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Sentenza 11 novembre 2024
Sentenza 11 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 11/11/2024, n. 3983 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 3983 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA
N. 10213/2023 R.G.
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alessandro Cabianca Presidente rel. dott. Carlo Azzolini Giudice dott. Vincenzo Ciliberti Giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nel procedimento n. 10213/2023 R.G. promosso da
(c.f. con l'avv. Boris Cagnin e l'avv. Elena Benvegnù, Parte_1 C.F._1
ricorrente, contro
(c.f. con l'avv. Giuseppe Mastrolorenzo, Controparte_1 C.F._2
resistente,
e con l'intervento del P.M., in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Venezia
In punto: separazione personale
Conclusioni congiunte delle parti: come da istanza depositata il 21/10/2024 e confermate all'udienza del
22/10/2024
Conclusioni del P.M.: “dichiarare la separazione dei coniugi alla condizioni indicate dalle parti”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti hanno contratto matrimonio in data 11/02/2012, trascritto nei registri dello Stato civile del
Comune di Marcon al n. 1, parte II, Serie A, anno 2012.
Dalla loro unione nascevano i figli , il 06/03/2013, e il 26/10/2018. Per_1 Per_2
La parte ricorrente ha introdotto il presente giudizio dichiarando la sussistenza di una situazione di intollerabilità della convivenza con il coniuge rassegnando le seguenti conclusioni:
“1. I coniugi vivranno separati con obbligo di reciproco rispetto;
2. I figli minori e in regime di affido Per_1 Per_2
condiviso ad entrambi i genitori, avranno collocazione prevalente presso la madre in Camponogara (VE), via Roma n.
35/I, al cui indirizzo manterranno la residenza;
3. La casa coniugale, in proprietà al 50 % fra la signora e il Pt_1
signor viene assegnata alla madre, odierna ricorrente;
4. La responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi CP_1
i genitori i quali la eserciteranno separatamente per le decisioni di ordinaria amministrazione, mentre le decisioni di maggior interesse relative alla cura, educazione, istruzione, terapie sanitarie e salute dei figli saranno assunte di comune accordo fra i genitori tenendo conto dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni degli stessi, rispettandone sensibilità ed esigenze, nonché dei mutamenti che esse subiranno negli anni;
per le questioni di ordinaria amministrazione la responsabilità genitoriale verrà esercitata separatamente da ciascun genitore nei periodi in cui i figli rimarranno con esso;
5. Si propone il seguente calendario di affidamento, visite e tempi di frequentazione dei figli:
a) In ogni caso, i genitori potranno concordare fra di loro ulteriori tempi e modalità di frequentazione dei figli se ne ravviseranno l'opportunità, anche prendendo in considerazione eventuali richieste dei minori stessi e/o esigenze comuni. Nel caso in cui un genitore, nei giorni di sua spettanza, avesse sopravvenuti impegni di lavoro, i ricorrenti si impegnano ad avvisarsi prontamente per concordare la possibilità di sostituzione e ciò al fine di dare priorità al genitore anziché ad una baby-sitter o a parenti. In caso di malattia dei figli, ciascun genitore provvederà alle relative cure nei giorni di propria competenza, direttamente o con il supporto di una baby-sitter le cui spese saranno a suo carico. b) I figli trascorreranno metà delle festività Natalizie e Pasquali con un genitore in alternanza con l'altro e anche i ponti e le altre festività infra-annuali saranno tra di loro parimenti alternati. Gli accordi al riguardo saranno presi entro il 31 ottobre di ciascun anno. c) Con riferimento alle ferie estive, i figli minori rimarranno con il padre almeno quindici giorni consecutivi in coincidenza con il di lui periodo di ferie;
pari giorni di ferie saranno trascorsi dai figli con la madre;
rimane inteso che, durante questi periodi di ferie dei figli con ciascuno dei genitori, il regime di visite sopra pattuito resterà sospeso, salvo diverso accordo. Per esigenze organizzative, entrambi i genitori si impegnano a comunicarsi in anticipo, entro il 31 maggio di ogni anno, i rispettivi periodi/calendari delle vacanze, mentre le località di vacanza potranno essere comunicate anche successivamente. d) Alle riunioni scolastiche o di altra natura concernenti i minori, potranno partecipare entrambi e comunque entrambi procureranno di informarsi reciprocamente di ogni notizia od evento significativo concernente i figli (ad esempio: stato di salute, andamento scolastico, recite, saggi, incontri di catechismo, ecc.). I coniugi si impegnano altresì a trascorrere assieme, ove possibile, il giorno del compleanno dei figli.
6. Il signor in ragione di quanto specificato in premessa, corrisponderà alla sig.ra CP_1
a titolo di contributo nel mantenimento dei figli, l'importo di € 1.000,00= mensili (in ragione di € Parte_1
500,00 ciascuno), in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario nel conto corrente della madre;
l'importo sarà rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT.
7. Entrambi i genitori concorreranno al pagamento delle spese straordinarie nella misura del 50 %, spese come individuate e regolamentate nel protocollo del Tribunale di Venezia.
