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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 05/06/2025, n. 1610 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1610 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2714/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Prima Civile nelle persone dei seguenti magistrati:
dr. Domenico Bonaretti Presidente
dr. Serena Baccolini Consigliere dr. Manuela Cortelloni Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al R.G. n. 2714/2022, promossa in grado di appello
DA
(C.F. ; (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
); elettivamente domiciliati in Roma, Viale Liegi n. 58, presso lo studio C.F._2 dell'avv. Vincenzo Cancrini, che li rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. Gaetano Gutterez;
appellante
CONTRO
(C.F. , in proprio e quale società incorporante Controparte_1 P.IVA_1
(C.F. , elettivamente domiciliata in Controparte_2 P.IVA_2
Milano, Corso Europa n. 13, presso lo studio dell'avv. Maria Rossella Mariani, che la rappresenta e difende come da delega in atti;
appellata pagina 1 di 25 (C.F. ; Controparte_3 C.F._3 appellato contumace
Avente ad oggetto: intermediazione finanziaria – risarcimento del danno
Sulle seguenti conclusioni
Per Parte_1 Parte_2
“Voglia l'On.le Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, in riforma della sentenza indicata in epigrafe e in accoglimento della presente impugnazione, preliminarmente, in via istruttoria,
- sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, per i gravi motivi meglio indicati in narrativa;
- ammettere i mezzi di prova indicati dall'Appellante nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado e nel corso del medesimo, da intendersi qui come ché integralmente trascritti, acquisendo comunque, anche a norma dell'art. 345 c.p.c. i documenti indicati in atti perché rilevanti ai fini del decidere e, dando corso ad apposita CTU grafologica volta ad accertare la veridicità o meno delle sottoscrizioni apposte su tutta la documentazione meglio indicati in atti, CTU di stima
finalizzata al calcolo dei danni patrimoniali e non patrimoniali, patiti dagli Appellanti in conseguenza della condotta illecita dei convenuti;
- in virtù della querela incidentale di falso riportata in narrativa, che ad ogni effetto i Sigg. e Parte_1 Parte_2 reiterano, accertare e dichiarare che i documenti sopra meglio indicati e, segnatamente, (1) gli ordini di bonifico
[...] meglio indicati sub 1), 1.a) e
1.b) e (2) le operazioni di investimento mobiliare sopra meglio indicate sub 2), 2.1, 2.2, 2.3,
2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11 (denominati: “Modulo Adesione “Fondo F&F Select America”; “Modulo Adesione
“Select Europa”; “Modulo Adesione “Potenziale Europa”, successivamente incorporato in “DWS Europa Growth”;
“Modulo Adesione “DWS Eurorisparmio”; “Modulo di adesione “DWS BRIC PLUS”; “Modulo Adesione “NEW
RESOURCES”; “Modulo Adesione “DWS RUSSIA” e “DWS INDIA”; “Modulo Adesione multi comparto “DWS Invest
Sicav”, in specie comparto “DWS COMMODITY PLUS LC”; “Modulo Adesione “DWS BRAZIL”; “Modulo Adesione
“DWS INVEST ENERGY LC”, “Modulo Adesione del 25.03.2008 “TITOLI E DIRITTI DI OPZIONE OP TITOLI IN
VALUTA//NOTE:NUM. PRINCIPLE TRADEISIN DEOOODWSOJEO) recano sottoscrizioni apocrife del Sig. P.IVA_3
e/o della Sig.ra e, per l'effetto, che i suddetti ordini di bonifico ed operazioni di Parte_1 Parte_2 investimento mobiliare sono nulli in quanto eseguiti con firme apocrife. Con ogni consequenziale pronuncia altresì.
- Sempre in via istruttoria, nella denegata e non creduta ipotesi in cui il Collegio dovesse ritenere il disconoscimento dei documenti tardivo, in virtù della spiegata querela di falso incidentale, ammettere la CTU grafologica volta ad accertare l'apocrifia delle sottoscrizioni apposte sui documenti sopra analiticamente indicati nel motivo afferente alla querela di falso incidentale, utilizzando le scritture di comparazione sopra e in atti meglio indicate;
Nel merito (e in ogni caso), pagina 2 di 25 - per i motivi e le causali di cui in narrativa, accertare e dichiarare che i documenti sopra meglio indicati e, segnatamente, (1) gli ordini di bonifico meglio indicati sub 1), 1.a) e
1.b) e (2) le operazioni di investimento mobiliare sopra meglio indicate sub 2), 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7,
2.8, 2.9, 2.10, 2.11 recano sottoscrizioni apocrife del Sig. e/o della Sig.ra Parte_1
Parte_2
- accertare e dichiarare la responsabilità di (ex Controparte_1 Controparte_2
per gli illeciti commessi dal promotore finanziario, Sig. , per responsabilità Controparte_3
contrattuale e/o extra contrattuale, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1218, 2033, 2043, 2049 c.c., dell'art. 31 D. Lgs. 58/98 e, per l'effetto:
- condannare la e il Sig. , in solido tra loro, al risarcimento Controparte_1 Controparte_3
dei danni tutti patiti e patiendi e, segnatamente, al pagamento, quale danno emergente: in favore dei Sigg. e della somma di € 236.500,00 Parte_1 Parte_2
o di quella maggiore o minore somma che verrà accertata in istruttoria o, in difetto equitativamente determinata, quali somme indebitamente distratte dal Sig. in favore di terzi estranei con CP_3
ordini di bonifico dal conto corrente ai predetti cointestato n. 821266 meglio indicato in atti, nonché in favore del solo Sig. della somma di € 36.360,00 o, di quella Parte_1
maggiore o minore somma che verrà accertata in istruttoria o, in difetto equitativamente determinata, quali somme indebitamente distratte dal Sig. con ordini di bonifico dal CP_3
conto corrente n. 840012 meglio indicato in atti. Il tutto oltre interessi e rivalutazione come per legge;
in favore dei Sigg. e della somma di € 610.500,00 Parte_1 Parte_2
o di quella maggiore o minore somma che verrà accertata in istruttoria o, in difetto,
equitativamente determinata, a titolo di restituzione delle somme indebitamente investite nei titoli e/o strumenti finanziari sopra meglio indicati sub 2), 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10,
2.11. Il tutto, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge;
- condannare la e il Sig. in solido tra di loro, al Controparte_1 Controparte_3
risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali patiti dagli appellanti, che emergeranno nel corso dell'istruttoria, o in subordine, in via equitativa, per le causali e i motivi esposti in narrativa.
Con ogni consequenziale pronuncia”. pagina 3 di 25 Per Controparte_1
come in atti rappresentata e difesa, nel richiamare qui tutte le eccezioni,
[...]
deduzioni ed istanze svolte nel corso del presente e precedente grado di giudizio, senza rinuncia alcuna, insiste perché l'Ecc.ma Corte d'Appello, contrariis rejectis, previa ogni più ampia ed opportuna declaratoria, in integrale conferma della sentenza n. 1619/2022, depositata in data 23
febbraio 2022 dal Tribunale di Milano, Sez. VI, in composizione monocratica, Giudice Unico
dott.ssa Carbone, a definizione del giudizio di primo grado, rubricato sub R.G. 31042/2020., voglia così giudicare:
in via preliminare
- dichiarare inammissibili ai sensi dell'art. 345 c.p.c. la domanda di responsabilità contrattuale ex art. 1228 c.c. e quella di ripetizione di indebito ex art. 2033 c.c. in quanto proposte per la prima volta nel presente giudizio di appello;
- dichiarare inammissibile la querela di falso incidentale, in quanto nulla ai sensi dell'art. 221,
comma 2 c.p.c.; nel merito in via principale
- respingere tutte le domande svolte da controparte in quanto infondate in fatto ed in diritto e, in ogni caso, in quanto non provati gli elementi costitutivi delle stesse per le ragioni esposte in narrativa;
in via subordinata
- accertare e dichiarare la sussistenza del concorso di colpa in capo agli Appellanti, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1227 c.c., nella causazione del preteso danno da diminuzione patrimoniale e, conseguentemente, escludere ovvero ridurre l'entità del risarcimento eventualmente dovuto in favore di parte appellante nella misura che sarà ritenuta di giustizia in considerazione dell'entità del concorso colposo di controparte;
ancora in via subordinata
- accertata e dichiarata la responsabilità del Sig. nella produzione del danno a Controparte_3
carico di parte appellante, dichiarare tenuto lo stesso a manlevare e tenere indenne CP_1
quale società incorporante da ogni e qualunque
[...] Controparte_2 responsabilità dipendente dall'accoglimento totale o parziale delle domande attoree;
pagina 4 di 25 - per l'effetto, condannare il Sig. al pagamento in favore della di tutte le Controparte_3 CP_2
somme che la stessa, a sua volta, fosse condannata a pagare nei confronti degli Appellanti o comunque della minor somma che fosse ritenuta di giustizia in ragione dell'effettivo coinvolgimento di ciascun promotore nelle vicende per cui è causa e delle relative responsabilità. in via istruttoria:
- a fronte dell'istanza depositata in data 27 giugno 2024, disporre la chiamata a chiarimenti del c.t.u. o, in subordine, dichiarare la nullità della relazione depositata per i motivi ivi esposti;
- accertare e dichiarare l'inammissibilità dei disconoscimenti avversari, per le motivazioni in atti;
- in considerazione dei disconoscimenti avversari, fermo restando l'eccezione di inammissibilità dei suddetti disconoscimenti e condizionatamente al suo eventuale rigetto, Controparte_1
dichiara di volersi valere delle sottoscrizioni disconosciute, e formula istanza di verificazione, ai sensi dell'art. 216 c.p.c., affinché sia disposta CTU grafologica, indicando quali scritture di comparazione le sottoscrizioni degli Appellanti apposte nella procura alle liti rilasciata per l'atto di citazione del presente giudizio, i contratti di accensione dei rapporti di conto corrente pacificamente riconosciuti;
- in via condizionata al rigetto dell'eccezione di inammissibilità della querela di falso,
[...] dichiara ai sensi dell'art. 222 c.p.c. di volersi valere di tutti i documenti prodotti nel CP_1
giudizio di primo grado;
- respingere tutte le richieste istruttorie avversarie formulate con la memoria ai sensi dell'art. 183,
comma, n. 2 c.p.c. in quanto inammissibili per le motivazioni esposte in atti in via incidentale condizionata:
- in riforma dell'ordinanza istruttoria del 16 febbraio 2022 resa dal Tribunale di Milano, ammettere le seguenti prove: in caso di contestazione del doc. 25 (registro dei resi postali), la chiede di essere ammessa alla prova diretta per testi sui CP_2 seguenti capitoli di prova, proceduti da “vero che”:
(1) trasmetteva a tutti i suoi clienti rendicontazioni denominate “Situazioni Patrimoniali e Controparte_2
Previdenziali”, come quelle di cui al documento prodotto sub doc. 24 che si rammostra al teste;
(2) le “Situazioni Patrimoniali e Previdenziali” riepilogano tutti gli investimenti posti in essere dal cliente, il valore degli stessi, il numero delle azioni di Sicav e di quote di fondi sottoscritti, il valore delle singole azioni e quote ed il valore complessivo delle azioni e delle quote di fondi comuni possedute nonché il saldo di conto corrente intrattenuto con e collocato da;
Controparte_1 Controparte_2
(3) trasmette a tutti i suoi clienti con cadenza trimestrale gli estratti dei conti correnti che i medesimi Controparte_1 hanno acceso con la CP_2
pagina 5 di 25 (4) ha eseguito alcuni controlli per verificare se sussistevano resi postali per la posizione dei Sig.ri CP_1 Parte_1
e Pt_2
(5) La ha verificato l'assenza di resi postali, nel relativo registro dei resi postali, sia per il nominativo del Sig. CP_2 sia per il nominativo della Sig.ra con riferimento alle SPP trasmesse ai clienti (sub Parte_1 Parte_2 doc. 24) e con riferimento agli estratti dei conti correnti nn. 840012, 821266, 724816 trasmessi agli indirizzi indicati nei relativi contratti (doc. 9bis, doc. 7 e doc. 5), come risulta dagli estratti del registro prodotto sub doc. 25 che si rammostra al teste.
Si indica come teste la dott.ssa , domiciliata presso la sede legale di Testimone_1 Controparte_1
In ogni caso, con vittoria di spese e competenze, onorari, IVA e CPA di entrambi i gradi di giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con sentenza n. 1619/2022 pubblicata in data 23.02.2022, il Tribunale di Milano così decideva:
“a) rigetta le domande attoree;
b) condanna gli attori, in solido fra loro, al pagamento, in favore di , in proprio Controparte_1
e in qualità di società incorporante , delle spese processuali che liquida in Controparte_2
euro 8.500,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso forfetario per spese generali nella misura del 15%, oltre ad Iva e cpa come per legge”.
2. La pronuncia qui impugnata definiva il giudizio promosso da e da Parte_1
e volto ad ottenere la condanna di quale Banca Parte_2 Controparte_1
che aveva incorporato al risarcimento dei danni subiti, patrimoniali e Controparte_2
non patrimoniali, in conseguenza delle condotte illecite realizzate dal promotore finanziario e delle quali era chiamato a rispondere anche l'intermediario ai sensi Controparte_3 dell'art. 31 d.lgs. 58/1998 e successive modifiche.
