Ordinanza cautelare 19 giugno 2025
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Campobasso, sez. I, sentenza 23/02/2026, n. 87 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Campobasso |
| Numero : | 87 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00087/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00157/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il LI
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 157 del 2025, proposto dalla società NW - Infrastrutture Wireless Italiane s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Saverio Cantella, Filippo Lattanzi e Jacopo D'Auria, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Comune di Petacciato, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Cesare D'Annunzio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
l'Associazione dei Comuni del Comprensorio Trigno-Sinello e il Comune di San Salvo, non costituiti in giudizio;
nei confronti
-della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero della Cultura, del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, della Regione LI, della NT Speciale per il P.N.R.R., della NT Archeologica delle Arti e del Paesaggio per il LI, in persona del legale rappresentante pro tempore , tutti rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Campobasso, via Insorti D'Ungheria, n. 74;
- dell’A.r.p.a. LI, della Infratel Italia s.p.a. e dell’Agenzia Nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa s.p.a., non costituite in giudizio;
per l'annullamento
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
-della nota dello Sportello Unico del Comprensorio Trigno-Sinello del 9.04.2025, avente ad oggetto “ Riscontro alla PEC del giorno venerdì 4 aprile 2025 17:38 con oggetto “ISTANZA UNICA, ai sensi ex. art 43, art 44, art 49, D. Lgs. n. 2592003 e ss.mm.ii. per la realizzazione nuova SRB NW.: I314CB PNRR - NIN0798 . RIGETTO E ARCHIVIAZIONE DELLA PEC ”, nota notificata all’interessata in epigrafe a mezzo della PEC del 10.04.2025, con la quale veniva comunicato che il detto SUAP non poteva dare seguito alla pratica relativa all’istallazione di una stazione radio base S.R.B. nel Comune di Petacciato;
-della successiva nota dell'8.05.2025 con la quale il medesimo SUAP, preso atto delle osservazioni scritte presentate da NW, confermava l’archiviazione precedentemente disposta;
nonchè per l’accertamento
dell'intervenuta formazione del silenzio-assenso sull'istanza presentata dall’interessata il 4.04.2025. ai sensi dell’art. 44 del Codice delle Comunicazioni Elettroniche di cui al D.Lgs. n. 259 del 2003;
per quanto riguarda i motivi aggiunti del 25\7\2025:
per l’annullamento e/o dichiarazione di inefficacia ex art. 49-ter CCE
- della nota del 12.6.2025 prot. n. 6248, con la quale il Comune di Petacciato ha confermato l’atto del 9.04.2025 adottato dal SUAP dell’Associazione dei Comuni del Comprensorio Trigno-Sinello, già impugnato con il ricorso introduttivo, confermando l’asserita necessità di “inviare la pratica” riguardante la SRB in oggetto allo Sportello Unico per l’Edilizia comunale e precisando, inoltre, che l’Amministrazione comunale “ sta valutando il posizionamento della nuova SRB in un’area ritenuta più consona per la sua installazione ”;
- di tutti gli atti già impugnati con il ricorso introduttivo e di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, anche se non conosciuti:
tutto ciò previo accertamento dell’intervenuta formazione del silenzio assenso, in forza di quanto previsto dall’art. 44 CCE, sull’istanza presentata dall’operatore il 4.04.2025.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Petacciato, delle Amministrazioni statali intimate e della Regione LI;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 novembre 2025 il dott. LU LA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.Il presente giudizio ha riguardo al procedimento autorizzatorio relativo alla realizzazione, da parte di NW – Infrastrutture Wireless Italiane s.p.a. (di seguito “NW”), di una stazione radio base (“SRB”) nel Comune di Petacciato, in Provincia di Campobasso.
Tale procedimento si colloca nel contesto di una gara, indetta da Infratel Italia s.p.a. (di seguito “Infratel”), per la concessione di contributi pubblici finalizzati alla realizzazione di nuove infrastrutture di rete idonee a fornire servizi radiomobili 5G in aree a fallimento di mercato. Alla gara ha partecipato NW, in qualità di mandataria, in raggruppamento temporaneo di imprese (“RTI”) con TIM s.p.a. e Vodafone s.p.a., aggiudicandosi il lotto n. 6 (Abbruzzo, LI, Campania, Basilicata, Puglia) e sottoscrivendo in proposito apposita convenzione, in forza della quale sono stati attribuiti i finanziamenti per la realizzazione di nuove stazioni radio base nelle aree a fallimento di mercato indicate nel bando. E tra tali aree è inclusa quella situata nel territorio del Comune di Petacciato a cui, con la SRB di cui in questa sede si discute, si intende fornire copertura.
1.1. Con comunicazione del 4 aprile 2025, la NW presentava (unitamente a TIM s.p.a.) allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) dell’Associazione dei Comuni del Comprensorio Trigno-Sinello (e per conoscenza anche al Comune di Petacciato, all’A.R.P.A. LI, alla Regione LI, alla NT Archeologica Belle Arti e Paesaggio del LI e alla NT speciale per il P.N.R.R.) un’istanza unica ai sensi dell’art. 44 del D.Lgs. n. 259/2003 per la realizzazione di una nuova infrastruttura per telecomunicazioni nel Comune di Petacciato, alla via “ Tremiti c/o Centrale TIM 19 - P.lla 277, su porzione di terreno censito catastalmente al foglio 5, particella 388 ” (cfr. l’istanza unica all. n. 8 alla produzione della parte ricorrente del 9 giugno 1015): si tratta del “ sito NIN00798 ” (cfr. il ricorso a pag. 5).
