CA
Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Potenza, sentenza 18/12/2025, n. 499 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Potenza |
| Numero : | 499 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI POTENZA
Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte, riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati
- dott.ssa Lucia GESUMMARIA presidente
- dott.ssa Alessia D'ALESSANDRO consigliere relatore
- dott. Pietro VINETTI consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio in grado di appello iscritto al n. RG 546/2021 vertente
TRA
(C.F. ) e, per essa, la mandataria in Parte_1 P.IVA_1 Parte_2 persona del procuratore speciale, rappresentata e difesa dall'avv. Leonardo Patroni Griffi
APPELLANTE
E
(C.F.: ), rappresentata e difesa dall'avv. Filippo CP_1 C.F._1
AR
APPELLATA
NONCHE'
Controparte_2
Controparte_3
APPELLATE
OGGETTO: appello avverso sentenza n. 364/2021 del Tribunale di Matera;
usucapione.
CONCLUSIONI: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. Con atto di citazione ritualmente notificato il 10.10.2019, citava in giudizio innanzi CP_1 al Tribunale di Matera la chiedendo di essere dichiarata proprietaria dell'appartamento in CP_2
Policoro alla Via Eros s.n.c., censito in catasto al Fg. 12, part. 791, sub 2 per intervenuta usucapione ventennale e di ordinare al Conservatore dei Registri Immobiliari di Matera la cancellazione di ogni trascrizione e/o iscrizione pregiudizievole successiva al 12.6.1992 gravante sul detto appartamento, nonché la trascrizione dell'emananda sentenza.
La non si costituiva in giudizio. CP_2
Veniva disposta ed eseguita l'integrazione del contraddittorio nei confronti di Controparte_3 risultando l'immobile gravato da iscrizione ipotecaria a favore della predetta società a partire dal
19.2.1992, iscrizione rinnovata in data 6.2.2012, ma la non si costituiva. Controparte_3
2. Con sentenza n. 364/2021 pubblicata in data 19.5.2021, il Tribunale di Matera: dichiarava
[...]
proprietaria dell'appartamento in Policoro alla Via Eros s.n.c., in catasto al Fg. 12, particella CP_1
791, sub 2, per intervenuta usucapione ventennale;
ordinava all'Agenzia delle Entrate – Ufficio
Provinciale Territorio di Matera – Servizio di Pubblicità Immobiliare di procedere alla trascrizione della presente sentenza, con esonero della stessa da ogni responsabilità; ordinava all'agenzia delle
Entrate – Ufficio Provinciale Territorio di Matera – Servizio Catasto e Cartografia di procedere alla relativa voltura catastale con esonero da ogni responsabilità; rigettava per il resto la domanda attorea;
compensava le spese di giudizio.
Osservava, in particolare, il Tribunale:
a) che l'attrice aveva dedotto che in data 12.6.1992 la aveva immesso il marito CP_2
nel possesso dell'appartamento sito nel complesso residenziale ad uso Parte_3 turistico “La Siritide”, sito in Policoro Zona Lido, Largo Garibaldi e che, a decorrere da tale data sino al gennaio 2001, data del decesso del marito, quest'ultimo aveva posseduto ininterrottamente l'appartamento, possesso mantenuto sempre uti domini dall'attrice a partire da detta data di decesso e sino ai giorni odierni, richiamando a tal fine l'art. 1146 c.c. in forza del quale, in ipotesi di successione a titolo universale mortis causa, il possesso della cosa, da parte del defunto, proseguiva nella persona dell'erede in caso di accettazione dell'eredità, senza la necessità dell'apprensione materiale, essendo sufficiente la dimostrazione dell'esistenza di un titolo astrattamente idoneo al trasferimento dei beni ereditari;
b) che pertanto non appariva rilevante la prova del possesso da parte degli eredi, essendo sufficiente la sussistenza di una situazione possessoria in capo al de cuius: nel caso di specie, la presa in possesso dell'appartamento da parte di risultava dal verbale Parte_3 di consegna allegato dall'attrice, a firma della datato 12.6.1992, situazione CP_2 possessoria che doveva presumersi reiterata fino alla data del decesso del , non Parte_3 essendo stata contestata ed operando, in tale circostanza, la presunzione di possesso intermedio ex art. 1142 c.c., determinante un'inversione dell'onere della prova, non essendo il possessore tenuto a dimostrare la continuità del suo possesso;
c) non poteva essere accolta la domanda di cancellazione delle iscrizioni pregiudizievoli presenti alla data del 12.6.1992, essendo la ipoteca iscritta a favore di stata Controparte_3 regolarmente rinnovata e no risultando atti estintivi dei debiti per i quali era stata rilasciata;
d) ricorrevano giusti motivi per disporre la compensazione tra le parti delle spese di lite, trattandosi di una domanda di usucapione avverso la quale non era stata formulata opposizione.
