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Sentenza 27 agosto 2025
Sentenza 27 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 27/08/2025, n. 12010 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12010 |
| Data del deposito : | 27 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa FA IA Giudice relatore riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 56441 del Ruolo Generale
degli Affari Contenziosi dell'anno 2023 cui è stata riunita quella iscritta al n. 1392/2024 R.G.A.C. vertente
TRA
(ROMA (RM), 10/01/1981), con il patrocinio Parte_1
dell'avv. CURTILLI LILIANA giusta procura speciale in atti;
ricorrente
E
(TORINO (TO), 10/08/1968), con il patrocinio CP_1
dell'avv. NUSINER CECILIA e dell'avv. MALFATTI LETTA PAOLA
giusta procura speciale in atti;
resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero. 2
OGGETTO: separazione personale.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente notificato unitamente al pedissequo decreto di fissazione d'udienza, premesso che in data Parte_1
20/12/2014 ha contratto in Anzio (RM) matrimonio civile con
[...]
PE
e che dall'unione sono nate le figlie (07/07/2013) e CP_1 Per_2
(22/09/2020), ha dedotto che nel tempo la convivenza è divenuta intollerabile e ha chiesto, quindi, di pronunciare la separazione personale dei coniugi con ogni conseguente statuizione.
Si è costituito in giudizio che ha aderito alla CP_1
pronuncia sulla separazione personale dei coniugi, contestando le avverse allegazioni e istanze e chiedendo addebitarsi la separazione alla moglie per violazione dei doveri di fedeltà, lealtà, assistenza morale e materiale.
Alla prima udienza del 20/05/2024 sono comparse personalmente le parti e il giudice delegato, preso atto della riunione al presente giudizio di quello iscritto al n. 1392/2024 R.G.A.C., avente il medesimo oggetto,
proposto successivamente dal esperito senza esito positivo il CP_1
tentativo di conciliazione, preso atto che ambo le parti, con differenti argomentazioni, hanno chiesto il collocamento prevalente delle figlie presso di sé con conseguente assegnazione della casa familiare, in comproprietà tra i coniugi, ha adottato i seguenti provvedimenti provvisori ai sensi dell'art. 473bis.22 c.p.c. e contestualmente ha rimesso la causa al collegio per la decisione sullo status: 3
1)autorizza i coniugi a vivere separati con obbligo di reciproco
rispetto disponendo che ognuno provveda autonomamente al proprio
mantenimento;
2) affida le figlie minori (Roma, 7 luglio 2013) e PEona_3
(Roma, 22 settembre 2020) in modo condiviso ad PEona_4
entrambi i genitori, con residenza presso la madre, esercizio disgiunto della
responsabilità genitoriale limitatamente alle decisioni su questioni di
ordinaria amministrazione afferenti l'organizzazione della vita quotidiana
durante i tempi di permanenza delle stesse presso ciascun genitore e
congiunto relativamente alle decisioni di maggior importanza afferenti
l'educazione, l'istruzione, la salute e la scelta della residenza abituale;
PE 3) salvo diverso accordo tra le parti, il padre vedrà e terrà con sé
e a) a finesettimana alternati dall'orario di uscita scolastico del Per_2
venerdì ovvero dalle ore 09.00 in caso di chiusura scolastica al lunedì
mattina (ingresso a scuola ovvero fino alle ore 09.00 in caso di chiusura
scolastica); b) dalle ore 16.00 o dal diverso orario di uscita scolastico del
mercoledì al giovedì mattina (ingresso a scuola ovvero fino alle ore 09.00
in caso di chiusura scolastica) nella settimane in cui le figlie trascorrono il
finesettimana con il padre e fino al venerdì mattina (ingresso a scuola
ovvero fino alle ore 09.00 in caso di chiusura scolastica) nelle settimane in
cui le figlie trascorrono il finesettimana con la madre;
c) per metà della
durata delle vacanze scolastiche natalizie in modo tale da alternare negli
anni le principali festività; d) ad anni alterni per l'intera durata delle
vacanze scolastiche pasquali;
e) per trenta giorni durante le vacanze
scolastiche estive, da concordare con la madre entro il mese di maggio di
ciascun anno, con la precisazione che in difetto di diverso accordo il padre 4
PE terrà con sé e dal 1° al 15 dei mesi di luglio e agosto negli anni Per_2
pari e dal 16 al 31 dei mesi di luglio e agosto negli anni dispari e la madre
viceversa;
4) dispone che a far data dal mese di luglio 2024 il padre corrisponda
PE alla madre, a titolo di contributo per il mantenimento di e la Per_2
somma mensile di euro 800,00 (euro 400,00 per ciascun figlia), da
rivalutare annualmente secondo gli indici Istat con base luglio 2024, e
condanna il al versamento, in favore della ed entro il CP_1 Parte_1
giorno 5 di ogni mese, dei relativi importi, comprensivi delle voci di spesa
di cui al Protocollo d'intesa con il Foro sottoscritto dall'intestato Tribunale
il 17 dicembre 2014;
5) pone a carico del padre nella misura del 60% e della madre nella
misura del 40% il pagamento delle spese extra afferenti le due figlie, con le
specificazioni di cui al suindicato Protocollo;
6) assegna la casa familiare sita in Roma Via Raimondo Montecuccoli
n. 32 alla ricorrente disponendo che il coniuge se ne Parte_1
allontani entro il 30 giugno 2024.