Per quanto riguarda le modalità con cui esprimere il consenso alle spese straordinarie non obbligatorie, si concorda che il genitore che intenda sostenere una spesa dovrà darne comunicazione preventiva all'altro per iscritto via email ed il genitore interpellato dovrà - entro dieci giorni dal ricevimento della e-mail - comunicare il suo dissenso o assenso. In caso di silenzio la spesa si intenderà assentita. Il pagamento della quota parte di spese straordinarie verrà regolato contestualmente alla corresponsione dell'assegno di mantenimento dei figli relativo al mese successivo all'invio del documento comprovante la spesa da parte del genitore che l'avrà affrontata.
8. Nei periodi nei quali il padre sarà impegnato, per ragioni di servizio, in missione, il regime delle visite dovrà intendersi sospeso, e riprenderà a decorrere al ritorno dal padre dal punto in cui si era interrotto, salvo diverso accordo tra i genitori. Durante tali periodi, inoltre, Il signor corrisponderà, a titolo di CP_1
contributo al mantenimento dei figli minori, l'importo di € 2.000,00 mensili, da intendersi suddiviso in € 1.000,00 per ciascun figlio e, in caso di assenza per periodi inferiori al mese, verrà computato in € 250,00 per ciascun figlio per ogni settimana. Ferme le altre condizioni di cui al punto 7. 9. L'assegno unico relativo ai figli spetterà interamente alla madre, presso la quale i figli trascorreranno la maggior parte del tempo. Le detrazioni IRPEF per i figli a carico e per le spese sostenute per gli stessi verranno ripartite nella misura del 50% fra entrambi i genitori. 10. I genitori si danno il reciproco assenso al rilascio/rinnovo del proprio passaporto nonché al rilascio di quello della minore o di altro documento equipollente valido all'espatrio.”
Si è costituita la parte resistente che ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“1) i coniugi vivranno separati, con obbligo di reciproco rispetto;
2) i figli minori saranno affidati ad entrambi i genitori i quali provvederanno direttamente nei periodi di permanenza con i figli alle necessità quotidiane del minore. Le spese straordinarie saranno ripartite tra entrambi i coniugi nella misura del 50% e qualora non si tratti di spese necessarie ed urgenti dovranno essere preventivamente concordate. Sul punto non ci si discosta da quanto richiesto dal ricorrente, essendo l'affido condiviso la soluzione favorita dal legislatore e non sussistendo gli estremi di cui all'art. 155-bis c.p.c.; 3) essendo i figli minori si ritiene che il domicilio preferito debba essere presso la madre e pertanto si richiede l'assegnazione della casa coniugale alla Sig.ra 4) Ferme restando le condizioni proposte ai numeri 4 e a), b) e c) del Ricorso depositato, si Pt_1
chiede che il calendario ex adverso proposto venga così modificato:
s5) In conseguenza dell'affidamento condiviso paritario con collocamento alternato, verrà applicato il mantenimento diretto che ciascun coniuge opererà nei periodi di rispettiva permanenza dei figli, con l'eccezione per le spese straordinarie che gravano sui genitori in parti uguali e che saranno disciplinate nella loro individuazione e gestione sulla scorta del “Protocollo di intesa per la Trattazione dei Giudizi in materia di Famiglia e Persone” siglato tra il Tribunale di Venezia e l'Ordine degli
Avvocati di Venezia.
6) Per i periodi in cui il Sig. rimarrà impegnato in missioni all'estero, verrà corrisposto un mantenimento di € CP_1
600,00 mensili per entrambi i figli, ovvero quella somma che l'Ill.mo Sig. Giudice riterrà opportuna, fermo restando l'obbligo del medesimo alla corresponsione parziale delle spese straordinarie. 7) Nel caso di applicazione del mantenimento diretto,
l'assegno unico erogato dall'INPS rimarrà nella disponibilità esclusiva della Sig.ra qualora invece l'ill.mo Sig. Pt_1
Giudice dovesse comunque disporre la corresponsione di un assegno di mantenimento dei figli, l'assegno unico verrà ripartito tra i genitori così come previsto per legge. 8) I genitori di sanno reciproco assenso al rilascio/rinnovo del proprio passaporto, nonché al rilascio di quello della minore o di altro documento equipollente valido all'espatrio.”
All'udienza del 14 dicembre 2023 le parti sono state sentite personalmente, il tentativo di conciliazione non ha dato esito positivo ed il Giudice delegato, ritenuto necessario disporre l'ascolto del minore
, ha rinviato per svolgere detto adempimento all'udienza del 6 febbraio 2024, all'esito Persona_3
della quale si è riservato per l'assunzione dei provvedimenti ex art. 473bis.22 c.p.c.
