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Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 11/07/2025, n. 401 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 401 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MARSALA
SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica ed in persona della Dott.ssa Marchesina Palermo ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n.866/2023 R.G.A.C.C.
Oggetto: opposizione a d.i.
Vertente
tra cod. fisc.: , rappresentato e difeso in forza di procura in Parte_1 CodiceFiscale_1 atti dall'avv. Walter Augugliaro (cod. fisc ), ed elettivamente domiciliato in Trapani CodiceFiscale_2 presso il suo studio in Via Vespri n.15
//OPPONENTE//
E
(già , c. f. , e per essa Controparte_1 CP_2 P.IVA_1
nella sua qualità di mandataria con rappresentanza, Cod. Fisc.: , in Controparte_3 P.IVA_2 persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Patrizia Montalbano
( ) con studio in Palermo via Giuseppe Puglisi Bertolino n.21 ed elettivamente C.F._3 domiciliato c/o domicilio digitale Email_1
//OPPOSTA//
Conclusioni delle parti
Come da note di precisazione delle conclusion ex art.189 cpc, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
MOTIVAZIONE
proponeva opposizione al d.i. n. 169/2023, pronunciato dal Tribunale di Marsala il Parte_1
24.03.2023 su istanza di e per essa nella sua qualità di mandataria con CP_1 Controparte_3 rappresentanza, per l'importo di € 36.772,87 oltre interessi e spese quale saldo debitorio all'1.03.2022 del conto corrente ordinario n.178944, per euro 16.481,28 e quale saldo debitorio all' 1.3.2022 del finanziamento chirografario n. 034/6059359, per euro 20.291,59.
Eccepiva l'opponente la prescrizione del credito e, in subordine, l'omessa previsione nel finanziamento dell' e l'illegittimità del piano di ammortamento alla francese. Pt_2 Si costituiva l'opposta, eccependo preliminarmente la propria legittimazione attiva sostanziale e processuale e, contestando tutto quanto ex adverso sostenuto, chiedeva il rigetto dell'opposizione e la conferma del d.i. opposto.
La causa veniva istruita solo con documentazione.
Veniva poi rinviata per la rimessione in decisione, con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art.189 cpc e, all'esito, trattenuta in decisione.
L'opposizione proposta merita accoglimento per I motivic he in seguito verranno esposti.
Va però preliminarmente precisato che non si ritiene necessario dichiarare la legittimazione sostanziale e processuale di attesa la mancata contestazione sul Controparte_1 punto da parte dell'opponente.
Ciò detto, l'esito della compiuta istruttoria ha permesso di accertare la fondatezza dell'eccepita prescrizione del credito ingiunto
Ed invero, a venire in rilievo nel caso in esame è la disposizione di cui all'art. 2946 c.c. , che testualmente recita : “Salvi i casi in cui la legge dispone diversamente, i diritti si estinguono per prescrizione con il decorso di dieci anni”, posto che il predetto dettato normativo si applica anche ai debiti di natura bancaria, qual è quello fatto valere dall'opposta con il ricorso in monitorio qui in esame.
Ora, emerge per tabulas (cfr. all.ti13,14,15,16 e 17 produzione monitorio) che l'ultimo atto interruttivo della prescrizione coincide con la lettera di revoca degli affidamenti e comunicazione di decadenza dal beneficio del termine datata 18.4.2012 (cfr all.13 monitorio), mentre la notifica del decreto ingiuntivo è avvenuta in data 27.3.2023 – e quindi ben oltre il termine decennale – e pertanto, in mancanza di ulteriori validi atti interruttivi, il credito azionato in monitorio dalla Società risulta certamente prescritto. CP_1
Né può considerarsi, come pretenderebbe l'opposta, atto valido ai fini interruttivi della prescrizione la lettera del 04.06.2021 (cfr.all.21 comparsa responsiva) e ciò perchè, pur a volerla considerare atto CP_1 idoneo, non vi è prova della sua ricezione da parte dell'opponente, così come del resto non vi è prova della ricezione da parte dell'opponente di un asserito atto di passaggio a sofferenza asseritamente datato
18.07.2014, di cui non vi è traccia in atti (nonostante parte opposta lo indichi come docc.5, 6).
