Sentenza 2 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 02/01/2025, n. 7 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 7 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dr. Francesco Micela Presidente dr.ssa Gabriella Giammona Giudice dr.ssa Donata D'Agostino Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 9547 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno
2021 vertente
TRA
, nato a [...], in data [...], C.F. Parte_1
, elettivamente domiciliato presso lo studio degli Avv. GUIDA ALES- C.F._1
SIO e VECCHIO DARIO che lo rappresentano e difendono per mandato in atti;
– parte ricorrente –
CONTRO
, nata a [...], in data [...], C.F. Controparte_1
, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. GERACI LORENA, C.F._2 che la rappresenta e difende per mandato in atti;
– parte resistente –
E CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
– interveniente necessario –
Oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili.
Conclusioni delle parti: vedi note in sostituzione dell'udienza del 18/09/2024.
Il Pubblico Ministero non concludeva.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
1. PRONUNCIA SULLO STATUS
La domanda tendente ad ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matri- monio va accolta, atteso che risultano essere trascorsi i termini di legge dalla data della comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale nella causa di separazione, av-
Risulta, inoltre, documentalmente comprovato che i coniugi si sono separati con decreto di omologazione della separazione consensuale pronunziato da questo Tribunale in data
17/12/2013.
2. PROVVEDIMENTI A TUTELA DELLA PROLE
L'affidamento condiviso dei figli minori costituisce la regola, cui il giudice di merito può derogare, con provvedimento motivato, disponendo in via di eccezione l'affidamento esclu- sivo ad un solo genitore, solo nei casi in cui il regime di affidamento condiviso risulti “con- trario all'interesse del minore” (art. 155 bis, primo comma, c.c. ora art. 337 quater cod. civ.).
In assenza di tipizzazione delle circostanze ostative all'affidamento condiviso, la loro in- dividuazione è rimessa alla decisione del Giudice, da adottarsi caso per caso con “provve- dimento motivato” allorché sia provata, in positivo, l'idoneità del genitore affidatario, ed in negativo l'inidoneità dell'altro, vale a dire “risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore” (Cass. n. 16593/2008).
Altre ipotesi che consentono di derogare alla regola dell'affidamento condiviso sono state individuate dalla giurisprudenza nei casi di anomala condizione di vita o grave impedimen- to fisico o psichico del genitore, ma anche nelle ipotesi in cui sussista un insanabile contra- sto con il figlio, ovvero un'obiettiva lontananza che renda in concreto impraticabile l'esercizio condiviso della responsabilità, ovvero, ancora, di indifferenza e totale disinteresse nei confronti del figlio, anche solo in termini di mancata contribuzione in termini economi- ci al suo mantenimento.
In particolare, il disinteresse manifestato da un genitore nei confronti della prole attra- verso la sistematica violazione degli obblighi di cura e sostegno attuata attraverso il perdu- rante mancato rispetto dell'obbligo di contribuzione al mantenimento dei minori nella misu- ra fissata dalle statuizioni giudiziali, ovvero la corresponsione di somme di importo talmente esiguo da non consentire ai minori un sostentamento decoroso, anche con riferimento al te- nore di vita goduto durante il matrimonio, rappresentano circostanze idonee a giustificare l'adozione di un provvedimento di affidamento esclusivo.
Secondo l'orientamento dominante della Cassazione Civile “integrano comportamenti al- tamente sintomatici dell'inidoneità di uno dei genitori ad affrontare le maggiori responsabi- lità conseguenti ad un affidamento condiviso sia la violazione dell'obbligo di mantenimento dei figli che la discontinuità nell'esercizio del diritto di visita degli stessi. Ne discende che, in questi casi, si configura una situazione di contrarietà all'interesse del figlio minore, ostativa, per legge, ad un provvedimento di affidamento condiviso” (Cass. Civ. 17 dicembre 2009 n. 26587).
Nel caso di specie, sussistono i presupposti per disporre l'affidamento esclusivo c.d. “raf- forzato” del figlio minore , nato a [...] il [...], alla Persona_1 madre cui competerà, quindi, anche l'assunzione delle decisioni di maggiore interesse per lo stesso, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle sue aspirazioni.
Ed invero, la completa assenza del ricorrente nella vita del minore, sia sotto l'aspetto psi- chico ed educativo, sia sotto l'aspetto dei doveri economici, impone un affido con competen- ze genitoriali concentrate in capo alla madre (quello che, a titolo meramente descrittivo, può essere definito come cd. affido super-esclusivo).
