Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 27/03/2025, n. 339 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 339 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1330 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. , nata ad [...] il [...], Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Andrea Francesco Antonio Foddai, che la rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nato ad [...] il [...], Controparte_1 C.F._2
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Maria Franca Boi, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
Gilberto Ganassi,
intervenuto per legge
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1. I coniugi ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio a Pula in data
25/08/2012, iscritto presso il registro dello stato civile del Comune di Pula e trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Iglesias, proposta domanda di separazione consensuale, hanno dichiarato di non volersi conciliare e di voler confermare integralmente le condizioni di separazione concordate, domandando che il Tribunale omologasse la separazione.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Il Tribunale, in particolare, ritiene che gli accordi intervenuti tra le parti non siano contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- omologa la separazione consensuale tra e , dando Parte_1 Controparte_1
atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1. i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
Gli stessi prestano fin d'ora, reciprocamente, il consenso per ottenere i documenti necessari per un eventuale espatrio per motivi turistici e lavorativi, prestando il consenso per l'ottenimento dei documenti per l'espatrio anche per i figli minori.
2. I figli minori sono affidati ad entrambi i genitori e gli stessi dimoreranno nella casa coniugale insieme alla madre ove avranno la residenza.
3. I genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale congiuntamente per le decisioni di maggior interesse per i figli (in particolare per quelle concernenti l'istruzione, cure mediche, viaggi, sport, cambi di domicilio o residenza etc.) mentre la eserciteranno disgiuntamente per le decisioni di ordinaria amministrazione da assumere nei tempi di permanenza presso ciascun genitore.
4. La casa coniugale sita in Iglesias - regione Fregata Sud, via Marco Polo n. 10, con tutti gli arredi e corredi è assegnata alla dott.ssa . Parte_1
Pag. 2 di 5 In merito al trasferimento del ½ pro indiviso della casa coniugale di proprietà dell'ing. alla dott.ssa , le parti si obbligano: CP_1 Parte_1
a) l'ing. si obbliga a trasferire alla dott.ssa che Controparte_1 Parte_1 si obbliga ad acquistare, la quota della sua proprietà pari ad ½ pro indiviso della villa (casa coniugale) e relative pertinenze, giardino e terreno, realizzata su più piani (seminterrato, piano terra e primo piano) su appezzamento di terreno di mq. 749 (C.T. Fg. 501 mapp. 831 e 832) nell'ambito del piano particolareggiato Fregata SUD approvato con delibera del Comune di Iglesias n. 24 del 09/03/2012, confinante nel suo insieme con via Marco Polo, proprietà proprietà o loro aventi causa, Pt_2 Per_1
Fabbricato distinto catastalmente al NCEU Comune di Iglesias via Marco
Polo s.n.c. Piano T, Sez. E Fg. 1 Mapp. 1239 Zona Censuaria 1, Categoria
A7, vani 9,5 mq. 286 escluse aree scoperte 270 mq. rendita € 1.152,99 nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trova;
b) correlativamente, a fronte del suddetto trasferimento e a tacitazione di ogni diritto e pretesa dell'ing. sull'immobile di cui al punto a) (compresi CP_1 arredi e corredi) e relativo pertinente giardino e terreno, la dott.ssa Parte_1
si farà da subito integrale carico del pagamento dei ratei del mutuo in
[...] corso con surroga del AN di GN (Finanziamento n. 0034 -
000093325303 contratto del 07/08/2018 - Notaio Rep. 55910, Racc. Per_2
29250), cointestato ai coniugi, obbligandosi mediante accollo liberatorio a tenere indenne e liberare completamente l'ing. nei confronti Controparte_1 dell'istituto Mutuante e di terzi precisando che è stata pagata la rata n. 77.
c) A titolo di corrispettivo per il predetto trasferimento immobiliare la si Pt_1 obbliga a corrispondere l'importo di € 150.000,00 (centocinquantamila/00) con tali modalità: quanto ad € 20.000,00 (ventimila/00) alla sottoscrizione e iscrizione del presente ricorso e l'ulteriore importo di € 130.000,00
(centotrentamila/00) al momento del rogito.
d) Le parti si obbligano a stipulare il rogito relativo al trasferimento e all'accollo liberatorio di cui sopra entro 30 giorni dalla pubblicazione della sentenza che omologherà la separazione.
