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Sentenza 3 febbraio 2025
Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 03/02/2025, n. 881 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 881 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 12469/2022
TRIBUNALE DI CATANIA
QUARTA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 12469/2022
tra
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LA PIANA Parte_1 C.F._1
EN IT RI
ATTORE
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MANCUSI MARIO Controparte_1 P.IVA_1
CONVENUTO
Oggi 3 febbraio 2025 alle ore 9.50 innanzi al GI dott. Vera Marletta, sono comparsi:
Per l'avv. LA PIANA EN IT RI , oggi sostituito Parte_1 dall'avv. FISICHELLA ALFREDO Per l'avv. MANCUSI MARIO, oggi sostituito dall'avv. GARRETTO Controparte_1
SAMANTHA
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da atti e difese e chiedono che la causa venga decisa.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
IL GIUDICE
dott. Vera Marletta
pagina 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Vera Marletta, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 12469/2022 promossa da:
, (C.F. ), domiciliato in Indirizzo Telematico;
Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. LA PIANA EN IT RI giusta procura in atti.
ATTORE
contro
(C.F. ), domiciliato in Via Dell'Unione Europea 6A/6B in San Controparte_1 P.IVA_1
Donato Milanese;
rappresentato e difeso dall'avv. MANCUSI MARIO giusta procura in atti.
CONVENUTO
Decisa ex art.281 sexies cpc all'udienza del 3 febbraio 2025 sulle conclusioni precisate come in atti.
pagina 2 di 7 MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione, ritualmente notificato via pec il 3.10.2022, conveniva in Parte_1
giudizio, avanti questo Tribunale, e per essa la Procuratrice Controparte_1 Controparte_2
, per sentire dichiarata la nullità e/o pronunciata l'annullabilità del decreto ingiuntivo R.G.
[...]
5468/2022 n. 2182/2022 del 19.05.2022, con il quale gli veniva ingiunto di pagare la complessiva somma di € 27.483,56, oltre gli interessi come da domanda e spese del procedimento monitorio, a titolo di debito residuo derivante dal contratto di credito di finanziamento n. 64027 del 23.09.2003, stipulato originariamente con per la somma di € 13.500,00 per l'acquisto di un'autovettura. Parte_2
A sostegno della propria opposizione, parte opponente eccepiva, preliminarmente, la prescrizione di tutte le pretese vantate dall'opposta.
Contestava, inoltre, l'illegittimità della pretesa creditoria, in particolare per la presenza, in seno alle pattuizioni contrattuali, di tassi di interesse ritenuti superiori al tasso soglia usura e condizioni economiche da ritenersi illegittime.
Pertanto, concludeva chiedendo al Tribunale adito di “1)Dichiarare nullo e/o annullabile e/o inefficace
e, per l'effetto, revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo opposto, poiché, per tutti i motivi esposti in narrativa, la pretesa vantata è infondata in fatto e in diritto (SORTE CAPITALE ED INTERESSI
PRESCRITTI);2)in subordine, dichiarare nullo il tasso di interesse applicato, poiché oltre il tasso soglia usura e, pertanto, epurare il saldo eventualmente dovuto di tutti gli interessi ed accessori indebitamente applicati e/o, in subordine, applicare solamente gli interessi al saggio legale vigente, ai sensi dell'art. 1284 c.c., previa espletanda CTU che sin da ora si richiede;
3)conteggiare le somme pagate dall'opponente e non considerate nel calcolo della somma ingiunta, previa espletanda CTU che sin da ora si richiede;
4)liquidare il compenso dovuto ai fini del gratuito patrocinio. Vittoria di spese.”
Con comparsa di costituzione del 25.11.2022, si costituiva in giudizio e per essa la Controparte_1
Procuratrice , chiedendo il rigetto della presente opposizione e Controparte_2
contestuale conferma del decreto ingiuntivo oggetto di opposizione, nonché la concessione della provvisoria esecutorietà dello stesso.
Con ordinanza del 12.06.2023 questo Giudice concedeva la provvisoria esecutorietà del D.I. opposto e contestualmente assegnava alla società opposta termine di 15 giorni per l'avvio del procedimento obbligatorio di mediazione, conclusosi con esito negativo, come da verbale del 18.07.2023.