Con Ordinanza ex art. 473-bis.22 c.p.c. del 14/02/2024, il Giudice delegato ha assunto i seguenti provvedimenti anche di natura istruttoria: “1) autorizza i coniugi a vivere separati;
2) dispone l'affidamento condiviso dei minori (nato il [...]) e (nata il [...]) ad entrambi i Persona_3 Persona_4
genitori, con collocamento prevalente e residenza anagrafica presso la madre e assegnazione alla stessa Parte_1 della casa familiare, situata in Camponogara (VE), via Roma n. 35; 3) dispone che il padre possa vedere i figli secondo le modalità sopra indicate;
4) pone a carico di l'obbligo di corrispondere a entro il giorno Controparte_1 Parte_1
5 di ogni mese, a titolo di contributo nel mantenimento dei figli la somma di €275,00 ciascuno per complessivi €550,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, con decorrenza dal deposito del ricorso, somma elevata ad €1.000,00
(€500, per ciascun figlio) nei periodi nel quale il sarà in missione, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo CP_1
quanto previsto dal Protocollo del Tribunale di Venezia del 20.09.2019; 5) ordina ai sensi dell'art. 210 c.p.c. alle parti l'esibizione della seguente documentazione, se già non prodotta: dichiarazione dei redditi degli ultimi tre anni, con attestazione dell'avvenuto deposito ovvero autocertificazione che attesti o la mancanza di redditi o la mancata presentazione della dichiarazione dei redditi;
buste paga dell'ultimo anno ovvero attestazione di qualsiasi emolumento previdenziale o assistenziale goduto;
estratti dei conti correnti (anche cointestati) e dei relativi depositi titoli, delle carte di credito dell'ultimo anno;
copia del contratto di locazione in essere per l'alloggio di cui sono locatari, assegnando termine fino al 7 ottobre 2024;
- ordina ex art. 213 c.p.c., al Ministero della Difesa l'esibizione in giudizio della documentazione inerente la corresponsione relativa agli anni 2020-2021-2022-2023 delle indennità di missione riconosciute al Caporale Controparte_1
assegnando termine fino al 7 ottobre 2024 per il deposito della documentazione.”
Con istanza depositata in data 21/10/2024, le parti hanno dato atto di aver raggiunto un accordo sulle condizioni della separazione e hanno chiesto la trasformazione del procedimento da giudiziale a consensuale.
All'udienza del 22/10/2024, il Giudice delegato ha, perciò, disposto il mutamento di rito, da contenzioso a consensuale, e le parti hanno confermato le seguenti conclusioni congiunte:
“1. I coniugi vivranno separati con obbligo di reciproco rispetto;
2. I figli minori e in regime di affido condiviso ad entrambi i genitori, avranno collocazione prevalente Per_1 Per_2
presso la madre in Camponogara (VE), via Roma n. 35/I, al cui indirizzo manterranno la residenza;
3. La casa coniugale, in proprietà al 50 % fra la signora e il signor viene assegnata alla madre, Pt_1 CP_1
odierna ricorrente;
4. La responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori i quali la eserciteranno separatamente per le decisioni di ordinaria amministrazione, mentre le decisioni di maggior interesse relative alla cura, educazione, istruzione, terapie sanitarie e salute dei figli saranno assunte di comune accordo fra i genitori tenendo conto dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni degli stessi, rispettandone sensibilità ed esigenze, nonché dei mutamenti che esse subiranno negli anni;
per le questioni di ordinaria amministrazione la responsabilità genitoriale verrà esercitata separatamente da ciascun genitore nei periodi in cui i figli rimarranno con esso;
5. I coniugi hanno concordato il seguente calendario relativo alle visite e ai tempi di frequentazione dei figli:
In ogni caso, i genitori potranno concordare fra di loro ulteriori tempi e modalità di frequentazione dei figli se ne ravviseranno l'opportunità, anche prendendo in considerazione eventuali richieste dei minori stessi e/o esigenze comuni.
6. Nel caso in cui un genitore, nei giorni di sua spettanza, avesse sopravvenuti impegni di lavoro, i ricorrenti si impegnano ad avvisarsi prontamente per concordare la possibilità di sostituzione e ciò al fine di dare priorità al genitore anziché ad una baby-sitter o a parenti. In caso di malattia dei figli, ciascun genitore provvederà alle relative cure nei giorni di propria competenza, direttamente o con il supporto di una baby-sitter le cui spese saranno a suo carico.
7. I figli trascorreranno metà delle festività Natalizie e Pasquali con un genitore in alternanza con l'altro e anche i ponti e le altre festività infra-annuali saranno tra di loro parimenti alternati. Gli accordi al riguardo saranno presi entro il 31 ottobre di ciascun anno.
8. Con riferimento alle ferie estive, i figli minori rimarranno con il padre almeno quindici giorni anche non consecutivi in coincidenza con il di lui periodo di ferie;
pari giorni di ferie saranno trascorsi dai figli con la madre;
rimane inteso che, durante questi periodi di ferie dei figli con ciascuno dei genitori, il regime di visite sopra pattuito resterà sospeso, salvo diverso accordo. Per esigenze organizzative, entrambi i genitori si impegnano a comunicarsi in anticipo, entro il 31 maggio di ogni anno, i rispettivi periodi/calendari delle vacanze, mentre le località di vacanza potranno essere comunicate anche successivamente.
9. Alle riunioni scolastiche o di altra natura concernenti i minori, potranno partecipare entrambi e comunque entrambi procureranno di informarsi reciprocamente di ogni notizia od evento significativo concernente i figli (ad esempio: stato di salute, andamento scolastico, recite, saggi, incontri di catechismo, ecc.). I coniugi si impegnano altresì a trascorrere assieme, ove possibile, il giorno del compleanno dei figli.