Nel contesto della domanda era specificato che la realizzazione del nuovo sito radiomobile era prevista nel P.N.R.R. e vi venivano allegati, tra le altre cose, il progetto strutturale, la relazione paesaggistica e la AIE sulla valutazione di impatto dei campi elettromagnetici per ottenere il nullaosta dell’RP (all.ti nn. 8, 9 e 10 alla citata produzione della parte ricorrente).
Come detto, l’operatore provvedeva anche a notiziare le singole PP.AA. della presentazione della pratica presso il SUAP dell’Associazione dei Comuni del Comprensorio Trigno-Sinello.
1.2. Il SUAP con la nota del 9 aprile 2025, notificata il 10 aprile 2025, disponeva però l’archiviazione della pratica, assumendo di non avere competenza a esaminare l’istanza: e tanto omettendo di convocare l’apposita conferenza di servizi (cfr. all. n. 1 alla citata produzione).
Il SUAP, più in dettaglio, affermava che ai sensi del d.P.R. n. 160/2010 erano escluse dalle proprie attribuzioni le istanze riguardanti impianti relativi alle infrastrutture strategiche ai sensi dell’art. 16 del D.Lgs. n. 163 del 2006; secondo questa impostazione, difatti, ai sensi dell’art. 44 del D.Lgs. n. 259/2003 (cd. Codice delle Comunicazioni Elettroniche, di seguito anche CCE), competenti a rilasciare i titoli autorizzativi del caso sarebbero stati solo gli enti locali, trattandosi di interventi assimilati dalla legge alle opere di urbanizzazione primaria e di pubblica utilità.
1.3. Il 28 aprile 2025 la NW trasmetteva al SUAP, e alle altre Amministrazioni interessate per conoscenza, una nota ad oggetto “ AOO.C_C816.10/04/2025.0002126 RISCONTRO ED INVITO ALLA CONVOCAZIONE CONFERENZA DI SERVIZI ED ALLA PUBBLICIZZAZIONE ISTANZA ai sensi dell’art. 44 co.7 e 5 del D.Lgs. 259/03 ”, con la quale invitava e diffidava il medesimo SUAP “ ad adempiere agli obblighi normativi convocando la Conferenza dei Servizi OBBLIGATORIA e procedendo alla pubblicizzazione dell’istanza in riferimento, adempimenti che ad oggi non risultano ottemperati. Si rammenta altresì, a tutti gli enti in indirizzo coinvolti nel procedimento, che il termine per la conclusione del procedimento unico è quello perentorio dei 60 giorni ” (cfr. all. n. 13 alla produzione della parte ricorrente dell’11 giugno 2026).
1.4. Il SUAP, con nota dell’8.5.2025, confermava tuttavia la propria precedente posizione, ribadendo di non avere competenza sull’istanza per le seguenti ragioni:
- da un lato, trattandosi di opere “ assimilate ad ogni effetto alle opere di urbanizzazione primaria di cui all’articolo 16, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 ” (cfr. pag. 3 della nota citata);
- dall’altro, perché “ detti impianti hanno carattere di pubblica utilità, ai sensi degli articoli 12 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 ” (cfr. pag. 4 della citata nota, all. n. 2 alla produzione della parte ricorrente del 9 giugno 2025).
2. Per l’annullamento delle citate note del 9 aprile 2025 e dell’8 maggio 2025, nonché per l’accertamento dell’intervenuta formazione del silenzio assenso sull’istanza del 4 aprile 2025, l’interessata avanzava allora la presente impugnativa, affidata ai motivi di ricorso così rubricati:
I- « Violazione e falsa applicazione del DPR 160/2010, dell’art. 38 del DL n. 112/2008 e dell’atto costituivo dell’Associazione e del relativo Regolamento per il funzionamento SUAP. Violazione e falsa applicazione dell’art. 44 CCE. Violazione e falsa applicazione degli artt. 161 e ss. del d.lgs. n. 163/2006. Eccesso di potere per travisamento, illogicità e irrazionalità manifesta »;
II- « Sull’intervenuta formazione del silenzio assenso sull’istanza di NW del 4.4.2025, da cui l’illegittimità e l’inefficacia di tutti gli atti successivi. Violazione e falsa applicazione dell’art. 44 CCE e degli artt. 2 comma 8 bis e 21 nonies della Legge n. 241/90. Violazione dell’art. 97 Cost .».
