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Sentenza 30 luglio 2025
Sentenza 30 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 30/07/2025, n. 3028 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3028 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI NORD
II SEZIONE CIVILE
Il Giudice
Considerato che la causa è stata chiamata per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c.; visto l'art. 127 ter c.p.c. e ritenuto che la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che le modalità di svolgimento dell'udienza in “forma scritta” disposte dal giudice risultano in realtà pienamente conformi alla celebrazione dell'udienza di discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., che “certamente non è tra quelle che richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti” (di recente, Cass. civ., sez. III, 19/12/2022, n. 37137 secondo cui
“l'assegnazione alle parti di un termine unico e comune per il deposito di note scritte, in linea generale (e salve le eccezioni normativamente previste), deve ritenersi una forma adeguata a garantire il contraddittorio in tutti i casi in cui sia per legge consentita la trattazione della causa in forma scritta e non sia, invece imposta la discussione in forma orale (o addirittura in presenza), anche, quindi, in relazione alla fase decisoria del cs, giudizio di merito, senza che possa ammettersi in proposito una valutazione casistica fondata sull'oggetto, sulla rilevanza e sull'eventuale complessità della controversia, che determinerebbe una intollerabile incertezza in ordine alla validità dei provvedimenti decisori, non fondata sull'applicazione di precisi schemi procedurali fissi, ma sulla base di valutazioni legate a valori mutevoli, opinabili e controvertibili;
di conseguenza, nel periodo di emergenza pandemica, nella vigenza del D.L. 17 marzo 2020 n. 18 art. 83, comma 7, lettera h, convertito con modificazioni in L. 24 aprile 2020 n. 37, deve ritenersi legittimo lo svolgimento dell'udienza di discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. in forma scritta, mediante l'assegnazione alle parti di un termine unico e comune anteriore alla data dell'udienza per il deposito di note scritte”); considerato che, per il procedimento in esame, si è fatto ricorso alla citata modalità di trattazione dell'udienza; viste le note prodotte dalle parti;
pronuncia sentenza ai sensi del combinato disposto dell'art. 281 sexies c.p.c. e dell'art. 127 ter c.p.c.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, sezione seconda civile, in persona del Giudice Dott. Luigi Aprea, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 13434/21 del R.G.A.C., avente ad oggetto “Lesione personale” pendente
TRA
(C.F. ) nato il [...] in [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avvocato Gianni Paris (C.F. con CodiceFiscale_2 domicilio eletto presso lo studio, corrente in Avezzano, via San Francesco, n. 260, giusta procura in atti
-attore-
CONTRO
, nata a [...] il [...] e residente in [...]
88 cf: , rappresentata e difesa dall'Avvocato Giuseppe Laudante e con C.F._3 lui elettivamente domiciliata in Aversa (CE) alla Via Salvo D'Acquisto n.5, C.F.:
in virtù di procura in atti C.F._4
-convenuta-
NONCHE'
p.i. , con sede in Mogliano Veneto (TV) via Marocchesa Controparte_2 P.IVA_1
n. 14, elettivamente domiciliata in S. Maria C.V., C.so A. Moro 100, nello studio dell'avv.
Daniele Crisci, C.F.: , p.i. , dal quale è rappresentata e C.F._5 P.IVA_2 difesa giusta procura alle liti del 18.12.2014 conferita dai suoi legali rapp.ti e procuratori dott.
e per notar di Treviso Controparte_3 Controparte_4 Persona_1
(REP 186905 - RACC. 30367), in atti
-convenuta-
CONCLUSIONI
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Come da note sostitutive d'udienza del 02.07.25
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.In Fatto.
La presente decisione viene redatta ai sensi degli artt. 132 e 118 delle disposizioni di attuazione del Codice di procedura civile, come novellati in virtù di quanto previsto dall'art. 58, comma 2, della legge n° 69 del 18 giugno 2009, secondo il quale “ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della presente legge si applicano gli articoli 132, 345
e 616 del codice di procedura civile e l'articolo 118 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, come modificati dalla presente legge”.
Con citazione ritualmente notificato in data 09.12.2021, il Signor Parte_1 conveniva in giudizio la Sig.ra e la compagnia Controparte_1 Controparte_5 innanzi al Tribunale di Napoli Nord, per accertare il diritto al risarcimento danni per le lesioni subite in occasione del sinistro avvenuto il giorno 21.09.2020, alle ore 00:50, in Orta di Atella
(CE).
Nelle predette circostanze di tempo e luogo, l'istante percorreva via Bugnano, in sella alla propria bici, quando veniva investito dal veicolo Lancia Y, targato EK 509 CF, di proprietà della sig.ra e condotto dal sig. , che non avvedendosi dello Controparte_1 Parte_2 stesso lo urtava scaraventandolo a terra.