3. Con atto di citazione notificato in data 25.10.2021 in qualità di cessionaria Parte_1 dei crediti di proponeva appello avverso detta sentenza, sostenendo: CP_3 CP_3
3.1. violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., nonché degli artt. 1140, 1144, 1158
e 2697 c.c.; errata e/o omessa interpretazione e/o valutazione delle risultanze istruttorie, con riguardo all'individuazione del dies a quo, ai fini del possesso uti dominus utile all'acquisto della proprietà a titolo originario. Deduceva, in particolare: che il Tribunale aveva erroneamente individuato il dies a quo, ai fini della decorrenza del termine ventennale di possesso uti dominus utile all'acquisto della proprietà a titolo originario, in un verbale di consegna prodotto dall'attrice, il quale faceva esplicito riferimento ad un compromesso ovverosia ad un contratto preliminare, titolo negoziale inidoneo ad instaurare una situazione possessoria funzionale al maturare dell'usucapione, potendo il promissario acquirente conseguire solo la detenzione qualificata del bene -esercitata nel proprio interesse, ma alieno nomine- e non il possesso utile ad usucapire;
che neanche ove si fosse voluto considerare il contratto preliminare in questione come preliminare ad effetti anticipati, la disponibilità del bene conseguita dal promissario acquirente sarebbe stata accompagnata dall'animus possidendi, stante la consapevolezza dei contraenti del mancato verificarsi dell'effetto traslativo;
che, pertanto, l'attrice non aveva dato prova circa il momento di inizio del possesso utile all'usucapione;
3.2. violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., nonché degli artt. 1140, 1141, 1142
e 1146, nonché degli artt. 1158 e 2697 c.c.; errata e/o omessa interpretazione e/o valutazione delle risultanze istruttorie, con riguardo all'accertamento delle condizioni per la prescrizione acquisitiva.
Deduceva, in particolare: che il Tribunale aveva erroneamente accertato la sussistenza delle condizioni per la prescrizione acquisitiva, ritenendo di dover presumere -ai sensi dell'art. 1142 c.c.- reiterata fino al decesso la situazione possessoria in quanto non contestata;
che, stante la contumacia in primo grado della e della non si poteva considerare non contestata CP_2 Controparte_3 la situazione possessoria;
che la successione nel possesso, di cui all'art. 1146 c.c., non ricorreva nel caso di specie, poiché il era un mero detentore dell'immobile; che il promissario Parte_3 acquirente dell'immobile, per esercitare il possesso, avrebbe dovuto compiere una interversio possessionis ovverosia avrebbe dovuto tenere un comportamento atto a manifestare che egli aveva cessato di esercitare il potere di fatto sulla cosa come detentore e aveva iniziato ad esercitarlo in nome proprio;
che nessuna prova la parte aveva sul punto offerto;
che il Tribunale non aveva tenuto conto della circostanza che la e il de cuius erano familiari conviventi e che quindi occorreva una CP_1 prova finalizzata a superare la presunzione che il godimento fosse iniziato per mera tolleranza.
Chiedeva di accogliere l'appello e di rigettare tutte le domande proposte dall'attrice in primo grado.
4. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 11.4.2022 si costituiva in giudizio
[...]
, la quale chiedeva il rigetto dell'appello. CP_1
L'appello veniva notificato -a mezzo pec del 25.10.2021- nei confronti di e di CP_2 [...]
le quali non si costituivano. CP_3
5. All'udienza del 4.11.2025, svoltasi a trattazione scritta in ossequio al disposto dell'art. 127 ter
c.p.c., la Corte tratteneva la causa in decisione, assegnando 20 giorni per il deposito di comparse conclusionali e 20 giorni per il deposito di memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
6. Occorre in via preliminare dichiarare la contumacia di e di le CP_2 Controparte_3 quali non si sono costituite, nonostante la rituale notifica dell'atto di citazione in appello, eseguita a mezzo distinte pec in data 25.10.2021.
