP_3 [...]
. A sostegno delle domande, l'attore esponeva: - che nel corso Controparte_7
dell'anno scolastico 2016/2017 frequentava la prima classe dell'istituto G. Renier di
Belluno e che, sin dall'inizio dell'anno scolastico, era stato vittima di molteplici condotte denigratorie e di umiliazione da parte del compagno , tanto CP_1
2 che i genitori si rivolgevano alla coordinatrice di classe, prof.ssa , per Persona_1
segnalare tali episodi senza che venissero poste in essere dalla scuola le misure atte a contenere le misure vessatorie del compagno;
- che il giorno 6.2.2017, durante il cambio dell'ora all'interno della classe, lanciava un libretto plastificato che lo andava a colpire all'occhio; - che, a causa dello stato d'ansia e paura sofferto in seguito ai continui episodi subiti, era stato costretto a cambiare scuola. Nella causa originariamente instaurata innanzi al foro di Belluno si costituivano regolarmente i convenuti, sia i sig.ri e i quali preliminarmente, chiedevano CP_2 CP_1
l'autorizzazione a chiamare in causa, in manleva, l' , Controparte_5
contestando in fatto ed in diritto tutte le domande attoree, sia l'Amministrazione
scolastica, che eccepiva preliminarmente l'incompetenza territoriale dell'adito
Tribunale.
Con ordinanza 23.7.2021 il Giudice Unico del Tribunale di Belluno, prendendo atto dell'adesione della difesa dell'attore all'eccezione di incompetenza territoriale,
disponeva la cancellazione della causa dal ruolo, fissando in tre mesi il termine per la riassunzione della causa davanti al Tribunale di Venezia;
causa che veniva tempestivamente e ritualmente riassunta innanzi all'intestato Tribunale. Le altre parti regolarmente si costituivano innanzi al presente Ufficio e l'allora Giudice Unico
autorizzava la chiamata in causa della compagnia assicuratrice del , CP_4
Controparte_6
oltre che della dietro domanda di CP_8 Controparte_5
citazione in giudizio a titolo di manleva dei convenuti e CP_2 CP_1
Concessi i termini ex art. 183, 6° comma c.p.c. e depositate dalle parti le rispettive memorie, con provvedimento emesso all'esito dell'udienza scritta del 7.11.2023 era
3 ammessa “la prova per testi chiesta dalle parti nelle rispettive memorie ex art. 183, n.
2, c.p.c., con i testi ivi indicati”. Escussi i testi alle udienze del 23.07.2024 (prof.sse
, e ) e del 12.11.2024 ( Persona_1 Testimone_1 Testimone_2 [...]
e , all'esito di quest'ultima udienza il Giudice si riservava e Per_2 Testimone_3
con provvedimento del 15.11.2024 fissava udienza per la precisazione delle conclusioni, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter cpc.
Depositate le note la causa veniva trattenuta in decisione previa assegnazione dei termini di legge per il deposito degli scritti conclusionali difensivi.
La domanda attorea non appare suscettibile di accoglimento in quanto dalla ricostruzione dei fatti di causa, e dai documenti prodotti e dalle prova orali espletate in corso di causa non risultano provati i fatti costitutivi del diritto fatto valere da parte dell'attrice e le correlate responsabilità ascrivibili agli odierni convenuti.
La controversia trae origine dalle domande proposte da al fine della Parte_1
responsabilità del convenuto e dei di lui genitori CP_1 Controparte_2
e per i danni che assume patiti nel corso dell'anno scolastico 2016 - CP_3
2017 presso la prima classe dell'istituto G. Renier di Belluno per gli atti di bullismo che avrebbe subito dal compagno che poi sarebbero culminati nel CP_1
fatto accaduto in data 6.2.2017, in occasione del quale l'attore sarebbe stato colpito da un “pieghevole” lanciato dal compagno e che lo andava a colpire all'occhio al punto che poi si decideva a cambiare scuola per un generale stato di ansia da cui era sarebbe stato ormai affetto.
A fondamento delle domande l'attore ha allegato la responsabilità ex art. 2048, 2°
comma, c.c. dell'Istituto G. Renier dove sarebbe stato appunto vittima dei descritti atteggiamenti aggressivi del compagno di classe , nonché la CP_1
4 responsabilità ex art. 2043 c.c. di quest'ultimo ed ex art. 2048 1° comma dei genitori dello stesso.