3. Gli allora attori, a fondamento delle proposte domande, essenzialmente, esponevano quanto segue:
- che era stato il loro promotore finanziario, poi, radiato dall'albo in virtù di Controparte_3
delibera Consob n. 17729 del 17 maggio 2011;
pagina 6 di 25 - che, inoltre, nei confronti del medesimo, era stato nominato un amministratore di sostegno, sempre nell'anno 2011, dal Tribunale di Arezzo, in quanto era risultato un soggetto affetto da “prodigalità”;
- che - a seguito del protesto di un assegno subito da nel mese di Parte_1 novembre dell'anno 2009, allorquando doveva eseguire il pagamento del canone di locazione dell'immobile ove esercitava l'attività - i medesimi effettuavano gli approfondimenti del caso e venivano a conoscenza delle illecite distrazioni realizzate dal promotore mediante l'esecuzione di bonifici, in favore di terzi sconosciuti, dai loro conti correnti e, in particolare, sia dal c/c cointestato ad entrambi (n. 821266), sia dal conto intestato al solo (n. 840012), entrambi accesi presso Parte_1 Controparte_1
e sui quali il medesimo promotore non aveva la delega ad operare;
- che il danno subito veniva indicato in complessivi euro 236.500,00 in relazione al conto corrente cointestato ad entrambi (n. 821266) e in euro 35.360,00 per il conto corrente intestato al solo (n. 840012), per un totale di euro 271.860,00; Parte_1
- che, successivamente, apprendevano anche dell'esistenza dei contratti di investimento, con
“alto livello di rischio”, recanti sottoscrizioni apocrife e non ai medesimi autenticamente riferibili e relativi ad operazioni di investimento non accompagnate, per tutta la durata del rapporto, da alcuna adeguata informazione circa il livello di rischio “alto” degli investimenti;
- che, in conseguenza di ciò, assumevano di avere subito diversi danni, patrimoniali e non patrimoniali, dei quali chiedevano l'integrale ristoro.
4. costituendosi nel giudizio di primo grado, concludeva per il rigetto Controparte_1
delle domande attoree, principalmente, evidenziando:
- l'intervenuta prescrizione quinquennale dell'azione di risarcimento del danno ex art. 2947
c.c.;
- la carenza di prova degli elementi costitutivi delle domande così proposte;
- il concorso colposo degli attori nella determinazione del danno, ex art. 1227 c.c.
5. veniva chiamato in causa, a manleva, da e restava Controparte_3 Controparte_1
contumace.
pagina 7 di 25 6. Fatta tale premessa, l'iter motivazionale della sentenza di primo grado può riassumersi come segue.
(i) i disconoscimenti dell'autografia delle sottoscrizioni, relativamente ai fondi di investimento ed effettuati con l'atto di citazione, erano da ritenersi generici e, in ogni caso, risultava mancante la domanda di accertamento della falsità (così, pg. 8 sentenza).
Gli ulteriori disconoscimenti relativi alla documentazione prodotta dalla con la comparsa di CP_2
costituzione e risposta erano stati effettuati solo con la seconda memoria ex art. 183 c.p.c. e, dunque, erano tardivi.
(ii) L'eccezione di prescrizione, sollevata dalla era infondata, risultando depositati CP_2
gli atti interruttivi della prescrizione e, in particolare, la comunicazione del 25.10.2016
inviata mediante pec e riscontrata dalla banca il 2.11.2016, individuandosi, quale dies a quo, l'anno 2012, allorquando il rapporto fra le parti si interrompeva.
(iii) Nel merito, la domanda proposta da parte attrice era da ritenersi infondata, perché carente di adeguata allegazione e prova circa gli elementi costitutivi della fattispecie (i.e. la consegna delle somme di denaro al promotore , la distrazione di somme da CP_3 parte di quest'ultimo, il nesso di occasionalità necessaria fra le mansioni svolte e l'illecito realizzato e il danno subito).
In particolare, il Tribunale evidenziava la ravvisata carenza probatoria “tenuto conto dell'asserita e non dimostrata apocrifia delle sottoscrizioni apposte dagli attori a contratti e moduli di investimento genericamente indicati nell'atto di citazione e del tacito riconoscimento delle sottoscrizioni apposte alla documentazione prodotta dalla convenuta e tardivamente disconosciuta da parte attrice” (pg. 10 sentenza).
Inoltre, il primo giudice osservava che la delibera Consob di radiazione del promotore non fosse idonea a dimostrare le condotte illecite del promotore, in quanto risultavano omessi i nominativi dei danneggiati;
infine, che non vi è prova del “passaggio di denaro” dall'investitore al promotore finanziario.
7. e hanno proposto appello, avverso la sentenza n. Parte_1 Parte_2
1619/2022, per i seguenti motivi:
pagina 8 di 25 I^ motivo: “Erroneità, nullità della sentenza impugnata in ordine all'eccezione di tardività del
disconoscimento delle sottoscrizioni. Omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia”;
II^ motivo: “Erronea e/o ingiusta motivazione in ordine alla valutazione del quadro probatorio della condotta distrattiva nonché della responsabilità extracontrattuale del promotore sig.
[...]
”; CP_3
III^ motivo: “Querela di falso incidentale ex artt. 221 e ss. c.p.c.”;
IV^ motivo: “Errata e/o insufficiente motivazione in ordine alla violazione dell'intermediario degli obblighi informativi, ai sensi dell'art. 23, comma 6, D.Lgs. n. 58/1998”;
V^ motivo: “Sulla necessità di disporre la CTU”.
8. si è costituita in appello e ha concluso per il rigetto dell'impugnazione. Controparte_1
9. , ritualmente citato per il presente giudizio, veniva dichiarato contumace Controparte_3
alla prima udienza di comparizione celebrata in data 1° febbraio 2023.
10. In appello, la causa veniva istruita mediante Ctu grafologica1 e Ctu contabile2. 1 Sul seguente quesito:
“Il Ctu, letti gli atti ed i documenti di causa, effettuati i necessari accessi presso i Pubblici Uffici, sentiti i Ctp, laddove nominati: dica se le sottoscrizioni apposte nei contratti di investimento, indicati a pg. 3 dell'atto di citazione in primo grado, siano autenticamente riferibili alle persone degli odierni appellanti, utilizzando, quali scritture di comparazione le sottoscrizioni apposte in calce alle procure alle liti ed ai documenti di identità”;
pagina 9 di 25 11. All'udienza dell'11 dicembre 2024, le parti precisavano le rispettive conclusioni e venivano assegnati i termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica ex art. 190 c.p.c.
La decisione è stata assunta nella camera di consiglio del 19 marzo 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. Con il primo motivo di appello, la sentenza di primo grado viene impugnata per avere ritenuto generico e tardivo il disconoscimento delle sottoscrizioni, così come effettuato da parte attrice in primo grado.
La Corte ritiene che il motivo in esame sia fondato, nei limiti che si vanno ad evidenziare.
I.A. Si premette che, con la censura in esame, gli appellanti prospettano di avere disconosciuto, già con l'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado le sottoscrizioni presenti nei fondi di investimenti ivi indicati.
I.B. Sul punto, si rileva come il primo giudice abbia enunciato il seguente principio di diritto – in tema di c.d. disconoscimento preventivo – quale principio che, di per sé, non è oggetto di impugnazione da alcuna delle parti in causa:
“La parte che sostenga la non autenticità della sottoscrizione del documento, recante l'apparente sua firma, non è tenuta ad attendere di essere evocata in giudizio da chi affermi una pretesa sulla
base di tale documento, per poter effettuare il disconoscimento, ma può assumere l'iniziativa del
processo per sentire accertare la non autenticità della sottoscrizione (e accogliere le domande che postulano tale accertamento), con la conseguenza che, in tale caso, si applicano le ordinarie
b. accerti gli ordini di bonifico che risultano eseguiti dal conto corrente degli attori (ai medesimi cointestato o intestato in via esclusiva a ciascuno di essi), dando chiara indicazione della data, del luogo in cui sono stati disposti (Milano, Arezzo, Roma o altro luogo), delle modalità (allo sportello o in altro modo), della distinta contabile (se presente agli atti) e del destinatario dei pagamenti;
dica, altresì, se il promotore finanziario
avesse delega ad operare sui citati conti correnti;
Controparte_3
c. offra, in ogni caso, alla Corte gli elementi utili ai fini della decisione e per l'eventuale quantificazione del danno subito dagli investitori, tenuto conto di eventuali accrediti derivanti dalla vendita dei titoli controversi
e/o.riscossione di cedole”.
pagina 10 di 25 regole probatorie e non la disciplina prevista dagli articoli 214 e ss. c.p.c.” – (pg. 8 sentenza primo grado).
Invero, secondo l'orientamento interpretativo che si intende confermare3, il c.d. disconoscimento preventivo deve ritenersi validamente proposto allorquando, individui, con certezza, la documentazione oggetto del disconoscimento, anche se non ancora prodotta in giudizio e sempre che quest'ultima sia nota alle parti ed abbia rilevanza probatoria ai fini della decisione.
I.C. Tenuto conto dei principi generali indicati, nel caso di specie, si ritiene validamente proposto il disconoscimento preventivo delle sottoscrizioni presenti nei contratti di investimento indicati dagli attori al punto n.10) dell'atto di citazione.
Invero, tale disconoscimento veniva così formulato:
“10. Che le posizioni in capo al per quanto concerne i rapporti intrattenuti con Parte_1 CP_2
e , alcuni di essi, caratterizzati da firma apocrifa (scoperti successivamente), erano i CP_2
seguenti: Fondo F&F SELECT AMERICA presso e , sede di CP_2 Controparte_4
Milano Via M. Gioia, 8 mediante sottoscrizione del modulo di adesione (con firma apocrifa) in
Arezzo in data 28.05.2002 addebitando sul c/c personale di investimento n. 1262357 intrattenuto
presso F&F banca S.p.a. (doc. 4); Fondo presso e Controparte_5 CP_2 CP_4
, sede di Milano Via M. Gioia, 8 mediante sotto-scrizione del modulo di adesione in
[...]
Arezzo in data 28.05.2002, c/c personale di investimento n. 1262357 (doc. 5); Fondo DWS INVEST
Sicav, Bric Plus, presso DWS Investiments sede di Lussemburgo, , mediante Parte_3
sottoscrizione del modulo di adesione in Arezzo in data 15.01.2007, cointestatario Parte_2
c/c personale n. 840012 (doc. 6); Fondo DWS RUSSIA e INDIA, presso DWS Investiments
[...]
sede di Lussemburgo, , mediante sottoscrizione del modulo di adesione in Parte_3
Arezzo in data 16.05.2008, c/c personale n. 840012 (doc. 7); nonché i fondi DWS Eurorisparmio
LC - PIC A, DWS EUROPA GROWYH LC, DWS EUROPA LC, DWS AMERICA LC, DWS
BRAZIL EUR, DWS INVEST NEW RESOURCES LC EUR, DWS INVEST BRIC PLUS LC EUR,
DWS INVEST COMMODY PLUS LC EUR, DWS INVEST ENERGY LC EUR, con firma apocrifa”.
pagina 11 di 25 Tenuto conto delle specifiche indicazioni degli allora attori, non appare condivisibile la valutazione del Tribunale nella parte in cui ha ritenuto che detto disconoscimento delle sottoscrizioni fosse stato formulato “senza indicare nel dettaglio i singoli documenti su cui era stata apposta la firma apocrifa” – (pg. 8 sentenza).
I documenti di riferimento – e che avrebbero dovuto essere oggetto di approfondimento istruttorio già in primo grado - erano stati indicati, essendo stati elencati, nel dettaglio, i contratti dei quali si contestava l'apocrifia delle sottoscrizioni – contratti che erano noti ad entrambe le parti, in quanto nella pacifica disponibilità dell'intermediario e che venivano, in parte, già allegati all'atto di citazione (cfr. docc. 4 – 7) e, in parte, prodotti dalla stessa banca con la comparsa di costituzione e risposta.
I.D. Inoltre, nel caso in esame, appare rispettato il “principio della domanda” (art. 112 c.p.c.) – diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale - tenuto conto delle conclusioni rassegnate dagli attori in primo grado e con le quali chiedevano accertarsi la responsabilità della “per i CP_2 motivi e le causali di cui in narrativa”.
Le conclusioni, così rassegnate, devono leggersi unitamente alle argomentazioni espresse nella narrativa dello stesso atto di citazione e, in particolare, valutando la denunciata apocrifia delle sottoscrizioni presenti in tali contratti di investimento, così come l'esecuzione, nel tempo, di diverse operazioni di investimento e di disinvestimento, non previamente autorizzate.
Pertanto, l'accertamento dell'apocrifia delle sottoscrizioni rappresentava, nella prospettazione attorea, un prius logico rispetto all'accertamento della dedotta responsabilità del promotore finanziario.
II. Con il secondo motivo di appello, la sentenza di primo grado viene impugnata per
l'erronea valutazione del quadro probatorio, con particolare riferimento alla condotta illecita e distrattiva del promotore finanziario.
Il secondo motivo di appello viene valutato unitamente al quarto – poiché logicamente connessi –
e con il quale gli appellanti si dolgono del non corretto accertamento della violazione dei doveri
informativi da parte del promotore.
La Corte ritiene che le censure in esame siano fondate, nei termini che si vanno ad evidenziare.
pagina 12 di 25 II.A. Innanzi tutto, occorre dare conto dell'esito della Ctu grafologica svolta in appello.
Si premette che la Ctu ha avuto ad oggetto le sottoscrizioni presenti nei contratti già in precedenza indicati e oggetto di disconoscimento preventivo con l'atto di citazione di primo grado e, rispetto ai quali, la ha manifestato la volontà di volersene avvalere, reiterando l'istanza di CP_2
verificazione in appello.
Solo in sede peritale, è emerso che parte appellata non fosse in grado di produrre gli originali di tali documenti, in quanto “smarriti”.
Integrato il contraddittorio fra le parti, il Ctu, all'udienza del 6.7.2023 - richiesto da questa Corte di chiarire se ed in che termini fosse possibile svolgere l'accertamento richiesto sulle “copie” di tali documenti (così come richiesto dalla e con quali risultati dal punto di vista scientifico - così CP_2
rispondeva:
“Nel caso risulti la riconducibilità del tracciato apparente sulla fotocopia a sottoscrittori indicati nei documenti sulla base della copia, in mancanza dell'originale, resta il dubbio se il tracciato possa essere frutto di fotocomposizione e fotomontaggio avvenuti con qualsiasi mezzo o tecnologia. Preciso che solo qualora il tracciato non risulti riconducibile, è possibile concludere con grado di certezza tecnica sull'apocrifia” – (cfr. verbale udienza cit.).
