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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 15/04/2025, n. 1165 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1165 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4505/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOLA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Valeria Napolitano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4505/2018 promossa da:
, con il patrocinio dell'avvocato Stefano Bosco Parte_1
ATTORE
contro
, in p.l.r.p.t, con il Controparte_1
patrocinio degli avv. Ivan Filippelli e Maria Pia Fierro
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da udienza cartolare del 18/03/2025.
FATTO E DIRITTO
In via preliminare, va rilevato che la modalità di trattazione scritta ex art. 127-
ter c.p.c. ben può reputarsi idonea a sostituire anche l'udienza fisica di discussione e decisione ex art. 281 sexies c.p.c.; difatti, l'articolo 127-ter c.p.c.
1 prevede la possibilità di utilizzare tale modulo procedimentale in tutti quei casi in cui non è richiesta la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice. Di conseguenza, il provvedimento da adottare entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note, ai sensi del terzo comma del predetto articolo, ben può
consistere anche in una sentenza.
Sempre in via preliminare, si dà atto che la presente sentenza sarà redatta in base alle disposizioni contenute negli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. come modificati dalla l. 69/2009 e, pertanto, in relazione al dettagliato svolgimento del processo ed alle deduzioni difensive delle parti si rinvia al contenuto degli atti di causa e dei verbali d'udienza che qui si hanno per noti.
Con ricorso ex art. 702-bis c.p.c., conveniva in giudizio, Parte_1
dinnanzi all'intestato Tribunale, la Controparte_1
lamentando l'applicazione da parte della convenuta, in forza del contratto di conto corrente n. 5768.67, di interessi usurari, l'illegittimo addebito di spese e commissioni (incluse quelle di massimo scoperto) mai pubblicizzate e mai convenute per iscritto, l'illegittima capitalizzazione in via trimestrale delle competenze a debito della correntista, nonché l'illegittimità delle variazioni in
pejus per il correntista (secondo le specifiche censure indicate in citazione); per tali ragioni, l'attore chiedeva rideterminarsi il rapporto di dare/avere tra le parti,
con la condanna della Banca convenuta alla restituzione delle somme indebitamente percepite nella misura di € 87.211,51 oltre interessi.
Si costituiva in giudizio la sollevando Controparte_1
eccezioni a vario titolo e chiedendo il rigetto dell'avversa domanda.
2 Così instauratosi il contraddittorio, il Tribunale disponeva il mutamento di rito da sommario a ordinario e, dopo l'esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria, veniva realizzata una consulenza contabile;
infine, la causa giungeva all'udienza cartolare del 18/03/2025 per essere decisa ex art 281-
sexies c.p.c.
Così brevemente riassunti i termini della controversia, ritiene il Tribunale che la domanda sia in parte fondata, nei limiti e per le ragioni che seguono.
Giova in via preliminare precisare che nei casi di azione di ripetizione dell'indebito spetta al cliente l'onere di produrre la documentazione contrattuale e contabile quando lo stesso agisca per la declaratoria di nullità dei contratti bancari o di singole clausole e per l'accertamento del saldo reale. Sul
punto la giurisprudenza di legittimità ha di recente riaffermato il principio di diritto secondo cui nelle controversie in materia di ripetizione dell'indebito avverso l'istituto di credito da parte del correntista è su questi che grava l'onere della prova in base alla regola generale di cui all'art. 2697 c.c., alla luce della pretesa invalidità delle clausole contrattuali costituenti il regolamento pattizio
(cfr. Cass. civ. 2555/2023).