In estrema sintesi, con il ricorso si sosteneva che:
a) per quanto la competenza a valutare la sussistenza dei presupposti per autorizzare l’istallazione della SRB fosse rispettivamente del Comune di Petacciato (per gli aspetti urbanistico-edilizi dell’intervento), dell’RP LI (per i requisiti tecnici) e della NT (sotto il profilo paesaggistico), la relativa istanza unica andava comunque presentata, contrariamente a quanto sostenuto dai provvedimenti impugnati, proprio al SUAP dell’Associazione dei Comuni del Comprensorio Trigno-Sinello, cui il Comune di Petacciato aveva precedentemente aderito (cfr. il ricorso a pag. 6, motivo I);
b) l’inerzia del SUAP non avrebbe comunque impedito che sull’istanza dell’interessata si formasse il silenzio ai sensi dell’art. 44 CCE, e, “ Una volta conseguita l’autorizzazione per silentium, questa non può essere rimossa se non attraverso l’esercizio dei poteri tutori ex art. 21 nonies della Legge n. 241/90 ” (cfr. il ricorso a pag. 11, motivo II), anche perché tutte le Amministrazioni interessate erano state “ debitamente notiziate dell’inoltro dell’istanza, mediante comunicazione via pec; nonostante ciò, non hanno manifestato dissensi, neanche 14 quando NW ha inviato una memoria in riscontro alla prima nota del SUAP, avvisando tutte le PA dal fatto che, a prescindere dall’errore commesso dal SUAP, era iniziato a decorrere dal 4.4.2025 il termine di 60 giorni per la formazione del silenzio assenso… Prova ulteriore è data dal fatto che l’RP ha rilasciato il proprio parere favorevole, concedendo il nullaosta all’attivazione della SRB una volta realizzata ” (cfr. il ricorso alle pagine 13 e 14).
3. In resistenza al ricorso, per le Amministrazioni statali intimate e la Regione LI si costituiva in giudizio l’Avvocatura Distrettuale dello Stato, che domandava la loro estromissione del giudizio eccependo che le rispettive Amministrazioni “ fatte destinatarie della notifica del ricorso, rilevano che la medesima risponde plausibilmente a meri fini notiziali, non emergendo alcuna particolare censura avverso propri atti o comportamenti ” (cfr. la memoria della difesa erariale del 17 giugno 2025, a pag. 2).
4. Con l’ordinanza cautelare n. 63 del 19 giugno 2025 questo Tribunale accoglieva l’istanza cautelare avanzata dal ricorso ai limitati fini di cui all’art. 55, comma 10, del cod.proc.amm., fissando per la trattazione di merito del ricorso l’udienza pubblica del 19 novembre 2025.
5. In data 25 luglio 2025 la parte ricorrente depositava un atto di motivi aggiunti per avversare la nota del Comune di Petacciato n. 6248 del 12 giugno 2025, con la quale l’Amministrazione comunicava alla NW quanto segue: “ Facendo riferimento e seguito alla nota prot. n. 4952 del 09/05/2025 pervenuta da parte del Responsabile dello Sportello Unico delle Attività Produttive dell’Associazione dei Comuni del Comprensorio “Trigno-Sinello”, si conferma quanto riportato nella medesima nota dovendosi, di fatto, inviare la pratica trasmessa dalla Società URBAN PROJECT S.r.l. e inerente la realizzazione di una nuova SBR NW (I314CB PNRR – NIN0798 – Petacciato) allo Sportello Unico per l’Edilizia del Comune di Petacciato. Si tiene a precisare, inoltre, che l’Amministrazione comunale, in collaborazione con l’Ufficio Tecnico dell’Ente, sta valutando il posizionamento della nuova SBR in un’area ritenuta più consona per la sua installazione ” (cfr. all. n. 21 alla produzione della parte ricorrente del 25 luglio 2025).
Il gravame integrativo veniva affidato alle seguenti censure:
I- « SULL’INTERVENUTA FORMAZIONE DEL SILENZIO ASSENSO SULL’ISTANZA DI INWIT DEL 4.4.2025, DA CUI L’ILLEGITTIMITÀ E L’INEFFICACIA DI TUTTI GLI ATTI SUCCESSIVI. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTICOLI 44 E 49-TER CCE, NONCHÉ DEGLI ARTICOLI 2, CO 8-BIS, E 21-NONIES DELLA L. N. 241/1990. VIOLAZIONE DELL’ART. 97 COST, SICCOME ESPRESSIONE DEL PRINCIPIO DI BUON ANDAMENTO E IMPARZIALITÀ DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA »;
II- « INVALIDITÀ DERIVATA. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL DPR 160/2010, DELL’ART. 38 DEL DL N. 112/2008 E DELL’ATTO COSTITUIVO DELL’ASSOCIAZIONE E DEL RELATIVO REGOLAMENTO PER IL 10 FUNZIONAMENTO SUAP. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 44 CCE. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 161 E SS. DEL D.LGS. N. 163/2006. ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO, ILLOGICITÀ E IRRAZIONALITÀ MANIFESTA »;
III- « IN VIA GRADATA E LADDOVE OCCORRER POSSA. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTICOLI 8, CO. 2-BIS, 43, 44 E SS., DEL D.LVO N. 259/2003 E S.M., DELL’ART. 8, CO. 6, L. N. 36/2021 E S.M., DELL’ART. 4, COMMA 7 BIS, L. N. 95/2024 DI CONVERSIONE DEL D.L. N. 60/2024, NONCHÉ DELL’ART. 58 DEL PRG DI PETACCIATO. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA, FALSITÀ DEL PRESUPPOSTO E MANIFESTA IRRAGIONEVOLEZZA ».
Con l’atto di motivi aggiunti, in sintesi, si deduceva che:
a) una volta formatosi il titolo per silentium ai sensi dell’art. 44, comma 10, del CCA, la nota comunale del 12 giugno 2025 risulta inefficace ai sensi dell’art. 49- ter del medesimo CCA; né gli atti gravati con il ricorso introduttivo potevano ostare alla formazione del silenzio-assenso sull’istanza dell’interessata, anche perché, “ in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 44 co. 5 CCE, NW ha trasmesso anche al Comune, nonché alle altre PA interessate, tutta la documentazione componente la domanda autorizzatoria ” (cfr. l’atto di motivi aggiunti a pag. 8);
b) “ La nota comunale impugnata in questa sede, oltre che inefficace, è anche viziata, in via derivata, dalla illegittimità degli atti del SUAP già impugnati, nella parte in cui conferma la competenza dello Sportello Unico per l’Edilizia comunale sulla domanda autorizzatoria de qua ” (cfr. l’atto di motivi aggiunti a pag. 10): questo per la semplice ragione che, “ laddove la domanda non sia finalizzata esclusivamente ad ottenere un titolo per un intervento edilizio – come nella fattispecie de qua in cui si è al cospetto di un procedimento autorizzatorio speciale, la cui disciplina prevale su quella edilizia – essa va presentata al SUAP e non al SUE ” (cfr. l’atto di motivi aggiunti a pag. 11);
c) l’azione amministrativa risulterebbe altresì illegittima nella parte in cui il Comune starebbe “… valutando il posizionamento della nuova SRB in un’area ritenuta più consona per la sua installazione ”, in quanto l’intervento sarebbe del tutto compatibile con la destinazione urbanistica impressa dal PRG sull’area già prescelta.
6. L’Avvocatura Distrettuale dello Stato, con la sua nuova memoria del 17 ottobre 2025, pur insistendo per l’estromissione dal giudizio delle Amministrazioni statali intimate e della Regione LI, ha essa stessa argomentato in senso favorevole alla fondatezza delle doglianze avanzate dalla parte ricorrente, svolgendo, tra le altre, le seguenti considerazioni.
“ In materia il legislatore è intervenuto attraverso la vigenza dell’art. 4 bis, comma 7 bis, del decreto legge n. 60/2024, convertito dalla legge n. 95 del 4 luglio 2024, secondo cui: “Al fine di consentire il tempestivo raggiungimento degli obiettivi di trasformazione digitale di cui al regolamento (UE) 2021/260 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 febbraio 2021, e al regolamento (UE) 2021/241, fino al 31 dicembre 2026, per gli interventi del Piano "Italia 5G" di realizzazione di nuove infrastrutture di rete idonee a fornire servizi radiomobili con velocità di trasmissione di almeno 150 Mbit/s in downlink e 30 Mbit/s in uplink, la localizzazione degli impianti nelle aree bianche oggetto dell’intervento è disposta, anche in deroga ai regolamenti comunali di cui all’articolo 8, comma 6, della legge 22 febbraio 2001, n. 36, sulla base della posizione dei pixel sul territorio nazionale come indicati dal relativo bando di gara”. Come chiarito dalla più recente giurisprudenza, tale previsione normativa “dimostra ulteriormente l’esigenza che i Comuni deroghino alle proprie disposizioni regolamentari per favorire la realizzazione del Piano Italia 5 G e, al tempo stesso, la volontà del legislatore di prevenire il possibile contenzioso sulla legittimità delle disposizioni comunali che, in vario modo, limitano l’installazione delle stazioni radio base” (cfr. T.A.R. Veneto, Sez. III, 10 luglio 2024, n. 1914)”. Deve evidenziarsi che parte ricorrente agisce in qualità di soggetto attuatore di un progetto pubblico, perseguendo l’interesse generale - ulteriore e distinto rispetto a quello, già di per sé rilevante, allo sviluppo delle reti di telecomunicazione sul territorio nazionale - alla copertura della rete 5G nelle c.d. “aree a fallimento del mercato”: in situazioni della specie gli operatori economici non hanno interesse ad effettuare investimenti, perché il ritorno degli stessi sarebbe inferiore a quanto investito; ne discende la necessità dell’intervento pubblico per realizzare SRB in zone che altrimenti rimarrebbero scoperte, con conseguente nocumento per gli utenti che rimarrebbero privi del servizio di comunicazione. In funzione di queste superiori finalità di interesse pubblico, da conseguire con la massima celerità, è stata introdotta la suddetta disposizione dell’art. 4, comma 7, bis. Ciò spiega la natura eccezionale e la portata derogatoria della disposizione in esame rispetto alla pianificazione comunale che eventualmente impedisca la realizzazione degli impianti o nei limiti la collocazione soltanto in punti prestabiliti del territorio comunale. Le vigenti disposizioni regolamentari sulle localizzazioni non possono essere considerate, pertanto, ostative alla realizzazione dell’impianto né può essere considerata parimenti ostativa l’esistenza di siti alternativi dal momento che l’impianto è funzionale, per legge, ad implementare la rete mobile 5G nelle aree a fallimento di mercato individuate a monte dallo Stato » (cfr. la memoria dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato del 17 ottobre 2025, pp. 2 e ss.).
