Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. IV, sentenza 09/12/2025, n. 2703 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 2703 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02703/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01918/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1918 del 2023, proposto da -OMISSIS- rappresentato e difeso dagli avvocati Luigi Pipitone e Maria Cristina Sciuto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
- il Ministero dell'Interno - Questura di Agrigento, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo con domicilio digitale ads.pa@mailcert.avvocaturastato.it e domicilio fisico in Palermo, via Mariano Stabile, n.184;
per l'annullamento
- del decreto-OMISSIS- del Questore della Provincia di Trapani, di diniego di rinnovo della licenza di porto di fucile uso caccia;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale da parte ricorrente;
Visti l’atto di costituzione in giudizio, la documentazione e la memoria difensiva depositati dal Ministero dell'Interno - Questura di Trapani;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatrice la dott.ssa Anna AR;
Uditi, nella pubblica udienza del giorno 22 ottobre 2025, i difensori delle parti presenti così come specificato nel verbale;
FATTO e DIRITTO
Con istanza del 22 luglio 2022 il sig.-OMISSIS-ha chiesto alla Questura di Trapani il rinnovo della licenza di porto di fucile per uso caccia.
All’esito degli accertamenti, la Questura di Trapani ha avviato il procedimento ex art. 10- bis l. n. 241/1990, rilevando che il richiedente era stato in passato controllato in compagnia di soggetti pregiudicati.
Nonostante le osservazioni difensive prodotte, con decreto del 12 giugno 2023 il Questore di Trapani ha respinto l’istanza di rinnovo, ritenendo venuti meno i requisiti di affidabilità e buona condotta richiesti dal T.U.L.P.S.
Avverso tale provvedimento il sig. -OMISSIS-ha proposto ricorso deducendone l’illegittimità per i motivi di eccesso di potere per travisamento dei fatti e illogicità della valutazione amministrativa.
Nel corso dell’udienza pubblica del 22 ottobre 2025, parte ricorrente ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso, avendo l’Amministrazione resistente medio tempore adottato un provvedimento favorevole, e ha insistito per la condanna alle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale.
L’Avvocatura Distrettuale dello Stato, costituita per l’Amministrazione, non si è opposta alla declaratoria di improcedibilità, chiedendo tuttavia la compensazione delle spese.
Il Collegio preso atto della dichiarata sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso, dichiara quest’ultimo improcedibile ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a..
Quanto alle spese di lite, non sussistono i presupposti per la loro rifusione a carico dell’Amministrazione, non essendo stato depositato in atti il provvedimento sopravvenuto invocato da parte ricorrente, e non potendosi, in sua assenza, desumere che l’Amministrazione abbia implicitamente riconosciuto l’illegittimità del provvedimento originariamente impugnato.
Ricorrono, pertanto, giusti motivi per disporre la compensazione integrale delle spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 22 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
AN NO, Presidente
Anna AR, Consigliere, Estensore
LI LL, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Anna AR | AN NO |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.