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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 02/12/2025, n. 5273 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 5273 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6077/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA D'IMPRESA
Il tribunale, in composizione collegiale in persona dei signori magistrati: dott. Raffaele Del Porto presidente dott. Carlo Bianchetti giudice dott. Davide Scaffidi giudice relatore ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 6077/2021 promossa da:
Parte_1
Con l'avv. V. Cambiano;
ATTORE contro
Controparte_1
Con l'avv. G. Papaleo;
CONVENUTA
pagina 1 di 6 Oggetto: opposizione delibera di esclusione del socio finanziatore di cooperativa
Conclusioni:
Per l'attore
Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in accoglimento delle conclusioni già rassegnate nell'atto di citazione
NEL MERITO:
- accertare e dichiarare che la delibera di esclusione del socio finanziatore sia illegittima in quanto assunta in violazione di legge;
- per l'effetto annullare la predetta delibera.
IN OGNI CASO
- condannare la convenuta al pagamento di spese, competenze ed onorari di causa.
Per la convenuta:
Voglia il Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis:
Preliminarmente: confermarsi l'avvenuto rigetto dell'istanza di sospensiva poiché priva dei presupposti di legge, sia sostanziali che procedurali.
In via principale e nel merito: con riserva di agire nei confronti dell'odierno attore per la grave lesione della reputazione commerciale e dell'immagine della Controparte_2 respingersi ogni domanda formulata dal IG , poiché infondata, non provata e
[...] Parte_1 illegalmente proposta, con conseguente conferma dell'esclusione dello stesso dalla compagine sociale della
Controparte_2
Con vittoria di spese e onorari di lite, oltre alla liquidazione delle spese generali al 15%.
In via istruttoria: come da foglio di p.c.
FATTO E PROCESSO CP_
, socio finanziatore di (“ Parte_1 Controparte_2
), a mutualità prevalente, ha proposto opposizione avverso la delibera del consiglio di
[...] amministrazione del 31.3.2021, comunicata via mail il 28.4.2021, con cui l'organo gestorio ha deciso la sua esclusione dalla compagine sociale.
L'esclusione è stata giustificata ai sensi dell'art. 2533 c.c. poiché “è risultato per documenti (allegati alla comunicazione) che – in occasione di un'assemblea pubblica organizzata da una rete di gruppi di acquisto solidale del 15.1.2021 - il socio ha pubblicamente espresso commenti e valutazioni negative e non veritiere riguardo la corretta amministrazione della Cooperativa e in special modo asserendo che non verrebbe più perseguito dalla il fondamentale e preminente scopo mutualistico di cui all'art. 3 dello Controparte_3 pagina 2 di 6 Statuto, arrecando così ad essa un gravissimo danno d'immagine e pregiudicando il rapporto fiduciario con gli altri soci”
A fondamento dell'opposizione l'attore ha dedotto l'inapplicabilità ai soci finanziatori della disciplina di esclusione del socio di cooperativa ex art. 2533 c.c.; ha comunque negato l'esistenza di inadempienze, tantomeno gravi, derivanti dal rapporto associativo.
La convenuta ha chiesto il rigetto dell'impugnativa.
La causa è stata istruita mediante i documenti offerti nonché mediante prove testimoniali.
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
La disciplina in punto di esclusione del socio finanziatore di cooperativa
Come noto, disciplinando l'emissione di strumenti finanziari in modo autonomo rispetto a quanto previsto per le s.p.a., la riforma del diritto societario del 2003 all'art. 2526 c.c. ha introdotto, per le cooperative, la figura del socio finanziatore (comunemente ritenuta genus della figura del socio sovventore, già introdotta dalla L. 59/1992, non abrogata).
La norma citata, rubricata per l'appunto “soci finanziatori e sottoscrittori di altri titoli di debito”, individua una pluralità di strumenti finanziari (partecipativi e non): oltre ai titoli di debito e agli strumenti ibridi, la norma contempla anche le azioni, dalla sottoscrizione delle quali discende lo status di socio finanziatore. A differenza dei soci cooperatori, i soci finanziatori non cooperano mediante la loro attività al perseguimento dello scopo mutualistico, ma cooperano mediante l'apporto di risorse finanziarie così perseguendo uno scopo lucrativo comunque funzionale al raggiungimento, da parte della società, dello scopo mutualistico, cui è assicurata la prevalenza.