Ciò trova conferma e conforto in quanto riportato nella relazione datata 5/04/24 dalla
NPIA:
Nel modulo di affidamento monogenitoriale, il genitore cui sono affidati i figli in via esclusiva ha l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale su di essi;
ciò nonostante,
«le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori».
L'esercizio concertato della responsabilità genitoriale, in ordine alle scelte più importanti
(salute, educazione, istruzione, residenza abituale) può però trovare deroga giudiziale (“sal- vo che non sia diversamente stabilito”), in questi casi, come quello di specie, ove appare ne- cessario rimettere al genitore affidatario anche l'esercizio in via esclusiva della responsabili- tà genitoriale con riguardo alle questioni fondamentali.
Questa concentrazione di genitorialità in capo a uno solo dei genitori non rappresenta, ovviamente, un provvedimento che incide sulla titolarità della responsabilità genitoriale, modificandone solo l'esercizio.
Il genitore cui i figli non sono affidati ha, peraltro, sempre il diritto ed il dovere di vigila- re sulla loro istruzione ed educazione e può ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse (art. 337-quater ultimo comma c.c.).
Quanto al regime di visita con il genitore non affidatario, in considerazione dell'età del figlio e dell'attuale rifiuto dello stesso, appare opportuno rimettere a liberi accordi tra padre e figlio la reciproca frequentazione.
3. ASSEGNAZIONE DELLA CASA CONIUGALE
Consegue alla regolamentazione del domicilio prevalente della prole l'assegnazione in favore di dell'immobile già adibito a casa coniugale, sito in Palermo, Controparte_1 via Don Orione 18, ritenendosi tale provvedimento necessario al fine di garantire la preser- vazione in favore dei predetti minori dell'habitat domestico, inteso come il centro degli af- fetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si esprime e si articola la vita familiare.
4. DOMANDA DI CONTENUTO ECONOMICO
Devono ora essere esaminate le domande di contenuto economico, attinenti la richiesta di corresponsione di un assegno mensile a titolo di assegno divorzile e di contributo al mante- nimento dei figli della coppia.
4.1. MANTENIMENTO DEI FIGLI
Con riferimento all'obbligo di contribuzione al mantenimento dei figli è a dirsi che, con ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Pa- lermo in data 21/07/2000 con , ha Controparte_1 Parte_1 chiesto revocarsi il precedente accordo di separazione di cui al decreto del 17.12.2013, de- positato in data 26.03.2014, che prevedeva il riconoscimento di € 300,00 mensili a titolo di assegno di mantenimento per la sig.ra e/o qualsivoglia altro accordo a latere sti- CP_1 pulato tra le parti e dichiarare a carico del sig. l'obbligo di corrispon- Parte_1 dere a favore della Sig.ra la complessiva somma di € 250,00, a titolo di Controparte_1 contributo per il mantenimento del figlio minore oltre il 50% delle spese straordi- Per_1 narie e dichiarare a carico del sig. l'obbligo di corrispondere a favore Parte_1 del figlio a titolo di contributo per il mantenimento, la somma di € 150,00 mensili, Per_2 negli eventuali periodi di disoccupazione in cui questi dovesse trovarsi.
Di contro, ha chiesto confermarsi i provvedimenti economici di Controparte_1 cui all'accordo di separazione o, in subordine, modificare parzialmente il mantenimento a carico del in favore del figlio maggiorenne che attualmente risulta di- Parte_1 Per_2 pendente con contratto a tempo determinato per anni uno, come da richiesta di parte ricor- rente nella misura di €150,00 mensili, per il periodo di collocamento lavorativo.
Orbene, reputa il Collegio che dalle difese delle parti e dalla documentazione allegata emerga con evidenza che il figlio maggiorenne non conviva con la madre e svolga Per_2 attività lavorativa retribuita, ragione per la quale nessuna statuizione può adottarsi quanto al contributo al suo mantenimento.