Vale la pena poi precisare che anche per il finanziamento (e non solo per il c.c.) l'ultimo atto valido in termini di interruzione della prescrizione è costituito dalla raccomandata del 2012, a nulla rilevando la circostanza che l'ultima rata di detto finanziamento è del 31 maggio 2013.
Invero, nel caso in esame, per giurisprudenza pacifica, la prescrizione inizia a decorrere non più dal termine previsto per il pagamento dell'ultima rata, bensì dal momento in cui il creditore comunica la decadenza al debitore (ovvero racc. 18.4.2012 , ricevuta il 02.05.2012 -cfr. all. 13 monitorio).
E' fondamentale infatti distinguere fra il caso in cui il mutuo viene rimborsato secondo il piano di ammortamento e il caso in cui il debitore decade dal beneficio del termine.
Nel primo caso, la prescrizione decorre dalla scadenza dell'ultima rata, mentre, nel secondo caso, decorre dalla comunicazione di decadenza da parte del creditore. In pratica, la comunicazione di decadenza rende immediatamente esigibile l'intero debito e fa partire il termine di prescrizione.
Conclusivamente il credito azionato in monitorio è da considerare estinto per intervenuta prescrizione e ciò in forza della disposizione di cui all'art. 2934 c.c. che testualmente recita “ogni diritto si estingue per prescrizione , quando il titolare non lo esercita per il tempo determinato dalla legge” e del fatto che l'ultima diffida di pagamento che risulta regolarmente ricevuta dall'opponente è quella del 18.04.2012.
Con l'ulteriore conseguenza che il decreto ingiuntivo opposto va indubitabilmente revocato.
L'accoglimento dell'eccepita prescrizione assorbe ogni altra questione.
Infine, tenuto conto dell'esito della causa, non vi è motivo per derogare al principio generale della soccombenza, per cui le spese di lite si pongono a carico dell'opposta con distrazione in favore dell'avv.Walter Augugliaro, procuratore dichiaratosi antistatario e si liquidano come in dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al DM 55/2014, aggiornati al DM 147/2022 (valori minimi per ogni fase per la semplicità delle questioni trattate ).
Si ritiene da ultimo che la condotta processuale dell'opposta che , in quanto soggetto qualificato (banca o finanziaria) era perfettamente al corrente delle modalità di prescrizione dei crediti e pur tuttavia ha insistito nel sostenere la non prescrizione del credito azionato, integri un comportamento abusivo che merita adeguata sanzione ex art.96, comma 3, cpc.
Ciò in considerazione del danno arrecato al sistema giudiziario che, inteso nella sua complessità, è già gravato da milioni di procedimenti pendenti ed il carico complessivo è ulteriormente aggravato da giudizi che suscitano un inutile spreco di tempo e di energie.
Da quanto premesso consegue la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c dell'opposta , come determinata in dispositivo, nella misura, ritenuta equa, di ¼ delle spese liquidate a titolo di compensi professionali
P.Q.M.
Il G.O.P. , Dott.ssa Marchesina Palermo, definitivamente pronunciando fra le parti, nel giudizio n. 866/2023
RG, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, cosi' decide:
Accoglie l'opposizione proposta da al decreto ingiuntivo n.169/2023 emesso dal Parte_1
Tribunale di Marsala il 24.03.2023 e, per l'effetto, revoca il il suddetto decreto ingiuntivo.
Condanna l'opposta al pagamento delle spese di lite, che liquida complessivamente in € 3.808,00 oltre rimborso forfetario, iva e cpa come per legge ed oltre borsuali da distrarre in favore dell' avv.Walter
Augugliaro, procuratore dichiaratosi antistatario
Condanna l'opposta al pagamento in favore dell'opponente, della somma di € 952,00 equitativamente determinata ex art.96, comma 3, cpc.