7. L'appello -i cui motivi possono essere esaminati congiuntamente, in ragione della loro intima connessione- risulta fondato e deve, pertanto, essere accolto.
Ed invero, il Tribunale ha riconosciuto l'intervenuta usucapione ventennale del bene oggetto di causa in favore di erede del marito , affermando: che l'attrice era CP_1 Parte_3 subentrata, in qualità di erede del marito, nel possesso del bene ai sensi dell'art. 1146 c.c.; che la presa in possesso dell'appartamento in questione risaliva al 12.6.1992, data in cui era stato sottoscritto un verbale di consegna dell'appartamento da parte della in favore di , CP_2 Parte_3 marito dell'attrice che il possesso del bene, in capo al , fino alla data del CP_1 Parte_3 suo decesso -gennaio 2001- doveva presumersi ai sensi dell'art. 1142 c.c..
Ciò posto, osserva la Corte che -come correttamente evidenziato dall'appellante- il verbale di consegna dell'appartamento da parte della in favore di , risalente al CP_2 Parte_3
12.6.1992, specifica che l'appartamento è “composto così come previsto da planimetria allegata al compromesso”; è, quindi, evidente che la consegna dell'appartamento sia avvenuta in favore del nel 1992 in forza di un contratto preliminare -cd. compromesso-, senza che rilevi la Parte_3 circostanza che detto contratto preliminare non sia stato prodotto in giudizio.
Ebbene, secondo l'orientamento ormai costante della Suprema Corte “Nella promessa di vendita, quando viene convenuta la consegna del bene prima della stipula del contratto definitivo, non si verifica un'anticipazione degli effetti traslativi, in quanto la disponibilità conseguita dal promissario acquirente si fonda sull'esistenza di un contratto di comodato funzionalmente collegato al contratto preliminare, produttivo di effetti meramente obbligatori. Pertanto la relazione con la cosa, da parte del promissario acquirente, è qualificabile esclusivamente come detenzione qualificata e non come possesso utile "ad usucapionem", salvo la dimostrazione di un'intervenuta "interversio possessionis" nei modi previsti dall'art. 1141 cod. civ. (Cass. Civ., S.U., n. 7930/2008 e, nello stesso senso Cass.
Civ., n. 4863/2010 e n. 5211/2016).
Ne consegue che, non avendo l'attrice -sulla quale il relativo onere gravava- fornito la prova dell'interversio possessionis, si deve concludere che la disponibilità del bene conseguita dal promissario acquirente a titolo di detenzione qualificata non può essere posta Parte_3
a fondamento dell'usucapione vantata da subentrata quale erede nella posizione del CP_1 defunto . Parte_3
Né possono valere quale prova dell'interversio possessionis i documenti allegati dalla parte attrice in primo grado e ridepositati in sede di appello -bollette relative alla fornitura di acqua da parte dell'Acquedotto Lucano-, essendo necessario, ai fini della prova del mutamento della detenzione in possesso, dimostrare una “manifestazione esterna, diretta contro il proprietario/possessore, della volontà di esercizio del possesso "uti dominus", atteso che il possesso costituisce una situazione di fatto, non trasmissibile, di per sé, con atto negoziale separatamente dal trasferimento del diritto corrispondente al suo esercizio, sicché non opera la presunzione del possesso utile "ad usucapionem", previsto dall'art. 1141 c.c., quando la relazione con il bene derivi da un atto o da un fatto del proprietario non corrispondente al trasferimento del diritto” (cfr. Cass. Civ., 29594/2021).
Occorre sul punto anche dare atto della circostanza che, pur avendo la parte attrice articolato in primo grado, istanze istruttorie di prova testimoniale, a fronte della mancata ammissione delle stesse -con ordinanza resa dal Tribunale il 12.1.2021, nella quale la causa è stata ritenuta matura per la decisione- nessuna istanza di revoca della detta ordinanza è stata proposta in sede di precisazione delle conclusioni in primo grado, né invero, costituendosi in sede di appello, la parte appellata, vittoriosa in primo grado, ha manifestato la volontà di devolvere al giudice del gravame anche il riesame delle proprie richieste istruttorie implicitamente rigettate dal giudice di primo grado (cfr. sul punto Cass.