Quanto al figlio minore, invece, si deve osservare brevemente che, a seguito della separa- zione personale tra coniugi, la prole ha diritto ad un mantenimento tale da garantirle un te- nore di vita corrispondente alle risorse economiche della famiglia ed analogo, per quanto possibile, a quello goduto in precedenza, continuando a trovare applicazione l'art. 147 c.c. che, imponendo il dovere di mantenere, istruire ed educare i figli, obbliga i genitori a far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma este- se all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materia- le, alla opportuna predisposizione - fin quando l'età dei figli lo richieda - di una stabile or- ganizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione, mentre il parametro di riferimento, ai fini della determinazione del concorso negli oneri fi- nanziari, è costituito, secondo il disposto dell'art. 316 bis cod. civ., non soltanto dalle sostan- ze, ma anche dalla capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, ciò che implica una valorizzazione anche delle accertate potenzialità reddituali (cfr. Cass.,
19.03.2002, n. 3974).
Tale quadro normativo non appare mutato anche alla luce del nuovo testo dell'art. 337 ter codice civile, il quale prevede che ciascuno dei genitori sia tenuto a provvedere al man- tenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito e la possibilità di stabilire, a tal fine, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di pro- porzionalità, da determinare considerando i parametri espressamente indicati dalla nuova norma.
Se, dunque, la realizzazione del principio di proporzionalità è la finalità primaria dell'assegno di mantenimento, ciò nondimeno la determinazione dell'ammontare di tale as- segno deve tenere in considerazione le attuali esigenze del figlio, il tenore di vita goduto da questi in costanza di convivenza con entrambi i genitori, i tempi di permanenza presso cia- scun genitore, le risorse economiche di entrambi i genitori e la valenza economica dei com- piti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
Una valutazione sinottica dei criteri prefissati dalla normativa in esame conduce a ritene- re che, per realizzare le finalità perequative cui è destinato l'istituto dell'assegno di mante- nimento si debba procedere, innanzitutto, all'accertamento delle complessive disponibilità economiche del nucleo familiare.
Tale accertamento consente, per un verso, di quantificare la parte delle risorse economi- che che la famiglia è concretamente in grado di destinare alle esigenze di mantenimento dei figli e, per altro verso, le proporzioni dell'apporto che ciascun coniuge può fornire per il soddisfacimento di tali esigenze.
Acquisiti tali dati di valutazione andrà, quindi, considerata l'effettiva misura dell'apporto dato dai singoli genitori al soddisfacimento delle esigenze della prole, valutata sia con rife- rimento ai tempi di permanenza dei figli presso ciascun genitore, sia con riferimento a tutti gli ulteriori dati probatori acquisiti nel corso del giudizio circa i concreti atti di accudimen- to dei genitori, ivi compresi i compiti domestici e di cura materiale.
I dati economici in precedenza indicati, uniti alla valutazione della concreta misura dell'apporto fornito dai genitori alle esigenze dei figli consentono, quindi, di accertare la sussistenza o meno dei presupposti per la previsione di un assegno di mantenimento, non- ché la misura di tale assegno, calcolata in modo tale da consentire ad entrambi i genitori di compartecipare in modo eguale al soddisfacimento delle esigenze della prole, compensando l'eventuale divario delle rispettive disponibilità economiche alla luce della concreta riparti- zione dei compiti di accudimento.
4.2. ASSEGNO DIVORZILE
Per quanto attiene, invece, alla domanda diretta ad ottenere un assegno divorzile va, pre- liminarmente rilevato che, con la sentenza delle S.U. 11/07/2018, (UD. 10/04/2018, dep.11/07/2018), n. 18287, le Sezioni Unite hanno espresso il seguente principio di dirit- to: «Ai sensi della L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, dopo le modifiche introdotte con la L.
n. 74 del 1987, il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, richiede l'accertamento dell'ina- deguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico- patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla condu- zione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in re-lazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto».
In altri termini, come anche di recente ribadito da Cass. civ. Sez. I, 19/12/2023, n.
35434, occorre svolgere un rigoroso accertamento sulla sussistenza di una situazione di squilibrio, anche di non modesta entità delle condizioni economiche patrimoniali dei coniu- gi al momento del divorzio: l'indagine dovrà verificare che lo squilibrio della situazione reddituale e patrimoniale delle parti è effetto del sacrificio sostenuto dal coniuge più debole a favore delle esigenze familiari. Da qui il riconoscimento di un assegno perequativo per riequilibrare tale squilibrio reddituale, in ragione del contributo dato dall'ex coniuge all'or- ganizzazione della vita familiare.