Marsala, 11.07.2025
Dott.ssa Marchesina Palermo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MARSALA
SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica ed in persona della Dott.ssa Marchesina Palermo ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n.866/2023 R.G.A.C.C.
Oggetto: opposizione a d.i.
Vertente
tra cod. fisc.: , rappresentato e difeso in forza di procura in Parte_1 CodiceFiscale_1 atti dall'avv. Walter Augugliaro (cod. fisc ), ed elettivamente domiciliato in Trapani CodiceFiscale_2 presso il suo studio in Via Vespri n.15
//OPPONENTE//
E
(già , c. f. , e per essa Controparte_1 CP_2 P.IVA_1
nella sua qualità di mandataria con rappresentanza, Cod. Fisc.: , in Controparte_3 P.IVA_2 persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Patrizia Montalbano
( ) con studio in Palermo via Giuseppe Puglisi Bertolino n.21 ed elettivamente C.F._3 domiciliato c/o domicilio digitale Email_1
//OPPOSTA//
Conclusioni delle parti
Come da note di precisazione delle conclusion ex art.189 cpc, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
MOTIVAZIONE
proponeva opposizione al d.i. n. 169/2023, pronunciato dal Tribunale di Marsala il Parte_1
24.03.2023 su istanza di e per essa nella sua qualità di mandataria con CP_1 Controparte_3 rappresentanza, per l'importo di € 36.772,87 oltre interessi e spese quale saldo debitorio all'1.03.2022 del conto corrente ordinario n.178944, per euro 16.481,28 e quale saldo debitorio all' 1.3.2022 del finanziamento chirografario n. 034/6059359, per euro 20.291,59.
Eccepiva l'opponente la prescrizione del credito e, in subordine, l'omessa previsione nel finanziamento dell' e l'illegittimità del piano di ammortamento alla francese. Pt_2 Si costituiva l'opposta, eccependo preliminarmente la propria legittimazione attiva sostanziale e processuale e, contestando tutto quanto ex adverso sostenuto, chiedeva il rigetto dell'opposizione e la conferma del d.i. opposto.
La causa veniva istruita solo con documentazione.
Veniva poi rinviata per la rimessione in decisione, con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art.189 cpc e, all'esito, trattenuta in decisione.
L'opposizione proposta merita accoglimento per I motivic he in seguito verranno esposti.
Va però preliminarmente precisato che non si ritiene necessario dichiarare la legittimazione sostanziale e processuale di attesa la mancata contestazione sul Controparte_1 punto da parte dell'opponente.
Ciò detto, l'esito della compiuta istruttoria ha permesso di accertare la fondatezza dell'eccepita prescrizione del credito ingiunto
Ed invero, a venire in rilievo nel caso in esame è la disposizione di cui all'art. 2946 c.c. , che testualmente recita : “Salvi i casi in cui la legge dispone diversamente, i diritti si estinguono per prescrizione con il decorso di dieci anni”, posto che il predetto dettato normativo si applica anche ai debiti di natura bancaria, qual è quello fatto valere dall'opposta con il ricorso in monitorio qui in esame.
Ora, emerge per tabulas (cfr. all.ti13,14,15,16 e 17 produzione monitorio) che l'ultimo atto interruttivo della prescrizione coincide con la lettera di revoca degli affidamenti e comunicazione di decadenza dal beneficio del termine datata 18.4.2012 (cfr all.13 monitorio), mentre la notifica del decreto ingiuntivo è avvenuta in data 27.3.2023 – e quindi ben oltre il termine decennale – e pertanto, in mancanza di ulteriori validi atti interruttivi, il credito azionato in monitorio dalla Società risulta certamente prescritto. CP_1
Né può considerarsi, come pretenderebbe l'opposta, atto valido ai fini interruttivi della prescrizione la lettera del 04.06.2021 (cfr.all.21 comparsa responsiva) e ciò perchè, pur a volerla considerare atto CP_1 idoneo, non vi è prova della sua ricezione da parte dell'opponente, così come del resto non vi è prova della ricezione da parte dell'opponente di un asserito atto di passaggio a sofferenza asseritamente datato
18.07.2014, di cui non vi è traccia in atti (nonostante parte opposta lo indichi come docc.5, 6).
Vale la pena poi precisare che anche per il finanziamento (e non solo per il c.c.) l'ultimo atto valido in termini di interruzione della prescrizione è costituito dalla raccomandata del 2012, a nulla rilevando la circostanza che l'ultima rata di detto finanziamento è del 31 maggio 2013.
Invero, nel caso in esame, per giurisprudenza pacifica, la prescrizione inizia a decorrere non più dal termine previsto per il pagamento dell'ultima rata, bensì dal momento in cui il creditore comunica la decadenza al debitore (ovvero racc. 18.4.2012 , ricevuta il 02.05.2012 -cfr. all. 13 monitorio).
E' fondamentale infatti distinguere fra il caso in cui il mutuo viene rimborsato secondo il piano di ammortamento e il caso in cui il debitore decade dal beneficio del termine.
Nel primo caso, la prescrizione decorre dalla scadenza dell'ultima rata, mentre, nel secondo caso, decorre dalla comunicazione di decadenza da parte del creditore. In pratica, la comunicazione di decadenza rende immediatamente esigibile l'intero debito e fa partire il termine di prescrizione.
Conclusivamente il credito azionato in monitorio è da considerare estinto per intervenuta prescrizione e ciò in forza della disposizione di cui all'art. 2934 c.c. che testualmente recita “ogni diritto si estingue per prescrizione , quando il titolare non lo esercita per il tempo determinato dalla legge” e del fatto che l'ultima diffida di pagamento che risulta regolarmente ricevuta dall'opponente è quella del 18.04.2012.
Con l'ulteriore conseguenza che il decreto ingiuntivo opposto va indubitabilmente revocato.
L'accoglimento dell'eccepita prescrizione assorbe ogni altra questione.
Infine, tenuto conto dell'esito della causa, non vi è motivo per derogare al principio generale della soccombenza, per cui le spese di lite si pongono a carico dell'opposta con distrazione in favore dell'avv.Walter Augugliaro, procuratore dichiaratosi antistatario e si liquidano come in dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al DM 55/2014, aggiornati al DM 147/2022 (valori minimi per ogni fase per la semplicità delle questioni trattate ).
Si ritiene da ultimo che la condotta processuale dell'opposta che , in quanto soggetto qualificato (banca o finanziaria) era perfettamente al corrente delle modalità di prescrizione dei crediti e pur tuttavia ha insistito nel sostenere la non prescrizione del credito azionato, integri un comportamento abusivo che merita adeguata sanzione ex art.96, comma 3, cpc.
Ciò in considerazione del danno arrecato al sistema giudiziario che, inteso nella sua complessità, è già gravato da milioni di procedimenti pendenti ed il carico complessivo è ulteriormente aggravato da giudizi che suscitano un inutile spreco di tempo e di energie.
Da quanto premesso consegue la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c dell'opposta , come determinata in dispositivo, nella misura, ritenuta equa, di ¼ delle spese liquidate a titolo di compensi professionali
P.Q.M.
Il G.O.P. , Dott.ssa Marchesina Palermo, definitivamente pronunciando fra le parti, nel giudizio n. 866/2023
RG, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, cosi' decide:
Accoglie l'opposizione proposta da al decreto ingiuntivo n.169/2023 emesso dal Parte_1
Tribunale di Marsala il 24.03.2023 e, per l'effetto, revoca il il suddetto decreto ingiuntivo.
Condanna l'opposta al pagamento delle spese di lite, che liquida complessivamente in € 3.808,00 oltre rimborso forfetario, iva e cpa come per legge ed oltre borsuali da distrarre in favore dell' avv.Walter
Augugliaro, procuratore dichiaratosi antistatario
Condanna l'opposta al pagamento in favore dell'opponente, della somma di € 952,00 equitativamente determinata ex art.96, comma 3, cpc.
Marsala, 11.07.2025
Dott.ssa Marchesina Palermo