Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Savona, sez. I, sentenza 21/01/2026, n. 30
CGT1
Sentenza 21 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Erroneità delle motivazioni addotte per respingere le osservazioni dei contribuenti in relazione ai costi non altrove classificati in riferimento ai rimborsi spese forfettari pagati ai soci

    L'ufficio ha ritenuto non dimostrata la legittimità della deduzione di tali costi, poiché la società ha esibito solo buste paga con rimborsi forfettari senza dettagli sulle trasferte e senza delibera o lettera d'incarico. Pertanto, ha recuperato a tassazione l'importo di 26.744,00 euro.

  • Rigettato
    Mancata e/o insufficiente valutazione degli elementi emersi dal contraddittorio – Difetto di motivazione

    L'Ufficio ha replicato che ha mostrato volontà collaborativa riducendo la pretesa tributaria e che la motivazione dell'avviso di accertamento dimostra la valutazione delle argomentazioni del contribuente.

  • Rigettato
    Non contestabilità ai soci della Società_1 di maggiori redditi

    L'Ufficio ritiene di aver fornito piena prova nella motivazione dell'avviso di accertamento e nelle controdeduzioni che i motivi di ricorso dei contribuenti sono privi di fondamento.

  • Rigettato
    In via subordinata, illegittimità parziale degli accertamenti quanto all'irrogazione delle sanzioni per violazione dell'art. 5 D.Lgs. 472/1997 - Assenza di colpevolezza

    L'Ufficio afferma che la conoscenza delle norme tributarie è un requisito necessario e che l'indicazione di costi non deducibili non è un comportamento scusabile. La Cassazione ritiene la colpa grave implicita nelle violazioni tributarie per mancanza di diligenza.

  • Rigettato
    Erroneità delle motivazioni addotte per respingere le osservazioni dei contribuenti in relazione ai costi non altrove classificati in riferimento ai rimborsi spese forfettari pagati ai soci

    L'ufficio ha ritenuto non dimostrata la legittimità della deduzione di tali costi, poiché la società ha esibito solo buste paga con rimborsi forfettari senza dettagli sulle trasferte e senza delibera o lettera d'incarico. Pertanto, ha recuperato a tassazione l'importo di 26.744,00 euro.

  • Rigettato
    Mancata e/o insufficiente valutazione degli elementi emersi dal contraddittorio – Difetto di motivazione

    L'Ufficio ha replicato che ha mostrato volontà collaborativa riducendo la pretesa tributaria e che la motivazione dell'avviso di accertamento dimostra la valutazione delle argomentazioni del contribuente.

  • Rigettato
    Non contestabilità ai soci della Società_1 di maggiori redditi

    L'Ufficio ritiene di aver fornito piena prova nella motivazione dell'avviso di accertamento e nelle controdeduzioni che i motivi di ricorso dei contribuenti sono privi di fondamento.

  • Rigettato
    In via subordinata, illegittimità parziale degli accertamenti quanto all'irrogazione delle sanzioni per violazione dell'art. 5 D.Lgs. 472/1997 - Assenza di colpevolezza

    L'Ufficio afferma che la conoscenza delle norme tributarie è un requisito necessario e che l'indicazione di costi non deducibili non è un comportamento scusabile. La Cassazione ritiene la colpa grave implicita nelle violazioni tributarie per mancanza di diligenza.

  • Rigettato
    Erroneità delle motivazioni addotte per respingere le osservazioni dei contribuenti in relazione ai costi non altrove classificati in riferimento ai rimborsi spese forfettari pagati ai soci

    L'ufficio ha ritenuto non dimostrata la legittimità della deduzione di tali costi, poiché la società ha esibito solo buste paga con rimborsi forfettari senza dettagli sulle trasferte e senza delibera o lettera d'incarico. Pertanto, ha recuperato a tassazione l'importo di 26.744,00 euro.

  • Rigettato
    Mancata e/o insufficiente valutazione degli elementi emersi dal contraddittorio – Difetto di motivazione

    L'Ufficio ha replicato che ha mostrato volontà collaborativa riducendo la pretesa tributaria e che la motivazione dell'avviso di accertamento dimostra la valutazione delle argomentazioni del contribuente.

  • Rigettato
    Non contestabilità ai soci della Società_1 di maggiori redditi

    L'Ufficio ritiene di aver fornito piena prova nella motivazione dell'avviso di accertamento e nelle controdeduzioni che i motivi di ricorso dei contribuenti sono privi di fondamento.

  • Rigettato
    In via subordinata, illegittimità parziale degli accertamenti quanto all'irrogazione delle sanzioni per violazione dell'art. 5 D.Lgs. 472/1997 - Assenza di colpevolezza

    L'Ufficio afferma che la conoscenza delle norme tributarie è un requisito necessario e che l'indicazione di costi non deducibili non è un comportamento scusabile. La Cassazione ritiene la colpa grave implicita nelle violazioni tributarie per mancanza di diligenza.

  • Rigettato
    Erroneità delle motivazioni addotte per respingere le osservazioni dei contribuenti in relazione ai costi non altrove classificati in riferimento ai rimborsi spese forfettari pagati ai soci

    L'ufficio ha ritenuto non dimostrata la legittimità della deduzione di tali costi, poiché la società ha esibito solo buste paga con rimborsi forfettari senza dettagli sulle trasferte e senza delibera o lettera d'incarico. Pertanto, ha recuperato a tassazione l'importo di 26.744,00 euro.

  • Rigettato
    Mancata e/o insufficiente valutazione degli elementi emersi dal contraddittorio – Difetto di motivazione

    L'Ufficio ha replicato che ha mostrato volontà collaborativa riducendo la pretesa tributaria e che la motivazione dell'avviso di accertamento dimostra la valutazione delle argomentazioni del contribuente.

  • Rigettato
    Non contestabilità ai soci della Società_1 di maggiori redditi

    L'Ufficio ritiene di aver fornito piena prova nella motivazione dell'avviso di accertamento e nelle controdeduzioni che i motivi di ricorso dei contribuenti sono privi di fondamento.

  • Rigettato
    In via subordinata, illegittimità parziale degli accertamenti quanto all'irrogazione delle sanzioni per violazione dell'art. 5 D.Lgs. 472/1997 - Assenza di colpevolezza

    L'Ufficio afferma che la conoscenza delle norme tributarie è un requisito necessario e che l'indicazione di costi non deducibili non è un comportamento scusabile. La Cassazione ritiene la colpa grave implicita nelle violazioni tributarie per mancanza di diligenza.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Savona, sez. I, sentenza 21/01/2026, n. 30
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Savona
    Numero : 30
    Data del deposito : 21 gennaio 2026

    Testo completo