7. Nell’ulteriore corso del giudizio, con atto del 28 ottobre 2025 si costituiva anche il Comune di Petacciato, il quale con la memoria del 31 ottobre 2025 rappresentava che:
- “ il Comune è perfettamente consapevole del particolare favor contemplato dalla normativa applicabile alla la realizzazione di reti e servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico”;
- “il Comune non intende portare avanti una “battaglia ideologica” contro l’installazione della SRB richiesta da NW, perseguendo l’Amministrazione l’obiettivo di posizionare la stessa SRB in un’altra zona del territorio, al precipuo scopo di contemperare le esigenze della ricorrente con quelle della collettività cittadina, e quindi di ridurre al minimo i potenziali rischi legati alle esposizioni elettromagnetiche, in ossequio al regolamento comunale ”;
- “ il Comune ha offerto ad NW diverse opzioni, proponendo la sistemazione della SRB in tre zone alternative, senza tuttavia ottenere alcuna risposta ancorché la stessa avesse inizialmente interloquito, al riguardo, con l’Amministrazione ”;
- “ nel caso in esame il meccanismo del silenzio assenso non può dirsi realizzato, non avendo NW acquisito il prescritto parere paesaggistico, necessario in quanto l’area ove NW intende posizionare la SRB è sottoposta a vincolo paesaggistico ”;
- “ La richiesta di NW, inoltre, è affetta da ulteriori carenze, non essendo stata depositata la documentazione prescritta dal vigente “Regolamento per l'insediamento urbanistico e territoriale degli impianti per il servizio di telefonia mobile (S.R.B.), per le telecomunicazioni-radiotelevisive e minimizzazione dell’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici ””;
- “ l’art.8 del regolamento del Comune di Petacciato prescrive la presentazione di una “dichiarazione del tecnico progettista che nel raggio di 300 metri dal sito dell’antenna non sono presenti strutture sensibili esistenti (in base alla destinazione dell’immobile) o previste quali asili, scuole, ospedali, case di cura, aree verdi attrezzate, aree destinate all’infanzia, aree di particolare densità abitativa, così come anche indicate nel successivo articolo 12 ”;
- “ Sotto un diverso profilo, riconoscere l’intervenuta formazione del titolo autorizzatorio per silentium in ragione della diatriba intercorsa tra NW e lo Sportello Unico per le Attività Produttive significherebbe riverberare in negativo, e senza alcuna valida giustificazione, le facoltà, rectius, i poteri che le norme in argomento attribuiscono al Comune ” (cfr. la memoria della difesa comunale del 31 ottobre 2025).
8. Nel prosieguo le parti depositavano ulteriori scritti e documenti.
In particolare, la ricorrente con memoria del 7 novembre 2025 replicava alle eccezioni sollevate dal Comune di Petacciato, in tesi da considerarsi “ tutte palesemente infondate, oltre che tardive, ciò che rende le note comunali, da ultimo depositate in giudizio, radicalmente inefficaci, ai sensi dell’art. 49-ter CCE e dell’art. 2, co. 8-bis, l. n. 241/1990 ” (cfr. pag. 2 del citato scritto di replica). In questa prospettiva parte ricorrente osservava che “ Quand’anche, pertanto, l’art. 12 del Regolamento comunale impianti dovesse ritenersi legittimo (quod non), la difformità del titolo tacito rispetto a quest’ultimo, non formalizzata tempestivamente in un provvedimento di diniego del SUAP, potrebbe tutt’al più giustificare, al ricorrere di tutte le condizioni di legge, l’esercizio del potere di autotutela, ma mai operare, a monte, come condizione ostativa alla formazione del silenzio-assenso ”; e soggiungeva, infine, che “ La predetta norma regolamentare, come si anticipava, è, tuttavia, anch’essa palesemente illegittima e deve essere disapplicata da codesto ecc.mo Tar. È infatti evidente l’antinomia con la l.r. LI n. 20/2006 ” (cfr. la replica cit. a pag. 8).
9. All’udienza pubblica del 19 novembre 2025, preso atto della richiesta di passaggio in decisione precedentemente depositata dalla difesa della parte ricorrente, alla presenza delle difese resistenti la causa veniva infine trattenuta in decisione come da verbale d’udienza.
10. Preliminarmente, il Collegio deve disporre l’estromissione dal presente giudizio delle Amministrazioni statali intimate e della Regione LI, dovendosi escludere, in conformità alla eccezione della difesa erariale, che le dette Amministrazioni siano “ titolari degli interventi previsti nel PNRR ” oggetto di controversia e, come tali, parti necessarie del presente giudizio: nel caso di specie, infatti, i soggetti attuatori della misura sono soggetti privati.
10.1. Sempre in via preliminare, il Collegio reputa necessario evidenziare la piena ammissibilità dell’azione di accertamento del silenzio-assenso promossa in concreto dalla parte ricorrente, alla stregua dell’orientamento espresso dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con la sentenza n. 15 del 29.7.2011.