La causa veniva rinviata per il prosieguo all'udienza del 29.11.2023, all'esito della quale questo
Giudice assegnava alle parti i termini per il deposito di memorie istruttorie ex art. 183, comma 6, c.p.c., rinviando per i provvedimenti conseguenti all'udienza del 13.05.2024.
pagina 3 di 7 Con ordinanza del 27.06.2024, previo rigetto della richiesta di CTU tecnico-contabile formulata da parte opponente, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni, disponendo la discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c.
Indi all'udienza del 3.02.2025, sulle conclusioni precisate come in atti, la causa veniva decisa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.
L'opposizione è infondata e va rigettata per le ragioni che seguono.
Gli opponenti eccepivano, preliminarmente alle ulteriori contestazioni sollevate nel merito, la prescrizione del credito vantato in questa sede dall'odierna opposta.
L'eccezione è da ritenersi infondata.
Bisogna, infatti, sottolineare come il termine di prescrizione decennale dei rapporti di finanziamento decorra dalla scadenza dell'ultima rata (nel caso di specie, prevista per il 05/11/2007); pertanto, la data di decorrenza della prescrizione deve essere individuata con riferimento alla scadenza dell'ultima rata del finanziamento in questione e non di certo prendendo in considerazione la data di stipula dello stesso, e in caso di rapporto di durata, quale un conto corrente od una carta di credito, dalla chiusura del rapporto (cfr. Cass. n. 28819 del 30/11/2017).
Del resto, l'unicità del debito, seppur ratealmente frazionato, impone la decorrenza di un unitario termine di prescrizione che, trattandosi di debito rateizzato, decorre dal termine contrattualmente statuito per il pagamento dell'ultima rata, dal momento che prima di detta scadenza il mutuante non può legittimamente pretendere il pagamento e quindi non ha azione per costringere il debitore all'adempimento (in tal senso, cfr. Cass. 30 agosto 2011, Sez. III, n. 17798).
Nella fattispecie in esame, l'eccezione è infondata anche a voler considerare il termine prescrizionale decorrente dalla DBT del 27/06/2015, regolarmente ricevuta dall'opponente in data 05/07/2005 (cfr. doc.
6-7 prod. parte opposta) e, pertanto, il diritto di credito dell'odierna opposta non può considerarsi prescritto anche alla luce dell'ultimo pagamento effettuato dall' in data 26/09/2008 come risulta Pt_1 dall'estratto conto allegato (cfr. doc. 5).
Quindi il diritto di credito dell'odierna opposta non può considerarsi prescritto stante la ricezione di lettera di costituzione in mora del 17/05/2017 (cfr. doc. 8) avvenuta in data 01/07/2017 (cfr. doc. 9).
Si ritiene, financo, infondata la doglianza circa l'errata indicazione dell' nel contratto di Pt_3
finanziamento di cui trattasi, in quanto, oltre a non essere dimostrata, essa rappresenta unicamente un indice rappresentativo del costo complessivo del finanziamento, tale da non determinare nel caso di specie alcun asserito superamento del tasso soglia usura.
Si rileva, infine, che, ai fini dell'art. 117 TUB, la eventuale e supposta divergenza tra Pt_4
contrattuale ed effettivo in quanto tale difformità, ove accertata, non comporterebbe in ogni caso alcuna pagina 4 di 7 nullità contrattuale in quanto il predetto indice costituisce semplicemente un indicatore di costo che sintetizza, ai soli fini informativi, il costo del finanziamento, ed in quanto tale, non può essere considerato quale condizione contrattuale.
Quanto all'eccezione in tema di nullità del decreto ingiuntivo, perché ottenuto sulla base di un finanziamento che prevedeva l'applicazione di interessi usurari, essa è da ritenersi infondata.
La doglianza risulta priva di riscontro probatorio: come è pacifico, è onere della parte che agisce in giudizio deducendo l'applicazione di un tasso usurario allegare e indicare modi, tempi e misura del superamento di tale tasso.