Conferma l'ordinanza in data 12 febbraio 2024 [iscrizione scolastica delle figlie].
Dispone procedersi a ctu e nomina a tal fine la dott.ssa Per_5
affinché risponda ai seguenti quesiti: …………….
[...]
Dispone procedersi ad accertamenti di Polizia Tributaria, a mezzo
della Guardia di Finanza competente per territorio, con facoltà di sub-
delega, sulla persona di e , al fine Parte_1 CP_1
di: …………….
Ammette le prove orali nei limiti di cui in motivazione e delega per 5
l'espletamento delle stesse il GOP dott.ssa Manuela Sorrentino che
provvederà a calendarizzare le relative udienze mediante decreto da
comunicare alle parti a cura della cancelleria.
Rinvia la causa per la rimessione in decisione all'udienza del 1°
luglio 2025, ore di rito, assegnando alle parti i termini di cui all'art.
473bis.28 c.p.c. e mandando alle stesse di depositare unitamente alle note
di precisazione delle conclusioni le dichiarazioni fiscali successive a quelle
in atti nonché dichiarazione sostitutiva di atto notorio aggiornata e
contenente tutte le indicazioni di cui al decreto di fissazione d'udienza.
Si comunichi ….
Con sentenza non definitiva n. 9163/2024 il Tribunale ha pronunciato la separazione personale dei coniugi.
Espletate la consulenza tecnica psicologica, l'indagine a mezzo della
Guardia di Finanza e le prove orali, acquisita la documentazione complessivamente prodotta dalle parti, all'udienza del 01/07/2025 il giudice delegato ha rimesso la causa al collegio per la decisione previa assegnazione dei termini di cui all'art. 473bis.28 c.p.c.
Essendo intervenuta sentenza non definitiva sullo status, il collegio è
chiamato a pronunciarsi unicamente sulle domande accessorie, prima fra tutte quella di addebito spiegata dal resistente.
La stessa è destituita di fondamento e deve, pertanto, essere rigettata essendo rimasta del tutto priva di prova, non avendo neanche il CP_1
articolato prove specifiche e puntuali sul punto.
Tenuto conto delle conclusioni e dei suggerimenti del ctu nominato,
condivisi dalle parti nel corso dell'indagine peritale, deve essere disposto
PE anche in questa sede l'affidamento condiviso delle figlie minori e Per_2 6 ad entrambi i genitori, con residenza presso la madre alla quale deve essere conseguentemente assegnata la casa familiare e disciplina dei tempi di permanenza presso il padre nei termini di cui ai provvedimenti provvisori,
ritrascritti in dispositivo, con contestuale invito delle parti ad intraprendere un percorso di sostegno alla genitorialità presso un centro o un professionista scelto di comune intesa.
Il collegio reputa, altresì, di confermare i vigenti provvedimenti economici in forza dei quali ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento e il padre è tenuto a corrispondere alla madre, a titolo di contributo per il mantenimento delle due figlie e a far data dal mese di luglio 2024, la somma mensile di euro 800,00 (euro 400,00 per ciascuna figlia), da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat con base luglio
2024.
