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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 10/07/2025, n. 10388 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 10388 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 13571/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE così composto:
AR EN Presidente
Filomena Albano Giudice
FA BR Giudice relatore
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 13571/2023, vertente tra
, Parte_1 nato il [...] a [...] con il patrocinio dell'avv. Marcella Lucidi
-ricorrente-
e
Parte_2 nata il [...] a [...] con il patrocinio dell'avv. Beatrice Luzi e dell'avv. Vittorio Palamenghi
-resistente- nonché
con l'intervento del Pubblico Ministero;
-interventore ex lege-
OGGETTO: separazione personale
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha chiesto all'intestato Tribunale di pronunciare la Parte_1
propria separazione personale dalla sig.ra Parte_2
1 rappresentando che il loro matrimonio era stato celebrato in Roma in data 16 giugno 2001 e che, nel tempo, la loro relazione, da cui è nata la figlia (classe 2003), era andata deteriorandosi tanto da rendere Per_1
la convivenza intollerabile;
il ricorrente ha chiesto altresì provvedimenti di carattere accessorio come in atti.
senza opporsi alla pronuncia sullo status, ha Parte_2 formulato inizialmente richieste alternative in ordine ai provvedimenti accessori alla separazione.
Le parti, nelle more del giudizio, sono addivenute a un'intesa in ordine alle condizioni della loro separazione, e hanno formulato le seguenti conclusioni congiunte di cui all'accordo dalle stesse raggiunto e sottoscritto in data 29 gennaio 2025:
1. i coniugi vivranno separati con obbligo di mutuo rispetto e provvederanno in autonomia al personale mantenimento in ragione della indipendenza e autosufficienza economica di ciascuno. Essi si danno reciprocamente atto e dichiarano che la figlia , nata a [...] il [...], c.f. Persona_2
è divenuta economicamente indipendente C.F._1
e provvederà in autonomia al personale mantenimento;
2. i coniugi, in stretta, indispensabile e funzionale dipendenza della separazione personale e nella prospettiva della cessazione degli effetti civili del loro matrimonio, perciò valendo
l'agevolazione di cui all'art. 19 della l. 6.3.1987, n. 74, nonché quale elemento funzionale e indispensabile della risoluzione della crisi coniugale, anche ai sensi delle circolari dell'Agenzia delle
Entrate n. 27/E del 21.6.2012 e n. 18/E del 29.5.2013 e della risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 80 del 9.9.2019, in quanto proprietari per la quota indivisa di ½ dei seguenti:
- immobile in Roma, Largo Benedetto Bompiani n. 5 Edificio C
Interno 3 Piano T, individuato al catasto fabbricati del Comune di
Roma (H501A9 (RM) Foglio 843 Particella 566 Subalterno 6;
2 - immobile in Roma, Largo Benedetto Bompiani n. 5 Edificio C
Interno 3 Piano S-1, individuato al catasto fabbricati del Comune di Roma (H501A9 (RM) Foglio 843 Particella 566 Subalterno 503;
stabiliscono:
- di procedere alla compravendita a terzi dei suddetti, insieme individuando, fin dalla sottoscrizione del presente accordo,
l'agenzia alla quale affidare il mandato;
- che il prezzo ricavato dalla suddetta compravendita sarà utilizzato ai fini dell'estinzione del mutuo n. 5412011 in essere con
e il residuo sarà suddiviso, anche nella CP_1
prospettiva della cessazione degli effetti civili del matrimonio e della conseguente regolamentazione dei relativi aspetti economici
e patrimoniali, quanto al 58% in favore di e Parte_2 quanto al 42% in favore di;
Parte_1
3. I coniugi continueranno a sostenere nell'attuale misura del 50% ciascuno il pagamento delle rate del mutuo gravante sugli immobili di Largo Benedetto Bompiani n. 5, fino alla relativa estinzione. Essi sosterranno, altresì, in misura del 50% ciascuno e fino alla compravendita ogni eventuale onere o spesa relativi alla proprietà degli stessi immobili, con eccezione degli oneri di manutenzione ordinaria, dei ratei condominiali ordinari e delle utenze che restano interamente a carico di Parte_2
4. I mobili e gli arredi presenti nella casa familiare saranno suddivisi tra i coniugi con separato accordo;
5. Le spese del giudizio di separazione e del successivo giudizio di divorzio sono compensate con rinuncia da parte dei difensori del vincolo di solidarietà.