La figura del socio finanziatore, dunque, ben può essere prevista negli statuti delle cooperative a mutualità prevalente, come nel caso di CP_1
Ai fini dell'individuazione della disciplina applicabile nel caso in esame, appare opportuno evidenziare che ai sensi dell'art. 2519, comma 1 c.c., alle società cooperative si applicano in quanto compatibili le disposizioni dettate in materia di s.p.a., salvo che non sia diversamente previsto dal titolo VI del libro V del c.c. Il titolo VI, a ben vedere, non contiene una espressa disciplina per i soci finanziatori (salvo quanto previsto dall'art. 2526 c.c.), ma norme dedicate espressamente o ai soci cooperatori (ad es., artt. 2514, lett.
c, 2519, comma 2, 2530, 2532, 2537, 2538, commi 2 e 3, 2542, comma 2, 2545-quinquies, comma 1 c.c.) oppure ai “soci” tout court.
Le norme relative ai “soci” tout court non trovano automatica applicazione anche ai soci finanziatori, dovendosi individuare, volta per volta, la ratio della singola norma e verificarne la compatibilità con le caratteristiche proprie della categoria dei soci finanziatori.
Tra le norme dedicate ai “soci” tout court figura per l'appunto l'art. 2533 c.c., che annovera tra le varie cause pagina 3 di 6 di esclusione del socio, per quanto d'interesse in questa sede, quelle contemplate dallo statuto, nonché le gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal contratto sociale, dal regolamento o dal rapporto mutualistico.
A ben vedere, la disciplina dell'esclusione del socio nel titolo VI è intrinsecamente connessa all'esistenza di tratti personalistici nel tipo sociale in esame, propri però del solo rapporto mutualistico, e non anche del rapporto lucrativo che lega il socio finanziatore alla cooperativa;
quest'ultimo rapporto, infatti, è caratterizzato dall'oggettivazione della partecipazione (strumento finanziario “azione”).
Conseguentemente deve essere esclusa – quantomeno avendo riguardo alle censure sollevate in questa sede, afferenti alla pretesa frustrazione da parte del socio finanziatore dello scopo mutualistico -
l'applicabilità al socio finanziatore dell'art. 2533 c.c., soluzione in vero diffusamente sostenuta anche in dottrina.
In difetto di una norma applicabile del titolo VI c.c., si deve guardare, come già anticipato, alla disciplina del socio di s.p.a.
Per il tipo societario in questione, a ben vedere, l'ordinamento non contempla espressamente la possibilità di escludere il socio, ma consente il raggiungimento del medesimo risultato dell'uscita forzosa dalla compagine sociale: a) per il tramite dell'art. 2344 c.c., ossia mediante la procedura di offerta o di vendita forzosa delle azioni nell'ipotesi di morosità del socio, oppure b) per il tramite dell'art. 2437-sexies c.c., che contempla la possibilità di configurare azioni riscattabili (laddove il riscatto può condizionato, nell'autonomia statutaria, al verificarsi di determinate condotte o di determinate violazioni da parte del socio).
Nella presente vicenda, i fatti contestati al socio finanziatore nulla hanno a che fare con le fattispecie disciplinate dalle norme appena evocate;
essi integrano, semmai, astrattamente, violazioni concettualmente sussumibili nell'ambito di una (asserita) “giusta causa” di esclusione. Le censure sollevate, infatti, si risolvono nella denuncia del venir meno dell'affectio societatis conseguente all'esternazione di dichiarazioni in CP tesi false e lesive dell'immagine di .
