Sentenza 30 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Campobasso, sez. I, sentenza 30/03/2026, n. 131 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Campobasso |
| Numero : | 131 |
| Data del deposito : | 30 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00131/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00351/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 351 del 2025, proposto dal sig. AL IE, rappresentato e difeso dagli avvocati Guglielmo Pettograsso e Silvano Coromano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Comune di Cercepiccola, non costituito in giudizio;
nei confronti
del sig. AL TT, non costituito in giudizio;
per la declaratoria dell’illegittimità del silenzio
serbato dal Comune di Cercepiccola in relazione alla diffida presentata in data 24.05.2025 dall’interessato per l’esecuzione dell’Ordinanza n. 1/2024, con la quale il Comune ha ordinato al sig. AL TT il ripristino dello stato dei luoghi sulle aree individuate nei registi catastali al foglio 10 particelle 380, 379, 376 e 364;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 il dott. LU LA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Premesso che:
- il sig. AL IE è proprietario di alcuni terreni siti in Cercepiccola, e censiti nei registri catastali al foglio di mappa n. 10, particelle 380, 379, 371, 369, 376 e 380;
- sempre sig. AL IE, in data 6.10.2023, aveva presentato una denuncia-querela nei confronti del sig. AL TT -odierno controinteressato- per avere quest’ultimo realizzato, nei terreni di proprietà del primo, una strada con conglomerato bituminoso in assenza di autorizzazioni.
- con l’ordinanza di rimessa in pristino n. 1 del 15.07.2024, il Comune di Cercepiccola ha ordinato al sig. AL TT di ripristinare lo status quo ante , rimuovendo l’opera di asfaltatura della strada vicinale, eseguita in carenza dei prescritti titoli abilitativi, realizzata sulle aree individuate nei registri catastali al foglio 10, p.lle 380, 379, 376 e 364, con la prescrizione che “ entro novanta giorni dalla data di notifica del presente provvedimento, senza pregiudizio delle sanzioni penali, lo stato dei luoghi mediante la rimozione del conglomerato bituminoso realizzato su strada esistente bianca, per una superficie estesa di 195 mq circa (65*3) ” (cfr. l’ordinanza comunale n. 1/2024);
- l’ordinanza comunale n. 1/2024 citata è stata notificata anche al Sig. IE AL in qualità di nudo proprietario delle zone interessate dalle opere abusive;
- il sig. AL TT, individuato quale autore dell’abuso, ha impugnato la citata ordinanza comunale n. 1/2024 dinanzi al T.A.R. Molise con il ricorso depositato il 15.11.2024 e iscritto al n. 332/2024 R.G.;
- nel frattempo, nonostante il decorso del termine di 90 giorni dalla notifica dell’ordine di riduzione in pristino, il sig. AL TT non ha provveduto alla rimozione del conglomerato bituminoso sulle aree di proprietà del sig. AL IE;
- il sig. AL IE, con la diffida del 24.05.2025 ha sollecitato il Comune “ a porre in essere tutti gli atti necessari al fine di far eseguire ” l’ordinanza comunale n. 1/2024 (cfr. la diffida del 24.05.2025;
- il Comune di Cercepiccola, a fronte di tale diffida, non ha fornito alcun riscontro ed è rimasto completamente inerte;
Rilevato che:
- con l’odierno ricorso, notificato il 22.10.2025 e depositato il 3.11.2025, ai sensi degli artt. 31 e 117 cod. proc. amm., il sig. AL IE ha domandato al Tribunale di accertare l’illegittimità del silenzio serbato dal Comune di Cercepiccola sulla sua diffida del 24.05.2025 e conseguentemente condannare il Comune a “ a portare a compimento il procedimento sanzionatorio edilizio di cui all’ordinanza di rimessa in pristino n. 1 del 15.7.2024 ” (cfr. il ricorso a pag. 8);
- il Comune di Cercepiccola, pur ritualmente evocato in giudizio, non si è costituito;
- non risulta costituito nemmeno il sig. AL TT correttamente evocato in qualità di controinteressato;
- con la memoria del 23.02.2026, la parte ricorrente ha insistito per l’accoglimento del ricorso;
- alla camera di consiglio dell’11.03.2026, dato atto della richiesta di passaggio in decisione precedentemente presentata dalla parte ricorrente, la causa è stata infine trattenuta in decisione;
Considerato che:
- ricorrono nel caso di specie i due presupposti richiesti per l’accoglimento del ricorso ex artt. 31 e 117 c.p.a.: in primo luogo, la sussistenza di un obbligo di provvedere a carico dell’amministrazione procedente e, in secondo luogo, la tenuta da parte di quest’ultima di una condotta inerte, che si traduce nella mancata adozione del provvedimento espresso conclusivo del procedimento una volta scaduto il relativo termine (cfr. Cons. St., Sez. VI, 28.04.2021, n. 3430);
- l’obbligo a carico dell’Amministrazione comunale di esercitare le funzioni di vigilanza edilizia e di adottare le conseguenti misure di repressione degli abusi accertati non può certo arrestarsi all’ingiunzione della sanzione demolitoria, sussistendo, al contrario, in applicazione del combinato disposto dell’art. 31 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, e degli artt. 2 e 21- quater della legge 7 agosto 1990, n. 241, lo specifico dovere di emanare gli atti conseguenti portando a integrale compimento il procedimento scolpito dallo stesso art. 31 (cfr. T.A.R. Lazio, Sez. II-quater, 16.06.2025, n. 11725; T.A.R. Campania, Salerno, Sez. II, 4.03.2024, n. 580);
