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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 09/04/2025, n. 521 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 521 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
N. 931/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Raffaella Cimminiello Presidente dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice relatore dott.ssa Simona Maria Domenica Cherubini Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato:
), assistito e difeso dall'Avv. Dario Parte_1 C.F._1
ODELLI, come da procura in atti;
RICORRENTE nei confronti di
, nato a [...] il [...]; CP_1 C.F._2
RESISTENTE con l'intervento necessario del Pubblico Ministero ai sensi dell'art. 70 c.p.c.
OGGETTO: interdizione;
CONCLUSIONI: per : come da verbale di udienza del 27 marzo 2025; Parte_1
per il Pubblico Ministero: come da verbale di udienza del 27 marzo 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso regolarmente depositato, il signor ha domandato a questo Parte_1
Tribunale la pronuncia di interdizione o inabilitazione del fratello , cittadino italiano, CP_1
allegando che lo stesso è affetto da demenza senile di grado molto elevato con potus e BPSD in continuo e rapido peggioramento e che, a causa del proprio stato di infermità, è impossibilitato ad attendere alle sue normali occupazioni e a gestire la sua vita con la necessaria capacità di intendere e di volere. All'udienza del 27 marzo 2025, il ricorrente ha precisato la propria domanda, chiedendo l'interdizione, e il Pubblico Ministero si è associato.
Il Collegio ritiene che la domanda di interdizione sia fondata e che, pertanto, meriti accoglimento.
Dall'esame eseguito sono emersi segnali chiari di una situazione di significativa compromissione delle facoltà mentali dell'interdicendo, il quale, sentito dal Giudice alla presenza del Pubblico
Ministero (v. verbale 27.3.25), non è stato in grado di indicare né la propria data di nascita e l'anno corrente, né il luogo in cui si trovava.
Dalla relazione dei servizi sociali (doc. 4) e dalla documentazione medica prodotta (doc. 5, 6 e 7) risulta, inoltre, che l'interdicendo, di anni sessantanove, necessita di assistenza costante, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita ed è in corso la procedura per il riconoscimento d'invalidità civile.
Anche i parenti e, precisamente, le cugine dell'interdicendo, sono state sentite personalmente in udienza, senza nulla opporre alla domanda di interdizione.
Alla luce della documentazione prodotta e delle inequivoche risultanze dell'esame svolto, può dunque concludersi per la pronuncia di interdizione di in considerazione della necessità che CP_1
la misura in questione venga adottata a sua adeguata protezione, essendo stato appurato che le condizioni di salute in cui versa lo rendono del tutto inidoneo a provvedere ai propri interessi.
All'esito del presente giudizio, le parti potranno dunque rivolgersi al giudice tutelare per la nomina di un tutore.
Stante la natura della causa, le spese del giudizio vengono dichiarate irripetibili, rimanendo definitivamente a carico della ricorrente.
P.Q.M.
il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda o eccezione respinta o assorbita:
1. dichiara l'interdizione di , nato a [...] il [...] (atto CP_1
di nascita n. 5, parte II, serie B, anno 1970 – Comune di Torre de' Roveri - BG);
2. manda alla Cancelleria per le annotazioni e comunicazioni di cui agli articoli 423 c.c. e 42 disp. att. al c.c.;
3. dichiara irripetibili le spese anticipate dal ricorrente.
Così deciso in Bergamo, alla camera di consiglio del 27 marzo 2025.
Il Presidente dott.ssa Raffaella Cimminiello Il Giudice estensore
dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Raffaella Cimminiello Presidente dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice relatore dott.ssa Simona Maria Domenica Cherubini Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato:
), assistito e difeso dall'Avv. Dario Parte_1 C.F._1
ODELLI, come da procura in atti;
RICORRENTE nei confronti di
, nato a [...] il [...]; CP_1 C.F._2
RESISTENTE con l'intervento necessario del Pubblico Ministero ai sensi dell'art. 70 c.p.c.
OGGETTO: interdizione;
CONCLUSIONI: per : come da verbale di udienza del 27 marzo 2025; Parte_1
per il Pubblico Ministero: come da verbale di udienza del 27 marzo 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso regolarmente depositato, il signor ha domandato a questo Parte_1
Tribunale la pronuncia di interdizione o inabilitazione del fratello , cittadino italiano, CP_1
allegando che lo stesso è affetto da demenza senile di grado molto elevato con potus e BPSD in continuo e rapido peggioramento e che, a causa del proprio stato di infermità, è impossibilitato ad attendere alle sue normali occupazioni e a gestire la sua vita con la necessaria capacità di intendere e di volere. All'udienza del 27 marzo 2025, il ricorrente ha precisato la propria domanda, chiedendo l'interdizione, e il Pubblico Ministero si è associato.
Il Collegio ritiene che la domanda di interdizione sia fondata e che, pertanto, meriti accoglimento.
Dall'esame eseguito sono emersi segnali chiari di una situazione di significativa compromissione delle facoltà mentali dell'interdicendo, il quale, sentito dal Giudice alla presenza del Pubblico
Ministero (v. verbale 27.3.25), non è stato in grado di indicare né la propria data di nascita e l'anno corrente, né il luogo in cui si trovava.
Dalla relazione dei servizi sociali (doc. 4) e dalla documentazione medica prodotta (doc. 5, 6 e 7) risulta, inoltre, che l'interdicendo, di anni sessantanove, necessita di assistenza costante, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita ed è in corso la procedura per il riconoscimento d'invalidità civile.
Anche i parenti e, precisamente, le cugine dell'interdicendo, sono state sentite personalmente in udienza, senza nulla opporre alla domanda di interdizione.
Alla luce della documentazione prodotta e delle inequivoche risultanze dell'esame svolto, può dunque concludersi per la pronuncia di interdizione di in considerazione della necessità che CP_1
la misura in questione venga adottata a sua adeguata protezione, essendo stato appurato che le condizioni di salute in cui versa lo rendono del tutto inidoneo a provvedere ai propri interessi.
All'esito del presente giudizio, le parti potranno dunque rivolgersi al giudice tutelare per la nomina di un tutore.
Stante la natura della causa, le spese del giudizio vengono dichiarate irripetibili, rimanendo definitivamente a carico della ricorrente.
P.Q.M.
il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda o eccezione respinta o assorbita:
1. dichiara l'interdizione di , nato a [...] il [...] (atto CP_1
di nascita n. 5, parte II, serie B, anno 1970 – Comune di Torre de' Roveri - BG);
2. manda alla Cancelleria per le annotazioni e comunicazioni di cui agli articoli 423 c.c. e 42 disp. att. al c.c.;
3. dichiara irripetibili le spese anticipate dal ricorrente.
Così deciso in Bergamo, alla camera di consiglio del 27 marzo 2025.
Il Presidente dott.ssa Raffaella Cimminiello Il Giudice estensore
dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo