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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Macerata, sentenza 12/03/2025, n. 196 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Macerata |
| Numero : | 196 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1610/2023
TRIBUNALE ORDINARIO DI MACERATA VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1610/2023 tra Parte_1 RICORRENTE e CP_1
RESISTENTE
APPRESENTANZA GENERALE PER L¿ITALIA Controparte_2
TERZO CHIAMATO
Oggi 12 marzo 2025 innanzi al dott. Angelica Capotosto, sono comparsi: Per 'avv. PIZZARULLI ROBERTA che precisa le conclusioni come da Parte_1 ricorso e si riporta alle note conclusive Per l'avv. FRATICELLI CLAUDIO che precisa le conclusioni come da comparsa e CP_1 da note conclusive Per l'avv. BOTTAZZOLI Controparte_3 GIOV iuseppe Clementi che precisa le conclusioni come da comparsa di costituzione e da note conclusive e contesta la richiesta di condanna anche nel caso di mancanza di copertura assicurativa Il Giudice ordina la discussione orale all'odierna udienza Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura in udienza. Il Giudice
dott. Angelica Capotosto
pagina 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MACERATA Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Angelica Capotosto ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1610/2023 promossa da: C.F. ) Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. PIZZARULLI ROBERTA RICORRENTE
contro
C.F. ) CP_1 C.F._2 con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. FRATICELLI CLAUDIO CP_1
RESISTENTE E
(C.F. ) Controparte_2 CP_3 Controparte_3 P.IVA_1
MARI TERZO CHIAMATO OGGETTO: risarcimento danni da responsabilità professionale CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 12.03.2025
* * * * * Preliminarmente occorre dare atto che si applica al presente giudizio l'art. 132 c.p.c. in virtù del quale nella sentenza non è più riportato lo svolgimento del processo e devono essere esposte concisamente le ragioni di fatto e di diritto della decisione.
* * * * *
Fatto
Con ricorso ex art 281 decies c.p.c., depositato in data 29.06.2023, adiva Parte_1 l'intestato Tribunale al fine di sentir accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia l'On.le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale: in via principale: accertare e dichiarare la responsabilità professionale dell'avv. nell'opera CP_1 professionale eseguita in favore della sig.ra e, per l'effetto, condannare l'avv. refusione Parte_1 CP_1 del danno pari ad € 25.731,94 euro, ovvero alla maggiore o minore somma ritenuta di giustizia entro lo scaglione di riferimento. In via subordinata: nella denegata ipotesi in cui non dovesse ravvisarsi un profilo di responsabilità legato alla scarsità del quadro probatorio portato a supporto della richiesta corresponsione di mensilità non riscosse, si chiede, in ogni caso, di accertare e dichiarare la responsabilità professionale dell'avv. per la dichiarata inammissibilità della causa per CP_1 inefficacia dell'impugnativa del licenziamento e, per l'effetto, condannare l'avv. alla refusione del danno pari ad CP_1
€ 16.871,00 ovvero alla maggiore o minore somma ritenuta di giustizia entro riferimento Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre Iva, cpa e spese generali come per legge”. In fatto esponeva: che in data 21.12.2016 essa ricorrente conferiva all'avv. l'incarico di impugnare il licenziamento ad essa comunicato CP_1 oralmente dalla per nullità dello stesso, nonché per fare accertare la inefficacia del patto di Controparte_4 prova apposto avoro;
che in data 22.12.2016 la comunicava per iscritto il Controparte_4 licenziamento durante il periodo di prova;
che in data 14 Giugno 2017 l'avv. comunicava ad essa CP_1 ricorrente la rinuncia al mandato, rappresentando che l'unica iniziativa praticab fendere i suoi diritti sarebbe stata quella impugnare il licenziamento mediante deposito del ricorso presso il Giudice del Lavoro pagina 2 di 7 del Tribunale di Macerata, da effettuarsi entro il 21 giugno;
che in data 21.06.2017, su indicazione dell'avv. essa ricorrente depositava istanza di tentativo di conciliazione all'Ispettorato Territoriale del CP_1 erata;
che in data in data 7 Luglio 2017 essa ricorrente sottoscriveva procura alle liti in favore dell'avv. che in data 18.07.2017 l'avv. depositava il ricorso dinanzi al giudice del lavoro del CP_1 CP_1
Tribunal cerata;
che il giudizio, iscri R.G. 539/2017, veniva definito con sentenza n. 70/2020 con la quale venivano disattese tutte le domande proposte da essa ricorrente;
che, in particolare, il Tribunale di Macerata a) dichiarava la inammissibilità delle domande con quali era stato impugnato il licenziamento di essa ricorrente da parte di il licenziamento orale del 21.12.2016 da parte CP_5 della e quello comunicato pe redetta società in data 22.12.2016 per mancata Controparte_4 osservanza dei termini di cui all'art 6 della legge 1996 n. 604; b) respingeva la domanda di pagamento del credito residuo relativo alle mensilità da maggio a novembre 2016; c) condannava essa ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore delle parti resistenti;
che sussisteva la responsabilità professionale del resistente per aver contestato e impugnato i licenziamenti entro i termini di cui all'art 6 della legge 1996/604 e per non aver “fornito tutte le evidenze documentali con le quali si sarebbe potuto dimostrare che anche a fronte di una risposta positiva alla domanda articolata da controparte in sede di interrogatorio formale, quelle stesse quietanze riguardavano buste paga arretrate e non corrisposte” ; che, se fossero stati rispettati i termini di cui all'art 6 della legge 15 luglio 1996, n. 604, l'impugnazione del licenziamento sarebbe stata - più probabilmente che non - accolta, con conseguente reintegra di essa ricorrente nel posto di lavoro ovvero, in subordine, con riconoscimento della tutela risarcitoria;
che, se l'avv. avesse depositato le evidenze documentali CP_1 volte a provare che gli acconti versati dal dovevano essere imputati alle mensilità pregresse, la CP_5 domanda di pagamento del credito relativo uzioni da maggio a novembre 2016 sarebbe stata - più probabilmente che non – accolta;
che essa ricorrente aveva, pertanto, diritto al risarcimento dei danni - patrimoniali e non patrimoniali - patiti a causa ed in conseguenza dell'inadempimento del resistente;
che, in particolare, essa ricorrente aveva diritto al rimborso delle somme corrisposte in favore di e CP_5 della a titolo di spese di lite (pari ad euro 4.250,00 oltre accessori), al la Controparte_6 somma di € 7.621,68 che avrebbero conseguito in caso di esito vittorioso del giudizio, nonché al pagamento della somma di € 8.860,26 a titolo di crediti da lavoro dipendente maturati e non saldati, oltre al pagamento della somma di € 5.000,00 a titolo di danno morale ed esistenziale per aver visto frustrate tutte le proprie aspettative di tutela. Concludeva rassegnando le conclusioni sopra riportate e trascritte. Si costituiva il resistente che contestava l'avversa domanda chiedendone il rigetto. In fatto contestava la ricostruzione operata dalla ricorrente esponendo: che esso resistente apprendeva dell'esistenza del licenziamento scritto del 22.12.2016 solo in occasione dell'incontro del 12.06.2017, di talchè la contestazione tardiva non poteva imputarsi ad esso ricorrente;
che, relativamente al predetto licenziamento, il Giudice del lavoro aveva, erroneamente, rilevato d'ufficio il mancato rispetto dei termini ex art 6 della legge 1996/604; che il Giudice del Lavoro aveva escluso la configurabilità della cessione d'azienda tra l'impresa individuale di e la e sulla scorta di tale constatazione aveva ritenuto CP_5 CP_4 legittimo il patto di pro egue ziamento, anche se impugnato tempestivamente, non avrebbe condotto ad un esito diverso stante il disposto dell'art 2096 c.c.; che non vi era prova dell'esistenza di “evidenze documentali” consegnate dalla ad esso ricorrente che, ove depositate, Parte_1 avrebbe condotto all'accoglimento della domanda di pagamento. Concludeva, quindi, rassegnando le seguenti conclusioni: Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria, contrariis reiectis e con riserva di ulteriormente eccepire, dedurre e argomentare, per i motivi sopra esposti: In via preliminare: A. Differire la prima udienza del 09/11/2023 allo scopo di consentire all'odierna parte convenuta di evocare nel presente giudizio la
[...]