In assenza di disposizione analoga a quella prevista dall'art. 2473 bis c.c. per le s.r.l., non è possibile ammettere l'esclusione per giusta causa del socio di s.p.a. (e dunque anche del socio finanziatore di cooperativa). Né sussistono i presupposti per un'applicazione analogica della norma citata, difettando una lacuna normativa e in ogni caso difettando una eadem ratio: al riguardo è sufficiente ribadire che: a) i rapporti intercorrenti tra i soci di una s.p.a. (nonché i rapporti tra il socio finanziatore e la cooperativa) sono tendenzialmente connotati dalla spersonalizzazione della partecipazione, talché non può essere ravvisata un'affectio societatis che sia suscettibile di essere lesa;
b) la valorizzazione di elementi personalistici nelle s.p.a.
(chiuse) è già stata compiutamente disciplinata dal legislatore mediante il riconoscimento, all'autonomia privata, della possibilità di introdurre, su base statutaria, limiti di circolazione alle azioni o, specularmente, pagina 4 di 6 meccanismi di riscatto azionario come quelli sopra evocati.
Ferma l'inapplicabilità di ipotesi di esclusione del socio finanziatore per giusta causa, si osserva che lo CP statuto di (la cui violazione non è stata comunque invocata nella comunicazione di esclusione) all'art. 17 prevede cause di esclusione sostanzialmente coincidenti con quelle indicate dall'art. 2533 c.c., riferibili anch'esse, in definitiva, al solo rapporto mutualistico, e non anche al rapporto lucrativo, talché possono essere richiamate le considerazioni già svolte.
La valutazione in fatto delle condotte addebitate al socio finanziatore
Anche a voler ritenere applicabile al socio finanziatore l'art. 2533 c.c., o l'art. 17 statuto (la cui violazione non è comunque dedotta nella delibera di esclusione) reputa il tribunale che non siano integrate, in fatto, violazioni del contratto sociale o del rapporto mutualistico, tantomeno violazioni talmente gravi da giustificare l'esclusione del socio finanziatore.
All'odierno attore è stato imputato in buona sostanza – si ribadisce - di aver ostacolato il raggiungimento CP dello scopo mutualistico propalando notizie false e lesive dell'immagine di , alla stregua delle quali: a) la cooperativa era stata venduta a una società finanziaria;
b) i contratti sociali sono irregolari;
c) ai soci non è riconosciuto il diritto di voto;
d) la cooperativa era fallita.
Al riguardo si osserva, innanzitutto, che le affermazioni contestate, estrapolate dal verbale dell'assemblea pubblica dei gruppi di acquisto solidale, rivelano già di per sé delle incompatibilità logiche (le quote della cooperativa o sono state vendute o la cooperativa è fallita) e in ogni caso non corrispondono alle frasi direttamente pronunciate da in occasione della riunione. Parte_1
La paternità delle espressioni verbalizzate, dunque, non può essere imputata al socio finanziatore.
Dalla registrazione audio dell'intervento di non è dato ricavare la propalazione della notizia del Parte_1 fallimento della cooperativa. L'intervento dell'odierno attore si risolve, in buona sostanza, in una critica sui seguenti profili: a) scelte gestorie ritenute non congrue rispetto allo spirito che dovrebbe animare, in tesi,
l'operato della cooperativa (è criticato l'acquisto, da parte di una non meglio specificata società finanziaria, CP delle quote societarie, rappresentate come “azienda”, già detenute da in una società che svolge attività di pastificio;
al contempo ha affermato che “le mura” del rimanevano della Parte_1 Parte_2 cooperativa); b) scarsa incidenza del diritto di voto dei soci finanziatori;
c) difficili prospettive di rimborso delle azioni.
Reputa il collegio che le dichiarazioni in questione siano state manifestate in termini del tutto atecnici, in modo non chiaro, con riferimenti a fatti che, anche laddove impropriamente richiamati, sono stati esposti in maniera talmente generica o confusa che risulta impossibile predicare la verità o la falsità delle dichiarazioni rese al riguardo.
Le dichiarazioni censurate, in definitiva, risultano intrinsecamente inidonee a integrare le violazioni pagina 5 di 6 lamentate, e in particolare a ostacolare il raggiungimento dello scopo mutualistico. CP Da statuto, lo scopo di è quello di “ottenere, tramite la gestione in forma associata dell'azienda alla quale i soci prestano la propria attività di lavoro, continuità di occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali. La Cooperativa, oltre all'uso dei normali canali di compravendita del prodotto agricolo, ha come obiettivo il rapporto diretto con il consumatore per garantire prezzi più equi a chi compera ed un giusto reddito a chi produce”.
