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Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 19/02/2025, n. 804 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 804 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE
(GIÀ PRIMA SEZIONE CIVILE BIS) riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr.ssa Caterina Molfino - Presidente -
- dr. Paolo Celentano - Consigliere –
- dr.ssa Giuseppa D'Inverno - Consigliere rel. - ha emesso la presente
S E N T E N Z A
nel processo d'appello avverso la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata n.
388/2020, pubblicata il 18.02.2020, non notificata, iscritto al n. 4305/2020 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, riservato per la decisione all'udienza del 19 novembre 2024 e pendente
T R A
(c.f. ) nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1
residente a [...], rappresentato e difeso dall'Avv.
Alterio Emanuele (c.f. giusta procura alle liti posta su foglio C.F._2
separato APPELLANTE
E la (c.f. e P.iva ), con sede a Roma alla Piazza Controparte_1 P.IVA_1
Guglielmo Marconi n. 25, in persona del dr. in virtù dei poteri CP_2
conferitigli dal CdA con delibera del 15.11.2018, rappresentata e difesa dall'Avv.
Francesco Saverio Formichella (c.f. ), giusta procura alle liti C.F._3
allegata alla comparsa di costituzione del presente grado APPELLATA
NONCHE'
(c.f.: nato il [...] a [...] CP_3 C.F._4
e residente a [...] Corte d'Appello di Napoli
- Quinta Sezione Civile -
(già Prima Sezione Civile bis)
APPELLATO CONTUMACE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI DELLE PARTI
1. Con atto di citazione notificato il 29 maggio 2014, conveniva Parte_1
in giudizio dinnanzi al Tribunale di Torre Annunziata e la CP_3 [...]
nelle rispettive qualità di proprietà del veicolo LA EL RB Controparte_1
(tg. AZ 066PK) ed assicuratore per la r.c.a. della predetta autovettura, al fine di sentire accertare l'esclusiva responsabilità dei convenuti nella causazione del sinistro dedotto in giudizio, con la conseguente condanna in solido degli stessi al risarcimento di tutti i danni a persone e cose dal medesimo sofferti (“e cioè Danno biologico, del danno patrimoniale con incidenza sulla capacità lavorativa specifica, ITT, ITP, spese mediche o quant'altro dello stesso subito;
nessuno escluso od eccettuato anche se qui non espressamente richiamato, nella misura verrà ritenuta secondo giustizia”).
A fondamento della domanda, deduceva che: a) il giorno 18 ottobre 2008, alle ore 16,40 circa, in Lettere, alla Via San Lorenzo, mentre era alla guida della propria bicicletta, fermatosi allo stop di via Conserve, era stato investito da un'automobile
LA EL RB tg. AZ 066PK, condotta da tale , che proveniva da Persona_1
tergo “a velocità non prudenziale”; b) in conseguenza dell'urto, la bicicletta si era ribaltata sul lato destro ed egli era caduto a terra riportando lesioni personali per le quali si era reso necessario il trasporto presso l'Ospedale di Castellammare di Stabia, ove gli era stato diagnosticato “Frattura al seno frontale a destra e della porzione superiore dell'orbita destra a più frammenti” e successivamente era stato ricoverato presso l'Ospedale Rummo di Benevento;
c) l'autovettura in esame, al momento del tamponamento, risultava intestata a e assicurata per r.c.a. con la HDA CP_3
Assicurazioni S.p.A., alla quale egli aveva trasmesso la richiesta di risarcimento danni;
d) il medico fiduciario della compagnia assicurativa gli aveva riconosciuto un danno biologico nella misura del 7/8%, oltre ad ITT ed ITP, sebbene poi l'assicurazione non gli avesse offerto, neanche in via transattiva, nessun indennizzo;
al contrario, il suo medico di fiducia aveva quantificato il danno biologico nella misura del 12% con pari incidenza sulla capacità lavorativa dello stesso.
