TRIB
Sentenza 4 dicembre 2024
Sentenza 4 dicembre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Oristano, sentenza 04/12/2024, n. 294 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Oristano |
| Numero : | 294 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ORISTANO
SEZIONE CIVILE – LAVORO – PREVIDENZA E ASSISTENZA
Il Tribunale di Oristano in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Consuelo
Mighela, in funzione di giudice del lavoro, all'esito della trattazione cartolare della causa ai sensi dell'art. 127 – ter c.p.c., tramite scambio di note scritte depositate in via telematica, ha emesso la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 429 c.p.c., nella causa iscritta al N. R.L.P.A. 239/2024 promossa da:
nato a [...] il [...], ivi residente nella Via Cagliari, 234/A, Parte_1
C.F. , rappresentato e difeso, per procura speciale in atti, dagli Avv.ti CodiceFiscale_1
Walter Miceli, Fabio Ganci e Giovanni Rinaldi, elettivamente domiciliato in Monreale (PA) nella Via
Roma, 48, presso e nello studio degli Avv.ti Fabio Ganci e Walter Miceli,
- ricorrente -
contro
, c.f. in persona del Controparte_1 P.IVA_1
p.t., domiciliato ope legis presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Cagliari in via CP_2
Dante, n. 23/25,
- resistente contumace –
Oggetto: retribuzione professionale docente.
La causa viene decisa mediante sentenza contestualmente motivata, all'esito della discussione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse di parte ricorrente: “Voglia il Tribunale, rigettata ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione: accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente alla percezione della retribuzione professionale docenti, prevista dall'art. 7 del CCNI del 15.03.2001, in relazione al servizio prestato in forza dei contratti a tempo determinato stipulati con Controparte_1
;
[...]
1 - per l'effetto, condannare il , in favore di parte ricorrente, Controparte_1
al pagamento delle relative differenze retributive, in ragione dei giorni di lavoro effettivamente svolto, a titolo di retribuzione professionale docenti, quantificabili al momento del deposito del ricorso, in € 3.427,98 o in quelle somme maggiori o minori che saranno ritenute di giustizia, oltre interessi legali. Spese e competenze integralmente rifuse, oltre C.P.A. al 4% ed IVA al 22% oltre il rimborso delle spese generali nella misura del 15%, somme da distrarre in favore dei sottoscritti procuratori, che dichiarano di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde. Con richiesta di liquidazione dei compensi nella misura maggiorata fino al 30% ai sensi dell'art. 4, comma 1-bis,
D.M. 55/14 introdotto dal D.M. 37/18”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in via telematica in data 29.03.2024, ha convenuto in Parte_1
giudizio dinnanzi al Tribunale di Oristano, in funzione di giudice del lavoro, il
[...]
, per sentire accogliere le sopra ritrascritte conclusioni, esponendo: Controparte_1
- di essere un docente di Scuola Secondaria classe concorsuale Scienze e Tecnologie elettriche ed elettroniche (A-40), con attuale sede di servizio presso l'Istituto Tecnico “Lorenzo Mossa” di
Oristano;
- di avere prestato servizio alle dipendenze del in forza di plurimi contratti di supplenza, CP_3 nell'anno scolastico 2018/2019 dal 21.10.18 al 29.10.18, per 9 giorni, nell'anno scolastico 2019/2020 dal 4.11.19 al 31.08.20, per 302 giorni, e nell'anno scolastico 2020/2021 dal 22.09.20 al 30.06.21, per 278 giorni;
- di non avere percepito, con riguardo ai periodi di servizio espletati alle dipendenze del convenuto in qualità di docente in virtù dei contratti di supplenza temporanea sopra indicati, la c.d. CP_1
retribuzione professionale docenti, indennità prevista in favore di tutto il personale docente, sia a tempo indeterminato che a tempo determinato, dall'art. 7, comma 1, del C.C.N.L. per il personale del comparto scuola del 15.03.2001, avendo il riconosciuto tale emolumento esclusivamente CP_1
in favore del personale docente a tempo determinato destinatario di contratti di supplenza con termine o al 30 giugno o al 31 agosto.
