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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 07/07/2025, n. 925 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 925 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Lavoro
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta:
Dott.ssa Barbara Fatale Presidente
Dott. Rosario Murgida Consigliere
Dott.ssa Giuseppina Bonofiglio Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 148 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2022, vertente
TRA
, con Parte_1 gli Avv.ti FABRIZIO ALLEGRINI e MAIDA MARIAGRAZIA
Appellante
E
con l'avv.to MANCINI RAIMONDO Controparte_1
Appellato
Conclusioni: come da rispettivi atti di causa
FATTO E DIRITTO
conveniva in giudizio l' innanzi al tribunale di Crotone Controparte_1 Pt_1 chiedendo di “accertare e dichiarare che il ricorrente ha diritto alla rendita e/o all'indennizzo da parte dell' per tutti i danni subiti dalla data della domanda Pt_1 amministrativa e / o dalla diversa data risultante di giustizia, nella misura non inferiore al 27-28% e comunque nella misura da stabilirsi mediante CTU medico-legale che sin da adesso espressamente si richiede”.
Il tribunale ha accolto il ricorso ed ha accertato “il diritto del ricorrente ad ottenere la riliquidazione dell'indennizzo e la corresponsione della differenza tra quanto già erogato sulla scorta dell'accertamento di un danno biologico pari al 16% e quanto dovuto sulla scorta dell'accertamento di un danno biologico pari al 26% con decorrenza dalla domanda di revisione del 6.2.2020 ( come accertato dal CTU) con condanna dell' resistente al pagamento dell'importo conseguentemente dovuto”. Pt_1
Avverso tale decisione ha interposto gravame l' ed ha lamentato che l'acritico Pt_1 recepimento della relazione effettuata dal ctu, il quale aveva omesso di rispondere in modo puntuale ai rilievi critici mossi alla bozza da parte dell' che sono stati Pt_1 riproposti nei seguenti termini:
1.valutazione per una frattura falange distale del 3° dito mano sx da pregresso infortunio, che i sanitari a seguito di revisione nel 2020, variavano dal 3% all'1%. Pt_1
In merito alla valutazione del 3% per gli esiti di una frattura di falange distale 3° dito mano sx lo stesso CTU si contraddice allorquando afferma che secondo il cod. 264
l'anchilosi del 3° dito mano sx è valutata in misura 4% e nel caso in esame essendo la limitazione funzionale del dito di circa la metà la valutazione giusta è 3%, ma la metà di 4%, se la matematica non è un opinione è 2%. Inoltre non può residuare come afferma il CTU una limitazione funzionale di ½ di tutte e tre le falangi per una frattura composta di una sola falange distale del 3° dito mano sx.
2. valutazione dei disturbi esitati al trauma cranio cervicale per infortunio del
08/02/2018. Il CTU sovrastima il danno, valutando due volte con riferimenti a diversi codici tabellari, gli stessi esiti: come esiti neurologici in misura dell'8% e poi come psichici come disturbo post traumatico da stress in misura del 10%. Allorquando i disturbi che il CTU afferma di natura neurologica conseguenti al trauma cervicale , oltre ad essere di natura soggettiva, non organica, come la cefalea , disturbi dell'equilibrio, nevralgia sovra e periorbitaria, sono preesistenti all'evento e già valutati come esiti di un precedente trauma distorsivo cervicale in T.U. e per i quali l'ass. percepisce una rendita in misura del 16%, come da mod. Modello 23 SS T.U. del
03/09/2008 allegato alle note a difesa, ignorato sia dal CTU che dal Giudice di I grado.
Pertanto sono da valutare in tale caso solo i disturbi psichici che possono essere inquadrati in una unica voce tabellare o alla voce indicata dal ctp o a quella Pt_1 indicata dal CTU come disturbo post-traumatico da stress.
3. erronea valutazione complessiva dei danni conseguenti agli infortuni, non potendosi procedere alla somma aritmetica come effettuata dal ctu, ma compiendo una valutazione valutazione sincretica del danno o a scalare, perché se non si opera in questo modo per
Pag. 2 di 7 danni plurimi, e si proceda a somma aritmetica, non solo si giungerebbe a percentuali elevate, sovrastimate complessive anche per somme di danni minimi come 1-2%, ma si supererebbe anche il 100%.
