Articolo 33 della Legge 27 aprile 1982, n. 186
Articolo 32Articolo 34
Versione
14 maggio 1982
Art. 33. (Titolarita' dell'azione disciplinare ed istruttoria del procedimento)


Il procedimento disciplinare e' promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal presidente del Consiglio di Stato.
Il consiglio di presidenza, nel termine di 10 giorni dal ricevimento della richiesta di apertura di procedimento disciplinare, affida ad una commissione, composta da tre dei suoi componenti, l'incarico di procedere agli accertamenti preliminari da svolgersi entro 30 giorni.
Sulla base delle risultanze emerse, il consiglio di presidenza provvede a contestare i fatti al magistrato con invito a presentare entro 30 giorni le sue giustificazioni, a seguito delle quali, ove non ritenga di archiviare gli atti, incarica la commissione prevista dal secondo comma di procedere alla istruttoria, che deve essere conclusa entro 90 giorni con deposito dei relativi atti presso la segreteria del consiglio di presidenza. Di tali deliberazioni deve essere data immediata comunicazione all'interessato.
Entrata in vigore il 14 maggio 1982
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