Civ., n. 11703/2019).
Né, infine, alla contumacia delle parti convenute in primo grado può riconnettersi la mancata contestazione dei fatti allegati dall'attrice “dal momento che la non negazione fondata sulla volontà della parte non può presumersi per il solo fatto del non essersi la stessa costituita in giudizio, con conseguente ammissibilità della suddetta contestazione da parte del convenuto costituitosi in appello
(Cass. Civ., n. 14372/2023), come accaduto nel caso di specie in cui la parte rimasta contumace in primo grado ha contestato in sede di appello la sussistenza dei requisiti del possesso ad usucapionem in capo alla parte attrice in primo grado.
Alla luce di quanto sin qui esposto, la sentenza di primo grado deve esser riformata e, per l'effetto, la domanda di usucapione formulata da in primo grado deve essere rigettata. CP_1
8. Spese di lite.
Tenuto conto dell'intervenuta riforma della sentenza impugnata, occorre applicare il principio secondo cui il giudice di appello, in caso di riforma totale o parziale della sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite.
Ne consegue che, con riferimento alle spese del primo grado di giudizio, tenuto conto della contumacia delle parti convenute, nulla occorre statuire, mentre, con riferimento alle spese del secondo grado di giudizio, dovrà rifondere le spese sostenute da CP_1 Parte_1
-liquidate come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014 e successive modifiche del 2022, relativi alle controversie aventi valore indeterminabile, complessità bassa, parametri minimi-.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Potenza, sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 364/2021 emessa dal Tribunale di Matera e pubblicata in data 19.5.2021, così provvede:
a) accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza: rigetta la domanda di usucapione formulata da;
nulla sulle spese del primo grado;
CP_1 b) condanna alla rifusione delle spese sostenute da per il CP_1 Parte_1 secondo grado di giudizio, liquidate in € 1.165,50 per esborsi ed € 4.996,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
Così deciso in Potenza, nella camera di consiglio del 16.12.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott.ssa Alessia D'Alessandro dott.ssa Lucia Gesummaria
Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte, riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati
- dott.ssa Lucia GESUMMARIA presidente
- dott.ssa Alessia D'ALESSANDRO consigliere relatore
- dott. Pietro VINETTI consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio in grado di appello iscritto al n. RG 546/2021 vertente
TRA
(C.F. ) e, per essa, la mandataria in Parte_1 P.IVA_1 Parte_2 persona del procuratore speciale, rappresentata e difesa dall'avv. Leonardo Patroni Griffi
APPELLANTE
E
(C.F.: ), rappresentata e difesa dall'avv. Filippo CP_1 C.F._1
AR
APPELLATA
NONCHE'
Controparte_2
Controparte_3
APPELLATE
OGGETTO: appello avverso sentenza n. 364/2021 del Tribunale di Matera;
usucapione.
CONCLUSIONI: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. Con atto di citazione ritualmente notificato il 10.10.2019, citava in giudizio innanzi CP_1 al Tribunale di Matera la chiedendo di essere dichiarata proprietaria dell'appartamento in CP_2
Policoro alla Via Eros s.n.c., censito in catasto al Fg. 12, part. 791, sub 2 per intervenuta usucapione ventennale e di ordinare al Conservatore dei Registri Immobiliari di Matera la cancellazione di ogni trascrizione e/o iscrizione pregiudizievole successiva al 12.6.1992 gravante sul detto appartamento, nonché la trascrizione dell'emananda sentenza.
La non si costituiva in giudizio. CP_2
Veniva disposta ed eseguita l'integrazione del contraddittorio nei confronti di Controparte_3 risultando l'immobile gravato da iscrizione ipotecaria a favore della predetta società a partire dal
19.2.1992, iscrizione rinnovata in data 6.2.2012, ma la non si costituiva. Controparte_3
2. Con sentenza n. 364/2021 pubblicata in data 19.5.2021, il Tribunale di Matera: dichiarava
[...]
proprietaria dell'appartamento in Policoro alla Via Eros s.n.c., in catasto al Fg. 12, particella CP_1
791, sub 2, per intervenuta usucapione ventennale;
ordinava all'Agenzia delle Entrate – Ufficio
Provinciale Territorio di Matera – Servizio di Pubblicità Immobiliare di procedere alla trascrizione della presente sentenza, con esonero della stessa da ogni responsabilità; ordinava all'agenzia delle
Entrate – Ufficio Provinciale Territorio di Matera – Servizio Catasto e Cartografia di procedere alla relativa voltura catastale con esonero da ogni responsabilità; rigettava per il resto la domanda attorea;
compensava le spese di giudizio.
Osservava, in particolare, il Tribunale:
a) che l'attrice aveva dedotto che in data 12.6.1992 la aveva immesso il marito CP_2
nel possesso dell'appartamento sito nel complesso residenziale ad uso Parte_3 turistico “La Siritide”, sito in Policoro Zona Lido, Largo Garibaldi e che, a decorrere da tale data sino al gennaio 2001, data del decesso del marito, quest'ultimo aveva posseduto ininterrottamente l'appartamento, possesso mantenuto sempre uti domini dall'attrice a partire da detta data di decesso e sino ai giorni odierni, richiamando a tal fine l'art. 1146 c.c. in forza del quale, in ipotesi di successione a titolo universale mortis causa, il possesso della cosa, da parte del defunto, proseguiva nella persona dell'erede in caso di accettazione dell'eredità, senza la necessità dell'apprensione materiale, essendo sufficiente la dimostrazione dell'esistenza di un titolo astrattamente idoneo al trasferimento dei beni ereditari;
b) che pertanto non appariva rilevante la prova del possesso da parte degli eredi, essendo sufficiente la sussistenza di una situazione possessoria in capo al de cuius: nel caso di specie, la presa in possesso dell'appartamento da parte di risultava dal verbale Parte_3 di consegna allegato dall'attrice, a firma della datato 12.6.1992, situazione CP_2 possessoria che doveva presumersi reiterata fino alla data del decesso del , non Parte_3 essendo stata contestata ed operando, in tale circostanza, la presunzione di possesso intermedio ex art. 1142 c.c., determinante un'inversione dell'onere della prova, non essendo il possessore tenuto a dimostrare la continuità del suo possesso;
c) non poteva essere accolta la domanda di cancellazione delle iscrizioni pregiudizievoli presenti alla data del 12.6.1992, essendo la ipoteca iscritta a favore di stata Controparte_3 regolarmente rinnovata e no risultando atti estintivi dei debiti per i quali era stata rilasciata;
d) ricorrevano giusti motivi per disporre la compensazione tra le parti delle spese di lite, trattandosi di una domanda di usucapione avverso la quale non era stata formulata opposizione.
3. Con atto di citazione notificato in data 25.10.2021 in qualità di cessionaria Parte_1 dei crediti di proponeva appello avverso detta sentenza, sostenendo: CP_3 CP_3
3.1. violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., nonché degli artt. 1140, 1144, 1158
e 2697 c.c.; errata e/o omessa interpretazione e/o valutazione delle risultanze istruttorie, con riguardo all'individuazione del dies a quo, ai fini del possesso uti dominus utile all'acquisto della proprietà a titolo originario. Deduceva, in particolare: che il Tribunale aveva erroneamente individuato il dies a quo, ai fini della decorrenza del termine ventennale di possesso uti dominus utile all'acquisto della proprietà a titolo originario, in un verbale di consegna prodotto dall'attrice, il quale faceva esplicito riferimento ad un compromesso ovverosia ad un contratto preliminare, titolo negoziale inidoneo ad instaurare una situazione possessoria funzionale al maturare dell'usucapione, potendo il promissario acquirente conseguire solo la detenzione qualificata del bene -esercitata nel proprio interesse, ma alieno nomine- e non il possesso utile ad usucapire;
che neanche ove si fosse voluto considerare il contratto preliminare in questione come preliminare ad effetti anticipati, la disponibilità del bene conseguita dal promissario acquirente sarebbe stata accompagnata dall'animus possidendi, stante la consapevolezza dei contraenti del mancato verificarsi dell'effetto traslativo;
che, pertanto, l'attrice non aveva dato prova circa il momento di inizio del possesso utile all'usucapione;
3.2. violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., nonché degli artt. 1140, 1141, 1142
e 1146, nonché degli artt. 1158 e 2697 c.c.; errata e/o omessa interpretazione e/o valutazione delle risultanze istruttorie, con riguardo all'accertamento delle condizioni per la prescrizione acquisitiva.
