Articolo 8 della Legge 27 ottobre 1966, n. 910
Articolo 7Articolo 9
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24 novembre 1966
Art. 8. (Interventi a sostegno di iniziative di produttori agricoli per la commercializzazione dei prodotti)

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste e' autorizzato a promuovere e favorire iniziative per la difesa economica dei prodotti agricoli e zootecnici, sussidiando l'esecuzione di operazioni collettive di raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita di tali prodotti da parte di cooperative e loro consorzi, di associazioni di produttori agricoli, di enti di sviluppo o di altri enti particolarmente qualificati. A tal fine puo' concedere un concorso negli interessi dei prestiti contratti per la corresponsione di acconti ai produttori agricoli conferenti nella misura massima del 5 per cento della somma mutuata, nonche' contributi fino al 90 per cento delle spese complessive di gestione.
Entrata in vigore il 24 novembre 1966