Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 10/06/2025, n. 401 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 401 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
N. R.V.G. 917/2025
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice relatore
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 917/2025 R.V.G. promossa da
(Cod. Fis ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'Avv. RAMAIOLI FEDERICA, con domicilio eletto presso il suo studio sito in Pavia,
Santa Marie alle Pertiche n. 11;
E
(Cod. Fis. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_2 C.F._2
FRAGNAN EMANUELA, con domicilio eletto presso il suo studio sito in Gambolò,
Corso Umberto I n. 17;
i quali hanno contratto matrimonio concordatario in VIGEVANO, in data 18/05/2002, il cui atto è stato trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di VIGEVANO alla Parte II, Serie A, n. 34, dell'anno 2002, optando per il regime patrimoniale della separazione dei beni;
con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale nulla ha opposto
CONCLUSIONI
I coniugi sopra indicati richiedevano la pronuncia della separazione alle seguenti condizioni:
“1) I coniugi vivranno separati, portandosi reciproco rispetto.
2) La casa coniugale sita in Vigevano (PV) Corso Vittorio Emanuele Secondo n. 88 è di indivisa proprietà dei coniugi, in ragione della metà, in forza di titolo di acquisto Notaio
(Rep. N. 16.079 e Racc. n. 10.903, reg. a Pavia il 02/02/2015 al n. 1325). Persona_1
pag. 1 di 6
moglie che accetta ed acquista la di lui quota di comproprietà, in Parte_1 ragione di metà dell'intero, di essi beni specificati nell'atto Notaio (Rep. Persona_1
N. 16.079 e Racc. n. 10.903, reg. a Pavia il 02/02/2015 al n. 1325) da intendersi qui integralmente richiamato e allegato.
4) Il GN , prelevati i suoi effetti personali, dichiara di aver lasciato la casa Parte_2
coniugale dal 10 gennaio 2025, trasferendosi in appartamento in affitto in Vigevano (PV) alla via Santa Casa n. 4.
5) La moglie si farà carico delle volture delle utenze relative alla casa famigliare che fossero ancora intestate al marito.
6) I figli e saranno affidati in via condivisa ad entrambi i genitori, con Per_2 Per_3
collocazione abitativa prevalente presso la residenza materna. Tutte le decisioni di maggior importanza riguardanti i minori saranno condivise, quindi assunte di comune accordo tra i genitori, che a tal fine si impegnano a scambiarsi informazioni e ad interagire sui temi dell'educazione, istruzione e salute dei minori.
7) Il padre vedrà e terrà con sé i figli e a fine settimana alternati dal Per_2 Per_3
venerdì dopo la scuola alla domenica sera quando il padre o sua persona di fiducia li riaccompagnerà a casa della madre dopo cena, entro le ore 21,30, e settimanalmente un giorno infrasettimanale preferibilmente il mercoledì dopo la scuola con o senza pernotto;
in caso di pernotto, il successivo giovedì mattina e verranno Per_2 Per_3
accompagnati a scuola dal padre, dal nonno paterno o da persona incaricata dal sig.
. Parte_2
Eventuali modifiche di giorni ed orari che si rendessero necessarie anche a causa di impegni lavorativi dei genitori o esigenze scolastiche e sportive o ricreative dei figli e saranno oggetto di preventivo accordo tra i genitori. Per_2 Per_3
8) Il padre potrà vedere e tenere con sé i minori : durante le festività natalizie per il periodo compreso tra il 23 e il 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio ad anni alterni con la madre;
indipendentemente dall'alternanza dei due periodi, e trascorreranno sempre la cena e la sera della vigilia Per_2 Per_3
di Natale con il padre, il quale li riaccompegnerà entro le ore 22,30 dalla madre, con la quale trascorreranno la mattina e il pranzo del giorno di Natale;
pag. 2 di 6 durante le festività pasquali per tre giorni consecutivi, prevedendo che e Per_4 Per_3 trascorrano il giorno di Pasqua e il lunedì dell'Angelo ad anni alterni con l'uno o con l'altro genitore;
durante il periodo estivo per due/tre settimane, in base al rispettivo piano ferie, anche non consecutive, in periodi da concordarsi tra i genitori entro il 30 maggio di ogni anno;
9) Il padre verserà alla madre, entro il giorno 15 (quindici) di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento dei figli e , sin tanto che non siano Per_2 Per_3 idoneamente inseriti nel mondo del lavoro, raggiungendo l'indipendenza economica, la somma mensile di € 600,00 (€ 300,00 per ciascun figlio) complessivi rivalutabili annualmente secondo gli indici Istat (prima rivalutazione Istat febbraio 2026) a partire da marzo 2025;
10) Il sig. corrisponderà alla GNa la quota pari al 50% di tutte le Parte_2 Pt_1 spese extra assegno sostenute nell'interesse dei figli nel rispetto del Protocollo di Intesa in vigore presso il Tribunale di Pavia, che le parti dichiarano di aver ricevuto dal rispettivo legale.