, in persona del legale rappresentate pro tempore, ai sensi degli artt. 106 e 269 c.p.c., nel Controparte_7
-bis c.p.c.. Nel merito: B. Rigettare la domanda attrice in quanto infondata in fatto ed in diritto e comunque non provata;
C. Nel denegato caso di accoglimento della domanda attrice, accertare e dichiarare che la compagnia di Assicurazioni evocata in giudizio, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, è tenuta a garantire e manlevare il convenuto avv. da ogni conseguenza negativa del giudizio. In ogni caso: D. Con vittoria di spese, CP_1 diritti e onorari di lite, oltre ario delle spese generali e oneri come per legge.
pagina 3 di 7 Con ordinanza in data 09.11.2023 veniva autorizzata la chiamata in causa del terzo e disposto il differimento della prima udienza. Si costituiva la terza chiamata che contestava l'avversa domanda risarcitoria aderendo alle difese del chiamante e concludeva rassegnando le seguenti conclusioni: “Piaccia al Tribunale adito, contrariis rejectis, così giudicare: Nel merito: rigettare le domande tutte ex adverso formulate perché infondate e/o improvate in fatto ed in diritto per le motivazioni esposte nel presente atto e comunque perché illegittime e/o infondate nella misura in cui risulta l'applicabilità del disposto di cui all'art. 1227 c.c. ; In subordine in ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda della ricorrente, accertare e dichiarare la sussistenza e la misura della copertura assicurativa del resistente in virtù delle polizze prodotte quali documenti 1, 2, 3, 4 e pertanto, accertare – ove dovessero emergere situazioni integranti la conoscenza pregressa alla stipula e/o altri motivi di scopertura - la perdita ex art 1892 cc o la riduzione del diritto all'indennizzo ex art 1893 c.c per effetto della violazione delle norme di contratto e del codice civile e comunque, in ogni caso, ricondurre nell'alveo ed entro i limiti della effettiva garanzia prestata la eventuale richiesta di manleva proposta dalla parte resistente tenuto altresì conto delle condizioni di polizza, ivi compresi massimali, scoperti ed eventuali franchigie e delle corresponsabilità della ricorrente ex art 1227 cc.. In ogni caso: Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa”. La causa, istruita mediante l'acquisizione dei documenti tempestivamente e ritualmente prodotti dalle parti, veniva discussa e decisa ex art 281 sexies c.p.c. all'udienza del 12.03.2025.
Diritto
La domanda è infondata pere le ragioni che seguono. Preliminarmente va rilevato che, secondo la giurisprudenza di legittimità, “la responsabilità dell'avvocato non può affermarsi per il solo fatto del suo non corretto adempimento dell'attività professionale, occorrendo verificare se l'evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla condotta del primo, se un danno vi sia stato effettivamente e, infine, se, ove questi avesse tenuto il comportamento dovuto, il suo assistito, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, difettando, altrimenti, la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del legale, commissiva od omissiva (anche per violazione del dovere di informazione), ed il risultato derivatone” (Cass. sez. III, 20/08/2015, n. 17016; v. anche Cass. n. 2638/2013; Cass. n. 9238/2007). In generale, l'avvocato è tenuto ad espletare il proprio mandato in conformità al parametro di diligenza fissato dall'art. 1176 comma 2 c.c. che è quello del professionista di media attenzione e preparazione, qualificato dalla perizia e dall'impiego di strumenti tecnici adeguati al tipo di prestazione dovuta, salva l'applicazione dell'art. 2236 c.c. nel caso di prestazioni implicanti la risoluzione di problematiche tecniche di particolare difficoltà. Quanto al riparto dell'onere della prova, è pacifico in giurisprudenza che il cliente, il quale alleghi di avere subito un danno per l'inesatto adempimento del mandato professionale del suo avvocato, è tenuto a dimostrare: a) la difettosa o inadeguata prestazione professionale;
b) l'esistenza del danno, e cioè della lesione patrimoniale che deve essere specificatamente allegata e dimostrata nell'an e nel quantum, salvo il potere integrativo ex art. 1226 c.c. ove ne ricorrano i presupposti;
c) il nesso di causalità fra la difettosa o inadeguata prestazione professionale e il danno. In particolare, per quanto concerne il profilo dell'accertamento della causalità ai fini dell'affermazione della responsabilità professionale del difensore, la Suprema Corte ha chiarito a più riprese che in materia vige la regola della preponderanza dell'evidenza o del "più probabile che non", destinata a trovare applicazione in luogo del più stringente principio "dell'oltre ogni ragionevole dubbio" che regola, invece, la responsabilità penale. Pertanto, in tema di responsabilità del prestatore di opera intellettuale nei confronti del proprio cliente per negligente svolgimento dell'attività professionale, quando si tratta di attività del difensore, l'affermazione della responsabilità per colpa implica una valutazione prognostica positiva - non necessariamente la certezza - circa il probabile esito favorevole del risultato della sua attività se la stessa fosse stata correttamente e diligentemente