Ha concluso chiedendo 1)accertare e dichiarare che non sussiste aggravamento del danno nella misura indicata dal ctu e in sentenza;
2)respingere la domanda proposta dal
Sig. CP_1
Nella resistenza della parte appellata che ha eccepito l'inammissibilità dell'appello per difetto di specificità dei motivi e nel merito la sua infondatezza, il Collegio ha disposto ctu medico legale.
All'esito della scambio di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., il Collegio decide la causa nei termini che seguono.
1.L'eccezione preliminare sollevata dall'appellata non merita accoglimento.
Essa sostiene che l'atto di gravame non sia conforme al paradigma del novellato art. 434
c.p.c. perché non indica le parti della sentenza sottoposte a critica.
L'eccezione va respinta perché in base all'art. 434 c.p.c, in coerenza con lo schema generale dell'art. 342 c.p.c., ai fini dell'ammissibilità del gravame è sufficiente che l'atto di appello indichi i passaggi argomentativi della sentenza che l'appellante intende censurare e formuli, rispetto ad essi, le proprie ragioni di dissenso, sì da esplicitare l'idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione impugnata (cfr.
Cass. 2143/2015).
E nella specie l' ha indicato le parti della sentenza (relative alla valutazione della Pt_1 percentuale di menomazione) attraverso i rilievi critici alla ctu che il giudice ha integralmente recepito, riproponendoli al fine di negare la sussistenza di postumi in misura superiore a quanto riconosciuto dall' alla data della revisione, tenuto Pt_1 conto dell'unificazione con precedenti infortuni.
2.Nel merito si osserva quanto segue.
L'oggetto del giudizio è la revisione della rendita (goduta da a far data dal CP_1
04.10.2018 per effetto di unificazione di tre infortuni) dal 22% al 16% con decorrenza
1.12.2019.
Pag. 3 di 7 In particolare la percentuale di menomazione veniva diminuita in esito alla visita di revisione del 6.02.2020.
Dunque, dopo avere proposto opposizione ex art. 104 del 27.6.2020, contestando la valutazione e sostenendo di avere postumi invalidanti in misura non inferiore al
27/28%, l'assicurato ha proposto ricorso al tribunale di Crotone, che ha deciso accoglimento la domanda sulla base di ctu medico legale.
Orbene, non essendo convincenti le risposte ai rilievi critici, il Collegio ha disposto altra ctu, nominando perito, il dott. il quale con procedimento logico ed Persona_1 immune da vizi ha concluso che residuano nel Sig. , in relazione agli Controparte_1 infortuni lavorativi, postumi invalidanti a carattere permanente che condizionavano all'epoca della visita di revisione (6.02.2020) una percentuale complessiva di danno biologico, ai sensi delle Tabelle di cui al D.M. del Lavoro e della Previdenza Sociale del 12 luglio 2000, del 16% (sedici per cento), mentre, a partire dal marzo 2020, condizionano una percentuale complessiva di danno biologico del 21% (ventuno per cento).
Ha risposto esaurientemente alle osservazioni di consulente di parte ricorrente di primo grado nei seguenti termini: “non trova ragione una diversa valutazione del danno neuropsichico atteso che - abbiamo precisato - all'epoca in cui venne effettuata la visita di revisione effettivamente il danno riconducibile all'infortunio sul lavoro di cui si discute determinava una percentuale di danno biologico del 10% che in una valutazione complessiva, tenuto conto anche degli altri due infortuni sul lavoro, occorsi al periziando il 25.11.2011 ed il 15.09.2014, portava ad una percentuale di danno biologico del 16%, così come riconosciuto nell'occasione della visita di revisione dai
Sanitari dell'Istituto. Oltretutto, a ulteriore conferma di quanto sostenuto risulta anche la documentazione relativa al Centro di Salute Mentale di Crotone che in epoca antecedente alla suddetta revisione faceva riferimento a un “Disturbo dell'Adattamento con umore depresso ed ansia” (cfr. copia certificazione specialistica Centro di Salute
Mentale Crotone del 6.05.2019).
Tuttavia, per dovere di obiettività, abbiamo precisato che è documentato un peggioramento delle condizioni psichiche del periziando a partire dal 6.03.2020, allorquando venne diagnosticato al Sig. dai suddetti Sanitari che l'avevano in CP_1
Pag. 4 di 7 cura un “Episodio depressivo grave in soggetto con disturbo post - traumatico da stress, cronico”, a dimostrazione dell'avvenuto aggravamento del quadro clinico in relazione ai disturbi della sfera psichica che, a partire da tale epoca, si sono mantenuti a livello di indubbia gravità, così come certificato anche successivamente dai Sanitari della suddetta struttura sanitaria presso i quali il periziando è in cura a tutt'oggi. Tale modificazione in pejus determina, a nostro parere, una diversa valutazione percentualistica, o che si faccia riferimento alla voce 181 (“Disturbo post - traumatico da stress cronico severo, a seconda dell'efficacia della psicoterapia”), come, in sostanza, sostenuto dal C.T.U. di primo grado, oppure alla voce 183 (“Disturbo psicotico - sindrome dissociativa di lieve entità”), come sostenuto dai Sanitari dell' , che non può essere inferiore al 15% (quindici per cento), ma non Pt_1 certamente alla voce 184, come erroneamente sostenuto da parte appellata facendo riferimento ad una certificazione redatta il 31.12.2024 dai Sanitari del Centro di Salute
Mentale di Crotone atteso che tale voce fa riferimento a situazioni certamente più gravi rispetto a quella presentata dal periziando. Quanto, poi, alla patologia vestibolare, va ribadito quanto precedentemente affermato in proposito e, cioè, che i Sanitari dell' hanno rilevato per quanto attiene alla relazione di c.t.u. di primo grado che Pt_1 in essa sono stati valutati “… due volte con riferimenti a diversi codici tabellari, gli stessi esiti: come esiti neurologici in misura dell'8% e poi come psichici come disturbo post - traumatico da stress in misura del 10%. Allorquando i disturbi che il CTU afferma di natura neurologica conseguenti al trauma cervicale, oltre ad essere di natura soggettiva, non organica, come la cefalea, disturbi dell'equilibrio, nevralgia sovra e periorbitaria, sono preesistenti all'evento e già valutati come esiti di un precedente trauma distorsivo cervicale in T.U. e per i quali l'ass. percepisce una rendita in misura del 16%, come da mod. Modello 23 SS T.U. del 03/09/2008 allegato alle note a difesa, ignorato sia dal CTU che dal Giudice di I grado. …” (cfr. copia Note
d'Appello redatte dalla Dr.ssa Anna Maria Giardini in data 25.02.2022). In Pt_1 proposito, abbiamo rilevato che, anche se il documento in questione non è presente agli atti, tuttavia, non appaiono esservi dubbi circa l'esistenza di esso, tenuto conto del preciso riferimento ad esso fatto sia dal , per come Parte_2
Pag. 5 di 7 precedentemente riferito, sia dal legale rappresentante dell' nel ricorso in Pt_1 appello a firma dell'Avv. Giovanni Foresta del 2.03.2022.
Anche per quanto riguarda il danno uditivo va precisato che esso non emerge né dalla documentazione redatta dall' (cfr. copia comunicazione sede di Crotone Pt_1 Pt_1 del 18.02.2020) né dalla consulenza neurologica redatta dal Dr. in data Per_2
14.10.2019 nè, tanto meno, dalla relazione di c.t.u. di primo grado non risultando, quindi, possibile ragionevolmente ricondurlo all'infortunio sul lavoro occorso al periziando l'8.02.2018. A ciò si aggiunga il fatto che il suddetto Specialista Neurologo
(Dr. , il quale segue da vari anni il periziando, anche nella relazione redatta Per_2 in data 26.11.2024, pur avendo visionato la certificazione redatta dai Sanitari dell'Azienda Ospedaliera Sant'Andrea di Roma del 28.10.2019 in cui è fatto riferimento ad un esame audiometrico, tuttavia non riconosce tale deficit uditivo tra gli esiti del trauma cranio - cervicale di cui si discute. Peraltro, non si può nemmeno escludere che il soggetto potrebbe essere nato con questo tipo di deficit uditivo in quanto questo tipo di sordità si può collegare allo sviluppo dei nuclei cocleari a livello tronco - encefalico laddove la tonotopicità di queste frequenze può essere stata alterata da noxe esterne durante lo sviluppo embriogenetico, ma in ogni caso non appare riconducibile al suddetto infortunio sul lavoro”.