10. I coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti.
11. Il signor in ragione di quanto specificato in premessa, corrisponderà alla sig.ra a titolo CP_1 Parte_1
di contributo nel mantenimento dei figli, l'importo di € 550,00= mensili (in ragione di € 275,00 ciascuno), in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario nel conto corrente della madre;
l'importo sarà rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT con decorrenza da novembre 2025; per i periodi inferiori al mese, le parti convengono che il contributo per il mantenimento a carico del padre sia di € 10,00 pro-die per ciascun figlio;
12. Allorché, per impegni professionali, il signor non possa rispettare il calendario di visita come sopra indicato CP_1
e non sia in grado di recuperare il/i giorno/i mancato/i d'accordo con la madre, egli integrerà il contributo mensile di €
10,00 per ogni figlio pro-die;
13. Nei periodi nei quali il padre sarà impegnato, per ragioni di servizio, in missione, il regime delle visite dovrà intendersi sospeso, e riprenderà a decorrere al ritorno dal padre dal punto in cui si era interrotto, salvo diverso accordo tra i genitori.
Durante tali periodi, inoltre, Il signor corrisponderà, a titolo di contributo al mantenimento dei figli minori, CP_1
l'importo mensile di € 500,00 per ciascun figlio;
per periodi inferiori al mese, le parti convengono che il contributo di mantenimento a carico del padre sia di € 15,00 pro-die per ogni figlio;
per periodi di assenza inferiori a 10 giorni il padre corrisponderà l'assegno di € 275,00 al mese per ciascun figlio più l'importo aggiuntivo di € 15,00 a figlio per ciascun giorno in cui il padre non potrà tenere con sé i figli secondo il calendario;
14. Entrambi i genitori concorreranno al pagamento delle spese straordinarie nella misura del 50 %, spese come individuate e regolamentate nel protocollo del Tribunale di Venezia. Per quanto riguarda le modalità con cui esprimere il consenso alle spese straordinarie non obbligatorie, si concorda che il genitore che intenda sostenere una spesa dovrà darne comunicazione preventiva all'altro per iscritto via e-mail ed il genitore interpellato dovrà - entro dieci giorni dal ricevimento della e-mail - comunicare il suo dissenso o assenso. In caso di silenzio la spesa si intenderà assentita. Il pagamento della quota parte di spese straordinarie verrà regolato contestualmente alla corresponsione dell'assegno di mantenimento dei figli relativo al mese successivo all'invio del documento comprovante la spesa da parte del genitore che l'avrà affrontata.
15. L'assegno unico relativo ai figli rimane suddiviso a metà fra i genitori. Le detrazioni IRPEF per i figli a carico e per le spese sostenute per gli stessi verranno ripartite nella misura del 50% fra entrambi i genitori.
16. I genitori si danno il reciproco assenso al rilascio/rinnovo del proprio passaporto nonché al rilascio di quello della minore o di altro documento equipollente valido all'espatrio.
17. Spese di lite interamente compensate tra le parti.”
Il Pubblico Ministero, intervenuto nel processo, ha concluso come in epigrafe.
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Ai sensi dell'art. 151 cod. civ. la separazione dei coniugi deve trovare causa e giustificazione in una situazione di intollerabilità della convivenza oggettivamente apprezzabile e giuridicamente controllabile;
a tal fine non è necessario che sussista una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi i coniugi, ben potendo la frattura dipendere dalla condizione di disaffezione e di distacco spirituale di una sola delle parti, verificabile in base ai fatti obiettivi, come la presentazione stessa del ricorso ed il successivo comportamento processuale e, in particolare alle negative risultanze del tentativo di conciliazione, dovendosi ritenere, in tali evenienze, venuto meno quel principio del consenso che, con la riforma attuata attraverso la legge 19 maggio 1975, n. 151, caratterizza ogni vicenda del rapporto coniugale.
Nella specie la situazione di intollerabilità della convivenza si desume dal comportamento processuale dei coniugi, i quali hanno presentato domanda congiunta e hanno confermato che non vi sono possibilità di riconciliazione.
In accoglimento di quanto richiesto da entrambi i coniugi, devono essere confermate le condizioni della separazione sopra riportate, che appaiono rispondenti all'interesse dei figli.
In considerazione della natura della controversia e dell'accordo in tale senso raggiunto tra le parti, va disposta la compensazione delle spese del procedimento
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, Seconda sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando così provvede:
- Omologa la separazione personale tra e , Parte_1 Controparte_1
congiuntisi in matrimonio in data 11/02/2012, iscritto nel registro degli atti di matrimonio del
Comune di Marcon al n. 1, parte II, serie A dell'anno 2012;
- Ordina all'Ufficiale di stato civile del citato Comune l'annotazione della presente sentenza in margine all'atto di matrimonio, al suo passaggio in giudicato;
- Ratifica gli ulteriori accordi intervenuti tra le parti. - Spese di lite compensate.
Così deciso in Venezia, nella Camera di consiglio del 28/10/2024
Il Presidente dott. Alessandro Cabianca
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA
N. 10213/2023 R.G.
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alessandro Cabianca Presidente rel. dott. Carlo Azzolini Giudice dott. Vincenzo Ciliberti Giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nel procedimento n. 10213/2023 R.G. promosso da
(c.f. con l'avv. Boris Cagnin e l'avv. Elena Benvegnù, Parte_1 C.F._1
ricorrente, contro
(c.f. con l'avv. Giuseppe Mastrolorenzo, Controparte_1 C.F._2
resistente,
e con l'intervento del P.M., in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Venezia
In punto: separazione personale
Conclusioni congiunte delle parti: come da istanza depositata il 21/10/2024 e confermate all'udienza del
22/10/2024
Conclusioni del P.M.: “dichiarare la separazione dei coniugi alla condizioni indicate dalle parti”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti hanno contratto matrimonio in data 11/02/2012, trascritto nei registri dello Stato civile del
Comune di Marcon al n. 1, parte II, Serie A, anno 2012.
Dalla loro unione nascevano i figli , il 06/03/2013, e il 26/10/2018. Per_1 Per_2
La parte ricorrente ha introdotto il presente giudizio dichiarando la sussistenza di una situazione di intollerabilità della convivenza con il coniuge rassegnando le seguenti conclusioni:
“1. I coniugi vivranno separati con obbligo di reciproco rispetto;
2. I figli minori e in regime di affido Per_1 Per_2
condiviso ad entrambi i genitori, avranno collocazione prevalente presso la madre in Camponogara (VE), via Roma n.
35/I, al cui indirizzo manterranno la residenza;
3. La casa coniugale, in proprietà al 50 % fra la signora e il Pt_1
signor viene assegnata alla madre, odierna ricorrente;
4. La responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi CP_1
i genitori i quali la eserciteranno separatamente per le decisioni di ordinaria amministrazione, mentre le decisioni di maggior interesse relative alla cura, educazione, istruzione, terapie sanitarie e salute dei figli saranno assunte di comune accordo fra i genitori tenendo conto dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni degli stessi, rispettandone sensibilità ed esigenze, nonché dei mutamenti che esse subiranno negli anni;
per le questioni di ordinaria amministrazione la responsabilità genitoriale verrà esercitata separatamente da ciascun genitore nei periodi in cui i figli rimarranno con esso;
5. Si propone il seguente calendario di affidamento, visite e tempi di frequentazione dei figli:
a) In ogni caso, i genitori potranno concordare fra di loro ulteriori tempi e modalità di frequentazione dei figli se ne ravviseranno l'opportunità, anche prendendo in considerazione eventuali richieste dei minori stessi e/o esigenze comuni. Nel caso in cui un genitore, nei giorni di sua spettanza, avesse sopravvenuti impegni di lavoro, i ricorrenti si impegnano ad avvisarsi prontamente per concordare la possibilità di sostituzione e ciò al fine di dare priorità al genitore anziché ad una baby-sitter o a parenti. In caso di malattia dei figli, ciascun genitore provvederà alle relative cure nei giorni di propria competenza, direttamente o con il supporto di una baby-sitter le cui spese saranno a suo carico. b) I figli trascorreranno metà delle festività Natalizie e Pasquali con un genitore in alternanza con l'altro e anche i ponti e le altre festività infra-annuali saranno tra di loro parimenti alternati. Gli accordi al riguardo saranno presi entro il 31 ottobre di ciascun anno. c) Con riferimento alle ferie estive, i figli minori rimarranno con il padre almeno quindici giorni consecutivi in coincidenza con il di lui periodo di ferie;
pari giorni di ferie saranno trascorsi dai figli con la madre;
rimane inteso che, durante questi periodi di ferie dei figli con ciascuno dei genitori, il regime di visite sopra pattuito resterà sospeso, salvo diverso accordo. Per esigenze organizzative, entrambi i genitori si impegnano a comunicarsi in anticipo, entro il 31 maggio di ogni anno, i rispettivi periodi/calendari delle vacanze, mentre le località di vacanza potranno essere comunicate anche successivamente. d) Alle riunioni scolastiche o di altra natura concernenti i minori, potranno partecipare entrambi e comunque entrambi procureranno di informarsi reciprocamente di ogni notizia od evento significativo concernente i figli (ad esempio: stato di salute, andamento scolastico, recite, saggi, incontri di catechismo, ecc.). I coniugi si impegnano altresì a trascorrere assieme, ove possibile, il giorno del compleanno dei figli.
6. Il signor in ragione di quanto specificato in premessa, corrisponderà alla sig.ra CP_1
a titolo di contributo nel mantenimento dei figli, l'importo di € 1.000,00= mensili (in ragione di € Parte_1
500,00 ciascuno), in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario nel conto corrente della madre;
l'importo sarà rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT.
7. Entrambi i genitori concorreranno al pagamento delle spese straordinarie nella misura del 50 %, spese come individuate e regolamentate nel protocollo del Tribunale di Venezia.