svolta (cd. giudizio controfattuale). In altri termini, l'obbligo risarcitorio di colui che esercita la professione forense non può affermarsi per il solo fatto del mancato corretto adempimento della prestazione. Un conto è l'inadempimento del professionista alla propria obbligazione, per negligente svolgimento della prestazione, un altro è il danno derivante da eventuali sue omissioni e/o condotte positive colpose, il quale si può ritenere sussistere solo allorché, sulla scorta di pagina 4 di 7 criteri probabilistici, si accerti che, senza quell'omissione o con la condotta positiva dovuta, il risultato sarebbe stato conseguito. Ne consegue che, in difetto di una simile prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del legale ed il risultato derivatone, non matura alcun danno risarcibile. In questo senso, fra le tante, Cass. Civ., Sez. II , 23/06/2023 , n. 18011 che si è così espressa: "l'inadempimento del professionista nei riguardi del cliente non può essere desunto dal mancato raggiungimento del risultato utile cui mira quest'ultimo, ma soltanto dalla violazione da parte del professionista del dovere di diligenza inerente ed adeguato alla natura dell'attività esercitata;
nel senso che l'affermazione della sua responsabilità implica l'indagine - positivamente svolta sulla base degli elementi di prova che il cliente ha l'onere di fornire - circa il sicuro e chiaro fondamento dell'azione che avrebbe dovuto essere proposta e diligentemente coltivata, e, in definitiva, la certezza morale che gli effetti di una diversa sua attività sarebbero stati più vantaggiosi per il cliente". Inoltre, come di recente statuito dalla Suprema Corte di Cassazione, deve escludersi la possibilità di configurare un danno da perdita di chance, perché - essendo sempre possibile, sulla base delle leggi e dei principi applicabili al caso, formulare un giudizio prognostico sulle probabilità di conseguimento del risultato anelato dal cliente - si ricade nel campo di una relazione causale tra condotta ed evento, inteso come lesione piena dell'interesse avuto di mira dal creditore. (v. cass. 2024 n. 21045 “Il danno da perdita di chance - consistente nella perdita della possibilità di conseguire un risultato vantaggioso ovvero di evitare un esito sfavorevole - trova la propria connotazione essenziale nella condizione di insuperabile incertezza eventistica che lo contraddistingue, restando confinata la chance (patrimoniale e non patrimoniale) nel campo delle relazioni incerte tra eventi non interdipendenti, in quanto non collegati da una "legge di connessione" causale) Pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, il cliente che sostiene di aver subito un danno per l'inesatto adempimento del mandato professionale del suo avvocato ha l'onere di provare:
1) l'esistenza del titolo consistente nel contratto d'opera professionale;
2) la difettosa o inadeguata prestazione professionale;
3) il nesso di causalità tra la difettosa o inadeguata prestazione professionale e il danno lamentato;
4) l'esistenza effettiva di un danno risarcibile Tanto premesso, nella specie, è pacifico, in quanto non contestato, il conferimento del mandato difensivo all'avvocato per la impugnazione del licenziamento intimato da CP_1 CP_5 titolare dell'omonima ditta individuale Pasticceria Cioccolateria Romoli di e del CP_5 licenziamento intimato dalla Parte_2 La ricorrente, secondo le regole tipiche che vigono in materia di responsabilità contrattuale, si è limitata ad allegare l'inadempimento dell'avv. consistito a) nella tardiva contestazione impugnazione del CP_1 licenziamento intimato da titolare dell'omonima ditta individuale CP_5 Controparte_8
ento intimato dalla
[...] Parte_2 l'inidoneità dei mezzi istruttori e delle produzioni documentali forniti dall'avv. CP_1 Era, quindi, onere di parte resistente provare e dimostrare che non vi fu i mento o che esso fu dovuto a causa a sé non imputabile, alla luce di quanto espressamente disposto in via generale dall'art. 1218 c.c. Con riguardo alla tempestività della contestazione e della impugnazione dei licenziamenti l'inadempimento risulta provato per tabulas; ed invero, il licenziamento orale risale al 21.12.2016, il licenziamento intimato per iscritto dalla è datato 22.12.2016. Controparte_6
Il licenziamento orale del 21.12.202 stato in data 21.12.2016 mentre il giudizio è stato introdotto con ricorso depositato in data 18.07.2017, l'istanza di conciliazione onde contestare il licenziamento intimato per iscritto in data 22.12.2016 risulta depositato in data 21.06.2017, mentre il ricorso dinanzi al giudice del lavoro risulta depositato in data 18.07.2017 e, quindi, oltre i termini di cui all'art. 6 della legge 1996/604, siccome accertato dal giudice del lavoro nella sentenza n. 70/2020. Come è noto, l'art. 6 della legge 15 luglio 1996, n. 604, così come modificato dall'art. 32 della legge 4 novembre 2010, n. 183 (c.d. "Collegato Lavoro"), impone, a pena di decadenza, che il licenziamento intimato dal datore di lavoro sia impugnato entro sessanta giorni dalla sua comunicazione. Come noto, l'art. 10 della legge 15 luglio 1996, n. 604 sottrae dal campo di applicazione di tale disciplina i lavoratori assunti in prova.