La parte ricorrente ha lamentato l'illegittimità dell'interpretazione fornita dal , CP_1
richiamandosi alla giurisprudenza della Corte di Cassazione citata nel ricorso, cheaveva interpretato l'art. 7 del C.C.N.L. 15.3.2001 per il personale del comparto scuola alla luce del principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, affermando che la retribuzione professionale docenti dovesse essere riconosciuta a tutto il personale docente ed educativo, senza operare differenziazioni fra assunti a tempo indeterminato e determinato
2 e fra le diverse tipologie di supplenze.
Conseguentemente, ha concluso domandando che le venisse riconosciuto il diritto al pagamento della retribuzione professionale docenti per il servizio a tempo determinato prestato alle dipendenze del convenuto in virtù di contratti lavoro a tempo determinato per supplenze brevi negli CP_1 anni scolastici 2018/2019, 2019/2020 e 2019/2020 e che, per l'effetto, il venisse CP_1
condannato al pagamento in suo favore della somma di € 3.427,98, o di quella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre interessi legali.
2. Il convenuto non si è costituito, nonostante la rituale notifica del ricorso e del decreto CP_1
di fissazione udienza avvenuta ritualmente, sicché ne è stata dichiarata la contumacia alla scirsa udienza dell'11.09.2024.
3. La causa è stata istruita con soli documenti ed è stata rinviata all'odierna udienza per la decisione ex art. 429 c.p.c..
§§§
4. La domanda proposta dal ricorrente deve essere accolta, per le ragioni di cui nel prosieguo.
4.1. La questione controversa concerne la possibilità di riconoscere anche ai docenti “precari” la retribuzione professionale docenti prevista dall'art. 7 del C.C.N.L. del personale del comparto scuola del 15.03.2001, a mente del quale:
“
1. Con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive.
2. Ai compensi di cui al comma 1, si aggiunge il compenso individuale accessorio di cui all'art.
25 del CCNI 31.8.1999 che viene soppresso limitatamente al personale docente ed educativo;
nella
Tabella C è riportata la retribuzione complessiva, denominata retribuzione professionale docenti, risultante dalla somma dei compensi di cui al comma 1 e del soppresso compenso individuale accessorio.
3. La retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del
CCNI del 31.8.1999, nei limiti di cui all'art. 49, lettera D del CCNL 26.5.1999, ed agli articoli 24 e
25 del CCNL 4.8.1995”.
A parere della scrivente, le doglianze svolte dall'attrice in ordine al mancato riconoscimento in suo favore della voce retribuzione professionale docenti per gli anni scolastici indicati nel ricorso
3 sono condivisibili, alla luce del fondamentale principio di non discriminazione sancito dalla clausola
4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nonché avuto riguardo al dettato della disciplina contrattuale collettiva, come interpretato dalla giurisprudenza di legittimità.
In proposito, è stato correttamente affermato come la voce retributiva oggetto di causa possa essere estesa anche ai supplenti temporanei, sia per l'assenza di ragioni oggettive legittimanti il loro trattamento differenziato, che sulla base della formulazione letterale del citato art. 7.
Sotto il primo profilo, va sottolineato che le varie categorie di docenti sono tutte parimenti coinvolte dalla ratio della previsione del compenso in oggetto, che, come si desume dal comma primo del citato art. 7, risiede nella “valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado” e nel “riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico”.
Siffatte finalità coinvolgono certamente anche gli incaricati di supplenze di breve durata, comunque chiamati a svolgere la “funzione docente”, partecipando al “servizio scolastico”, il cui miglioramento le parti sociali hanno inteso promuovere mediante l'introduzione della componente retributiva in questione (in questi termini v. di recente Trib. Milano, sent. n. 3466/2024 del 5.07.2034,
Est. . Per_1
Sotto il profilo letterale, l'art. 7, relativamente alla spettanza della retribuzione professionale docenti, ivi prevista, non opera alcuna distinzione tra le diverse categorie di docenti quanto alla titolarità di tale voce retributiva.