Quanto alla domanda principale, dalla lettura degli atti e delle dichiarazioni delle parti non vi è dubbio che tra di loro sia venuta meno ogni prospettiva di prosecuzione della vita comune e risulta venuto meno il sentimento di affetto coniugale. Pertanto, la prosecuzione della convivenza tra la sig.ra e il sig. non può che rivelarsi Parte_2 Parte_1
3 intollerabile. Deve quindi essere pronunciata la separazione personale tra le parti.
Gli accordi raggiunti tra le parti devono essere fatti propri dal Tribunale in quanto non contrari a norme imperative di legge, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico della separazione.
Spese compensate come da domanda congiunta.
Per questi motivi
Il Tribunale definitivamente pronunciando:
- dichiara la separazione personale dei coniugi , nato Parte_1
il 25 febbraio 1974 a Roma e nata il [...] a Parte_2
Roma, i quali hanno contratto matrimonio in Roma in data 16 giugno 2001; matrimonio trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di
Roma al n. 00434, Parte 2, Serie A04, Anno 2001;
- dispone, quanto alle condizioni accessorie, che la separazione avvenga nei termini di cui in motivazione;
- spese della lite compensate.
Demanda la Cancelleria per gli adempimenti di rito, ivi compresa la trasmissione in copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune di Roma per le annotazioni e gli altri adempimenti di cui di cui al d.P.R. n. 396-2000.
Roma, 2 luglio 2025
Il Giudice estensore
FA BR
Il Presidente
AR EN
4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE così composto:
AR EN Presidente
Filomena Albano Giudice
FA BR Giudice relatore
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 13571/2023, vertente tra
, Parte_1 nato il [...] a [...] con il patrocinio dell'avv. Marcella Lucidi
-ricorrente-
e
Parte_2 nata il [...] a [...] con il patrocinio dell'avv. Beatrice Luzi e dell'avv. Vittorio Palamenghi
-resistente- nonché
con l'intervento del Pubblico Ministero;
-interventore ex lege-
OGGETTO: separazione personale
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha chiesto all'intestato Tribunale di pronunciare la Parte_1
propria separazione personale dalla sig.ra Parte_2
1 rappresentando che il loro matrimonio era stato celebrato in Roma in data 16 giugno 2001 e che, nel tempo, la loro relazione, da cui è nata la figlia (classe 2003), era andata deteriorandosi tanto da rendere Per_1
la convivenza intollerabile;
il ricorrente ha chiesto altresì provvedimenti di carattere accessorio come in atti.
senza opporsi alla pronuncia sullo status, ha Parte_2 formulato inizialmente richieste alternative in ordine ai provvedimenti accessori alla separazione.
