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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 25/09/2025, n. 7133 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 7133 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
N. 9039/ 2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. Anna Cattaneo Presidente Dott. Chiara Delmonte Giudice rel. Dott. Valentina Di Peppe Giudice
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata iscritta a ruolo in data 10/03/2025 promossa da 1) Parte_1
Nato il 08/06/1980 a MAGENTA (MI) cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...], N. 25, MAGENTA rappresentato e difeso dall'Avv. LAMBERTINI DEBORA FRANCESCA ed elettivamente domiciliato presso il suo studio legale in Corso Venezia, 35, Milano
nei confronti di 2) Parte_2
Nata il 10/09/1985 a ASTI (AT) cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._2 residente in VIA DON EDOARDO SACCHI, N. 1/A, Pt_3 rappresentata e difesa dall'Avv. MASTAGLIA RAFFAELLA ed elettivamente domiciliata presso il suo studio legale in Piazza Cardinale Carlo Maria Martini, Magenta
con i seguenti figli: , nata a [...] l'[...], e , nata a [...] il [...] Per_1 Per_2
FATTO Nell'ambito del procedimento instaurato per ottenere la modifica delle condizioni di cui alla sentenza di divorzio n. 6092/2020 emessa dal Tribunale di Milano in data 7.10.2020 e pubblicata in data 9.10.2020, all'udienza del 10 settembre 2025 le parti, avanti al Giudice onorario, dott.ssa Cristina Ceci, hanno raggiunto il seguente accordo:
- conferma del regime di affido condiviso delle minori ad entrambi i genitori;
- collocamento paritetico delle minori presso entrambi i genitori a settimane alternate dal lunedì al lunedì successivo;
- conferma delle restanti condizioni di frequentazione per Natale, Pasqua ed estive;
Pagina 1 - mantenimento diretto delle figlie quando le stesse saranno presso ciascuno dei genitori;
- previsione di un assegno perequativo a carico del sig. da versare a favore della Parte_1 signora pari ad euro 400,00 mensili (200,00 a figlia) entro il 5 di ogni mese;
Parte_2
- suddivisione dell'assegno unico al 50% tra i genitori;
- suddivisione delle spese straordinarie al 50% tra i genitori, con applicazione del Protocollo Spese Straordinarie di Milano del giugno 2025;
- rinuncia da parte del sig. alla somma di 7.339,00 quale 50% degli assegni unici Parte_1 percepiti al 100% dalla signora;
Parte_2
- rinuncia da parte della signora alla rivalutazione ISTAT arretrata pari ad Parte_2 euro 560,00 circa. Le parti hanno, quindi, chiesto al Tribunale di recepire in provvedimento l'accordo come sopra trascritto e di procedersi ex art 473 bis. 51 c.p.c. rinunciando al deposito di ulteriori difese ex art 473 bis. 17 c.p.c. e con revoca dell'udienza già fissata avanti al Giudice Delegato. Con provvedimento del 15.9.2025 il Giudice delegato, dato atto che le parti all'udienza avanti al Giudice onorario hanno raggiunto e sottoscritto un accordo complessivo della lite chiedendo al Tribunale di pronunciarsi in senso conforme e che hanno chiesto di procedersi ex art 473 bis. 51, c.p.c. rinunciando al deposito di ulteriori difese ex art 473 bis. 17 c.p.c. con revoca dell'udienza già fissata avanti al Giudice Delegato, ritenuto che debba procedersi ex art 473 bis. 51, V c.p.c., ha rimesso la causa in decisione con riserva di riferire al Collegio in camera di consiglio.
DIRITTO Il Collegio ritiene che l'accordo raggiunto dalle parti possa essere recepito dal Tribunale, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico ed essendo rispondente all'interesse della prole e delle parti e adeguato alle circostanze sopravvenute, come concordemente valutate. Ritiene, altresì, il Collegio che, atteso il contenuto degli accordi raggiunti relativi alla prole, appare manifestamente superfluo l'ascolto della stessa (art. 337octies c.c.). Ritiene, altresì, il Collegio che le spese legali debbano essere interamente compensate, atteso l'accordo raggiunto dalle parti in tal senso.