Per quanto riguarda le modalità con cui esprimere il consenso alle spese straordinarie non obbligatorie, si concorda che il genitore che intenda sostenere una spesa dovrà darne comunicazione preventiva all'altro per iscritto via email ed il genitore interpellato dovrà - entro dieci giorni dal ricevimento della e-mail - comunicare il suo dissenso o assenso. In caso di silenzio la spesa si intenderà assentita. Il pagamento della quota parte di spese straordinarie verrà regolato contestualmente alla corresponsione dell'assegno di mantenimento dei figli relativo al mese successivo all'invio del documento comprovante la spesa da parte del genitore che l'avrà affrontata.
8. Nei periodi nei quali il padre sarà impegnato, per ragioni di servizio, in missione, il regime delle visite dovrà intendersi sospeso, e riprenderà a decorrere al ritorno dal padre dal punto in cui si era interrotto, salvo diverso accordo tra i genitori. Durante tali periodi, inoltre, Il signor corrisponderà, a titolo di CP_1
contributo al mantenimento dei figli minori, l'importo di € 2.000,00 mensili, da intendersi suddiviso in € 1.000,00 per ciascun figlio e, in caso di assenza per periodi inferiori al mese, verrà computato in € 250,00 per ciascun figlio per ogni settimana. Ferme le altre condizioni di cui al punto 7. 9. L'assegno unico relativo ai figli spetterà interamente alla madre, presso la quale i figli trascorreranno la maggior parte del tempo. Le detrazioni IRPEF per i figli a carico e per le spese sostenute per gli stessi verranno ripartite nella misura del 50% fra entrambi i genitori. 10. I genitori si danno il reciproco assenso al rilascio/rinnovo del proprio passaporto nonché al rilascio di quello della minore o di altro documento equipollente valido all'espatrio.”
Si è costituita la parte resistente che ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“1) i coniugi vivranno separati, con obbligo di reciproco rispetto;
2) i figli minori saranno affidati ad entrambi i genitori i quali provvederanno direttamente nei periodi di permanenza con i figli alle necessità quotidiane del minore. Le spese straordinarie saranno ripartite tra entrambi i coniugi nella misura del 50% e qualora non si tratti di spese necessarie ed urgenti dovranno essere preventivamente concordate. Sul punto non ci si discosta da quanto richiesto dal ricorrente, essendo l'affido condiviso la soluzione favorita dal legislatore e non sussistendo gli estremi di cui all'art. 155-bis c.p.c.; 3) essendo i figli minori si ritiene che il domicilio preferito debba essere presso la madre e pertanto si richiede l'assegnazione della casa coniugale alla Sig.ra 4) Ferme restando le condizioni proposte ai numeri 4 e a), b) e c) del Ricorso depositato, si Pt_1
chiede che il calendario ex adverso proposto venga così modificato:
s5) In conseguenza dell'affidamento condiviso paritario con collocamento alternato, verrà applicato il mantenimento diretto che ciascun coniuge opererà nei periodi di rispettiva permanenza dei figli, con l'eccezione per le spese straordinarie che gravano sui genitori in parti uguali e che saranno disciplinate nella loro individuazione e gestione sulla scorta del “Protocollo di intesa per la Trattazione dei Giudizi in materia di Famiglia e Persone” siglato tra il Tribunale di Venezia e l'Ordine degli
Avvocati di Venezia.
6) Per i periodi in cui il Sig. rimarrà impegnato in missioni all'estero, verrà corrisposto un mantenimento di € CP_1
600,00 mensili per entrambi i figli, ovvero quella somma che l'Ill.mo Sig. Giudice riterrà opportuna, fermo restando l'obbligo del medesimo alla corresponsione parziale delle spese straordinarie. 7) Nel caso di applicazione del mantenimento diretto,
l'assegno unico erogato dall'INPS rimarrà nella disponibilità esclusiva della Sig.ra qualora invece l'ill.mo Sig. Pt_1
Giudice dovesse comunque disporre la corresponsione di un assegno di mantenimento dei figli, l'assegno unico verrà ripartito tra i genitori così come previsto per legge. 8) I genitori di sanno reciproco assenso al rilascio/rinnovo del proprio passaporto, nonché al rilascio di quello della minore o di altro documento equipollente valido all'espatrio.”
All'udienza del 14 dicembre 2023 le parti sono state sentite personalmente, il tentativo di conciliazione non ha dato esito positivo ed il Giudice delegato, ritenuto necessario disporre l'ascolto del minore
, ha rinviato per svolgere detto adempimento all'udienza del 6 febbraio 2024, all'esito Persona_3
della quale si è riservato per l'assunzione dei provvedimenti ex art. 473bis.22 c.p.c.