e) L'ing. si obbliga a rilasciare l'immobile in questione entro 45 giorni CP_1 dalla sottoscrizione del ricorso ed entro tale data saranno volturate tutte le utenze a nome della dott.ssa . Parte_1
L'ing. si impegna a ritirare i suoi beni personali, rimasti nella casa CP_1 coniugale, dopo il rilascio (in particolare libri etc.) non appena potrà trasferirsi nel nuovo domicilio e comunque entro il termine dei 120 giorni dal rilascio, previa comunicazione alla dott.ssa . Pt_1
f) Le parti richiedono fin d'ora l'esenzione da qualsiasi tributo, tassa e imposta in forza dell'art. 19 L. 74/87 precisando che l'accordo che precede costituisce elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale.
Pag. 3 di 5 5. I figli staranno con il padre (affinché sia garantita la presenza costante della figura paterna nella vita dei minori), salvo diverso accordo con la madre e compatibilmente con i suoi impegni lavorativi e scolastici dei minori nei seguenti tempi e con le seguenti modalità:
- a settimane alterne con la madre per il fine settimana dalla mattina del sabato dalle 10,30 al lunedì mattina, oppure il venerdì per la cena e per dormire, con la precisazione che se i minori trascorreranno il week-end con la madre, verranno accompagnati dalla stessa a scuola lunedì mattina, viceversa se trascorreranno il week-end con il padre, verranno accompagnati dallo stesso a scuola lunedì mattina, così come se trascorreranno il venerdì sera a cena e a dormire con il padre, trascorreranno il fine settimana con la madre e viceversa se trascorreranno il venerdì sera a cena e a dormire con la madre, trascorreranno il fine settimana con il padre.
- I figli staranno, inoltre, con il padre il martedì dall'uscita di scuola (e si occuperà anche delle attività sportive e dello studio) fino al mercoledì mattina in cui li riaccompagnerà a scuola.
Per quanto riguarda le attività sportive dei figli, la mamma si occuperà di accompagnarli il lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì mentre il padre si occuperà di riaccompagnarli a casa della mamma dopo l'attività sportiva (con eccezione del martedì ed anche del venerdì solo quando staranno con il padre a cena e a dormire).
Per completezza si allega al ricorso lo schema dei suddetti tempi.
- Per le festività, salvo diverso accordo tra le parti, i figli staranno con ciascun genitore, ad anni alterni, le festività minori, la vigilia di Natale oppure il giorno di Natale e quello di Santo Stefano, il giorno di Capodanno dal 31 dicembre dalle ore 17,00 fino alle ore 11,00 del primo gennaio oppure dal primo gennaio ore 11,00 e quello dell'Epifania, il giorno di Pasqua oppure dalle 8 alle 21 il giorno di Pasquetta.
Inoltre ciascun genitore terrà con sé i minori durante le vacanze estive 2 settimane anche non consecutive da concordare anno per anno entro il 30 maggio.
I minori trascorreranno il loro compleanno con entrambi i genitori mentre ciascun genitore potrà tenerli con sé il giorno del proprio compleanno.
6. L'ing. corrisponderà alla dott.ssa , entro il giorno cinque CP_1 Parte_1 del mese, € 1.500,00 mensili (€ 500,00 per ciascun figlio), da rivalutarsi annualmente secondo l'indice ISTAT a decorrere dal febbraio 2026, a titolo di contributo per il mantenimento per i tre figli minori.
7. Le spese straordinarie che si renderanno necessarie per i minori da concordare preventivamente (mediche non mutuabili, scolastiche, sportive), salvo le urgenti ed improrogabili, secondo le linee guida del CNF saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50%, come anche la spesa del campo estivo dei ragazzi
Pag. 4 di 5 per la quale le parti prestano già ora il loro consenso, mentre per quanto riguarda il pagamento della babysitter per supplire alla chiusura delle scuole, nei mesi estivi esclusivamente nei tempi non coperti da scuola, campo estivo e rispettive ferie in cui i figli staranno in via esclusiva con ciascun genitore, l'ing. contribuirà nella misura del 40%. CP_1
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del Tribunale, il 27/03/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
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