P. Q. M.
Il Tribunale, su ricorso congiunto di e , a Parte_1 Parte_2 parziale modifica delle condizioni di cui alla sentenza di divorzio n. 6092/2020 emessa dal Tribunale di Milano in data 7.10.2020 e pubblicata in data 9.10.2020:
1) Omologa le condizioni come riportate in parte motiva da intendersi qui integralmente trascritte;
2) Conferma nel resto per quanto di ragione;
3) Compensa tra le parti le spese di lite. Si comunichi. Così deciso in Milano, il 17.9.2025
Il Giudice rel. Il Presidente dott. Chiara Delmonte Dott. Anna Cattaneo
Pagina 2
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. Anna Cattaneo Presidente Dott. Chiara Delmonte Giudice rel. Dott. Valentina Di Peppe Giudice
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata iscritta a ruolo in data 10/03/2025 promossa da 1) Parte_1
Nato il 08/06/1980 a MAGENTA (MI) cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...], N. 25, MAGENTA rappresentato e difeso dall'Avv. LAMBERTINI DEBORA FRANCESCA ed elettivamente domiciliato presso il suo studio legale in Corso Venezia, 35, Milano
nei confronti di 2) Parte_2
Nata il 10/09/1985 a ASTI (AT) cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._2 residente in VIA DON EDOARDO SACCHI, N. 1/A, Pt_3 rappresentata e difesa dall'Avv. MASTAGLIA RAFFAELLA ed elettivamente domiciliata presso il suo studio legale in Piazza Cardinale Carlo Maria Martini, Magenta
con i seguenti figli: , nata a [...] l'[...], e , nata a [...] il [...] Per_1 Per_2
FATTO Nell'ambito del procedimento instaurato per ottenere la modifica delle condizioni di cui alla sentenza di divorzio n. 6092/2020 emessa dal Tribunale di Milano in data 7.10.2020 e pubblicata in data 9.10.2020, all'udienza del 10 settembre 2025 le parti, avanti al Giudice onorario, dott.ssa Cristina Ceci, hanno raggiunto il seguente accordo:
- conferma del regime di affido condiviso delle minori ad entrambi i genitori;
- collocamento paritetico delle minori presso entrambi i genitori a settimane alternate dal lunedì al lunedì successivo;
- conferma delle restanti condizioni di frequentazione per Natale, Pasqua ed estive;
Pagina 1 - mantenimento diretto delle figlie quando le stesse saranno presso ciascuno dei genitori;
- previsione di un assegno perequativo a carico del sig. da versare a favore della Parte_1 signora pari ad euro 400,00 mensili (200,00 a figlia) entro il 5 di ogni mese;
Parte_2
- suddivisione dell'assegno unico al 50% tra i genitori;
- suddivisione delle spese straordinarie al 50% tra i genitori, con applicazione del Protocollo Spese Straordinarie di Milano del giugno 2025;
- rinuncia da parte del sig. alla somma di 7.339,00 quale 50% degli assegni unici Parte_1 percepiti al 100% dalla signora;
Parte_2
- rinuncia da parte della signora alla rivalutazione ISTAT arretrata pari ad Parte_2 euro 560,00 circa. Le parti hanno, quindi, chiesto al Tribunale di recepire in provvedimento l'accordo come sopra trascritto e di procedersi ex art 473 bis. 51 c.p.c. rinunciando al deposito di ulteriori difese ex art 473 bis. 17 c.p.c. e con revoca dell'udienza già fissata avanti al Giudice Delegato. Con provvedimento del 15.9.2025 il Giudice delegato, dato atto che le parti all'udienza avanti al Giudice onorario hanno raggiunto e sottoscritto un accordo complessivo della lite chiedendo al Tribunale di pronunciarsi in senso conforme e che hanno chiesto di procedersi ex art 473 bis. 51, c.p.c. rinunciando al deposito di ulteriori difese ex art 473 bis. 17 c.p.c. con revoca dell'udienza già fissata avanti al Giudice Delegato, ritenuto che debba procedersi ex art 473 bis. 51, V c.p.c., ha rimesso la causa in decisione con riserva di riferire al Collegio in camera di consiglio.
DIRITTO Il Collegio ritiene che l'accordo raggiunto dalle parti possa essere recepito dal Tribunale, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico ed essendo rispondente all'interesse della prole e delle parti e adeguato alle circostanze sopravvenute, come concordemente valutate. Ritiene, altresì, il Collegio che, atteso il contenuto degli accordi raggiunti relativi alla prole, appare manifestamente superfluo l'ascolto della stessa (art. 337octies c.c.). Ritiene, altresì, il Collegio che le spese legali debbano essere interamente compensate, atteso l'accordo raggiunto dalle parti in tal senso.
P. Q. M.
Il Tribunale, su ricorso congiunto di e , a Parte_1 Parte_2 parziale modifica delle condizioni di cui alla sentenza di divorzio n. 6092/2020 emessa dal Tribunale di Milano in data 7.10.2020 e pubblicata in data 9.10.2020:
1) Omologa le condizioni come riportate in parte motiva da intendersi qui integralmente trascritte;
2) Conferma nel resto per quanto di ragione;
3) Compensa tra le parti le spese di lite. Si comunichi. Così deciso in Milano, il 17.9.2025
Il Giudice rel. Il Presidente dott. Chiara Delmonte Dott. Anna Cattaneo
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