Con una recente pronuncia la Corte di Cassazione ha altresì precisato che “Nei
rapporti di conto corrente bancario, il cliente che agisca per ottenere la
restituzione delle somme indebitamente versate in presenza di clausole nulle ha
l'onere di provare l'inesistenza della causa giustificativa dei pagamenti
effettuati mediante la produzione del contratto che contiene siffatte clausole,
salvo che alleghi la conclusione del contratto 'verbis tantum', la quale, se
pacifica, impone al giudice di rilevare la nullità del negozio e quindi la
mancata valida pattuizione di interessi ultralegali e commissione di massimo
3 scoperto, mentre, ove contestata, esime il correntista dall'onere di fornire la
prova negativa dell'accordo, che spetta semmai alla banca documentare”
(Cass. civ. 6480/2021).
Ciò premesso, occorre innanzitutto valutare l'eccezione di prescrizione sollevata dalla convenuta e, in merito, richiamare quanto costantemente affermato dai giudici di legittimità dalla sentenza n. 24418/10, ovvero che
“L'azione di ripetizione di indebito, proposta dal cliente di una banca, il quale
lamenti la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi
anatocistici maturati con riguardo ad un contratto di apertura di credito
bancario regolato in conto corrente, è soggetta all'ordinaria prescrizione
decennale, la quale decorre, nell'ipotesi in cui i versamenti abbiano avuto solo
funzione ripristinatoria della provvista, non dalla data di annotazione in conto
di ogni singola posta di interessi illegittimamente addebitati, ma dalla data di
estinzione del saldo di chiusura del conto, in cui gli interessi non dovuti sono
stati registrati […]”. Sulla questione la Suprema Corte si è espressa anche di recente, affermando che “In tema di apertura di credito in conto corrente, ove
il cliente agisca in giudizio per la ripetizione di importi relativi ad interessi non
dovuti per nullità delle clausole anatocistiche e la banca sollevi l'eccezione di
prescrizione, al fine di verificare se un versamento abbia avuto natura
solutoria o ripristinatoria, occorre previamente eliminare tutti gli addebiti
indebitamente effettuati dall'istituto di credito e conseguentemente
rideterminare il reale saldo passivo del conto, verificando poi se siano stati
superati i limiti del concesso affidamento ed il versamento possa perciò
qualificarsi come solutorio” (Cass. civ. 9141/2020).
Orbene, i giudici di legittimità hanno già da tempo evidenziato che i versamenti
4 eseguiti dal correntista in pendenza di un rapporto di apertura di credito in conto corrente hanno normalmente funzione ripristinatoria della provvista, non traducendosi nell'esecuzione di una prestazione da parte del solvens con conseguente spostamento patrimoniale in favore dell'“accipiens”; per tale motivo, chi eccepisce una diversa finalità dei versamenti, ovvero la loro natura solutoria onde far decorrere la prescrizione dalle singole annotazioni, deve provare in maniera rigorosa l'assunto (cfr. Cass. civ. 4518/2014).
Conformemente ai principi appena rammentati, una recente pronuncia della
Corte di Cassazione ha evidenziato che “Nei contratti di conto corrente
bancario cui acceda un'apertura di credito il meccanismo di imputazione del
pagamento degli interessi, di cui all'art. 1194, comma 2, c.c., trova
applicazione solo in presenza di un versamento avente funzione solutoria in
quanto eseguito su un conto corrente avente un saldo passivo che ecceda i
limiti dell'affidamento, sicché non può mai configurarsi una siffatta
imputazione, quando l'annotazione degli interessi avvenga sul conto corrente
che presenti un passivo rientrante nei limiti dell'affidamento, avendo la relativa
rimessa una mera funzione ripristinatoria della provvista” (Cass. civ.
3858/2021). Orbene, nei casi in cui l'istituto di credito invochi la prescrizione decennale del diritto del cliente alla rettifica del conto in caso di nullità di una certa pattuizione che dia luogo ad un addebito “[…] non esiste un diritto alla
rettifica del conto autonomo rispetto al diritto di far valere la nullità,
annullamento, rescissione o risoluzione del titolo a base dell'annotazione nel
conto stesso. L'annotazione nel conto non è altro che la rappresentazione
contabile di un diritto, non un diritto a sé; allorché il titolo (generalmente
negoziale) alla base di quel diritto viene dichiarato nullo oppure viene
5 annullato, rescisso o risolto, viene meno il diritto stesso, e conseguentemente la
nuova realtà giuridica trova una corrispondente rappresentazione contabile
[…]” (ut supra).
