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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 02/10/2025, n. 469 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 469 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4070/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Azzurra Fodra Presidente dott.ssa Nicoletta Marino Giudice Estensore dott. Giulio Scaramuzzino Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4070/2024 promossa da:
(cf. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
Andrea Ghezzani
e
(cf. ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._2 dell'Avv. Andrea Ghezzani
RICORRENTI
Con l'intervento del PM – sede con ad oggetto: Separazione consensuale e divorzio congiunto (Scioglimento matrimonio)
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 30.9.2025 i procuratori delle parti precisavano concordemente le seguenti conclusioni: dichiararsi lo scioglimento del matrimonio inter partes alle condizioni di cui al ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I signori e depositavano in data 23.10.2024 Parte_1 Controparte_1 ricorso congiunto per la separazione consensuale dei coniugi ex art. 473 bis n.
51 c.p.c. contestualmente chiedendo la pronuncia – decorso il periodo di tempo previsto dall'art. 3, L. 1° dicembre 1970, n. 898 dalla comparizione dei coniugi
1 davanti al giudice relatore nella causa di separazione e previo il passaggio in giudicato della sentenza di separazione personale – lo scioglimento del matrimonio tra loro celebrato in Livorno in data 23 maggio 1998 alle condizioni richieste nel ricorso, così come meglio specificate nelle note di udienza depositate in pct in data 24/9/2025, con ordine all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere alla annotazione della sentenza.
Pronunciata dal Collegio sentenza di separazione in data 22.1.2025 (sent. n.
50/2025 pubblicata il 24/1/2025, divenuta irrevocabile il 7/3/2025) e rimessa sul ruolo la causa per la successiva pronuncia di divorzio, all'udienza dell'11.9.2025, successivamente rinviata d'ufficio all'udienza del 30.9.2025, le parti hanno rassegnato le conclusioni congiunte, con nota sottoscritta e depositata in PCT in data 24.9.2025.
Venendo dunque all'esame della domanda di scioglimento del matrimonio, rileva il Tribunale che Il ricorso è fondato e va accolto.
E invero ricorrono gli estremi di cui agli artt. 1 e 3 n. 2 lett. B l. 898/70 come modificati dalla l. 74/87, essendo trascorso il prescritto termine di legge dalla data di comparizione dei coniugi in sede di separazione personale (22.1.2025) senza che i coniugi abbiano ripreso la convivenza neppure saltuariamente, non essendo stata eccepita da alcuno dei coniugi l'interruzione della separazione.
Inoltre, è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta e ricostituita, avendo i coniugi evidenziato di volere una propria esistenza autonoma e tenuto conto del tempo trascorso dalla separazione e del comportamento tenuto dai coniugi nel processo.
Per quanto concerne i provvedimenti accessori possono recepirsi gli accordi dei coniugi corrispondendo le condizioni anche agli interessi delle figlie Per_1
e maggiorenni ma non economicamente autosufficienti. Per_2
Spese compensate stante l'accordo inter partes anche sul punto e considerata la natura della causa congiuntamente promossa.
Va disposta l'annotazione della sentenza e le ulteriori incombenti di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Livorno, definitivamente pronunciando, dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato in Livorno in data 23 maggio 1998 tra e trascritto nei registri dello Controparte_1 Parte_1 stato civile del Comune di Livorno nel Registro Atti di Matrimonio dell'Anno
1998 Parte 1 n. 82.
2 Per quanto concerne i provvedimenti accessori preso atto dell'accordo dei coniugi, così dispone:
1. i coniugi provvederanno in parti uguali, come avvenuto fino ad oggi, ai pagamenti di tutte le spese ordinarie e straordinarie delle figlie maggiorenni, ma ad oggi non economicamente autosufficienti;
2. i coniugi rinunciano reciprocamente ad ogni assegno divorzile, in quanto economicamente autosufficienti.
Dichiara interamente compensate le spese di lite.
Manda al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio di Stato Civile del Comune di Livorno per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge, ivi compresa quella di cui all'art. 5 della Legge sul divorzio come modificata.
Così deciso in Livorno, nella camera di consiglio del 30.9.2025.