Alla luce di tali considerazioni medico-legale, che confermano il giudizio espresso dall' in sede di revisione, ma tenuto conto del disposto di cui all'art. 149 disp. att. Pt_1
c.p.c. , l'appello va accolto per quanto di ragione e per l'effetto si accerta e dichiara che l'odierno appellato ha diritto alla rendita parametrata al grado di menomazione del 16% alla data della visita di revisione e al grado di menomazione del 21% con decorrenza dal
1 marzo 2020.
2. In considerazione dell'esito complessivo del giudizio, le spese del doppio grado di giudizio si compensano integralmente, ponendosi quelle di ctu a carico dell' Pt_1
PQM
La Corte d'Appello di Catanzaro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall' con ricorso depositato in data 2.3.2022 avverso la sentenza del Tribunale di Pt_1
Crotone Sez Lavoro n. 126/2022 così provvede:
Pag. 6 di 7 1. accoglie l'appello per quanto di ragione e per l'effetto, in riforma della gravata sentenza, accerta e dichiara che l'odierno appellato ha diritto alla rendita parametrata al grado di menomazione del 16% alla data della visita di revisione e al grado di menomazione del 21% con decorrenza dal 1 marzo 2020;
2. compensa integralmente le spese del doppio grado di giudizio;
3. conferma nel resto;
4.pone le spese relative all'espletate ctu di secondo grado definitivamente a carico dell' Pt_1
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio della Corte di Appello, Sezione
Lavoro, del 7.7.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Giuseppina Bonofiglio dott.ssa Barbara Fatale
Pag. 7 di 7
In nome del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Lavoro
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta:
Dott.ssa Barbara Fatale Presidente
Dott. Rosario Murgida Consigliere
Dott.ssa Giuseppina Bonofiglio Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 148 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2022, vertente
TRA
, con Parte_1 gli Avv.ti FABRIZIO ALLEGRINI e MAIDA MARIAGRAZIA
Appellante
E
con l'avv.to MANCINI RAIMONDO Controparte_1
Appellato
Conclusioni: come da rispettivi atti di causa
FATTO E DIRITTO
conveniva in giudizio l' innanzi al tribunale di Crotone Controparte_1 Pt_1 chiedendo di “accertare e dichiarare che il ricorrente ha diritto alla rendita e/o all'indennizzo da parte dell' per tutti i danni subiti dalla data della domanda Pt_1 amministrativa e / o dalla diversa data risultante di giustizia, nella misura non inferiore al 27-28% e comunque nella misura da stabilirsi mediante CTU medico-legale che sin da adesso espressamente si richiede”.
Il tribunale ha accolto il ricorso ed ha accertato “il diritto del ricorrente ad ottenere la riliquidazione dell'indennizzo e la corresponsione della differenza tra quanto già erogato sulla scorta dell'accertamento di un danno biologico pari al 16% e quanto dovuto sulla scorta dell'accertamento di un danno biologico pari al 26% con decorrenza dalla domanda di revisione del 6.2.2020 ( come accertato dal CTU) con condanna dell' resistente al pagamento dell'importo conseguentemente dovuto”. Pt_1
Avverso tale decisione ha interposto gravame l' ed ha lamentato che l'acritico Pt_1 recepimento della relazione effettuata dal ctu, il quale aveva omesso di rispondere in modo puntuale ai rilievi critici mossi alla bozza da parte dell' che sono stati Pt_1 riproposti nei seguenti termini:
1.valutazione per una frattura falange distale del 3° dito mano sx da pregresso infortunio, che i sanitari a seguito di revisione nel 2020, variavano dal 3% all'1%. Pt_1
In merito alla valutazione del 3% per gli esiti di una frattura di falange distale 3° dito mano sx lo stesso CTU si contraddice allorquando afferma che secondo il cod. 264
l'anchilosi del 3° dito mano sx è valutata in misura 4% e nel caso in esame essendo la limitazione funzionale del dito di circa la metà la valutazione giusta è 3%, ma la metà di 4%, se la matematica non è un opinione è 2%. Inoltre non può residuare come afferma il CTU una limitazione funzionale di ½ di tutte e tre le falangi per una frattura composta di una sola falange distale del 3° dito mano sx.
