TRIB
Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 24/07/2025, n. 673 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 673 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Luigi Bettini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2790/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
LETTIERI GIAN MARCO, dell'avv. SPAGNOLO FABRIZIO e dell'avv. ROMANO
ILARIA, elettivamente domiciliato presso il difensore avv. LETTIERI GIAN MARCO
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SALVO RICCARDO, elettivamente CP_1 P.IVA_1
domiciliato presso il difensore avv. SALVO RICCARDO
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da ricorso introduttivo e memoria difensiva di costituzione.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso del 26.6.2024 adiva il Tribunale di Bologna, quale Parte_1 giudice del lavoro, chiedendo di: 1) accertare la nullità e/o l'illegittimità dei provvedimenti della Direzione provinciale di Bologna di revoca del suo trattamento pensionistico del CP_1
12.1.2024 e di conseguente accertamento di somme indebitamente percepite su pensione del 18.1.2024, oltre che, per l'effetto, del verbale unico di accertamento e notificazione n. 2023004941/DDL del 18.12.2023 emesso dall' e del Controparte_2 provvedimento di rigetto del ricorso dell'11.4.2024 e della delibera del Comitato Provinciale
del 27.5.2024; 2) condannare l' al ripristino del trattamento pensionistico CP_1 CP_1 illegittimamente revocatogli;
3) condannare l' alla restituzione/compensazione delle CP_1 somme illegittimamente da lui restituite all'Istituto previdenziale, pari a €. 7.071,72. Affermava che: 1) tramite il menzionato verbale l'Istituto aveva disconosciuto l'inquadramento assicurativo e previdenziale di “Quadro” riconosciuto a lui e a un altro pagina 1 di 5 lavoratore nei rapporti di lavoro indicati sul libro unico del lavoro e sui flussi Uniemens di Poligrafici Il Borgo s.r.l., disponendo nei confronti di entrambi il ripristino della qualifica di dirigente;
2) aveva contestato a entrambi l'accesso al trattamento di integrazione salariale per le imprese del settore editoria cui all'art. 25-bis, comma 3, lett. a), D.l.vo n. 148/15 nonché al prepensionamento dei lavoratori poligrafici di imprese stampatrici di quotidiani e di periodici e di imprese editrici di quotidiani, periodici e agenzie di stampa a diffusione nazionale di cui all'art. 1, comma 500, L. n. 160/19; 3) il 12.1.2024 gli aveva comunicato la revoca del trattamento pensionistico di cui godeva dall'1.1.2023, in ragione dell'accesso al prepensionamento ex art. 1, comma 500, L. n. 160/19 e il 18.2024 gli aveva comunicato la restituzione delle somme percepite a titolo di pensione per il periodo dall'1.5.23 al 31.12.23 per un importo complessivo di €. 42.430,42; 3) l'assunto da cui muovevano gli ispettori era errato poiché era corretto l'inquadramento di quadro al momento della pensione, non essendo più dirigente. Si costituiva in giudizio l' chiedendo il rigetto delle domande perché infondate in CP_1 fatto e in diritto. Eccepiva, in via pregiudiziale, che difettava la giurisdizione del giudice ordinario sulla legittimità del provvedimenti dell'Istituto previdenziale. Affermava, nel merito, che solo fittiziamente il ricorrente era stato inquadrato come quadro, per beneficiare del prepensionamento, quando invece era un dirigente, come lo era stato anche in passato;
del resto nel passaggio da una società all'altra non aveva mutato mansioni, come risultava anche da una procura speciale – rilasciatagli già dal 2000 – che gli conferiva ampi poteri e che era stata mantenuta, a riprova di ciò, anche alle dipendenze della nuova società. Istruita la causa documentalmente e a mezzo delle prove ammesse con l'ordinanza del 27.12.2024, la causa era decisa il 27.5.2025, mediante lettura del dispositivo. Deve anzitutto essere rigettata, in via pregiudiziale e in senso non ostativo alla decisione sul merito, l'eccezione di difetto di giurisdizione. Oggetto del giudizio non è infatti la legittimità di provvedimenti autoritativi dell' , CP_3 ma il diritto soggettivo del ricorrente. La revoca della pensione da parte dell'
[...]