Posto che gli obiettivi della continuità occupazionale e del raggiungimento delle migliori condizioni economiche, sociali e professionali dipendono esclusivamente da scelte gestorie, deve ritenersi che le dichiarazioni di , non interferenti con tali scelte, siano irrilevanti rispetto alla prospettiva evocata Parte_1 dal consiglio di amministrazione;
le dichiarazioni dell'odierno attore non ostacolano nemmeno il raggiungimento dell'obiettivo del “rapporto diretto” con il consumatore, non traducendosi esse in forme di boicottaggio, tantomeno idonee a frustrare l'obiettivo perseguito di disintermediazione della filiera.
In definitiva, le affermazioni oggetto di esame si risolvono nell'esercizio, anche critico, della libertà di espressione dell'individuo, costituzionalmente garantita, nel contesto di una riunione aperta al pubblico, organizzata da un'associazione privata di cittadini estranei al vincolo sociale.
Deve pertanto escludersi la ricorrenza di quelle inadempienze, tantomeno gravi, invocate dal consiglio di CP amministrazione di a fondamento della delibera di esclusione.
Sulle spese
Le spese seguono la soccombenza. Vengono liquidati in favore dell'attore i compensi medi previsti per lo scaglione superiore riferibile alle cause di valore indeterminabile e complessità alta.
P.Q.M.
Il tribunale, definitivamente pronunciando, in accoglimento dell'opposizione, annulla la delibera del 31.3.2021 del consiglio di amministrazione di Controparte_2
con cui è stata disposta l'esclusione del socio;
[...] Parte_1 condanna al pagamento delle spese di lite in favore Controparte_2 di , liquidate in € 1.063,00 per spese vive (c.u. e marca da bollo), € 14.103,00 per Parte_1 compensi, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Brescia, 1.12.2025
Il giudice est. Il presidente dott. Davide Scaffidi dott. Raffaele Del Porto
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA D'IMPRESA
Il tribunale, in composizione collegiale in persona dei signori magistrati: dott. Raffaele Del Porto presidente dott. Carlo Bianchetti giudice dott. Davide Scaffidi giudice relatore ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 6077/2021 promossa da:
Parte_1
Con l'avv. V. Cambiano;
ATTORE contro
Controparte_1
Con l'avv. G. Papaleo;
CONVENUTA
pagina 1 di 6 Oggetto: opposizione delibera di esclusione del socio finanziatore di cooperativa
Conclusioni:
Per l'attore
Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in accoglimento delle conclusioni già rassegnate nell'atto di citazione
NEL MERITO:
- accertare e dichiarare che la delibera di esclusione del socio finanziatore sia illegittima in quanto assunta in violazione di legge;
- per l'effetto annullare la predetta delibera.
IN OGNI CASO
- condannare la convenuta al pagamento di spese, competenze ed onorari di causa.
Per la convenuta:
Voglia il Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis:
Preliminarmente: confermarsi l'avvenuto rigetto dell'istanza di sospensiva poiché priva dei presupposti di legge, sia sostanziali che procedurali.
In via principale e nel merito: con riserva di agire nei confronti dell'odierno attore per la grave lesione della reputazione commerciale e dell'immagine della Controparte_2 respingersi ogni domanda formulata dal IG , poiché infondata, non provata e
[...] Parte_1 illegalmente proposta, con conseguente conferma dell'esclusione dello stesso dalla compagine sociale della
Controparte_2
Con vittoria di spese e onorari di lite, oltre alla liquidazione delle spese generali al 15%.
In via istruttoria: come da foglio di p.c.
FATTO E PROCESSO CP_
, socio finanziatore di (“ Parte_1 Controparte_2
), a mutualità prevalente, ha proposto opposizione avverso la delibera del consiglio di
[...] amministrazione del 31.3.2021, comunicata via mail il 28.4.2021, con cui l'organo gestorio ha deciso la sua esclusione dalla compagine sociale.
