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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 15/12/2025, n. 759 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 759 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G.N. 1469/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO SEZIONE CIVILE
Composto dai Magistrati: Dr. Eugenio Maria Turco Presidente Rel. Dr.ssa Francesca Capuzzi Giudice Dr. Davide Palmieri Giudice ha emesso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al RG N. 1469/2024 avente ad oggetto dichiarazione di divorzio
TRA
( nata a [...] il [...] con Parte_1 C.F._1
l'Avv. ROSITA PONTICIELLO RICORRENTE E
) nato a [...], il [...] con l'Avv. CP_1 C.F._2
ON LL e l'Avv. LAURA MENGHINI RESISTENTE E CON L'INTERVENTO DEL P.M. PRESSO IL TRIBUNALE DI VITERBO INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: all'udienza del 29.10.2025 le parti hanno concluso come da verbale da ritenersi riportato e trascritto nella presente parte della decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in atti chiedeva dichiararsi la separazione personale, con Parte_1 addebito nei confronti del marito in relazione al matrimonio tra loro celebrato nel CP_1
Comune di Bagno Ripoli in data 16.07.2011, atto iscritto nel registro dell'anagrafe del citato Comune al n. 25075 del 18.07.2011 (cfr all. 1). Con la stessa domanda chiedeva, inoltre, l'emissione, dopo il passaggio in giudicato della decisione sulla separazione personale, di una sentenza di divorzio sussistendone i presupposti di legge. A fondamento della domanda parte istante deduceva: a) che i coniugi, dopo il matrimonio, avevano stabilito la loro ultima residenza comune in Capodimonte (VT); b) che dalla loro unione era nato in data [...] il figlio , oggi minorenne e che in data Persona_1
10.04.2012 il Tribunale dei minorenni di Firenze, aveva disposto l'adozione di Persona_2
, figlio naturale della ricorrente, maggiorenne ma ancora non economicamente
[...] autosufficiente;
c) che il resistente aveva sempre lavorato nel campo dell'edilizia prima come dipendente di una società del padre della odierna istante e poi con una propria ditta, la Edilzeta di Jaku Zef, mentre la stessa, da parte sua, dopo il matrimonio aveva svolto l'attività di casalinga dedicandosi alla famiglia e alla cura dei figli, vivendo oggi con la madre che percepiva una pensione. Nel corso del processo, infine, la ricorrente rappresentava di lavorare con un contratto a tempo determinato con un reddito mensile di euro 800,00; d) che dopo un certo periodo di tempo il marito aveva posto in essere violenze prima verbali e poi anche fisiche, tanto da costringerla ad allontanarsi da casa. Per tali fatti veniva instaurato procedimento penale a carico del coniuge nel corso del quale veniva emessa in data 21.02.2024 misura cautelare del divieto di avvicinamento, misura che era rimasta ineseguita in quanto lo
, nel frattempo, si era reso irreperibile. All'esito del giudizio nel frattempo instaurato a CP_1 carico del resistente per il reato di maltrattamenti in famiglia ex art. 572 C.P. il Tribunale di Viterbo emetteva sentenza di condanna, dato, questo, poi riportato all'udienza di discussione del 29.10.2025. Al termine del giudizio di separazione celebrato nella contumacia dello , il Tribunale di CP_1
Viterbo in data 19.11.2024 emetteva sentenza n. 1106/2024 con la quale dichiarava la separazione personale tra i coniugi, con addebito nei confronti del resistente, disponeva l'affido esclusivo del figlio minore in favore della madre e riconosceva all'istante, un contributo economico mensile per il mantenimento dei figli (euro 500) e della donna (euro 300) disponendo, poi, per il prosieguo del giudizio per la domanda divorzio. Nel corso di quest'ultimo giudizio si costituiva il quale, aderendo alla domanda di CP_1 separazione, chiedeva di disporre l'affidamento condiviso del figlio minore, con richiesta di riduzione del contributo economico già per il mantenimento dei figli e della moglie in ragione delle sua gravi condizioni economiche. Chiedeva farantirsi l'espletamento di incontri con il figlio minori. Nel corso del giudizio, in assenza di prove da assumere, all'esito della discussione, all'udienza del 29.10.2025 la causa veniva rimessa alla decisione del collegio.