Le parti, nelle more del giudizio, sono addivenute a un'intesa in ordine alle condizioni della loro separazione, e hanno formulato le seguenti conclusioni congiunte di cui all'accordo dalle stesse raggiunto e sottoscritto in data 29 gennaio 2025:
1. i coniugi vivranno separati con obbligo di mutuo rispetto e provvederanno in autonomia al personale mantenimento in ragione della indipendenza e autosufficienza economica di ciascuno. Essi si danno reciprocamente atto e dichiarano che la figlia , nata a [...] il [...], c.f. Persona_2
è divenuta economicamente indipendente C.F._1
e provvederà in autonomia al personale mantenimento;
2. i coniugi, in stretta, indispensabile e funzionale dipendenza della separazione personale e nella prospettiva della cessazione degli effetti civili del loro matrimonio, perciò valendo
l'agevolazione di cui all'art. 19 della l. 6.3.1987, n. 74, nonché quale elemento funzionale e indispensabile della risoluzione della crisi coniugale, anche ai sensi delle circolari dell'Agenzia delle
Entrate n. 27/E del 21.6.2012 e n. 18/E del 29.5.2013 e della risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 80 del 9.9.2019, in quanto proprietari per la quota indivisa di ½ dei seguenti:
- immobile in Roma, Largo Benedetto Bompiani n. 5 Edificio C
Interno 3 Piano T, individuato al catasto fabbricati del Comune di
Roma (H501A9 (RM) Foglio 843 Particella 566 Subalterno 6;
2 - immobile in Roma, Largo Benedetto Bompiani n. 5 Edificio C
Interno 3 Piano S-1, individuato al catasto fabbricati del Comune di Roma (H501A9 (RM) Foglio 843 Particella 566 Subalterno 503;
stabiliscono:
- di procedere alla compravendita a terzi dei suddetti, insieme individuando, fin dalla sottoscrizione del presente accordo,
l'agenzia alla quale affidare il mandato;
- che il prezzo ricavato dalla suddetta compravendita sarà utilizzato ai fini dell'estinzione del mutuo n. 5412011 in essere con
e il residuo sarà suddiviso, anche nella CP_1
prospettiva della cessazione degli effetti civili del matrimonio e della conseguente regolamentazione dei relativi aspetti economici
e patrimoniali, quanto al 58% in favore di e Parte_2 quanto al 42% in favore di;
Parte_1
3. I coniugi continueranno a sostenere nell'attuale misura del 50% ciascuno il pagamento delle rate del mutuo gravante sugli immobili di Largo Benedetto Bompiani n. 5, fino alla relativa estinzione. Essi sosterranno, altresì, in misura del 50% ciascuno e fino alla compravendita ogni eventuale onere o spesa relativi alla proprietà degli stessi immobili, con eccezione degli oneri di manutenzione ordinaria, dei ratei condominiali ordinari e delle utenze che restano interamente a carico di Parte_2
4. I mobili e gli arredi presenti nella casa familiare saranno suddivisi tra i coniugi con separato accordo;
5. Le spese del giudizio di separazione e del successivo giudizio di divorzio sono compensate con rinuncia da parte dei difensori del vincolo di solidarietà.
Quanto alla domanda principale, dalla lettura degli atti e delle dichiarazioni delle parti non vi è dubbio che tra di loro sia venuta meno ogni prospettiva di prosecuzione della vita comune e risulta venuto meno il sentimento di affetto coniugale. Pertanto, la prosecuzione della convivenza tra la sig.ra e il sig. non può che rivelarsi Parte_2 Parte_1
3 intollerabile. Deve quindi essere pronunciata la separazione personale tra le parti.
Gli accordi raggiunti tra le parti devono essere fatti propri dal Tribunale in quanto non contrari a norme imperative di legge, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico della separazione.
Spese compensate come da domanda congiunta.
Per questi motivi
Il Tribunale definitivamente pronunciando:
- dichiara la separazione personale dei coniugi , nato Parte_1
il 25 febbraio 1974 a Roma e nata il [...] a Parte_2
Roma, i quali hanno contratto matrimonio in Roma in data 16 giugno 2001; matrimonio trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di
Roma al n. 00434, Parte 2, Serie A04, Anno 2001;
- dispone, quanto alle condizioni accessorie, che la separazione avvenga nei termini di cui in motivazione;
- spese della lite compensate.
Demanda la Cancelleria per gli adempimenti di rito, ivi compresa la trasmissione in copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune di Roma per le annotazioni e gli altri adempimenti di cui di cui al d.P.R. n. 396-2000.
Roma, 2 luglio 2025
Il Giudice estensore
FA BR
Il Presidente
AR EN
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