Sentenza breve 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. II, sentenza breve 12/06/2025, n. 1092 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 1092 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 12/06/2025
N. 01092/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00837/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di ER (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 837 del 2025, proposto dal sig. RA Serritiello, rappresentato e difeso dagli avvocati Carlo Di Ruocco e Italo Rocco, con domicilio digitale come da pec estratta dal Registro di Giustizia;
contro
Comune di ER, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Nicola Comunale e Anna Attanasio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
avverso e per l’annullamento - previa sospensione :
a) del provvedimento n. 56969 del 5.03.2025 con il quale il Responsabile del Settore Trasformazione Urbanistica ed Edilizia del Comune di ER ha ingiunto la demolizione di modesti abusi sul fabbricato in Via Sant'Angelo di IA (in Catasto foglio 12, p.lla 476), ai sensi dell'art. 31 d.p.r. 380/2001;
b) del provvedimento n. 4345 dell'8.01.2025 con il quale il Responsabile del Settore Trasformazione Urbanistica ed Edilizia del Comune di ER, ha trasmesso accertamento tecnico e avvio del procedimento di repressione degli abusi edilizi;
c) di tutti gli atti istruttori, non conosciuti, collegati, connessi e consequenziali.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di ER;
Visti tutti gli atti di causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 giugno 2025 il dott. Roberto Ferrari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Premesso che :
Con il ricorso in epigrafe il sig. EL ha impugnato sotto vari profili l’ordinanza prot. n. 56969 del 5.03.2025 con cui il Comune di ER ha disposto la demolizione degli abusi realizzati dallo stesso ricorrente sull’immobile situato alla Via Sant’Angelo di IA;
già nell’atto introduttivo parte ricorrente aveva enunciato di essere in procinto di presentare un’istanza in sanatoria, ai sensi dell’art. 36 bis TUED, con riferimento agli abusi oggetto di ricorso;
il Comune si è costituito in giudizio rimarcando l’infondatezza del ricorso, ma nel contempo sottolineando che per gli abusi sia stata effettivamente depositata la preannunciata istanza di sanatoria, peraltro affoliata in atti sia dal Comune che, subito di seguito, dallo stesso ricorrente;
nel corso dell’odierna camera di consiglio il ricorrente, come da verbale in atti, ha dichiarato la sopravvenuta carenza d’interesse alla decisione, stante l’avvenuta presentazione dell’istanza ex art. 36 bis TUED
Considerato che
in virtù del fondamentale principio della domanda, il sindacato giurisdizionale può essere attivato soltanto ad iniziativa del soggetto che si ritiene leso e il processo amministrativo resta nella disponibilità della parte che lo ha attivato, senza che il giudice adito abbia alcuna possibilità di deciderlo nel merito ove la parte attrice, prima della spedizione della causa in decisione, abbia dichiarato di non avere più alcun interesse alla pronuncia di annullamento degli atti gravati.
Per quanto premesso ed in linea con i su esposti arresti giurisprudenziali, il Collegio, al cospetto della dichiarazione della parte ricorrente concernente il venir meno dell'interesse al ricorso, che preclude la decisione nel merito della controversia, non può che dichiarare il gravame improcedibile per sopravvenuto difetto d'interesse ai sensi dell'art. 35, comma 1, lettera c), del cod.proc.amm. (Cons. Stato, sez. III, 22 maggio 2018, n. 3061; id. sez. V, 13 luglio 2018, n. 4290; id., sez. IV, 16 luglio 2018, n. 4310; Tar Lazio, Roma, sez. II, 18 aprile 2016, n. 4514).
Rilevato in aggiunta che “ la presentazione di un’istanza di sanatoria ha fatto venire meno l’interesse attuale e concreto alla decisione sull’impugnazione di questa, potendo l’interessato avversare l’eventuale diniego, mentre l’eventuale definizione positiva della sanatoria è suscettibile di far cessare l’intera materia del contendere (cfr. T.A.R. Campania, ER, Sez. II, 4 settembre 2024, n. 1616; 12 gennaio 2022, n. 49);
Osservato, conclusivamente, che il ricorso è dunque improcedibile per sopravvenuto difetto d’interesse.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di ER (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto d’interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in ER nella camera di consiglio del giorno 11 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Nicola Durante, Presidente
Laura Zoppo, Referendario
Roberto Ferrari, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Roberto Ferrari | Nicola Durante |
IL SEGRETARIO