è un atto che incide sul diritto del ricorrente alla prestazione previdenziale, CP_4 rientrante nella giurisdizione del giudice ordinario ex art. 442 c.p.c. che disciplina le controversie in materia di previdenza e assistenza obbligatoria (così Cass. civ., sez. lav., n. 26620/24). Non venendo un rilievo un potere autoritativo della Pubblica amministrazione, ma il diritto soggettivo alla pensione del ricorrente, la giurisdizione appartiene al giudice ordinario. Nel merito le domande del ricorrente sono fondate e meritano accoglimento. Dall'istruttoria è emerso quanto segue.
Il teste , dipendente di Poligrafici il Borgo s.r.l. dal febbraio 2011 al Testimone_1 settembre 2019 quale direttore generale e successivamente fino al settembre 2022 quale amministratore delegato, ha dichiarato: “È vera la circostanza, erano quelle le sue mansioni;
a seguito dell'assunzione presso Poligrafici, al ricorrente è stato attribuito il ruolo di
“responsabile finanza e controllo di gestione” e si occupava di gestire i rapporti con gli istituti bancari, degli incassi e dei pagamenti nonché del controllo di gestione … sono vere le circostanze, nel periodo in cui sono stato amministratore delegato non ricordo che abbia mai esercitato i poteri contenuti nella procura … sono vere le circostanze, non ricordo che abbia svolto l'attività di segretario alle riunioni, ma può essere capitato;
non ha comunque avuto alcun ruolo operativo nel bilancio o nelle strategie commerciali della società, ricordo che la
pagina 2 di 5 sua assunzione avvenne in conseguenza del trasferimento della a Roma e, Controparte_5 per evitare il licenziamento, la Poligrafici lo assunse con le mansioni che ho indicato prima … la procura è stata rilasciata prima che io diventassi amministratore delegato e anche direttore generale;
credo che fosse anteriore alla mia nomina di direttore;
non so dire che rapporti avesse con la proprietà”. Il teste consigliere delegato di amministrazione di Testimone_2
Poligrafici il Borgo s.r.l., ha dichiarato: “È vera la circostanza, erano quelle le sue mansioni;
a seguito dell'assunzione presso Poligrafici, al ricorrente è stato attribuito il ruolo di
“responsabile finanza e controllo di gestione” e si occupava di gestire i rapporti con gli istituti bancari, degli incassi e dei pagamenti nonché del controllo di gestione … sono vere le circostanze, confermo che il dott. non si occupava né di ordini commerciali né di Parte_1 gestione del personale … sono vere le circostanze, la sua attività era amministrativa e contabile, credo che abbia fatto il segretario alle riunioni solo in rare occasioni …. è vera la circostanza. Mi risulta che la procura gli fu rilasciata nel 2000 in conseguenza della cessazione del rapporto di lavoro dell'allora dirigente della società poligrafici il Borgo, la quale aveva la sede vicina alla per cui lavorava ed essendo Controparte_5 Parte_1 comune la proprietà di entrambe le società la procura gli fu rilasciata in quell'occasione contingente perché vi fosse qualcuno che avesse il potere di impegnare la società nel compimento di determinati atti. Dal 2000 in poi è stata utilizzata proprio in questo modo e il dott. ha sottoscritto pochissimi atti per conto della società, solo in caso di assenza o Parte_1 impedimento dei direttori generali che si sono avvicendati. Peraltro, gli atti firmati sono sempre relativi ai rapporti con gli istituti bancari, riguardando la necessità di compiere pagamenti o ricevere incassi”.