Con tale decisione è stato, infatti, condivisibilmente statuito che, tenuto conto degli artt. 24, comma 1, 103, comma 1, e 113, commi 1 e 2, della Costituzione, da cui si evince la piena protezione dell’interesse legittimo come posizione sostanziale correlata ad un bene della vita, la mancata previsione, nel testo del Codice del Processo Amministrativo, dell’azione generale di accertamento non preclude la sua esperibilità allorquando, in assenza di un provvedimento tipico da impugnare, l’azione di accertamento autonomo risulti indispensabile per la concreta soddisfazione della pretesa sostanziale del ricorrente (cfr. T.A.R. LI, sentenza n. 220/2025).
11. Tutto ciò premesso, il ricorso introduttivo e l’atto di motivi aggiunti sono entrambi fondati, nei termini di seguito specificati.
Il Collegio ritiene, infatti, che nel caso di specie si sia effettivamente formato il silenzio-assenso sull’istanza presentata dalla NW, considerato che, nel termine perentorio legislativamente previsto di 60 giorni dalla presentazione dell’istanza, non è intervenuto in merito alcun pronunciamento negativo.
Di seguito si procederà allora subito all’esame del ricorso introduttivo del giudizio, e, dopo aver chiarito che il Suap era competente a ricevere l’istanza della NW, si rileverà come sulla stessa si sia formato il silenzio assenso previsto dall’art. 44, comma 10, del CCE, donde la fondatezza anche dell’atto di motivi aggiunti.
12. La prima puntualizzazione da farsi è dunque quella dell’illegittimità dell’atto, oggetto dell’originaria impugnazione, con il quale il SUAP, in data 9 aprile 2025, ha dichiarato irricevibile l’istanza presentata dalla NW.
12.1. Lo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) dell’Associazione dei Comuni del Comprensorio Trigno-Sinello, al contrario di quanto sostenuto dal provvedimento impugnato, era in realtà munito della competenza necessaria a ricevere l’istanza di cui si tratta.
Ed invero, come già chiarito dalla giurisprudenza amministrativa, la normativa di cui al d.P.R. n. 160/2010 concentra proprio in capo al SUAP la gestione del procedimento unico per il rilascio di atti autorizzatori relativi allo svolgimento di attività produttive. Quindi, anche se lo Sportello Unico “ non può valere ad esautorare le competenze e le funzioni demandate per legge agli altri enti od organi deputati all’adozione di atti inerenti interessi pubblici a vario titolo coinvolti nel procedimento ” (cfr. T.A.R. Abruzzo – Pescara, sentenza n. 134/2018), è pur vero che lo stesso SUAP resta competente a ricevere le istanze della specie di quella avanzata dalla NW in data 4 aprile 2025.
Del resto, l’esame del “ Regolamento per il funzionamento dello Sportello Unico Attività Produttive ” approvato, per la gestione in forma associata del Suap dell’Associazione dei Comuni del Comprensorio Trigno-Sinello, dalla Deliberazione della relativa Conferenza dei Sindaci n. 6 del 23 gennaio 2020 (all.ti. nn. 14 e 15 alla produzione della parte ricorrente dell’11 giugno 2025), conferma che a tale organo è stato conferito il potere di ricevere l’istanza e svolgere su di essa un’istruttoria preliminare (cfr. l’art. 3, comma 1, lett. c) del citato regolamento).
12.2. Per altro verso, e contrariamente a quanto affermato dal Suap nei provvedimenti impugnati con il ricorso introduttivo del giudizio, deve osservarsi che la realizzazione di una SRB non rientra tra le ipotesi di esclusione previste dall’art. 2 del d.P.R. n. 160/2010.
Nella nota del 9 maggio 2025 il Suap ha ribadito l’irricevibilità dell’istanza della ricorrente affermando che “ Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento gli impianti e le infrastrutture energetiche, le attività connesse all'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti e di materie radioattive, gli impianti nucleari e di smaltimento di rifiuti radioattivi, le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi, nonché le infrastrutture strategiche e gli insediamenti produttivi di cui agli articoli 161 e seguenti del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 ” (cfr. all. n. 2 alla produzione della parte ricorrente del 9 giugno 2025, pag. 2).
Tuttavia, sebbene l’art. 2, comma 4, del d.P.R. n. 160/2010 escluda dalla competenza del Suap i procedimenti relativi a “ gli impianti e le infrastrutture energetiche, le attivita' connesse all'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti e di materie radioattive, gli impianti nucleari e di smaltimento di rifiuti radioattivi, le attivita' di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi, nonche' le infrastrutture strategiche e gli insediamenti produttivi di cui agli articoli 161 e seguenti del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163 ”, è altrettanto vero che la giurisprudenza amministrativa ha da tempo chiarito che la realizzazione di una SRB non rientra in questo tipo di esclusioni, non trattandosi di “ infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi di cui agli articoli 200 e seguenti del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 ”, definizione che riguarda soltanto “ specifiche tipologie di opere da realizzare sulla base della normativa dei contratti pubblici (caratterizzate da una disciplina speciale per quel che concerne la fase di progettazione e di affidamento) ”, alla quale le opere qui in esame non sono invece assoggettate (cfr. T.A.R. Lazio, Sez. V, 14 gennaio 2025, n.560, confermata in appello dal Consiglio di Stato, Sez. VI, con la sentenza n. 3727 del 2 maggio 2025).
