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Sentenza 21 gennaio 2026
Sentenza 21 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Savona, sez. I, sentenza 21/01/2026, n. 30 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Savona |
| Numero : | 30 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 30/2026
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SAVONA Sezione 1, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 09:45 con la seguente composizione collegiale:
ER VA AU, Presidente
LOMAZZO GUIDO, TO
DONVITO ANTONIO, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 66/2025 depositato il 26/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Savona - Via Alessandria 7/b 17100 Savona SV
elettivamente domiciliato presso dp.savona@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TL9011201408 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TL9011201408 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TL9011201408 IRPEF-ALTRO 2019
proposto da
Ricorrente_2 - CF_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Savona - Via Alessandria 7/b 17100 Savona SV
elettivamente domiciliato presso dp.savona@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TL9011201409 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TL9011201409 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TL9011201409 IRPEF-ALTRO 2019
proposto da
Ricorrente_3 - CF_4
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Savona - Via Alessandria 7/b 17100 Savona SV
elettivamente domiciliato presso dp.savona@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TL9011201410 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TL9011201410 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TL9011201410 IRPEF-ALTRO 2019
proposto da
Ricorrente_4 - CF_3
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1 contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Savona - Via Alessandria 7/b 17100 Savona SV
elettivamente domiciliato presso dp.savona@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TL9011201411 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TL9011201411 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TL9011201411 IRPEF-ALTRO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1/2026 depositato il 12/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_4, residente in [...], Ricorrente_3, residente in [...], Ricorrente_1, residente in [...] e Ricorrente_2 , residente in [...], hanno proposto ricorso congiunto contro l'AdE Direzione Provinciale di Savona. La controversia attiene ad Avvisi di accertamento rispettivamente ai nn.TL9011201411 – TL9011201410 -TL9011201408 e TL9011201409/2024 per IRPEF anno 2019, con i quali è stato loro imputato, pro-quota, il maggior reddito di partecipazione conseguente ai maggiori ricavi appurati nei confronti della partecipata Società_1 di cui all' Accertamento n.TL9021200983/2024, emesso ai fini IRAP anno 2019.
**********************
- I Ricorrenti, impugnati i rispettivi Accertamenti, hanno hanno chiesto l'annullamento degli stessi;
- in subordine, ne hanno chiesto l'annullamento parziale;
- in ulteriore subordine, ne hanno chiesto l'annullamento parziale quanto alle sanzioni. Con vittoria di spese.
1) ERRONEITA' DELLE MOTIVAZIONI ADDOTTE PER RESPINGERE LE OSSERVAZIONI DEI
CONTRIBUENTI IN RELAZIONE AI COSTI NON ALTROVE CLASSIFICATI IN RIFERIMENTO AI RIMBORSI
SPESE FORFETTARI PAGATI AI SOCI.
Come indicato nelle memorie presentate in fase endoprocedimentale ai protocolli 176, 177, 178 e 179, i costi in questione si riferiscono a rimborsi spese forfettari pagati dalla Società in favore dei Soci. Tali rimborsi si riferiscono a spese sostenute dal singolo socio, che utilizzava un proprio mezzo, per il raggiungimento dello scopo sociale. A tal fine venivano allegate le note contabili e le relative buste paga.
L'indennità forfettaria, è disciplinata dall'articolo 51, comma 5. Come nel caso del rimborso spese analitico, anche nel forfettario le indennità non concorrono a formare il reddito in busta paga e non sono quindi soggette a tassazione. Sono invece previsti dei limiti agli importi: - 46,48 euro al giorno per trasferte in Italia;
77,46 euro per trasferte all'estero. Si tratta di importi forfettari giornalieri che non dipendono dalla durata della trasferta;
le cifre rimborsabili sono valide anche nel caso in lo spostamento duri meno di 24 ore. Affinché sia realizzabile questo tipo di rimborso, è necessario capire a ch appartiene il mezzo di trasporto.