Ciò premesso, dai documenti in atti risulta ulteriormente che l'1.8.1995 il ricorrente è stato assunto da con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, Controparte_5 qualifica di “Dirigente” e applicazione del CCNL Dirigenti e per i Quadri Superiori delle Piccole e Medie Aziende Produttrici di Beni e Servizi. Il 14.2.2017 le parti hanno sottoscritto accordo in sede sindacale con il quale è stata prevista una significativa riduzione della retribuzione del dirigente, mantenendo inalterate mansioni e qualifica (documento n. 20 di parte ricorrente). Il 30.10.2019 le parti hanno inoltre concordato, tramite accordo sottoscritto in sede sindacale, la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro (documento n. 22 di parte ricorrente). Per mantenere un rapporto di lavoro con un'altra società seppur a condizioni diverse e peggiorative il ricorrente ha concluso un contratto con Poligrafici il Borgo s.r.l., altra società del gruppo cui appartiene anche nella quale è passato dal ruolo di “dirigente Controparte_5 generale di aziende nei servizi editoriali” al ruolo di “responsabile pianificazione, finanza e controllo di gestione” nel cui ambito si è occupato di gestire i rapporti con gli istituti bancari, degli incassi e dei pagamenti nonché del controllo di gestione. Anzitutto il contratto di lavoro indica le mansioni assegnate “mansioni di responsabile pianificazione, finanza e controllo di gestione” e le corrispondenti modalità di svolgimento con un “ruolo caratterizzato da autonomia di iniziativa e di decisione, nei limiti delle direttive generali del Suo settore” (documento n. 23 di parte ricorrente), con sufficiente precisione, senza che possa rinvenirsi una genericità che induca a ritenere che esse non corrispondono al vero. Inoltre l'assunzione del ricorrente è avvenuta l'1.11.2019 (documento n. 2), un anno e due mesi prima rispetto all'avvio del piano di riorganizzazione per crisi aziendale del 15.1.2021
pagina 3 di 5 e tre anni prima rispetto alla cessazione del rapporto di lavoro per dimissioni e al pensionamento anticipato, cosicché non può ritenersi che - sotto il profilo temporale - il mutamento del rapporto fosse strumentale all'ottenimento del miglior trattamento pensionistico. Né risulta dirimente il mantenimento dei poteri decisionali che aveva in Poligrafici il Borgo s.r.l., in qualità di procuratore speciale, fin dal 3.10.2000, in virtù della procura conferitagli. Dalle testimonianze è infatti emerso che nel corso del rapporto di lavoro alle dipendenze di i poteri attribuiti in forza della procura della Poligrafici il Parte_2
Borgo s.r.l. sono stati esercitati soltanto saltuariamente dal ricorrente, il quale non ha mai sottoscritto ordini commerciali di stampa, né tantomeno documenti attinenti alla gestione del personale. E ciò risulta confermato dai testimoni escussi. Dalle testimonianze è inoltre emerso che la procura speciale gli è stata rilasciata nel 2000, e dunque ben prima della nuova assunzione, in conseguenza della cessazione del rapporto di lavoro dell'allora dirigente della società Poligrafici il Borgo s.r.l. che aveva la sede vicina alla essendo comune la proprietà di entrambe le società. La procura Controparte_5 gli era stata rilasciata in quell'occasione perché vi fosse qualcuno che avesse il potere di impegnare la società nel compimento di determinati atti. I testimoni hanno aggiunto che dal 2000 in poi la procura è stata utilizzata in modo assolutamente saltuario e residuale e che il ricorrente ha sottoscritto pochissimi atti per conto della società, solo in caso di assenza o impedimento dei direttori generali che si sono avvicendati. Né può ritenersi che i testimoni siano incapaci di testimoniare o siano risultati inattendibili. Al riguardo, deve rilevarsi come la capacità a testimoniare differisce dalla valutazione sull'attendibilità del testimone, operando le stesse su piani diversi, poiché ex art. 246 c.p.c. la prima dipende dalla presenza di un interesse giuridico - non di mero fatto - che potrebbe legittimare la partecipazione del testimone al giudizio, mentre la seconda afferisce alla veridicità della deposizione che deve essere valutata alla luce di elementi di natura oggettiva (la precisione e la completezza delle dichiarazioni, le possibili contraddizioni) e di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti e anche all'eventuale interesse a un determinato esito della lite) (da ultimo Cass. civ., I, n. 9630/24). Nel caso in esame, da un lato, nessuna incapacità può essere ravvisata ex art. 246 c.p.c. poiché il primo testimone è un ex dipendente di Poligrafici Il Borgo s.r.l. e il secondo è un consigliere della società, senza poteri di rappresentanza, cosicché deve ritenersi che nessuno dei due sia portatore di un interesse concreto e attuale a intervenire nel presente giudizio, ove si tratta del trattamento pensionistico del ricorrente, sia pure in conseguenza del suo inquadramento lavorativo. Dall'altro le loro dichiarazioni sono risultate sufficientemente specifiche, coerenti fra di esse e col contenuto dei documenti prodotti e non contraddette da alcun altro elemento contrario, cosicché non può ritenersi che i due testimoni siano inattendibili per il solo fatto che il primo era stato in passato amministratore delegato della società, visto che ora non riveste più quella carica e non è nemmeno dipendente della società, mentre il secondo è sì consigliere ma privo di poteri di rappresentanza al riguardo, cosicché la sua qualità personale, se valutata insieme a tutti gli altri elementi, non assume una rilevanza tale da far necessariamente considerare come inattendibile la testimonianza resa.