Proc. n. 4305/2020 r.g.aa.cc. Pagina 2 di 8
c. + 1 Parte_1 Controparte_1 Corte d'Appello di Napoli
- Quinta Sezione Civile -
(già Prima Sezione Civile bis)
2. Con comparsa del 10.10.2014, si costituiva in giudizio la
[...]
eccependo la prescrizione del diritto azionato, la nullità dell'atto di CP_1
citazione, l'improcedibilità della domanda, la carenza di legittimazione attiva dell'attore nonché la propria carenza di legittimazione passiva. Nel merito, contestava la domanda e ne chiedeva il rigetto.
3. , pur se regolarmente evocato in giudizio, non si costituiva. CP_3
4. Sicché, assunta la prova orale ed espletata c.t.u. medico legale, la causa veniva decisa con la sentenza in epigrafe indicata, con cui il Tribunale, dichiarata la contumacia di , accoglieva la domanda condannando “ e CP_3 CP_3
la in persona del legale rappresentante p.t., in solido tra loro, a CP_1 Controparte_1
pagare in favore di , la somma di euro 15.488,98 oltre euro 36,15 a Parte_1
titolo di spese mediche ed oltre interessi calcolati come in motivazione”, condannando, altresì, “ e la in persona del legale CP_3 Controparte_1
rappresentante p.t., in solido tra loro, al pagamento, in favore di , delle Parte_1
spese di lite che liquida in complessivi euro 5312,00 di cui euro 477,00 per spese oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e CPA come per legge ed oltre spese di C.T.U. con attribuzione al procuratore antistatario”.
A fondamento di tale decisione, il primo Giudice: a) rigettava, in via preliminare,
l'eccezione di prescrizione formulata dalla convenuta assicurazione, sul rilievo che l'attore aveva regolarmente inviato a quest'ultima - negli anni 2009, 2010, 2012, 2013 - lettere di messe in mora interruttive del termine prescrizionale;
b) nel merito, riteneva provata la dinamica dei fatti rappresentata nell'atto citazione poiché confermata dai testi escussi;
c) quanto alla determinazione dei danni, aderendo alle conclusioni rassegnate nella consulenza d'ufficio (ove veniva riconosciuto un danno biologico nella misura dell'8%, 30 giorni di invalidità temporanea assoluta, 30 giorni di invalidità temporanea parziale al 50% ed ulteriori 30 giorni di invalidità temporanea parziale al
25%), liquidava il complessivo importo di 15.488,98 €, oltre 36,15 € per il ristoro delle spese mediche, gli interessi sulla somma rivalutata fin dal giorno del fatto lesivo e gli interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza del primo grado.
5. Avverso tale sentenza, con atto di citazione telematicamente notificato il
23.11.2020 a e alla ha CP_3 CP_1 Controparte_1 Parte_1
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- Quinta Sezione Civile -
(già Prima Sezione Civile bis)
proposto appello contestando esclusivamente l'erronea/omessa quantificazione da parte del Tribunale del danno morale, “seppur riconosciuto concettualmente nella parte motivata” dell'impugnata sentenza.
Ha chiesto, quindi, la riforma della sentenza di primo grado sul capo relativo alla determinazione dei danni e l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “…condannare il sig. e la in persona del legale rappresentante CP_3 Controparte_1
p.t., in solido tra loro, a pagare in favore di , la ulteriore somma di euro Parte_1
6.245,97 a titolo di danno non patrimoniale (danno morale), calcolato al 33% del danno biologico (danno biologico da I.P, I.T.T. e I.T.P.) oppure la diversa somma che
l'On.le Corte di appello adito riterrà di giustizia;
il tutto oltre interessi legali decorrenti dal fatto lesivo (18.11.2008) all'effettivo soddisfo;
- dichiarare, per l'effetto, tenuti gli appellati al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio da liquidarsi al procuratore avvocato Emanuele Alterio dichiaratosi antistatario”.
6. Con comparsa di costituzione del 16.04.2021, si è costituita in giudizio la
[...]
eccependo preliminarmente l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 Controparte_1
c.p.c. Nel merito, ha contestato la fondatezza della domanda, sostenendo che: i) nella sentenza impugnata non era stato riconosciuto in nessun modo - neppure implicitamente come sostenuto dall'appellante utilizzando il termine “in via concettuale”- un ulteriore importo a titolo di danno morale e/o personalizzazione e/o adeguamento del danno non patrimoniale;
ii) il danno biologico riconosciuto dal CTU e fatto proprio dal primo Giudice sulla persona dell'istante era pari all'8 per cento e, pertanto, esso rientrava nell'ambito delle lesioni micro-permanenti che, ai sensi dell'art 139 cod ass., tutt'al più consentono la personalizzazione del danno biologico nel limite del 20% (e non del 33% come impropriamente affermato dall'appellante); iii) la domanda, in ogni caso, risultava infondata poiché mancante di allegazioni e prove idonee a giustificare un tale incremento del danno biologico.
Ha, quindi, chiesto alla Corte che “l'avverso gravame sia dichiarato inammissibile
e/o improcedibile e sia comunque respinto, in quanto del tutto infondato nel merito.
Con vittoria di spese e competenze del presente grado ed ogni salvezza.”
7. , pur se regolarmente evocato in giudizio, non si è costituito in CP_3
appello ed è stato dichiarato contumace.
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8. All'udienza collegiale del 19 novembre 2024, la Corte ha trattenuto l'appello in decisione ed assegnato i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Nelle comparse depositate nei termini assegnati non si leggono difese e conclusioni divergenti da quelle chieste con gli atti introduttivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. In via preliminare, va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c. atteso che l'atto di appello si presenta sufficientemente specifico ed idoneo a delimitare il thema decidendum ed evidenziare i vizi logici della motivazione che, a dire dell'appellante, potrebbero determinare la riforma della sentenza appellata.
II. Nel merito, l'appello è infondato e va rigettato con la conferma della sentenza impugnata.
Occorre, in primis, rilevare che nella motivazione adottata dal Tribunale non viene effettuato nessun riconoscimento “concettuale” del danno morale in favore dell'appellante come da quest'ultimo sostenuto in base al richiamo fatto dal Tribunale ai principi sanciti dalla Sezioni Unite della Cassazione n. 26972 del 2008; difatti, con tale richiamo il primo Giudice ha soltanto voluto chiarire che il concetto di danno non patrimoniale ricomprende diversi tipi di pregiudizi in vario modo denominati
(danno morale, danno biologico, interessi non patrimoniali costituzionalmente protetti) che però non rappresentano diverse categorie di danno.
A tal riguardo, il Tribunale non ha quindi mancato di evidenziare come, secondo la citata giurisprudenza di legittimità, è compito del giudice accertare l'effettiva consistenza del pregiudizio allegato, a prescindere dal nome attribuitogli, e provvedere alla riparazione integrale di tutte le ripercussioni negative subìte dalla persona.
Pertanto, il giudice anziché procedere alla separata liquidazione del danno morale in termini di una percentuale del danno biologico (procedimento che determina una duplicazione delle voci di danno da risarcire in favore della vittima), può riconoscere una personalizzazione in aumento del danno biologico, “valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto”.
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Ebbene, da tali premesse, il primo Giudice, dopo aver aderito alle conclusioni rese nella consulenza d'ufficio (che riconosceva un grado di invalidità permanente nella misura dell'8 per cento, ITT di 30 gg, ITP di 30gg al 50 per cento e ITP di 30 gg al
25 per cento) e non contestate dalle parti, ha provveduto a liquidare il danno non patrimoniale (danno biologico, permanente e temporaneo), facendo applicazione delle tabelle di lieve entità di cui all'art. 139, d.lgs. 209/2005.
A tale stregua, può dunque affermarsi che, sebbene il Tribunale non abbia espressamente escluso il risarcimento del danno morale ovvero la personalizzazione in aumento del danno biologico, tale esclusione deriva dallo schema di calcolo riportato nella sentenza impugnata ove la liquidazione è stata fatta esclusivamente sulle percentuali di invalidità temporanea e permanente riconosciute dal c.t.u. e, pertanto,
è di tutta evidenza che il Tribunale ha ritenuto di escludere ulteriori voci di danno non ricomprese in quelle indicate e peraltro neppure specificamente allegate e provate dall'attore.
Sul punto, infatti, a giudizio della Corte, anche nel caso di lesioni micro permanenti, le due distinte voci ricomprese nel danno non patrimoniale derivante da lesione della salute - cioè il danno biologico ed il danno morale - devono essere distintamente allegate e provate dalla parte. Anzi, la condivisibile giurisprudenza di legittimità ha affermato che “in tema di danno non patrimoniale discendente da lesione della salute, se è vero che all'accertamento di un danno biologico non può conseguire in via automatica il riconoscimento del danno morale (trattandosi di distinte voci di pregiudizio della cui effettiva compresenza nel caso concreto il danneggiato è tenuto a fornire rigorosa prova), la lesione dell'integrità psico-fisica può rilevare, sul piano presuntivo, ai fini della dimostrazione di un coesistente danno morale, alla stregua di un ragionamento inferenziale cui deve, peraltro, riconoscersi efficacia tanto più limitata quanto più basso sia il grado percentuale di invalidità permanente, dovendo ritenersi normalmente assorbito nel danno biologico di lieve entità (salvo prova contraria) tutte le conseguenze riscontrabili sul piano psicologico, ivi comprese quelle misurabili sotto il profilo del danno morale”" (Cass. 6444/2023).
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Nella specie, da un danno biologico riconosciuto nella percentuale dell'8% non può ritenersi derivare, neppure in via presuntiva – in assenza di allegazioni specifiche e prove - nessun danno morale;
né può ammettersi una personalizzazione in aumento del danno biologico poiché - come stabilito dalla condivisibile giurisprudenza di legittimità – essa può essere accordata solo in presenza di circostanze "specifiche ed eccezionali" tempestivamente allegate dal danneggiato, in assenza delle quali tale variazione in aumento (del risarcimento standard previsto dalle "tabelle") deve ritenersi ricompreso nella liquidazione tabellare del danno” (così Cass. 9006/2022;
Cass, 4878/2019).
III Per tutti i motivi sopra detti, l'appello va rigettato e va confermata integralmente la sentenza impugnata.
IV. Segue, per il cd. principio della soccombenza, la condanna dell'appellante a rifondere alla le spese del presente giudizio d'appello che, Controparte_1
tenuto conto del mancato deposito di una nota specifica, vanno liquidate d'ufficio – alla stregua dei parametri indicati dal decreto del Ministro della giustizia 10 marzo
2014 n. 55, come mod. dal decreto del Ministro della giustizia 13 agosto 2022, n. 147 per la liquidazione giudiziale dei compensi e delle spese spettanti agli avvocati.
Esse, vanno liquidate - sulla base del valore della domanda ricompreso nello scaglione da 5.200,01 € a 26.000,00 € - nel complessivo importo di 4.164,72 €, di cui
3.621,50 € per compensi (900,00 € per la fase di studio, 600,00 € per la fase introduttiva, 921,50 € per la fase istruttoria/di trattazione e 1.200,00 € per la fase decisoria) e 543,22 € per il rimborso forfettario delle spese generali, oltre agli eventuali ulteriori accessori.
V. Infine, ai sensi dell'art. 13, co. 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti del pagamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello da esso proposto.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di e della avverso Parte_1 CP_3 CP_1 Controparte_1
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la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata n. 388/2020, pubblicata il 18.02.2020, così provvede:
1. rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
2. condanna l'appellante al pagamento a favore della Controparte_1
delle spese del giudizio d'appello che si liquidano nel complessivo importo di
4.164,72 €, di cui 3.621,50 € per compensi e 543,22 € per il rimborso forfettario delle spese generali, oltre agli eventuali ulteriori accessori;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione da lui proposta.
Così deciso in Napoli, il 18 febbraio 2025.
Il Cons. estensore Il Presidente
dr.ssa Giuseppa D'Inverno dr.ssa Caterina Molfino
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I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE
(GIÀ PRIMA SEZIONE CIVILE BIS) riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr.ssa Caterina Molfino - Presidente -
- dr. Paolo Celentano - Consigliere –
- dr.ssa Giuseppa D'Inverno - Consigliere rel. - ha emesso la presente
S E N T E N Z A
nel processo d'appello avverso la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata n.
388/2020, pubblicata il 18.02.2020, non notificata, iscritto al n. 4305/2020 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, riservato per la decisione all'udienza del 19 novembre 2024 e pendente
T R A
(c.f. ) nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1
residente a [...], rappresentato e difeso dall'Avv.
Alterio Emanuele (c.f. giusta procura alle liti posta su foglio C.F._2
separato APPELLANTE
E la (c.f. e P.iva ), con sede a Roma alla Piazza Controparte_1 P.IVA_1
Guglielmo Marconi n. 25, in persona del dr. in virtù dei poteri CP_2
conferitigli dal CdA con delibera del 15.11.2018, rappresentata e difesa dall'Avv.
Francesco Saverio Formichella (c.f. ), giusta procura alle liti C.F._3
allegata alla comparsa di costituzione del presente grado APPELLATA
NONCHE'
(c.f.: nato il [...] a [...] CP_3 C.F._4
e residente a [...] Corte d'Appello di Napoli
- Quinta Sezione Civile -
(già Prima Sezione Civile bis)
APPELLATO CONTUMACE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI DELLE PARTI
1. Con atto di citazione notificato il 29 maggio 2014, conveniva Parte_1
in giudizio dinnanzi al Tribunale di Torre Annunziata e la CP_3 [...]
nelle rispettive qualità di proprietà del veicolo LA EL RB Controparte_1
(tg. AZ 066PK) ed assicuratore per la r.c.a. della predetta autovettura, al fine di sentire accertare l'esclusiva responsabilità dei convenuti nella causazione del sinistro dedotto in giudizio, con la conseguente condanna in solido degli stessi al risarcimento di tutti i danni a persone e cose dal medesimo sofferti (“e cioè Danno biologico, del danno patrimoniale con incidenza sulla capacità lavorativa specifica, ITT, ITP, spese mediche o quant'altro dello stesso subito;
nessuno escluso od eccettuato anche se qui non espressamente richiamato, nella misura verrà ritenuta secondo giustizia”).
A fondamento della domanda, deduceva che: a) il giorno 18 ottobre 2008, alle ore 16,40 circa, in Lettere, alla Via San Lorenzo, mentre era alla guida della propria bicicletta, fermatosi allo stop di via Conserve, era stato investito da un'automobile
LA EL RB tg. AZ 066PK, condotta da tale , che proveniva da Persona_1
tergo “a velocità non prudenziale”; b) in conseguenza dell'urto, la bicicletta si era ribaltata sul lato destro ed egli era caduto a terra riportando lesioni personali per le quali si era reso necessario il trasporto presso l'Ospedale di Castellammare di Stabia, ove gli era stato diagnosticato “Frattura al seno frontale a destra e della porzione superiore dell'orbita destra a più frammenti” e successivamente era stato ricoverato presso l'Ospedale Rummo di Benevento;
c) l'autovettura in esame, al momento del tamponamento, risultava intestata a e assicurata per r.c.a. con la HDA CP_3
Assicurazioni S.p.A., alla quale egli aveva trasmesso la richiesta di risarcimento danni;
d) il medico fiduciario della compagnia assicurativa gli aveva riconosciuto un danno biologico nella misura del 7/8%, oltre ad ITT ed ITP, sebbene poi l'assicurazione non gli avesse offerto, neanche in via transattiva, nessun indennizzo;
al contrario, il suo medico di fiducia aveva quantificato il danno biologico nella misura del 12% con pari incidenza sulla capacità lavorativa dello stesso.
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(già Prima Sezione Civile bis)
2. Con comparsa del 10.10.2014, si costituiva in giudizio la
[...]
eccependo la prescrizione del diritto azionato, la nullità dell'atto di CP_1
citazione, l'improcedibilità della domanda, la carenza di legittimazione attiva dell'attore nonché la propria carenza di legittimazione passiva. Nel merito, contestava la domanda e ne chiedeva il rigetto.
3. , pur se regolarmente evocato in giudizio, non si costituiva. CP_3
4. Sicché, assunta la prova orale ed espletata c.t.u. medico legale, la causa veniva decisa con la sentenza in epigrafe indicata, con cui il Tribunale, dichiarata la contumacia di , accoglieva la domanda condannando “ e CP_3 CP_3
la in persona del legale rappresentante p.t., in solido tra loro, a CP_1 Controparte_1
pagare in favore di , la somma di euro 15.488,98 oltre euro 36,15 a Parte_1
titolo di spese mediche ed oltre interessi calcolati come in motivazione”, condannando, altresì, “ e la in persona del legale CP_3 Controparte_1
rappresentante p.t., in solido tra loro, al pagamento, in favore di , delle Parte_1
spese di lite che liquida in complessivi euro 5312,00 di cui euro 477,00 per spese oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e CPA come per legge ed oltre spese di C.T.U. con attribuzione al procuratore antistatario”.
A fondamento di tale decisione, il primo Giudice: a) rigettava, in via preliminare,
l'eccezione di prescrizione formulata dalla convenuta assicurazione, sul rilievo che l'attore aveva regolarmente inviato a quest'ultima - negli anni 2009, 2010, 2012, 2013 - lettere di messe in mora interruttive del termine prescrizionale;
b) nel merito, riteneva provata la dinamica dei fatti rappresentata nell'atto citazione poiché confermata dai testi escussi;
c) quanto alla determinazione dei danni, aderendo alle conclusioni rassegnate nella consulenza d'ufficio (ove veniva riconosciuto un danno biologico nella misura dell'8%, 30 giorni di invalidità temporanea assoluta, 30 giorni di invalidità temporanea parziale al 50% ed ulteriori 30 giorni di invalidità temporanea parziale al
25%), liquidava il complessivo importo di 15.488,98 €, oltre 36,15 € per il ristoro delle spese mediche, gli interessi sulla somma rivalutata fin dal giorno del fatto lesivo e gli interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza del primo grado.
5. Avverso tale sentenza, con atto di citazione telematicamente notificato il
23.11.2020 a e alla ha CP_3 CP_1 Controparte_1 Parte_1
Proc. n. 4305/2020 r.g.aa.cc. Pagina 3 di 8
c. + 1 Parte_1 Controparte_1 Corte d'Appello di Napoli
- Quinta Sezione Civile -
(già Prima Sezione Civile bis)
proposto appello contestando esclusivamente l'erronea/omessa quantificazione da parte del Tribunale del danno morale, “seppur riconosciuto concettualmente nella parte motivata” dell'impugnata sentenza.
Ha chiesto, quindi, la riforma della sentenza di primo grado sul capo relativo alla determinazione dei danni e l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “…condannare il sig. e la in persona del legale rappresentante CP_3 Controparte_1
p.t., in solido tra loro, a pagare in favore di , la ulteriore somma di euro Parte_1
6.245,97 a titolo di danno non patrimoniale (danno morale), calcolato al 33% del danno biologico (danno biologico da I.P, I.T.T. e I.T.P.) oppure la diversa somma che
l'On.le Corte di appello adito riterrà di giustizia;
il tutto oltre interessi legali decorrenti dal fatto lesivo (18.11.2008) all'effettivo soddisfo;
- dichiarare, per l'effetto, tenuti gli appellati al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio da liquidarsi al procuratore avvocato Emanuele Alterio dichiaratosi antistatario”.
6. Con comparsa di costituzione del 16.04.2021, si è costituita in giudizio la
[...]
eccependo preliminarmente l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 Controparte_1
c.p.c. Nel merito, ha contestato la fondatezza della domanda, sostenendo che: i) nella sentenza impugnata non era stato riconosciuto in nessun modo - neppure implicitamente come sostenuto dall'appellante utilizzando il termine “in via concettuale”- un ulteriore importo a titolo di danno morale e/o personalizzazione e/o adeguamento del danno non patrimoniale;
ii) il danno biologico riconosciuto dal CTU e fatto proprio dal primo Giudice sulla persona dell'istante era pari all'8 per cento e, pertanto, esso rientrava nell'ambito delle lesioni micro-permanenti che, ai sensi dell'art 139 cod ass., tutt'al più consentono la personalizzazione del danno biologico nel limite del 20% (e non del 33% come impropriamente affermato dall'appellante); iii) la domanda, in ogni caso, risultava infondata poiché mancante di allegazioni e prove idonee a giustificare un tale incremento del danno biologico.
Ha, quindi, chiesto alla Corte che “l'avverso gravame sia dichiarato inammissibile
e/o improcedibile e sia comunque respinto, in quanto del tutto infondato nel merito.
Con vittoria di spese e competenze del presente grado ed ogni salvezza.”
7. , pur se regolarmente evocato in giudizio, non si è costituito in CP_3
appello ed è stato dichiarato contumace.
Proc. n. 4305/2020 r.g.aa.cc. Pagina 4 di 8
c. + 1 Parte_1 Controparte_1 Corte d'Appello di Napoli
- Quinta Sezione Civile -
(già Prima Sezione Civile bis)
8. All'udienza collegiale del 19 novembre 2024, la Corte ha trattenuto l'appello in decisione ed assegnato i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Nelle comparse depositate nei termini assegnati non si leggono difese e conclusioni divergenti da quelle chieste con gli atti introduttivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. In via preliminare, va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c. atteso che l'atto di appello si presenta sufficientemente specifico ed idoneo a delimitare il thema decidendum ed evidenziare i vizi logici della motivazione che, a dire dell'appellante, potrebbero determinare la riforma della sentenza appellata.
II. Nel merito, l'appello è infondato e va rigettato con la conferma della sentenza impugnata.
Occorre, in primis, rilevare che nella motivazione adottata dal Tribunale non viene effettuato nessun riconoscimento “concettuale” del danno morale in favore dell'appellante come da quest'ultimo sostenuto in base al richiamo fatto dal Tribunale ai principi sanciti dalla Sezioni Unite della Cassazione n. 26972 del 2008; difatti, con tale richiamo il primo Giudice ha soltanto voluto chiarire che il concetto di danno non patrimoniale ricomprende diversi tipi di pregiudizi in vario modo denominati
(danno morale, danno biologico, interessi non patrimoniali costituzionalmente protetti) che però non rappresentano diverse categorie di danno.
A tal riguardo, il Tribunale non ha quindi mancato di evidenziare come, secondo la citata giurisprudenza di legittimità, è compito del giudice accertare l'effettiva consistenza del pregiudizio allegato, a prescindere dal nome attribuitogli, e provvedere alla riparazione integrale di tutte le ripercussioni negative subìte dalla persona.
Pertanto, il giudice anziché procedere alla separata liquidazione del danno morale in termini di una percentuale del danno biologico (procedimento che determina una duplicazione delle voci di danno da risarcire in favore della vittima), può riconoscere una personalizzazione in aumento del danno biologico, “valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto”.
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Ebbene, da tali premesse, il primo Giudice, dopo aver aderito alle conclusioni rese nella consulenza d'ufficio (che riconosceva un grado di invalidità permanente nella misura dell'8 per cento, ITT di 30 gg, ITP di 30gg al 50 per cento e ITP di 30 gg al
25 per cento) e non contestate dalle parti, ha provveduto a liquidare il danno non patrimoniale (danno biologico, permanente e temporaneo), facendo applicazione delle tabelle di lieve entità di cui all'art. 139, d.lgs. 209/2005.
A tale stregua, può dunque affermarsi che, sebbene il Tribunale non abbia espressamente escluso il risarcimento del danno morale ovvero la personalizzazione in aumento del danno biologico, tale esclusione deriva dallo schema di calcolo riportato nella sentenza impugnata ove la liquidazione è stata fatta esclusivamente sulle percentuali di invalidità temporanea e permanente riconosciute dal c.t.u. e, pertanto,
è di tutta evidenza che il Tribunale ha ritenuto di escludere ulteriori voci di danno non ricomprese in quelle indicate e peraltro neppure specificamente allegate e provate dall'attore.