Per tali ragioni, si è ritenuto di dare comunque corso all'accertamento peritale, pur tenendosi conto dei preliminari chiarimenti del Ctu e dei possibili limiti dell'attività di indagine che si andava ad eseguire, ritenendosi comunque utile una valutazione tecnica in ordine a tale profilo.
Il CTU, sulla base di valutazioni accurate e precise e che danno conto, in relazione a ciascuno dei contratti oggetto di causa, delle verifiche effettuate, ha concluso per la natura “artificiosa” di alcune sottoscrizioni, in ragione delle accertate discrepanze rispetto alle scritture di comparazione;
in taluni casi, ha evidenziato la macroscopica grossolanità e, in altri, la presenza di numerose anomalie che ne fanno ipotizzare la composizione artificiosa per “sovrapposizione” o “la copiatura di modello preesistente”.
Per le sottoscrizioni risultate apparentemente riferibili agli appellati, il Ctu ha concluso nel senso che non è improbabile che le sottoscrizioni siano il risultato di un fotomontaggio e/o di una pagina 13 di 25 manipolazione del documento – con valutazioni che, così come dal medesimo precisato, scontano l'incertezza conseguente all'omessa produzione in giudizio degli originali.
II.B. Tenuto conto degli accertamenti scientifici effettuati, la Corte osserva quanto segue.
Innanzi tutto, si evidenzia che il preliminare chiarimento, reso dal CTU all'udienza del 6.7.2023 e di cui si è sopra data contezza, riflette – da un punto di vista tecnico – il generale principio di
diritto in base al quale la parte, che si vuole avvalere di un documento la cui sottoscrizione è stata disconosciuta, ha l'onere di produrre gli originali, ai fini della verificazione.
La ragione risiede nell'esigenza di garantire la fattibilità degli accertamenti grafologici sull'originale del documento, così come di tutti quegli accertamenti che tali indagini normalmente richiedono e che consentono di individuare l'effettivo sottoscrittore, con tutte le conseguenze del caso.4
Nel caso di specie, la Banca ha riferito – (solo con pec 31 maggio 2023 allegata alla CTU grafologica in appello) – che “non sono stati reperiti i documenti originali oggetto della verifica”, insistendo affinché la stessa venisse comunque effettuata sulle copie agli atti.
Sul punto, si osserva come lo “smarrimento” di tali documenti, appaia genericamente allegato dalla tra l'altro, solo nel giudizio di appello e solo in sede peritale e senza circostanziare le CP_2
ragioni o le cause che hanno dato origine allo smarrimento.
pagina 14 di 25 In ogni caso - anche a ritenere la non imputabilità dello smarrimento di tale documentazione - si osserva che, in generale, la ctu grafologica svolta sulla copia non sia, quoad effectum, equiparabile agli accertamenti peritali che si svolgono sull'originale dello stesso documento (cosa che, nella specie, è risultata non possibile).
In tali casi, “L'impossibilità di eseguire una perizia grafologica attendibile (sul piano scientifico) sulla copia fotostatica della scrittura privata la cui sottoscrizione sia stata disconosciuta, almeno nei casi in cui l'originale del documento non sia disponibile per cause non imputabili alla parte che l'ha prodotto in copia (e sempre che la conformità di quest'ultima all'originale sia incontestata o sia in altro modo accertata), non esclude, infatti, la possibilità di chiedere, comunque, la verificazione dell'autenticità della sottoscrizione disconosciuta, in quanto tale autenticità può essere dimostrata non solo con una perizia grafologica – che, come tale, ha di norma carattere decisivo ed assorbente in proposito – ma anche con qualunque altro mezzo di prova, purché ammissibile e, ovviamente, ugualmente attendibile.
In tale ottica, non può escludersi che, almeno in determinati casi, ed in presenza di altri specifici e circostanziati diversi elementi indiziari di prova, possa essere disposta anche una consulenza tecnica grafologica sulla copia fotostatica della scrittura privata (di cui sia accertata la conformità all'originale), purché l'indagine sia diretta ad ottenere dal consulente le sole informazioni di carattere tecnico-scientifico compatibili con un esame della copia della scrittura stessa (e non, quindi, la diretta
e sicura attestazione dell'autenticità della relativa sottoscrizione sulla base della sola valutazione grafologica di essa, in particolare delle caratteristiche fisiche del segno grafico e modalità della sua impressione sul supporto, ciò che richiede necessariamente l'esame dell'originale). In tal caso, l'esito della consulenza grafologica, nei limiti del ristretto oggetto di essa appena indicato, potrà essere eventualmente valutato, unitamente agli altri elementi di prova disponibili, pur non potendo da solo fornire la piena prova richiesta ai fini dell'esito positivo del procedimento di verificazione”.5
Quindi, i principi ricordati e gli esiti della CTU, in difetto di altri elementi di prova – non acquisiti in giudizio – portano, conclusivamente, ad affermare che le sottoscrizioni presenti nei citati contratti di investimento non siano state positivamente verificate.
pagina 15 di 25 Infine, si ritiene infondato il rilievo, sollevato dalla in atti conclusivi (in particolare, pgg. 4 e CP_2
ss. comparsa conclusionale), circa il fatto che CTU, esorbitando dal quesito assegnato, avrebbe riscontrato anche evidenti sovrapposizioni e manipolazioni nella redazione di tali documenti.
Il CTU ha correttamente fornito tale indicazione – sulla quale, peraltro, si è articolato il contraddittorio in sede peritale – in quanto funzionale ad accertare se le sottoscrizioni presenti in tali documenti fossero autentiche o apocrife e, pertanto, laddove ha accertato l'evidente
“sovrapposizione” di firme presenti in diversi documenti (rispetto alle quali, essendo state prodotte solo le copie, ha evidenziato che non sia possibile accertare quale sia la matrice e quale la copia), ha evidenziato l'oggettiva difficoltà di eseguire l'accertamento richiesto (si rimanda, sul punto, alle pgg. 80 e ss. della relazione peritale, ove il CTU evidenzia, punto per punto, tutte le problematiche riscontrate e che, in sintesi, si sono evidenziate).
II.B. Ulteriormente, si evidenzia che la CTU contabile ha esaminato l'ampia documentazione versata in atti nel giudizio di primo grado, onde accertare, dal punto di vista tecnico, i seguenti profili:
a) da un lato, la tipologia di fondi di investimento che apparivano sottoscritti dagli appellanti e se si trattasse – come dai medesimi allegato – di “fondi ad alto rischio” e se i medesimi risultassero informati delle caratteristiche degli stessi;
b) dall'altro, gli ordini di bonifico oggetto di controversia, che risultavano disposti con addebito sui conti correnti degli appellanti e, tra l'altro, se avesse delega ad operare su detti Controparte_3
conti correnti;
c) del danno subito dagli investitori.
La Corte, tenuto conto degli accertamenti effettuati, osserva quanto segue.
(i) Innanzi tutto, il CTU ha accertato come i prodotti finanziari oggetto di disamina fossero
- tutti - “ad alto rischio”, salvo che il “Fondo Eurorisparmio”, classificabile in termini di “fondo bilanciato a rischio medio per la presenza di azioni e obbligazioni in quota sostanzialmente paritaria” (così, conclusioni, pg. 24 relazione).
(ii) Quanto alle informazioni fornite agli investitori, si ritiene non condivisibile la valutazione del CTU, nella parte in cui ha affermato che gli investitori fossero a pagina 16 di 25 conoscenza della rischiosità di tali investimenti, in quanto i medesimi avevano già sottoscritto altri fondi di investimento di analoga tipologia, così da far ritenere che “gli
Appellanti fossero degli investitori abituali di prodotti finanziari con medesimo rischio, rispetto a quelli oggetto di contestazione” – (cfr., tra l'altro, pg. 13 CTU).
Tale valutazione non appare condivisibile, tenuto conto dei principi generali elaborati da tempo dalla giurisprudenza di legittimità e che si riassumono come segue:
a. gli obblighi informativi gravanti sull'intermediario, in forza delle disposizioni di cui all'art. 21 Tuf e agli artt. 27, 28 e 29 Reg. intermediari 11522/1998 e successive modifiche sono finalizzati a consentire all'investitore di operare in modo consapevole e vanno perciò adempiuti in vista dello specifico investimento considerato 6;
b. grava sull'intermediario, ai sensi dell'art. 23 Tuf, l'onere di provare di avere agito con la specifica diligenza richiesta e, dunque, dimostrare di avere correttamente informato i clienti sulla natura, i rischi e le implicazioni della specifica operazione relativa ai titoli mobiliari oggetto di investimento;
c. il riscontrato inadempimento dell'intermediario agli obblighi informativi ingenera una presunzione legale di sussistenza del nesso causale e suscettibile di prova contraria da parte del medesimo intermediario;
d. a tali fini, non appare sufficiente la (sola) valutazione di adeguatezza delle operazioni rispetto alla propensione al rischio dell'investitore, posto che l'inosservanza dei doveri informativi è, ex se, fattore di disorientamento del medesimo che condiziona le scelte di investimento;
e. né, appare sufficiente il riferimento alla pregressa esperienza dell'investitore (laddove non si tratti di investitore professionale o abituale), in quanto detto obbligo ha la finalità di
“riequilibrio dell'asimmetria del patrimonio conoscitivo – informativo delle parti in favore dell'investitore medesimo, al fine di consentirgli una scelta realmente consapevole (Cass.,
Sez. I, 6.12.2022, n. 35789)”7. 6 Sul punto, tra le altre, Cass. Civ. I, 28 febbraio 2024, n. 5354; 7 Sul punto, si rimanda a Cass. Civ., I, ordinanza 4 marzo 2025, n. 5702; nello stesso senso: Cass. Civ., I, n.
19322/2023, n. 12990/2023; n. 7288/2023; pagina 17 di 25 Su tali basi e in relazione al caso di specie, questa Corte osserva come la valutazione del CTU non sia condivisibile, in ragione dei principi generali testé ricordati.
Innanzi tutto, non risulta ex actis che gli appellanti fossero investitori abituali o professionali.
Inoltre, si osserva che - dalla documentazione agli atti - non risultano presenti prospetti informativi aventi contenuti specifici e tali da far ritenere che gli investitori fossero stati resi edotti dell'alta rischiosità dei fondi di investimento che andavano a sottoscrivere, così come delle successive operazioni di disinvestimento e di passaggio da un fondo all'altro (c.d. switch) eseguiti nel corso del rapporto.
I doc. nn. 10bis, 14 bis e 17 bis prodotti dalla - che sono i prospetti informativi relativi a CP_2 varie tipologie di “fondi comuni di investimento” (tra i quali compaiono anche quelli oggetto di causa), oltre che alle “azioni di Sicav multi – comparto” - si presentano come documenti di portata ampia e generale, che non offrono alcun elemento di conoscenza specifica del fatto che i fondi proposti agli appellanti fossero “fondi ad alto rischio” e del conseguente impatto economico che si sarebbe potuto verificare a carico dei medesimi.8
Per tali principali ragioni, la prova liberatoria, gravante a carico dell'intermediario, in ordine allo specifico profilo esaminato, non si ritiene raggiunta.
(iii) Ulteriormente, il Ctu contabile ha verificato che il promotore finanziario non aveva
“delega ad operare” sui conti correnti – aspetto, quest'ultimo, rilevante in relazione ai
“bonifici distrattivi”.
La Corte osserva come tale accertamento sia corretto.
Il diverso documento (prodotto sub 6 bis da parte della Banca) non rappresenta una “delega” ad operare in conto corrente, trattandosi, invece, di un'autorizzazione preventiva degli investitori ad effettuare ordini via fax per “strumenti finanziari”.
Si tratta, infatti, di documento titolato: “Trasmissione ordini di pagamento e di compravendita di strumenti finanziari a mezzo fax”, con il quale – così come ivi indicato – gli appellanti 8 Circa la necessità che - nel caso di sottoscrizioni di fondi comuni di investimento – le informazioni siano specifiche e che non possano limitarsi alla sola consegna del “prospetto informativo”, laddove generico, si rimanda a Cass. Civ., I, 22 maggio 2020, n. 9460; pagina 18 di 25 autorizzavano il a dare esecuzione a tali ordini senza necessità di previa conferma CP_3
telefonica.
In ordine ai “bonifici distrattivi”, il CTU ha accertato che:
- i bonifici, oggetto di indagine ed eseguiti dal c/c cointestato a e Parte_1 Pt_2
(c/c n. 821266) – come da tabella di pg. 13 della relazione – sono stati pari Parte_2
ad euro 236.500,00;
- i bonifici, invece, eseguiti dal conto corrente intestato al solo (c/c n. Parte_1
840012) sono stati pari ad euro 35.360,00;
- alcuni bonifici venivano eseguiti mediante ordini via fax da parte di e sono Controparte_3
tutti documentati dagli estratti conto prodotti in giudizio.
Le contabili dei pagamenti (docc. nn. 7 bis e ss. evidenziano il fatto che gli stessi sono stati CP_2
eseguiti dal (pur se in assenza di delega a operare in conto corrente) e che sono Controparte_3
stati disposti, essenzialmente, dal Arezzo, ove il medesimo era residente (essendo, invece, gli appellanti residenti a [...]).
Inoltre, si osserva che i bonifici distrattivi eseguiti sul conto corrente cointestato n. 821266 (= euro
236.500,00) risultano di pari importo rispetto a quelli accertati da Consob con la delibera di radiazione dall'albo unico dei promotori finanziari assunta in data 17 maggio 2011.
Sul punto, si osserva che – sebbene, in tale delibera sanzionatoria, non risulti indicato il nominativo del cliente e dei beneficiari, in quanto omissati – gli importi e le date ivi evidenziate consentono di ritenere – con certezza – che si riferiscano ai bonifici eseguiti da detto conto cointestato n. 821266.
Invero, ivi risulta così indicato:
“[…] Quanto ai bonifici non autorizzati in favore di terzi estranei alla clientela
[…]
- Sig. …. distrazione a mezzo bonifici per complessivi euro 236.500,00 (in data 17.1.2007 di euro 6.500,00 a favore di … , in data 3.3.2008 di euro 50.000 a favore di … , in data
3.3.2008 di euro 50.000 a favore di … in data 4.3.2008 di euro 40.000 a favore di …, in
data 21.3.2008 di euro 90.000 a favore di …”.
pagina 19 di 25 Trattasi degli stessi importi e delle stesse date relative ai bonifici oggetto di controversia, così
come accertato dal CTU, a pg. 13 della relazione peritale, per il c/c n. 821266 (= euro 236.500,00).