Invero dalla documentazione complessivamente prodotta dalle parti e dall'indagine espletata dalla Guardia di Finanza oltre che dalle dichiarazioni rese dai testi escussi che hanno confermato l'attività di insegnante di gyrotonic svolta dalla ricorrente emerge quanto segue:
la , titolare di esigui redditi fino al 2023/2024, allo stato Parte_1
percepisce circa euro 1.000,00/1.200,00 mensili netti dall'attività lavorativa;
è proprietaria in virtù di successione ereditaria di una quota di un appartamento a Roma abitato dalla di lei madre, oltre che del 50% della casa familiare, gravata da mutuo cointestato il cui rateo mensile ammonta a circa euro 900,00 complessivi, immobile di cui ella ha il pieno ed esclusivo godimento;
il dipendente della società con qualifica di CP_1 Parte_2
quadro, è titolare di un reddito netto mensile pari a circa euro 4.300,00 su 7 dodici mensilità, giusta Modello 730/2024, avendo percepito negli anni d'imposta dal 2020 al 2023 inclusi un reddito netto mensile pari a circa euro
4.250,00 su dodici mensilità, giusta modelli fiscali in atti;
è proprietario del
50% della casa familiare per la quale corrisponde la quota del mutuo pari ad euro 450,00 mensili ed è tenuto al pagamento del canone di locazione dell'immobile ove si è trasferito a vivere per euro 1.200,00 mensili;
è socio e amministratore di due società a responsabilità limitata, la e la CP_2
che risultano, rispettivamente, inattiva e cessata alla data del CP_3
22/04/2024.
Tenuto conto di tali risultanze, dell'età delle figlie delle parti, degli ampi di permanenza delle stesse presso il padre, sostanzialmente paritetici,
e, quindi, del mantenimento ordinario diretto cui è tenuto il il CP_1
collegio reputa equo confermare la misura dell'assegno perequativo di mantenimento come fissato in via provvisoria.
Il divario reddituale esistente tra le parti giustifica la ripartizione delle spese extra afferenti le due figlie in ragione del 60% a carico del padre e del
40% a carico della madre, con le specificazioni tutte di cui al Protocollo
sottoscritto dal Tribunale di Roma con il locale COA il 17/12/2014.
Non può, invece, trovare accoglimento la domanda di mantenimento per sé proposta dalla ricorrente, oltre che per le sopra illustrate emergenze istruttorie, in quanto trattasi di giovane donna capace ed abile al lavoro, in possesso del titolo di studio del diploma e titolare di un reddito netto mensile pari a circa euro 1.000,00/1.200,00, certamente suscettibile di incremento, considerata l'attività di personal trainer e insegnante di gyrotonic svolta;
infine non può sottacersi il valore economico del godimento esclusivo della casa familiare, in comproprietà tra le parti, da 8 parte della stessa , immobile per il quale il corrisponde Parte_1 CP_1
la sua quota di muto.
Ricorrono giustificati motivi avuto riguardo alla natura e all'oggetto del giudizio e alla parziale soccombenza reciproca per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
Le spese di ctu, liquidate con separato decreto, devono essere definitamente poste a carico di ambo le parti in eguale misura.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 56441/2023 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza,
deduzione ed eccezione, così decide:
1) i coniugi vivranno separati con obbligo di reciproco rispetto;
2) ciascun coniuge provvederà autonomamente al proprio mantenimento;
3) affida le figlie minori (Roma, 7 luglio 2013) e PEona_3
(Roma, 22 settembre 2020) in modo condiviso ad PEona_4
entrambi i genitori, con residenza presso la madre, esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione afferenti l'organizzazione della vita quotidiana durante i tempi di permanenza delle stesse presso ciascun genitore e congiunto relativamente alle decisioni di maggior importanza afferenti l'educazione, l'istruzione, la salute e la scelta della residenza abituale;
PE 4) salvo diverso accordo tra le parti, il padre vedrà e terrà con sé e a) a finesettimana alternati dall'orario di uscita scolastico del venerdì Per_2 9 ovvero dalle ore 09.00 in caso di chiusura scolastica al lunedì mattina