A causa del violento impatto il sig. veniva trasporto in ambulanza al Parte_1 pronto soccorso del P.O. ' di Aversa (CE), ove i medici di turno, espletati gli Parte_3 accertamenti del caso diagnosticavano: “trauma Cranico;
- esteso a sede frontoparitale destra;
- falda di ematoma extra assiale a sede frontale e paritale destra;
frattura osso parietale a destra ed a sede parieto occipitale a sinistra”, ricoverato fino alla data del
18.10.20.
Deduceva, che a seguito della richiesta di risarcimento alla convenuta compagnia, riceveva, in via stragiudiziale la somma di €18.000,00, non ritenuto, in ogni caso, esaustivo e congruo a fronte delle lesioni riportate dall'attore.
Pertanto, precisava le seguenti conclusioni: “accertare e dichiarare il diritto al risarcimento del mancato guadagno patito dal sig. in occasione del sinistro avvenuto il Parte_1 giorno 21.09.2020 e per l'effetto condannare la Compagnia convenuta in persona del suo legale rappresentante pro tempore e la sig.ra in solido tra loro al Controparte_1
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risarcimento di tutti i danni derivanti dal fatto lesivo e corrispondere in favore del sig. la somma di € 54.420,50 a ristoro del danno-salute dalla stessa patito a Parte_1 seguito del sinistro per cui è causa, e/o nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre interessi legali e maggior danno per intervenuta svalutazione monetaria dalla data dell'evento sino al giorno dell'effettivo soddisfo. Il tutto con vittoria di spese e competenze, spese generali, oltre cpa e iva come per legge. Con salvezza di ogni altro diritto, azione e ragione da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che sin d'ora si dichiara antistatario”.
Si costituiva in data 6 maggio 2022 la Sig.ra la quale impugnava Controparte_1 estensivamente il contenuto dell'atto introduttivo chiedendone il rigetto poiché infondato, nonché tutta la documentazione offerta in copia e disconoscendo la ricostruzione fatti resa dall'attore in quanto non corrispondente alla realtà.
Precisava, infatti, che in data 21.09.2020, ore 01,00 circa, l'auto Lancia Y tg EK509CF di sua proprietà, condotta dal Sig. , percorreva in Sant'Arpino (CE) la via Bugnano Parte_2 in direzione da Marcianise verso Orta di Atella a velocità moderata, quando improvvisamente il signor , sotto l'effetto di sostanze alcoliche, come emergeva anche dagli Parte_1 accertamenti della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli Nord, tagliava letteralmente la strada, dal lato destro rispetto alla vettura e che nulla poté fare il conducente per evitare l'impatto, vista l'imprevedibilità dell'evento e la scarsa illuminazione stradale.
Deduceva, altresì, che sul posto intervenivano i C.C. della locale Stazione di Sant'Arpino che redigevano verbale e la vettura veniva sottoposta a sequestro penale in attesa degli accertamenti da parte dell' per cui veniva iscritto il Proc. Penale n. 12726/2020 Rgnr CP_6
Mod 21, Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli Nord, assegnato al P.M.
Dott.ssa Izzo, concluso con decreto di archiviazione nei confronti del signor . Parte_2
Pertanto, rassegnava le seguenti conclusioni: “rigettare la domanda attorea perché infondata in fatto ed in diritto;
2), in subordine in caso di accoglimento anche parziale della domanda attorea, disporre la manleva per il risarcimento di tutti i danni e possibili condanne, della
Signora garantita in virtù del contratto di assicurazione per la r.c.a. Controparte_1 stipulato con la compagnia;
3) vittoria di spese, diritti ed onorario”. Controparte_2
Si costituiva, altresì, in data 9 maggio 2022 la compagnia la quale Controparte_2 eccepiva l'improponibilità e l'improcedibilità della domanda attorea poiché dalla documentazione ex adverso depositata si evinceva la violazione delle prescrizioni di cui agli artt. 145 e 148 del D. lgs. 209/2005, la nullità dell'atto di citazione per mancata indicazione e specificazione del petitum e l'omessa quantificazione della domanda.
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Nel merito eccepiva che, contrariamente a quanto sostenuto da parte attrice, la dinamica dallo stesso descritta risultava sconfessata dalle prove documentali e in ispecie dal verbale dei CC di Sant'Arpino dove si evinceva che: l'attore camminava a piedi lungo la via Bugnano e non si trovava affatto in sella ad una bicicletta;
che il tratto interessato dall'investimento era provvisto di illuminazione pubblica ma nella circostanza spenta e pertanto da ritenersi insufficiente in relazione alla visibilità di un autoveicolo alla distanza di metri 50, a questo si aggiungeva poi lo stato di confusione mentale e disorientamento in cui si trovava il Sig.
, causato da tasso alcolemico rilevato nel sangue pari ad 1.4, come Parte_1 emergeva dal certificato di P.S. di Aversa.
Specificava, inoltre, che , a tacitazione e saldo di ogni pretesa risarcitoria Controparte_2 reclamata, provvedeva, solo pro bono pacis, a risarcire parte attrice applicando il concorso di colpa, comunque, riconducibile di cui all'art. 2054 comma 2, e liquidando a favore dello stesso la somma di € 18.000,00 ed € 6.597,71 a favore dell'avv. Gianni Paris per onorari professionali, somma riconosciuta sulla base delle risultanze peritali elaborate dal dott.
fiduciario della Compagnia. Per_2
Pertanto, così concludeva: “in via preliminare: -dichiarare l'improponibilità ed improcedibilità della domanda per quanto esposto al capo a) della presente comparsa di costituzione e risposta;
-dichiarare l'inammissibilità della domanda per quanto esposto al capo b); -dichiarare la nullità dell'atto di citazione per quanto esposto al capo c); nel merito:
-rigettare la domanda attorea per assoluta carenza di prova sul fatto storico per quanto esposto al capo d); in via gradata: -riconoscere e dichiarare la responsabilità concorsuale ovvero in misura prevalente, da ricondursi in capo ad esso istante nella determinazione del fatto storico sempre per quanto esposto al capo d) e alla luce di quanto dedotto al capo e) quindi: - dichiarare giusta, congrua e satisfattiva la somma di € 18.000,00 già corrisposta da
in favore di e di conseguenza rigettare comunque la Controparte_2 Parte_1 domanda attorea per avvenuto risarcimento del danno. - riconoscere e dichiarare non provato il quantum richiesto dalla controparte e quindi consequenzialmente dichiarare corretta la determinazione del tasso di danno biologico valutata dal dott. e dunque congrua e Per_2 giusta la somma di € 18.000,00 già corrisposta all'istante”.
Venivano assegnati alle parti i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c., ammessa ed espletata la prova testimoniale e sulle conclusioni rassegnate dalle parti nelle note depositate per la trattazione cartolare dell'udienza del 02.07.25, la causa veniva riservata in decisione ex art. 281 sexies c.p.c. mediante deposito telematico del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
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2. Questioni preliminari
In via preliminare va dato atto della legittimazione attiva e passiva delle parti in causa che si desume dalla documentazione in atti e dall'assenza di specifiche contestazioni a riguardo.
Va altresì dichiarata la validità dell'atto introduttivo atteso che il medesimo permette certamente di individuare gli elementi costitutivi della domanda proposta dall'attore nei confronti delle parti convenute e che ha consentito a queste ultime di spiegare compiutamente tutte le loro difese.
Va, altresì, dichiarata la procedibilità della domanda, avendo parte attrice dimostrato di aver ottemperato all'invio delle messe in mora, in conformità al combinato disposto degli artt. 145
e 148 del D.lgs. 7 settembre 2005, n. 209, nei confronti delle Controparte_7
Con riguardo alla legittimazione processuale delle parti, risulta che questa è stata provata attraverso la produzione in atti del referto di P.O. dal quale si evincono le lesioni subite dal
Sig. . Parte_1
3. Nel merito
Passando al merito della fattispecie in esame, la domanda risarcitoria non può essere accolta per difetto di prova.
Invero, il complessivo materiale probatorio sul quale questo Tribunale è chiamato a delibare non conforta affatto la veridicità del fatto storico su cui si fonda la pretesa di danno dell'attore.
Dirimente, innanzitutto, è la circostanza che, nel proprio atto di citazione, l'attore affermava che il sinistro avveniva a seguito dell'impatto tra il veicolo Lancia Y e la propria bicicletta;
tuttavia, dal verbale dei Carabinieri intervenuti sul luogo del sinistro non vi è traccia della presenza di tale bicicletta, venendo infatti rubricato come “investimento a pedone”.
Ancor più rilevante, però, è che a tale singolare incongruenza, si aggiunge che da detto
Verbale risulta che “tra gli astanti non venivano reperite persone, estranee al sinistro, in grado di testimoniare l'accaduto”. Nonostante ciò, l'attore indicava nelle memorie ex art. 183
2°comma c.p.c. due testimoni per i quali veniva nominato interprete in lingua araba- marocchina, come da ordinanza del 19.01.24 della Dott.ssa Alessia Limongelli, testi che però non venivano escussi, stante l'assenza dell'interprete e la rinuncia agli stessi da parte attrice.
Pertanto, le uniche testimonianze escusse sono quelle dei Carabinieri intervenuti, e rispettivamente di , appuntato dei Carabinieri presso la stazione di Testimone_1
Sant'Arpino, che conferma integralmente il verbale che gli viene mostrato, precisando che:
“Quando siamo giunti sul posto ricordo che vi era il veicolo che aveva provocato
l'investimento con il conducente e vi era la persona investita che mi sembra di riconoscere in
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quella presente in questa aula o comunque gli somiglia molto, che era stato preso in custodia dal 118 per le cure. Sul posto al di fuori del veicolo investitore non vi era la presenza di altri veicoli e neppure di un velocipede”.
Di identico tenore risultano le dichiarazioni dell'altro Carabiniere escusso Testimone_2 che a precisazione dichiara: “sono intervenuto sui luoghi di causa circa 5-10 minuti dopo la comunicazione del sinistro da parte della centrale e ho redatto il rapporto dell'accaduto insieme ad altri colleghi;
ADR: quando mi sono recato sui luoghi c'era un'autovettura incidentata che era stata già spostata dalla sede stradale, c'era un soggetto straniero a terra
e c'era personale medico che era intervenuto;
al momento del rapporto sono stati anche effettuati rilievi fotografici;
ADR: ricordo che era tarda notte e non c'era illuminazione Testi pubblica, quindi la visibilità era scarsa;
sul capo 1): confermo detto punto, tengo a precisare che non abbiamo rilevato la presenza di alcun velocipede sui luoghi di causa”.
Orbene, l'assoluta divergenza tra quanto dichiarato dall'attore e le risultanze istruttorie, basterebbero di per sé, ad avviso dello scrivente, per affermare l'inverosimiglianza del racconto e l'inattendibilità del narrato. A ciò si aggiunga che agli atti non risulta, in ogni caso, alcuna rettifica di errore materiale nel racconto dell'attore immediatamente successiva al sinistro dalla quale desumere, per l'appunto, che lo stesso si verificò così come riportato dall'attore nell'atto di citazione.
Per cui, in conclusione, le incongruenze emerse così come sopra descritte e l'assenza di qualsivoglia ulteriore e valido elemento probatorio, non consentono di ritenere dimostrata la dinamica e la stessa verità dell'incidente e delle sue cause per come prospettate dall'attore nel proprio atto di citazione.
Ne consegue, pertanto, il rigetto della domanda.
Ogni ulteriore questione, pur formulata dalle parti in causa, rimane assorbita dalla pronuncia di cui sopra.
4.Sulle spese.
Le spese seguono la soccombenza di parte attrice e si liquidano come in dispositivo, in assenza di nota spese di parte, considerato il valore della domanda nello scaglione ricompreso tra euro 26.001,00 ed euro 52.000,00, secondo i criteri ed i valori minimi di cui al D.M.
10.03.2014 n.55, recante: "Determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense ai sensi dell'art. 13 comma 6 della legge 31 dicembre 2012 n. 247", aggiornati al D.M. n. 147 del 13/08/2022, tenendo conto, in base al suddetto regolamento, della articolazione e durata delle fasi attraverso le quali si è svolto il procedimento, del valore, della natura e della complessità della controversia, del numero e dell'importanza delle
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questioni trattate, del pregio dell'opera prestata, dei risultati del giudizio, nonché di tutte le altre circostanze di fatto rilevanti a tal fine che risultano indicate nella legge e nel citato regolamento;
ai sensi della citata normativa e dell'orientamento giurisprudenziale in tema di successione di parametri di determinazione dei compensi, devono trovare applicazione quelli vigenti alla data della liquidazione, anche se l'esplicazione dell'attività professionale ha avuto inizio ed è stata svolta quando era vigente altra tariffa.
P. Q. M.
Il Giudice, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede pronunziando ai sensi degli artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c.:
1) Rigetta la domanda attorea per le ragioni di cui in parte motiva;
2) Condanna al pagamento delle spese di lite del presente giudizio in Parte_1 favore della convenuta , che si liquidano in € 3.809,00, per compensi Controparte_1 professionali, oltre IVA e CPA come per legge, con attribuzione al procuratore costituito;
3) Condanna al pagamento delle spese di lite, in favore di Parte_1 Controparte_2
in persona del legale r.p.t. che si liquidano in € 3.809,00, oltre IVA e CPA, come per
[...] legge.
Così deciso in Aversa, 30/07/2025
Il Giudice
Dott. Luigi Aprea
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