Per tutti i richiamati principi, il Tribunale reputa di poter far proprie in questa sede le conclusioni cui preveniva il CTU, dott. , in quanto la Persona_1
consulenza redatta risulta approfondita, ben argomentata ed immune da vizi logici. D'altronde, va rammentato che “Qualora il giudice del merito aderisca
al parere del consulente tecnico d'ufficio, non è tenuto ad esporne in modo
specifico le ragioni poiché l'accettazione del parere ne costituisce adeguata
motivazione, non suscettibile di censure in sede di legittimità, ben potendo il
richiamo, anche "per relationem" dell'elaborato, implicare una compiuta
positiva valutazione del percorso argomentativo e dei principi e metodi
scientifici seguiti dal consulente” (Cass. civ. 7947/2020).
Nel caso in esame, il consulente tecnico d'ufficio, operando nei limiti della documentazione contrattuale e contabile prodotta dalle parti, si esprimeva in maniera puntuale sui quesiti demandatigli.
In riferimento al conto corrente n. 5768.67, l'analisi veniva condotta sulla documentazione ritualmente acquisita in atti ed elencata alle pagine 8 e 9 della
CTU; dalla ricostruzione operata nella consulenza risultava, in particolare,
l'assenza di pattuizione scritta originaria in riferimento agli affidamenti correlati al medesimo conto corrente e dedotti dall'attore.
Ora, come è noto la forma scritta per la conclusione dei contratti relativi alle operazioni ed ai servizi bancari è stata imposta dall'art. 3 della legge 17
febbraio 1992, n. 154, disciplina poi confluita nel d.lgs. 01/09/1993, n. 385,
testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia e, segnatamente, nel
6 relativo art. 117, con decorrenza, quindi, dall'entrata in vigore di detta norma.
Ebbene, prima dell'entrata in vigore della L. n. 154/1992, il contratto di apertura del credito veniva quindi considerato un contratto a forma libera,
suscettibile di conclusione anche per fatti concludenti (cfr. Cass. civ.
5610/2020) e, in ogni caso, le nullità di cui all'art. 117 t.u.b. vanno qualificate come nullità di protezione, operando solo a vantaggio del cliente senza poter essere fatte valere dalla banca.
Ciò premesso, il CTU non riscontrava alcuna legittima pattuizione dei tassi applicati, del regime di capitalizzazione, delle valute, delle commissioni di massimo scoperto e delle spese, evidenziando che “[…] Le condizioni
economiche risultano costantemente oggetto di variazione da parte dell'istituto
di credito, senza che risulti espressamente accettata la clausola dello ius
variandi ai sensi dell'art. 1341 c.c. Non si dispone di alcun contratto di
affidamento che attesti l'esistenza e l'importo di eventuali affidamenti, anche se
la concessione degli stessi risulta palese da plurimi indizi rintracciati nei
prospetti di liquidazione trimestrale delle competenze, in primis dalla
qualificazione dei tassi e delle aliquote delle CMS applicate come afferenti un
fido o relative allo sconfinamento autorizzato” (cfr. pag. 9 della relazione peritale).
In relazione all'eccepita prescrizione il CTU, su quesito specifico formulato dal
Tribunale, dichiarava che “Le rimesse solutorie sono state individuate per il
periodo precedente il 2/04/04, data individuata a ritroso di 10 anni dalla
ricezione da parte della banca della raccomandata dell'1/04/14 trasmessa dal
legale della società correntista in cui oltre a chiedere la documentazione
contabile e contrattuale relativa al rapporto si invitava e diffidava la banca al
7 ricalcolo ed alla rideterminazione delle competenze, interessi e spese richiesti,
provvedendo alla restituzione delle somme illegittimamente applicate e
trattenute” (cfr. pag. 12).