pagina 5 di 7 Secondo la giurisprudenza di merito e la dottrina, in caso di legittima apposizione del patto di prova, ma di licenziamento nullo, l'onere di impugnazione del recesso datoriale nel termine di cui all'art 6 discende dalla previsione contenuta nel secondo comma dell'art. 32 del "Collegato Lavoro", secondo cui il termine decadenziale si applica «a tutti i casi di invalidità e di inefficacia del licenziamento» (la soluzione è condivisa dalla giurisprudenza di merito: sul punto, la già citata Tribunale di Milano 4 aprile 2013). In caso, invece, di nullità del patto di prova, invece, ricadendo nell'ambito del regime ordinario del licenziamento individuale, il lavoratore dovrà tempestivamente impugnare il recesso datoriale per diretta applicazione dell'art. 6 della legge 15 luglio 1996, n. 604, così come modificato dall'art. 32 del "Collegato Lavoro" Contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente (secondo cui la decadenza sarebbe stata rilevata d'ufficio dal giudice del lavoro, di talchè la ricorrente avrebbe potuto impugnare la sentenza) l'eccezione di decadenza risulta tempestivamente proposta dai resistenti contro i quali era stato proposto il giudizio (v. doc. 14 e 15 fascicolo resistente). Risulta, pertanto, dimostrato l'inadempimento posto in essere dal resistente. Ora, poiché l'affermazione della responsabilità dell'avvocato implica una valutazione prognostica positiva circa il probabile esito dell'impugnazione, occorre, a tal punto, accertare se l'impugnazione del licenziamento, senza la negligenza del difensore, sarebbe stata in termini probabilistici ritenuta fondata e se il risultato sarebbe stato diverso e più favorevole. In particolare, occorre, valutare se – ove l'impugnazione del licenziamento fosse stata tempestivamente proposta – la stessa avrebbe potuto essere accolta e in che termini. La ricorrente ha allegato che l'impugnazione, se tempestivamente proposta dall'avv. sarebbe CP_1 stata - più probabilmente che non - accolta, con conseguente reintegra nel posto di lavoro ovvero riconoscimento della tutela risarcitoria. L'impugnazione del licenziamento comminato da titolare dell'omonima ditta individuale CP_5
Pasticceria Cioccolateria Romoli di e strumentale all'accertamento di un CP_5 rapporto di lavoro valido ed efficace al momento dell'asserito trasferimento di azienda ex art 2212 c.c. onde sentir accertare la continuità del rapporto di lavoro con la cessionaria e la illegittimità Controparte_6 dell'apposizione del patto di prova. Osserva al riguardo il Tribunale che il giudice del lavoro, con sentenza n. 70/2020, ha escluso la configurabilità della cessione di azienda ed ha, quindi, ritenuto legittimamene apposto il patto di prova. La ricorrente non ha censurato in alcun modo il mancato riconoscimento del trasferimento di azienda e la riconosciuta legittima apposizione del patto di prova. Ne consegue che, non risulta in alcun modo dimostrato che il rispetto dei termini di cui all'art 6 per la contestazione e l'impugnazione del licenziamento comminato da e successivamente dalla CP_5 avrebbe condotto in termini probabilistici al ricono ore della della Parte_3 Parte_1 tutela reale e/o della tutela obbligatoria Con riguardo alla dedotta insufficienza ed inidoneità dei mezzi istruttori e delle produzioni documentali va rilevato che la ricorrente ha allagato “di aveva fornito tutte le evidenze documentali con le quali si sarebbe potuto dimostrare che anche a fronte di una risposta positiva alla domanda articolata da controparte in sede di interrogatorio formale, quelle stesse quietanze riguardavano buste paga arretrate e non corrisposte” Sennonchè, a parte ogni considerazione sulla genericità dell'allegazione, va rilevato che l aveva Parte_1 allegato nel ricorso dinanzi al Giudice del Lavoro il mancato pagamento da parte del della somma CP_5 complessiva di € 8.860,26, pari ad € 7.154,44 netti (detratta la somma di € 500,00 ta a maggio 2016) per le mensilità di giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre e novembre 2016. costituendosi in giudizio aveva eccepito e documentato il pagamento in contanti di CP_5 acconti, producendo le quietanze di pagamento sottoscritte dalla lavoratrice ricorrente (circostanza desumibile dalla disamina della memoria difensiva del dalla lettura della sentenza 70/2020). CP_5 Alla prima udienza l'avv. aveva eccepito che le somme corrisposte dal a decorrere dal CP_1 CP_5 giugno 2016 dovevano imp credito retributivo residuo a far data dal mes sto del 2015 a quello di giugno dell'anno successivo.
pagina 6 di 7 Come è noto, in tema di prova del pagamento, soltanto a fronte della comprovata esistenza di un pagamento avente efficacia estintiva, ossia puntualmente eseguito con riferimento ad un determinato credito, l'onere della prova viene nuovamente a gravare sul creditore il quale controdeduca che il pagamento deve imputarsi ad un credito diverso. La ricorrente, a fondamento della pretesa responsabilità del resistente, ha allegato la mancata produzione di “tutte le evidenze documentali con le quali si sarebbe potuto dimostrare che anche a fronte di una risposta positiva alla domanda articolata da controparte in sede di interrogatorio formale, quelle stesse quietanze riguardavano buste paga arretrate e non corrisposte” Come sopra già esposto la valutazione sull'esistenza di una colpa professionale deve essere compiuta, con un giudizio ex ante, sulla base di una valutazione prognostica della possibile utilità dell'iniziativa intrapresa o omessa, non potendo comunque l'avvocato garantirne l'esito favorevole (Cassazione civile sez. III, 11/11/2024, n. 28903). Inoltre, ai fini della sussistenza della responsabilità per colpa professionale di un avvocato, il cliente deve provare il danno subito e dimostrare il nesso causale tra la condotta negligente del legale e il pregiudizio patito e tale dimostrazione richiede una valutazione prognostica positiva, fondata su criteri probabilistici, circa il probabile esito favorevole dell'iniziativa giudiziale che non è stata intrapresa (Cassazione civile sez. III, 30/07/2024, n. 21413). La responsabilità dell'avvocato non può affermarsi per il solo fatto del non corretto adempimento dell'attività professionale, occorrendo verificare se, ove il professionista avesse tenuto il comportamento dovuto, il suo assistito, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, difettando altrimenti la prova del nesso eziologico tra la condotta del legale, commissiva od omissiva, e il risultato derivatone (Cassazione civile sez. II, 24/04/2023, n.10864). Ciò chiarito, quanto alla lamentata mancata produzione in giudizio “di tutte le evidenze contabili” non risulta provata dalla ricorrente la sussistenza di nesso di causa tra tale asserita omissione e l'esito a lei sfavorevole del giudizio di primo grado. Ed invero la mancata produzione nel presente giudizio delle “evidenze contabili” non consente di accertare che, ove prodotte nel giudizio dinanzi al Giudice del Lavoro, la domanda di pagamento sarebbe stata - più probabilmente che non – accolta. Alla luce delle superiori considerazioni, pertanto, la domanda risarcitoria va disattesa. Le spese di lite nei rapporti tra ricorrente e resistente seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo con riferimento al D.M. n. 55/2014, così come aggiornato dal DM 37/2018, secondo i parametri per ciascuna delle quattro fasi di studio, di introduzione e decisoria corrispondenti allo scaglione di valore compreso tra € 5.201 ed € 26.000 con applicazione della riduzione massima consentita avuto riguardo all'attività concretamente espletata. Le spese sostenute dal terzo chiamato devono essere poste a carico del ricorrente soccombente che ha provocato e giustificato la chiamata in causa che non risulta né manifestamente infondata né tanto meno palesemente arbitraria (v. cass. ord. n. 10364 del 18/04/2023)
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) rigetta la domanda risarcitoria;
2) condanna la parte ricorrente a rimborsare alle parti resistenti le spese di lite, che si liquidano, per ognuna, in € 1.700,00 per compenso, € 624,00 per rimborso spese vive (queste ultime solo in favore di oltre rimborso spese generali (15%), iva e cpa come per legge. CP_1 esa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale. Macerata, 12 marzo 2025 Il Giudice dott.ssa Angelica Capotosto
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TRIBUNALE ORDINARIO DI MACERATA VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1610/2023 tra Parte_1 RICORRENTE e CP_1
RESISTENTE
APPRESENTANZA GENERALE PER L¿ITALIA Controparte_2
TERZO CHIAMATO
Oggi 12 marzo 2025 innanzi al dott. Angelica Capotosto, sono comparsi: Per 'avv. PIZZARULLI ROBERTA che precisa le conclusioni come da Parte_1 ricorso e si riporta alle note conclusive Per l'avv. FRATICELLI CLAUDIO che precisa le conclusioni come da comparsa e CP_1 da note conclusive Per l'avv. BOTTAZZOLI Controparte_3 GIOV iuseppe Clementi che precisa le conclusioni come da comparsa di costituzione e da note conclusive e contesta la richiesta di condanna anche nel caso di mancanza di copertura assicurativa Il Giudice ordina la discussione orale all'odierna udienza Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura in udienza. Il Giudice
dott. Angelica Capotosto
pagina 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MACERATA Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Angelica Capotosto ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1610/2023 promossa da: C.F. ) Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. PIZZARULLI ROBERTA RICORRENTE
contro
C.F. ) CP_1 C.F._2 con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. FRATICELLI CLAUDIO CP_1
RESISTENTE E
(C.F. ) Controparte_2 CP_3 Controparte_3 P.IVA_1
MARI TERZO CHIAMATO OGGETTO: risarcimento danni da responsabilità professionale CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 12.03.2025
* * * * * Preliminarmente occorre dare atto che si applica al presente giudizio l'art. 132 c.p.c. in virtù del quale nella sentenza non è più riportato lo svolgimento del processo e devono essere esposte concisamente le ragioni di fatto e di diritto della decisione.