(ingresso a scuola ovvero fino alle ore 09.00 in caso di chiusura scolastica);
b) dalle ore 16.00 o dal diverso orario di uscita scolastico del mercoledì al giovedì mattina (ingresso a scuola ovvero fino alle ore 09.00 in caso di chiusura scolastica) nella settimane in cui le figlie trascorrono il finesettimana con il padre e fino al venerdì mattina (ingresso a scuola ovvero fino alle ore 09.00 in caso di chiusura scolastica) nelle settimane in cui le figlie trascorrono il finesettimana con la madre;
c) per metà della durata delle vacanze scolastiche natalizie in modo tale da alternare negli anni le principali festività; d) ad anni alterni per l'intera durata delle vacanze scolastiche pasquali;
e) per trenta giorni durante le vacanze scolastiche estive, da concordare con la madre entro il mese di maggio di ciascun anno,
con la precisazione che in difetto di diverso accordo il padre terrà con sé
PE e dal 1° al 15 dei mesi di luglio e agosto negli anni pari e dal 16 al Per_2
31 dei mesi di luglio e agosto negli anni dispari e la madre viceversa;
5) dispone che a far data dal mese di luglio 2024 il padre corrisponda
PE alla madre, a titolo di contributo per il mantenimento di e la Per_2
somma mensile di euro 800,00 (euro 400,00 per ciascun figlia), da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat con base luglio 2024, e condanna il al versamento, in favore della ed entro il giorno 5 di CP_1 Parte_1
ogni mese, dei relativi importi, comprensivi delle voci di spesa di cui al
Protocollo d'intesa con il Foro sottoscritto dall'intestato Tribunale il 17
dicembre 2014;
6) pone a carico del padre nella misura del 60% e della madre nella misura del 40% il pagamento delle spese extra afferenti le due figlie, con le specificazioni di cui al suindicato Protocollo;
10
7) assegna la casa familiare sita in Roma Via Raimondo Montecuccoli
n. 32 alla ricorrente;
Parte_1
8) invita le parti ad intraprendere e portare a compimento un percorso di sostegno alla genitorialità presso un centro o un professionista scelto di comune intesa e a consegnare agli operatori che prenderanno in carico il caso copia integrale della relazione di consulenza della dott.ssa Per_5
con i relativi allegati;
[...]
9) rigetta la domanda di mantenimento per sé proposta dalla ricorrente e la domanda di addebito proposta dal resistente;
10) pone definitivamente a carico di ambo le parti in eguale misura il pagamento delle spese di ctu liquidate con separato decreto;
11) dichiara integralmente compensate le spese di lite tra le parti.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 25/07/2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa FA IA
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa FA IA Giudice relatore riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 56441 del Ruolo Generale
degli Affari Contenziosi dell'anno 2023 cui è stata riunita quella iscritta al n. 1392/2024 R.G.A.C. vertente
TRA
(ROMA (RM), 10/01/1981), con il patrocinio Parte_1
dell'avv. CURTILLI LILIANA giusta procura speciale in atti;
ricorrente
E
(TORINO (TO), 10/08/1968), con il patrocinio CP_1
dell'avv. NUSINER CECILIA e dell'avv. MALFATTI LETTA PAOLA
giusta procura speciale in atti;
resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero. 2
OGGETTO: separazione personale.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente notificato unitamente al pedissequo decreto di fissazione d'udienza, premesso che in data Parte_1
20/12/2014 ha contratto in Anzio (RM) matrimonio civile con
[...]
PE
e che dall'unione sono nate le figlie (07/07/2013) e CP_1 Per_2
(22/09/2020), ha dedotto che nel tempo la convivenza è divenuta intollerabile e ha chiesto, quindi, di pronunciare la separazione personale dei coniugi con ogni conseguente statuizione.
Si è costituito in giudizio che ha aderito alla CP_1
pronuncia sulla separazione personale dei coniugi, contestando le avverse allegazioni e istanze e chiedendo addebitarsi la separazione alla moglie per violazione dei doveri di fedeltà, lealtà, assistenza morale e materiale.