La restituzione di importi relativi a spese non documentate, conosciuta anche come rimborso forfettario, si calcola senza prendere in considerazione le spese vive, ovverosia i costi che il dipendente ha sostenuto e anticipato. Il principio applicato è, infatti, onnicomprensivo.
2) MANCATA E/O INSUFFICIENTE VALUTAZIONE DEGLI ELEMENTI EMERSI DAL CONTRADDITTORIO –
DIFETTO DI MOTIVAZIONE.
Nel caso di specie, il comportamento dell'Ufficio è da considerarsi in violazione della vigente normativa, limitandosi a ribadire la propria posizione ed interpretazione dei fatti in maniera unilaterale e tautologica.
Tale comportamento va a collidere con i principi previsti dallo Statuto del Contribuente, all'art.10.
3) NON CONTESTABILITA' AI SOCI DELLA Società_1 SAS DI MAGGIORI REDDITI.
L'erroneità dell'accertamento emesso nei confronti della Società partecipata riverbera i suoi effetti sugli avvisi di accertamento emesso nei confronti dei soci della stessa, che conseguentemente dovranno considerarsi privi di fondamento.
4) IN VIA SUBORDINATA, ILLEGITTIMITÀ PARZIALE DEGLI ACCERTAMENTI QUANTO
ALL'IRROGAZIONE DELLE SANZIONI PER VIOLAZIONE DELL'ART. 5 D.LGS 472/1997 - ASSENZA DI
COLPEVOLEZZA.
*********************
- La Direzione Provinciale di Savona dell'AdE si è costituita in giudizio con controdeduzioni datate
25.03.2025, concludendo per la reiezione del ricorso;
vinte le spese.
- AVVISI DI ACCERTAMENTO AI SOCI DERIVANTI DA CONTROLLO SU SOCIETA'.
A seguito del controllo effettuato nei confronti della società Società_1 sas, l'Ufficio accertava un maggior reddito di impresa per l'anno 2019 pari ad euro 39.253,00, portando il reddito di impresa da un dichiarato di euro 89.073,000 ad un accertato di euro 128.596,00.
Tale maggior reddito accertato nei confronti della società, ai sensi dell'articolo 5 del TUIR veniva imputato – pro quota – ai singoli soci partecipi (accomandatari i primi due e accomandanti le due signore).
In particolare, per tutti e quattro i soci, il reddito di partecipazione complessivamente accertato era pari ad euro 32.149,00 a fronte di un reddito di partecipazione pari ad euro 22.268,00 dichiarato (maggior reddito di partecipazione euro 9.881,00).
I) In risposta al I motivo di ricorso: Erroneità delle motivazioni addotte per respingere le osservazioni del contribuente in relazione ai costi non altrove classificati con riferimento ai rimborsi spese forfettari pagati in favore dei soci.
Quelli pagati ai Soci, corrisponderebbero a non meglio precisati “rimborsi forfettari” che la Società_1 aveva erogato in favore dei propri dipendenti, in assenza però di qualsivoglia giustificativo e/o nota spese dalle quali si possa desumere la natura e l'effettivo sostenimento di tali costi.
In realtà, esaminando il bilancio di verifica, risultano dedotti costi genericamente denominati come “Costi non altrove qualificati”.
A fronte di quanto esposto dalla Società – con Memoria riportata in estratto nelle controdeduzioni (pag.7), l'Ufficio decideva di ammettere alcune voci di detti costi forfettari. In particolare:
- in merito al protocollo 108, riscontrato il pagamento del diritto annuale CCIA, si riconosceva in deduzione il costo;
- invece, con riferimento ai protocolli 176, 177, 178 e 179, l'Ufficio riteneva non dimostrata la legittimità della deduzione.
La società, in effetti, ha documentato tali costi esibendo unicamente le buste paga dei soci amministratori, le quali riportano solo il rimborso forfettario di spese di trasferta, determinato nella misura massima ex lege per ciascun giorno lavorativo del trimestre di riferimento, senza ulteriori emolumenti, come si evince dalle copie di Busta paga e Nota contabile riportate nelle Controdeduzioni (pagg.8 e 9).