La domanda di divorzio è fondata e, pertanto, può essere accolta Invero, risulta provato il titolo addotto a sostegno della domanda, in particolare l'emanazione di sentenza di separazione personale dei coniugi passata in giudicato, la cessazione di ogni rapporto tra i coniugi e la loro effettiva separazione personale a decorrere dalla data in cui era stata fissata la comparizione davanti al Giudice del Tribunale di Viterbo nel processo di separazione personale, non essendo stata inoltre l'interruzione della separazione eccepita, ai sensi dell'art. 5 L. n. 74/1987. Pertanto, poiché ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3 della legge 1 dicembre 1970 n. 898 così come modificato dall'art. 5 della citata legge n. 74/1987 deve essere dichiarato lo scioglimento del matrimonio tra le odierne parti. Quanto alle altre questioni di merito, in considerazione di quanto già valutato nel corso del giudizio di separazione conclusosi con sentenza del 19.11.2024 (non impugnata e passata in giudicato), ed in assenza di nuovi ed ulteriori elementi di prova, appare legittimo confermare le statuizioni circa l'affidamento esclusivo del figlio minore ed il contributo per il mantenimento dei figli oltre che le modalità di incontro del minore con il padre. A tal riguardo, giova però rilevare che, sebbene in Tribunale avesse con la sentenza di separazione disposto in merito a tali incontri affidandone l'organizzazione ai Servizi Sociali di Capodimonte, questi ultimi hanno comunicato l'impossibilità alla loro tenuta in ragione della fer,e resistenza del minore (cfr relazione depositata il 26.6.2025). Pertanto, pur dovendosi provvedere in merito, i Servizi Sociali delegati dovranno considerare per i futuri incontri, la volontà del minore al riguardo1. In merito alle statuizioni circa l'affidamento del figlio minore, oltre alle valutazioni già espresse in sede di separazione personale che in questa sede si confermano, appare opportuno rilevare l'intervenuta sentenza di condanna dello alla pena di anni due di reclusione al CP_1 termine del giudizio pendente presso il Tribunale penale di Viterbo (RGNR 576/2024 del 10.09.2025) per il delitto di maltrattamenti in famiglia in danno del coniuge, oltre a dover considerare il comportamento tenuto dal resistente il quale per oltre un anno si era reso irreperibile. Quanto alla richiesta di assegno divorzile in favore della ricorrente, in assenza di elementi istruttori idonei a dare prova dell'esistenza dei presupposti in ordine a tale contributo (Cass. Cass.VI, n. 11472/2021) la domanda non può essere accolta. Spese processuali come da soccombenza (calcolo delle spese: valore indeterminabile complessità bassa, tre fasi di legge valori minimi euro 3.000,00)
P.Q.M.
Il Tribunale di Viterbo parzialmente pronunciando così provvede: 1. dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato tra e Parte_1 CP_1 in relazione al matrimonio celebrato in data 16.07.2011, atto iscritto nel registro dello
[...] stato civile del Comune di Bagno a Ripoli (n. 25075 del 18.07.201);
2. ordina la trasmissione della presente sentenza per il compimento degli adempimenti di legge all'indicato Comune;
3. dispone l'affidamento esclusivo del figlio minore nato l'[...] alla madre, Persona_1
con collocamento del minore presso l'abitazione di quest'ultima, alla Parte_1 quale vengono altresì riservate le decisioni di maggiore interesse per il figlio in ordine all'istruzione, all'educazione e alla salute, le quali saranno assunte dalla madre tenendo conto delle capacità, inclinazione naturale ed aspirazioni del minore;
4. dispone che il padre potrà vedere il figlio minore sulla base di incontri che saranno organizzati dai Servizi Sociali di Capodimonte (VT) secondo tempi e modalità che saranno stabiliti dagli stessi Servizi, rispettando, in ogni caso, la volontà del minore in ordine alla tenuta degli stessi incontri;
5. corrisponderà alla moglie entro il giorno 5 di ogni mese la somma complessiva di CP_1
Euro 500,00 a titolo di contributo per il mantenimento dei due figli (euro 250 per ciascun figlio), oltre al 60% delle spese straordinarie che, in caso di disaccordo, saranno quelle indicate dal protocollo Tribunale di Viterbo;
6. l'assegno unico sarà corrisposto a cura dell'INPS in favore della ricorrente Parte_1
;
[...]
7. rigetta ogni altra richiesta;
8. condanna parte resistente al pagamento in favore di delle spese Parte_1 processuali, spese che si liquidano in complessivi euro 3.000,00 oltre IVA, Cpa e 15% spese generali, somme che dovranno essere corrisposte in favore dell'Erario risultando la ammessa al Patrocinio a Spese dello Stato. Parte_1