pagina 4 di 5 Se così è, dall'istruttoria non è emerso che – in concreto – alle funzioni di quadro siano corrisposte mansioni dirigenziali e non quelle proprie della qualifica contrattualmente pattuita. Dunque non può ritenersi che l'attribuzione della qualifica di “quadro” al ricorrente sia avvenuta allo scopo di includere strumentalmente quest'ultimo nel piano di prepensionamento, in violazione dei principi di legge. La misura della retribuzione pattuita – maggiore di quella prevista dal contratto collettivo per i quadri e giustificata dal ricorrente nell'ambito del suo accordo con la società, in conseguenza del fatto che non era più dirigente e quindi sarebbe stata comunque inferiore a quella precedente, appunto da dirigente, ma comunque maggiore di quella di un quadro – da sola non vale a mettere in discussione un inquadramento che, per il resto, corrisponde alle mansioni svolte dal ricorrente. Nessun altro requisito per il trattamento di integrazione salariale è stato contestato dall'Istituto previdenziale, cosicché deve ritenersi che il ricorrente – quale quadro – ne abbia diritto.
In conseguenza di ciò deve essere accertato il diritto del ricorrente al trattamento di integrazione salariale per le imprese del settore editoria cui all'art. 25-bis, comma 3, lett. a), D.l.vo n. 148/15 nonché al prepensionamento dei lavoratori poligrafici di imprese stampatrici di quotidiani e di periodici e di imprese editrici di quotidiani, periodici e agenzie di stampa a diffusione nazionale di cui all'art. 1, comma 500, L. n. 160/19, revocatogli il 12.1.2024.
L' deve essere condannato al ripristino del trattamento pensionistico revocatogli e CP_1 al pagamento delle somme da lui restituite all' - pari a €. 7.071,72 - oltre alla maggior CP_1 somma fra la rivalutazione monetaria e gli interessi dal dovuto al saldo.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, nella persona del giudice del lavoro dott. Luigi Bettini, definitivamente pronunciando nella causa n. 2790/24 R. G. LAV. promossa da Parte_1
contro l' , in persona del Presidente pro tempore, ogni diversa istanza disattesa e
[...] CP_1 respinta, così provvede:
- accerta il diritto del ricorrente al trattamento di integrazione salariale per le imprese del settore editoria cui all'art. 25-bis, comma 3, lett. a), D.l.vo n. 148/15 nonché al prepensionamento dei lavoratori poligrafici di imprese stampatrici di quotidiani e di periodici e di imprese editrici di quotidiani, periodici e agenzie di stampa a diffusione nazionale di cui all'art. 1, comma 500, L. n. 160/19, revocatogli il 12.1.2024;
- condanna l' al ripristino del trattamento pensionistico revocato al ricorrente;
CP_1
- condanna l' al pagamento delle somme restituite dal ricorrente pari a €. 7.071,72; CP_1
- compensa per intero fra le parti le spese processuali
- fissa il termine di giorni sessanta per il deposito della motivazione. Bologna, 27.5.2025
Il giudice del lavoro
dott. Luigi Bettini
pagina 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Luigi Bettini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2790/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
LETTIERI GIAN MARCO, dell'avv. SPAGNOLO FABRIZIO e dell'avv. ROMANO
ILARIA, elettivamente domiciliato presso il difensore avv. LETTIERI GIAN MARCO
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SALVO RICCARDO, elettivamente CP_1 P.IVA_1
domiciliato presso il difensore avv. SALVO RICCARDO