11) La sig.ra percepirà inoltre, in via esclusiva, l'importo dell'assegno unico Pt_1
per il nucleo famigliare, di cui dichiara di aver già avanzato relativa domanda;
12) Il GN si impegna a rispettare con puntualità la data indicata nel punto Parte_2
9 precedente per il versamento del contributo al mantenimento dei figli e . Per_2 Per_3
13) Il GN con il presente atto, si impegna a trasferire alla moglie Parte_2
a titolo di permuta, che a tal titolo accetta di acquistare la di lui Parte_1 quota di comproprietà, in ragione di metà dell'intero del bene immobile sito in Vigevano
(PV) Corso Vittorio Emanuele Secondo n. 122, in premessa descritto e acquistato con atto Notaio (Rep. 727- Racc. 615) in data 16.10.2023. Per_5
A sua volta, la sig.ra con il presente atto, si impegna a cedere ad Parte_1
egual titolo di permuta al marito che a tal titolo accetta di acquistare la Parte_2 di lei quota di comproprietà in ragione della metà dell'intero bene immobile sito in
Vigevano (PV) Corso Milano n. 1, in premessa descritto e acquistato con atto Notaio
(Rep. 276434- Racc. 20070) in data 6.03.2000. Per_6
Le parti dichiarano di attribuire alle quote degli immobili oggetto di permuta di cui al punto n. 13 l'uguale valore per cui dichiarano che non si farà luogo ad alcun conguaglio.
pag. 3 di 6 Le parti convengono come termine per comparire avanti il Notaio entra la data del
13/04/2025.
Le spese notarili e accessorie relative ai trasferimenti di proprietà sopra descritti saranno a carico della sig.ra per la quota di 2/3 e di 1/3 a carico del Parte_1
sig. . Parte_2
14) Il mutuo ristrutturazione contratto da entrambi i coniugi con l'Istituto di Credito
Crèdit Agricole il 29/01/2015 e con scadenza 29/08/2026 avente saldo di Euro 8.905,24 alla data del 20/02/2025 verrà onorato dalla sig.ra Pt_1
15) Il conto corrente n. 00046/30231241 cointestato ai coniugi acceso presso Crèdit
Agricole Ag. Di Vigevano 1- Piazza Volta n. 4, con la sottoscrizione del presente ricorso verrà estinto.
16) Le parti convengono che, in attesa dei trasferimenti effettivi delle proprietà immobiliari di cui ai punti n. 3 e n. 13 del presente ricorso provvederanno ciascuno pro quota agli incassi dei ratei di locazione ad essi spettanti, nonché ai relativi esborsi, definendo sin da ora conguagli degli oneri fiscali.
17) I coniugi stabiliscono che l'autovettura Cherokee Jeep TG: FM998PH acquistata il
24/01/2023 con denaro proveniente del conto corrente comune ed intestata alla sig.ra resterà nella sua esclusiva proprietà. La sig.ra provvederà al Pt_1 Pt_1
pagamento del prestito personale contratto dal sig. in data 24/01/2023 fino Parte_2
alla sua naturale estinzione ovvero estinguendolo anticipatamente (doc.7).
18) L'autovettura Mini TG CP959AG, acquistata nel 2011 con denaro proveniente dal conto comune ed intestata al marito, resterà nella sua esclusiva proprietà.
19) Lo Scooter Yamaha TMax TG BC26873 acquistato nell'anno 2006 dalle parti con denaro proveniente dal conto comune ed intestato al marito, resterà nell'esclusiva proprietà di quest'ultimo.
20) Con riferimento all'importo delle cauzioni relative ai contratti di locazione relativi agli immobili in Vigevano Corso Vittorio Emanuele 122 e di Corso Milano n. 5 sopra richiamati, la sig.ra si impegna a restituire al sig. la sua quota di Pt_1 Parte_2 competenza pari ad € 1.100,00.
21) I coniugi dichiarano, con il presente atto, di aver risolto ogni altra questione di carattere economico e di non aver più nulla da pretendere l'uno dall'altro”.
pag. 4 di 6 MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 12.3.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni sopra riportate.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 12 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e che le altre condizioni non appaiono contrarie a norme imperative e all'ordine pubblico, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
Nulla viene disposto in ordine alle spese del procedimento, trattandosi di ricorso congiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando, così statuisce:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
che hanno contratto matrimonio in VIGEVANO, in data 18/05/2002, il Parte_2
cui atto è stato trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di VIGEVANO alla Parte II, Serie A, n. 34, dell'anno 2002;
2. ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
3. recepisce le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
pag. 5 di 6 4. prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
5. nulla sulle spese.
Così deciso in Pavia, il 10/06/2025
Il Giudice Est. La Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Dott.ssa Marina Bellegrandi
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