Alla prima udienza del 20/05/2024 sono comparse personalmente le parti e il giudice delegato, preso atto della riunione al presente giudizio di quello iscritto al n. 1392/2024 R.G.A.C., avente il medesimo oggetto,
proposto successivamente dal esperito senza esito positivo il CP_1
tentativo di conciliazione, preso atto che ambo le parti, con differenti argomentazioni, hanno chiesto il collocamento prevalente delle figlie presso di sé con conseguente assegnazione della casa familiare, in comproprietà tra i coniugi, ha adottato i seguenti provvedimenti provvisori ai sensi dell'art. 473bis.22 c.p.c. e contestualmente ha rimesso la causa al collegio per la decisione sullo status: 3
1)autorizza i coniugi a vivere separati con obbligo di reciproco
rispetto disponendo che ognuno provveda autonomamente al proprio
mantenimento;
2) affida le figlie minori (Roma, 7 luglio 2013) e PEona_3
(Roma, 22 settembre 2020) in modo condiviso ad PEona_4
entrambi i genitori, con residenza presso la madre, esercizio disgiunto della
responsabilità genitoriale limitatamente alle decisioni su questioni di
ordinaria amministrazione afferenti l'organizzazione della vita quotidiana
durante i tempi di permanenza delle stesse presso ciascun genitore e
congiunto relativamente alle decisioni di maggior importanza afferenti
l'educazione, l'istruzione, la salute e la scelta della residenza abituale;
PE 3) salvo diverso accordo tra le parti, il padre vedrà e terrà con sé
e a) a finesettimana alternati dall'orario di uscita scolastico del Per_2
venerdì ovvero dalle ore 09.00 in caso di chiusura scolastica al lunedì
mattina (ingresso a scuola ovvero fino alle ore 09.00 in caso di chiusura
scolastica); b) dalle ore 16.00 o dal diverso orario di uscita scolastico del
mercoledì al giovedì mattina (ingresso a scuola ovvero fino alle ore 09.00
in caso di chiusura scolastica) nella settimane in cui le figlie trascorrono il
finesettimana con il padre e fino al venerdì mattina (ingresso a scuola
ovvero fino alle ore 09.00 in caso di chiusura scolastica) nelle settimane in
cui le figlie trascorrono il finesettimana con la madre;
c) per metà della
durata delle vacanze scolastiche natalizie in modo tale da alternare negli
anni le principali festività; d) ad anni alterni per l'intera durata delle
vacanze scolastiche pasquali;
e) per trenta giorni durante le vacanze
scolastiche estive, da concordare con la madre entro il mese di maggio di
ciascun anno, con la precisazione che in difetto di diverso accordo il padre 4
PE terrà con sé e dal 1° al 15 dei mesi di luglio e agosto negli anni Per_2
pari e dal 16 al 31 dei mesi di luglio e agosto negli anni dispari e la madre
viceversa;
4) dispone che a far data dal mese di luglio 2024 il padre corrisponda
PE alla madre, a titolo di contributo per il mantenimento di e la Per_2
somma mensile di euro 800,00 (euro 400,00 per ciascun figlia), da
rivalutare annualmente secondo gli indici Istat con base luglio 2024, e
condanna il al versamento, in favore della ed entro il CP_1 Parte_1
giorno 5 di ogni mese, dei relativi importi, comprensivi delle voci di spesa
di cui al Protocollo d'intesa con il Foro sottoscritto dall'intestato Tribunale
il 17 dicembre 2014;
5) pone a carico del padre nella misura del 60% e della madre nella
misura del 40% il pagamento delle spese extra afferenti le due figlie, con le
specificazioni di cui al suindicato Protocollo;
6) assegna la casa familiare sita in Roma Via Raimondo Montecuccoli
n. 32 alla ricorrente disponendo che il coniuge se ne Parte_1
allontani entro il 30 giugno 2024.
Conferma l'ordinanza in data 12 febbraio 2024 [iscrizione scolastica delle figlie].
Dispone procedersi a ctu e nomina a tal fine la dott.ssa Per_5
affinché risponda ai seguenti quesiti: …………….
[...]
Dispone procedersi ad accertamenti di Polizia Tributaria, a mezzo
della Guardia di Finanza competente per territorio, con facoltà di sub-
delega, sulla persona di e , al fine Parte_1 CP_1
di: …………….
Ammette le prove orali nei limiti di cui in motivazione e delega per 5
l'espletamento delle stesse il GOP dott.ssa Manuela Sorrentino che
provvederà a calendarizzare le relative udienze mediante decreto da
comunicare alle parti a cura della cancelleria.
Rinvia la causa per la rimessione in decisione all'udienza del 1°
luglio 2025, ore di rito, assegnando alle parti i termini di cui all'art.
473bis.28 c.p.c. e mandando alle stesse di depositare unitamente alle note
di precisazione delle conclusioni le dichiarazioni fiscali successive a quelle
in atti nonché dichiarazione sostitutiva di atto notorio aggiornata e
contenente tutte le indicazioni di cui al decreto di fissazione d'udienza.