Il Giudice Estensore
(dott.ssa Nicoletta Marino)
Il Presidente
(dott.ssa Azzurra Fodra)
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Azzurra Fodra Presidente dott.ssa Nicoletta Marino Giudice Estensore dott. Giulio Scaramuzzino Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4070/2024 promossa da:
(cf. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
Andrea Ghezzani
e
(cf. ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._2 dell'Avv. Andrea Ghezzani
RICORRENTI
Con l'intervento del PM – sede con ad oggetto: Separazione consensuale e divorzio congiunto (Scioglimento matrimonio)
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 30.9.2025 i procuratori delle parti precisavano concordemente le seguenti conclusioni: dichiararsi lo scioglimento del matrimonio inter partes alle condizioni di cui al ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I signori e depositavano in data 23.10.2024 Parte_1 Controparte_1 ricorso congiunto per la separazione consensuale dei coniugi ex art. 473 bis n.
51 c.p.c. contestualmente chiedendo la pronuncia – decorso il periodo di tempo previsto dall'art. 3, L. 1° dicembre 1970, n. 898 dalla comparizione dei coniugi
1 davanti al giudice relatore nella causa di separazione e previo il passaggio in giudicato della sentenza di separazione personale – lo scioglimento del matrimonio tra loro celebrato in Livorno in data 23 maggio 1998 alle condizioni richieste nel ricorso, così come meglio specificate nelle note di udienza depositate in pct in data 24/9/2025, con ordine all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere alla annotazione della sentenza.
Pronunciata dal Collegio sentenza di separazione in data 22.1.2025 (sent. n.
50/2025 pubblicata il 24/1/2025, divenuta irrevocabile il 7/3/2025) e rimessa sul ruolo la causa per la successiva pronuncia di divorzio, all'udienza dell'11.9.2025, successivamente rinviata d'ufficio all'udienza del 30.9.2025, le parti hanno rassegnato le conclusioni congiunte, con nota sottoscritta e depositata in PCT in data 24.9.2025.
Venendo dunque all'esame della domanda di scioglimento del matrimonio, rileva il Tribunale che Il ricorso è fondato e va accolto.
E invero ricorrono gli estremi di cui agli artt. 1 e 3 n. 2 lett. B l. 898/70 come modificati dalla l. 74/87, essendo trascorso il prescritto termine di legge dalla data di comparizione dei coniugi in sede di separazione personale (22.1.2025) senza che i coniugi abbiano ripreso la convivenza neppure saltuariamente, non essendo stata eccepita da alcuno dei coniugi l'interruzione della separazione.
Inoltre, è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta e ricostituita, avendo i coniugi evidenziato di volere una propria esistenza autonoma e tenuto conto del tempo trascorso dalla separazione e del comportamento tenuto dai coniugi nel processo.
Per quanto concerne i provvedimenti accessori possono recepirsi gli accordi dei coniugi corrispondendo le condizioni anche agli interessi delle figlie Per_1
e maggiorenni ma non economicamente autosufficienti. Per_2
Spese compensate stante l'accordo inter partes anche sul punto e considerata la natura della causa congiuntamente promossa.
Va disposta l'annotazione della sentenza e le ulteriori incombenti di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Livorno, definitivamente pronunciando, dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato in Livorno in data 23 maggio 1998 tra e trascritto nei registri dello Controparte_1 Parte_1 stato civile del Comune di Livorno nel Registro Atti di Matrimonio dell'Anno
1998 Parte 1 n. 82.
2 Per quanto concerne i provvedimenti accessori preso atto dell'accordo dei coniugi, così dispone:
1. i coniugi provvederanno in parti uguali, come avvenuto fino ad oggi, ai pagamenti di tutte le spese ordinarie e straordinarie delle figlie maggiorenni, ma ad oggi non economicamente autosufficienti;
2. i coniugi rinunciano reciprocamente ad ogni assegno divorzile, in quanto economicamente autosufficienti.
Dichiara interamente compensate le spese di lite.
Manda al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio di Stato Civile del Comune di Livorno per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge, ivi compresa quella di cui all'art. 5 della Legge sul divorzio come modificata.
Così deciso in Livorno, nella camera di consiglio del 30.9.2025.
Il Giudice Estensore
(dott.ssa Nicoletta Marino)
Il Presidente
(dott.ssa Azzurra Fodra)
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