La nota contabile sopra riportata, in specie, non riporta alcun dettaglio in merito alle trasferte svolte
(destinazione, km percorsi).
Infatti, la determinazione forfettaria dell'indennità di trasferta non esonera il contribuente dalla conservazione di documentazione probatoria in merito all'effettuazione delle stesse, anche in ragione del diverso trattamento riconosciuto a seconda del luogo ove la trasferta si svolge (comune di residenza, Italia o estero). Valga, a tal proposito, quanto chiarito dall'Agenzia delle Entrate tramite la circolare n. 6/E del 03 marzo 2009, in risposta al quesito relativo al trattamento fiscale dei rimborsi spese.
Pertanto, ai fini del riconoscimento della deducibilità di tali costi ai sensi dei principi generali previsti dall'art
109 del TUIR, sono necessari alcuni oneri probatori in ordine all'effettuazione delle stesse.
Ciò posto, rilevato che non sussiste la documentazione di dettaglio delle trasferte (scheda mensile di dettaglio con tragitti e luoghi e relativi allegati) e neppure una delibera assunta dai soci riuniti che autorizzava gli amministratori all'effettuazione di trasferte con riconoscimento di rimborsi spese o in alternativa una lettera di incarico per ogni trasferta, l'Ufficio ha correttamente proceduto al recupero a tassazione l'importo di euro
26.744,00.
II) In riferimento al II motivo : Mancata e/o insufficiente valutazione degli elementi emersi dal contraddittorio – difetto di motivazione.
Contrariamente a quanto affermano i ricorrenti, l'Ufficio invece ha mostrato pienamente la propria volontà collaborativa nei confronti della società tanto da aver ridotto la pretesa tributaria originaria derivante dallo schema d'avviso di accertamento da euro 47.960,00 ad euro 39.523,00.
A tal proposito, l'analitica e dettagliata motivazione dell'avviso di accertamento emesso nei confronti della società, dimostra ulteriormente come l'Ufficio abbia valutato (ma poi motivatamente deciso in senso sfavorevole al contribuente) alcune delle argomentazioni dallo stesso sostenute.
III) In riferimento al III motivo : Non contestabilità ai soci della Società_1 di maggiori redditi.
L'Ufficio, al riguardo, ha fornita piena prova sia nella motivazione dell'avviso di accertamento emesso nei confronti della società e sia nel presente scritto difensivo, di come i motivi di ricorso dei contribuenti risultino essere in realtà carenti di fondamento.
IV) In riferimento al IV motivo:“In via subordinata, illegittimità parziale degli avvisi di accertamento quanto all'irrogazione delle sanzioni per violazione dell'art. 5 del D.lgs.472/1997 per assenza di colpevolezza.
La conoscenza delle norme tributarie risulta essere un requisito necessario e imprescindibile al fine dell'esercizio di qualsivoglia attività di impresa e l'indicazione di costi non deducibili (tali da abbattere l'imponibile sul quale calcolare le imposte dovute) non può certo essere considerato un comportamento
“scusabile” nei confronti del contribuente tale da lasciarlo indenne dalle sanzioni tributarie all'uopo previste.
Per tale motivo, la Cassazione ha più volte ribadito il principio per cui nelle violazioni tributarie la colpa grave
è da ritenersi implicita (quindi senza dover essere ulteriormente argomentata dall'Ufficio), per mancanza di diligenza, prudenza e perizia, laddove non vengano puntualmente rispettate le disposizioni che prevedano specifici adempimenti a carico del contribuente, come nel caso in esame, nel quale era del tutto chiaro che le spese in discussione sarebbero state deducibili solo se la società avesse diligentemente prodotto, conservato e prodotto all'Ufficio tutta la documentazione idonea ad attestarle in modo puntuale ed analitico.