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da ricorso introduttivo e memoria difensiva di costituzione.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso del 26.6.2024 adiva il Tribunale di Bologna, quale Parte_1 giudice del lavoro, chiedendo di: 1) accertare la nullità e/o l'illegittimità dei provvedimenti della Direzione provinciale di Bologna di revoca del suo trattamento pensionistico del CP_1
12.1.2024 e di conseguente accertamento di somme indebitamente percepite su pensione del 18.1.2024, oltre che, per l'effetto, del verbale unico di accertamento e notificazione n. 2023004941/DDL del 18.12.2023 emesso dall' e del Controparte_2 provvedimento di rigetto del ricorso dell'11.4.2024 e della delibera del Comitato Provinciale
del 27.5.2024; 2) condannare l' al ripristino del trattamento pensionistico CP_1 CP_1 illegittimamente revocatogli;
3) condannare l' alla restituzione/compensazione delle CP_1 somme illegittimamente da lui restituite all'Istituto previdenziale, pari a €. 7.071,72. Affermava che: 1) tramite il menzionato verbale l'Istituto aveva disconosciuto l'inquadramento assicurativo e previdenziale di “Quadro” riconosciuto a lui e a un altro pagina 1 di 5 lavoratore nei rapporti di lavoro indicati sul libro unico del lavoro e sui flussi Uniemens di Poligrafici Il Borgo s.r.l., disponendo nei confronti di entrambi il ripristino della qualifica di dirigente;
2) aveva contestato a entrambi l'accesso al trattamento di integrazione salariale per le imprese del settore editoria cui all'art. 25-bis, comma 3, lett. a), D.l.vo n. 148/15 nonché al prepensionamento dei lavoratori poligrafici di imprese stampatrici di quotidiani e di periodici e di imprese editrici di quotidiani, periodici e agenzie di stampa a diffusione nazionale di cui all'art. 1, comma 500, L. n. 160/19; 3) il 12.1.2024 gli aveva comunicato la revoca del trattamento pensionistico di cui godeva dall'1.1.2023, in ragione dell'accesso al prepensionamento ex art. 1, comma 500, L. n. 160/19 e il 18.2024 gli aveva comunicato la restituzione delle somme percepite a titolo di pensione per il periodo dall'1.5.23 al 31.12.23 per un importo complessivo di €. 42.430,42; 3) l'assunto da cui muovevano gli ispettori era errato poiché era corretto l'inquadramento di quadro al momento della pensione, non essendo più dirigente. Si costituiva in giudizio l' chiedendo il rigetto delle domande perché infondate in CP_1 fatto e in diritto. Eccepiva, in via pregiudiziale, che difettava la giurisdizione del giudice ordinario sulla legittimità del provvedimenti dell'Istituto previdenziale. Affermava, nel merito, che solo fittiziamente il ricorrente era stato inquadrato come quadro, per beneficiare del prepensionamento, quando invece era un dirigente, come lo era stato anche in passato;
del resto nel passaggio da una società all'altra non aveva mutato mansioni, come risultava anche da una procura speciale – rilasciatagli già dal 2000 – che gli conferiva ampi poteri e che era stata mantenuta, a riprova di ciò, anche alle dipendenze della nuova società. Istruita la causa documentalmente e a mezzo delle prove ammesse con l'ordinanza del 27.12.2024, la causa era decisa il 27.5.2025, mediante lettura del dispositivo. Deve anzitutto essere rigettata, in via pregiudiziale e in senso non ostativo alla decisione sul merito, l'eccezione di difetto di giurisdizione. Oggetto del giudizio non è infatti la legittimità di provvedimenti autoritativi dell' , CP_3 ma il diritto soggettivo del ricorrente. La revoca della pensione da parte dell'
[...]