Conclusivamente, tenuto conto di tutte le circostanze evidenziate, oltre che dell'indagini svolte mediante Ctu, si accerta che i bonifici distrattivi eseguiti dal promotore finanziario Controparte_3
siano pari a complessivi euro 271.860,00.
(iv) Sotto altro profilo, il CTU ha analizzato la documentazione depositata in atti ed ha esaminato le operazioni riguardanti i fondi di investimento per cui è giudizio e gli switch effettuati nel corso del tempo (cioè i passaggi da un fondo all'altro), oltre che gli accrediti in favore degli investitori.
Ad esito di tale verifica – che, sul punto, appare dettagliata e congruamente motivata ed alla quale si rimanda per il dettaglio tecnico – il Ctu ha elaborato la “Tabella riepilogativa di tutte le operazioni riguardanti i Fondi sottoscritti dagli Appellanti” (pgg. 14 e ss.), concludendo che “tutti
i prodotti finanziari hanno trovato esatta corrispondenza tra le quantità sottoscritte e quelle disinvestite” - (così, pg. 21 CTU in risposta alle osservazioni del Ctp di parte appellante), tranne che per il Fondo Eurorisparmio e DWS Bric Plus.
pagina 20 di 25 Per questi ultimi, il CTU ha evidenziato che taluni disinvestimenti parziali non risultano accreditati sul conto corrente degli appellanti e, dunque, non sono verificabili.
Per tale ragione, il CTU ha elaborato due distinte tabelle, a seconda che si tenga o non si tenga conto di tali disinvestimenti, nel primo caso, individuando il danno subito dagli investitori in euro
244.531,70 e, nel secondo, in euro 278.293,54.
La Corte ritiene che sia corretta la seconda opzione ricostruttiva, in quanto non vi è effettivamente prova di tale accredito e, dunque, del fatto che gli appellanti abbiano beneficiato di tali somme di denaro in corso di rapporto;
né risulta documentato che il conto corrente ove tali somme sarebbero state accreditate (che è risultato essere un conto corrente presso fosse Controparte_6
intestato (o cointestato) agli appellanti.
II.C. Conclusivamente, sulla base degli accertamenti eseguiti, deve concludersi per la responsabilità del promotore finanziario in relazione alle condotte in precedenza esaminate e, in via solidale, dell'intermediario, in quanto, ai sensi dell'art. 31, 3° comma, TUF “il soggetto abilitato che conferisce l'incarico è responsabile in solido dei danni arrecati a terzi dal consulente finanziario”.
A tali fini, in generale:
a. si richiede il c.d. nesso di occasionalità necessaria tra l'attività svolta dal consulente e la realizzazione del fatto illecito – quale requisito che, oltre a non essere oggetto di contestazione, risulta provato dalle circostanze sopra indicate e, segnatamente, dal rapporto pluriennale che il promotore di e (poi, ha avuto CP_2 CP_2 Controparte_1
con gli appellanti e in occasione del quale ha realizzato gli illeciti descritti;
b. ulteriormente, si osserva che la responsabilità dell'intermediario per il fatto del promotore è da escludere (solo) laddove il danneggiato ponga in essere una condotta agevolatrice che presenti connotati di anomalia, “vale a dire, se non di collusione, quanto meno di consapevole acquiescenza alla violazione delle regole gravanti sul promotore (cfr., ex plurimis, Cass. n. 28634 del 2020, poi richiamata dalla più recente Cass. n. 31894 del
2023)”;
c. si tratta di un accertamento da effettuare in concreto, tenuto conto di tutte le circostanze del caso esaminato (cfr., ex plurimis, Cass. Civ. III, ordinanza n. 28952 dell'11.11.2024). pagina 21 di 25 Ciò premesso, l'esito dell'istruttoria svolta esclude la sussistenza di condotte connotate da profili di anomalia tali da ritenersi idonee a interrompere il nesso di causalità fra gli illeciti accertati e il danno subito dagli appellanti.
Sul punto, si premette che i profili di anomalia evidenziati dalla - negli scritti conclusivi - CP_2
sono i seguenti:
- i clienti hanno sempre ricevuto nel tempo gli estratti di conto corrente e non hanno sollevato contestazioni;
- i clienti non hanno agito giudizialmente nei confronti dei terzi che hanno percepito indebitamente gli accrediti, in esecuzione dei dedotti bonifici distrattivi;
- i clienti hanno autorizzato il a effettuate ordini mediane fax (risultando indicato CP_3 il fax in uso al stesso), in virtù del documento (doc. n. 6 bis cit.) titolato “lettera CP_3 di manleva per l'esecuzione di ordini ed istruzioni inviate a mezzo fax”;
- in relazione ai bonifici distrattivi, il non se ne è appropriato, in quanto affetto da CP_3
“prodigalità”, tanto che risulta avere disposto dei bonifici in favori di “terzi”.
Tenuto conto dei principi generali in precedenza indicati e, dunque, di tutte le circostanze del caso concreto – in particolare, del modus operandi del promotore finanziario, come già descritto;
oltre che della stessa negligenza della che ha consentito, in assenza di delega a operare in conto CP_2
corrente, l'esecuzione dei bonifici distrattivi, mediante fax, seppure non finalizzati a investimenti in prodotti finanziari;
oltre che dell'esito del procedimento sanzionatorio di Consob – la Corte ritiene che le dedotte “anomalie” non possano stimarsi tali da assurgere a causa di interruzione del nesso di causalità.
Invero, il rapporto fiduciario che si era instaurato, negli anni, tra il cliente e il promotore finanziario;
l'apparente regolarità degli investimenti effettuati, accompagnata da visite domiciliari periodiche da parte del medesimo promotore;
non ultimo, il fatto che – con particolare riferimenti ai “bonifici distrattivi” – la maggiore parte delle “causali” potessero apparire compatibili con l'attività del medesimo (cfr. tabella CTU ove, in diversi casi, si fa riferimento, a “trasferimento” e
“trasferimento per contratto gestione”) – complessivamente valutati, fanno ritenere che la condotta degli investitori non fosse connotata da anomalia tale da recidere il nesso di causalità.
pagina 22 di 25 Peraltro, la stessa condotta di questi ultimi – (segnatamente, la non attenta valutazione degli estratti conto che, periodicamente, venivano inviati dalla ed ove erano annotate tutte le operazioni CP_2
eseguite dal promotore) – pur tenuto conto della scaltra condotta di quest'ultimo9, ad avviso della
Corte, porta a ravvisare, ai sensi dell'art. 1227, 2° comma c.c., la (cor)responsabilità dei medesimi nella causazione del danno, pur se in misura minoritaria, che, tenuto conto delle condotte complessive delle parti e di tutte le circostanze esaminate, si individua nella misura del 20%.
II.D. Conclusivamente, è tenuta al risarcimento dei danni patrimoniali subiti da Controparte_1
e da danni che si liquidano come segue: Parte_1 Parte_2
(i) in ordine ai bonifici distrattivi:
- euro 189.200,00 in favore di e di (pari all'80% di Parte_1 Parte_2
euro 236.500,00);
- euro 28.288,00 in favore di (pari all'80% di euro 35.360,00); Parte_1
(ii) in ordine agli investimenti:
- euro 222.634,83 (pari all'80% di euro 278.293,54).
In quanto debiti di valore, su tali importi, anno per anno rivalutati secondo gli indici Istat – F.O.I.,
si applicano gli interessi nella misura legale (art. 1284, 1° comma, c.c.) – da ciascun bonifico alla data odierna per le voci sub (i) e dalle sottoscrizioni dei fondi per le voci sub (ii) sino alla data odierna ed oltre ai soli interessi legali, ulteriormente maturandi nello stesso saggio indicato, senza ulteriore rivalutazione, dalla data odierna al soddisfo.
III. Infine, quanto alla domanda di manleva proposta da parte appellata nei confronti del promotore , la stessa appare meritevole di accoglimento, avendo quest'ultimo CP_3
realizzato gli illeciti accertati traendo occasione dal rapporto di collaborazione, a tale epoca, in essere con la CP_2
La domanda di manleva si accoglie nella misura del 50%, tenuto conto dell'accertata negligenza della stessa in relazione alle operazioni di pagamento eseguite, in favore di terzi, mediante i CP_2 9 Sul punto, si rimanda alla delibera sanzionatoria di Consob cit. ove vengono indicate le numerose attività illecite e di tipo distrattivo realizzate dal promotore finanziario ai danni di numerosi ulteriori clienti (oltre che degli odierni appellanti); pagina 23 di 25 bonifici già descritti, su richiesta via fax del e in assenza di una delega a operare in CP_3
conto corrente.
IV. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, in base al d.m.
55/2014, modificato dal d.m. 147/2022, applicati i parametri medi, tenuto conto del valore del decisum, delle questioni trattate e dell'attività difensiva concretamente profusa, che comprende la fase istruttoria anche per l'appello.
Tenuto conto dell'esito complessivo del giudizio, le spese processuali di entrambi i gradi, compensate nella misura di 1/5, vengono poste, per la restante parte, a carico di CP_1
[...]
Le spese della Ctu grafologica – che si liquidano con ordinanza in pari data – e le spese della Ctu
contabile (già liquidate con decreto 28.08.2024) vengono poste, in via definitiva, a carico di e di nella misura di 1/5 e di nella Parte_1 Parte_2 Controparte_1
misura di 4/5, ferma restando la solidarietà delle parti nei confronti del Ctu.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa e contraria domanda o eccezione, così dispone:
- in accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza n. 1619/2022 pubblicata dal
Tribunale di Milano in data 23.02.2022, condanna quale Società Controparte_1
incorporante di al risarcimento dei danni subiti dagli Controparte_2
appellanti, danni che liquida, per i titoli di cui in motivazione, in euro 189.200,00 e in euro 222.634,83, in favore di e di e in euro Parte_1 Parte_2
28.288,00 in favore del solo;
in ogni caso, oltre a interessi nella Parte_1 misura legale, ai sensi dell'art. 1284, 1° comma, c.c., su detti importi anno per anno rivalutati secondo gli indici Istat – F.O.I. dal dovuto sino alla data odierna e oltre ai soli interessi legali ulteriormente maturandi, senza ulteriore rivalutazione, sino all'effettivo pagamento;
- condanna alla rifusione, in favore di e di Controparte_1 Parte_1
delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio che, Parte_2
pagina 24 di 25 compensate nella misura di 1/5, liquida per la parte restante in complessivi euro
34.062,00 (di cui euro 17.966,00 per il primo grado ed euro 16.096,00 per l'appello), oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge;
- pone, in via definitiva, le spese della Ctu grafologica, liquidate con decreto in pari data e della Ctu contabile, liquidate con decreto del 28.08.2024, a carico di Parte_1
e di nella misura di 1/5 e di nella misura dei Parte_2 Controparte_1
4/5, ferma restando la solidarietà delle parti nei confronti dei Ctu;
- condanna a manlevare di quanto quest'ultima sia Controparte_3 Controparte_1
tenuta a corrispondere in virtù dei capi che precedono, nella misura del 50%.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 5 marzo 2025
Il Consigliere Il Presidente
Manuela Cortelloni Domenico Bonaretti
pagina 25 di 25 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2 Sul seguente quesito:
“Il CTU, letti gli atti ed i documenti di causa e l'ulteriore documentazione acquisita con il consenso delle parti, sentiti i CTP laddove nominati:
a. accerti e descriva i fondi di investimento, indicati al punto 10) dell'atto di citazione del giudizio di primo grado e, in particolare, evidenzi le caratteristiche essenziali degli stessi, se fossero “fondi ad alto rischio” e se gli investitori risultino essere stati adeguatamente informati delle tipologie di investimento che andavano ad effettuare;
3 Sul punto, si rimanda a Cass. Civ. n. 6890/2021; 4 si rimanda, in tale senso, a Cass. Civ., Sez. III, ordinanza 4 febbraio 2025, n. 2777, ove si è ribadito il seguente principio:
“Secondo il consolidato indirizzo di questa Corte (cui intende darsi continuità), il giudizio di verificazione della sottoscrizione disconosciuta, ai sensi degli artt. 215 e 216 c.p.c., deve necessariamente svolgersi con una perizia grafica espletata sull'originale del documento contenente la sottoscrizione, perché solo in tal modo è possibile rinvenire gli elementi che consentono di risalire, con elevato grado di probabilità, al reale autore della sottoscrizione (Cass., Sez. 2,
Ordinanza n. 3603 del 08/02/2024, Rv. 670000 – 01; Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 711 del 15/01/2018, Rv. 647974 – 01; Sez. 1,
Sentenza n. 16551 del 06/08/2015, Rv. 636340 – 01; Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 7267 del 27/03/2014, Rv. 629895 – 01; Sez. 2,
Sentenza n. 1903 del 27/01/2009, Rv. 606317 – 01; Sez. 1, Sentenza n. 6022 del 15/03/2007, Rv. 599857 – 01; Sez. 2,
Sentenza n. 9202 del 14/05/2004, Rv. 572874 – 01; Sez. 2, Sentenza n. 9869 del 27/07/2000, Rv. 538859 – 01; Sez. 2,
Sentenza n. 1831 del 18/02/2000, Rv. 534045 – 01; Sez. 2, Sentenza n. 11739 del 19/10/1999, Rv. 530696 – 01; Sez. 2,
Sentenza n. 2911 del 04/04/1997, Rv. 503477 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 10469 del 22/10/1993, Rv. 484022 – 01; Sez. 1,
Sentenza n. 5738 del 14/05/1992, Rv. 477216 – 01)”. 5 In quel caso, la non imputabilità dello smarrimento dell'originale della scrittura privata appariva sostanzialmente pacifico, stante che la stessa era contenuta nel fascicolo di ufficio di primo grado e quest'ultimo era andato smarrito, per fatto certamente non imputabile alla parte.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Prima Civile nelle persone dei seguenti magistrati:
dr. Domenico Bonaretti Presidente
dr. Serena Baccolini Consigliere dr. Manuela Cortelloni Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al R.G. n. 2714/2022, promossa in grado di appello
DA
(C.F. ; (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
); elettivamente domiciliati in Roma, Viale Liegi n. 58, presso lo studio C.F._2 dell'avv. Vincenzo Cancrini, che li rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. Gaetano Gutterez;
appellante
CONTRO
(C.F. , in proprio e quale società incorporante Controparte_1 P.IVA_1
(C.F. , elettivamente domiciliata in Controparte_2 P.IVA_2
Milano, Corso Europa n. 13, presso lo studio dell'avv. Maria Rossella Mariani, che la rappresenta e difende come da delega in atti;
appellata pagina 1 di 25 (C.F. ; Controparte_3 C.F._3 appellato contumace
Avente ad oggetto: intermediazione finanziaria – risarcimento del danno
Sulle seguenti conclusioni
Per Parte_1 Parte_2
“Voglia l'On.le Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, in riforma della sentenza indicata in epigrafe e in accoglimento della presente impugnazione, preliminarmente, in via istruttoria,
- sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, per i gravi motivi meglio indicati in narrativa;
- ammettere i mezzi di prova indicati dall'Appellante nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado e nel corso del medesimo, da intendersi qui come ché integralmente trascritti, acquisendo comunque, anche a norma dell'art. 345 c.p.c. i documenti indicati in atti perché rilevanti ai fini del decidere e, dando corso ad apposita CTU grafologica volta ad accertare la veridicità o meno delle sottoscrizioni apposte su tutta la documentazione meglio indicati in atti, CTU di stima
finalizzata al calcolo dei danni patrimoniali e non patrimoniali, patiti dagli Appellanti in conseguenza della condotta illecita dei convenuti;
- in virtù della querela incidentale di falso riportata in narrativa, che ad ogni effetto i Sigg. e Parte_1 Parte_2 reiterano, accertare e dichiarare che i documenti sopra meglio indicati e, segnatamente, (1) gli ordini di bonifico
[...] meglio indicati sub 1), 1.a) e
1.b) e (2) le operazioni di investimento mobiliare sopra meglio indicate sub 2), 2.1, 2.2, 2.3,
2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11 (denominati: “Modulo Adesione “Fondo F&F Select America”; “Modulo Adesione
“Select Europa”; “Modulo Adesione “Potenziale Europa”, successivamente incorporato in “DWS Europa Growth”;
“Modulo Adesione “DWS Eurorisparmio”; “Modulo di adesione “DWS BRIC PLUS”; “Modulo Adesione “NEW
RESOURCES”; “Modulo Adesione “DWS RUSSIA” e “DWS INDIA”; “Modulo Adesione multi comparto “DWS Invest
Sicav”, in specie comparto “DWS COMMODITY PLUS LC”; “Modulo Adesione “DWS BRAZIL”; “Modulo Adesione
“DWS INVEST ENERGY LC”, “Modulo Adesione del 25.03.2008 “TITOLI E DIRITTI DI OPZIONE OP TITOLI IN
VALUTA//NOTE:NUM. PRINCIPLE TRADEISIN DEOOODWSOJEO) recano sottoscrizioni apocrife del Sig. P.IVA_3
e/o della Sig.ra e, per l'effetto, che i suddetti ordini di bonifico ed operazioni di Parte_1 Parte_2 investimento mobiliare sono nulli in quanto eseguiti con firme apocrife. Con ogni consequenziale pronuncia altresì.
