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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 15/07/2025, n. 246 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 246 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
Corte d'Appello di Ancona
SEZIONE PER LE CONTROVERSIE DI LAVORO E PREVIDENZA
Reg.Gen. N.305/2024
@-Rig.AL - Preavviso(rifiuto trasferimento)P 01
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Ancona, Sezione Lavoro e Previdenza, composta dai seguenti magistrati:
Dr. Luigi SANTINI Presidente relatore
Dr.ssa Angela QUITADAMO Consigliere
Dr.ssa Arianna SBANO Consigliere
nella camera di consiglio tenutasi in data 10 Luglio 2025 secondo le modalità previste dall'art.127 ter c.p.c., lette le note scritte depositate dalle parti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado promossa con ricorso depositato in data 05.09.2024, e vertente tra
(appellante) e (appellata), avente ad oggetto: appello avverso la Parte_1 CP_1 sentenza n°429/2024 emessa dal Tribunale di Ancona, in funzione di giudice del lavoro, in data
27.08.2024.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
Con la sentenza impugnata è stato respinto il ricorso con cui , premesso di essersi Parte_1 dimesso senza preavviso in data 16.05.2022 dal rapporto di lavoro in corso con la a CP_1 seguito del suo trasferimento dalla sede di Jesi a quella di Imola, distante più di km.50, aveva chiesto accertarsi la ricorrenza di una giusta causa di dimissioni, con conseguente insussistenza del diritto della di trattenere l'indennità sostitutiva del preavviso dalle retribuzioni dovute, che invece CP_1 sostiene essergli dovuta. Più in dettaglio, il Tribunale di Ancona ha respinto il ricorso del dipendente sul presupposto che il trasferimento ad altra sede di lavoro, benchè geograficamente apprezzabile, non
1 integra una giusta causa di dimissioni, essendo queste ultime risultate motivate da “comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive”, e quindi sostanzialmente determinate da una scelta volontaria del lavoratore.
Avverso tale sentenza ha proposto appello , sostenendo l'erroneità delle ragioni Parte_1 poste a fondamento della decisione, per avere il primo giudice omesso di statuire sulla domanda principale di recupero dell'addebito dell'indennità di preavviso di € 11.517,96 e per aver erroneamente ritenuto la sussistenza di “comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive” a base del trasferimento.
Ha quindi concluso come segue: “dichiarare illegittima la trattenuta di € 11.517,96 corrispondente al preavviso non dovuto dal lavoratore a fronte di un trasferimento immediato;
dichiarare che il Sig.
ha diritto alla indennità di preavviso ex art. 75 CCNL del 03.07.2017 a seguito delle Parte_1 dimissioni per operata dal lavoratore e a fronte della insussistenza della esigenza Persona_1 organizzativa. Spese e competenze dei 2 gradi rifuse con distrazione delle stesse a favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
La parte appellata si è costituita in giudizio ed ha resistito all'appello, del quale ha chiesto il rigetto, assumendone l'infondatezza in fatto ed in diritto, con riguardo a ciascuno dei motivi di gravame.
L'appello non è fondato.
In punto di diritto, è noto che solo il recesso per giusta causa determina la immediata cessazione del rapporto, sia nel caso di licenziamento, sia in quello di dimissioni;
pertanto, poiché l'indennità di mancato preavviso spetta al datore di lavoro a titolo di risarcimento del danno causato dal recesso ad nutum del lavoratore, va fornita la prova, da parte di quest'ultimo, della sussistenza di un inadempimento datoriale, e cioè della ricorrenza di una giusta causa di dimissioni.
Ciò premesso, non sussiste il vizio di omessa pronuncia denunciato dal lavoratore, oggetto del primo motivo di gravame. E' infatti noto che il preavviso è un istituto di natura civilistica che, nell'ambito dei contratti di durata senza prefissione di termine (esclusa la validità di un vincolo contrattuale perpetuo) e per i quali la estinzione è rimessa alla facoltà di recesso consentita alle parti, ha la funzione economica, giuridicamente disciplinata, di attenuare le conseguenze della improvvisa interruzione del rapporto per chi subisce il recesso (cfr. artt. 1569, 1616, 1750, 1833, 1845, 1855, 1899, 2118 e 2160 cod. civ.). In tale prospettiva, nell'ambito del contratto di lavoro il preavviso ha la funzione di permettere, rispettivamente, al datore di lavoro di trovare un altro dipendente e, al prestatore, di procurarsi un'altra occupazione (cfr.
Cass., 3 aprile 1980 n. 2188), per cui la parte che non osserva la normativa contrattuale sul preavviso, sia essa il lavoratore o il datore di lavoro, è tenuta ad indennizzare l'altra parte del disagio e dell'eventuale
2 danno arrecato. L'indennità per mancato preavviso rappresenta, quindi, un risarcimento corrispondente al
"lucro cessante" preveduto o prevedibile per l'ulteriore periodo in cui il rapporto avrebbe seguitato a svolgersi qualora il preavviso avesse avuto il suo corso regolare. Ne segue che nella fattispecie, in cui è il lavoratore ad essersi dimesso adducendo una giusta causa di recesso, una volta che il primo giudice ha ritenuto provata, all'esito della prova testimoniale, la sussistenza di “comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive” a sostegno del trasferimento del dipendente, con conseguente inconfigurabilità di una giusta causa di dimissioni, costituisce logico corollario che è il lavoratore ad essere tenuto ad indennizzare il datore di lavoro del disagio e dell'eventuale danno arrecato con il recesso ad nutum. Nessun vizio di omessa pronuncia è quindi configurabile nella sentenza impugnata.