è un atto che incide sul diritto del ricorrente alla prestazione previdenziale, CP_4 rientrante nella giurisdizione del giudice ordinario ex art. 442 c.p.c. che disciplina le controversie in materia di previdenza e assistenza obbligatoria (così Cass. civ., sez. lav., n. 26620/24). Non venendo un rilievo un potere autoritativo della Pubblica amministrazione, ma il diritto soggettivo alla pensione del ricorrente, la giurisdizione appartiene al giudice ordinario. Nel merito le domande del ricorrente sono fondate e meritano accoglimento. Dall'istruttoria è emerso quanto segue.
Il teste , dipendente di Poligrafici il Borgo s.r.l. dal febbraio 2011 al Testimone_1 settembre 2019 quale direttore generale e successivamente fino al settembre 2022 quale amministratore delegato, ha dichiarato: “È vera la circostanza, erano quelle le sue mansioni;
a seguito dell'assunzione presso Poligrafici, al ricorrente è stato attribuito il ruolo di
“responsabile finanza e controllo di gestione” e si occupava di gestire i rapporti con gli istituti bancari, degli incassi e dei pagamenti nonché del controllo di gestione … sono vere le circostanze, nel periodo in cui sono stato amministratore delegato non ricordo che abbia mai esercitato i poteri contenuti nella procura … sono vere le circostanze, non ricordo che abbia svolto l'attività di segretario alle riunioni, ma può essere capitato;
non ha comunque avuto alcun ruolo operativo nel bilancio o nelle strategie commerciali della società, ricordo che la
pagina 2 di 5 sua assunzione avvenne in conseguenza del trasferimento della a Roma e, Controparte_5 per evitare il licenziamento, la Poligrafici lo assunse con le mansioni che ho indicato prima … la procura è stata rilasciata prima che io diventassi amministratore delegato e anche direttore generale;
credo che fosse anteriore alla mia nomina di direttore;
non so dire che rapporti avesse con la proprietà”. Il teste consigliere delegato di amministrazione di Testimone_2
Poligrafici il Borgo s.r.l., ha dichiarato: “È vera la circostanza, erano quelle le sue mansioni;
a seguito dell'assunzione presso Poligrafici, al ricorrente è stato attribuito il ruolo di
“responsabile finanza e controllo di gestione” e si occupava di gestire i rapporti con gli istituti bancari, degli incassi e dei pagamenti nonché del controllo di gestione … sono vere le circostanze, confermo che il dott. non si occupava né di ordini commerciali né di Parte_1 gestione del personale … sono vere le circostanze, la sua attività era amministrativa e contabile, credo che abbia fatto il segretario alle riunioni solo in rare occasioni …. è vera la circostanza. Mi risulta che la procura gli fu rilasciata nel 2000 in conseguenza della cessazione del rapporto di lavoro dell'allora dirigente della società poligrafici il Borgo, la quale aveva la sede vicina alla per cui lavorava ed essendo Controparte_5 Parte_1 comune la proprietà di entrambe le società la procura gli fu rilasciata in quell'occasione contingente perché vi fosse qualcuno che avesse il potere di impegnare la società nel compimento di determinati atti. Dal 2000 in poi è stata utilizzata proprio in questo modo e il dott. ha sottoscritto pochissimi atti per conto della società, solo in caso di assenza o Parte_1 impedimento dei direttori generali che si sono avvicendati. Peraltro, gli atti firmati sono sempre relativi ai rapporti con gli istituti bancari, riguardando la necessità di compiere pagamenti o ricevere incassi”.