Alla luce delle coordinate ermeneutiche sopra richiamate e della documentazione in atti, il consulente provvedeva al ricalcolo del saldo conto corrente, riconoscendo al correntista l'importo delle competenze illegittimamente addebitate dalla banca per il solo periodo documentato,
espungendo tutte le competenze addebitate dalla banca e sostituendole con i soli interessi computati ai tassi sostitutivi di legge;
lo stesso, infatti, provvedeva ad applicare “i tassi sostitutivi di legge vigenti ratione temporis, quindi tassi legali
fino all'entrata in vigore della legge sulla trasparenza n. 154/92 e
successivamente tassi BOT minimi e massimi (rispettivamente a debito e a
credito) emessi nei 12 mesi precedenti ciascuna chiusura trimestrale […] ad
espungere per l'intero periodo l'effetto anatocistico, ricalcolando gli interessi
in regime di capitalizzazione semplice. Commissioni, oneri e valute sono stati
completamente espunti perché non legittimati da alcuna pattuizione” (cfr.
consulenza p. 10).
Di conseguenza, il CTU procedeva alla rielaborazione dei rapporti sino alla data di estinzione degli stessi adottando i criteri metodologici e parametri di calcolo di cui alla perizia in atti (a cui si rinvia) e tale operazione portava a registrare
“un saldo “rettificato”, per l'individuazione delle rimesse solutorie, un saldo
ricalcolato alla data di estinzione del rapporto del 13/08/04 a credito di €
72.696,84 per il correntista, come evidenziato nell'allegato tecnico 5” (cfr.
conclusioni della CTU); tale soluzione, tra i vari ricalcoli effettuati dal CTU,
appare quella maggiormente condivisibile proprio alla luce del rigetto
8 dell'eccezione di prescrizione sollevata dalla Banca convenuta, delle coordinate ermeneutiche richiamate e del dettato delle recenti pronunce di legittimità n.
9141/20 e n. 3858/21, cui questo Tribunale ritiene di aderire.
Per tutte le ragioni esposte ed in completa adesione alle conclusioni cui perveniva il CTU, la domanda in esame deve trovare accoglimento nei limiti e per le ragioni indicate.
La soccombenza reciproca è valida ragione ex art. 92, comma 2, c.p.c., per disporre la compensazione delle spese di lite tra le parti (v. Cass. civ.
20526/2017 “In tema di compensazione delle spese processuali, la reciproca
soccombenza deve ravvisarsi sia nelle ipotesi di pluralità di domande
contrapposte formulate nel medesimo processo fra le stesse parti, sia in ipotesi
di accoglimento parziale dell'unica domanda proposta”). L'esito della lite induce a porre le spese di CTU, come liquidate in corso di causa, in capo alla parte convenuta.
Infine, la mancata partecipazione della convenuta, senza giustificato motivo,
alla mediazione obbligatoria instaurata dall'attore (cfr. verbale di mediazione),
impone, a norma dell'art. 12 bis del D.lgs. 28/2010, la condanna della
[...]
al pagamento, in favore del bilancio dello Controparte_1
Stato, dell'importo di una somma pari al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da ogni contraria istanza ed eccezione Parte_1
disattesa:
- Accoglie in parte e per quanto di ragione la domanda attorea e condanna
9 parte convenuta al pagamento, in favore di della Parte_1
somma di euro 72.696,84, oltre interessi al tasso legale dalla domanda sino al soddisfo;
- Compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
- Pone le spese di CTU, come liquidate in corso di causa, a definitivo carico della banca convenuta;
- Condanna parte convenuta al versamento all'entrata del bilancio dello
Stato di una somma di importo corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio, mandando alla Cancelleria per quanto di competenza.