In primo luogo non sono emerse specifiche responsabilità del convenuto CP_1
dalle testimonianze rese dalle insegnanti dell' Istituto.
[...]
La teste all'epoca coordinatrice della classe, escussa alla udienza del Persona_1
23.07.2024, alla domanda se l'istituto scolastico Renier nei mesi di dicembre 2016 e gennaio 2017 fosse stato informato dai genitori di in merito alle Parte_1
presunte condotte perpetrate da ha dichiarato “ non lo so, non so CP_1
neppure se ne abbiano parlato col Preside”. Chiamata inoltre a rispondere a chiarimenti sui fatti accaduti in data 6.2.2017 in cui non aveva assistito ha dichiarato
“ mi ha riferito di essere stato colpito all'occhio a mezzo di un foglietto. Non Pt_1
mi ha fatto nessun nome in merito a chi gli avrebbe lanciato il foglietto. Ma non mi
sono interessata di questa parte. Mi interessava di fare in modo che il ragazzo
potesse al più presto curare l'occhio. Mi ricordo che il Preside aveva convocato i
rappresentanti di classe per ricostruire la vicenda. Io stessa aveva consentito che
parlassero dell'accaduto alla assemblea di classe per poi riportare i fatti al
Dirigente. Ma non è stato possibile fare una completa ricostruzione perché in classe
vi erano pochi allievi e quelli che erano presenti non avevano assistito ai fatti o non
avevano percepito l'accaduto”
In merito alla condotta tenuta da la teste ha dichiarato CP_1 CP_1
non studiava, non portava materiale scolastico (compiti, esercizi). Non stava
[...]
attento in classe. Era disinteressato all'apprendimento scolastico. Ha preso note da
parte da parte mia perché non stava attento, non seguiva le lezioni, non portava
5 materiale scolastico. Altre mancanze da parte sua, non me lo ricordo. Ribadisco che
da parte sua non vi era alcun coinvolgimento alle lezioni scolastiche”.
Dello stesso tenore si è rivelata la testimonianza della Prof.ssa Testimone_1
all'epoca dei fatti insegnante di latino della classe frequentata dall'attore e dal convenuto, anch'essa sentita alla udienza del 23.07.2024, la quale, alla domanda se il corpo docenti avesse più volte rimproverato e convocato i genitori a CP_1
scuola per illustrare i comportamenti tenuti dal figlio a scuola ha dichiarato: “Non
essendo stata coordinatrice non mi ricordo se i genitori di siano stati mai CP_1
convocati. Personalmente non ho avuto problemi con . In generale ho avuto CP_1
problemi con la classe perché numerosa, perché qualcuno non faceva i compiti e per
i rumori di fondo durante tutte le lezioni;
tutti comportamenti per me fisiologici nelle
prime classi scolastiche delle Superiori”.
Irrilevante è stata invece la deposizione della insegnante, Prof.ssa Testimone_4
(anch'essa sentita all'udienza del 23.07.2024 ) per non essere stata insegnante della classe frequentata dal e dal . Pt_1 CP_1
I fatti dedotti da parte attrice non hanno alfine trovato conferma nella testimonianza resa dall' ex compagno di classe sentito alla udienza del 12.11.2024. Testimone_3
In particolare invitato a rispondere sul comportamento generalmente Testimone_3
tenuto in classe da ha così dichiarato:: .”Confermo che nel corso CP_1
dell'anno scolastico 2016- 2017 era stato richiamato oralmente a causa del CP_1
suo comportamento. Disturbava, non ascoltava. Talvolta usava il telefono per
messaggi e interagiva con FB e Instagram, parlava a voce alta. Non l'ho mai visto
lanciare oggetti. veniva richiamato tutti i giorni, da vari insegnanti. Io Parte_2
sono stato richiamato un paio di volte. Eravamo in classe in quattro ragazzi maschi.
6 Le femmine erano più tranquille e non venivano mai richiamate. Neppure il quarto
compagno maschile. ADR Neppure era stato mai richiamato. Lui era molto Pt_1
tranquillo.
