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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 09/06/2025, n. 96 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 96 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
Sezione Civile
Il Tribunale, composto dai signori Magistrati: dott.ssa Gabriella Canto Presidente dott. Marcello Testaquatra Giudice rel. dott. Calogero D. Cammarata Giudice riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 722/2025 V.G. avente ad oggetto “ricorso per separazione consensuale tra coniugi”; promosso da:
, nato a [...] l'[...], C.F. , ivi residente in Parte_1 C.F._1
Via Due Fontane n. 26, elettivamente domiciliato in Caltanissetta presso lo studio legale dell'avv.
Alessandro Maira che lo rappresenta e difende per mandato in atti, e
, nata a [...] il [...], C.F. , elettivamente domiciliata Parte_2 C.F._2 in Caltanissetta presso lo studio dell'Avv. Maria Francesca Assennato, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti.
-RICORRENTI-
Conclusioni delle parti: “I difensori dei ricorrenti, con le note depositate per l'udienza del 28.5.2025, fissata ex art. 127 ter c.p.c., hanno insistito nel ricorso introduttivo e nel suo accoglimento”.
Il Pubblico Ministero, al quale sono stati trasmessi gli atti, ha espresso parere favorevole.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA
DECISIONE
Rilevato che i coniugi sopra indicati hanno contratto matrimonio concordatario in data 22.5.2010 in
Caltanissetta, atto iscritto agli atti del comune di Caltanissetta, anno 2010, parte 2, serie A, n. 22, volume
1; che dal matrimonio è nato una figlia, il 22.11.2022; Persona_1
1 che i difensori, con le note scritte depositate per l'udienza del 28.5.2025, fissata ex art. 127 ter c.p.c., hanno insistito nell'accoglimento del ricorso, avendo le parti, rinunciato alla partecipazione personale in udienza in presenza e dichiarato di non volersi riconciliare;
ritenuto che
le condizioni della separazione relative, all'affidamento ed al mantenimento della figlia minorenne appaiono conformi alla legge e all'interesse del predetto figli minorenne, avendo, tra l'altro, le parti previsto l'affidamento condiviso tra i genitori del figlio minore, con il collocamento prevalente presso la madre, e con facoltà per il padre di incontrarla liberamente e, per il caso di disaccordo, secondo la indicazioni contenute in ricorso (con pernottamento presso il padre a partire dal compimento del sesto anno d'età), e ponendo a carico del l'obbligo di versare ogni mese alla a titolo di Pt_1 Pt_2 mantenimento della figlia minore la somma di € 300,00, oltre rivalutazione monetaria annuale sulla base degli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie sostenute nell'interesse della minore, con assegno unico interamente a favore della madre, potendo, per il resto, il Tribunale prendere atto degli ulteriori accordi intervenuti tra i coniugi;
che il Pubblico Ministero, al quale sono stati trasmessi gli atti, ha espresso parere favorevole;
ritenuto che
non si deve provvedere sulle spese del giudizio, atteso che il ricorso è stato presentato in accordo tra le parti;
P. Q. M.
visti gli artt. 158 c.c. e 473-bis 51 c.p.c.;
OMOLOGA
La separazione consensuale dei coniugi e gli accordi intervenuti tra le parti come specificati nel ricorso depositato il 16.4.2025, e ciò a tutti gli effetti di legge.
Nulla sulle spese.
ORDINA
Che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. D) del D.P.R. 396/2000, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Caltanissetta.
Così deciso, nella Camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il 6 giugno 2025.
Il Presidente
Dott.ssa Gabriella Canto
Il Giudice est.
Dott. Marcello Testaquatra
2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
Sezione Civile
Il Tribunale, composto dai signori Magistrati: dott.ssa Gabriella Canto Presidente dott. Marcello Testaquatra Giudice rel. dott. Calogero D. Cammarata Giudice riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 722/2025 V.G. avente ad oggetto “ricorso per separazione consensuale tra coniugi”; promosso da:
, nato a [...] l'[...], C.F. , ivi residente in Parte_1 C.F._1
Via Due Fontane n. 26, elettivamente domiciliato in Caltanissetta presso lo studio legale dell'avv.
Alessandro Maira che lo rappresenta e difende per mandato in atti, e
, nata a [...] il [...], C.F. , elettivamente domiciliata Parte_2 C.F._2 in Caltanissetta presso lo studio dell'Avv. Maria Francesca Assennato, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti.
-RICORRENTI-
Conclusioni delle parti: “I difensori dei ricorrenti, con le note depositate per l'udienza del 28.5.2025, fissata ex art. 127 ter c.p.c., hanno insistito nel ricorso introduttivo e nel suo accoglimento”.
Il Pubblico Ministero, al quale sono stati trasmessi gli atti, ha espresso parere favorevole.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA
DECISIONE
Rilevato che i coniugi sopra indicati hanno contratto matrimonio concordatario in data 22.5.2010 in
Caltanissetta, atto iscritto agli atti del comune di Caltanissetta, anno 2010, parte 2, serie A, n. 22, volume
1; che dal matrimonio è nato una figlia, il 22.11.2022; Persona_1
1 che i difensori, con le note scritte depositate per l'udienza del 28.5.2025, fissata ex art. 127 ter c.p.c., hanno insistito nell'accoglimento del ricorso, avendo le parti, rinunciato alla partecipazione personale in udienza in presenza e dichiarato di non volersi riconciliare;
ritenuto che
le condizioni della separazione relative, all'affidamento ed al mantenimento della figlia minorenne appaiono conformi alla legge e all'interesse del predetto figli minorenne, avendo, tra l'altro, le parti previsto l'affidamento condiviso tra i genitori del figlio minore, con il collocamento prevalente presso la madre, e con facoltà per il padre di incontrarla liberamente e, per il caso di disaccordo, secondo la indicazioni contenute in ricorso (con pernottamento presso il padre a partire dal compimento del sesto anno d'età), e ponendo a carico del l'obbligo di versare ogni mese alla a titolo di Pt_1 Pt_2 mantenimento della figlia minore la somma di € 300,00, oltre rivalutazione monetaria annuale sulla base degli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie sostenute nell'interesse della minore, con assegno unico interamente a favore della madre, potendo, per il resto, il Tribunale prendere atto degli ulteriori accordi intervenuti tra i coniugi;
che il Pubblico Ministero, al quale sono stati trasmessi gli atti, ha espresso parere favorevole;
ritenuto che
non si deve provvedere sulle spese del giudizio, atteso che il ricorso è stato presentato in accordo tra le parti;
P. Q. M.
visti gli artt. 158 c.c. e 473-bis 51 c.p.c.;
OMOLOGA
La separazione consensuale dei coniugi e gli accordi intervenuti tra le parti come specificati nel ricorso depositato il 16.4.2025, e ciò a tutti gli effetti di legge.
Nulla sulle spese.
ORDINA
Che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. D) del D.P.R. 396/2000, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Caltanissetta.
Così deciso, nella Camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il 6 giugno 2025.
Il Presidente
Dott.ssa Gabriella Canto
Il Giudice est.
Dott. Marcello Testaquatra
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