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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 27/03/2025, n. 477 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 477 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Proc.n. 561/2024 R.G.
Il Tribunale collegiale composto dai Sigg.ri Magistrati
- Dott. Massimo Pulvirenti Presidente
- Dott.sa Sandra Levanti Giudice
- Dott.sa Rosanna Scollo Giudice est.
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta come in epigrafe di modifica del divorzio, promossa
DA
, nato a [...] il [...] CF: Parte_1
ivi residente ed elettivamente domiciliato in Ragusa, C.F._1 via Dante n.9, presso lo studio dell'Avv. Gabriella Iacono, che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso
RICORRENTE nei confronti di nata a [...] il [...], CF: Controparte_1
C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento del P.M. in sede 3
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di ricorso chiedeva al Tribunale adìto modificarsi Parte_1 le condizioni di cui alla sentenza divorzile n. 44/2014 nella parte in cui era stato previsto un assegno divorzile in favore dell'ex moglie, CP_1
nella misura di euro 200,00 mensili, essendo mutate le condizioni
[...] economiche delle parti dall'epoca della pronuncia di divorzio. In particolare, la resistente aveva una valida occupazione lavorativa presso l'ASP di Ragusa, dove svolgeva le mansioni di OSS, oltre ad intrattenere da tempo una stabile relazione affettiva con un nuovo compagno, con cui conviveva. Di contro il alle dipendenze della ditta Busso con le mansioni di netturbino, era Pt_1 oberato di debiti contratti per far fronte all'acquisto di una nuova casa che, se pur modesta, aveva comportato un esborso economico per lui rilevante. Inoltre aveva contratto dei finanziamenti per l'acquisto dei mobili, e pagava delle rate mensili di circa € 700,00, cui andava aggiunto l'importo di € 200,00 da versarsi alla moglie, oltre ad un costo fisso di € 150,00 mensili, elargiti ad una parente per provvedere alla pulizia della casa e alla preparazione dei pasti.
La sebbene regolarmente citata, non compariva in giudizio, per cui CP_1 ne veniva dichiarata la contumacia, come da provvedimento del 17.09.2024.
Ciò premesso, deve ritenersi la sussistenza dei presupposti di legge per la chiesta modifica, essendo la risultata stabilizzata e assunta con CP_1 contratto a tempo indeterminato, part – time, presso l'ASP di Ragusa, con la qualifica di ausiliario specializzato, come rilevabile dalla delibera n.
1986/2024 prodotta in atti, a far data dal 01.12.2024, mentre in precedenza svolgeva mansioni di OSS sempre presso la citata struttura, e per un breve periodo, dall'aprile al settembre del 2024, era stata assunta presso una cooperativa sociale. 4
Nessuna prova idonea di contro è stata prodotta dal ricorrente in merito alla dedotta circostanza della sopravvenuta convivenza della resistente con un altro uomo.
Il dal canto suo, è risultato percepire una pensione di circa Pt_1
euro 1.200,00/1.250,00 mensili, oltre ad essere gravato di un mutuo per euro 500,00 mensili per l'acquisto di una nuova casa dove abitare, essendo la resistente rimasta nell'ex casa familiare, costituita da una casa popolare per la quale lo stesso pagava un canone di circa euro 50,00 mensili, e di un ulteriore costo di circa euro 150,00, da versarsi ad una parente che lo aiutava nelle faccende domestiche, mentre stava finendo di pagare le rate per l'acquisto di alcuni mobili.
Alla luce delle considerazioni suespresse si ritengono sussistere le condizioni di legge per l'accoglimento della chiesta revisione della sentenza divorzile sotto il profilo della revoca dell'assegno di mantenimento stabilito in favore della resistente, essendo venuta meno la funzione assistenziale di esso, a fronte dello svolgimento della di un lavoro stabile e a tempo CP_1 indeterminato, a far data dall'01.12.2024 (data dalla quale il rapporto lavorativo della stessa deve intendersi stabilizzato).
Si ritiene congruo compensare tra le parti le spese di lite, stante il tenore della presente decisione.
P.Q.M.
Il Tribunale collegiale, definitivamente decidendo nella causa di cui in epigrafe 5
data comunicazione al P.M. in sede degli atti del giudizio de quo in accoglimento del ricorso proposto da Parte_1
a parziale modifica della sentenza divorzile n. 44/2014, emessa dal
Tribunale di Ragusa in data 07.01.2024, pubblicata il 14.01.2014
revoca l'assegno posto a carico del per il mantenimento della Pt_1 resistente, , a far data dall' 01.12.2024. Controparte_1
Compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso, in Ragusa il 26 marzo 2025.
Il Giudice est. Il Presidente
Dott.sa R. Scollo Dott. M. Pulvirenti