Si comunichi ….
Con sentenza non definitiva n. 9163/2024 il Tribunale ha pronunciato la separazione personale dei coniugi.
Espletate la consulenza tecnica psicologica, l'indagine a mezzo della
Guardia di Finanza e le prove orali, acquisita la documentazione complessivamente prodotta dalle parti, all'udienza del 01/07/2025 il giudice delegato ha rimesso la causa al collegio per la decisione previa assegnazione dei termini di cui all'art. 473bis.28 c.p.c.
Essendo intervenuta sentenza non definitiva sullo status, il collegio è
chiamato a pronunciarsi unicamente sulle domande accessorie, prima fra tutte quella di addebito spiegata dal resistente.
La stessa è destituita di fondamento e deve, pertanto, essere rigettata essendo rimasta del tutto priva di prova, non avendo neanche il CP_1
articolato prove specifiche e puntuali sul punto.
Tenuto conto delle conclusioni e dei suggerimenti del ctu nominato,
condivisi dalle parti nel corso dell'indagine peritale, deve essere disposto
PE anche in questa sede l'affidamento condiviso delle figlie minori e Per_2 6 ad entrambi i genitori, con residenza presso la madre alla quale deve essere conseguentemente assegnata la casa familiare e disciplina dei tempi di permanenza presso il padre nei termini di cui ai provvedimenti provvisori,
ritrascritti in dispositivo, con contestuale invito delle parti ad intraprendere un percorso di sostegno alla genitorialità presso un centro o un professionista scelto di comune intesa.
Il collegio reputa, altresì, di confermare i vigenti provvedimenti economici in forza dei quali ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento e il padre è tenuto a corrispondere alla madre, a titolo di contributo per il mantenimento delle due figlie e a far data dal mese di luglio 2024, la somma mensile di euro 800,00 (euro 400,00 per ciascuna figlia), da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat con base luglio
2024.
Invero dalla documentazione complessivamente prodotta dalle parti e dall'indagine espletata dalla Guardia di Finanza oltre che dalle dichiarazioni rese dai testi escussi che hanno confermato l'attività di insegnante di gyrotonic svolta dalla ricorrente emerge quanto segue:
la , titolare di esigui redditi fino al 2023/2024, allo stato Parte_1
percepisce circa euro 1.000,00/1.200,00 mensili netti dall'attività lavorativa;
è proprietaria in virtù di successione ereditaria di una quota di un appartamento a Roma abitato dalla di lei madre, oltre che del 50% della casa familiare, gravata da mutuo cointestato il cui rateo mensile ammonta a circa euro 900,00 complessivi, immobile di cui ella ha il pieno ed esclusivo godimento;
il dipendente della società con qualifica di CP_1 Parte_2
quadro, è titolare di un reddito netto mensile pari a circa euro 4.300,00 su 7 dodici mensilità, giusta Modello 730/2024, avendo percepito negli anni d'imposta dal 2020 al 2023 inclusi un reddito netto mensile pari a circa euro
4.250,00 su dodici mensilità, giusta modelli fiscali in atti;
è proprietario del
50% della casa familiare per la quale corrisponde la quota del mutuo pari ad euro 450,00 mensili ed è tenuto al pagamento del canone di locazione dell'immobile ove si è trasferito a vivere per euro 1.200,00 mensili;
è socio e amministratore di due società a responsabilità limitata, la e la CP_2
che risultano, rispettivamente, inattiva e cessata alla data del CP_3
22/04/2024.
Tenuto conto di tali risultanze, dell'età delle figlie delle parti, degli ampi di permanenza delle stesse presso il padre, sostanzialmente paritetici,
e, quindi, del mantenimento ordinario diretto cui è tenuto il il CP_1
collegio reputa equo confermare la misura dell'assegno perequativo di mantenimento come fissato in via provvisoria.
Il divario reddituale esistente tra le parti giustifica la ripartizione delle spese extra afferenti le due figlie in ragione del 60% a carico del padre e del
40% a carico della madre, con le specificazioni tutte di cui al Protocollo
sottoscritto dal Tribunale di Roma con il locale COA il 17/12/2014.
