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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 26/03/2025, n. 1171 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1171 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
N. 1948/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di conIGlio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Laura Maria Cosmai Presidente
Dott.ssa Susanna Terni Giudice rel.
Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 14.2.2025 da
1) Parte_1 nata a [...] il [...] cittadina: italiana
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Francesca Vittuoni presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2 nato a [...], il [...] cittadino: italiano
Cod. Fisc. CodiceFiscale_2 residente in [...] con l'Avv. Fortunato Riva presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Milano
(anno 1990 atto n. 101 reg. 1 parte II serie A)
□ separati consensualmente con verbale in data 18.06.2009 omologato con decreto del 8.07.2009
FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 14.2.2025 e con le note scritte depositate in sostituzione dell'udienza con cui hanno integrato la parte motiva del ricorso contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
1) Il IG. si obbliga sin da ora a vendere, e la IG.ra ad acquistare, la quota di sua Parte_2 Pt_1 proprietà (50%) dell'immobile (abitazione e box) di Lainate (MI), Via Mascagni, 2, catastalmente identificato al foglio 12, Particella: 317, Sub. 47, entro e non oltre 90 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza al prezzo concordato sin da ora di euro 95.000,00= da versarsi con le seguenti modalità bonifico bancario, al momento del rogito.
2) Tutti i beni mobili contenuti nell'immobile di cui al punto 1 rimangono di proprietà esclusiva della OR con rinuncia del IG. a qualunque forma di compenso. Parte_1 Parte_2
3) Il rogito verrà redatto da un notaio indicato dalla stessa IG.ra , a seguito Parte_1 dell'emissione della sentenza di divorzio, entro 90 giorni dal passaggio in giudicato della stessa, con tutti gli oneri a carico della IG.ra ; Parte_1
4)Detto accordo patrimoniale, contenuto nel presente atto, è elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale. I coniugi dichiarano, ai fini fiscali, che le attribuzioni patrimoniali previste nel presente atto, sono da ritenersi esenti da imposte e tasse e per effetto delle esenzioni fiscali previste dall'art. 9 legge 74/1987, norme connesse, successive circolari ministeriali
e giurisprudenza collegata trattandosi di attribuzioni connesse a procedura di cessazione degli effetti civili del matrimonio, con precisazione che le disposizioni patrimoniali contenute nel presente accordo sono funzionali e indispensabili ai fini della risoluzione della crisi coniugale.
5)Entrambi i coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e dichiarano reciprocamente di rinunciare all'assegno di mantenimento e/o divorzile.
6)I coniugi fanno espressamente salvo quanto sopra convenuto, dichiarano così di aver regolato ogni loro rapporto e di non avere null'altro a richiedere e/o pretendere.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno integrato la parte motiva del ricorso e confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando 1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Milano il 27.12.1989 tra e Parte_1 Parte_2
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
5) Nulla sulle spese;
6) Manda Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge nonché alla comunicazione anche al Comune di Lainate dove l'atto è stato parimenti trascritto.
Così deciso in Milano, il 19.3.2025
Il Giudice rel. Il presidente
Dott.ssa Susanna Terni Dott.ssa Laura Maria Cosmai
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di conIGlio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Laura Maria Cosmai Presidente
Dott.ssa Susanna Terni Giudice rel.
Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 14.2.2025 da
1) Parte_1 nata a [...] il [...] cittadina: italiana
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Francesca Vittuoni presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2 nato a [...], il [...] cittadino: italiano
Cod. Fisc. CodiceFiscale_2 residente in [...] con l'Avv. Fortunato Riva presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Milano
(anno 1990 atto n. 101 reg. 1 parte II serie A)
□ separati consensualmente con verbale in data 18.06.2009 omologato con decreto del 8.07.2009
FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 14.2.2025 e con le note scritte depositate in sostituzione dell'udienza con cui hanno integrato la parte motiva del ricorso contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
1) Il IG. si obbliga sin da ora a vendere, e la IG.ra ad acquistare, la quota di sua Parte_2 Pt_1 proprietà (50%) dell'immobile (abitazione e box) di Lainate (MI), Via Mascagni, 2, catastalmente identificato al foglio 12, Particella: 317, Sub. 47, entro e non oltre 90 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza al prezzo concordato sin da ora di euro 95.000,00= da versarsi con le seguenti modalità bonifico bancario, al momento del rogito.
2) Tutti i beni mobili contenuti nell'immobile di cui al punto 1 rimangono di proprietà esclusiva della OR con rinuncia del IG. a qualunque forma di compenso. Parte_1 Parte_2
3) Il rogito verrà redatto da un notaio indicato dalla stessa IG.ra , a seguito Parte_1 dell'emissione della sentenza di divorzio, entro 90 giorni dal passaggio in giudicato della stessa, con tutti gli oneri a carico della IG.ra ; Parte_1
4)Detto accordo patrimoniale, contenuto nel presente atto, è elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale. I coniugi dichiarano, ai fini fiscali, che le attribuzioni patrimoniali previste nel presente atto, sono da ritenersi esenti da imposte e tasse e per effetto delle esenzioni fiscali previste dall'art. 9 legge 74/1987, norme connesse, successive circolari ministeriali
e giurisprudenza collegata trattandosi di attribuzioni connesse a procedura di cessazione degli effetti civili del matrimonio, con precisazione che le disposizioni patrimoniali contenute nel presente accordo sono funzionali e indispensabili ai fini della risoluzione della crisi coniugale.
5)Entrambi i coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e dichiarano reciprocamente di rinunciare all'assegno di mantenimento e/o divorzile.
6)I coniugi fanno espressamente salvo quanto sopra convenuto, dichiarano così di aver regolato ogni loro rapporto e di non avere null'altro a richiedere e/o pretendere.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno integrato la parte motiva del ricorso e confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando 1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Milano il 27.12.1989 tra e Parte_1 Parte_2
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
5) Nulla sulle spese;
6) Manda Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge nonché alla comunicazione anche al Comune di Lainate dove l'atto è stato parimenti trascritto.
Così deciso in Milano, il 19.3.2025
Il Giudice rel. Il presidente
Dott.ssa Susanna Terni Dott.ssa Laura Maria Cosmai