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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bolzano, sentenza 24/11/2025, n. 994 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bolzano |
| Numero : | 994 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1802/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di BOLZANO - PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona della Giudice dott.ssa Cristina Longhi,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. R.G. 1802/2025 promossa da
parte attrice opponente:
(p.iva ), in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa, giusta procura allegata all'atto di citazione in opposizione dd. 5.6.2025,
dall'avv. RAGONE TOMMASO, con domicilio eletto presso il suo studio in Via Cavour n. 43 - 70129
Bari - Loseto
contro
parte convenuta opposta:
(c.f. ), rappresentato e difeso, giusta Parte_1 Parte_2 C.F._1
procura allegata al ricorso per ingiunzione di pagamento di data 24.04.2025 n. 2553/2024 N. R.G, dagli avv.ti PEDEVILLA CHRISTIAN e HOLZER VERONIKA, con domicilio eletto presso il loro studio a
Brunico (BZ), Via Stegona n. 20c,
In punto: opposizione a precetto ex art. 615 c.p.c.
CONCLUSIONI
precisate all'udienza a trattazione scritta del 20.11.2025
pagina 1 di 4 del procuratore di parte attrice opponente: non ha depositato note scritte
del procuratore di parte convenuta opposta: vedi note scritte depositate in data 20.11.2025
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha proposto opposizione ex art. 615 comma 1 c.p.c. al precetto notificatole in data CP_1
19.5.2025 dall'ing. per Euro 53.770,74, oltre interessi e successive spese ed imposta Controparte_2
di registro da liquidare. La società opponente ha contestato l'ammontare delle somme fatturate dall'ing.
e ha altresì eccepito che, al momento dell'emissione delle fatture azionate in via monitoria, il Pt_1
credito non sarebbe stato ancora esigibile perché la prestazione non sarebbe ancora stata compiutamente eseguita.
Costituitosi in giudizio, l'ing. ha eccepito che le contestazioni della parte opponente, riguardando Pt_1
il merito del rapporto intercorso tra le parti, avrebbero dovuto essere sollevate nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo - che invece l'opponente non aveva introdotto, facendo divenire esecutivo ex art. 647 c.p.c. il provvedimento monitorio - e ha chiesto conseguentemente di dichiarare l'infondatezza dell'opposizione a precetto avversaria.
2. I motivi oggetto dell'opposizione spiegata attengono alla presunta insussistenza ab origine del diritto di credito fatto valere dalla parte convenuta (cfr. pag. 2 dell'”istanza di sospensione inaudita altera
parte dell'efficacia esecutiva del titolo esecutivo”, laddove parte opponente afferma che “E' eccepita
l'indeterminatezza del credito, l'erroneità della quantificazione e la circostanza secondo cui, già al
momento della notifica dell'atto di costituzione in mora in via stragiudiziale, la prestazione resa dalla
parte opposta non poteva dirsi definita”).
Sul punto va rilevato che il diritto di credito dell'odierna parte convenuta opposta è oggetto di decreto ingiuntivo medio tempore divenuto definitivamente esecutivo ex art. 647 c.p.c., in quanto non oggetto di opposizione. Secondo costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, in sede di opposizione all'esecuzione le pretese del creditore munito di titolo esecutivo di formazione giudiziale possono essere validamente fronteggiate unicamente sulla base di censure che si sostanzino pagina 2 di 4 nell'allegazione e nella prova di fatti modificativi o estintivi del rapporto sostanziale, verificatisi successivamente alla sua formazione, tra i quali possono indicarsi, a titolo esemplificativo, il pagamento, la compensazione, la novazione, la transazione e l'impossibilità sopravvenuta (cfr. ex
multis Cass. 6605/1988, Cass. 2870/1997, n. 3619/2014, n. 19832/2014).
Quando si è in presenza di un titolo giudiziale, è in quella sede – e solo in quella sede – che possono farsi valere i vizi che lo affliggono, sicché di essi non può conoscere il giudice dell'opposizione,
proprio perché vi è un giudizio in cui l'interessato può e deve sottoporli al vaglio dell'autorità
prepostavi in via esclusiva, anche per evitare decisioni contrastanti e possibili conflitti di giudicato.
L'opposizione all'esecuzione è, pertanto, inammissibile quando si basi sulla prospettazione di fatti modificativi o estintivi del diritto accaduti prima o durante la fase di formazione del titolo e che, in relazione al tempo in cui sono venuti in essere, avrebbero potuto essere fatti valere nel giudizio di merito. Tutte le volte in cui, nell'esercizio del suo potere-dovere di accertamento della natura dei fatti modificativi e soprattutto della loro collocazione temporale, il giudice rilevi che le contestazioni, in relazione al titolo esecutivo giudiziale, non abbiano i requisiti sopra descritti, prima ancora di scendere ad un esame del merito delle contestazioni medesime, dovrà emettere una pronuncia di inammissibilità
della domanda.