12.3. Dunque, il SUAP era effettivamente competente a ricevere l’istanza della ricorrente e ad avviare il procedimento, ai sensi dell’art. 44 del d.lgs. 259/2003, investendone l’amministrazione comunale.
Donde la fondatezza del primo motivo del ricorso introduttivo del giudizio.
13. Una volta chiarito che il Suap era competente a ricevere l’istanza, il Tribunale deve inoltre registrare l’avvenuta formazione del silenzio-assenso sulla pratica presentata dal privato: sicché, in adesione al secondo motivo del ricorso introduttivo, e dell’analogo primo mezzo dei motivi aggiunti, deve essere dichiarata l’avvenuto perfezionarsi del silenzio-assenso ai sensi dell’art. 44, comma 10, del D.Lgs. n. 259/2003.
13.1. In proposito va richiamato l’art. 44, comma 10, del D.Lgs. n. 259/2003 (CCE), il quale dispone quanto segue. “ Le istanze di autorizzazione si intendono accolte qualora, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla presentazione del progetto e della relativa domanda, non sia stata data comunicazione di una determinazione decisoria della conferenza o di un parere negativo da parte dell'organismo competente ad effettuare i controlli, di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, ove ne sia previsto l'intervento, e non sia stato espresso un dissenso, congruamente motivato, da parte di un'Amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale o dei beni culturali. Nei già menzionati casi di dissenso congruamente motivato, ove non sia stata adottata la determinazione decisoria finale nel termine di cui al primo periodo, si applica l'articolo 2, comma 9-ter, della legge 7 agosto 1990 n. 241. Gli Enti locali possono prevedere termini più brevi per la conclusione dei relativi procedimenti ovvero ulteriori forme di semplificazione amministrativa, nel rispetto delle disposizioni stabilite dal presente comma. Decorso il suddetto termine, l'amministrazione procedente comunica, entro il termine perentorio di sette giorni, l'attestazione di avvenuta autorizzazione, scaduto il quale è sufficiente l'autocertificazione del richiedente. Sono fatti salvi i casi in cui disposizioni del diritto dell'Unione Europea richiedono l'adozione di provvedimenti espressi ” (cfr. l’art. 44, comma 10, cit.).
Ora, nel caso di specie, a fronte dell’istanza depositata dalla NW in data 4 aprile 2025 presso il Suap dell’Associazione dei Comuni del Comprensorio Trigno-Sinello, e comunicata a mezzo PEC, dallo stesso istante, al Comune di Petacciato e a tutte le altre Amministrazioni interessate (cfr. all. n. 12 alla produzione della ricorrente dell’11 giugno 2025), nei successivi sessanta giorni non è stato adottato alcuno degli atti tipici che, ai sensi dell’art. 44, comma 10 cit., avrebbero potuto impedire la formazione del titolo per silentium .
La legge attribuisce difatti efficacia preclusiva alla formazione del titolo per silentium solo a determinati pronunciamenti sostanziali di diniego, per tali dovendosi necessariamente intendere delle determinazioni formulanti una valutazione di merito sfavorevole sull’istanza: ma le note del Suap del 9 aprile e del 9 maggio 2025 non possedevano caratteristiche di tal fatta, risolvendosi in una mera declinatoria formale della competenza amministrativa a provvedere.
Dal che consegue che sull’istanza dell’interessata si è formato il silenzio assenso ai sensi dell’art. 44, comma 10, CCE citato.
13.2. Nella presente sede va fatta invero applicazione dell’ormai consolidato orientamento giurisprudenziale (cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, 2 maggio 2025, n. 906; id. 13 marzo 2024, n. 2459) che evidenzia come l’istituto denominato “silenzio-assenso” risponda ad una valutazione legale tipica in forza della quale l'inerzia decisoria “equivale” ad un provvedimento di accoglimento. Ove sussistano i requisiti di formazione del silenzio-assenso, il titolo abilitativo può quindi perfezionarsi anche con riguardo ad una domanda eventualmente non conforme a legge, quando l’amministrazione abbia avuto in suo possesso tutti gli elementi che le consentivano di decidere, per l’inesistenza di carenze documentali della domanda del privato, e sia rimasta ciononostante inerte.
Dal che anche la conseguenza dell’illegittimità del suo diniego tardivo.
Ove ne sussistano i requisiti formali di formazione, pertanto, il silenzio-assenso in materia edilizia può perfezionarsi anche quando l'attività oggetto del provvedimento di cui si chiede l'adozione non sia, per avventura, conforme alle norme. Ritenere, per converso, necessaria ai fini del formarsi del silenzio-assenso la piena conformità dell’istanza alla disciplina sostanziale, da un lato, determinerebbe un sostanziale svuotamento dell'istituto de quo , e, dall'altro lato, renderebbe in subiecta materia del tutto pleonastica, se non proprio incomprensibile, la previsione normativa di cui all' art. 20, comma 3, l. n. 241/1990, che prevede per le ipotesi di formazione del silenzio-assenso la possibilità per l'Amministrazione di esercitare i poteri di autotutela previsti dagli artt. 21- quinquies e 21- nonies , l. n. 241/1990 (cfr. Consiglio di Stato, Sez. IV, 2 maggio 2025, n. 906; id. 26 aprile 2024, n. 3813).