2.Ho già risposto. Non ho mai visto oggetti. Quanti al Parte_3
danneggiamento del materiale scolastico, non ho nitidi ricordi, essendo trascorsi 7-8
pagina3 di 4 anni ma mi sembra di ricordare che era nostra abitudine danneggiare
gli oggetti scolastici degli altri compagni, come astucci, penne, indelebili,
righelli….., mentre con riguardo ai comportamenti tenuti da attrice ha riferito: Pt_4
“Mi ricordo che diceva molte parolacce ma tra noi era uso scambiarci epiteti CP_1
ingiuriosi per scherzo e per gioco. Eravamo adolescenti. Non mi ricordo di tali
specifiche parole che il avrebbe proferito al ADR Anche CP_1 Pt_1 Pt_1
diceva qualche parolaccia, come tutti insomma.
7. Si è vero, ma preciso che ce lo
dicevano tra tutti noi. Era nostra abitudine scherzosamente accusarci di portare
sempre gli stressi pantaloni o le stesse mutande e quant'altro. Insomma eravamo
adolescenti e ci divertivamo a sfotterci l'uno con l'altro. ADR faceva molte Pt_1
meno battute di questo tipo. Eravamo soprattutto io e che ci divertivamo a CP_1
fare i provocatori, gli altri due erano più contenuti”
Quanto all'incidente 6.2.2017, il teste non ha assistito al fatto, perché durante la ricreazione era andato fuori dall'aula ma rientrato ha precisato “ Appena terminata la
pausa mi ricordo che si teneva l'occhio lamentandosi. ADR. A mia memoria Pt_1
si lamentava solo del dolore, non mi ricordo che imprecasse contro qualcuno.
In buona sostanza anche attraverso quest'ultima deposizione è sì emerso che CP_1
fosse stato un alunno soggetto ai richiami da parte degli insegnanti, però non
[...]
per comportamenti molesti e pericolosi, piuttosto invece per una serie di atteggiamenti poco partecipativi durante le ore di lezione per l'attitudine a non
7 ascoltare gli insegnanti e dedicarsi ad attività di svago, come ad esempio l'utilizzo del telefonino per leggere e mandare messaggi e/o per accedere ai social network.
In particolar modo però è emerso che nella classe frequentata dalle parti in causa erano effettivamente praticati il turpiloquio, lo scherno e lo sfottò nei rapporti interpersonali tra i compagni per le più svariate ragioni ma in buona sostanza in un contesto “giocoso” anziché di prevaricazione, intimidazione e sopraffazione nei confronti di parte attrice, che al contrario di quanto sostenuto dagli attori non è
emerso che fosse stata vittima di bullismo, né dai compagni di classe né tantomeno da parte di , pur con ciò non intendendo disconoscere che CP_1 Pt_1
non si sia in qualche modo, sentito, poco inserito nella suddetta classe, con
[...]
tutta probabilità per non aver condiviso il clima goliardico, in effetti discutibile ma generalmente tollerato anche dal corpo docenti bene a conoscenza delle dinamiche adolescenziali.
Va ulteriormente precisato che non si è tenuto conto della testimonianza della Sig.ra zia dell'attore per avere reso delle deposizioni fondamentalmente de Persona_2
relato.
Alla luce delle reiterate istanze contenute nella comparsa conclusionale, va rimarcata l'incapacità a testimoniare ex art. 246 cpc dei genitori di parte attrice
[...]
e rilevando peraltro che nel rinnovo all'invito alla CP_9 Controparte_10
negoziazione assistita del 21.02.2019, il procuratore attoreo, oltre ad aver agito anche per conto dei suddetti genitori aveva proposto in rappresentanza e nell'interesse dei medesimi la rifusione della seguente posta risarcitoria: “danno morale patito dai genitori € 10.000,00 ciascuno” (All.2 sub. 25- fascicolo parte attrice), con ciò
8 denotando un interesse concreto e non meramente formale dei genitori, ad essere essi stessi risarciti.
Non trattasi di una questione meramente formalistica;
anche il thema decindendum della causa imperniata nel presente Ufficio è stata volta a rappresentare (anche attraverso allegata perizia di parte) un presunto danno psichico arrecato all'attore dai comportamenti assunti come vessatori dal al punto da indurre CP_1 Pt_1
a cambiare istituto scolastico;
tipologia di danno che può indubbiamente
[...]
riflettersi nei genitori della assunta vittima principale, nella specie , Parte_1
come un sistema di “vasi comunicanti”.
La mancata prova dei fatti dedotti da parte attrice anche con riguardo all'evento lesivo del 6.2.2017 (mancano testimoni oculari) rende superflua ogni indagine sui titoli di responsabilità addotti da parte attrice sia nei confronti dei genitori ex art. 2048 c. 1° per culpa in educando sia nei confronti dell' Istituto Scolastico G. Renier
ai sensi dell'art. 2048 2° comma c.c.. per culpa in vigilando.
Le spese di lite seguono la soccombenza nei rapporti tra l'attore e i convenuti, mentre vanno interamene compensate con riguardo ai convenuti e le terze chiamate in causa.
p.q.m.
il Giudice, definitivamente pronunciando nella presente controversia, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- rigetta la domanda attorea proposta nei confronti dei convenuti , CP_1
e e del convenuto Controparte_2 CP_3 Controparte_11
- condanna parte attrice a rifondere ai convenuti , CP_1 Controparte_2
e le spese processuali, che liquida in € 6.700,00 per compenso, CP_3
9 oltre al rimborso forfettario nella misura del 15%, oltre ad IVA se dovuta e Cpa,
oltre al rimborso del contributo unificato per il coinvolgimento della terza chiamata
- condanna parte attrice a rifondere al convenuto le spese di lite che CP_4
liquida in Euro 5.900,00 per compenso, oltre al rimborso forfettario nella misura del
15%, oltre ad IVA se dovuta e Cpa;
-Compensa le spese di lite tra i convenuti e le terze chiamate in causa.
Venezia, 24 luglio 2025
Il Got
Dott. Luca Trognacara
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Venezia
SEZIONE Seconda CIVILE
Il Giudice Onorario Dott. Luca Trognacara
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 6981 /2021 del ruolo generale promossa da
Parte_1
rappresentata e difesa in giudizio, giusta procura in atti, dall'avv. STEFANI
VALENTINA, con domicilio eletto presso il suo Domicilio PE
parte attrice contro
– – CP_1 Controparte_2 CP_3
Rappresentati e difes, come da mandato in atti, dall'avv. PANIZ MAURIZIO, con domicilio eletto presso il suo Domicilio PE (inserisci nominativo altro avvocato)
Controparte_4
[...] rappresentata e difesa, come da mandato in atti, dall'avv. AVVOCATURA DELLO
STATO DI VENEZIA , con domicilio eletto presso il suo Domicilio PE
parte convenuta
Controparte_5
rappresentato e difeso come da mandato in atti, dall'avv. CESARE ANDREA, con domicilio eletto presso il suo Domicilio PE
, Controparte_6
rappresentato e difeso come da mandato in atti, dall'avv. BIANCHINI GHERARDO, con domicilio eletto presso il suo Domicilio PE
terzi chiamati in punto: Responsabilità dei genitori, dei tutori e dei maestri (art. 2048 c.c.)
Le parti hanno tutte concluso come da note scritte in sostituzione udienza ex art.
127 ter cpc del 26.02.2025
Con atto di citazione, notificato in data 21.7/24.7.2020, il sig. Parte_1
conveniva in giudizio, avanti al Tribunale di Belluno, il sig. con i CP_1
genitori, sig.ri e , unitamente al Controparte_2 CP_3 [...]
. A sostegno delle domande, l'attore esponeva: - che nel corso Controparte_7
dell'anno scolastico 2016/2017 frequentava la prima classe dell'istituto G. Renier di
Belluno e che, sin dall'inizio dell'anno scolastico, era stato vittima di molteplici condotte denigratorie e di umiliazione da parte del compagno , tanto CP_1
2 che i genitori si rivolgevano alla coordinatrice di classe, prof.ssa , per Persona_1
segnalare tali episodi senza che venissero poste in essere dalla scuola le misure atte a contenere le misure vessatorie del compagno;
- che il giorno 6.2.2017, durante il cambio dell'ora all'interno della classe, lanciava un libretto plastificato che lo andava a colpire all'occhio; - che, a causa dello stato d'ansia e paura sofferto in seguito ai continui episodi subiti, era stato costretto a cambiare scuola. Nella causa originariamente instaurata innanzi al foro di Belluno si costituivano regolarmente i convenuti, sia i sig.ri e i quali preliminarmente, chiedevano CP_2 CP_1
l'autorizzazione a chiamare in causa, in manleva, l' , Controparte_5
contestando in fatto ed in diritto tutte le domande attoree, sia l'Amministrazione
scolastica, che eccepiva preliminarmente l'incompetenza territoriale dell'adito
Tribunale.