- Sempre in via istruttoria, nella denegata e non creduta ipotesi in cui il Collegio dovesse ritenere il disconoscimento dei documenti tardivo, in virtù della spiegata querela di falso incidentale, ammettere la CTU grafologica volta ad accertare l'apocrifia delle sottoscrizioni apposte sui documenti sopra analiticamente indicati nel motivo afferente alla querela di falso incidentale, utilizzando le scritture di comparazione sopra e in atti meglio indicate;
Nel merito (e in ogni caso), pagina 2 di 25 - per i motivi e le causali di cui in narrativa, accertare e dichiarare che i documenti sopra meglio indicati e, segnatamente, (1) gli ordini di bonifico meglio indicati sub 1), 1.a) e
1.b) e (2) le operazioni di investimento mobiliare sopra meglio indicate sub 2), 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7,
2.8, 2.9, 2.10, 2.11 recano sottoscrizioni apocrife del Sig. e/o della Sig.ra Parte_1
Parte_2
- accertare e dichiarare la responsabilità di (ex Controparte_1 Controparte_2
per gli illeciti commessi dal promotore finanziario, Sig. , per responsabilità Controparte_3
contrattuale e/o extra contrattuale, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1218, 2033, 2043, 2049 c.c., dell'art. 31 D. Lgs. 58/98 e, per l'effetto:
- condannare la e il Sig. , in solido tra loro, al risarcimento Controparte_1 Controparte_3
dei danni tutti patiti e patiendi e, segnatamente, al pagamento, quale danno emergente: in favore dei Sigg. e della somma di € 236.500,00 Parte_1 Parte_2
o di quella maggiore o minore somma che verrà accertata in istruttoria o, in difetto equitativamente determinata, quali somme indebitamente distratte dal Sig. in favore di terzi estranei con CP_3
ordini di bonifico dal conto corrente ai predetti cointestato n. 821266 meglio indicato in atti, nonché in favore del solo Sig. della somma di € 36.360,00 o, di quella Parte_1
maggiore o minore somma che verrà accertata in istruttoria o, in difetto equitativamente determinata, quali somme indebitamente distratte dal Sig. con ordini di bonifico dal CP_3
conto corrente n. 840012 meglio indicato in atti. Il tutto oltre interessi e rivalutazione come per legge;
in favore dei Sigg. e della somma di € 610.500,00 Parte_1 Parte_2
o di quella maggiore o minore somma che verrà accertata in istruttoria o, in difetto,
equitativamente determinata, a titolo di restituzione delle somme indebitamente investite nei titoli e/o strumenti finanziari sopra meglio indicati sub 2), 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10,
2.11. Il tutto, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge;
- condannare la e il Sig. in solido tra di loro, al Controparte_1 Controparte_3
risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali patiti dagli appellanti, che emergeranno nel corso dell'istruttoria, o in subordine, in via equitativa, per le causali e i motivi esposti in narrativa.
Con ogni consequenziale pronuncia”. pagina 3 di 25 Per Controparte_1
come in atti rappresentata e difesa, nel richiamare qui tutte le eccezioni,
[...]
deduzioni ed istanze svolte nel corso del presente e precedente grado di giudizio, senza rinuncia alcuna, insiste perché l'Ecc.ma Corte d'Appello, contrariis rejectis, previa ogni più ampia ed opportuna declaratoria, in integrale conferma della sentenza n. 1619/2022, depositata in data 23
febbraio 2022 dal Tribunale di Milano, Sez. VI, in composizione monocratica, Giudice Unico
dott.ssa Carbone, a definizione del giudizio di primo grado, rubricato sub R.G. 31042/2020., voglia così giudicare:
in via preliminare
- dichiarare inammissibili ai sensi dell'art. 345 c.p.c. la domanda di responsabilità contrattuale ex art. 1228 c.c. e quella di ripetizione di indebito ex art. 2033 c.c. in quanto proposte per la prima volta nel presente giudizio di appello;
- dichiarare inammissibile la querela di falso incidentale, in quanto nulla ai sensi dell'art. 221,
comma 2 c.p.c.; nel merito in via principale
- respingere tutte le domande svolte da controparte in quanto infondate in fatto ed in diritto e, in ogni caso, in quanto non provati gli elementi costitutivi delle stesse per le ragioni esposte in narrativa;
in via subordinata
- accertare e dichiarare la sussistenza del concorso di colpa in capo agli Appellanti, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1227 c.c., nella causazione del preteso danno da diminuzione patrimoniale e, conseguentemente, escludere ovvero ridurre l'entità del risarcimento eventualmente dovuto in favore di parte appellante nella misura che sarà ritenuta di giustizia in considerazione dell'entità del concorso colposo di controparte;
ancora in via subordinata
- accertata e dichiarata la responsabilità del Sig. nella produzione del danno a Controparte_3
carico di parte appellante, dichiarare tenuto lo stesso a manlevare e tenere indenne CP_1
quale società incorporante da ogni e qualunque
[...] Controparte_2 responsabilità dipendente dall'accoglimento totale o parziale delle domande attoree;
pagina 4 di 25 - per l'effetto, condannare il Sig. al pagamento in favore della di tutte le Controparte_3 CP_2
somme che la stessa, a sua volta, fosse condannata a pagare nei confronti degli Appellanti o comunque della minor somma che fosse ritenuta di giustizia in ragione dell'effettivo coinvolgimento di ciascun promotore nelle vicende per cui è causa e delle relative responsabilità. in via istruttoria:
- a fronte dell'istanza depositata in data 27 giugno 2024, disporre la chiamata a chiarimenti del c.t.u. o, in subordine, dichiarare la nullità della relazione depositata per i motivi ivi esposti;
- accertare e dichiarare l'inammissibilità dei disconoscimenti avversari, per le motivazioni in atti;
- in considerazione dei disconoscimenti avversari, fermo restando l'eccezione di inammissibilità dei suddetti disconoscimenti e condizionatamente al suo eventuale rigetto, Controparte_1
dichiara di volersi valere delle sottoscrizioni disconosciute, e formula istanza di verificazione, ai sensi dell'art. 216 c.p.c., affinché sia disposta CTU grafologica, indicando quali scritture di comparazione le sottoscrizioni degli Appellanti apposte nella procura alle liti rilasciata per l'atto di citazione del presente giudizio, i contratti di accensione dei rapporti di conto corrente pacificamente riconosciuti;
- in via condizionata al rigetto dell'eccezione di inammissibilità della querela di falso,
[...] dichiara ai sensi dell'art. 222 c.p.c. di volersi valere di tutti i documenti prodotti nel CP_1
giudizio di primo grado;
- respingere tutte le richieste istruttorie avversarie formulate con la memoria ai sensi dell'art. 183,
comma, n. 2 c.p.c. in quanto inammissibili per le motivazioni esposte in atti in via incidentale condizionata:
- in riforma dell'ordinanza istruttoria del 16 febbraio 2022 resa dal Tribunale di Milano, ammettere le seguenti prove: in caso di contestazione del doc. 25 (registro dei resi postali), la chiede di essere ammessa alla prova diretta per testi sui CP_2 seguenti capitoli di prova, proceduti da “vero che”:
(1) trasmetteva a tutti i suoi clienti rendicontazioni denominate “Situazioni Patrimoniali e Controparte_2
Previdenziali”, come quelle di cui al documento prodotto sub doc. 24 che si rammostra al teste;
(2) le “Situazioni Patrimoniali e Previdenziali” riepilogano tutti gli investimenti posti in essere dal cliente, il valore degli stessi, il numero delle azioni di Sicav e di quote di fondi sottoscritti, il valore delle singole azioni e quote ed il valore complessivo delle azioni e delle quote di fondi comuni possedute nonché il saldo di conto corrente intrattenuto con e collocato da;
Controparte_1 Controparte_2
(3) trasmette a tutti i suoi clienti con cadenza trimestrale gli estratti dei conti correnti che i medesimi Controparte_1 hanno acceso con la CP_2
pagina 5 di 25 (4) ha eseguito alcuni controlli per verificare se sussistevano resi postali per la posizione dei Sig.ri CP_1 Parte_1
e Pt_2
(5) La ha verificato l'assenza di resi postali, nel relativo registro dei resi postali, sia per il nominativo del Sig. CP_2 sia per il nominativo della Sig.ra con riferimento alle SPP trasmesse ai clienti (sub Parte_1 Parte_2 doc. 24) e con riferimento agli estratti dei conti correnti nn. 840012, 821266, 724816 trasmessi agli indirizzi indicati nei relativi contratti (doc. 9bis, doc. 7 e doc. 5), come risulta dagli estratti del registro prodotto sub doc. 25 che si rammostra al teste.
Si indica come teste la dott.ssa , domiciliata presso la sede legale di Testimone_1 Controparte_1
In ogni caso, con vittoria di spese e competenze, onorari, IVA e CPA di entrambi i gradi di giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con sentenza n. 1619/2022 pubblicata in data 23.02.2022, il Tribunale di Milano così decideva:
“a) rigetta le domande attoree;
b) condanna gli attori, in solido fra loro, al pagamento, in favore di , in proprio Controparte_1
e in qualità di società incorporante , delle spese processuali che liquida in Controparte_2
euro 8.500,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso forfetario per spese generali nella misura del 15%, oltre ad Iva e cpa come per legge”.
2. La pronuncia qui impugnata definiva il giudizio promosso da e da Parte_1
e volto ad ottenere la condanna di quale Banca Parte_2 Controparte_1
che aveva incorporato al risarcimento dei danni subiti, patrimoniali e Controparte_2
non patrimoniali, in conseguenza delle condotte illecite realizzate dal promotore finanziario e delle quali era chiamato a rispondere anche l'intermediario ai sensi Controparte_3 dell'art. 31 d.lgs. 58/1998 e successive modifiche.