Non può, invece, trovare accoglimento la domanda di mantenimento per sé proposta dalla ricorrente, oltre che per le sopra illustrate emergenze istruttorie, in quanto trattasi di giovane donna capace ed abile al lavoro, in possesso del titolo di studio del diploma e titolare di un reddito netto mensile pari a circa euro 1.000,00/1.200,00, certamente suscettibile di incremento, considerata l'attività di personal trainer e insegnante di gyrotonic svolta;
infine non può sottacersi il valore economico del godimento esclusivo della casa familiare, in comproprietà tra le parti, da 8 parte della stessa , immobile per il quale il corrisponde Parte_1 CP_1
la sua quota di muto.
Ricorrono giustificati motivi avuto riguardo alla natura e all'oggetto del giudizio e alla parziale soccombenza reciproca per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
Le spese di ctu, liquidate con separato decreto, devono essere definitamente poste a carico di ambo le parti in eguale misura.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 56441/2023 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza,
deduzione ed eccezione, così decide:
1) i coniugi vivranno separati con obbligo di reciproco rispetto;
2) ciascun coniuge provvederà autonomamente al proprio mantenimento;
3) affida le figlie minori (Roma, 7 luglio 2013) e PEona_3
(Roma, 22 settembre 2020) in modo condiviso ad PEona_4
entrambi i genitori, con residenza presso la madre, esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione afferenti l'organizzazione della vita quotidiana durante i tempi di permanenza delle stesse presso ciascun genitore e congiunto relativamente alle decisioni di maggior importanza afferenti l'educazione, l'istruzione, la salute e la scelta della residenza abituale;
PE 4) salvo diverso accordo tra le parti, il padre vedrà e terrà con sé e a) a finesettimana alternati dall'orario di uscita scolastico del venerdì Per_2 9 ovvero dalle ore 09.00 in caso di chiusura scolastica al lunedì mattina
(ingresso a scuola ovvero fino alle ore 09.00 in caso di chiusura scolastica);
b) dalle ore 16.00 o dal diverso orario di uscita scolastico del mercoledì al giovedì mattina (ingresso a scuola ovvero fino alle ore 09.00 in caso di chiusura scolastica) nella settimane in cui le figlie trascorrono il finesettimana con il padre e fino al venerdì mattina (ingresso a scuola ovvero fino alle ore 09.00 in caso di chiusura scolastica) nelle settimane in cui le figlie trascorrono il finesettimana con la madre;
c) per metà della durata delle vacanze scolastiche natalizie in modo tale da alternare negli anni le principali festività; d) ad anni alterni per l'intera durata delle vacanze scolastiche pasquali;
e) per trenta giorni durante le vacanze scolastiche estive, da concordare con la madre entro il mese di maggio di ciascun anno,
con la precisazione che in difetto di diverso accordo il padre terrà con sé
PE e dal 1° al 15 dei mesi di luglio e agosto negli anni pari e dal 16 al Per_2
31 dei mesi di luglio e agosto negli anni dispari e la madre viceversa;
5) dispone che a far data dal mese di luglio 2024 il padre corrisponda
PE alla madre, a titolo di contributo per il mantenimento di e la Per_2
somma mensile di euro 800,00 (euro 400,00 per ciascun figlia), da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat con base luglio 2024, e condanna il al versamento, in favore della ed entro il giorno 5 di CP_1 Parte_1
ogni mese, dei relativi importi, comprensivi delle voci di spesa di cui al
Protocollo d'intesa con il Foro sottoscritto dall'intestato Tribunale il 17
dicembre 2014;
6) pone a carico del padre nella misura del 60% e della madre nella misura del 40% il pagamento delle spese extra afferenti le due figlie, con le specificazioni di cui al suindicato Protocollo;
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7) assegna la casa familiare sita in Roma Via Raimondo Montecuccoli
n. 32 alla ricorrente;
Parte_1
8) invita le parti ad intraprendere e portare a compimento un percorso di sostegno alla genitorialità presso un centro o un professionista scelto di comune intesa e a consegnare agli operatori che prenderanno in carico il caso copia integrale della relazione di consulenza della dott.ssa Per_5
con i relativi allegati;
[...]
9) rigetta la domanda di mantenimento per sé proposta dalla ricorrente e la domanda di addebito proposta dal resistente;
10) pone definitivamente a carico di ambo le parti in eguale misura il pagamento delle spese di ctu liquidate con separato decreto;
11) dichiara integralmente compensate le spese di lite tra le parti.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 25/07/2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa FA IA
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi