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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 02/10/2025, n. 2106 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 2106 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 3323/2025 RG
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VERONA
Prima Sezione Civile composto da
IR ON Presidente rel.
TE PA CE
Veronica Zanin CE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso depositato il 21/05/2025 regolarmente notificato, rimessa al Collegio alla udienza del
01/10/2025 da
(c. f. ) rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
IN RI LO RI presso il cui studio in Indirizzo Telematico elettivamente domiciliato, come da procura a margine del ricorso introduttivo
PARTE RICORRENTE contro
(c. f. ) rappresentato e difeso dall'Avv. CP_1 C.F._2
CE LA presso il cui studio in Indirizzo Telematico elettivamente domiciliato, come da procura a margine della memoria di costituzione,
c. f. ) rappresentata e difesa dall'Avv. IN CP_2 C.F._3
RI LO RI, presso il cui studio in Indirizzo Telematico elettivamente domiciliata, giusta procura rilasciata all'udienza del 01/10/2025;
PARTI RESISTENTI
OGGETTO: Mantenimento di figlio maggiorenne
CONCLUSIONI PER L'INTERVENUTO P.M.: nulla oppone.
1 PER LE PARTI: come da condizioni di cui al ricorso introduttivo depositato in data 21/05/2025, a spese compensate
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Il ricorrente, rappresentando la propria condizione personale e lavorativa, ha chiesto il riconoscimento di un assegno da porre in capo ai genitori, odierni resistenti.
Le parti, all'udienza del 01/10/2025, hanno formulato delle conclusioni conformi in adesione a quanto richiesto dal ricorrente.
Le parti, pertanto, si sono accordate chiedendo l'accoglimento delle condizioni di cui al ricorso introduttivo depositato in data 21/05/2025, a spese compensate.
Il collegio prende atto degli ulteriori accordi raggiunti tra le parti.
Le spese di lite, viste le conclusioni congiunte delle parti, vengono integralmente compensate considerato l'esito del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così dispone:
1. Pone a carico della resistente, signora madre del ricorrente, quale contributo per il CP_2 per il figlio maggiorenne, non economicamente autosufficiente, la somma di Euro 200,00 mensili, con decorrenza dal mese di ottobre 2025, da versarsi sul conto corrente del ricorrente entro il giorno 10 di ogni mese.
2. Pone a carico del resistente, signor , padre del ricorrente, quale contributo CP_1 per il mantenimento del figlio maggiorenne, non economicamente autosufficiente, la somma di Euro 400,00 mensili, con decorrenza dal mese di ottobre 2025, da versarsi sul conto corrente del ricorrente entro il giorno 10 di ogni mese.
3. Spese compensate.
Cosi deciso in Verona, nella Camera di Consiglio del 2.10.2025
La Presidente rel.
IR ON
2
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VERONA
Prima Sezione Civile composto da
IR ON Presidente rel.
TE PA CE
Veronica Zanin CE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso depositato il 21/05/2025 regolarmente notificato, rimessa al Collegio alla udienza del
01/10/2025 da
(c. f. ) rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
IN RI LO RI presso il cui studio in Indirizzo Telematico elettivamente domiciliato, come da procura a margine del ricorso introduttivo
PARTE RICORRENTE contro
(c. f. ) rappresentato e difeso dall'Avv. CP_1 C.F._2
CE LA presso il cui studio in Indirizzo Telematico elettivamente domiciliato, come da procura a margine della memoria di costituzione,
c. f. ) rappresentata e difesa dall'Avv. IN CP_2 C.F._3
RI LO RI, presso il cui studio in Indirizzo Telematico elettivamente domiciliata, giusta procura rilasciata all'udienza del 01/10/2025;
PARTI RESISTENTI
OGGETTO: Mantenimento di figlio maggiorenne
CONCLUSIONI PER L'INTERVENUTO P.M.: nulla oppone.
1 PER LE PARTI: come da condizioni di cui al ricorso introduttivo depositato in data 21/05/2025, a spese compensate
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Il ricorrente, rappresentando la propria condizione personale e lavorativa, ha chiesto il riconoscimento di un assegno da porre in capo ai genitori, odierni resistenti.
Le parti, all'udienza del 01/10/2025, hanno formulato delle conclusioni conformi in adesione a quanto richiesto dal ricorrente.
Le parti, pertanto, si sono accordate chiedendo l'accoglimento delle condizioni di cui al ricorso introduttivo depositato in data 21/05/2025, a spese compensate.
Il collegio prende atto degli ulteriori accordi raggiunti tra le parti.
Le spese di lite, viste le conclusioni congiunte delle parti, vengono integralmente compensate considerato l'esito del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così dispone:
1. Pone a carico della resistente, signora madre del ricorrente, quale contributo per il CP_2 per il figlio maggiorenne, non economicamente autosufficiente, la somma di Euro 200,00 mensili, con decorrenza dal mese di ottobre 2025, da versarsi sul conto corrente del ricorrente entro il giorno 10 di ogni mese.
2. Pone a carico del resistente, signor , padre del ricorrente, quale contributo CP_1 per il mantenimento del figlio maggiorenne, non economicamente autosufficiente, la somma di Euro 400,00 mensili, con decorrenza dal mese di ottobre 2025, da versarsi sul conto corrente del ricorrente entro il giorno 10 di ogni mese.
3. Spese compensate.
Cosi deciso in Verona, nella Camera di Consiglio del 2.10.2025
La Presidente rel.
IR ON
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