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Fatto
Con ricorso ex art 281 decies c.p.c., depositato in data 29.06.2023, adiva Parte_1 l'intestato Tribunale al fine di sentir accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia l'On.le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale: in via principale: accertare e dichiarare la responsabilità professionale dell'avv. nell'opera CP_1 professionale eseguita in favore della sig.ra e, per l'effetto, condannare l'avv. refusione Parte_1 CP_1 del danno pari ad € 25.731,94 euro, ovvero alla maggiore o minore somma ritenuta di giustizia entro lo scaglione di riferimento. In via subordinata: nella denegata ipotesi in cui non dovesse ravvisarsi un profilo di responsabilità legato alla scarsità del quadro probatorio portato a supporto della richiesta corresponsione di mensilità non riscosse, si chiede, in ogni caso, di accertare e dichiarare la responsabilità professionale dell'avv. per la dichiarata inammissibilità della causa per CP_1 inefficacia dell'impugnativa del licenziamento e, per l'effetto, condannare l'avv. alla refusione del danno pari ad CP_1
€ 16.871,00 ovvero alla maggiore o minore somma ritenuta di giustizia entro riferimento Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre Iva, cpa e spese generali come per legge”. In fatto esponeva: che in data 21.12.2016 essa ricorrente conferiva all'avv. l'incarico di impugnare il licenziamento ad essa comunicato CP_1 oralmente dalla per nullità dello stesso, nonché per fare accertare la inefficacia del patto di Controparte_4 prova apposto avoro;
che in data 22.12.2016 la comunicava per iscritto il Controparte_4 licenziamento durante il periodo di prova;
che in data 14 Giugno 2017 l'avv. comunicava ad essa CP_1 ricorrente la rinuncia al mandato, rappresentando che l'unica iniziativa praticab fendere i suoi diritti sarebbe stata quella impugnare il licenziamento mediante deposito del ricorso presso il Giudice del Lavoro pagina 2 di 7 del Tribunale di Macerata, da effettuarsi entro il 21 giugno;
che in data 21.06.2017, su indicazione dell'avv. essa ricorrente depositava istanza di tentativo di conciliazione all'Ispettorato Territoriale del CP_1 erata;
che in data in data 7 Luglio 2017 essa ricorrente sottoscriveva procura alle liti in favore dell'avv. che in data 18.07.2017 l'avv. depositava il ricorso dinanzi al giudice del lavoro del CP_1 CP_1
Tribunal cerata;
che il giudizio, iscri R.G. 539/2017, veniva definito con sentenza n. 70/2020 con la quale venivano disattese tutte le domande proposte da essa ricorrente;
che, in particolare, il Tribunale di Macerata a) dichiarava la inammissibilità delle domande con quali era stato impugnato il licenziamento di essa ricorrente da parte di il licenziamento orale del 21.12.2016 da parte CP_5 della e quello comunicato pe redetta società in data 22.12.2016 per mancata Controparte_4 osservanza dei termini di cui all'art 6 della legge 1996 n. 604; b) respingeva la domanda di pagamento del credito residuo relativo alle mensilità da maggio a novembre 2016; c) condannava essa ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore delle parti resistenti;
che sussisteva la responsabilità professionale del resistente per aver contestato e impugnato i licenziamenti entro i termini di cui all'art 6 della legge 1996/604 e per non aver “fornito tutte le evidenze documentali con le quali si sarebbe potuto dimostrare che anche a fronte di una risposta positiva alla domanda articolata da controparte in sede di interrogatorio formale, quelle stesse quietanze riguardavano buste paga arretrate e non corrisposte” ; che, se fossero stati rispettati i termini di cui all'art 6 della legge 15 luglio 1996, n. 604, l'impugnazione del licenziamento sarebbe stata - più probabilmente che non - accolta, con conseguente reintegra di essa ricorrente nel posto di lavoro ovvero, in subordine, con riconoscimento della tutela risarcitoria;
che, se l'avv. avesse depositato le evidenze documentali CP_1 volte a provare che gli acconti versati dal dovevano essere imputati alle mensilità pregresse, la CP_5 domanda di pagamento del credito relativo uzioni da maggio a novembre 2016 sarebbe stata - più probabilmente che non – accolta;
che essa ricorrente aveva, pertanto, diritto al risarcimento dei danni - patrimoniali e non patrimoniali - patiti a causa ed in conseguenza dell'inadempimento del resistente;
che, in particolare, essa ricorrente aveva diritto al rimborso delle somme corrisposte in favore di e CP_5 della a titolo di spese di lite (pari ad euro 4.250,00 oltre accessori), al la Controparte_6 somma di € 7.621,68 che avrebbero conseguito in caso di esito vittorioso del giudizio, nonché al pagamento della somma di € 8.860,26 a titolo di crediti da lavoro dipendente maturati e non saldati, oltre al pagamento della somma di € 5.000,00 a titolo di danno morale ed esistenziale per aver visto frustrate tutte le proprie aspettative di tutela. Concludeva rassegnando le conclusioni sopra riportate e trascritte. Si costituiva il resistente che contestava l'avversa domanda chiedendone il rigetto. In fatto contestava la ricostruzione operata dalla ricorrente esponendo: che esso resistente apprendeva dell'esistenza del licenziamento scritto del 22.12.2016 solo in occasione dell'incontro del 12.06.2017, di talchè la contestazione tardiva non poteva imputarsi ad esso ricorrente;
che, relativamente al predetto licenziamento, il Giudice del lavoro aveva, erroneamente, rilevato d'ufficio il mancato rispetto dei termini ex art 6 della legge 1996/604; che il Giudice del Lavoro aveva escluso la configurabilità della cessione d'azienda tra l'impresa individuale di e la e sulla scorta di tale constatazione aveva ritenuto CP_5 CP_4 legittimo il patto di pro egue ziamento, anche se impugnato tempestivamente, non avrebbe condotto ad un esito diverso stante il disposto dell'art 2096 c.c.; che non vi era prova dell'esistenza di “evidenze documentali” consegnate dalla ad esso ricorrente che, ove depositate, Parte_1 avrebbe condotto all'accoglimento della domanda di pagamento. Concludeva, quindi, rassegnando le seguenti conclusioni: Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria, contrariis reiectis e con riserva di ulteriormente eccepire, dedurre e argomentare, per i motivi sopra esposti: In via preliminare: A. Differire la prima udienza del 09/11/2023 allo scopo di consentire all'odierna parte convenuta di evocare nel presente giudizio la
[...]
