Versione
14 maggio 1982
14 maggio 1982
Art. 33. (Titolarita' dell'azione disciplinare ed istruttoria del procedimento)
Il procedimento disciplinare e' promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal presidente del Consiglio di Stato.
Il consiglio di presidenza, nel termine di 10 giorni dal ricevimento della richiesta di apertura di procedimento disciplinare, affida ad una commissione, composta da tre dei suoi componenti, l'incarico di procedere agli accertamenti preliminari da svolgersi entro 30 giorni.
Sulla base delle risultanze emerse, il consiglio di presidenza provvede a contestare i fatti al magistrato con invito a presentare entro 30 giorni le sue giustificazioni, a seguito delle quali, ove non ritenga di archiviare gli atti, incarica la commissione prevista dal secondo comma di procedere alla istruttoria, che deve essere conclusa entro 90 giorni con deposito dei relativi atti presso la segreteria del consiglio di presidenza. Di tali deliberazioni deve essere data immediata comunicazione all'interessato.
Il procedimento disciplinare e' promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal presidente del Consiglio di Stato.
Il consiglio di presidenza, nel termine di 10 giorni dal ricevimento della richiesta di apertura di procedimento disciplinare, affida ad una commissione, composta da tre dei suoi componenti, l'incarico di procedere agli accertamenti preliminari da svolgersi entro 30 giorni.
Sulla base delle risultanze emerse, il consiglio di presidenza provvede a contestare i fatti al magistrato con invito a presentare entro 30 giorni le sue giustificazioni, a seguito delle quali, ove non ritenga di archiviare gli atti, incarica la commissione prevista dal secondo comma di procedere alla istruttoria, che deve essere conclusa entro 90 giorni con deposito dei relativi atti presso la segreteria del consiglio di presidenza. Di tali deliberazioni deve essere data immediata comunicazione all'interessato.
Commentari • 11
- 1. A. Nappi | Separate i separati! Unite gli indisciplinati! “Facite ammuina”?https://www.sistemapenale.it/it/osservatorio-legislazione · 7.225937
[…] Per quanto riguarda i magistrati del Consiglio di Stato e dei TAR., l'art. 33 della legge n. 186/1982 prevede che «il procedimento disciplinare è promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal presidente del Consiglio di Stato»; e la relativa decisione è adottata dal Consiglio di presidenza di cui fa parte lo stesso Presidente del Consiglio di Stato, anche quando abbia egli stesso esercitato l'azione disciplinare. […]
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Giurisprudenza • 27
- 1. TAR Roma, sez. I, decreto presidenziale 17/09/2021, n. 3188Provvedimento: […] - della delibera del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa adottata in data 19 maggio 2017 con cui è stata dichiarata l'assenza di cause di incompatibilità di due componenti dell'organo disciplinare, disposta la prosecuzione del procedimento disciplinare e nominata la Commissione ex art. 33, comma 3 della legge n. 186 del 1982, nonché della relativa proposta formulata della Commissione ex art. 33, comma 2 della legge n. 186 del 1982;Leggi di più...