Ciò premesso, dai documenti in atti risulta ulteriormente che l'1.8.1995 il ricorrente è stato assunto da con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, Controparte_5 qualifica di “Dirigente” e applicazione del CCNL Dirigenti e per i Quadri Superiori delle Piccole e Medie Aziende Produttrici di Beni e Servizi. Il 14.2.2017 le parti hanno sottoscritto accordo in sede sindacale con il quale è stata prevista una significativa riduzione della retribuzione del dirigente, mantenendo inalterate mansioni e qualifica (documento n. 20 di parte ricorrente). Il 30.10.2019 le parti hanno inoltre concordato, tramite accordo sottoscritto in sede sindacale, la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro (documento n. 22 di parte ricorrente). Per mantenere un rapporto di lavoro con un'altra società seppur a condizioni diverse e peggiorative il ricorrente ha concluso un contratto con Poligrafici il Borgo s.r.l., altra società del gruppo cui appartiene anche nella quale è passato dal ruolo di “dirigente Controparte_5 generale di aziende nei servizi editoriali” al ruolo di “responsabile pianificazione, finanza e controllo di gestione” nel cui ambito si è occupato di gestire i rapporti con gli istituti bancari, degli incassi e dei pagamenti nonché del controllo di gestione. Anzitutto il contratto di lavoro indica le mansioni assegnate “mansioni di responsabile pianificazione, finanza e controllo di gestione” e le corrispondenti modalità di svolgimento con un “ruolo caratterizzato da autonomia di iniziativa e di decisione, nei limiti delle direttive generali del Suo settore” (documento n. 23 di parte ricorrente), con sufficiente precisione, senza che possa rinvenirsi una genericità che induca a ritenere che esse non corrispondono al vero. Inoltre l'assunzione del ricorrente è avvenuta l'1.11.2019 (documento n. 2), un anno e due mesi prima rispetto all'avvio del piano di riorganizzazione per crisi aziendale del 15.1.2021
pagina 3 di 5 e tre anni prima rispetto alla cessazione del rapporto di lavoro per dimissioni e al pensionamento anticipato, cosicché non può ritenersi che - sotto il profilo temporale - il mutamento del rapporto fosse strumentale all'ottenimento del miglior trattamento pensionistico. Né risulta dirimente il mantenimento dei poteri decisionali che aveva in Poligrafici il Borgo s.r.l., in qualità di procuratore speciale, fin dal 3.10.2000, in virtù della procura conferitagli. Dalle testimonianze è infatti emerso che nel corso del rapporto di lavoro alle dipendenze di i poteri attribuiti in forza della procura della Poligrafici il Parte_2
Borgo s.r.l. sono stati esercitati soltanto saltuariamente dal ricorrente, il quale non ha mai sottoscritto ordini commerciali di stampa, né tantomeno documenti attinenti alla gestione del personale. E ciò risulta confermato dai testimoni escussi. Dalle testimonianze è inoltre emerso che la procura speciale gli è stata rilasciata nel 2000, e dunque ben prima della nuova assunzione, in conseguenza della cessazione del rapporto di lavoro dell'allora dirigente della società Poligrafici il Borgo s.r.l. che aveva la sede vicina alla essendo comune la proprietà di entrambe le società. La procura Controparte_5 gli era stata rilasciata in quell'occasione perché vi fosse qualcuno che avesse il potere di impegnare la società nel compimento di determinati atti. I testimoni hanno aggiunto che dal 2000 in poi la procura è stata utilizzata in modo assolutamente saltuario e residuale e che il ricorrente ha sottoscritto pochissimi atti per conto della società, solo in caso di assenza o impedimento dei direttori generali che si sono avvicendati. Né può ritenersi che i testimoni siano incapaci di testimoniare o siano risultati inattendibili. Al riguardo, deve rilevarsi come la capacità a testimoniare differisce dalla valutazione sull'attendibilità del testimone, operando le stesse su piani diversi, poiché ex art. 246 c.p.c. la prima dipende dalla presenza di un interesse giuridico - non di mero fatto - che potrebbe legittimare la partecipazione del testimone al giudizio, mentre la seconda afferisce alla veridicità della deposizione che deve essere valutata alla luce di elementi di natura oggettiva (la precisione e la completezza delle dichiarazioni, le possibili contraddizioni) e di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti e anche all'eventuale interesse a un determinato esito della lite) (da ultimo Cass. civ., I, n. 9630/24). Nel caso in esame, da un lato, nessuna incapacità può essere ravvisata ex art. 246 c.p.c. poiché il primo testimone è un ex dipendente di Poligrafici Il Borgo s.r.l. e il secondo è un consigliere della società, senza poteri di rappresentanza, cosicché deve ritenersi che nessuno dei due sia portatore di un interesse concreto e attuale a intervenire nel presente giudizio, ove si tratta del trattamento pensionistico del ricorrente, sia pure in conseguenza del suo inquadramento lavorativo. Dall'altro le loro dichiarazioni sono risultate sufficientemente specifiche, coerenti fra di esse e col contenuto dei documenti prodotti e non contraddette da alcun altro elemento contrario, cosicché non può ritenersi che i due testimoni siano inattendibili per il solo fatto che il primo era stato in passato amministratore delegato della società, visto che ora non riveste più quella carica e non è nemmeno dipendente della società, mentre il secondo è sì consigliere ma privo di poteri di rappresentanza al riguardo, cosicché la sua qualità personale, se valutata insieme a tutti gli altri elementi, non assume una rilevanza tale da far necessariamente considerare come inattendibile la testimonianza resa.
