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Sentenza 17 febbraio 2025
Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lanciano, sentenza 17/02/2025, n. 41 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lanciano |
| Numero : | 41 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LANCIANO
in composizione collegiale, nella persona dei giudici:
dott. Massimo Canosa - Presidente
dott. Giovanni Nappi - Giudice est.
dott.ssa Chiara D'Alfonso - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1184/2021 R.G. e vertente
TRA
( ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Casoli, Via S. Nicola 4, presso lo studio dell'avv. Tommaso Troilo, che lo rap- presenta e difende come da mandato in calce al ricorso;
RICORRENTE
E
( ), rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._2
dall'avv. Emanuela Miccoli, come da mandato in calce alla comparsa di costi- tuzione e risposta;
1 RESISTENTE
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
avente a oggetto: divorzio contenzioso - cessazione effetti civili conclusioni delle parti: come da verbale d'udienza
Fatto e diritto
1. ha convenuto in giudizio la coniuge Parte_1 Controparte_1
domandando la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio ce- lebrato in Palombaro il 16 giugno 2007; alle condizioni indicate in ricorso, confermative di (“il Tribunale confermi”) quelle stabilite in sede di omologa- zione di separazione consensuale (decreto di questo Tribunale del 25 maggio
2018), salva la previsione di un contributo di , che “parrebbe avere CP_1
trovato una occupazione o, comunque, [...] essere in grado di avere una pro- pria capacità reddituale”, al mantenimento diretto dei figli minorenni Per_1
[... (nato nel 2008) e (nato nel 2009) e di quello maggiorenne Per_2 Per_3
dro (nato nel 2003), non indipendente economicamente e con il ricorrente convivente, sub specie di assegno periodico mensile della misura complessiva di euro 450,00.
si è costituita aderendo alla domanda di cessazione degli effetti civili CP_1
del matrimonio;
deducendo che “non sussistono i presupposti tali da giustifi- care la richiesta del contributo di mantenimento a carico della resistente che, oltre ad essere attualmente disoccupata, ha percepito negli anni un reddito di entità ai limiti della sopravvivenza [...] che le consent[e] solo di far fronte al proprio sostentamento e, da alcuni mesi, a[lle esigenze] del figlio (na- Per_4
to il 29/03/2022)”.
2 Instaurata la fase a rito ordinario di cognizione, il Tribunale, con sentenza non definitiva e contestuale ordinanza, del 20 maggio 2024, ha: dichiarato la cessa- zione degli effetti civili del matrimonio, “alle condizioni di cui al decreto di questo Tribunale di omologa di separazione consensuale del 25 maggio 2018, come altresì ribadite nel presente procedimento nell'ordinanza presidenziale
[del] 24 giugno 2022”; disposto la rimessione della causa in istruttoria “per la decisione sul contributo di al mantenimento diretto dei figli”, am- CP_1
mettendo le prove per testi chieste dal ricorrente e, successivamente, delegan- do la Guardia di finanza per l'accertamento dei redditi, dei diritti patrimoniali e dell'effettivo tenore di vita di;
all'esito, il Tribunale ha tenuto CP_1
udienza di precisazione delle conclusioni.
Il pubblico ministero non ha fatto pervenire conclusioni specifiche.
2. Il Tribunale non riconosce a un diritto al contributo di Parte_1 CP_1
al mantenimento diretto dei figli.
Come osservato in sede di sentenza non definitiva, nel presente giudizio, non essendo nemmeno allegato uno “stato di bisogno” dei mezzi di sussistenza dei figli minorenni collocati presso e del figlio maggiorenne convivente con
, rileva solo se sia attualmente effettivamente occupata e, Parte_1 CP_1
quindi, percepisca un reddito con il quale provvedere “in misura proporziona- le” “al mantenimento dei figli”, ai sensi dell'art. 337-ter, c. 4, c.c. (in conformi- tà al “diritto” del “figlio [...] di essere mantenuto [...] dai genitori” ex 315-bis, c.
1, c.c.).
I testi del ricorrente escussi all'udienza del 20 giugno 2024 ( Testimone_1
, “madre di ”; , “indifferente”) hanno
[...] Parte_1 Testimone_2
rappresentato che “un anno e mezzo fa, era incinta”, “due anni fa”, hanno vi-
3 sto che “lavorava” presso “punto vendita” all'interno di “Centro CP_1
Commerciale”, “l'ho vista mostrare merce e accogliere clienti”, “solo una volta l'ho vista”.
Quanto alla relazione della Guardia di Finanza, fondata su accertamenti esclu- sivamente documentali, ne ha chiesto la “rinnovazione” perché re- Parte_1
sa da tenenza “incompetente per territorio”; altresì allegando, e documentan- do con una serie di fotografie, che “nel maggio dell'anno 2023 viag- CP_1
giava su una vettura [...] [...] di [...] valore”. CP_2
Peraltro, non è controverso tra le parti che ha un nuovo “compa- CP_1
gno”, con il quale ha avuto altro figlio (“ ”; all'udienza la difesa di Per_4 [...]
ha precisato che “il bambino adesso ha due anni”); sicché è verosimile, CP_1
se non sostanzialmente provato (considerando altresì sia che, come detto sub
1, al tempo dell'accordo di separazione le parti non previdero alcun contributo economico di al mantenimento dei figli;
sia che, come hanno rappre- CP_1
sentato i testi, circa due anni fa lavorava come commessa in un cen- CP_1
tro commerciale), che il fatto, allegato dal ricorrente, per cui “ha CP_1
viaggiato in lungo e in largo per il mondo”, “può permettersi le vacanze in
Costa Smeralda”, dispone della predetta autovettura e abbia un “reale tenore di vita” “medio-alto”, discende dalla convivenza con il padre del suo ultimo figlio, le cui “risorse”, evidentemente nel caso di specie, non può Parte_1
pretendere siano anche solo parzialmente utilizzate per contribuire al mante- nimento dei suoi figli.
3. Il Tribunale ritiene sussistano ragionevoli motivi per compensare intera- mente tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
4 Il Tribunale di Lanciano, definitivamente pronunciando sulle richieste residue, così provvede:
a) rigetta ogni richiesta residua delle parti;
b) compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Lanciano, 17 febbraio 2025.
Il Presidente
Massimo Canosa
Il Giudice estensore
Giovanni Nappi
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