Secondo l'insegnamento di costante giurisprudenza di merito, come rilevato dalle difese di parte opposta, “Il cliente che agisca in giudizio deducendo il carattere usurario degli interessi praticati dalla banca in esecuzione di un contratto di mutuo, è tenuto a provare il fondamento della propria domanda mediante tempestiva allegazione degli elementi di fatto da cui deriverebbe il dedotto carattere usurario. L'allegazione richiede la specifica deduzione del fatto, che è riservata alla parte, non potendo il giudice procedere autonomamente alla ricerca, sia pure nell'ambito dei documenti prodotti in atti, delle ragioni che potrebbero fondare la domanda o l'eccezione, pur rilevabile d'ufficio” (cfr.
Trib. Roma 14.10.2015 n. 20694).
Si ricorda, infatti, che proprio in materia di usurarietà degli interessi moratori, la Corte di Cassazione,
Sezioni Unite, n. 19597/2020, ha statuito che “L'onere probatorio nelle controversie sulla debenza e sulla misura degli interessi moratori, ai sensi dell'art. 2697 c.c., si atteggia nel senso che, da un lato, il debitore, il quale intenda provare l'entità usuraria degli stessi, ha l'onere di dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale, il tasso moratorio in concreto applicato, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato, con gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento;
dall'altro lato, è onere della controparte allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto”.
Parte opponente nella specie riferisce di un presunto superamento del tasso soglia usura senza, però, individuare la presunta percentuale oltre soglia che sarebbe stata effettivamente applicata dalla CP_3
l'eventuale periodo di riferimento e senza nulla indicare a sostegno delle proprie argomentazioni.
Peraltro i tassi in esame risultano essere inferiori sia al tasso soglia mora nonché al tasso soglia semplice, come indicato accuratamente dalle Sez. Unite n. 19597/2020.
Invero, come osservato con la citata ordinanza del 27.06.2024, non risulta comunque esservi stata usura, atteso che il tasso soglia usura per il periodo dal 1° luglio - 30 settembre 2003 per la fattispecie in oggetto e facente riferimento a operazioni di finanziamento effettuati da intermediari non bancari, diversamente da come prospettato dall'odierna opponente (che richiamava invece le operazioni di pagina 5 di 7 finanziamento effettuate dalle banche), non risulta essere superiore al tasso soglia usura, bensì il limite
è del 14,17, pari al tasso medio segnalato dagli intermediari aumentato di 1/4, cui si aggiungono quattro punti percentuali.
Alle generiche argomentazioni dell'opponente, vieppiù, non potrà darsi luogo ad alcuna CTU tecnico- contabile, in quanto la stessa parte non ha per nulla argomentato in ordine ai motivi per i quali ritenga i rapporti dedotti in giudizio siano afflitti da illegittimità per violazione della normativa antiusura.
Difatti, la richiesta di CTU non si è rivelata necessaria ai fini probatori, stante la sua genericità e lo scopo meramente “esplorativo” sotteso ad essa.
Invero la CTU non può essere utilizzata per colmare le lacune probatorie in cui sia incorsa una delle parti o per alleggerirne l'onere probatorio. Le parti, infatti, non possono sottrarsi all'onere probatorio di cui sono gravate, ai sensi dell'art. 2697 c.c., e pensare di poter rimettere l'accertamento dei propri diritti all'attività del consulente. Il ricorso al consulente deve essere disposto non per supplire alle carenze istruttorie delle parti o per svolgere una indagine esplorativa alla ricerca di fatti o circostanze non provati, ma per valutare tecnicamente i dati già acquisiti agli atti di causa come risultato dei mezzi di prova ammessi sulle richieste delle parti (cfr. Cass. 06/12/2019, n. 31886).