D'altronde, è stato evidenziato che una tale distinzione non può desumersi dalla disposizione dell'art. 25 del Contratto collettivo nazionale integrativo (comparto scuola - anni 1998/2001) sottoscritto in data 31.08.1999, espressamente richiamata dal terzo comma del citato art. 7, che, anzi, regola le modalità di liquidazione del compenso per i periodi di servizio inferiori al mese: i commi 4
e 5 dell'art. 25 prevedono infatti che esso sia quantificato “in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio”, mentre “per
i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese” è previsto che lo stesso sia “liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio”.
É utile riportare il passaggio di una pronuncia della Suprema Corte sul tema, nella quale è stata ritenuta “conforme alla clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE (per la quale gli assunti a tempo determinato "non possono essere trattati in modo meno favorevole ai lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di
4 lavoro a tempo determinato a meno che non sussistano ragioni oggettive") applicabile nella fattispecie, secondo l'orientamento espresso da questa Corte con la sentenza del 27.7.2018 n. 20015,
l'interpretazione accolta dalla Corte territoriale con riguardo al disposto dell'art. 7 CCNL per il comparto Scuola del 15.3.2001, che, relativamente alla spettanza della "retribuzione professionale docenti" ivi prevista, ha finito per escludere l'esistenza di ragioni oggettive legittimanti un trattamento differenziato per il personale supplente a tempo determinato, sia sulla base della formulazione letterale della norma, che, quanto alla titolarità di tale voce retributiva, non opera alcuna distinzione tra le diverse categorie di docenti, né consente di desumere una tale distinzione dal richiamo nella stessa norma contenuto all'art. 25 del CCNL 31.8.1999, disciplinante, viceversa, in termini selettivi con riguardo alle varie categorie di docenti il diverso emolumento denominato
"compenso individuale accessorio", risultando quel richiamo operato solo quanto alle modalità ed al computo applicabili per la corresponsione della nuova voce retributiva, sia sulla base della ratio della norma istitutiva volta a compensare l'apporto professionale di ogni docente in vista della valorizzazione della funzione e del miglioramento del servizio” (così Cass. civ., Sez. Lav., ord.
5.03.2020, n. 6293).
Con la citata ordinanza n. 20015/2018, la Suprema Corte aveva, infatti, affermato che l'art. 7 del
C.C.N.L. del 15.03.2011 deve interpretarsi in conformità al principio di non discriminazione, sancito dalla richiamata clausola 4 e recepito dall'art. 6 del d.lgs. n. 368/2001, dovendosi ritenere che le parti collettive, nell'attribuire il compenso accessorio “al personale docente ed educativo”, senza differenziazione alcuna, “abbiano voluto ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla legge n. 124/1999, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 dell'art. 7, cit., alle “modalità stabilite dall'art.
25 del CCNI del 31.8.1999” deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio, e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal contratto integrativo, anche alla luce “del chiaro tenore della disposizione che stabilisce le modalità di calcolo nell'ipotesi di periodi di servizio inferiori al mese”.
In applicazione di tali principi, da cui non vi è motivo di discostarsi, nel caso di specie deve essere ritenuta fondata la domanda spiegata in giudizio dal ricorrente, destinatario di incarichi di supplenza breve, in relazione ai periodi indicati nel ricorso.
4.2. Sulla scorta delle considerazioni che precedono, va accertato e dichiarato il diritto di
[...]
a percepire la retribuzione professionale docenti, prevista dall'art. 7 del C.C.N.L. del Pt_1
15.03.2001, calcolata in relazione ai periodi di servizio a tempo determinato prestati come docente supplente negli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020 e 2019/2020, come risultanti dallo stato
5 matricolare depositato in giudizio, applicate le tabelle retributive allegate ai C.C.N.L. di settore ratione temporis vigenti (v. in part. la Tabella 4 allegata al C.C.N.L. relativo al personale del
Comparto Scuola per il quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007 che ha previsto un importo aggiornato della RPD di Euro 164,00 mensili incrementato di 10,50 Euro dal
01.03.2018 come da Tabella E1.1 del C.C.N.L. relativo al personale del Comparto Istruzione e
Ricerca per il triennio 2016 – 2018).