Quanto al secondo motivo di gravame, ritiene il Collegio che, alla luce del materiale istruttorio in atti
(avendo i testi , e confermato una eccedenza di Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3 personale con qualifica di ingegnere progettista nella sede di Jesi ed una contemporanea carenza di personale avente qualifica comparabile presso la sede di Imola), il primo giudice ha correttamente vagliato la fattispecie sottoposta al suo esame e, applicando consolidati principi giuridici, ne ha tratto le dovute conseguenze. Va del resto considerato che nella originaria comunicazione delle dimissioni in data
16.05.2022 il lavoratore ha indicato quale motivo del recesso, sic et simpliciter, il suo “trasferimento unilaterale presso altra sede lavorativa oltre 50 km dalla residenza (contestato con PEC del
06.05.2022)”, senza fare alcun riferimento alla insussistenza di “comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive”. Anche nella nota del 06.05.2022 il lavoratore si è limitato a “contestare la decisione unilaterale di trasferimento presso altra sede lavorativa sita ad Imola (Bo), da ritenersi realmente molto distante dalla mia residenza attuale presso RA (oltre 50 Km)”, incentrando quindi le proprie doglianze sul carattere unilaterale del trasferimento e sulla distanza chilometrica della nuova sede di lavoro dalla propria residenza. Conformemente, nel ricorso di primo grado, il lavoratore si
è limitato ad allegare che “è jus receptum che la mancata accettazione di un trasferimento a distanze superiori a 50 Km giustifica le dimissioni per giusta causa dal che discende il diritto a ricevere
l'indennità di preavviso”, in tal modo motivando la dedotta sussistenza della giusta causa di recesso sulla base della sola distanza geografica, senza nulla contestare in ordine alla sussistenza di un inadempimento datoriale e/o in una violazione dei doveri generali di correttezza e buona fede.
Sembra al Collegio che il lavoratore abbia confuso il requisito per fruire della indennità NASpI a norma dell'art.3, primo comma, D.lgs. n.22/2015 (cioè lo stato di “disoccupazione involontaria”) con la giusta causa di recesso, che invece è configurata ogni qual volta ricorrano motivi tali da non permettere la continuazione del rapporto di lavoro, neanche in via temporanea. Infatti, ai fini della erogazione del trattamento di disoccupazione deve ritenersi che il trasferimento ad altra sede distante oltre 50 km dalla residenza o mediamente raggiungibile in oltre 80 minuti con i mezzi di trasporto pubblico deve ritenersi
3 ipso iure, a prescindere dalla legittimità o meno del provvedimento datoriale, una scelta non volontaria, imputabile a terzi. Il che, tuttavia, non equivale a dire che il recesso è sorretto anche da giusta causa, per la cui sussistenza è invece necessario un quid pluris, e cioè che il lavoratore dimostri che il trasferimento sia palesemente non sorretto da “comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive” ( Msg n. CP_2
369/2018; Circ. nn. 142/2015 e 142/2012). In altri termini, la distanza della sede di lavoro - entro o CP_2 oltre i 50 chilometri o la raggiungibilità della predetta sede fino a 80 minuti o oltre con i mezzi di trasporto pubblici - rispetto alla residenza del lavoratore, incide sul requisito di accesso alla indennità
NASpI sotto il profilo della cessazione involontaria del rapporto, ma non incide sulla sussistenza di una giusta causa di dimissioni, per la quale rileva un inadempimento datoriale scaturente dall'assenza di
“comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive”. Ne segue che, essendo le dimissioni motivate esclusivamente sulla base della distanza chilometrica della nuova sede di lavoro rispetto al luogo di residenza del lavoratore (v. modulo recesso 16.05.2022 e messaggio PEC 06.05.2022) ed essendo le originarie allegazioni attoree incentrate esclusivamente su detta distanza chilometrica (v. ricorso primo grado), nella fattispecie non risulta idoneamente allegata e dimostrata la sussistenza di una giusta causa di dimissioni del lavoratore. Del resto, ciò che l'appellante lamenta è una mera condizione soggettiva di disagio derivante dal trasferimento a sede ubicata ad una considerevole distanza chilometrica, e quindi una situazione che non integra di per sè né un inadempimento del datore di lavoro, né una violazione dei doveri generali di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto di lavoro.
Alla luce delle considerazioni che precedono, l'appello va dunque respinto, con integrale conferma della sentenza impugnata.
Le spese del grado seguono la regola generale della soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
In assenza di prova in ordine alla sussistenza di un comportamento dell'appellante improntato a mala fede o colpa grave, non si ravvisano i presupposti per l'attribuzione della responsabilità aggravata ex art.96 Cod.Proc.Civ..
Si applica l'art. 1 comma 17 della legge 228\2012, che ha modificato l'art.13 del d.p.r. n.115\2002, mediante l'inserimento del comma 1 quater, a mente del quale, se l'impugnazione principale o incidentale
è respinta integralmente, o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del comma 1 bis, salvo eventuali motivi di esenzione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Ancona, Sezione Lavoro e Previdenza, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n°429/2024 emessa dal Tribunale di Ancona, in funzione di giudice del lavoro, in data 27.08.2024, contrariis reiectis, così decide:
4 - rigetta l'appello;
- condanna l'appellante a rifondere alla parte appellata le spese del grado, che liquida in complessivi
€.3.500,00, oltre spese generali nella misura del 15% del compenso totale per la prestazione (art.2
D.M.10.03.2014), I.V.A. e C.A.P.;
- dichiara la ricorrenza dei presupposti oggettivi per il versamento, da parte dell'appellante, del doppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, fatti salvi eventuali motivi di esenzione.
Così deciso nella camera di consiglio tenutasi in data 10 Luglio 2025.
IL PRESIDENTE est.
Luigi Santini
(Atto sottoscritto digitalmente)
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