Sicché, in tema di consulenza tecnica d'ufficio, il giudice di merito non è tenuto, anche a fronte di una esplicita richiesta di parte, la quale, ove ricorrente, non integra gli estremi di una istanza istruttoria, non essendo la CTU qualificabile come mezzo di prova in senso proprio, a disporre una nuova CTU, atteso che il rinnovo dell'indagine tecnica rientra tra i poteri discrezionali del giudice di merito, sicché non è neppure necessaria una espressa pronunzia al fine di motivare il non accoglimento della richiesta (da ultimo, cfr. Cass. Civ., sez. III, ordinanza 18 settembre 2020, n. 19631; nonché Cass. 24/09/2010,
n.20227; Cass. 19/07/2013, n.17693; Cass. 01/10/2019 n. 24487).
Dalla lettura della documentazione offerta in atti, infine, non si ravvisano, poi, profili di violazione della disciplina a protezione del consumatore, atteso che il contratto di finanziamento, da cui trae origine l'ingiunzione di pagamento, non prevede clausole vessatorie o indici che fanno presumere l'abusività delle stesse (es. penali manifestamente eccessive, oneri non previsti espressamente in contratto, clausole di deroga al foro del consumatore, tassi d'interesse previsti oltre il tasso soglia usura), secondo l'indicazione della Cassazione a Sezioni unite civili n. 9473/2023.
Ne segue che, esauriti tutti i motivi di opposizione, per le ragioni supra esposte, l'opposizione dovrà essere rigettata e, per l'effetto, il decreto ingiuntivo de quo confermato.
Di qui il rigetto della spiegata opposizione, seguendo le spese di lite la soccombenza da liquidarsi, nella misura di cui al dispositivo secondo i parametri del D.M. 147/2022, tenendo conto della fase decisionale abbreviata nelle forme di cui all'art. 281 sexies c.p.c.
pagina 6 di 7
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Catania, dott.ssa Vera Marletta, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 12469/2022 R.G., ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- RIGETTA l'opposizione e, per l'effetto, conferma integralmente il decreto ingiuntivo n. 2182/2022 del 19.05.2022, dichiarandolo definitivamente esecutivo.
- CONDANNA al pagamento delle spese di lite in favore di che Parte_1 Controparte_1
liquida in complessivi € 2.300,00 per compensi, oltre spese generali, CPA e IVA come per legge.
Letta in udienza in Catania, il 3 febbraio 2025
IL GIUDICE dott.ssa Vera Marletta
pagina 7 di 7
TRIBUNALE DI CATANIA
QUARTA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 12469/2022
tra
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LA PIANA Parte_1 C.F._1
EN IT RI
ATTORE
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MANCUSI MARIO Controparte_1 P.IVA_1
CONVENUTO
Oggi 3 febbraio 2025 alle ore 9.50 innanzi al GI dott. Vera Marletta, sono comparsi:
Per l'avv. LA PIANA EN IT RI , oggi sostituito Parte_1 dall'avv. FISICHELLA ALFREDO Per l'avv. MANCUSI MARIO, oggi sostituito dall'avv. GARRETTO Controparte_1
SAMANTHA
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da atti e difese e chiedono che la causa venga decisa.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
IL GIUDICE
dott. Vera Marletta
pagina 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Vera Marletta, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 12469/2022 promossa da:
, (C.F. ), domiciliato in Indirizzo Telematico;
Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. LA PIANA EN IT RI giusta procura in atti.
ATTORE
contro
(C.F. ), domiciliato in Via Dell'Unione Europea 6A/6B in San Controparte_1 P.IVA_1
Donato Milanese;
rappresentato e difeso dall'avv. MANCUSI MARIO giusta procura in atti.
CONVENUTO
Decisa ex art.281 sexies cpc all'udienza del 3 febbraio 2025 sulle conclusioni precisate come in atti.
pagina 2 di 7 MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione, ritualmente notificato via pec il 3.10.2022, conveniva in Parte_1
giudizio, avanti questo Tribunale, e per essa la Procuratrice Controparte_1 Controparte_2
, per sentire dichiarata la nullità e/o pronunciata l'annullabilità del decreto ingiuntivo R.G.
[...]
5468/2022 n. 2182/2022 del 19.05.2022, con il quale gli veniva ingiunto di pagare la complessiva somma di € 27.483,56, oltre gli interessi come da domanda e spese del procedimento monitorio, a titolo di debito residuo derivante dal contratto di credito di finanziamento n. 64027 del 23.09.2003, stipulato originariamente con per la somma di € 13.500,00 per l'acquisto di un'autovettura. Parte_2
A sostegno della propria opposizione, parte opponente eccepiva, preliminarmente, la prescrizione di tutte le pretese vantate dall'opposta.