9. Si comunichi alle parti ed ai Servizi Sociali del Comune di Capodimonte.
Viterbo, 15.12.2025
IL PRESIDENTE est. Eugenio Maria Turco 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 su tale aspetto si segnala che, non avendo più questo ufficio la disponibilità del fascicolo con l'emissione della presente decisone, ogni nuova comunicazione dovrà essere trasmessa all'ufficio del PM, il quale potrà, se del caso, avanzare eventuali richieste.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO SEZIONE CIVILE
Composto dai Magistrati: Dr. Eugenio Maria Turco Presidente Rel. Dr.ssa Francesca Capuzzi Giudice Dr. Davide Palmieri Giudice ha emesso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al RG N. 1469/2024 avente ad oggetto dichiarazione di divorzio
TRA
( nata a [...] il [...] con Parte_1 C.F._1
l'Avv. ROSITA PONTICIELLO RICORRENTE E
) nato a [...], il [...] con l'Avv. CP_1 C.F._2
ON LL e l'Avv. LAURA MENGHINI RESISTENTE E CON L'INTERVENTO DEL P.M. PRESSO IL TRIBUNALE DI VITERBO INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: all'udienza del 29.10.2025 le parti hanno concluso come da verbale da ritenersi riportato e trascritto nella presente parte della decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in atti chiedeva dichiararsi la separazione personale, con Parte_1 addebito nei confronti del marito in relazione al matrimonio tra loro celebrato nel CP_1
Comune di Bagno Ripoli in data 16.07.2011, atto iscritto nel registro dell'anagrafe del citato Comune al n. 25075 del 18.07.2011 (cfr all. 1). Con la stessa domanda chiedeva, inoltre, l'emissione, dopo il passaggio in giudicato della decisione sulla separazione personale, di una sentenza di divorzio sussistendone i presupposti di legge. A fondamento della domanda parte istante deduceva: a) che i coniugi, dopo il matrimonio, avevano stabilito la loro ultima residenza comune in Capodimonte (VT); b) che dalla loro unione era nato in data [...] il figlio , oggi minorenne e che in data Persona_1
10.04.2012 il Tribunale dei minorenni di Firenze, aveva disposto l'adozione di Persona_2
, figlio naturale della ricorrente, maggiorenne ma ancora non economicamente
[...] autosufficiente;
c) che il resistente aveva sempre lavorato nel campo dell'edilizia prima come dipendente di una società del padre della odierna istante e poi con una propria ditta, la Edilzeta di Jaku Zef, mentre la stessa, da parte sua, dopo il matrimonio aveva svolto l'attività di casalinga dedicandosi alla famiglia e alla cura dei figli, vivendo oggi con la madre che percepiva una pensione. Nel corso del processo, infine, la ricorrente rappresentava di lavorare con un contratto a tempo determinato con un reddito mensile di euro 800,00; d) che dopo un certo periodo di tempo il marito aveva posto in essere violenze prima verbali e poi anche fisiche, tanto da costringerla ad allontanarsi da casa. Per tali fatti veniva instaurato procedimento penale a carico del coniuge nel corso del quale veniva emessa in data 21.02.2024 misura cautelare del divieto di avvicinamento, misura che era rimasta ineseguita in quanto lo
, nel frattempo, si era reso irreperibile. All'esito del giudizio nel frattempo instaurato a CP_1 carico del resistente per il reato di maltrattamenti in famiglia ex art. 572 C.P. il Tribunale di Viterbo emetteva sentenza di condanna, dato, questo, poi riportato all'udienza di discussione del 29.10.2025. Al termine del giudizio di separazione celebrato nella contumacia dello , il Tribunale di CP_1
Viterbo in data 19.11.2024 emetteva sentenza n. 1106/2024 con la quale dichiarava la separazione personale tra i coniugi, con addebito nei confronti del resistente, disponeva l'affido esclusivo del figlio minore in favore della madre e riconosceva all'istante, un contributo economico mensile per il mantenimento dei figli (euro 500) e della donna (euro 300) disponendo, poi, per il prosieguo del giudizio per la domanda divorzio. Nel corso di quest'ultimo giudizio si costituiva il quale, aderendo alla domanda di CP_1 separazione, chiedeva di disporre l'affidamento condiviso del figlio minore, con richiesta di riduzione del contributo economico già per il mantenimento dei figli e della moglie in ragione delle sua gravi condizioni economiche. Chiedeva farantirsi l'espletamento di incontri con il figlio minori. Nel corso del giudizio, in assenza di prove da assumere, all'esito della discussione, all'udienza del 29.10.2025 la causa veniva rimessa alla decisione del collegio.