Nel caso di specie, dalla documentazione in atti appare una non chiara situazione reddi- tuale del ricorrente, di fatto estromesso dalla società di famiglia, a seguito di incontestate fratture nel rapporto coi fratelli, ed esercente nell'attualità un'attività con la Parte_2
, ditta proprietaria di vari mezzi per trasporto(5 ambulanze e 4 auto mediche). A fronte
[...] di tali dati, tuttavia, non corrisponde una liquidità nei conti correnti, né ulteriori indici sin- tomatici di redditi non dichiarati o comunque di entità tale da far presumere una florida posizione economica.
Di contro, la resistente avrebbe svolto attività saltuaria retribuita con contratti a tempo determinato rinnovati periodicamente percependo un salario non di molto superiore al red- dito di cittadinanza, pure riscosso in precedenza.
Se, pertanto, deve essere esclusa una significativa sperequazione economica tra le parti, tenuto conto anche dell'assegnazione della casa coniugale alla resistente, tuttavia ritiene il collegio che vada riconosciuta la debenza, da parte della di un assegno divorzi- CP_1 le, atteso che la stessa avrebbe interrotto gli studi per portare a termine la prima gravidanza per dedicarsi, quindi, alla famiglia, allietata anche dalla nascita del secondogenito. Alla luce delle considerazioni sopra esposte e dei redditi emersi, nonché dei rispettivi tempi di permanenza del figlio coi genitori, appare equo fissare il contributo da porre a ca- rico di in complessivi € 450,00, di cui € 100,00 a titolo di as- Parte_1 segno divorzile e € 350,00 per il mantenimento del figlio , da corrispondere alla Per_1 moglie entro il giorno 5 di ciascun mese, annualmente rivalutabili secondo i noti indici Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.
La parte resistente va, inoltre, obbligata a partecipare, nella misura del 50%, alle spese straordinarie che si rendessero necessarie per la prole, nella accezione e secondo le modalità indicate nel Protocollo sulle spese straordinarie sottoscritto da questo Tribunale con il Con- siglio dell'Ordine degli Avvocati di Palermo, in data 2 luglio 2019
In considerazione del complessivo esito del giudizio e della soccombenza parziale reci- proca, si ritengono sussistere giusti motivi per compensare integralmente le spese del giudi- zio tra le parti.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, come sopra composto, uditi i procuratori delle parti costituite ed il Pubblico
Ministero, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronuncian- do;
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in PA-
LERMO, in data 21/07/2000, da , nato a PALERMO (PA), in [...]- Parte_1 ta 08/07/1979, e da , nata a [...], in data [...], Controparte_1 trascritto nei registri dello Stato Civile del medesimo Comune al n. 22, parte II serie A, Vol.
Uff. dell'anno 2000; dispone l'affidamento esclusivo c.d. “rafforzato” del figlio minore Persona_3
, nato a [...] il [...], alla madre cui competerà, quindi, anche
[...]
l'assunzione delle decisioni di maggiore interesse per lo stesso;
dispone che la frequentazione padre-figlio sia rimessa a liberi accordi tra gli stessi;
pone a carico di l'obbligo di corrispondere in favore di Parte_1 [...]
un assegno mensile di euro 450,00 di cui euro 100,00 a titolo di asse- Parte_3 gno divorzile, ed euro 350,00 a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore della coppia, somma da versare entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente se- condo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati;
dichiara le parti tenute al pagamento del 50% delle spese straordinarie da sostenere per la prole, nella accezione e secondo le modalità indicate nel Protocollo sulle spese straordina- rie sottoscritto da questo Tribunale con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Palermo, in data 2 luglio 2019; dispone l'assegnazione della casa coniugale, sita in Palermo, via Don Orione 18, in favo- re di;
Controparte_1 compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio;
dispone la trasmissione della presente sentenza in copia autentica al competente ufficiale dello Stato Civile per gli ulteriori incombenti di cui al D. P. R. 3 novembre 2000, n. 396, successivamente al suo passaggio in giudicato.
Manda la cancelleria per gli ulteriori adempimenti di competenza.
Così deciso nella camera di consiglio della prima sezione civile del Tribunale di Palermo, in data 19/12/2024.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digita- le dal Presidente dott. Francesco Micela e dal Giudice relatore dott. Donata D'Agostino, in conformi- tà alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modi- fiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.