Nel caso in esame, le doglianze avanzate dall'odierna parte attrice opponente avrebbero potuto e dovuto essere fatte valere in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, operando in sede di opposizione esecutiva il principio dell'intangibilità del titolo esecutivo di formazione giudiziale per fatti anteriori o coevi alla sua formazione e alla sua definitività (cfr. Cass. 2785/2025).
L'opposizione va pertanto dichiarata inammissibile.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c.
Parte attrice opponente va quindi condannata a rifondere a parte convenuta opposta le spese di lite, che vengono liquidate in base ai parametri di cui al D.M. 55/14 (tab. n. 2, scaglione di valore da Euro
5.201,00 a Euro 26.000,00), secondo i valori medi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale,
pagina 3 di 4 esclusa la fase istruttoria, dal momento che le parti non hanno depositato le memorie ex art. 171-ter
c.p.c. e non è stata svolta alcuna attività istruttoria, e con l'aumento del 30% ai sensi dell'art. 4 comma
1 bis D.M. 55/2014, per utilizzo di tecniche informatiche che agevolano la consultazione o la fruizione di atti e allegati nell'ambito del PCT. La determinazione del valore di lite avviene sulla base di quanto previsto dall'art. 5 comma 1 D.M. 55/2014, considerato che parte opponente ha contestato il precetto per il minor importo dato dalla differenza tra la somma di Euro 53.770,47 di cui all'atto di precetto e la somma di Euro 48.360,16 oggetto del pagamento parziale eseguito in data 20.6.2025.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così
dispone:
1) dichiara inammissibile l'opposizione spiegata da parte attrice opponente CP_1
2) condanna parte attrice opponente in persona del legale rappresentante pro CP_1
tempore, a rimborsare alla parte convenuta opposta ing. le spese di lite, che si Controparte_2
liquidano nel seguente modo: € 4.416,10 per compenso di avvocato, oltre rimborso spese forfettarie in misura del 15%, oltre Iva e Cap come per legge, oltre spese successive necessarie.
Bolzano, 24/11/2025.
La Giudice
dott.ssa Cristina Longhi
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di BOLZANO - PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona della Giudice dott.ssa Cristina Longhi,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. R.G. 1802/2025 promossa da
parte attrice opponente:
(p.iva ), in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa, giusta procura allegata all'atto di citazione in opposizione dd. 5.6.2025,
dall'avv. RAGONE TOMMASO, con domicilio eletto presso il suo studio in Via Cavour n. 43 - 70129
Bari - Loseto
contro
parte convenuta opposta:
(c.f. ), rappresentato e difeso, giusta Parte_1 Parte_2 C.F._1
procura allegata al ricorso per ingiunzione di pagamento di data 24.04.2025 n. 2553/2024 N. R.G, dagli avv.ti PEDEVILLA CHRISTIAN e HOLZER VERONIKA, con domicilio eletto presso il loro studio a
Brunico (BZ), Via Stegona n. 20c,
In punto: opposizione a precetto ex art. 615 c.p.c.
CONCLUSIONI
precisate all'udienza a trattazione scritta del 20.11.2025
pagina 1 di 4 del procuratore di parte attrice opponente: non ha depositato note scritte
del procuratore di parte convenuta opposta: vedi note scritte depositate in data 20.11.2025
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha proposto opposizione ex art. 615 comma 1 c.p.c. al precetto notificatole in data CP_1
19.5.2025 dall'ing. per Euro 53.770,74, oltre interessi e successive spese ed imposta Controparte_2
di registro da liquidare. La società opponente ha contestato l'ammontare delle somme fatturate dall'ing.
e ha altresì eccepito che, al momento dell'emissione delle fatture azionate in via monitoria, il Pt_1
credito non sarebbe stato ancora esigibile perché la prestazione non sarebbe ancora stata compiutamente eseguita.
Costituitosi in giudizio, l'ing. ha eccepito che le contestazioni della parte opponente, riguardando Pt_1
il merito del rapporto intercorso tra le parti, avrebbero dovuto essere sollevate nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo - che invece l'opponente non aveva introdotto, facendo divenire esecutivo ex art. 647 c.p.c. il provvedimento monitorio - e ha chiesto conseguentemente di dichiarare l'infondatezza dell'opposizione a precetto avversaria.