2. valutazione dei disturbi esitati al trauma cranio cervicale per infortunio del
08/02/2018. Il CTU sovrastima il danno, valutando due volte con riferimenti a diversi codici tabellari, gli stessi esiti: come esiti neurologici in misura dell'8% e poi come psichici come disturbo post traumatico da stress in misura del 10%. Allorquando i disturbi che il CTU afferma di natura neurologica conseguenti al trauma cervicale , oltre ad essere di natura soggettiva, non organica, come la cefalea , disturbi dell'equilibrio, nevralgia sovra e periorbitaria, sono preesistenti all'evento e già valutati come esiti di un precedente trauma distorsivo cervicale in T.U. e per i quali l'ass. percepisce una rendita in misura del 16%, come da mod. Modello 23 SS T.U. del
03/09/2008 allegato alle note a difesa, ignorato sia dal CTU che dal Giudice di I grado.
Pertanto sono da valutare in tale caso solo i disturbi psichici che possono essere inquadrati in una unica voce tabellare o alla voce indicata dal ctp o a quella Pt_1 indicata dal CTU come disturbo post-traumatico da stress.
3. erronea valutazione complessiva dei danni conseguenti agli infortuni, non potendosi procedere alla somma aritmetica come effettuata dal ctu, ma compiendo una valutazione valutazione sincretica del danno o a scalare, perché se non si opera in questo modo per
Pag. 2 di 7 danni plurimi, e si proceda a somma aritmetica, non solo si giungerebbe a percentuali elevate, sovrastimate complessive anche per somme di danni minimi come 1-2%, ma si supererebbe anche il 100%.
Ha concluso chiedendo 1)accertare e dichiarare che non sussiste aggravamento del danno nella misura indicata dal ctu e in sentenza;
2)respingere la domanda proposta dal
Sig. CP_1
Nella resistenza della parte appellata che ha eccepito l'inammissibilità dell'appello per difetto di specificità dei motivi e nel merito la sua infondatezza, il Collegio ha disposto ctu medico legale.
All'esito della scambio di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., il Collegio decide la causa nei termini che seguono.
1.L'eccezione preliminare sollevata dall'appellata non merita accoglimento.
Essa sostiene che l'atto di gravame non sia conforme al paradigma del novellato art. 434
c.p.c. perché non indica le parti della sentenza sottoposte a critica.
L'eccezione va respinta perché in base all'art. 434 c.p.c, in coerenza con lo schema generale dell'art. 342 c.p.c., ai fini dell'ammissibilità del gravame è sufficiente che l'atto di appello indichi i passaggi argomentativi della sentenza che l'appellante intende censurare e formuli, rispetto ad essi, le proprie ragioni di dissenso, sì da esplicitare l'idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione impugnata (cfr.
Cass. 2143/2015).
E nella specie l' ha indicato le parti della sentenza (relative alla valutazione della Pt_1 percentuale di menomazione) attraverso i rilievi critici alla ctu che il giudice ha integralmente recepito, riproponendoli al fine di negare la sussistenza di postumi in misura superiore a quanto riconosciuto dall' alla data della revisione, tenuto Pt_1 conto dell'unificazione con precedenti infortuni.
2.Nel merito si osserva quanto segue.
L'oggetto del giudizio è la revisione della rendita (goduta da a far data dal CP_1
04.10.2018 per effetto di unificazione di tre infortuni) dal 22% al 16% con decorrenza
1.12.2019.
Pag. 3 di 7 In particolare la percentuale di menomazione veniva diminuita in esito alla visita di revisione del 6.02.2020.