Nola, 14/04/2025
Il Giudice
(Dott.ssa Valeria Napolitano)
10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOLA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Valeria Napolitano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4505/2018 promossa da:
, con il patrocinio dell'avvocato Stefano Bosco Parte_1
ATTORE
contro
, in p.l.r.p.t, con il Controparte_1
patrocinio degli avv. Ivan Filippelli e Maria Pia Fierro
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da udienza cartolare del 18/03/2025.
FATTO E DIRITTO
In via preliminare, va rilevato che la modalità di trattazione scritta ex art. 127-
ter c.p.c. ben può reputarsi idonea a sostituire anche l'udienza fisica di discussione e decisione ex art. 281 sexies c.p.c.; difatti, l'articolo 127-ter c.p.c.
1 prevede la possibilità di utilizzare tale modulo procedimentale in tutti quei casi in cui non è richiesta la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice. Di conseguenza, il provvedimento da adottare entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note, ai sensi del terzo comma del predetto articolo, ben può
consistere anche in una sentenza.
Sempre in via preliminare, si dà atto che la presente sentenza sarà redatta in base alle disposizioni contenute negli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. come modificati dalla l. 69/2009 e, pertanto, in relazione al dettagliato svolgimento del processo ed alle deduzioni difensive delle parti si rinvia al contenuto degli atti di causa e dei verbali d'udienza che qui si hanno per noti.
Con ricorso ex art. 702-bis c.p.c., conveniva in giudizio, Parte_1
dinnanzi all'intestato Tribunale, la Controparte_1
lamentando l'applicazione da parte della convenuta, in forza del contratto di conto corrente n. 5768.67, di interessi usurari, l'illegittimo addebito di spese e commissioni (incluse quelle di massimo scoperto) mai pubblicizzate e mai convenute per iscritto, l'illegittima capitalizzazione in via trimestrale delle competenze a debito della correntista, nonché l'illegittimità delle variazioni in
pejus per il correntista (secondo le specifiche censure indicate in citazione); per tali ragioni, l'attore chiedeva rideterminarsi il rapporto di dare/avere tra le parti,
con la condanna della Banca convenuta alla restituzione delle somme indebitamente percepite nella misura di € 87.211,51 oltre interessi.
Si costituiva in giudizio la sollevando Controparte_1
eccezioni a vario titolo e chiedendo il rigetto dell'avversa domanda.
2 Così instauratosi il contraddittorio, il Tribunale disponeva il mutamento di rito da sommario a ordinario e, dopo l'esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria, veniva realizzata una consulenza contabile;
infine, la causa giungeva all'udienza cartolare del 18/03/2025 per essere decisa ex art 281-
sexies c.p.c.
Così brevemente riassunti i termini della controversia, ritiene il Tribunale che la domanda sia in parte fondata, nei limiti e per le ragioni che seguono.
Giova in via preliminare precisare che nei casi di azione di ripetizione dell'indebito spetta al cliente l'onere di produrre la documentazione contrattuale e contabile quando lo stesso agisca per la declaratoria di nullità dei contratti bancari o di singole clausole e per l'accertamento del saldo reale. Sul
punto la giurisprudenza di legittimità ha di recente riaffermato il principio di diritto secondo cui nelle controversie in materia di ripetizione dell'indebito avverso l'istituto di credito da parte del correntista è su questi che grava l'onere della prova in base alla regola generale di cui all'art. 2697 c.c., alla luce della pretesa invalidità delle clausole contrattuali costituenti il regolamento pattizio
(cfr. Cass. civ. 2555/2023).
Con una recente pronuncia la Corte di Cassazione ha altresì precisato che “Nei
rapporti di conto corrente bancario, il cliente che agisca per ottenere la
restituzione delle somme indebitamente versate in presenza di clausole nulle ha
l'onere di provare l'inesistenza della causa giustificativa dei pagamenti
effettuati mediante la produzione del contratto che contiene siffatte clausole,
salvo che alleghi la conclusione del contratto 'verbis tantum', la quale, se
pacifica, impone al giudice di rilevare la nullità del negozio e quindi la
mancata valida pattuizione di interessi ultralegali e commissione di massimo
3 scoperto, mentre, ove contestata, esime il correntista dall'onere di fornire la
prova negativa dell'accordo, che spetta semmai alla banca documentare”
(Cass. civ. 6480/2021).
Ciò premesso, occorre innanzitutto valutare l'eccezione di prescrizione sollevata dalla convenuta e, in merito, richiamare quanto costantemente affermato dai giudici di legittimità dalla sentenza n. 24418/10, ovvero che
“L'azione di ripetizione di indebito, proposta dal cliente di una banca, il quale
lamenti la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi
anatocistici maturati con riguardo ad un contratto di apertura di credito
bancario regolato in conto corrente, è soggetta all'ordinaria prescrizione
decennale, la quale decorre, nell'ipotesi in cui i versamenti abbiano avuto solo
funzione ripristinatoria della provvista, non dalla data di annotazione in conto
di ogni singola posta di interessi illegittimamente addebitati, ma dalla data di
estinzione del saldo di chiusura del conto, in cui gli interessi non dovuti sono
stati registrati […]”. Sulla questione la Suprema Corte si è espressa anche di recente, affermando che “In tema di apertura di credito in conto corrente, ove
il cliente agisca in giudizio per la ripetizione di importi relativi ad interessi non
dovuti per nullità delle clausole anatocistiche e la banca sollevi l'eccezione di
prescrizione, al fine di verificare se un versamento abbia avuto natura
solutoria o ripristinatoria, occorre previamente eliminare tutti gli addebiti
indebitamente effettuati dall'istituto di credito e conseguentemente
rideterminare il reale saldo passivo del conto, verificando poi se siano stati
superati i limiti del concesso affidamento ed il versamento possa perciò
qualificarsi come solutorio” (Cass. civ. 9141/2020).
Orbene, i giudici di legittimità hanno già da tempo evidenziato che i versamenti
4 eseguiti dal correntista in pendenza di un rapporto di apertura di credito in conto corrente hanno normalmente funzione ripristinatoria della provvista, non traducendosi nell'esecuzione di una prestazione da parte del solvens con conseguente spostamento patrimoniale in favore dell'“accipiens”; per tale motivo, chi eccepisce una diversa finalità dei versamenti, ovvero la loro natura solutoria onde far decorrere la prescrizione dalle singole annotazioni, deve provare in maniera rigorosa l'assunto (cfr. Cass. civ. 4518/2014).
Conformemente ai principi appena rammentati, una recente pronuncia della
Corte di Cassazione ha evidenziato che “Nei contratti di conto corrente
bancario cui acceda un'apertura di credito il meccanismo di imputazione del
pagamento degli interessi, di cui all'art. 1194, comma 2, c.c., trova
applicazione solo in presenza di un versamento avente funzione solutoria in
quanto eseguito su un conto corrente avente un saldo passivo che ecceda i
limiti dell'affidamento, sicché non può mai configurarsi una siffatta
imputazione, quando l'annotazione degli interessi avvenga sul conto corrente
che presenti un passivo rientrante nei limiti dell'affidamento, avendo la relativa
rimessa una mera funzione ripristinatoria della provvista” (Cass. civ.
3858/2021). Orbene, nei casi in cui l'istituto di credito invochi la prescrizione decennale del diritto del cliente alla rettifica del conto in caso di nullità di una certa pattuizione che dia luogo ad un addebito “[…] non esiste un diritto alla
rettifica del conto autonomo rispetto al diritto di far valere la nullità,
annullamento, rescissione o risoluzione del titolo a base dell'annotazione nel
conto stesso. L'annotazione nel conto non è altro che la rappresentazione
contabile di un diritto, non un diritto a sé; allorché il titolo (generalmente
negoziale) alla base di quel diritto viene dichiarato nullo oppure viene
5 annullato, rescisso o risolto, viene meno il diritto stesso, e conseguentemente la
nuova realtà giuridica trova una corrispondente rappresentazione contabile
[…]” (ut supra).