*****************
- All'Udienza del 12 ottobre 2025, su richiesta dell'Ufficio, la trattazione veniva rinviata all'Ud.12.01.2026, essendo necessario attendere la definizione del ricorso presentato dalla Società partecipata.
- Nelle more della trattazione, in data 9 gennaio 2026, venivano depositati i Protocolli delle conciliazioni perfezionatesi tra l'Ufficio e i Ricorrenti.
- All'odierna udienza di rinvio, celebrata con la partecipazione – in presenza – del solo Funzionario rappresentante l'Ufficio; questi ha confermato le avvenute conciliazioni, con compensazione delle spese. Il
Collegio, dichiarata chiusa la trattazione da parte del Presidente, ha assunta a decisione la vertenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare è da rilevare:
- che, a seguito di iniziativa dell'Ufficio del 7 gennaio 2026, le Parti siano addivenute a perfezionare accordo conciliativo ai sensi dell'art.48 D.Lgs.546/92, sottoscritto per accettazione, nell'interesse di ciascun
Ricorrente, dal Difensore delegato al riguardo, il 9 gennaio successivo;
- che, nell'ambito dell'accordo transattivo, sia stato considerato: - come, in sede di valutazione di memoria difensiva relativa al ricorso presentato dalla partecipata Società_2 sas, quanto alla fattura attiva non annotata e iscritta al n.4 del RO VI (per euro 8 mila), intestata a Società_3, l'Ufficio abbia riscontrato come tale documento fiscale attenesse a cessione di “bene strumentale” oggetto di ammortamento in sei anni. Bene che, al momento della cessione, presentava un valore residuo non ancora ammortizzato, di euro 14.460,79 (rispetto al valore da libro cespiti ammortizzabili di euro 18.075,99).
Cosicché, tenuto conto del prezzo di cessione (euro 8 mila), si era prodotta una minusvalenza di euro
6.460,79;
- che, di conseguenza, l'accordo conciliativo con la Società partecipata dai ricorrenti, ha previsto il riconoscimento di maggiori costi deducibili pari all'importo della minusvalenza, passando dagli accertati euro
457,00 ai conciliati euro 6.917,79;
- che, a seguito della riduzione del reddito di impresa dagli accertati euro 39.523,00 ai transatti euro
33.062,21, anche le pretese per IRPEF – reddito di partecipazione anno 2019, nei riguardi dei Soci, sono state ridotte in proporzione;
- che, nello specifico, ciascuna pretesa impositiva per IRPEF 2019, oggetto di conciliazione, sia stata così rideterminata:
- Quanto ai Ricorrente_4 - IRPEF a conguaglio, euro 2.413,00; - Addiz.regionale a conguaglio euro 149,00; - Addiz.comunale a conguaglio euro 66,00; - Sanzioni euro 946,00. Interessi sino al 9.01.2026, euro
508,79;
-quanto a Ricorrente_3 – IRPEF a conguaglio euro 2.243,00; Addiz.regionale a conguaglio euro 134,00; Addiz.comunale a conguaglio euro 30,00; - Sanzioni euro 866,52. Interessi sino al 9.01.2026 euro
466,00;
- quanto a Ricorrente_1 – IRPEF a conguaglio euro 2.693,00; - Addiz.regionale a conguagl.euro 162,00; Addiz.comunale a conguagli.euro 66,00; Sanzioni euro 1.051,00. Interessi sino al 9.01.2026 euro 565,51;
- quanto a Ricorrente_2 – IRPEF a conguagl.euro 2.779,00; - Addiz.a conguagl.euro 162,00; - Addiz.a conguagl.euro 33,00; - Sanzioni euro 1.070,64. Interessi sino al 9.01.2026 euro 575,77;
- che, l'accordo conciliativo così raggiunto comporti l'estinzione del giudizio, per intervenuta conciliazione;
- che, le spese di lite restino compensate tra le Parti, stante l'espresso accordo sul punto.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere in esito ad intervenuta conciliazione tra le parti. Spese di lite compensate. Savona, 12/01/2026 IL PRESIDENTE Dr.