L'esclusione è stata giustificata ai sensi dell'art. 2533 c.c. poiché “è risultato per documenti (allegati alla comunicazione) che – in occasione di un'assemblea pubblica organizzata da una rete di gruppi di acquisto solidale del 15.1.2021 - il socio ha pubblicamente espresso commenti e valutazioni negative e non veritiere riguardo la corretta amministrazione della Cooperativa e in special modo asserendo che non verrebbe più perseguito dalla il fondamentale e preminente scopo mutualistico di cui all'art. 3 dello Controparte_3 pagina 2 di 6 Statuto, arrecando così ad essa un gravissimo danno d'immagine e pregiudicando il rapporto fiduciario con gli altri soci”
A fondamento dell'opposizione l'attore ha dedotto l'inapplicabilità ai soci finanziatori della disciplina di esclusione del socio di cooperativa ex art. 2533 c.c.; ha comunque negato l'esistenza di inadempienze, tantomeno gravi, derivanti dal rapporto associativo.
La convenuta ha chiesto il rigetto dell'impugnativa.
La causa è stata istruita mediante i documenti offerti nonché mediante prove testimoniali.
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
La disciplina in punto di esclusione del socio finanziatore di cooperativa
Come noto, disciplinando l'emissione di strumenti finanziari in modo autonomo rispetto a quanto previsto per le s.p.a., la riforma del diritto societario del 2003 all'art. 2526 c.c. ha introdotto, per le cooperative, la figura del socio finanziatore (comunemente ritenuta genus della figura del socio sovventore, già introdotta dalla L. 59/1992, non abrogata).
La norma citata, rubricata per l'appunto “soci finanziatori e sottoscrittori di altri titoli di debito”, individua una pluralità di strumenti finanziari (partecipativi e non): oltre ai titoli di debito e agli strumenti ibridi, la norma contempla anche le azioni, dalla sottoscrizione delle quali discende lo status di socio finanziatore. A differenza dei soci cooperatori, i soci finanziatori non cooperano mediante la loro attività al perseguimento dello scopo mutualistico, ma cooperano mediante l'apporto di risorse finanziarie così perseguendo uno scopo lucrativo comunque funzionale al raggiungimento, da parte della società, dello scopo mutualistico, cui è assicurata la prevalenza.
La figura del socio finanziatore, dunque, ben può essere prevista negli statuti delle cooperative a mutualità prevalente, come nel caso di CP_1
Ai fini dell'individuazione della disciplina applicabile nel caso in esame, appare opportuno evidenziare che ai sensi dell'art. 2519, comma 1 c.c., alle società cooperative si applicano in quanto compatibili le disposizioni dettate in materia di s.p.a., salvo che non sia diversamente previsto dal titolo VI del libro V del c.c. Il titolo VI, a ben vedere, non contiene una espressa disciplina per i soci finanziatori (salvo quanto previsto dall'art. 2526 c.c.), ma norme dedicate espressamente o ai soci cooperatori (ad es., artt. 2514, lett.
c, 2519, comma 2, 2530, 2532, 2537, 2538, commi 2 e 3, 2542, comma 2, 2545-quinquies, comma 1 c.c.) oppure ai “soci” tout court.
Le norme relative ai “soci” tout court non trovano automatica applicazione anche ai soci finanziatori, dovendosi individuare, volta per volta, la ratio della singola norma e verificarne la compatibilità con le caratteristiche proprie della categoria dei soci finanziatori.
Tra le norme dedicate ai “soci” tout court figura per l'appunto l'art. 2533 c.c., che annovera tra le varie cause pagina 3 di 6 di esclusione del socio, per quanto d'interesse in questa sede, quelle contemplate dallo statuto, nonché le gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal contratto sociale, dal regolamento o dal rapporto mutualistico.
A ben vedere, la disciplina dell'esclusione del socio nel titolo VI è intrinsecamente connessa all'esistenza di tratti personalistici nel tipo sociale in esame, propri però del solo rapporto mutualistico, e non anche del rapporto lucrativo che lega il socio finanziatore alla cooperativa;
quest'ultimo rapporto, infatti, è caratterizzato dall'oggettivazione della partecipazione (strumento finanziario “azione”).