Dunque, dopo avere proposto opposizione ex art. 104 del 27.6.2020, contestando la valutazione e sostenendo di avere postumi invalidanti in misura non inferiore al
27/28%, l'assicurato ha proposto ricorso al tribunale di Crotone, che ha deciso accoglimento la domanda sulla base di ctu medico legale.
Orbene, non essendo convincenti le risposte ai rilievi critici, il Collegio ha disposto altra ctu, nominando perito, il dott. il quale con procedimento logico ed Persona_1 immune da vizi ha concluso che residuano nel Sig. , in relazione agli Controparte_1 infortuni lavorativi, postumi invalidanti a carattere permanente che condizionavano all'epoca della visita di revisione (6.02.2020) una percentuale complessiva di danno biologico, ai sensi delle Tabelle di cui al D.M. del Lavoro e della Previdenza Sociale del 12 luglio 2000, del 16% (sedici per cento), mentre, a partire dal marzo 2020, condizionano una percentuale complessiva di danno biologico del 21% (ventuno per cento).
Ha risposto esaurientemente alle osservazioni di consulente di parte ricorrente di primo grado nei seguenti termini: “non trova ragione una diversa valutazione del danno neuropsichico atteso che - abbiamo precisato - all'epoca in cui venne effettuata la visita di revisione effettivamente il danno riconducibile all'infortunio sul lavoro di cui si discute determinava una percentuale di danno biologico del 10% che in una valutazione complessiva, tenuto conto anche degli altri due infortuni sul lavoro, occorsi al periziando il 25.11.2011 ed il 15.09.2014, portava ad una percentuale di danno biologico del 16%, così come riconosciuto nell'occasione della visita di revisione dai
Sanitari dell'Istituto. Oltretutto, a ulteriore conferma di quanto sostenuto risulta anche la documentazione relativa al Centro di Salute Mentale di Crotone che in epoca antecedente alla suddetta revisione faceva riferimento a un “Disturbo dell'Adattamento con umore depresso ed ansia” (cfr. copia certificazione specialistica Centro di Salute
Mentale Crotone del 6.05.2019).
Tuttavia, per dovere di obiettività, abbiamo precisato che è documentato un peggioramento delle condizioni psichiche del periziando a partire dal 6.03.2020, allorquando venne diagnosticato al Sig. dai suddetti Sanitari che l'avevano in CP_1
Pag. 4 di 7 cura un “Episodio depressivo grave in soggetto con disturbo post - traumatico da stress, cronico”, a dimostrazione dell'avvenuto aggravamento del quadro clinico in relazione ai disturbi della sfera psichica che, a partire da tale epoca, si sono mantenuti a livello di indubbia gravità, così come certificato anche successivamente dai Sanitari della suddetta struttura sanitaria presso i quali il periziando è in cura a tutt'oggi. Tale modificazione in pejus determina, a nostro parere, una diversa valutazione percentualistica, o che si faccia riferimento alla voce 181 (“Disturbo post - traumatico da stress cronico severo, a seconda dell'efficacia della psicoterapia”), come, in sostanza, sostenuto dal C.T.U. di primo grado, oppure alla voce 183 (“Disturbo psicotico - sindrome dissociativa di lieve entità”), come sostenuto dai Sanitari dell' , che non può essere inferiore al 15% (quindici per cento), ma non Pt_1 certamente alla voce 184, come erroneamente sostenuto da parte appellata facendo riferimento ad una certificazione redatta il 31.12.2024 dai Sanitari del Centro di Salute
Mentale di Crotone atteso che tale voce fa riferimento a situazioni certamente più gravi rispetto a quella presentata dal periziando. Quanto, poi, alla patologia vestibolare, va ribadito quanto precedentemente affermato in proposito e, cioè, che i Sanitari dell' hanno rilevato per quanto attiene alla relazione di c.t.u. di primo grado che Pt_1 in essa sono stati valutati “… due volte con riferimenti a diversi codici tabellari, gli stessi esiti: come esiti neurologici in misura dell'8% e poi come psichici come disturbo post - traumatico da stress in misura del 10%. Allorquando i disturbi che il CTU afferma di natura neurologica conseguenti al trauma cervicale, oltre ad essere di natura soggettiva, non organica, come la cefalea, disturbi dell'equilibrio, nevralgia sovra e periorbitaria, sono preesistenti all'evento e già valutati come esiti di un precedente trauma distorsivo cervicale in T.U. e per i quali l'ass. percepisce una rendita in misura del 16%, come da mod. Modello 23 SS T.U. del 03/09/2008 allegato alle note a difesa, ignorato sia dal CTU che dal Giudice di I grado. …” (cfr. copia Note
d'Appello redatte dalla Dr.ssa Anna Maria Giardini in data 25.02.2022). In Pt_1 proposito, abbiamo rilevato che, anche se il documento in questione non è presente agli atti, tuttavia, non appaiono esservi dubbi circa l'esistenza di esso, tenuto conto del preciso riferimento ad esso fatto sia dal , per come Parte_2
Pag. 5 di 7 precedentemente riferito, sia dal legale rappresentante dell' nel ricorso in Pt_1 appello a firma dell'Avv. Giovanni Foresta del 2.03.2022.