Contestava, inoltre, l'illegittimità della pretesa creditoria, in particolare per la presenza, in seno alle pattuizioni contrattuali, di tassi di interesse ritenuti superiori al tasso soglia usura e condizioni economiche da ritenersi illegittime.
Pertanto, concludeva chiedendo al Tribunale adito di “1)Dichiarare nullo e/o annullabile e/o inefficace
e, per l'effetto, revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo opposto, poiché, per tutti i motivi esposti in narrativa, la pretesa vantata è infondata in fatto e in diritto (SORTE CAPITALE ED INTERESSI
PRESCRITTI);2)in subordine, dichiarare nullo il tasso di interesse applicato, poiché oltre il tasso soglia usura e, pertanto, epurare il saldo eventualmente dovuto di tutti gli interessi ed accessori indebitamente applicati e/o, in subordine, applicare solamente gli interessi al saggio legale vigente, ai sensi dell'art. 1284 c.c., previa espletanda CTU che sin da ora si richiede;
3)conteggiare le somme pagate dall'opponente e non considerate nel calcolo della somma ingiunta, previa espletanda CTU che sin da ora si richiede;
4)liquidare il compenso dovuto ai fini del gratuito patrocinio. Vittoria di spese.”
Con comparsa di costituzione del 25.11.2022, si costituiva in giudizio e per essa la Controparte_1
Procuratrice , chiedendo il rigetto della presente opposizione e Controparte_2
contestuale conferma del decreto ingiuntivo oggetto di opposizione, nonché la concessione della provvisoria esecutorietà dello stesso.
Con ordinanza del 12.06.2023 questo Giudice concedeva la provvisoria esecutorietà del D.I. opposto e contestualmente assegnava alla società opposta termine di 15 giorni per l'avvio del procedimento obbligatorio di mediazione, conclusosi con esito negativo, come da verbale del 18.07.2023.
La causa veniva rinviata per il prosieguo all'udienza del 29.11.2023, all'esito della quale questo
Giudice assegnava alle parti i termini per il deposito di memorie istruttorie ex art. 183, comma 6, c.p.c., rinviando per i provvedimenti conseguenti all'udienza del 13.05.2024.
pagina 3 di 7 Con ordinanza del 27.06.2024, previo rigetto della richiesta di CTU tecnico-contabile formulata da parte opponente, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni, disponendo la discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c.
Indi all'udienza del 3.02.2025, sulle conclusioni precisate come in atti, la causa veniva decisa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.
L'opposizione è infondata e va rigettata per le ragioni che seguono.
Gli opponenti eccepivano, preliminarmente alle ulteriori contestazioni sollevate nel merito, la prescrizione del credito vantato in questa sede dall'odierna opposta.
L'eccezione è da ritenersi infondata.
Bisogna, infatti, sottolineare come il termine di prescrizione decennale dei rapporti di finanziamento decorra dalla scadenza dell'ultima rata (nel caso di specie, prevista per il 05/11/2007); pertanto, la data di decorrenza della prescrizione deve essere individuata con riferimento alla scadenza dell'ultima rata del finanziamento in questione e non di certo prendendo in considerazione la data di stipula dello stesso, e in caso di rapporto di durata, quale un conto corrente od una carta di credito, dalla chiusura del rapporto (cfr. Cass. n. 28819 del 30/11/2017).
Del resto, l'unicità del debito, seppur ratealmente frazionato, impone la decorrenza di un unitario termine di prescrizione che, trattandosi di debito rateizzato, decorre dal termine contrattualmente statuito per il pagamento dell'ultima rata, dal momento che prima di detta scadenza il mutuante non può legittimamente pretendere il pagamento e quindi non ha azione per costringere il debitore all'adempimento (in tal senso, cfr. Cass. 30 agosto 2011, Sez. III, n. 17798).