Con Ordinanza ex art. 473-bis.22 c.p.c. del 14/02/2024, il Giudice delegato ha assunto i seguenti provvedimenti anche di natura istruttoria: “1) autorizza i coniugi a vivere separati;
2) dispone l'affidamento condiviso dei minori (nato il [...]) e (nata il [...]) ad entrambi i Persona_3 Persona_4
genitori, con collocamento prevalente e residenza anagrafica presso la madre e assegnazione alla stessa Parte_1 della casa familiare, situata in Camponogara (VE), via Roma n. 35; 3) dispone che il padre possa vedere i figli secondo le modalità sopra indicate;
4) pone a carico di l'obbligo di corrispondere a entro il giorno Controparte_1 Parte_1
5 di ogni mese, a titolo di contributo nel mantenimento dei figli la somma di €275,00 ciascuno per complessivi €550,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, con decorrenza dal deposito del ricorso, somma elevata ad €1.000,00
(€500, per ciascun figlio) nei periodi nel quale il sarà in missione, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo CP_1
quanto previsto dal Protocollo del Tribunale di Venezia del 20.09.2019; 5) ordina ai sensi dell'art. 210 c.p.c. alle parti l'esibizione della seguente documentazione, se già non prodotta: dichiarazione dei redditi degli ultimi tre anni, con attestazione dell'avvenuto deposito ovvero autocertificazione che attesti o la mancanza di redditi o la mancata presentazione della dichiarazione dei redditi;
buste paga dell'ultimo anno ovvero attestazione di qualsiasi emolumento previdenziale o assistenziale goduto;
estratti dei conti correnti (anche cointestati) e dei relativi depositi titoli, delle carte di credito dell'ultimo anno;
copia del contratto di locazione in essere per l'alloggio di cui sono locatari, assegnando termine fino al 7 ottobre 2024;
- ordina ex art. 213 c.p.c., al Ministero della Difesa l'esibizione in giudizio della documentazione inerente la corresponsione relativa agli anni 2020-2021-2022-2023 delle indennità di missione riconosciute al Caporale Controparte_1
assegnando termine fino al 7 ottobre 2024 per il deposito della documentazione.”
Con istanza depositata in data 21/10/2024, le parti hanno dato atto di aver raggiunto un accordo sulle condizioni della separazione e hanno chiesto la trasformazione del procedimento da giudiziale a consensuale.
All'udienza del 22/10/2024, il Giudice delegato ha, perciò, disposto il mutamento di rito, da contenzioso a consensuale, e le parti hanno confermato le seguenti conclusioni congiunte:
“1. I coniugi vivranno separati con obbligo di reciproco rispetto;
2. I figli minori e in regime di affido condiviso ad entrambi i genitori, avranno collocazione prevalente Per_1 Per_2
presso la madre in Camponogara (VE), via Roma n. 35/I, al cui indirizzo manterranno la residenza;
3. La casa coniugale, in proprietà al 50 % fra la signora e il signor viene assegnata alla madre, Pt_1 CP_1
odierna ricorrente;
4. La responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori i quali la eserciteranno separatamente per le decisioni di ordinaria amministrazione, mentre le decisioni di maggior interesse relative alla cura, educazione, istruzione, terapie sanitarie e salute dei figli saranno assunte di comune accordo fra i genitori tenendo conto dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni degli stessi, rispettandone sensibilità ed esigenze, nonché dei mutamenti che esse subiranno negli anni;
per le questioni di ordinaria amministrazione la responsabilità genitoriale verrà esercitata separatamente da ciascun genitore nei periodi in cui i figli rimarranno con esso;
5. I coniugi hanno concordato il seguente calendario relativo alle visite e ai tempi di frequentazione dei figli:
In ogni caso, i genitori potranno concordare fra di loro ulteriori tempi e modalità di frequentazione dei figli se ne ravviseranno l'opportunità, anche prendendo in considerazione eventuali richieste dei minori stessi e/o esigenze comuni.
6. Nel caso in cui un genitore, nei giorni di sua spettanza, avesse sopravvenuti impegni di lavoro, i ricorrenti si impegnano ad avvisarsi prontamente per concordare la possibilità di sostituzione e ciò al fine di dare priorità al genitore anziché ad una baby-sitter o a parenti. In caso di malattia dei figli, ciascun genitore provvederà alle relative cure nei giorni di propria competenza, direttamente o con il supporto di una baby-sitter le cui spese saranno a suo carico.
7. I figli trascorreranno metà delle festività Natalizie e Pasquali con un genitore in alternanza con l'altro e anche i ponti e le altre festività infra-annuali saranno tra di loro parimenti alternati. Gli accordi al riguardo saranno presi entro il 31 ottobre di ciascun anno.
8. Con riferimento alle ferie estive, i figli minori rimarranno con il padre almeno quindici giorni anche non consecutivi in coincidenza con il di lui periodo di ferie;
pari giorni di ferie saranno trascorsi dai figli con la madre;
rimane inteso che, durante questi periodi di ferie dei figli con ciascuno dei genitori, il regime di visite sopra pattuito resterà sospeso, salvo diverso accordo. Per esigenze organizzative, entrambi i genitori si impegnano a comunicarsi in anticipo, entro il 31 maggio di ogni anno, i rispettivi periodi/calendari delle vacanze, mentre le località di vacanza potranno essere comunicate anche successivamente.
9. Alle riunioni scolastiche o di altra natura concernenti i minori, potranno partecipare entrambi e comunque entrambi procureranno di informarsi reciprocamente di ogni notizia od evento significativo concernente i figli (ad esempio: stato di salute, andamento scolastico, recite, saggi, incontri di catechismo, ecc.). I coniugi si impegnano altresì a trascorrere assieme, ove possibile, il giorno del compleanno dei figli.