Con ordinanza 23.7.2021 il Giudice Unico del Tribunale di Belluno, prendendo atto dell'adesione della difesa dell'attore all'eccezione di incompetenza territoriale,
disponeva la cancellazione della causa dal ruolo, fissando in tre mesi il termine per la riassunzione della causa davanti al Tribunale di Venezia;
causa che veniva tempestivamente e ritualmente riassunta innanzi all'intestato Tribunale. Le altre parti regolarmente si costituivano innanzi al presente Ufficio e l'allora Giudice Unico
autorizzava la chiamata in causa della compagnia assicuratrice del , CP_4
Controparte_6
oltre che della dietro domanda di CP_8 Controparte_5
citazione in giudizio a titolo di manleva dei convenuti e CP_2 CP_1
Concessi i termini ex art. 183, 6° comma c.p.c. e depositate dalle parti le rispettive memorie, con provvedimento emesso all'esito dell'udienza scritta del 7.11.2023 era
3 ammessa “la prova per testi chiesta dalle parti nelle rispettive memorie ex art. 183, n.
2, c.p.c., con i testi ivi indicati”. Escussi i testi alle udienze del 23.07.2024 (prof.sse
, e ) e del 12.11.2024 ( Persona_1 Testimone_1 Testimone_2 [...]
e , all'esito di quest'ultima udienza il Giudice si riservava e Per_2 Testimone_3
con provvedimento del 15.11.2024 fissava udienza per la precisazione delle conclusioni, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter cpc.
Depositate le note la causa veniva trattenuta in decisione previa assegnazione dei termini di legge per il deposito degli scritti conclusionali difensivi.
La domanda attorea non appare suscettibile di accoglimento in quanto dalla ricostruzione dei fatti di causa, e dai documenti prodotti e dalle prova orali espletate in corso di causa non risultano provati i fatti costitutivi del diritto fatto valere da parte dell'attrice e le correlate responsabilità ascrivibili agli odierni convenuti.
La controversia trae origine dalle domande proposte da al fine della Parte_1
responsabilità del convenuto e dei di lui genitori CP_1 Controparte_2
e per i danni che assume patiti nel corso dell'anno scolastico 2016 - CP_3
2017 presso la prima classe dell'istituto G. Renier di Belluno per gli atti di bullismo che avrebbe subito dal compagno che poi sarebbero culminati nel CP_1
fatto accaduto in data 6.2.2017, in occasione del quale l'attore sarebbe stato colpito da un “pieghevole” lanciato dal compagno e che lo andava a colpire all'occhio al punto che poi si decideva a cambiare scuola per un generale stato di ansia da cui era sarebbe stato ormai affetto.
A fondamento delle domande l'attore ha allegato la responsabilità ex art. 2048, 2°
comma, c.c. dell'Istituto G. Renier dove sarebbe stato appunto vittima dei descritti atteggiamenti aggressivi del compagno di classe , nonché la CP_1
4 responsabilità ex art. 2043 c.c. di quest'ultimo ed ex art. 2048 1° comma dei genitori dello stesso.
In primo luogo non sono emerse specifiche responsabilità del convenuto CP_1
dalle testimonianze rese dalle insegnanti dell' Istituto.
[...]
La teste all'epoca coordinatrice della classe, escussa alla udienza del Persona_1
23.07.2024, alla domanda se l'istituto scolastico Renier nei mesi di dicembre 2016 e gennaio 2017 fosse stato informato dai genitori di in merito alle Parte_1
presunte condotte perpetrate da ha dichiarato “ non lo so, non so CP_1
neppure se ne abbiano parlato col Preside”. Chiamata inoltre a rispondere a chiarimenti sui fatti accaduti in data 6.2.2017 in cui non aveva assistito ha dichiarato
“ mi ha riferito di essere stato colpito all'occhio a mezzo di un foglietto. Non Pt_1
mi ha fatto nessun nome in merito a chi gli avrebbe lanciato il foglietto. Ma non mi
sono interessata di questa parte. Mi interessava di fare in modo che il ragazzo
potesse al più presto curare l'occhio. Mi ricordo che il Preside aveva convocato i
rappresentanti di classe per ricostruire la vicenda. Io stessa aveva consentito che
parlassero dell'accaduto alla assemblea di classe per poi riportare i fatti al
Dirigente. Ma non è stato possibile fare una completa ricostruzione perché in classe
vi erano pochi allievi e quelli che erano presenti non avevano assistito ai fatti o non
avevano percepito l'accaduto”
In merito alla condotta tenuta da la teste ha dichiarato CP_1 CP_1
non studiava, non portava materiale scolastico (compiti, esercizi). Non stava
[...]
attento in classe. Era disinteressato all'apprendimento scolastico. Ha preso note da
parte da parte mia perché non stava attento, non seguiva le lezioni, non portava
5 materiale scolastico. Altre mancanze da parte sua, non me lo ricordo. Ribadisco che
da parte sua non vi era alcun coinvolgimento alle lezioni scolastiche”.