Anche per quanto riguarda il danno uditivo va precisato che esso non emerge né dalla documentazione redatta dall' (cfr. copia comunicazione sede di Crotone Pt_1 Pt_1 del 18.02.2020) né dalla consulenza neurologica redatta dal Dr. in data Per_2
14.10.2019 nè, tanto meno, dalla relazione di c.t.u. di primo grado non risultando, quindi, possibile ragionevolmente ricondurlo all'infortunio sul lavoro occorso al periziando l'8.02.2018. A ciò si aggiunga il fatto che il suddetto Specialista Neurologo
(Dr. , il quale segue da vari anni il periziando, anche nella relazione redatta Per_2 in data 26.11.2024, pur avendo visionato la certificazione redatta dai Sanitari dell'Azienda Ospedaliera Sant'Andrea di Roma del 28.10.2019 in cui è fatto riferimento ad un esame audiometrico, tuttavia non riconosce tale deficit uditivo tra gli esiti del trauma cranio - cervicale di cui si discute. Peraltro, non si può nemmeno escludere che il soggetto potrebbe essere nato con questo tipo di deficit uditivo in quanto questo tipo di sordità si può collegare allo sviluppo dei nuclei cocleari a livello tronco - encefalico laddove la tonotopicità di queste frequenze può essere stata alterata da noxe esterne durante lo sviluppo embriogenetico, ma in ogni caso non appare riconducibile al suddetto infortunio sul lavoro”.
Alla luce di tali considerazioni medico-legale, che confermano il giudizio espresso dall' in sede di revisione, ma tenuto conto del disposto di cui all'art. 149 disp. att. Pt_1
c.p.c. , l'appello va accolto per quanto di ragione e per l'effetto si accerta e dichiara che l'odierno appellato ha diritto alla rendita parametrata al grado di menomazione del 16% alla data della visita di revisione e al grado di menomazione del 21% con decorrenza dal
1 marzo 2020.
2. In considerazione dell'esito complessivo del giudizio, le spese del doppio grado di giudizio si compensano integralmente, ponendosi quelle di ctu a carico dell' Pt_1
PQM
La Corte d'Appello di Catanzaro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall' con ricorso depositato in data 2.3.2022 avverso la sentenza del Tribunale di Pt_1
Crotone Sez Lavoro n. 126/2022 così provvede:
Pag. 6 di 7 1. accoglie l'appello per quanto di ragione e per l'effetto, in riforma della gravata sentenza, accerta e dichiara che l'odierno appellato ha diritto alla rendita parametrata al grado di menomazione del 16% alla data della visita di revisione e al grado di menomazione del 21% con decorrenza dal 1 marzo 2020;
2. compensa integralmente le spese del doppio grado di giudizio;
3. conferma nel resto;
4.pone le spese relative all'espletate ctu di secondo grado definitivamente a carico dell' Pt_1
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio della Corte di Appello, Sezione
Lavoro, del 7.7.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Giuseppina Bonofiglio dott.ssa Barbara Fatale
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