Nominativo_4
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SAVONA Sezione 1, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 09:45 con la seguente composizione collegiale:
ER VA AU, Presidente
LOMAZZO GUIDO, TO
DONVITO ANTONIO, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 66/2025 depositato il 26/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Savona - Via Alessandria 7/b 17100 Savona SV
elettivamente domiciliato presso dp.savona@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TL9011201408 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TL9011201408 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TL9011201408 IRPEF-ALTRO 2019
proposto da
Ricorrente_2 - CF_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Savona - Via Alessandria 7/b 17100 Savona SV
elettivamente domiciliato presso dp.savona@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TL9011201409 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TL9011201409 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TL9011201409 IRPEF-ALTRO 2019
proposto da
Ricorrente_3 - CF_4
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Savona - Via Alessandria 7/b 17100 Savona SV
elettivamente domiciliato presso dp.savona@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TL9011201410 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TL9011201410 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TL9011201410 IRPEF-ALTRO 2019
proposto da
Ricorrente_4 - CF_3
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1 contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Savona - Via Alessandria 7/b 17100 Savona SV
elettivamente domiciliato presso dp.savona@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TL9011201411 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TL9011201411 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TL9011201411 IRPEF-ALTRO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1/2026 depositato il 12/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_4, residente in [...], Ricorrente_3, residente in [...], Ricorrente_1, residente in [...] e Ricorrente_2 , residente in [...], hanno proposto ricorso congiunto contro l'AdE Direzione Provinciale di Savona. La controversia attiene ad Avvisi di accertamento rispettivamente ai nn.TL9011201411 – TL9011201410 -TL9011201408 e TL9011201409/2024 per IRPEF anno 2019, con i quali è stato loro imputato, pro-quota, il maggior reddito di partecipazione conseguente ai maggiori ricavi appurati nei confronti della partecipata Società_1 di cui all' Accertamento n.TL9021200983/2024, emesso ai fini IRAP anno 2019.
**********************
- I Ricorrenti, impugnati i rispettivi Accertamenti, hanno hanno chiesto l'annullamento degli stessi;
- in subordine, ne hanno chiesto l'annullamento parziale;
- in ulteriore subordine, ne hanno chiesto l'annullamento parziale quanto alle sanzioni. Con vittoria di spese.
1) ERRONEITA' DELLE MOTIVAZIONI ADDOTTE PER RESPINGERE LE OSSERVAZIONI DEI
CONTRIBUENTI IN RELAZIONE AI COSTI NON ALTROVE CLASSIFICATI IN RIFERIMENTO AI RIMBORSI
SPESE FORFETTARI PAGATI AI SOCI.
Come indicato nelle memorie presentate in fase endoprocedimentale ai protocolli 176, 177, 178 e 179, i costi in questione si riferiscono a rimborsi spese forfettari pagati dalla Società in favore dei Soci. Tali rimborsi si riferiscono a spese sostenute dal singolo socio, che utilizzava un proprio mezzo, per il raggiungimento dello scopo sociale. A tal fine venivano allegate le note contabili e le relative buste paga.
L'indennità forfettaria, è disciplinata dall'articolo 51, comma 5. Come nel caso del rimborso spese analitico, anche nel forfettario le indennità non concorrono a formare il reddito in busta paga e non sono quindi soggette a tassazione. Sono invece previsti dei limiti agli importi: - 46,48 euro al giorno per trasferte in Italia;
77,46 euro per trasferte all'estero. Si tratta di importi forfettari giornalieri che non dipendono dalla durata della trasferta;
le cifre rimborsabili sono valide anche nel caso in lo spostamento duri meno di 24 ore. Affinché sia realizzabile questo tipo di rimborso, è necessario capire a ch appartiene il mezzo di trasporto.
La restituzione di importi relativi a spese non documentate, conosciuta anche come rimborso forfettario, si calcola senza prendere in considerazione le spese vive, ovverosia i costi che il dipendente ha sostenuto e anticipato. Il principio applicato è, infatti, onnicomprensivo.
2) MANCATA E/O INSUFFICIENTE VALUTAZIONE DEGLI ELEMENTI EMERSI DAL CONTRADDITTORIO –
DIFETTO DI MOTIVAZIONE.
Nel caso di specie, il comportamento dell'Ufficio è da considerarsi in violazione della vigente normativa, limitandosi a ribadire la propria posizione ed interpretazione dei fatti in maniera unilaterale e tautologica.
Tale comportamento va a collidere con i principi previsti dallo Statuto del Contribuente, all'art.10.
3) NON CONTESTABILITA' AI SOCI DELLA Società_1 SAS DI MAGGIORI REDDITI.
L'erroneità dell'accertamento emesso nei confronti della Società partecipata riverbera i suoi effetti sugli avvisi di accertamento emesso nei confronti dei soci della stessa, che conseguentemente dovranno considerarsi privi di fondamento.
4) IN VIA SUBORDINATA, ILLEGITTIMITÀ PARZIALE DEGLI ACCERTAMENTI QUANTO
ALL'IRROGAZIONE DELLE SANZIONI PER VIOLAZIONE DELL'ART. 5 D.LGS 472/1997 - ASSENZA DI
COLPEVOLEZZA.
*********************
- La Direzione Provinciale di Savona dell'AdE si è costituita in giudizio con controdeduzioni datate
25.03.2025, concludendo per la reiezione del ricorso;
vinte le spese.
- AVVISI DI ACCERTAMENTO AI SOCI DERIVANTI DA CONTROLLO SU SOCIETA'.
A seguito del controllo effettuato nei confronti della società Società_1 sas, l'Ufficio accertava un maggior reddito di impresa per l'anno 2019 pari ad euro 39.253,00, portando il reddito di impresa da un dichiarato di euro 89.073,000 ad un accertato di euro 128.596,00.
Tale maggior reddito accertato nei confronti della società, ai sensi dell'articolo 5 del TUIR veniva imputato – pro quota – ai singoli soci partecipi (accomandatari i primi due e accomandanti le due signore).
In particolare, per tutti e quattro i soci, il reddito di partecipazione complessivamente accertato era pari ad euro 32.149,00 a fronte di un reddito di partecipazione pari ad euro 22.268,00 dichiarato (maggior reddito di partecipazione euro 9.881,00).
I) In risposta al I motivo di ricorso: Erroneità delle motivazioni addotte per respingere le osservazioni del contribuente in relazione ai costi non altrove classificati con riferimento ai rimborsi spese forfettari pagati in favore dei soci.
Quelli pagati ai Soci, corrisponderebbero a non meglio precisati “rimborsi forfettari” che la Società_1 aveva erogato in favore dei propri dipendenti, in assenza però di qualsivoglia giustificativo e/o nota spese dalle quali si possa desumere la natura e l'effettivo sostenimento di tali costi.
In realtà, esaminando il bilancio di verifica, risultano dedotti costi genericamente denominati come “Costi non altrove qualificati”.
A fronte di quanto esposto dalla Società – con Memoria riportata in estratto nelle controdeduzioni (pag.7), l'Ufficio decideva di ammettere alcune voci di detti costi forfettari. In particolare:
- in merito al protocollo 108, riscontrato il pagamento del diritto annuale CCIA, si riconosceva in deduzione il costo;
- invece, con riferimento ai protocolli 176, 177, 178 e 179, l'Ufficio riteneva non dimostrata la legittimità della deduzione.
La società, in effetti, ha documentato tali costi esibendo unicamente le buste paga dei soci amministratori, le quali riportano solo il rimborso forfettario di spese di trasferta, determinato nella misura massima ex lege per ciascun giorno lavorativo del trimestre di riferimento, senza ulteriori emolumenti, come si evince dalle copie di Busta paga e Nota contabile riportate nelle Controdeduzioni (pagg.8 e 9).
La nota contabile sopra riportata, in specie, non riporta alcun dettaglio in merito alle trasferte svolte
(destinazione, km percorsi).
Infatti, la determinazione forfettaria dell'indennità di trasferta non esonera il contribuente dalla conservazione di documentazione probatoria in merito all'effettuazione delle stesse, anche in ragione del diverso trattamento riconosciuto a seconda del luogo ove la trasferta si svolge (comune di residenza, Italia o estero). Valga, a tal proposito, quanto chiarito dall'Agenzia delle Entrate tramite la circolare n. 6/E del 03 marzo 2009, in risposta al quesito relativo al trattamento fiscale dei rimborsi spese.
Pertanto, ai fini del riconoscimento della deducibilità di tali costi ai sensi dei principi generali previsti dall'art
109 del TUIR, sono necessari alcuni oneri probatori in ordine all'effettuazione delle stesse.
Ciò posto, rilevato che non sussiste la documentazione di dettaglio delle trasferte (scheda mensile di dettaglio con tragitti e luoghi e relativi allegati) e neppure una delibera assunta dai soci riuniti che autorizzava gli amministratori all'effettuazione di trasferte con riconoscimento di rimborsi spese o in alternativa una lettera di incarico per ogni trasferta, l'Ufficio ha correttamente proceduto al recupero a tassazione l'importo di euro
26.744,00.
II) In riferimento al II motivo : Mancata e/o insufficiente valutazione degli elementi emersi dal contraddittorio – difetto di motivazione.
Contrariamente a quanto affermano i ricorrenti, l'Ufficio invece ha mostrato pienamente la propria volontà collaborativa nei confronti della società tanto da aver ridotto la pretesa tributaria originaria derivante dallo schema d'avviso di accertamento da euro 47.960,00 ad euro 39.523,00.
A tal proposito, l'analitica e dettagliata motivazione dell'avviso di accertamento emesso nei confronti della società, dimostra ulteriormente come l'Ufficio abbia valutato (ma poi motivatamente deciso in senso sfavorevole al contribuente) alcune delle argomentazioni dallo stesso sostenute.
III) In riferimento al III motivo : Non contestabilità ai soci della Società_1 di maggiori redditi.
L'Ufficio, al riguardo, ha fornita piena prova sia nella motivazione dell'avviso di accertamento emesso nei confronti della società e sia nel presente scritto difensivo, di come i motivi di ricorso dei contribuenti risultino essere in realtà carenti di fondamento.
IV) In riferimento al IV motivo:“In via subordinata, illegittimità parziale degli avvisi di accertamento quanto all'irrogazione delle sanzioni per violazione dell'art. 5 del D.lgs.472/1997 per assenza di colpevolezza.
La conoscenza delle norme tributarie risulta essere un requisito necessario e imprescindibile al fine dell'esercizio di qualsivoglia attività di impresa e l'indicazione di costi non deducibili (tali da abbattere l'imponibile sul quale calcolare le imposte dovute) non può certo essere considerato un comportamento
“scusabile” nei confronti del contribuente tale da lasciarlo indenne dalle sanzioni tributarie all'uopo previste.
Per tale motivo, la Cassazione ha più volte ribadito il principio per cui nelle violazioni tributarie la colpa grave
è da ritenersi implicita (quindi senza dover essere ulteriormente argomentata dall'Ufficio), per mancanza di diligenza, prudenza e perizia, laddove non vengano puntualmente rispettate le disposizioni che prevedano specifici adempimenti a carico del contribuente, come nel caso in esame, nel quale era del tutto chiaro che le spese in discussione sarebbero state deducibili solo se la società avesse diligentemente prodotto, conservato e prodotto all'Ufficio tutta la documentazione idonea ad attestarle in modo puntuale ed analitico.
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- All'Udienza del 12 ottobre 2025, su richiesta dell'Ufficio, la trattazione veniva rinviata all'Ud.12.01.2026, essendo necessario attendere la definizione del ricorso presentato dalla Società partecipata.