Deduceva, in particolare: che il Tribunale aveva erroneamente accertato la sussistenza delle condizioni per la prescrizione acquisitiva, ritenendo di dover presumere -ai sensi dell'art. 1142 c.c.- reiterata fino al decesso la situazione possessoria in quanto non contestata;
che, stante la contumacia in primo grado della e della non si poteva considerare non contestata CP_2 Controparte_3 la situazione possessoria;
che la successione nel possesso, di cui all'art. 1146 c.c., non ricorreva nel caso di specie, poiché il era un mero detentore dell'immobile; che il promissario Parte_3 acquirente dell'immobile, per esercitare il possesso, avrebbe dovuto compiere una interversio possessionis ovverosia avrebbe dovuto tenere un comportamento atto a manifestare che egli aveva cessato di esercitare il potere di fatto sulla cosa come detentore e aveva iniziato ad esercitarlo in nome proprio;
che nessuna prova la parte aveva sul punto offerto;
che il Tribunale non aveva tenuto conto della circostanza che la e il de cuius erano familiari conviventi e che quindi occorreva una CP_1 prova finalizzata a superare la presunzione che il godimento fosse iniziato per mera tolleranza.
Chiedeva di accogliere l'appello e di rigettare tutte le domande proposte dall'attrice in primo grado.
4. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 11.4.2022 si costituiva in giudizio
[...]
, la quale chiedeva il rigetto dell'appello. CP_1
L'appello veniva notificato -a mezzo pec del 25.10.2021- nei confronti di e di CP_2 [...]
le quali non si costituivano. CP_3
5. All'udienza del 4.11.2025, svoltasi a trattazione scritta in ossequio al disposto dell'art. 127 ter
c.p.c., la Corte tratteneva la causa in decisione, assegnando 20 giorni per il deposito di comparse conclusionali e 20 giorni per il deposito di memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
6. Occorre in via preliminare dichiarare la contumacia di e di le CP_2 Controparte_3 quali non si sono costituite, nonostante la rituale notifica dell'atto di citazione in appello, eseguita a mezzo distinte pec in data 25.10.2021.
7. L'appello -i cui motivi possono essere esaminati congiuntamente, in ragione della loro intima connessione- risulta fondato e deve, pertanto, essere accolto.
Ed invero, il Tribunale ha riconosciuto l'intervenuta usucapione ventennale del bene oggetto di causa in favore di erede del marito , affermando: che l'attrice era CP_1 Parte_3 subentrata, in qualità di erede del marito, nel possesso del bene ai sensi dell'art. 1146 c.c.; che la presa in possesso dell'appartamento in questione risaliva al 12.6.1992, data in cui era stato sottoscritto un verbale di consegna dell'appartamento da parte della in favore di , CP_2 Parte_3 marito dell'attrice che il possesso del bene, in capo al , fino alla data del CP_1 Parte_3 suo decesso -gennaio 2001- doveva presumersi ai sensi dell'art. 1142 c.c..
Ciò posto, osserva la Corte che -come correttamente evidenziato dall'appellante- il verbale di consegna dell'appartamento da parte della in favore di , risalente al CP_2 Parte_3
12.6.1992, specifica che l'appartamento è “composto così come previsto da planimetria allegata al compromesso”; è, quindi, evidente che la consegna dell'appartamento sia avvenuta in favore del nel 1992 in forza di un contratto preliminare -cd. compromesso-, senza che rilevi la Parte_3 circostanza che detto contratto preliminare non sia stato prodotto in giudizio.
Ebbene, secondo l'orientamento ormai costante della Suprema Corte “Nella promessa di vendita, quando viene convenuta la consegna del bene prima della stipula del contratto definitivo, non si verifica un'anticipazione degli effetti traslativi, in quanto la disponibilità conseguita dal promissario acquirente si fonda sull'esistenza di un contratto di comodato funzionalmente collegato al contratto preliminare, produttivo di effetti meramente obbligatori. Pertanto la relazione con la cosa, da parte del promissario acquirente, è qualificabile esclusivamente come detenzione qualificata e non come possesso utile "ad usucapionem", salvo la dimostrazione di un'intervenuta "interversio possessionis" nei modi previsti dall'art. 1141 cod. civ. (Cass. Civ., S.U., n. 7930/2008 e, nello stesso senso Cass.