Conseguentemente deve essere esclusa – quantomeno avendo riguardo alle censure sollevate in questa sede, afferenti alla pretesa frustrazione da parte del socio finanziatore dello scopo mutualistico -
l'applicabilità al socio finanziatore dell'art. 2533 c.c., soluzione in vero diffusamente sostenuta anche in dottrina.
In difetto di una norma applicabile del titolo VI c.c., si deve guardare, come già anticipato, alla disciplina del socio di s.p.a.
Per il tipo societario in questione, a ben vedere, l'ordinamento non contempla espressamente la possibilità di escludere il socio, ma consente il raggiungimento del medesimo risultato dell'uscita forzosa dalla compagine sociale: a) per il tramite dell'art. 2344 c.c., ossia mediante la procedura di offerta o di vendita forzosa delle azioni nell'ipotesi di morosità del socio, oppure b) per il tramite dell'art. 2437-sexies c.c., che contempla la possibilità di configurare azioni riscattabili (laddove il riscatto può condizionato, nell'autonomia statutaria, al verificarsi di determinate condotte o di determinate violazioni da parte del socio).
Nella presente vicenda, i fatti contestati al socio finanziatore nulla hanno a che fare con le fattispecie disciplinate dalle norme appena evocate;
essi integrano, semmai, astrattamente, violazioni concettualmente sussumibili nell'ambito di una (asserita) “giusta causa” di esclusione. Le censure sollevate, infatti, si risolvono nella denuncia del venir meno dell'affectio societatis conseguente all'esternazione di dichiarazioni in CP tesi false e lesive dell'immagine di .
In assenza di disposizione analoga a quella prevista dall'art. 2473 bis c.c. per le s.r.l., non è possibile ammettere l'esclusione per giusta causa del socio di s.p.a. (e dunque anche del socio finanziatore di cooperativa). Né sussistono i presupposti per un'applicazione analogica della norma citata, difettando una lacuna normativa e in ogni caso difettando una eadem ratio: al riguardo è sufficiente ribadire che: a) i rapporti intercorrenti tra i soci di una s.p.a. (nonché i rapporti tra il socio finanziatore e la cooperativa) sono tendenzialmente connotati dalla spersonalizzazione della partecipazione, talché non può essere ravvisata un'affectio societatis che sia suscettibile di essere lesa;
b) la valorizzazione di elementi personalistici nelle s.p.a.
(chiuse) è già stata compiutamente disciplinata dal legislatore mediante il riconoscimento, all'autonomia privata, della possibilità di introdurre, su base statutaria, limiti di circolazione alle azioni o, specularmente, pagina 4 di 6 meccanismi di riscatto azionario come quelli sopra evocati.
Ferma l'inapplicabilità di ipotesi di esclusione del socio finanziatore per giusta causa, si osserva che lo CP statuto di (la cui violazione non è stata comunque invocata nella comunicazione di esclusione) all'art. 17 prevede cause di esclusione sostanzialmente coincidenti con quelle indicate dall'art. 2533 c.c., riferibili anch'esse, in definitiva, al solo rapporto mutualistico, e non anche al rapporto lucrativo, talché possono essere richiamate le considerazioni già svolte.
La valutazione in fatto delle condotte addebitate al socio finanziatore
Anche a voler ritenere applicabile al socio finanziatore l'art. 2533 c.c., o l'art. 17 statuto (la cui violazione non è comunque dedotta nella delibera di esclusione) reputa il tribunale che non siano integrate, in fatto, violazioni del contratto sociale o del rapporto mutualistico, tantomeno violazioni talmente gravi da giustificare l'esclusione del socio finanziatore.
All'odierno attore è stato imputato in buona sostanza – si ribadisce - di aver ostacolato il raggiungimento CP dello scopo mutualistico propalando notizie false e lesive dell'immagine di , alla stregua delle quali: a) la cooperativa era stata venduta a una società finanziaria;
b) i contratti sociali sono irregolari;
c) ai soci non è riconosciuto il diritto di voto;
d) la cooperativa era fallita.