- l’adempimento di tale dovere, d’altra parte, ben può essere compulsato anche dal proprietario dell’area non responsabile dell’abuso, il quale gode senz’altro di legittimazione differenziata rispetto alla collettività subendo gli effetti immediati e diretti della commissione dell’eventuale illecito edilizio non represso, onde anche egli è titolare di un interesse legittimo all’esercizi di tali poteri di vigilanza e, quindi, può proporre l’azione a seguito del silenzio ai sensi dell’art. 31 c.p.a., in modo non dissimile dal proprietario di un fondo vicino, rispetto al quale la giurisprudenza ha chiarito che “ gode d’una legittimazione differenziata rispetto alla collettività subendo gli effetti (nocivi) immediati e diretti della commissione dell’eventuale illecito edilizio non represso nell’area limitrofa alla sua proprietà (arg. ex Cons. St., IV, 29 aprile 2014 n. 2228), onde egli è titolare d’un interesse legittimo all’esercizio di tali poteri di vigilanza e, quindi, può proporre l’azione a seguito del silenzio ai sensi dell’art. 31 c.p.a. (cfr. così Cons. St., IV, 2 febbraio 2011 n. 744; id., VI, 17 gennaio 2014 n. 233), che segue il rito di cui ai successivi artt. 112 e ss. ” (così Cons. St., Sez. IV, 20 novembre 2023, n. 4924);
- non risulta che nel giudizio attivato dal sig. AL TT dinanzi a questo Tribunale sia stata sospesa l’efficacia dell’ordinanza comunale n. 1/2024: ordinanza che dunque deve essere considerata allo stato efficace;
Ritenuto che:
- all’emissione da parte del Comune di Cercepiccola dell’ordinanza di demolizione n. 1/2024 avrebbe dovuto pertanto fare seguito, secondo l’iter procedimentale delineato dall’art. 31 del d.P.R. n. 380 del 2001, l’accertamento, mediante apposito sopralluogo, dell’ottemperanza alla stessa da parte del sig. AL TT e, in caso di esito negativo, l’adozione degli atti conseguenziali previsti dalla legge per il caso di mancata esecuzione dell’ordinanza di rimessione in pristino;
- dagli atti di causa emerge, invece, che il procedimento di repressione degli abusi edilizi commessi dal sig. AL TT si sia arrestato alla richiamata ordinanza n. 1/2024, senza che il Comune di Cercepiccola abbia concretamente posto in essere altre forme di iniziative;
- nessun provvedimento, poi, risulta adottato dal Comune nemmeno in esito alla diffida presentata dalla ricorrente l’24.05.2025 e ciò pur essendo ampiamente decorso dalla relativa formulazione il termine generale di trenta giorni previsto dall’art. 2, comma 2, della legge n. 241 del 1990;
- va, dunque, affermata l’illegittimità del silenzio serbato su tale diffida con conseguente condanna del Comune di Cercepiccola a portare a compimento il procedimento sanzionatorio edilizio di cui all’ordinanza n.1/2024, perfezionando, con provvedimento espresso, da adottarsi entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione a cura di parte della presente sentenza, la relativa esecuzione secondo l’iter procedimentale delineato dall’art. 31 del d.P.R. n. 380 del 2001;
- non risultando, tuttavia, dagli atti del presente giudizio che l’Amministrazione comunale abbia verificato, mediante apposito sopralluogo, la mancata ottemperanza all’ordine di ripristino, la stessa non può essere condannata al compimento di specifici atti giuridici o materiali, né all’irrogazione della sanzione pecuniaria, dovendo, per l’appunto, essere previamente accertato in sede istruttoria se la controinteressata ha adempiuto o meno all’ingiunzione;
- per il caso di ulteriore inerzia, va nominato sin d’ora, ex art. 117, comma 3, c.p.a., quale commissario ad acta il Prefetto di Campobasso, con facoltà di delega ad un funzionario del suo ufficio, il quale, su istanza della parte ricorrente, provvederà in sostituzione del Comune nel termine di sessanta giorni dal suo insediamento;
- le spese processuali, sussistendone le eccezionali ragioni previste dalla legge, possono essere infine compensate tra tutte le parti del presente giudizio;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei limiti di cui in motivazione e per l’effetto:
- dichiara l’illegittimità del silenzio serbato dal Comune di Cercepiccola in relazione alla diffida formulata da parte ricorrente in data 24.05.2025;
- ordina al Comune di Cercepiccola di portare a compimento il procedimento sanzionatorio edilizio di cui all’ordinanza comunale n. 1 del 2024, perfezionando, con provvedimento espresso, da adottarsi entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione a cura di parte della presente sentenza, la relativa esecuzione secondo l’iter procedimentale delineato dall’art. 31 del d.P.R. n. 380 del 2001;
- nomina quale commissario ad acta il Prefetto di Campobasso (con facoltà di delega), il quale, in caso di perdurante inerzia e a richiesta dell’istante, provvederà in sostituzione del Comune entro sessanta giorni dal suo insediamento.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Campobasso nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
RA IL, Presidente
LU LA, Referendario, Estensore
Sergio Occhionero, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LU LA | RA IL |
IL SEGRETARIO