Dello stesso tenore si è rivelata la testimonianza della Prof.ssa Testimone_1
all'epoca dei fatti insegnante di latino della classe frequentata dall'attore e dal convenuto, anch'essa sentita alla udienza del 23.07.2024, la quale, alla domanda se il corpo docenti avesse più volte rimproverato e convocato i genitori a CP_1
scuola per illustrare i comportamenti tenuti dal figlio a scuola ha dichiarato: “Non
essendo stata coordinatrice non mi ricordo se i genitori di siano stati mai CP_1
convocati. Personalmente non ho avuto problemi con . In generale ho avuto CP_1
problemi con la classe perché numerosa, perché qualcuno non faceva i compiti e per
i rumori di fondo durante tutte le lezioni;
tutti comportamenti per me fisiologici nelle
prime classi scolastiche delle Superiori”.
Irrilevante è stata invece la deposizione della insegnante, Prof.ssa Testimone_4
(anch'essa sentita all'udienza del 23.07.2024 ) per non essere stata insegnante della classe frequentata dal e dal . Pt_1 CP_1
I fatti dedotti da parte attrice non hanno alfine trovato conferma nella testimonianza resa dall' ex compagno di classe sentito alla udienza del 12.11.2024. Testimone_3
In particolare invitato a rispondere sul comportamento generalmente Testimone_3
tenuto in classe da ha così dichiarato:: .”Confermo che nel corso CP_1
dell'anno scolastico 2016- 2017 era stato richiamato oralmente a causa del CP_1
suo comportamento. Disturbava, non ascoltava. Talvolta usava il telefono per
messaggi e interagiva con FB e Instagram, parlava a voce alta. Non l'ho mai visto
lanciare oggetti. veniva richiamato tutti i giorni, da vari insegnanti. Io Parte_2
sono stato richiamato un paio di volte. Eravamo in classe in quattro ragazzi maschi.
6 Le femmine erano più tranquille e non venivano mai richiamate. Neppure il quarto
compagno maschile. ADR Neppure era stato mai richiamato. Lui era molto Pt_1
tranquillo.
2.Ho già risposto. Non ho mai visto oggetti. Quanti al Parte_3
danneggiamento del materiale scolastico, non ho nitidi ricordi, essendo trascorsi 7-8
pagina3 di 4 anni ma mi sembra di ricordare che era nostra abitudine danneggiare
gli oggetti scolastici degli altri compagni, come astucci, penne, indelebili,
righelli….., mentre con riguardo ai comportamenti tenuti da attrice ha riferito: Pt_4
“Mi ricordo che diceva molte parolacce ma tra noi era uso scambiarci epiteti CP_1
ingiuriosi per scherzo e per gioco. Eravamo adolescenti. Non mi ricordo di tali
specifiche parole che il avrebbe proferito al ADR Anche CP_1 Pt_1 Pt_1
diceva qualche parolaccia, come tutti insomma.
7. Si è vero, ma preciso che ce lo
dicevano tra tutti noi. Era nostra abitudine scherzosamente accusarci di portare
sempre gli stressi pantaloni o le stesse mutande e quant'altro. Insomma eravamo
adolescenti e ci divertivamo a sfotterci l'uno con l'altro. ADR faceva molte Pt_1
meno battute di questo tipo. Eravamo soprattutto io e che ci divertivamo a CP_1
fare i provocatori, gli altri due erano più contenuti”
Quanto all'incidente 6.2.2017, il teste non ha assistito al fatto, perché durante la ricreazione era andato fuori dall'aula ma rientrato ha precisato “ Appena terminata la
pausa mi ricordo che si teneva l'occhio lamentandosi. ADR. A mia memoria Pt_1
si lamentava solo del dolore, non mi ricordo che imprecasse contro qualcuno.