3. Gli allora attori, a fondamento delle proposte domande, essenzialmente, esponevano quanto segue:
- che era stato il loro promotore finanziario, poi, radiato dall'albo in virtù di Controparte_3
delibera Consob n. 17729 del 17 maggio 2011;
pagina 6 di 25 - che, inoltre, nei confronti del medesimo, era stato nominato un amministratore di sostegno, sempre nell'anno 2011, dal Tribunale di Arezzo, in quanto era risultato un soggetto affetto da “prodigalità”;
- che - a seguito del protesto di un assegno subito da nel mese di Parte_1 novembre dell'anno 2009, allorquando doveva eseguire il pagamento del canone di locazione dell'immobile ove esercitava l'attività - i medesimi effettuavano gli approfondimenti del caso e venivano a conoscenza delle illecite distrazioni realizzate dal promotore mediante l'esecuzione di bonifici, in favore di terzi sconosciuti, dai loro conti correnti e, in particolare, sia dal c/c cointestato ad entrambi (n. 821266), sia dal conto intestato al solo (n. 840012), entrambi accesi presso Parte_1 Controparte_1
e sui quali il medesimo promotore non aveva la delega ad operare;
- che il danno subito veniva indicato in complessivi euro 236.500,00 in relazione al conto corrente cointestato ad entrambi (n. 821266) e in euro 35.360,00 per il conto corrente intestato al solo (n. 840012), per un totale di euro 271.860,00; Parte_1
- che, successivamente, apprendevano anche dell'esistenza dei contratti di investimento, con
“alto livello di rischio”, recanti sottoscrizioni apocrife e non ai medesimi autenticamente riferibili e relativi ad operazioni di investimento non accompagnate, per tutta la durata del rapporto, da alcuna adeguata informazione circa il livello di rischio “alto” degli investimenti;
- che, in conseguenza di ciò, assumevano di avere subito diversi danni, patrimoniali e non patrimoniali, dei quali chiedevano l'integrale ristoro.
4. costituendosi nel giudizio di primo grado, concludeva per il rigetto Controparte_1
delle domande attoree, principalmente, evidenziando:
- l'intervenuta prescrizione quinquennale dell'azione di risarcimento del danno ex art. 2947
c.c.;
- la carenza di prova degli elementi costitutivi delle domande così proposte;
- il concorso colposo degli attori nella determinazione del danno, ex art. 1227 c.c.
5. veniva chiamato in causa, a manleva, da e restava Controparte_3 Controparte_1
contumace.
pagina 7 di 25 6. Fatta tale premessa, l'iter motivazionale della sentenza di primo grado può riassumersi come segue.
(i) i disconoscimenti dell'autografia delle sottoscrizioni, relativamente ai fondi di investimento ed effettuati con l'atto di citazione, erano da ritenersi generici e, in ogni caso, risultava mancante la domanda di accertamento della falsità (così, pg. 8 sentenza).
Gli ulteriori disconoscimenti relativi alla documentazione prodotta dalla con la comparsa di CP_2
costituzione e risposta erano stati effettuati solo con la seconda memoria ex art. 183 c.p.c. e, dunque, erano tardivi.
(ii) L'eccezione di prescrizione, sollevata dalla era infondata, risultando depositati CP_2
gli atti interruttivi della prescrizione e, in particolare, la comunicazione del 25.10.2016
inviata mediante pec e riscontrata dalla banca il 2.11.2016, individuandosi, quale dies a quo, l'anno 2012, allorquando il rapporto fra le parti si interrompeva.
(iii) Nel merito, la domanda proposta da parte attrice era da ritenersi infondata, perché carente di adeguata allegazione e prova circa gli elementi costitutivi della fattispecie (i.e. la consegna delle somme di denaro al promotore , la distrazione di somme da CP_3 parte di quest'ultimo, il nesso di occasionalità necessaria fra le mansioni svolte e l'illecito realizzato e il danno subito).
In particolare, il Tribunale evidenziava la ravvisata carenza probatoria “tenuto conto dell'asserita e non dimostrata apocrifia delle sottoscrizioni apposte dagli attori a contratti e moduli di investimento genericamente indicati nell'atto di citazione e del tacito riconoscimento delle sottoscrizioni apposte alla documentazione prodotta dalla convenuta e tardivamente disconosciuta da parte attrice” (pg. 10 sentenza).
Inoltre, il primo giudice osservava che la delibera Consob di radiazione del promotore non fosse idonea a dimostrare le condotte illecite del promotore, in quanto risultavano omessi i nominativi dei danneggiati;
infine, che non vi è prova del “passaggio di denaro” dall'investitore al promotore finanziario.
7. e hanno proposto appello, avverso la sentenza n. Parte_1 Parte_2
1619/2022, per i seguenti motivi:
pagina 8 di 25 I^ motivo: “Erroneità, nullità della sentenza impugnata in ordine all'eccezione di tardività del
disconoscimento delle sottoscrizioni. Omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia”;
II^ motivo: “Erronea e/o ingiusta motivazione in ordine alla valutazione del quadro probatorio della condotta distrattiva nonché della responsabilità extracontrattuale del promotore sig.
[...]
”; CP_3
III^ motivo: “Querela di falso incidentale ex artt. 221 e ss. c.p.c.”;
IV^ motivo: “Errata e/o insufficiente motivazione in ordine alla violazione dell'intermediario degli obblighi informativi, ai sensi dell'art. 23, comma 6, D.Lgs. n. 58/1998”;
V^ motivo: “Sulla necessità di disporre la CTU”.
8. si è costituita in appello e ha concluso per il rigetto dell'impugnazione. Controparte_1
9. , ritualmente citato per il presente giudizio, veniva dichiarato contumace Controparte_3
alla prima udienza di comparizione celebrata in data 1° febbraio 2023.
10. In appello, la causa veniva istruita mediante Ctu grafologica1 e Ctu contabile2. 1 Sul seguente quesito:
“Il Ctu, letti gli atti ed i documenti di causa, effettuati i necessari accessi presso i Pubblici Uffici, sentiti i Ctp, laddove nominati: dica se le sottoscrizioni apposte nei contratti di investimento, indicati a pg. 3 dell'atto di citazione in primo grado, siano autenticamente riferibili alle persone degli odierni appellanti, utilizzando, quali scritture di comparazione le sottoscrizioni apposte in calce alle procure alle liti ed ai documenti di identità”;
pagina 9 di 25 11. All'udienza dell'11 dicembre 2024, le parti precisavano le rispettive conclusioni e venivano assegnati i termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica ex art. 190 c.p.c.
La decisione è stata assunta nella camera di consiglio del 19 marzo 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. Con il primo motivo di appello, la sentenza di primo grado viene impugnata per avere ritenuto generico e tardivo il disconoscimento delle sottoscrizioni, così come effettuato da parte attrice in primo grado.
La Corte ritiene che il motivo in esame sia fondato, nei limiti che si vanno ad evidenziare.
I.A. Si premette che, con la censura in esame, gli appellanti prospettano di avere disconosciuto, già con l'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado le sottoscrizioni presenti nei fondi di investimenti ivi indicati.
I.B. Sul punto, si rileva come il primo giudice abbia enunciato il seguente principio di diritto – in tema di c.d. disconoscimento preventivo – quale principio che, di per sé, non è oggetto di impugnazione da alcuna delle parti in causa:
“La parte che sostenga la non autenticità della sottoscrizione del documento, recante l'apparente sua firma, non è tenuta ad attendere di essere evocata in giudizio da chi affermi una pretesa sulla
base di tale documento, per poter effettuare il disconoscimento, ma può assumere l'iniziativa del
processo per sentire accertare la non autenticità della sottoscrizione (e accogliere le domande che postulano tale accertamento), con la conseguenza che, in tale caso, si applicano le ordinarie
b. accerti gli ordini di bonifico che risultano eseguiti dal conto corrente degli attori (ai medesimi cointestato o intestato in via esclusiva a ciascuno di essi), dando chiara indicazione della data, del luogo in cui sono stati disposti (Milano, Arezzo, Roma o altro luogo), delle modalità (allo sportello o in altro modo), della distinta contabile (se presente agli atti) e del destinatario dei pagamenti;
dica, altresì, se il promotore finanziario
avesse delega ad operare sui citati conti correnti;
Controparte_3
c. offra, in ogni caso, alla Corte gli elementi utili ai fini della decisione e per l'eventuale quantificazione del danno subito dagli investitori, tenuto conto di eventuali accrediti derivanti dalla vendita dei titoli controversi
e/o.riscossione di cedole”.
pagina 10 di 25 regole probatorie e non la disciplina prevista dagli articoli 214 e ss. c.p.c.” – (pg. 8 sentenza primo grado).
Invero, secondo l'orientamento interpretativo che si intende confermare3, il c.d. disconoscimento preventivo deve ritenersi validamente proposto allorquando, individui, con certezza, la documentazione oggetto del disconoscimento, anche se non ancora prodotta in giudizio e sempre che quest'ultima sia nota alle parti ed abbia rilevanza probatoria ai fini della decisione.
I.C. Tenuto conto dei principi generali indicati, nel caso di specie, si ritiene validamente proposto il disconoscimento preventivo delle sottoscrizioni presenti nei contratti di investimento indicati dagli attori al punto n.10) dell'atto di citazione.
Invero, tale disconoscimento veniva così formulato:
“10. Che le posizioni in capo al per quanto concerne i rapporti intrattenuti con Parte_1 CP_2
e , alcuni di essi, caratterizzati da firma apocrifa (scoperti successivamente), erano i CP_2
seguenti: Fondo F&F SELECT AMERICA presso e , sede di CP_2 Controparte_4
Milano Via M. Gioia, 8 mediante sottoscrizione del modulo di adesione (con firma apocrifa) in
Arezzo in data 28.05.2002 addebitando sul c/c personale di investimento n. 1262357 intrattenuto
presso F&F banca S.p.a. (doc. 4); Fondo presso e Controparte_5 CP_2 CP_4
, sede di Milano Via M. Gioia, 8 mediante sotto-scrizione del modulo di adesione in
[...]
Arezzo in data 28.05.2002, c/c personale di investimento n. 1262357 (doc. 5); Fondo DWS INVEST
Sicav, Bric Plus, presso DWS Investiments sede di Lussemburgo, , mediante Parte_3
sottoscrizione del modulo di adesione in Arezzo in data 15.01.2007, cointestatario Parte_2
c/c personale n. 840012 (doc. 6); Fondo DWS RUSSIA e INDIA, presso DWS Investiments
[...]
sede di Lussemburgo, , mediante sottoscrizione del modulo di adesione in Parte_3
Arezzo in data 16.05.2008, c/c personale n. 840012 (doc. 7); nonché i fondi DWS Eurorisparmio
LC - PIC A, DWS EUROPA GROWYH LC, DWS EUROPA LC, DWS AMERICA LC, DWS
BRAZIL EUR, DWS INVEST NEW RESOURCES LC EUR, DWS INVEST BRIC PLUS LC EUR,
DWS INVEST COMMODY PLUS LC EUR, DWS INVEST ENERGY LC EUR, con firma apocrifa”.
pagina 11 di 25 Tenuto conto delle specifiche indicazioni degli allora attori, non appare condivisibile la valutazione del Tribunale nella parte in cui ha ritenuto che detto disconoscimento delle sottoscrizioni fosse stato formulato “senza indicare nel dettaglio i singoli documenti su cui era stata apposta la firma apocrifa” – (pg. 8 sentenza).
I documenti di riferimento – e che avrebbero dovuto essere oggetto di approfondimento istruttorio già in primo grado - erano stati indicati, essendo stati elencati, nel dettaglio, i contratti dei quali si contestava l'apocrifia delle sottoscrizioni – contratti che erano noti ad entrambe le parti, in quanto nella pacifica disponibilità dell'intermediario e che venivano, in parte, già allegati all'atto di citazione (cfr. docc. 4 – 7) e, in parte, prodotti dalla stessa banca con la comparsa di costituzione e risposta.
I.D. Inoltre, nel caso in esame, appare rispettato il “principio della domanda” (art. 112 c.p.c.) – diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale - tenuto conto delle conclusioni rassegnate dagli attori in primo grado e con le quali chiedevano accertarsi la responsabilità della “per i CP_2 motivi e le causali di cui in narrativa”.
Le conclusioni, così rassegnate, devono leggersi unitamente alle argomentazioni espresse nella narrativa dello stesso atto di citazione e, in particolare, valutando la denunciata apocrifia delle sottoscrizioni presenti in tali contratti di investimento, così come l'esecuzione, nel tempo, di diverse operazioni di investimento e di disinvestimento, non previamente autorizzate.
Pertanto, l'accertamento dell'apocrifia delle sottoscrizioni rappresentava, nella prospettazione attorea, un prius logico rispetto all'accertamento della dedotta responsabilità del promotore finanziario.
II. Con il secondo motivo di appello, la sentenza di primo grado viene impugnata per
l'erronea valutazione del quadro probatorio, con particolare riferimento alla condotta illecita e distrattiva del promotore finanziario.
Il secondo motivo di appello viene valutato unitamente al quarto – poiché logicamente connessi –
e con il quale gli appellanti si dolgono del non corretto accertamento della violazione dei doveri
informativi da parte del promotore.
La Corte ritiene che le censure in esame siano fondate, nei termini che si vanno ad evidenziare.
pagina 12 di 25 II.A. Innanzi tutto, occorre dare conto dell'esito della Ctu grafologica svolta in appello.
Si premette che la Ctu ha avuto ad oggetto le sottoscrizioni presenti nei contratti già in precedenza indicati e oggetto di disconoscimento preventivo con l'atto di citazione di primo grado e, rispetto ai quali, la ha manifestato la volontà di volersene avvalere, reiterando l'istanza di CP_2
verificazione in appello.
Solo in sede peritale, è emerso che parte appellata non fosse in grado di produrre gli originali di tali documenti, in quanto “smarriti”.
Integrato il contraddittorio fra le parti, il Ctu, all'udienza del 6.7.2023 - richiesto da questa Corte di chiarire se ed in che termini fosse possibile svolgere l'accertamento richiesto sulle “copie” di tali documenti (così come richiesto dalla e con quali risultati dal punto di vista scientifico - così CP_2
rispondeva:
“Nel caso risulti la riconducibilità del tracciato apparente sulla fotocopia a sottoscrittori indicati nei documenti sulla base della copia, in mancanza dell'originale, resta il dubbio se il tracciato possa essere frutto di fotocomposizione e fotomontaggio avvenuti con qualsiasi mezzo o tecnologia. Preciso che solo qualora il tracciato non risulti riconducibile, è possibile concludere con grado di certezza tecnica sull'apocrifia” – (cfr. verbale udienza cit.).
Per tali ragioni, si è ritenuto di dare comunque corso all'accertamento peritale, pur tenendosi conto dei preliminari chiarimenti del Ctu e dei possibili limiti dell'attività di indagine che si andava ad eseguire, ritenendosi comunque utile una valutazione tecnica in ordine a tale profilo.