Al riguardo si osserva, innanzitutto, che le affermazioni contestate, estrapolate dal verbale dell'assemblea pubblica dei gruppi di acquisto solidale, rivelano già di per sé delle incompatibilità logiche (le quote della cooperativa o sono state vendute o la cooperativa è fallita) e in ogni caso non corrispondono alle frasi direttamente pronunciate da in occasione della riunione. Parte_1
La paternità delle espressioni verbalizzate, dunque, non può essere imputata al socio finanziatore.
Dalla registrazione audio dell'intervento di non è dato ricavare la propalazione della notizia del Parte_1 fallimento della cooperativa. L'intervento dell'odierno attore si risolve, in buona sostanza, in una critica sui seguenti profili: a) scelte gestorie ritenute non congrue rispetto allo spirito che dovrebbe animare, in tesi,
l'operato della cooperativa (è criticato l'acquisto, da parte di una non meglio specificata società finanziaria, CP delle quote societarie, rappresentate come “azienda”, già detenute da in una società che svolge attività di pastificio;
al contempo ha affermato che “le mura” del rimanevano della Parte_1 Parte_2 cooperativa); b) scarsa incidenza del diritto di voto dei soci finanziatori;
c) difficili prospettive di rimborso delle azioni.
Reputa il collegio che le dichiarazioni in questione siano state manifestate in termini del tutto atecnici, in modo non chiaro, con riferimenti a fatti che, anche laddove impropriamente richiamati, sono stati esposti in maniera talmente generica o confusa che risulta impossibile predicare la verità o la falsità delle dichiarazioni rese al riguardo.
Le dichiarazioni censurate, in definitiva, risultano intrinsecamente inidonee a integrare le violazioni pagina 5 di 6 lamentate, e in particolare a ostacolare il raggiungimento dello scopo mutualistico. CP Da statuto, lo scopo di è quello di “ottenere, tramite la gestione in forma associata dell'azienda alla quale i soci prestano la propria attività di lavoro, continuità di occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali. La Cooperativa, oltre all'uso dei normali canali di compravendita del prodotto agricolo, ha come obiettivo il rapporto diretto con il consumatore per garantire prezzi più equi a chi compera ed un giusto reddito a chi produce”.
Posto che gli obiettivi della continuità occupazionale e del raggiungimento delle migliori condizioni economiche, sociali e professionali dipendono esclusivamente da scelte gestorie, deve ritenersi che le dichiarazioni di , non interferenti con tali scelte, siano irrilevanti rispetto alla prospettiva evocata Parte_1 dal consiglio di amministrazione;
le dichiarazioni dell'odierno attore non ostacolano nemmeno il raggiungimento dell'obiettivo del “rapporto diretto” con il consumatore, non traducendosi esse in forme di boicottaggio, tantomeno idonee a frustrare l'obiettivo perseguito di disintermediazione della filiera.
In definitiva, le affermazioni oggetto di esame si risolvono nell'esercizio, anche critico, della libertà di espressione dell'individuo, costituzionalmente garantita, nel contesto di una riunione aperta al pubblico, organizzata da un'associazione privata di cittadini estranei al vincolo sociale.
Deve pertanto escludersi la ricorrenza di quelle inadempienze, tantomeno gravi, invocate dal consiglio di CP amministrazione di a fondamento della delibera di esclusione.
Sulle spese
Le spese seguono la soccombenza. Vengono liquidati in favore dell'attore i compensi medi previsti per lo scaglione superiore riferibile alle cause di valore indeterminabile e complessità alta.
P.Q.M.
Il tribunale, definitivamente pronunciando, in accoglimento dell'opposizione, annulla la delibera del 31.3.2021 del consiglio di amministrazione di Controparte_2
con cui è stata disposta l'esclusione del socio;
[...] Parte_1 condanna al pagamento delle spese di lite in favore Controparte_2 di , liquidate in € 1.063,00 per spese vive (c.u. e marca da bollo), € 14.103,00 per Parte_1 compensi, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Brescia, 1.12.2025
Il giudice est. Il presidente dott. Davide Scaffidi dott. Raffaele Del Porto
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