Dal prospetto allegato sub doc. 07, in particolare, risulta che:
per l'anno scolastico 2018/19 sono richiesti € 52,38, ottenuti moltiplicando la r.p.d. giornaliera, di € 5,82 (174,50/30), x 9 GG., dal 21/10/2018 al 29/10/2018;
per l'anno scolastico 2019/2020 sono richiesti € 1.396,80, ottenuti moltiplicando la r.p.d. giornaliera, di € 5,82 (174,50/30), x 240 GG., dal 04/11/2019 al 30/06/2020, e per il periodo dal 01/07/2020 al 31/08/2020 altri € 360,84, ottenuti moltiplicando la r.p.d. giornaliera, di €
5,82 (174,50/30), x 62 GG.;
per l'anno 2020/2021 sono richiesti € 1.495,74, ottenuti moltiplicando la r.p.d. giornaliera, di
€ 5,82 (174,50/30), x 257 GG., dal 22/09/2020 al 05/06/2021 e per il periodo dal 10/06/2021 al 30/06/2021 altri 122,22 €, ottenuti moltiplicando la r.p.d. giornaliera, di € 5,82 (174,50/30),
x 21 GG..
Per un totale di € 3.427,98.
L'importo preteso dalla parte ricorrente appare congruo e coerente con le disposizioni applicabili vigenti ratione temporis, in assenza, oltretutto, di contestazioni da parte dell'Amministrazione, neppure costituitasi in giudizio.
Conclusivamente, il convenuto deve essere condannato al pagamento in favore della CP_1 ricorrente dell'importo richiesto di Euro 3.427,98, oltre alla maggior somma tra rivalutazione e interessi legali, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della l. n. 724 del 1994, dalla data di maturazione del diritto alla sua concreta attribuzione.
5. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo ai sensi del d.m. n. 55/2014 e succ. mod. e ii., avuto riguardo alla materia trattata, al valore della causa (scaglione compreso tra euro
1.100,01 ed euro 5.200,00) e all'attività difensiva effettivamente occorsa, di non speciale complessità, anche in ragione della obiettiva serialità della questione esaminata, per cui si giustifica una liquidazione secondo i minimi tabellari per le fasi introduttiva, di studio e decisoria, esclusa la fase istruttoria, stante la decisione della causa all'esito della prima udienza;
la maggiorazione per l'utilizzo dei collegamenti ipertestuali ex art. 4 comma 1 - bis D.M. 55/2014 è riconosciuta nella misura del
15%.
6
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) accerta e dichiara il diritto del ricorrente alla percezione della retribuzione Parte_1 professionale docenti, prevista dall'art. 7 del C.C.N.L. del personale del comparto scuola del
15.03.2001, in relazione al servizio prestato nei periodi indicati in parte motiva negli anni scolastici
2018/19, 2019/20 e 2021/22, e, per l'effetto, condanna il convenuto, in persona del Ministro CP_1
in carica pro tempore, al pagamento in favore della ricorrente della somma di € 3.427,98, oltre alla maggior somma tra rivalutazione e interessi legali dalla data di maturazione del diritto fino al saldo effettivo;
2) condanna il convenuto alla rifusione delle spese processuali a favore del ricorrente, CP_1 che liquida nell'importo di complessivi € 1.234,00, di cui € 1.185,00 a titolo di compensi professionali ed € 49,00 per spese vive, oltre a c.p.a. e i.v.a. come per legge, con distrazione in favore dei procuratori di parte ricorrente, dichiaratisi antistatari.
Così deciso in Oristano, il 4/12/2024
Il Giudice dott.ssa Consuelo Mighela
7