- Nelle more della trattazione, in data 9 gennaio 2026, venivano depositati i Protocolli delle conciliazioni perfezionatesi tra l'Ufficio e i Ricorrenti.
- All'odierna udienza di rinvio, celebrata con la partecipazione – in presenza – del solo Funzionario rappresentante l'Ufficio; questi ha confermato le avvenute conciliazioni, con compensazione delle spese. Il
Collegio, dichiarata chiusa la trattazione da parte del Presidente, ha assunta a decisione la vertenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare è da rilevare:
- che, a seguito di iniziativa dell'Ufficio del 7 gennaio 2026, le Parti siano addivenute a perfezionare accordo conciliativo ai sensi dell'art.48 D.Lgs.546/92, sottoscritto per accettazione, nell'interesse di ciascun
Ricorrente, dal Difensore delegato al riguardo, il 9 gennaio successivo;
- che, nell'ambito dell'accordo transattivo, sia stato considerato: - come, in sede di valutazione di memoria difensiva relativa al ricorso presentato dalla partecipata Società_2 sas, quanto alla fattura attiva non annotata e iscritta al n.4 del RO VI (per euro 8 mila), intestata a Società_3, l'Ufficio abbia riscontrato come tale documento fiscale attenesse a cessione di “bene strumentale” oggetto di ammortamento in sei anni. Bene che, al momento della cessione, presentava un valore residuo non ancora ammortizzato, di euro 14.460,79 (rispetto al valore da libro cespiti ammortizzabili di euro 18.075,99).
Cosicché, tenuto conto del prezzo di cessione (euro 8 mila), si era prodotta una minusvalenza di euro
6.460,79;
- che, di conseguenza, l'accordo conciliativo con la Società partecipata dai ricorrenti, ha previsto il riconoscimento di maggiori costi deducibili pari all'importo della minusvalenza, passando dagli accertati euro
457,00 ai conciliati euro 6.917,79;
- che, a seguito della riduzione del reddito di impresa dagli accertati euro 39.523,00 ai transatti euro
33.062,21, anche le pretese per IRPEF – reddito di partecipazione anno 2019, nei riguardi dei Soci, sono state ridotte in proporzione;
- che, nello specifico, ciascuna pretesa impositiva per IRPEF 2019, oggetto di conciliazione, sia stata così rideterminata:
- Quanto ai Ricorrente_4 - IRPEF a conguaglio, euro 2.413,00; - Addiz.regionale a conguaglio euro 149,00; - Addiz.comunale a conguaglio euro 66,00; - Sanzioni euro 946,00. Interessi sino al 9.01.2026, euro
508,79;
-quanto a Ricorrente_3 – IRPEF a conguaglio euro 2.243,00; Addiz.regionale a conguaglio euro 134,00; Addiz.comunale a conguaglio euro 30,00; - Sanzioni euro 866,52. Interessi sino al 9.01.2026 euro
466,00;
- quanto a Ricorrente_1 – IRPEF a conguaglio euro 2.693,00; - Addiz.regionale a conguagl.euro 162,00; Addiz.comunale a conguagli.euro 66,00; Sanzioni euro 1.051,00. Interessi sino al 9.01.2026 euro 565,51;
- quanto a Ricorrente_2 – IRPEF a conguagl.euro 2.779,00; - Addiz.a conguagl.euro 162,00; - Addiz.a conguagl.euro 33,00; - Sanzioni euro 1.070,64. Interessi sino al 9.01.2026 euro 575,77;
- che, l'accordo conciliativo così raggiunto comporti l'estinzione del giudizio, per intervenuta conciliazione;
- che, le spese di lite restino compensate tra le Parti, stante l'espresso accordo sul punto.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere in esito ad intervenuta conciliazione tra le parti. Spese di lite compensate. Savona, 12/01/2026 IL PRESIDENTE Dr.
Nominativo_4