Sul punto, infatti, a giudizio della Corte, anche nel caso di lesioni micro permanenti, le due distinte voci ricomprese nel danno non patrimoniale derivante da lesione della salute - cioè il danno biologico ed il danno morale - devono essere distintamente allegate e provate dalla parte. Anzi, la condivisibile giurisprudenza di legittimità ha affermato che “in tema di danno non patrimoniale discendente da lesione della salute, se è vero che all'accertamento di un danno biologico non può conseguire in via automatica il riconoscimento del danno morale (trattandosi di distinte voci di pregiudizio della cui effettiva compresenza nel caso concreto il danneggiato è tenuto a fornire rigorosa prova), la lesione dell'integrità psico-fisica può rilevare, sul piano presuntivo, ai fini della dimostrazione di un coesistente danno morale, alla stregua di un ragionamento inferenziale cui deve, peraltro, riconoscersi efficacia tanto più limitata quanto più basso sia il grado percentuale di invalidità permanente, dovendo ritenersi normalmente assorbito nel danno biologico di lieve entità (salvo prova contraria) tutte le conseguenze riscontrabili sul piano psicologico, ivi comprese quelle misurabili sotto il profilo del danno morale”" (Cass. 6444/2023).
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Nella specie, da un danno biologico riconosciuto nella percentuale dell'8% non può ritenersi derivare, neppure in via presuntiva – in assenza di allegazioni specifiche e prove - nessun danno morale;
né può ammettersi una personalizzazione in aumento del danno biologico poiché - come stabilito dalla condivisibile giurisprudenza di legittimità – essa può essere accordata solo in presenza di circostanze "specifiche ed eccezionali" tempestivamente allegate dal danneggiato, in assenza delle quali tale variazione in aumento (del risarcimento standard previsto dalle "tabelle") deve ritenersi ricompreso nella liquidazione tabellare del danno” (così Cass. 9006/2022;
Cass, 4878/2019).
III Per tutti i motivi sopra detti, l'appello va rigettato e va confermata integralmente la sentenza impugnata.
IV. Segue, per il cd. principio della soccombenza, la condanna dell'appellante a rifondere alla le spese del presente giudizio d'appello che, Controparte_1
tenuto conto del mancato deposito di una nota specifica, vanno liquidate d'ufficio – alla stregua dei parametri indicati dal decreto del Ministro della giustizia 10 marzo
2014 n. 55, come mod. dal decreto del Ministro della giustizia 13 agosto 2022, n. 147 per la liquidazione giudiziale dei compensi e delle spese spettanti agli avvocati.
Esse, vanno liquidate - sulla base del valore della domanda ricompreso nello scaglione da 5.200,01 € a 26.000,00 € - nel complessivo importo di 4.164,72 €, di cui
3.621,50 € per compensi (900,00 € per la fase di studio, 600,00 € per la fase introduttiva, 921,50 € per la fase istruttoria/di trattazione e 1.200,00 € per la fase decisoria) e 543,22 € per il rimborso forfettario delle spese generali, oltre agli eventuali ulteriori accessori.
V. Infine, ai sensi dell'art. 13, co. 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti del pagamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello da esso proposto.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di e della avverso Parte_1 CP_3 CP_1 Controparte_1
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la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata n. 388/2020, pubblicata il 18.02.2020, così provvede:
1. rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
2. condanna l'appellante al pagamento a favore della Controparte_1
delle spese del giudizio d'appello che si liquidano nel complessivo importo di
4.164,72 €, di cui 3.621,50 € per compensi e 543,22 € per il rimborso forfettario delle spese generali, oltre agli eventuali ulteriori accessori;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione da lui proposta.
Così deciso in Napoli, il 18 febbraio 2025.
Il Cons. estensore Il Presidente
dr.ssa Giuseppa D'Inverno dr.ssa Caterina Molfino
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