10. I coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti.
11. Il signor in ragione di quanto specificato in premessa, corrisponderà alla sig.ra a titolo CP_1 Parte_1
di contributo nel mantenimento dei figli, l'importo di € 550,00= mensili (in ragione di € 275,00 ciascuno), in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario nel conto corrente della madre;
l'importo sarà rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT con decorrenza da novembre 2025; per i periodi inferiori al mese, le parti convengono che il contributo per il mantenimento a carico del padre sia di € 10,00 pro-die per ciascun figlio;
12. Allorché, per impegni professionali, il signor non possa rispettare il calendario di visita come sopra indicato CP_1
e non sia in grado di recuperare il/i giorno/i mancato/i d'accordo con la madre, egli integrerà il contributo mensile di €
10,00 per ogni figlio pro-die;
13. Nei periodi nei quali il padre sarà impegnato, per ragioni di servizio, in missione, il regime delle visite dovrà intendersi sospeso, e riprenderà a decorrere al ritorno dal padre dal punto in cui si era interrotto, salvo diverso accordo tra i genitori.
Durante tali periodi, inoltre, Il signor corrisponderà, a titolo di contributo al mantenimento dei figli minori, CP_1
l'importo mensile di € 500,00 per ciascun figlio;
per periodi inferiori al mese, le parti convengono che il contributo di mantenimento a carico del padre sia di € 15,00 pro-die per ogni figlio;
per periodi di assenza inferiori a 10 giorni il padre corrisponderà l'assegno di € 275,00 al mese per ciascun figlio più l'importo aggiuntivo di € 15,00 a figlio per ciascun giorno in cui il padre non potrà tenere con sé i figli secondo il calendario;
14. Entrambi i genitori concorreranno al pagamento delle spese straordinarie nella misura del 50 %, spese come individuate e regolamentate nel protocollo del Tribunale di Venezia. Per quanto riguarda le modalità con cui esprimere il consenso alle spese straordinarie non obbligatorie, si concorda che il genitore che intenda sostenere una spesa dovrà darne comunicazione preventiva all'altro per iscritto via e-mail ed il genitore interpellato dovrà - entro dieci giorni dal ricevimento della e-mail - comunicare il suo dissenso o assenso. In caso di silenzio la spesa si intenderà assentita. Il pagamento della quota parte di spese straordinarie verrà regolato contestualmente alla corresponsione dell'assegno di mantenimento dei figli relativo al mese successivo all'invio del documento comprovante la spesa da parte del genitore che l'avrà affrontata.
15. L'assegno unico relativo ai figli rimane suddiviso a metà fra i genitori. Le detrazioni IRPEF per i figli a carico e per le spese sostenute per gli stessi verranno ripartite nella misura del 50% fra entrambi i genitori.
16. I genitori si danno il reciproco assenso al rilascio/rinnovo del proprio passaporto nonché al rilascio di quello della minore o di altro documento equipollente valido all'espatrio.
17. Spese di lite interamente compensate tra le parti.”
Il Pubblico Ministero, intervenuto nel processo, ha concluso come in epigrafe.
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Ai sensi dell'art. 151 cod. civ. la separazione dei coniugi deve trovare causa e giustificazione in una situazione di intollerabilità della convivenza oggettivamente apprezzabile e giuridicamente controllabile;
a tal fine non è necessario che sussista una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi i coniugi, ben potendo la frattura dipendere dalla condizione di disaffezione e di distacco spirituale di una sola delle parti, verificabile in base ai fatti obiettivi, come la presentazione stessa del ricorso ed il successivo comportamento processuale e, in particolare alle negative risultanze del tentativo di conciliazione, dovendosi ritenere, in tali evenienze, venuto meno quel principio del consenso che, con la riforma attuata attraverso la legge 19 maggio 1975, n. 151, caratterizza ogni vicenda del rapporto coniugale.
Nella specie la situazione di intollerabilità della convivenza si desume dal comportamento processuale dei coniugi, i quali hanno presentato domanda congiunta e hanno confermato che non vi sono possibilità di riconciliazione.
In accoglimento di quanto richiesto da entrambi i coniugi, devono essere confermate le condizioni della separazione sopra riportate, che appaiono rispondenti all'interesse dei figli.
In considerazione della natura della controversia e dell'accordo in tale senso raggiunto tra le parti, va disposta la compensazione delle spese del procedimento
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, Seconda sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando così provvede:
- Omologa la separazione personale tra e , Parte_1 Controparte_1
congiuntisi in matrimonio in data 11/02/2012, iscritto nel registro degli atti di matrimonio del
Comune di Marcon al n. 1, parte II, serie A dell'anno 2012;
- Ordina all'Ufficiale di stato civile del citato Comune l'annotazione della presente sentenza in margine all'atto di matrimonio, al suo passaggio in giudicato;
- Ratifica gli ulteriori accordi intervenuti tra le parti. - Spese di lite compensate.
Così deciso in Venezia, nella Camera di consiglio del 28/10/2024
Il Presidente dott. Alessandro Cabianca