Per tutti i richiamati principi, il Tribunale reputa di poter far proprie in questa sede le conclusioni cui preveniva il CTU, dott. , in quanto la Persona_1
consulenza redatta risulta approfondita, ben argomentata ed immune da vizi logici. D'altronde, va rammentato che “Qualora il giudice del merito aderisca
al parere del consulente tecnico d'ufficio, non è tenuto ad esporne in modo
specifico le ragioni poiché l'accettazione del parere ne costituisce adeguata
motivazione, non suscettibile di censure in sede di legittimità, ben potendo il
richiamo, anche "per relationem" dell'elaborato, implicare una compiuta
positiva valutazione del percorso argomentativo e dei principi e metodi
scientifici seguiti dal consulente” (Cass. civ. 7947/2020).
Nel caso in esame, il consulente tecnico d'ufficio, operando nei limiti della documentazione contrattuale e contabile prodotta dalle parti, si esprimeva in maniera puntuale sui quesiti demandatigli.
In riferimento al conto corrente n. 5768.67, l'analisi veniva condotta sulla documentazione ritualmente acquisita in atti ed elencata alle pagine 8 e 9 della
CTU; dalla ricostruzione operata nella consulenza risultava, in particolare,
l'assenza di pattuizione scritta originaria in riferimento agli affidamenti correlati al medesimo conto corrente e dedotti dall'attore.
Ora, come è noto la forma scritta per la conclusione dei contratti relativi alle operazioni ed ai servizi bancari è stata imposta dall'art. 3 della legge 17
febbraio 1992, n. 154, disciplina poi confluita nel d.lgs. 01/09/1993, n. 385,
testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia e, segnatamente, nel
6 relativo art. 117, con decorrenza, quindi, dall'entrata in vigore di detta norma.
Ebbene, prima dell'entrata in vigore della L. n. 154/1992, il contratto di apertura del credito veniva quindi considerato un contratto a forma libera,
suscettibile di conclusione anche per fatti concludenti (cfr. Cass. civ.
5610/2020) e, in ogni caso, le nullità di cui all'art. 117 t.u.b. vanno qualificate come nullità di protezione, operando solo a vantaggio del cliente senza poter essere fatte valere dalla banca.
Ciò premesso, il CTU non riscontrava alcuna legittima pattuizione dei tassi applicati, del regime di capitalizzazione, delle valute, delle commissioni di massimo scoperto e delle spese, evidenziando che “[…] Le condizioni
economiche risultano costantemente oggetto di variazione da parte dell'istituto
di credito, senza che risulti espressamente accettata la clausola dello ius
variandi ai sensi dell'art. 1341 c.c. Non si dispone di alcun contratto di
affidamento che attesti l'esistenza e l'importo di eventuali affidamenti, anche se
la concessione degli stessi risulta palese da plurimi indizi rintracciati nei
prospetti di liquidazione trimestrale delle competenze, in primis dalla
qualificazione dei tassi e delle aliquote delle CMS applicate come afferenti un
fido o relative allo sconfinamento autorizzato” (cfr. pag. 9 della relazione peritale).
In relazione all'eccepita prescrizione il CTU, su quesito specifico formulato dal
Tribunale, dichiarava che “Le rimesse solutorie sono state individuate per il
periodo precedente il 2/04/04, data individuata a ritroso di 10 anni dalla
ricezione da parte della banca della raccomandata dell'1/04/14 trasmessa dal
legale della società correntista in cui oltre a chiedere la documentazione
contabile e contrattuale relativa al rapporto si invitava e diffidava la banca al
7 ricalcolo ed alla rideterminazione delle competenze, interessi e spese richiesti,
provvedendo alla restituzione delle somme illegittimamente applicate e
trattenute” (cfr. pag. 12).