La domanda di divorzio è fondata e, pertanto, può essere accolta Invero, risulta provato il titolo addotto a sostegno della domanda, in particolare l'emanazione di sentenza di separazione personale dei coniugi passata in giudicato, la cessazione di ogni rapporto tra i coniugi e la loro effettiva separazione personale a decorrere dalla data in cui era stata fissata la comparizione davanti al Giudice del Tribunale di Viterbo nel processo di separazione personale, non essendo stata inoltre l'interruzione della separazione eccepita, ai sensi dell'art. 5 L. n. 74/1987. Pertanto, poiché ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3 della legge 1 dicembre 1970 n. 898 così come modificato dall'art. 5 della citata legge n. 74/1987 deve essere dichiarato lo scioglimento del matrimonio tra le odierne parti. Quanto alle altre questioni di merito, in considerazione di quanto già valutato nel corso del giudizio di separazione conclusosi con sentenza del 19.11.2024 (non impugnata e passata in giudicato), ed in assenza di nuovi ed ulteriori elementi di prova, appare legittimo confermare le statuizioni circa l'affidamento esclusivo del figlio minore ed il contributo per il mantenimento dei figli oltre che le modalità di incontro del minore con il padre. A tal riguardo, giova però rilevare che, sebbene in Tribunale avesse con la sentenza di separazione disposto in merito a tali incontri affidandone l'organizzazione ai Servizi Sociali di Capodimonte, questi ultimi hanno comunicato l'impossibilità alla loro tenuta in ragione della fer,e resistenza del minore (cfr relazione depositata il 26.6.2025). Pertanto, pur dovendosi provvedere in merito, i Servizi Sociali delegati dovranno considerare per i futuri incontri, la volontà del minore al riguardo1. In merito alle statuizioni circa l'affidamento del figlio minore, oltre alle valutazioni già espresse in sede di separazione personale che in questa sede si confermano, appare opportuno rilevare l'intervenuta sentenza di condanna dello alla pena di anni due di reclusione al CP_1 termine del giudizio pendente presso il Tribunale penale di Viterbo (RGNR 576/2024 del 10.09.2025) per il delitto di maltrattamenti in famiglia in danno del coniuge, oltre a dover considerare il comportamento tenuto dal resistente il quale per oltre un anno si era reso irreperibile. Quanto alla richiesta di assegno divorzile in favore della ricorrente, in assenza di elementi istruttori idonei a dare prova dell'esistenza dei presupposti in ordine a tale contributo (Cass. Cass.VI, n. 11472/2021) la domanda non può essere accolta. Spese processuali come da soccombenza (calcolo delle spese: valore indeterminabile complessità bassa, tre fasi di legge valori minimi euro 3.000,00)
P.Q.M.
Il Tribunale di Viterbo parzialmente pronunciando così provvede: 1. dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato tra e Parte_1 CP_1 in relazione al matrimonio celebrato in data 16.07.2011, atto iscritto nel registro dello
[...] stato civile del Comune di Bagno a Ripoli (n. 25075 del 18.07.201);
2. ordina la trasmissione della presente sentenza per il compimento degli adempimenti di legge all'indicato Comune;
3. dispone l'affidamento esclusivo del figlio minore nato l'[...] alla madre, Persona_1
con collocamento del minore presso l'abitazione di quest'ultima, alla Parte_1 quale vengono altresì riservate le decisioni di maggiore interesse per il figlio in ordine all'istruzione, all'educazione e alla salute, le quali saranno assunte dalla madre tenendo conto delle capacità, inclinazione naturale ed aspirazioni del minore;
4. dispone che il padre potrà vedere il figlio minore sulla base di incontri che saranno organizzati dai Servizi Sociali di Capodimonte (VT) secondo tempi e modalità che saranno stabiliti dagli stessi Servizi, rispettando, in ogni caso, la volontà del minore in ordine alla tenuta degli stessi incontri;
5. corrisponderà alla moglie entro il giorno 5 di ogni mese la somma complessiva di CP_1
Euro 500,00 a titolo di contributo per il mantenimento dei due figli (euro 250 per ciascun figlio), oltre al 60% delle spese straordinarie che, in caso di disaccordo, saranno quelle indicate dal protocollo Tribunale di Viterbo;
6. l'assegno unico sarà corrisposto a cura dell'INPS in favore della ricorrente Parte_1
;
[...]
7. rigetta ogni altra richiesta;
8. condanna parte resistente al pagamento in favore di delle spese Parte_1 processuali, spese che si liquidano in complessivi euro 3.000,00 oltre IVA, Cpa e 15% spese generali, somme che dovranno essere corrisposte in favore dell'Erario risultando la ammessa al Patrocinio a Spese dello Stato. Parte_1
9. Si comunichi alle parti ed ai Servizi Sociali del Comune di Capodimonte.
Viterbo, 15.12.2025
IL PRESIDENTE est. Eugenio Maria Turco 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 su tale aspetto si segnala che, non avendo più questo ufficio la disponibilità del fascicolo con l'emissione della presente decisone, ogni nuova comunicazione dovrà essere trasmessa all'ufficio del PM, il quale potrà, se del caso, avanzare eventuali richieste.