Nella fattispecie in esame, l'eccezione è infondata anche a voler considerare il termine prescrizionale decorrente dalla DBT del 27/06/2015, regolarmente ricevuta dall'opponente in data 05/07/2005 (cfr. doc.
6-7 prod. parte opposta) e, pertanto, il diritto di credito dell'odierna opposta non può considerarsi prescritto anche alla luce dell'ultimo pagamento effettuato dall' in data 26/09/2008 come risulta Pt_1 dall'estratto conto allegato (cfr. doc. 5).
Quindi il diritto di credito dell'odierna opposta non può considerarsi prescritto stante la ricezione di lettera di costituzione in mora del 17/05/2017 (cfr. doc. 8) avvenuta in data 01/07/2017 (cfr. doc. 9).
Si ritiene, financo, infondata la doglianza circa l'errata indicazione dell' nel contratto di Pt_3
finanziamento di cui trattasi, in quanto, oltre a non essere dimostrata, essa rappresenta unicamente un indice rappresentativo del costo complessivo del finanziamento, tale da non determinare nel caso di specie alcun asserito superamento del tasso soglia usura.
Si rileva, infine, che, ai fini dell'art. 117 TUB, la eventuale e supposta divergenza tra Pt_4
contrattuale ed effettivo in quanto tale difformità, ove accertata, non comporterebbe in ogni caso alcuna pagina 4 di 7 nullità contrattuale in quanto il predetto indice costituisce semplicemente un indicatore di costo che sintetizza, ai soli fini informativi, il costo del finanziamento, ed in quanto tale, non può essere considerato quale condizione contrattuale.
Quanto all'eccezione in tema di nullità del decreto ingiuntivo, perché ottenuto sulla base di un finanziamento che prevedeva l'applicazione di interessi usurari, essa è da ritenersi infondata.
La doglianza risulta priva di riscontro probatorio: come è pacifico, è onere della parte che agisce in giudizio deducendo l'applicazione di un tasso usurario allegare e indicare modi, tempi e misura del superamento di tale tasso.
Secondo l'insegnamento di costante giurisprudenza di merito, come rilevato dalle difese di parte opposta, “Il cliente che agisca in giudizio deducendo il carattere usurario degli interessi praticati dalla banca in esecuzione di un contratto di mutuo, è tenuto a provare il fondamento della propria domanda mediante tempestiva allegazione degli elementi di fatto da cui deriverebbe il dedotto carattere usurario. L'allegazione richiede la specifica deduzione del fatto, che è riservata alla parte, non potendo il giudice procedere autonomamente alla ricerca, sia pure nell'ambito dei documenti prodotti in atti, delle ragioni che potrebbero fondare la domanda o l'eccezione, pur rilevabile d'ufficio” (cfr.
Trib. Roma 14.10.2015 n. 20694).
Si ricorda, infatti, che proprio in materia di usurarietà degli interessi moratori, la Corte di Cassazione,
Sezioni Unite, n. 19597/2020, ha statuito che “L'onere probatorio nelle controversie sulla debenza e sulla misura degli interessi moratori, ai sensi dell'art. 2697 c.c., si atteggia nel senso che, da un lato, il debitore, il quale intenda provare l'entità usuraria degli stessi, ha l'onere di dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale, il tasso moratorio in concreto applicato, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato, con gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento;
dall'altro lato, è onere della controparte allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto”.
Parte opponente nella specie riferisce di un presunto superamento del tasso soglia usura senza, però, individuare la presunta percentuale oltre soglia che sarebbe stata effettivamente applicata dalla CP_3
l'eventuale periodo di riferimento e senza nulla indicare a sostegno delle proprie argomentazioni.
Peraltro i tassi in esame risultano essere inferiori sia al tasso soglia mora nonché al tasso soglia semplice, come indicato accuratamente dalle Sez. Unite n. 19597/2020.