, in persona del legale rappresentate pro tempore, ai sensi degli artt. 106 e 269 c.p.c., nel Controparte_7
-bis c.p.c.. Nel merito: B. Rigettare la domanda attrice in quanto infondata in fatto ed in diritto e comunque non provata;
C. Nel denegato caso di accoglimento della domanda attrice, accertare e dichiarare che la compagnia di Assicurazioni evocata in giudizio, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, è tenuta a garantire e manlevare il convenuto avv. da ogni conseguenza negativa del giudizio. In ogni caso: D. Con vittoria di spese, CP_1 diritti e onorari di lite, oltre ario delle spese generali e oneri come per legge.
pagina 3 di 7 Con ordinanza in data 09.11.2023 veniva autorizzata la chiamata in causa del terzo e disposto il differimento della prima udienza. Si costituiva la terza chiamata che contestava l'avversa domanda risarcitoria aderendo alle difese del chiamante e concludeva rassegnando le seguenti conclusioni: “Piaccia al Tribunale adito, contrariis rejectis, così giudicare: Nel merito: rigettare le domande tutte ex adverso formulate perché infondate e/o improvate in fatto ed in diritto per le motivazioni esposte nel presente atto e comunque perché illegittime e/o infondate nella misura in cui risulta l'applicabilità del disposto di cui all'art. 1227 c.c. ; In subordine in ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda della ricorrente, accertare e dichiarare la sussistenza e la misura della copertura assicurativa del resistente in virtù delle polizze prodotte quali documenti 1, 2, 3, 4 e pertanto, accertare – ove dovessero emergere situazioni integranti la conoscenza pregressa alla stipula e/o altri motivi di scopertura - la perdita ex art 1892 cc o la riduzione del diritto all'indennizzo ex art 1893 c.c per effetto della violazione delle norme di contratto e del codice civile e comunque, in ogni caso, ricondurre nell'alveo ed entro i limiti della effettiva garanzia prestata la eventuale richiesta di manleva proposta dalla parte resistente tenuto altresì conto delle condizioni di polizza, ivi compresi massimali, scoperti ed eventuali franchigie e delle corresponsabilità della ricorrente ex art 1227 cc.. In ogni caso: Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa”. La causa, istruita mediante l'acquisizione dei documenti tempestivamente e ritualmente prodotti dalle parti, veniva discussa e decisa ex art 281 sexies c.p.c. all'udienza del 12.03.2025.
Diritto
La domanda è infondata pere le ragioni che seguono. Preliminarmente va rilevato che, secondo la giurisprudenza di legittimità, “la responsabilità dell'avvocato non può affermarsi per il solo fatto del suo non corretto adempimento dell'attività professionale, occorrendo verificare se l'evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla condotta del primo, se un danno vi sia stato effettivamente e, infine, se, ove questi avesse tenuto il comportamento dovuto, il suo assistito, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, difettando, altrimenti, la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del legale, commissiva od omissiva (anche per violazione del dovere di informazione), ed il risultato derivatone” (Cass. sez. III, 20/08/2015, n. 17016; v. anche Cass. n. 2638/2013; Cass. n. 9238/2007). In generale, l'avvocato è tenuto ad espletare il proprio mandato in conformità al parametro di diligenza fissato dall'art. 1176 comma 2 c.c. che è quello del professionista di media attenzione e preparazione, qualificato dalla perizia e dall'impiego di strumenti tecnici adeguati al tipo di prestazione dovuta, salva l'applicazione dell'art. 2236 c.c. nel caso di prestazioni implicanti la risoluzione di problematiche tecniche di particolare difficoltà. Quanto al riparto dell'onere della prova, è pacifico in giurisprudenza che il cliente, il quale alleghi di avere subito un danno per l'inesatto adempimento del mandato professionale del suo avvocato, è tenuto a dimostrare: a) la difettosa o inadeguata prestazione professionale;
b) l'esistenza del danno, e cioè della lesione patrimoniale che deve essere specificatamente allegata e dimostrata nell'an e nel quantum, salvo il potere integrativo ex art. 1226 c.c. ove ne ricorrano i presupposti;
c) il nesso di causalità fra la difettosa o inadeguata prestazione professionale e il danno. In particolare, per quanto concerne il profilo dell'accertamento della causalità ai fini dell'affermazione della responsabilità professionale del difensore, la Suprema Corte ha chiarito a più riprese che in materia vige la regola della preponderanza dell'evidenza o del "più probabile che non", destinata a trovare applicazione in luogo del più stringente principio "dell'oltre ogni ragionevole dubbio" che regola, invece, la responsabilità penale. Pertanto, in tema di responsabilità del prestatore di opera intellettuale nei confronti del proprio cliente per negligente svolgimento dell'attività professionale, quando si tratta di attività del difensore, l'affermazione della responsabilità per colpa implica una valutazione prognostica positiva - non necessariamente la certezza - circa il probabile esito favorevole del risultato della sua attività se la stessa fosse stata correttamente e diligentemente