Articolo 1 della Legge 20 luglio 1952, n. 1054
Versione
29 agosto 1952
Art. 1. Articolo unico.

L' art. 13 della legge 4 novembre 1951, n. 1188 , e' sostituito dal seguente:
"Il beneficio di cui all' art. 1 del decreto legislativo 21 marzo 1947, n. 182 , riguardante l'elevazione dei limiti di eta' per l'assunzione del personale sanitario, e' aumentato di tre anni e sei mesi ed e' esteso ai concorsi contemplati nel presente decreto per tutta la durata di applicazione di esso".
Coloro che fruiscono di tale aumento possono partecipare ai concorsi fino ad un giorno prima della scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

Entrata in vigore il 29 agosto 1952