Invero, come osservato con la citata ordinanza del 27.06.2024, non risulta comunque esservi stata usura, atteso che il tasso soglia usura per il periodo dal 1° luglio - 30 settembre 2003 per la fattispecie in oggetto e facente riferimento a operazioni di finanziamento effettuati da intermediari non bancari, diversamente da come prospettato dall'odierna opponente (che richiamava invece le operazioni di pagina 5 di 7 finanziamento effettuate dalle banche), non risulta essere superiore al tasso soglia usura, bensì il limite
è del 14,17, pari al tasso medio segnalato dagli intermediari aumentato di 1/4, cui si aggiungono quattro punti percentuali.
Alle generiche argomentazioni dell'opponente, vieppiù, non potrà darsi luogo ad alcuna CTU tecnico- contabile, in quanto la stessa parte non ha per nulla argomentato in ordine ai motivi per i quali ritenga i rapporti dedotti in giudizio siano afflitti da illegittimità per violazione della normativa antiusura.
Difatti, la richiesta di CTU non si è rivelata necessaria ai fini probatori, stante la sua genericità e lo scopo meramente “esplorativo” sotteso ad essa.
Invero la CTU non può essere utilizzata per colmare le lacune probatorie in cui sia incorsa una delle parti o per alleggerirne l'onere probatorio. Le parti, infatti, non possono sottrarsi all'onere probatorio di cui sono gravate, ai sensi dell'art. 2697 c.c., e pensare di poter rimettere l'accertamento dei propri diritti all'attività del consulente. Il ricorso al consulente deve essere disposto non per supplire alle carenze istruttorie delle parti o per svolgere una indagine esplorativa alla ricerca di fatti o circostanze non provati, ma per valutare tecnicamente i dati già acquisiti agli atti di causa come risultato dei mezzi di prova ammessi sulle richieste delle parti (cfr. Cass. 06/12/2019, n. 31886).
Sicché, in tema di consulenza tecnica d'ufficio, il giudice di merito non è tenuto, anche a fronte di una esplicita richiesta di parte, la quale, ove ricorrente, non integra gli estremi di una istanza istruttoria, non essendo la CTU qualificabile come mezzo di prova in senso proprio, a disporre una nuova CTU, atteso che il rinnovo dell'indagine tecnica rientra tra i poteri discrezionali del giudice di merito, sicché non è neppure necessaria una espressa pronunzia al fine di motivare il non accoglimento della richiesta (da ultimo, cfr. Cass. Civ., sez. III, ordinanza 18 settembre 2020, n. 19631; nonché Cass. 24/09/2010,
n.20227; Cass. 19/07/2013, n.17693; Cass. 01/10/2019 n. 24487).
Dalla lettura della documentazione offerta in atti, infine, non si ravvisano, poi, profili di violazione della disciplina a protezione del consumatore, atteso che il contratto di finanziamento, da cui trae origine l'ingiunzione di pagamento, non prevede clausole vessatorie o indici che fanno presumere l'abusività delle stesse (es. penali manifestamente eccessive, oneri non previsti espressamente in contratto, clausole di deroga al foro del consumatore, tassi d'interesse previsti oltre il tasso soglia usura), secondo l'indicazione della Cassazione a Sezioni unite civili n. 9473/2023.
Ne segue che, esauriti tutti i motivi di opposizione, per le ragioni supra esposte, l'opposizione dovrà essere rigettata e, per l'effetto, il decreto ingiuntivo de quo confermato.
Di qui il rigetto della spiegata opposizione, seguendo le spese di lite la soccombenza da liquidarsi, nella misura di cui al dispositivo secondo i parametri del D.M. 147/2022, tenendo conto della fase decisionale abbreviata nelle forme di cui all'art. 281 sexies c.p.c.
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P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Catania, dott.ssa Vera Marletta, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 12469/2022 R.G., ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- RIGETTA l'opposizione e, per l'effetto, conferma integralmente il decreto ingiuntivo n. 2182/2022 del 19.05.2022, dichiarandolo definitivamente esecutivo.
- CONDANNA al pagamento delle spese di lite in favore di che Parte_1 Controparte_1
liquida in complessivi € 2.300,00 per compensi, oltre spese generali, CPA e IVA come per legge.
Letta in udienza in Catania, il 3 febbraio 2025
IL GIUDICE dott.ssa Vera Marletta
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