Civ., n. 4863/2010 e n. 5211/2016).
Ne consegue che, non avendo l'attrice -sulla quale il relativo onere gravava- fornito la prova dell'interversio possessionis, si deve concludere che la disponibilità del bene conseguita dal promissario acquirente a titolo di detenzione qualificata non può essere posta Parte_3
a fondamento dell'usucapione vantata da subentrata quale erede nella posizione del CP_1 defunto . Parte_3
Né possono valere quale prova dell'interversio possessionis i documenti allegati dalla parte attrice in primo grado e ridepositati in sede di appello -bollette relative alla fornitura di acqua da parte dell'Acquedotto Lucano-, essendo necessario, ai fini della prova del mutamento della detenzione in possesso, dimostrare una “manifestazione esterna, diretta contro il proprietario/possessore, della volontà di esercizio del possesso "uti dominus", atteso che il possesso costituisce una situazione di fatto, non trasmissibile, di per sé, con atto negoziale separatamente dal trasferimento del diritto corrispondente al suo esercizio, sicché non opera la presunzione del possesso utile "ad usucapionem", previsto dall'art. 1141 c.c., quando la relazione con il bene derivi da un atto o da un fatto del proprietario non corrispondente al trasferimento del diritto” (cfr. Cass. Civ., 29594/2021).
Occorre sul punto anche dare atto della circostanza che, pur avendo la parte attrice articolato in primo grado, istanze istruttorie di prova testimoniale, a fronte della mancata ammissione delle stesse -con ordinanza resa dal Tribunale il 12.1.2021, nella quale la causa è stata ritenuta matura per la decisione- nessuna istanza di revoca della detta ordinanza è stata proposta in sede di precisazione delle conclusioni in primo grado, né invero, costituendosi in sede di appello, la parte appellata, vittoriosa in primo grado, ha manifestato la volontà di devolvere al giudice del gravame anche il riesame delle proprie richieste istruttorie implicitamente rigettate dal giudice di primo grado (cfr. sul punto Cass.
Civ., n. 11703/2019).
Né, infine, alla contumacia delle parti convenute in primo grado può riconnettersi la mancata contestazione dei fatti allegati dall'attrice “dal momento che la non negazione fondata sulla volontà della parte non può presumersi per il solo fatto del non essersi la stessa costituita in giudizio, con conseguente ammissibilità della suddetta contestazione da parte del convenuto costituitosi in appello
(Cass. Civ., n. 14372/2023), come accaduto nel caso di specie in cui la parte rimasta contumace in primo grado ha contestato in sede di appello la sussistenza dei requisiti del possesso ad usucapionem in capo alla parte attrice in primo grado.
Alla luce di quanto sin qui esposto, la sentenza di primo grado deve esser riformata e, per l'effetto, la domanda di usucapione formulata da in primo grado deve essere rigettata. CP_1
8. Spese di lite.
Tenuto conto dell'intervenuta riforma della sentenza impugnata, occorre applicare il principio secondo cui il giudice di appello, in caso di riforma totale o parziale della sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite.
Ne consegue che, con riferimento alle spese del primo grado di giudizio, tenuto conto della contumacia delle parti convenute, nulla occorre statuire, mentre, con riferimento alle spese del secondo grado di giudizio, dovrà rifondere le spese sostenute da CP_1 Parte_1
-liquidate come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014 e successive modifiche del 2022, relativi alle controversie aventi valore indeterminabile, complessità bassa, parametri minimi-.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Potenza, sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 364/2021 emessa dal Tribunale di Matera e pubblicata in data 19.5.2021, così provvede:
a) accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza: rigetta la domanda di usucapione formulata da;
nulla sulle spese del primo grado;
CP_1 b) condanna alla rifusione delle spese sostenute da per il CP_1 Parte_1 secondo grado di giudizio, liquidate in € 1.165,50 per esborsi ed € 4.996,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
Così deciso in Potenza, nella camera di consiglio del 16.12.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott.ssa Alessia D'Alessandro dott.ssa Lucia Gesummaria