In buona sostanza anche attraverso quest'ultima deposizione è sì emerso che CP_1
fosse stato un alunno soggetto ai richiami da parte degli insegnanti, però non
[...]
per comportamenti molesti e pericolosi, piuttosto invece per una serie di atteggiamenti poco partecipativi durante le ore di lezione per l'attitudine a non
7 ascoltare gli insegnanti e dedicarsi ad attività di svago, come ad esempio l'utilizzo del telefonino per leggere e mandare messaggi e/o per accedere ai social network.
In particolar modo però è emerso che nella classe frequentata dalle parti in causa erano effettivamente praticati il turpiloquio, lo scherno e lo sfottò nei rapporti interpersonali tra i compagni per le più svariate ragioni ma in buona sostanza in un contesto “giocoso” anziché di prevaricazione, intimidazione e sopraffazione nei confronti di parte attrice, che al contrario di quanto sostenuto dagli attori non è
emerso che fosse stata vittima di bullismo, né dai compagni di classe né tantomeno da parte di , pur con ciò non intendendo disconoscere che CP_1 Pt_1
non si sia in qualche modo, sentito, poco inserito nella suddetta classe, con
[...]
tutta probabilità per non aver condiviso il clima goliardico, in effetti discutibile ma generalmente tollerato anche dal corpo docenti bene a conoscenza delle dinamiche adolescenziali.
Va ulteriormente precisato che non si è tenuto conto della testimonianza della Sig.ra zia dell'attore per avere reso delle deposizioni fondamentalmente de Persona_2
relato.
Alla luce delle reiterate istanze contenute nella comparsa conclusionale, va rimarcata l'incapacità a testimoniare ex art. 246 cpc dei genitori di parte attrice
[...]
e rilevando peraltro che nel rinnovo all'invito alla CP_9 Controparte_10
negoziazione assistita del 21.02.2019, il procuratore attoreo, oltre ad aver agito anche per conto dei suddetti genitori aveva proposto in rappresentanza e nell'interesse dei medesimi la rifusione della seguente posta risarcitoria: “danno morale patito dai genitori € 10.000,00 ciascuno” (All.2 sub. 25- fascicolo parte attrice), con ciò
8 denotando un interesse concreto e non meramente formale dei genitori, ad essere essi stessi risarciti.
Non trattasi di una questione meramente formalistica;
anche il thema decindendum della causa imperniata nel presente Ufficio è stata volta a rappresentare (anche attraverso allegata perizia di parte) un presunto danno psichico arrecato all'attore dai comportamenti assunti come vessatori dal al punto da indurre CP_1 Pt_1
a cambiare istituto scolastico;
tipologia di danno che può indubbiamente
[...]
riflettersi nei genitori della assunta vittima principale, nella specie , Parte_1
come un sistema di “vasi comunicanti”.
La mancata prova dei fatti dedotti da parte attrice anche con riguardo all'evento lesivo del 6.2.2017 (mancano testimoni oculari) rende superflua ogni indagine sui titoli di responsabilità addotti da parte attrice sia nei confronti dei genitori ex art. 2048 c. 1° per culpa in educando sia nei confronti dell' Istituto Scolastico G. Renier
ai sensi dell'art. 2048 2° comma c.c.. per culpa in vigilando.
Le spese di lite seguono la soccombenza nei rapporti tra l'attore e i convenuti, mentre vanno interamene compensate con riguardo ai convenuti e le terze chiamate in causa.
p.q.m.
il Giudice, definitivamente pronunciando nella presente controversia, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- rigetta la domanda attorea proposta nei confronti dei convenuti , CP_1
e e del convenuto Controparte_2 CP_3 Controparte_11
- condanna parte attrice a rifondere ai convenuti , CP_1 Controparte_2
e le spese processuali, che liquida in € 6.700,00 per compenso, CP_3
9 oltre al rimborso forfettario nella misura del 15%, oltre ad IVA se dovuta e Cpa,
oltre al rimborso del contributo unificato per il coinvolgimento della terza chiamata
- condanna parte attrice a rifondere al convenuto le spese di lite che CP_4
liquida in Euro 5.900,00 per compenso, oltre al rimborso forfettario nella misura del
15%, oltre ad IVA se dovuta e Cpa;
-Compensa le spese di lite tra i convenuti e le terze chiamate in causa.
Venezia, 24 luglio 2025
Il Got
Dott. Luca Trognacara
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