pagina 4 di 5 Se così è, dall'istruttoria non è emerso che – in concreto – alle funzioni di quadro siano corrisposte mansioni dirigenziali e non quelle proprie della qualifica contrattualmente pattuita. Dunque non può ritenersi che l'attribuzione della qualifica di “quadro” al ricorrente sia avvenuta allo scopo di includere strumentalmente quest'ultimo nel piano di prepensionamento, in violazione dei principi di legge. La misura della retribuzione pattuita – maggiore di quella prevista dal contratto collettivo per i quadri e giustificata dal ricorrente nell'ambito del suo accordo con la società, in conseguenza del fatto che non era più dirigente e quindi sarebbe stata comunque inferiore a quella precedente, appunto da dirigente, ma comunque maggiore di quella di un quadro – da sola non vale a mettere in discussione un inquadramento che, per il resto, corrisponde alle mansioni svolte dal ricorrente. Nessun altro requisito per il trattamento di integrazione salariale è stato contestato dall'Istituto previdenziale, cosicché deve ritenersi che il ricorrente – quale quadro – ne abbia diritto.
In conseguenza di ciò deve essere accertato il diritto del ricorrente al trattamento di integrazione salariale per le imprese del settore editoria cui all'art. 25-bis, comma 3, lett. a), D.l.vo n. 148/15 nonché al prepensionamento dei lavoratori poligrafici di imprese stampatrici di quotidiani e di periodici e di imprese editrici di quotidiani, periodici e agenzie di stampa a diffusione nazionale di cui all'art. 1, comma 500, L. n. 160/19, revocatogli il 12.1.2024.
L' deve essere condannato al ripristino del trattamento pensionistico revocatogli e CP_1 al pagamento delle somme da lui restituite all' - pari a €. 7.071,72 - oltre alla maggior CP_1 somma fra la rivalutazione monetaria e gli interessi dal dovuto al saldo.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, nella persona del giudice del lavoro dott. Luigi Bettini, definitivamente pronunciando nella causa n. 2790/24 R. G. LAV. promossa da Parte_1
contro l' , in persona del Presidente pro tempore, ogni diversa istanza disattesa e
[...] CP_1 respinta, così provvede:
- accerta il diritto del ricorrente al trattamento di integrazione salariale per le imprese del settore editoria cui all'art. 25-bis, comma 3, lett. a), D.l.vo n. 148/15 nonché al prepensionamento dei lavoratori poligrafici di imprese stampatrici di quotidiani e di periodici e di imprese editrici di quotidiani, periodici e agenzie di stampa a diffusione nazionale di cui all'art. 1, comma 500, L. n. 160/19, revocatogli il 12.1.2024;
- condanna l' al ripristino del trattamento pensionistico revocato al ricorrente;
CP_1
- condanna l' al pagamento delle somme restituite dal ricorrente pari a €. 7.071,72; CP_1
- compensa per intero fra le parti le spese processuali
- fissa il termine di giorni sessanta per il deposito della motivazione. Bologna, 27.5.2025
Il giudice del lavoro
dott. Luigi Bettini
pagina 5 di 5