2. I motivi oggetto dell'opposizione spiegata attengono alla presunta insussistenza ab origine del diritto di credito fatto valere dalla parte convenuta (cfr. pag. 2 dell'”istanza di sospensione inaudita altera
parte dell'efficacia esecutiva del titolo esecutivo”, laddove parte opponente afferma che “E' eccepita
l'indeterminatezza del credito, l'erroneità della quantificazione e la circostanza secondo cui, già al
momento della notifica dell'atto di costituzione in mora in via stragiudiziale, la prestazione resa dalla
parte opposta non poteva dirsi definita”).
Sul punto va rilevato che il diritto di credito dell'odierna parte convenuta opposta è oggetto di decreto ingiuntivo medio tempore divenuto definitivamente esecutivo ex art. 647 c.p.c., in quanto non oggetto di opposizione. Secondo costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, in sede di opposizione all'esecuzione le pretese del creditore munito di titolo esecutivo di formazione giudiziale possono essere validamente fronteggiate unicamente sulla base di censure che si sostanzino pagina 2 di 4 nell'allegazione e nella prova di fatti modificativi o estintivi del rapporto sostanziale, verificatisi successivamente alla sua formazione, tra i quali possono indicarsi, a titolo esemplificativo, il pagamento, la compensazione, la novazione, la transazione e l'impossibilità sopravvenuta (cfr. ex
multis Cass. 6605/1988, Cass. 2870/1997, n. 3619/2014, n. 19832/2014).
Quando si è in presenza di un titolo giudiziale, è in quella sede – e solo in quella sede – che possono farsi valere i vizi che lo affliggono, sicché di essi non può conoscere il giudice dell'opposizione,
proprio perché vi è un giudizio in cui l'interessato può e deve sottoporli al vaglio dell'autorità
prepostavi in via esclusiva, anche per evitare decisioni contrastanti e possibili conflitti di giudicato.
L'opposizione all'esecuzione è, pertanto, inammissibile quando si basi sulla prospettazione di fatti modificativi o estintivi del diritto accaduti prima o durante la fase di formazione del titolo e che, in relazione al tempo in cui sono venuti in essere, avrebbero potuto essere fatti valere nel giudizio di merito. Tutte le volte in cui, nell'esercizio del suo potere-dovere di accertamento della natura dei fatti modificativi e soprattutto della loro collocazione temporale, il giudice rilevi che le contestazioni, in relazione al titolo esecutivo giudiziale, non abbiano i requisiti sopra descritti, prima ancora di scendere ad un esame del merito delle contestazioni medesime, dovrà emettere una pronuncia di inammissibilità
della domanda.
Nel caso in esame, le doglianze avanzate dall'odierna parte attrice opponente avrebbero potuto e dovuto essere fatte valere in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, operando in sede di opposizione esecutiva il principio dell'intangibilità del titolo esecutivo di formazione giudiziale per fatti anteriori o coevi alla sua formazione e alla sua definitività (cfr. Cass. 2785/2025).
L'opposizione va pertanto dichiarata inammissibile.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c.
Parte attrice opponente va quindi condannata a rifondere a parte convenuta opposta le spese di lite, che vengono liquidate in base ai parametri di cui al D.M. 55/14 (tab. n. 2, scaglione di valore da Euro
5.201,00 a Euro 26.000,00), secondo i valori medi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale,
pagina 3 di 4 esclusa la fase istruttoria, dal momento che le parti non hanno depositato le memorie ex art. 171-ter
c.p.c. e non è stata svolta alcuna attività istruttoria, e con l'aumento del 30% ai sensi dell'art. 4 comma
1 bis D.M. 55/2014, per utilizzo di tecniche informatiche che agevolano la consultazione o la fruizione di atti e allegati nell'ambito del PCT. La determinazione del valore di lite avviene sulla base di quanto previsto dall'art. 5 comma 1 D.M. 55/2014, considerato che parte opponente ha contestato il precetto per il minor importo dato dalla differenza tra la somma di Euro 53.770,47 di cui all'atto di precetto e la somma di Euro 48.360,16 oggetto del pagamento parziale eseguito in data 20.6.2025.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così
dispone:
1) dichiara inammissibile l'opposizione spiegata da parte attrice opponente CP_1
2) condanna parte attrice opponente in persona del legale rappresentante pro CP_1
tempore, a rimborsare alla parte convenuta opposta ing. le spese di lite, che si Controparte_2
liquidano nel seguente modo: € 4.416,10 per compenso di avvocato, oltre rimborso spese forfettarie in misura del 15%, oltre Iva e Cap come per legge, oltre spese successive necessarie.
Bolzano, 24/11/2025.
La Giudice
dott.ssa Cristina Longhi
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