Il CTU, sulla base di valutazioni accurate e precise e che danno conto, in relazione a ciascuno dei contratti oggetto di causa, delle verifiche effettuate, ha concluso per la natura “artificiosa” di alcune sottoscrizioni, in ragione delle accertate discrepanze rispetto alle scritture di comparazione;
in taluni casi, ha evidenziato la macroscopica grossolanità e, in altri, la presenza di numerose anomalie che ne fanno ipotizzare la composizione artificiosa per “sovrapposizione” o “la copiatura di modello preesistente”.
Per le sottoscrizioni risultate apparentemente riferibili agli appellati, il Ctu ha concluso nel senso che non è improbabile che le sottoscrizioni siano il risultato di un fotomontaggio e/o di una pagina 13 di 25 manipolazione del documento – con valutazioni che, così come dal medesimo precisato, scontano l'incertezza conseguente all'omessa produzione in giudizio degli originali.
II.B. Tenuto conto degli accertamenti scientifici effettuati, la Corte osserva quanto segue.
Innanzi tutto, si evidenzia che il preliminare chiarimento, reso dal CTU all'udienza del 6.7.2023 e di cui si è sopra data contezza, riflette – da un punto di vista tecnico – il generale principio di
diritto in base al quale la parte, che si vuole avvalere di un documento la cui sottoscrizione è stata disconosciuta, ha l'onere di produrre gli originali, ai fini della verificazione.
La ragione risiede nell'esigenza di garantire la fattibilità degli accertamenti grafologici sull'originale del documento, così come di tutti quegli accertamenti che tali indagini normalmente richiedono e che consentono di individuare l'effettivo sottoscrittore, con tutte le conseguenze del caso.4
Nel caso di specie, la Banca ha riferito – (solo con pec 31 maggio 2023 allegata alla CTU grafologica in appello) – che “non sono stati reperiti i documenti originali oggetto della verifica”, insistendo affinché la stessa venisse comunque effettuata sulle copie agli atti.
Sul punto, si osserva come lo “smarrimento” di tali documenti, appaia genericamente allegato dalla tra l'altro, solo nel giudizio di appello e solo in sede peritale e senza circostanziare le CP_2
ragioni o le cause che hanno dato origine allo smarrimento.
pagina 14 di 25 In ogni caso - anche a ritenere la non imputabilità dello smarrimento di tale documentazione - si osserva che, in generale, la ctu grafologica svolta sulla copia non sia, quoad effectum, equiparabile agli accertamenti peritali che si svolgono sull'originale dello stesso documento (cosa che, nella specie, è risultata non possibile).
In tali casi, “L'impossibilità di eseguire una perizia grafologica attendibile (sul piano scientifico) sulla copia fotostatica della scrittura privata la cui sottoscrizione sia stata disconosciuta, almeno nei casi in cui l'originale del documento non sia disponibile per cause non imputabili alla parte che l'ha prodotto in copia (e sempre che la conformità di quest'ultima all'originale sia incontestata o sia in altro modo accertata), non esclude, infatti, la possibilità di chiedere, comunque, la verificazione dell'autenticità della sottoscrizione disconosciuta, in quanto tale autenticità può essere dimostrata non solo con una perizia grafologica – che, come tale, ha di norma carattere decisivo ed assorbente in proposito – ma anche con qualunque altro mezzo di prova, purché ammissibile e, ovviamente, ugualmente attendibile.
In tale ottica, non può escludersi che, almeno in determinati casi, ed in presenza di altri specifici e circostanziati diversi elementi indiziari di prova, possa essere disposta anche una consulenza tecnica grafologica sulla copia fotostatica della scrittura privata (di cui sia accertata la conformità all'originale), purché l'indagine sia diretta ad ottenere dal consulente le sole informazioni di carattere tecnico-scientifico compatibili con un esame della copia della scrittura stessa (e non, quindi, la diretta
e sicura attestazione dell'autenticità della relativa sottoscrizione sulla base della sola valutazione grafologica di essa, in particolare delle caratteristiche fisiche del segno grafico e modalità della sua impressione sul supporto, ciò che richiede necessariamente l'esame dell'originale). In tal caso, l'esito della consulenza grafologica, nei limiti del ristretto oggetto di essa appena indicato, potrà essere eventualmente valutato, unitamente agli altri elementi di prova disponibili, pur non potendo da solo fornire la piena prova richiesta ai fini dell'esito positivo del procedimento di verificazione”.5
Quindi, i principi ricordati e gli esiti della CTU, in difetto di altri elementi di prova – non acquisiti in giudizio – portano, conclusivamente, ad affermare che le sottoscrizioni presenti nei citati contratti di investimento non siano state positivamente verificate.
pagina 15 di 25 Infine, si ritiene infondato il rilievo, sollevato dalla in atti conclusivi (in particolare, pgg. 4 e CP_2
ss. comparsa conclusionale), circa il fatto che CTU, esorbitando dal quesito assegnato, avrebbe riscontrato anche evidenti sovrapposizioni e manipolazioni nella redazione di tali documenti.
Il CTU ha correttamente fornito tale indicazione – sulla quale, peraltro, si è articolato il contraddittorio in sede peritale – in quanto funzionale ad accertare se le sottoscrizioni presenti in tali documenti fossero autentiche o apocrife e, pertanto, laddove ha accertato l'evidente
“sovrapposizione” di firme presenti in diversi documenti (rispetto alle quali, essendo state prodotte solo le copie, ha evidenziato che non sia possibile accertare quale sia la matrice e quale la copia), ha evidenziato l'oggettiva difficoltà di eseguire l'accertamento richiesto (si rimanda, sul punto, alle pgg. 80 e ss. della relazione peritale, ove il CTU evidenzia, punto per punto, tutte le problematiche riscontrate e che, in sintesi, si sono evidenziate).
II.B. Ulteriormente, si evidenzia che la CTU contabile ha esaminato l'ampia documentazione versata in atti nel giudizio di primo grado, onde accertare, dal punto di vista tecnico, i seguenti profili:
a) da un lato, la tipologia di fondi di investimento che apparivano sottoscritti dagli appellanti e se si trattasse – come dai medesimi allegato – di “fondi ad alto rischio” e se i medesimi risultassero informati delle caratteristiche degli stessi;
b) dall'altro, gli ordini di bonifico oggetto di controversia, che risultavano disposti con addebito sui conti correnti degli appellanti e, tra l'altro, se avesse delega ad operare su detti Controparte_3
conti correnti;
c) del danno subito dagli investitori.
La Corte, tenuto conto degli accertamenti effettuati, osserva quanto segue.
(i) Innanzi tutto, il CTU ha accertato come i prodotti finanziari oggetto di disamina fossero
- tutti - “ad alto rischio”, salvo che il “Fondo Eurorisparmio”, classificabile in termini di “fondo bilanciato a rischio medio per la presenza di azioni e obbligazioni in quota sostanzialmente paritaria” (così, conclusioni, pg. 24 relazione).
(ii) Quanto alle informazioni fornite agli investitori, si ritiene non condivisibile la valutazione del CTU, nella parte in cui ha affermato che gli investitori fossero a pagina 16 di 25 conoscenza della rischiosità di tali investimenti, in quanto i medesimi avevano già sottoscritto altri fondi di investimento di analoga tipologia, così da far ritenere che “gli
Appellanti fossero degli investitori abituali di prodotti finanziari con medesimo rischio, rispetto a quelli oggetto di contestazione” – (cfr., tra l'altro, pg. 13 CTU).
Tale valutazione non appare condivisibile, tenuto conto dei principi generali elaborati da tempo dalla giurisprudenza di legittimità e che si riassumono come segue:
a. gli obblighi informativi gravanti sull'intermediario, in forza delle disposizioni di cui all'art. 21 Tuf e agli artt. 27, 28 e 29 Reg. intermediari 11522/1998 e successive modifiche sono finalizzati a consentire all'investitore di operare in modo consapevole e vanno perciò adempiuti in vista dello specifico investimento considerato 6;
b. grava sull'intermediario, ai sensi dell'art. 23 Tuf, l'onere di provare di avere agito con la specifica diligenza richiesta e, dunque, dimostrare di avere correttamente informato i clienti sulla natura, i rischi e le implicazioni della specifica operazione relativa ai titoli mobiliari oggetto di investimento;
c. il riscontrato inadempimento dell'intermediario agli obblighi informativi ingenera una presunzione legale di sussistenza del nesso causale e suscettibile di prova contraria da parte del medesimo intermediario;
d. a tali fini, non appare sufficiente la (sola) valutazione di adeguatezza delle operazioni rispetto alla propensione al rischio dell'investitore, posto che l'inosservanza dei doveri informativi è, ex se, fattore di disorientamento del medesimo che condiziona le scelte di investimento;
e. né, appare sufficiente il riferimento alla pregressa esperienza dell'investitore (laddove non si tratti di investitore professionale o abituale), in quanto detto obbligo ha la finalità di
“riequilibrio dell'asimmetria del patrimonio conoscitivo – informativo delle parti in favore dell'investitore medesimo, al fine di consentirgli una scelta realmente consapevole (Cass.,
Sez. I, 6.12.2022, n. 35789)”7. 6 Sul punto, tra le altre, Cass. Civ. I, 28 febbraio 2024, n. 5354; 7 Sul punto, si rimanda a Cass. Civ., I, ordinanza 4 marzo 2025, n. 5702; nello stesso senso: Cass. Civ., I, n.
19322/2023, n. 12990/2023; n. 7288/2023; pagina 17 di 25 Su tali basi e in relazione al caso di specie, questa Corte osserva come la valutazione del CTU non sia condivisibile, in ragione dei principi generali testé ricordati.
Innanzi tutto, non risulta ex actis che gli appellanti fossero investitori abituali o professionali.
Inoltre, si osserva che - dalla documentazione agli atti - non risultano presenti prospetti informativi aventi contenuti specifici e tali da far ritenere che gli investitori fossero stati resi edotti dell'alta rischiosità dei fondi di investimento che andavano a sottoscrivere, così come delle successive operazioni di disinvestimento e di passaggio da un fondo all'altro (c.d. switch) eseguiti nel corso del rapporto.
I doc. nn. 10bis, 14 bis e 17 bis prodotti dalla - che sono i prospetti informativi relativi a CP_2 varie tipologie di “fondi comuni di investimento” (tra i quali compaiono anche quelli oggetto di causa), oltre che alle “azioni di Sicav multi – comparto” - si presentano come documenti di portata ampia e generale, che non offrono alcun elemento di conoscenza specifica del fatto che i fondi proposti agli appellanti fossero “fondi ad alto rischio” e del conseguente impatto economico che si sarebbe potuto verificare a carico dei medesimi.8
Per tali principali ragioni, la prova liberatoria, gravante a carico dell'intermediario, in ordine allo specifico profilo esaminato, non si ritiene raggiunta.
(iii) Ulteriormente, il Ctu contabile ha verificato che il promotore finanziario non aveva
“delega ad operare” sui conti correnti – aspetto, quest'ultimo, rilevante in relazione ai
“bonifici distrattivi”.
La Corte osserva come tale accertamento sia corretto.
Il diverso documento (prodotto sub 6 bis da parte della Banca) non rappresenta una “delega” ad operare in conto corrente, trattandosi, invece, di un'autorizzazione preventiva degli investitori ad effettuare ordini via fax per “strumenti finanziari”.
Si tratta, infatti, di documento titolato: “Trasmissione ordini di pagamento e di compravendita di strumenti finanziari a mezzo fax”, con il quale – così come ivi indicato – gli appellanti 8 Circa la necessità che - nel caso di sottoscrizioni di fondi comuni di investimento – le informazioni siano specifiche e che non possano limitarsi alla sola consegna del “prospetto informativo”, laddove generico, si rimanda a Cass. Civ., I, 22 maggio 2020, n. 9460; pagina 18 di 25 autorizzavano il a dare esecuzione a tali ordini senza necessità di previa conferma CP_3
telefonica.
In ordine ai “bonifici distrattivi”, il CTU ha accertato che:
- i bonifici, oggetto di indagine ed eseguiti dal c/c cointestato a e Parte_1 Pt_2
(c/c n. 821266) – come da tabella di pg. 13 della relazione – sono stati pari Parte_2
ad euro 236.500,00;
- i bonifici, invece, eseguiti dal conto corrente intestato al solo (c/c n. Parte_1
840012) sono stati pari ad euro 35.360,00;
- alcuni bonifici venivano eseguiti mediante ordini via fax da parte di e sono Controparte_3
tutti documentati dagli estratti conto prodotti in giudizio.
Le contabili dei pagamenti (docc. nn. 7 bis e ss. evidenziano il fatto che gli stessi sono stati CP_2
eseguiti dal (pur se in assenza di delega a operare in conto corrente) e che sono Controparte_3
stati disposti, essenzialmente, dal Arezzo, ove il medesimo era residente (essendo, invece, gli appellanti residenti a [...]).
Inoltre, si osserva che i bonifici distrattivi eseguiti sul conto corrente cointestato n. 821266 (= euro
236.500,00) risultano di pari importo rispetto a quelli accertati da Consob con la delibera di radiazione dall'albo unico dei promotori finanziari assunta in data 17 maggio 2011.
Sul punto, si osserva che – sebbene, in tale delibera sanzionatoria, non risulti indicato il nominativo del cliente e dei beneficiari, in quanto omissati – gli importi e le date ivi evidenziate consentono di ritenere – con certezza – che si riferiscano ai bonifici eseguiti da detto conto cointestato n. 821266.
Invero, ivi risulta così indicato:
“[…] Quanto ai bonifici non autorizzati in favore di terzi estranei alla clientela
[…]
- Sig. …. distrazione a mezzo bonifici per complessivi euro 236.500,00 (in data 17.1.2007 di euro 6.500,00 a favore di … , in data 3.3.2008 di euro 50.000 a favore di … , in data
3.3.2008 di euro 50.000 a favore di … in data 4.3.2008 di euro 40.000 a favore di …, in
data 21.3.2008 di euro 90.000 a favore di …”.
pagina 19 di 25 Trattasi degli stessi importi e delle stesse date relative ai bonifici oggetto di controversia, così
come accertato dal CTU, a pg. 13 della relazione peritale, per il c/c n. 821266 (= euro 236.500,00).
Conclusivamente, tenuto conto di tutte le circostanze evidenziate, oltre che dell'indagini svolte mediante Ctu, si accerta che i bonifici distrattivi eseguiti dal promotore finanziario Controparte_3
siano pari a complessivi euro 271.860,00.
(iv) Sotto altro profilo, il CTU ha analizzato la documentazione depositata in atti ed ha esaminato le operazioni riguardanti i fondi di investimento per cui è giudizio e gli switch effettuati nel corso del tempo (cioè i passaggi da un fondo all'altro), oltre che gli accrediti in favore degli investitori.
Ad esito di tale verifica – che, sul punto, appare dettagliata e congruamente motivata ed alla quale si rimanda per il dettaglio tecnico – il Ctu ha elaborato la “Tabella riepilogativa di tutte le operazioni riguardanti i Fondi sottoscritti dagli Appellanti” (pgg. 14 e ss.), concludendo che “tutti
i prodotti finanziari hanno trovato esatta corrispondenza tra le quantità sottoscritte e quelle disinvestite” - (così, pg. 21 CTU in risposta alle osservazioni del Ctp di parte appellante), tranne che per il Fondo Eurorisparmio e DWS Bric Plus.
pagina 20 di 25 Per questi ultimi, il CTU ha evidenziato che taluni disinvestimenti parziali non risultano accreditati sul conto corrente degli appellanti e, dunque, non sono verificabili.
Per tale ragione, il CTU ha elaborato due distinte tabelle, a seconda che si tenga o non si tenga conto di tali disinvestimenti, nel primo caso, individuando il danno subito dagli investitori in euro
244.531,70 e, nel secondo, in euro 278.293,54.
La Corte ritiene che sia corretta la seconda opzione ricostruttiva, in quanto non vi è effettivamente prova di tale accredito e, dunque, del fatto che gli appellanti abbiano beneficiato di tali somme di denaro in corso di rapporto;
né risulta documentato che il conto corrente ove tali somme sarebbero state accreditate (che è risultato essere un conto corrente presso fosse Controparte_6
intestato (o cointestato) agli appellanti.
II.C. Conclusivamente, sulla base degli accertamenti eseguiti, deve concludersi per la responsabilità del promotore finanziario in relazione alle condotte in precedenza esaminate e, in via solidale, dell'intermediario, in quanto, ai sensi dell'art. 31, 3° comma, TUF “il soggetto abilitato che conferisce l'incarico è responsabile in solido dei danni arrecati a terzi dal consulente finanziario”.
A tali fini, in generale:
a. si richiede il c.d. nesso di occasionalità necessaria tra l'attività svolta dal consulente e la realizzazione del fatto illecito – quale requisito che, oltre a non essere oggetto di contestazione, risulta provato dalle circostanze sopra indicate e, segnatamente, dal rapporto pluriennale che il promotore di e (poi, ha avuto CP_2 CP_2 Controparte_1
con gli appellanti e in occasione del quale ha realizzato gli illeciti descritti;
b. ulteriormente, si osserva che la responsabilità dell'intermediario per il fatto del promotore è da escludere (solo) laddove il danneggiato ponga in essere una condotta agevolatrice che presenti connotati di anomalia, “vale a dire, se non di collusione, quanto meno di consapevole acquiescenza alla violazione delle regole gravanti sul promotore (cfr., ex plurimis, Cass. n. 28634 del 2020, poi richiamata dalla più recente Cass. n. 31894 del
2023)”;
c. si tratta di un accertamento da effettuare in concreto, tenuto conto di tutte le circostanze del caso esaminato (cfr., ex plurimis, Cass. Civ. III, ordinanza n. 28952 dell'11.11.2024). pagina 21 di 25 Ciò premesso, l'esito dell'istruttoria svolta esclude la sussistenza di condotte connotate da profili di anomalia tali da ritenersi idonee a interrompere il nesso di causalità fra gli illeciti accertati e il danno subito dagli appellanti.
Sul punto, si premette che i profili di anomalia evidenziati dalla - negli scritti conclusivi - CP_2
sono i seguenti:
- i clienti hanno sempre ricevuto nel tempo gli estratti di conto corrente e non hanno sollevato contestazioni;
- i clienti non hanno agito giudizialmente nei confronti dei terzi che hanno percepito indebitamente gli accrediti, in esecuzione dei dedotti bonifici distrattivi;
- i clienti hanno autorizzato il a effettuate ordini mediane fax (risultando indicato CP_3 il fax in uso al stesso), in virtù del documento (doc. n. 6 bis cit.) titolato “lettera CP_3 di manleva per l'esecuzione di ordini ed istruzioni inviate a mezzo fax”;
- in relazione ai bonifici distrattivi, il non se ne è appropriato, in quanto affetto da CP_3
“prodigalità”, tanto che risulta avere disposto dei bonifici in favori di “terzi”.
Tenuto conto dei principi generali in precedenza indicati e, dunque, di tutte le circostanze del caso concreto – in particolare, del modus operandi del promotore finanziario, come già descritto;
oltre che della stessa negligenza della che ha consentito, in assenza di delega a operare in conto CP_2
corrente, l'esecuzione dei bonifici distrattivi, mediante fax, seppure non finalizzati a investimenti in prodotti finanziari;
oltre che dell'esito del procedimento sanzionatorio di Consob – la Corte ritiene che le dedotte “anomalie” non possano stimarsi tali da assurgere a causa di interruzione del nesso di causalità.
Invero, il rapporto fiduciario che si era instaurato, negli anni, tra il cliente e il promotore finanziario;
l'apparente regolarità degli investimenti effettuati, accompagnata da visite domiciliari periodiche da parte del medesimo promotore;
non ultimo, il fatto che – con particolare riferimenti ai “bonifici distrattivi” – la maggiore parte delle “causali” potessero apparire compatibili con l'attività del medesimo (cfr. tabella CTU ove, in diversi casi, si fa riferimento, a “trasferimento” e
“trasferimento per contratto gestione”) – complessivamente valutati, fanno ritenere che la condotta degli investitori non fosse connotata da anomalia tale da recidere il nesso di causalità.
pagina 22 di 25 Peraltro, la stessa condotta di questi ultimi – (segnatamente, la non attenta valutazione degli estratti conto che, periodicamente, venivano inviati dalla ed ove erano annotate tutte le operazioni CP_2
eseguite dal promotore) – pur tenuto conto della scaltra condotta di quest'ultimo9, ad avviso della
Corte, porta a ravvisare, ai sensi dell'art. 1227, 2° comma c.c., la (cor)responsabilità dei medesimi nella causazione del danno, pur se in misura minoritaria, che, tenuto conto delle condotte complessive delle parti e di tutte le circostanze esaminate, si individua nella misura del 20%.
II.D. Conclusivamente, è tenuta al risarcimento dei danni patrimoniali subiti da Controparte_1
e da danni che si liquidano come segue: Parte_1 Parte_2
(i) in ordine ai bonifici distrattivi:
- euro 189.200,00 in favore di e di (pari all'80% di Parte_1 Parte_2
euro 236.500,00);
- euro 28.288,00 in favore di (pari all'80% di euro 35.360,00); Parte_1
(ii) in ordine agli investimenti:
- euro 222.634,83 (pari all'80% di euro 278.293,54).
In quanto debiti di valore, su tali importi, anno per anno rivalutati secondo gli indici Istat – F.O.I.,
si applicano gli interessi nella misura legale (art. 1284, 1° comma, c.c.) – da ciascun bonifico alla data odierna per le voci sub (i) e dalle sottoscrizioni dei fondi per le voci sub (ii) sino alla data odierna ed oltre ai soli interessi legali, ulteriormente maturandi nello stesso saggio indicato, senza ulteriore rivalutazione, dalla data odierna al soddisfo.
III. Infine, quanto alla domanda di manleva proposta da parte appellata nei confronti del promotore , la stessa appare meritevole di accoglimento, avendo quest'ultimo CP_3
realizzato gli illeciti accertati traendo occasione dal rapporto di collaborazione, a tale epoca, in essere con la CP_2
La domanda di manleva si accoglie nella misura del 50%, tenuto conto dell'accertata negligenza della stessa in relazione alle operazioni di pagamento eseguite, in favore di terzi, mediante i CP_2 9 Sul punto, si rimanda alla delibera sanzionatoria di Consob cit. ove vengono indicate le numerose attività illecite e di tipo distrattivo realizzate dal promotore finanziario ai danni di numerosi ulteriori clienti (oltre che degli odierni appellanti); pagina 23 di 25 bonifici già descritti, su richiesta via fax del e in assenza di una delega a operare in CP_3
conto corrente.
IV. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, in base al d.m.
55/2014, modificato dal d.m. 147/2022, applicati i parametri medi, tenuto conto del valore del decisum, delle questioni trattate e dell'attività difensiva concretamente profusa, che comprende la fase istruttoria anche per l'appello.
Tenuto conto dell'esito complessivo del giudizio, le spese processuali di entrambi i gradi, compensate nella misura di 1/5, vengono poste, per la restante parte, a carico di CP_1
[...]
Le spese della Ctu grafologica – che si liquidano con ordinanza in pari data – e le spese della Ctu
contabile (già liquidate con decreto 28.08.2024) vengono poste, in via definitiva, a carico di e di nella misura di 1/5 e di nella Parte_1 Parte_2 Controparte_1
misura di 4/5, ferma restando la solidarietà delle parti nei confronti del Ctu.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa e contraria domanda o eccezione, così dispone:
- in accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza n. 1619/2022 pubblicata dal
Tribunale di Milano in data 23.02.2022, condanna quale Società Controparte_1
incorporante di al risarcimento dei danni subiti dagli Controparte_2
appellanti, danni che liquida, per i titoli di cui in motivazione, in euro 189.200,00 e in euro 222.634,83, in favore di e di e in euro Parte_1 Parte_2
28.288,00 in favore del solo;
in ogni caso, oltre a interessi nella Parte_1 misura legale, ai sensi dell'art. 1284, 1° comma, c.c., su detti importi anno per anno rivalutati secondo gli indici Istat – F.O.I. dal dovuto sino alla data odierna e oltre ai soli interessi legali ulteriormente maturandi, senza ulteriore rivalutazione, sino all'effettivo pagamento;
- condanna alla rifusione, in favore di e di Controparte_1 Parte_1
delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio che, Parte_2
pagina 24 di 25 compensate nella misura di 1/5, liquida per la parte restante in complessivi euro
34.062,00 (di cui euro 17.966,00 per il primo grado ed euro 16.096,00 per l'appello), oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge;
- pone, in via definitiva, le spese della Ctu grafologica, liquidate con decreto in pari data e della Ctu contabile, liquidate con decreto del 28.08.2024, a carico di Parte_1
e di nella misura di 1/5 e di nella misura dei Parte_2 Controparte_1
4/5, ferma restando la solidarietà delle parti nei confronti dei Ctu;
- condanna a manlevare di quanto quest'ultima sia Controparte_3 Controparte_1
tenuta a corrispondere in virtù dei capi che precedono, nella misura del 50%.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 5 marzo 2025
Il Consigliere Il Presidente
Manuela Cortelloni Domenico Bonaretti
pagina 25 di 25 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2 Sul seguente quesito:
“Il CTU, letti gli atti ed i documenti di causa e l'ulteriore documentazione acquisita con il consenso delle parti, sentiti i CTP laddove nominati:
a. accerti e descriva i fondi di investimento, indicati al punto 10) dell'atto di citazione del giudizio di primo grado e, in particolare, evidenzi le caratteristiche essenziali degli stessi, se fossero “fondi ad alto rischio” e se gli investitori risultino essere stati adeguatamente informati delle tipologie di investimento che andavano ad effettuare;
3 Sul punto, si rimanda a Cass. Civ. n. 6890/2021; 4 si rimanda, in tale senso, a Cass. Civ., Sez. III, ordinanza 4 febbraio 2025, n. 2777, ove si è ribadito il seguente principio:
“Secondo il consolidato indirizzo di questa Corte (cui intende darsi continuità), il giudizio di verificazione della sottoscrizione disconosciuta, ai sensi degli artt. 215 e 216 c.p.c., deve necessariamente svolgersi con una perizia grafica espletata sull'originale del documento contenente la sottoscrizione, perché solo in tal modo è possibile rinvenire gli elementi che consentono di risalire, con elevato grado di probabilità, al reale autore della sottoscrizione (Cass., Sez. 2,
Ordinanza n. 3603 del 08/02/2024, Rv. 670000 – 01; Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 711 del 15/01/2018, Rv. 647974 – 01; Sez. 1,
Sentenza n. 16551 del 06/08/2015, Rv. 636340 – 01; Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 7267 del 27/03/2014, Rv. 629895 – 01; Sez. 2,
Sentenza n. 1903 del 27/01/2009, Rv. 606317 – 01; Sez. 1, Sentenza n. 6022 del 15/03/2007, Rv. 599857 – 01; Sez. 2,
Sentenza n. 9202 del 14/05/2004, Rv. 572874 – 01; Sez. 2, Sentenza n. 9869 del 27/07/2000, Rv. 538859 – 01; Sez. 2,
Sentenza n. 1831 del 18/02/2000, Rv. 534045 – 01; Sez. 2, Sentenza n. 11739 del 19/10/1999, Rv. 530696 – 01; Sez. 2,
Sentenza n. 2911 del 04/04/1997, Rv. 503477 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 10469 del 22/10/1993, Rv. 484022 – 01; Sez. 1,
Sentenza n. 5738 del 14/05/1992, Rv. 477216 – 01)”. 5 In quel caso, la non imputabilità dello smarrimento dell'originale della scrittura privata appariva sostanzialmente pacifico, stante che la stessa era contenuta nel fascicolo di ufficio di primo grado e quest'ultimo era andato smarrito, per fatto certamente non imputabile alla parte.