13.3. Analoghe considerazioni valgono a disattendere i richiami della difesa comunale alle altre presunte cause preclusive da essa invocate per scongiurare l’esito della formazione del titolo avversario per silentium .
In proposito va ricordato che, in linea generale, il procedimento di installazione delle infrastrutture per impianti radioelettrici, disciplinato dal D.Lgs. n. 259/2003 (CCE), costituisce un procedimento unico, nell'ambito del quale devono confluire anche le valutazioni edilizie (e non solo), in conformità delle esigenze di semplificazione procedimentale (cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, 2 maggio 2025, n. 906/2025; id. 9 giugno 2021, n. 3019, 22 gennaio 2021, n. 666; id. 21 gennaio 2020, n. 506).
Sempre in linea generale, occorre tener presente anche il punto che la normativa applicabile alla materia esprime un particolare favor per la realizzazione di reti e servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico. La normativa prevede che « Le infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione, di cui agli articoli 87 e 88, e le opere di infrastrutturazione per la realizzazione delle reti di comunicazione elettronica ad alta velocità in fibra ottica…sono assimilate ad ogni effetto alle opere di urbanizzazione primaria di cui all’art. 16, comma 7 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, pur restando di proprietà dei rispettivi operatori, e ad esse si applica la normativa vigente in materia ».
In termini procedimentali, si prevedono quindi dei percorsi procedurali semplificati per determinate tipologie di impianti, in base al principio per cui « Gli impianti di reti di comunicazione elettronica ad uso pubblico, ovvero esercitati dallo Stato, e le opere accessorie occorrenti per la funzionalità di detti impianti hanno carattere di pubblica utilità, ai sensi degli articoli 12 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 ».
Inoltre, nel caso di specie assume specifico rilievo la norma speciale di cui all’art. 4 comma 7 bis della legge n. 95/2024 (di conversione con modificazioni del D.L. n. 60/2024), le cui previsioni ed applicazioni, alla luce delle preminenti finalità di interesse pubblico della realizzazione di nuove infrastrutture indicate, prevalgono, non solo rispetto alla pianificazione comunale che eventualmente impedisca la realizzazione degli impianti, o ne limiti la collocazione soltanto in particolari punti del territorio comunale, ma anche rispetto a precedenti piani di sviluppo proposti dagli stessi operatori.
13.4. In conclusione, sull’istanza della NW del 4 aprile 2025 risulta essersi formato il silenzio-assenso ai sensi dell’art. 44, comma 10, del CCE, sicché risultano fondati il secondo motivo del ricorso introduttivo del giudizio e il primo mezzo dell’atto di motivi aggiunti, con la conseguenza che dal Tribunale deve essere accertata la formazione del titolo per silentium come domandato dalla parte ricorrente.
14. Le considerazioni sin qui svolte assumono rilievo assorbente rispetto alle ulteriori doglianze veicolate dal secondo e dal terzo mezzo dell’atto dei motivi aggiunti, delle quali non metterebbe quindi conto occuparsi.
Non guasta comunque aggiungere, per ragioni di completezza, che il richiamo all’art. 4, comma 7 bis della legge n. 95/2024 vale a denotare la fondatezza anche dell’ultimo mezzo dell’atto di motivi aggiunti relativo alla derogabilità del regolamento comunale, anche se la relativa censura è stata formulata solo in via subordinata.
La nota comunale impugnata con i motivi aggiunti, infatti, è illegittima:
- non soltanto per aver confermato la posizione del Suap in ordine alla presunta incompetenza di questo a ricevere l’istanza dell’interessata, e non aver fatto i conti con l’intervenuta formazione del silenzio-assenso sulla richiesta della NW;
- ma anche per avere il Comune espresso una posizione negativa basata sulla normativa dell’apposito Regolamento comunale che, tuttavia, risulta derogabile, in materia, alla luce della regola di cui all’art. 4, comma comma 7 bis della legge n. 95/2024.
15. Per tutte le ragioni esposte il ricorso e l’atto di motivi aggiunti devono dunque essere senz’altro accolti, con il conseguente annullamento dei provvedimenti impugnati e l’accertamento del silenzio assenso sulla richiesta della NW del 4 aprile 2025 ai sensi dell’art. 44, comma 10, del CCA.
16. Le spese di lite possono essere compensate in ragione della particolare novità della fattispecie trattata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il LI (Sezione Prima), previa estromissione dal giudizio delle Amministrazioni statali intimate e della Regione LI, e definitivamente pronunciando sul ricorso e sull’atto di motivi aggiunti in epigrafe, li accoglie, e per l’effetto:
- annulla i provvedimenti impugnati;
- dichiara l’intervenuta formazione del silenzio-assenso, ai sensi dell’art. 44, comma 10, del D.Lgs. n. 259/2003, sull’istanza presentata in data 4 aprile 2025 dalla ricorrente, con il conseguente rilascio in forma tacita della relativa autorizzazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Campobasso nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
LA Gaviano, Presidente
LU LA, Referendario, Estensore
Sergio Occhionero, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LU LA | LA Gaviano |
IL SEGRETARIO