svolta (cd. giudizio controfattuale). In altri termini, l'obbligo risarcitorio di colui che esercita la professione forense non può affermarsi per il solo fatto del mancato corretto adempimento della prestazione. Un conto è l'inadempimento del professionista alla propria obbligazione, per negligente svolgimento della prestazione, un altro è il danno derivante da eventuali sue omissioni e/o condotte positive colpose, il quale si può ritenere sussistere solo allorché, sulla scorta di pagina 4 di 7 criteri probabilistici, si accerti che, senza quell'omissione o con la condotta positiva dovuta, il risultato sarebbe stato conseguito. Ne consegue che, in difetto di una simile prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del legale ed il risultato derivatone, non matura alcun danno risarcibile. In questo senso, fra le tante, Cass. Civ., Sez. II , 23/06/2023 , n. 18011 che si è così espressa: "l'inadempimento del professionista nei riguardi del cliente non può essere desunto dal mancato raggiungimento del risultato utile cui mira quest'ultimo, ma soltanto dalla violazione da parte del professionista del dovere di diligenza inerente ed adeguato alla natura dell'attività esercitata;
nel senso che l'affermazione della sua responsabilità implica l'indagine - positivamente svolta sulla base degli elementi di prova che il cliente ha l'onere di fornire - circa il sicuro e chiaro fondamento dell'azione che avrebbe dovuto essere proposta e diligentemente coltivata, e, in definitiva, la certezza morale che gli effetti di una diversa sua attività sarebbero stati più vantaggiosi per il cliente". Inoltre, come di recente statuito dalla Suprema Corte di Cassazione, deve escludersi la possibilità di configurare un danno da perdita di chance, perché - essendo sempre possibile, sulla base delle leggi e dei principi applicabili al caso, formulare un giudizio prognostico sulle probabilità di conseguimento del risultato anelato dal cliente - si ricade nel campo di una relazione causale tra condotta ed evento, inteso come lesione piena dell'interesse avuto di mira dal creditore. (v. cass. 2024 n. 21045 “Il danno da perdita di chance - consistente nella perdita della possibilità di conseguire un risultato vantaggioso ovvero di evitare un esito sfavorevole - trova la propria connotazione essenziale nella condizione di insuperabile incertezza eventistica che lo contraddistingue, restando confinata la chance (patrimoniale e non patrimoniale) nel campo delle relazioni incerte tra eventi non interdipendenti, in quanto non collegati da una "legge di connessione" causale) Pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, il cliente che sostiene di aver subito un danno per l'inesatto adempimento del mandato professionale del suo avvocato ha l'onere di provare:
1) l'esistenza del titolo consistente nel contratto d'opera professionale;
2) la difettosa o inadeguata prestazione professionale;
3) il nesso di causalità tra la difettosa o inadeguata prestazione professionale e il danno lamentato;
4) l'esistenza effettiva di un danno risarcibile Tanto premesso, nella specie, è pacifico, in quanto non contestato, il conferimento del mandato difensivo all'avvocato per la impugnazione del licenziamento intimato da CP_1 CP_5 titolare dell'omonima ditta individuale Pasticceria Cioccolateria Romoli di e del CP_5 licenziamento intimato dalla Parte_2 La ricorrente, secondo le regole tipiche che vigono in materia di responsabilità contrattuale, si è limitata ad allegare l'inadempimento dell'avv. consistito a) nella tardiva contestazione impugnazione del CP_1 licenziamento intimato da titolare dell'omonima ditta individuale CP_5 Controparte_8
ento intimato dalla
[...] Parte_2 l'inidoneità dei mezzi istruttori e delle produzioni documentali forniti dall'avv. CP_1 Era, quindi, onere di parte resistente provare e dimostrare che non vi fu i mento o che esso fu dovuto a causa a sé non imputabile, alla luce di quanto espressamente disposto in via generale dall'art. 1218 c.c. Con riguardo alla tempestività della contestazione e della impugnazione dei licenziamenti l'inadempimento risulta provato per tabulas; ed invero, il licenziamento orale risale al 21.12.2016, il licenziamento intimato per iscritto dalla è datato 22.12.2016. Controparte_6
Il licenziamento orale del 21.12.202 stato in data 21.12.2016 mentre il giudizio è stato introdotto con ricorso depositato in data 18.07.2017, l'istanza di conciliazione onde contestare il licenziamento intimato per iscritto in data 22.12.2016 risulta depositato in data 21.06.2017, mentre il ricorso dinanzi al giudice del lavoro risulta depositato in data 18.07.2017 e, quindi, oltre i termini di cui all'art. 6 della legge 1996/604, siccome accertato dal giudice del lavoro nella sentenza n. 70/2020. Come è noto, l'art. 6 della legge 15 luglio 1996, n. 604, così come modificato dall'art. 32 della legge 4 novembre 2010, n. 183 (c.d. "Collegato Lavoro"), impone, a pena di decadenza, che il licenziamento intimato dal datore di lavoro sia impugnato entro sessanta giorni dalla sua comunicazione. Come noto, l'art. 10 della legge 15 luglio 1996, n. 604 sottrae dal campo di applicazione di tale disciplina i lavoratori assunti in prova.