Alla luce delle coordinate ermeneutiche sopra richiamate e della documentazione in atti, il consulente provvedeva al ricalcolo del saldo conto corrente, riconoscendo al correntista l'importo delle competenze illegittimamente addebitate dalla banca per il solo periodo documentato,
espungendo tutte le competenze addebitate dalla banca e sostituendole con i soli interessi computati ai tassi sostitutivi di legge;
lo stesso, infatti, provvedeva ad applicare “i tassi sostitutivi di legge vigenti ratione temporis, quindi tassi legali
fino all'entrata in vigore della legge sulla trasparenza n. 154/92 e
successivamente tassi BOT minimi e massimi (rispettivamente a debito e a
credito) emessi nei 12 mesi precedenti ciascuna chiusura trimestrale […] ad
espungere per l'intero periodo l'effetto anatocistico, ricalcolando gli interessi
in regime di capitalizzazione semplice. Commissioni, oneri e valute sono stati
completamente espunti perché non legittimati da alcuna pattuizione” (cfr.
consulenza p. 10).
Di conseguenza, il CTU procedeva alla rielaborazione dei rapporti sino alla data di estinzione degli stessi adottando i criteri metodologici e parametri di calcolo di cui alla perizia in atti (a cui si rinvia) e tale operazione portava a registrare
“un saldo “rettificato”, per l'individuazione delle rimesse solutorie, un saldo
ricalcolato alla data di estinzione del rapporto del 13/08/04 a credito di €
72.696,84 per il correntista, come evidenziato nell'allegato tecnico 5” (cfr.
conclusioni della CTU); tale soluzione, tra i vari ricalcoli effettuati dal CTU,
appare quella maggiormente condivisibile proprio alla luce del rigetto
8 dell'eccezione di prescrizione sollevata dalla Banca convenuta, delle coordinate ermeneutiche richiamate e del dettato delle recenti pronunce di legittimità n.
9141/20 e n. 3858/21, cui questo Tribunale ritiene di aderire.
Per tutte le ragioni esposte ed in completa adesione alle conclusioni cui perveniva il CTU, la domanda in esame deve trovare accoglimento nei limiti e per le ragioni indicate.
La soccombenza reciproca è valida ragione ex art. 92, comma 2, c.p.c., per disporre la compensazione delle spese di lite tra le parti (v. Cass. civ.
20526/2017 “In tema di compensazione delle spese processuali, la reciproca
soccombenza deve ravvisarsi sia nelle ipotesi di pluralità di domande
contrapposte formulate nel medesimo processo fra le stesse parti, sia in ipotesi
di accoglimento parziale dell'unica domanda proposta”). L'esito della lite induce a porre le spese di CTU, come liquidate in corso di causa, in capo alla parte convenuta.
Infine, la mancata partecipazione della convenuta, senza giustificato motivo,
alla mediazione obbligatoria instaurata dall'attore (cfr. verbale di mediazione),
impone, a norma dell'art. 12 bis del D.lgs. 28/2010, la condanna della
[...]
al pagamento, in favore del bilancio dello Controparte_1
Stato, dell'importo di una somma pari al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da ogni contraria istanza ed eccezione Parte_1
disattesa:
- Accoglie in parte e per quanto di ragione la domanda attorea e condanna
9 parte convenuta al pagamento, in favore di della Parte_1
somma di euro 72.696,84, oltre interessi al tasso legale dalla domanda sino al soddisfo;
- Compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
- Pone le spese di CTU, come liquidate in corso di causa, a definitivo carico della banca convenuta;
- Condanna parte convenuta al versamento all'entrata del bilancio dello
Stato di una somma di importo corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio, mandando alla Cancelleria per quanto di competenza.
Nola, 14/04/2025
Il Giudice
(Dott.ssa Valeria Napolitano)
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