pagina 5 di 7 Secondo la giurisprudenza di merito e la dottrina, in caso di legittima apposizione del patto di prova, ma di licenziamento nullo, l'onere di impugnazione del recesso datoriale nel termine di cui all'art 6 discende dalla previsione contenuta nel secondo comma dell'art. 32 del "Collegato Lavoro", secondo cui il termine decadenziale si applica «a tutti i casi di invalidità e di inefficacia del licenziamento» (la soluzione è condivisa dalla giurisprudenza di merito: sul punto, la già citata Tribunale di Milano 4 aprile 2013). In caso, invece, di nullità del patto di prova, invece, ricadendo nell'ambito del regime ordinario del licenziamento individuale, il lavoratore dovrà tempestivamente impugnare il recesso datoriale per diretta applicazione dell'art. 6 della legge 15 luglio 1996, n. 604, così come modificato dall'art. 32 del "Collegato Lavoro" Contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente (secondo cui la decadenza sarebbe stata rilevata d'ufficio dal giudice del lavoro, di talchè la ricorrente avrebbe potuto impugnare la sentenza) l'eccezione di decadenza risulta tempestivamente proposta dai resistenti contro i quali era stato proposto il giudizio (v. doc. 14 e 15 fascicolo resistente). Risulta, pertanto, dimostrato l'inadempimento posto in essere dal resistente. Ora, poiché l'affermazione della responsabilità dell'avvocato implica una valutazione prognostica positiva circa il probabile esito dell'impugnazione, occorre, a tal punto, accertare se l'impugnazione del licenziamento, senza la negligenza del difensore, sarebbe stata in termini probabilistici ritenuta fondata e se il risultato sarebbe stato diverso e più favorevole. In particolare, occorre, valutare se – ove l'impugnazione del licenziamento fosse stata tempestivamente proposta – la stessa avrebbe potuto essere accolta e in che termini. La ricorrente ha allegato che l'impugnazione, se tempestivamente proposta dall'avv. sarebbe CP_1 stata - più probabilmente che non - accolta, con conseguente reintegra nel posto di lavoro ovvero riconoscimento della tutela risarcitoria. L'impugnazione del licenziamento comminato da titolare dell'omonima ditta individuale CP_5
Pasticceria Cioccolateria Romoli di e strumentale all'accertamento di un CP_5 rapporto di lavoro valido ed efficace al momento dell'asserito trasferimento di azienda ex art 2212 c.c. onde sentir accertare la continuità del rapporto di lavoro con la cessionaria e la illegittimità Controparte_6 dell'apposizione del patto di prova. Osserva al riguardo il Tribunale che il giudice del lavoro, con sentenza n. 70/2020, ha escluso la configurabilità della cessione di azienda ed ha, quindi, ritenuto legittimamene apposto il patto di prova. La ricorrente non ha censurato in alcun modo il mancato riconoscimento del trasferimento di azienda e la riconosciuta legittima apposizione del patto di prova. Ne consegue che, non risulta in alcun modo dimostrato che il rispetto dei termini di cui all'art 6 per la contestazione e l'impugnazione del licenziamento comminato da e successivamente dalla CP_5 avrebbe condotto in termini probabilistici al ricono ore della della Parte_3 Parte_1 tutela reale e/o della tutela obbligatoria Con riguardo alla dedotta insufficienza ed inidoneità dei mezzi istruttori e delle produzioni documentali va rilevato che la ricorrente ha allagato “di aveva fornito tutte le evidenze documentali con le quali si sarebbe potuto dimostrare che anche a fronte di una risposta positiva alla domanda articolata da controparte in sede di interrogatorio formale, quelle stesse quietanze riguardavano buste paga arretrate e non corrisposte” Sennonchè, a parte ogni considerazione sulla genericità dell'allegazione, va rilevato che l aveva Parte_1 allegato nel ricorso dinanzi al Giudice del Lavoro il mancato pagamento da parte del della somma CP_5 complessiva di € 8.860,26, pari ad € 7.154,44 netti (detratta la somma di € 500,00 ta a maggio 2016) per le mensilità di giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre e novembre 2016. costituendosi in giudizio aveva eccepito e documentato il pagamento in contanti di CP_5 acconti, producendo le quietanze di pagamento sottoscritte dalla lavoratrice ricorrente (circostanza desumibile dalla disamina della memoria difensiva del dalla lettura della sentenza 70/2020). CP_5 Alla prima udienza l'avv. aveva eccepito che le somme corrisposte dal a decorrere dal CP_1 CP_5 giugno 2016 dovevano imp credito retributivo residuo a far data dal mes sto del 2015 a quello di giugno dell'anno successivo.
pagina 6 di 7 Come è noto, in tema di prova del pagamento, soltanto a fronte della comprovata esistenza di un pagamento avente efficacia estintiva, ossia puntualmente eseguito con riferimento ad un determinato credito, l'onere della prova viene nuovamente a gravare sul creditore il quale controdeduca che il pagamento deve imputarsi ad un credito diverso. La ricorrente, a fondamento della pretesa responsabilità del resistente, ha allegato la mancata produzione di “tutte le evidenze documentali con le quali si sarebbe potuto dimostrare che anche a fronte di una risposta positiva alla domanda articolata da controparte in sede di interrogatorio formale, quelle stesse quietanze riguardavano buste paga arretrate e non corrisposte” Come sopra già esposto la valutazione sull'esistenza di una colpa professionale deve essere compiuta, con un giudizio ex ante, sulla base di una valutazione prognostica della possibile utilità dell'iniziativa intrapresa o omessa, non potendo comunque l'avvocato garantirne l'esito favorevole (Cassazione civile sez. III, 11/11/2024, n. 28903). Inoltre, ai fini della sussistenza della responsabilità per colpa professionale di un avvocato, il cliente deve provare il danno subito e dimostrare il nesso causale tra la condotta negligente del legale e il pregiudizio patito e tale dimostrazione richiede una valutazione prognostica positiva, fondata su criteri probabilistici, circa il probabile esito favorevole dell'iniziativa giudiziale che non è stata intrapresa (Cassazione civile sez. III, 30/07/2024, n. 21413). La responsabilità dell'avvocato non può affermarsi per il solo fatto del non corretto adempimento dell'attività professionale, occorrendo verificare se, ove il professionista avesse tenuto il comportamento dovuto, il suo assistito, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, difettando altrimenti la prova del nesso eziologico tra la condotta del legale, commissiva od omissiva, e il risultato derivatone (Cassazione civile sez. II, 24/04/2023, n.10864). Ciò chiarito, quanto alla lamentata mancata produzione in giudizio “di tutte le evidenze contabili” non risulta provata dalla ricorrente la sussistenza di nesso di causa tra tale asserita omissione e l'esito a lei sfavorevole del giudizio di primo grado. Ed invero la mancata produzione nel presente giudizio delle “evidenze contabili” non consente di accertare che, ove prodotte nel giudizio dinanzi al Giudice del Lavoro, la domanda di pagamento sarebbe stata - più probabilmente che non – accolta. Alla luce delle superiori considerazioni, pertanto, la domanda risarcitoria va disattesa. Le spese di lite nei rapporti tra ricorrente e resistente seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo con riferimento al D.M. n. 55/2014, così come aggiornato dal DM 37/2018, secondo i parametri per ciascuna delle quattro fasi di studio, di introduzione e decisoria corrispondenti allo scaglione di valore compreso tra € 5.201 ed € 26.000 con applicazione della riduzione massima consentita avuto riguardo all'attività concretamente espletata. Le spese sostenute dal terzo chiamato devono essere poste a carico del ricorrente soccombente che ha provocato e giustificato la chiamata in causa che non risulta né manifestamente infondata né tanto meno palesemente arbitraria (v. cass. ord. n. 10364 del 18/04/2023)
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) rigetta la domanda risarcitoria;
2) condanna la parte ricorrente a rimborsare alle parti resistenti le spese di lite, che si liquidano, per ognuna, in € 1.700,00 per compenso, € 624,00 per rimborso spese vive (queste ultime solo in favore di oltre rimborso spese generali (15%), iva e cpa come per legge. CP_1 esa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale. Macerata, 12 marzo 2025 Il Giudice dott.ssa Angelica Capotosto
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