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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Imperia, sentenza 15/10/2025, n. 517 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Imperia |
| Numero : | 517 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
______________
IL TRIBUNALE di IMPERIA
Sezione Civile in composizione monocratica, in persona del Giudice Unico dott.ssa Maria Teresa De Sanctis, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1422 del Ruolo Generale per l'anno 2023, assunta in decisione all'esito dell'udienza del 07.10.2025 e vertente
TRA
C.F. in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, sig. , C.F. corrente in Cuneo, Parte_1 C.F._1
Via della Battaglia n. 211/bis, a ministero dell'avv. Simone Pettiti, domiciliato;
- attrice-
CONTRO
nato in [...] il [...], residente in [...], Controparte_1
18039 – Ventimiglia (IM), C.F. C.F._2
- convenuto contumace-
Oggetto: risarcimento danni ex art 2052 cc
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'attore accertata e dichiarata la responsabilità ai sensi dell'art. 2052 c.c., ovvero in subordine ai sensi dell'art.
2043 c.c., del signor nella causazione dell'evento dannoso descritto in narrativa, Controparte_1 condannarlo al pagamento, in favore della in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, della somma capitale di € 10.248,00, oltre agli accessori forfettariamente calcolati, ovvero di quella somma accertanda all'esito della esperita istruttoria, oltre rivalutazione monetaria ed interessi dal 16.07.2022 sino al saldo. Con il favore delle spese di causa, 15% T.F., C.P.A. e
I.V.A. ex lege.
Motivi della decisione
L'attrice conveniva in giudizio il sig. Parte_1 CP_1
per ottenere il risarcimento del danno da essa patito.
[...]
Nello specifico deduceva che in data 16.07.2022, intorno alle ore 7.05, in Ventimiglia, all'altezza del km. 152 dell'autostrada A10, l'autobus di sua proprietà, modello Mercedes 632 Tourism tg.
FC994BR, condotto dal sig. , nel mentre percorreva la corsia di preselezione Parte_2 extra-urbana in uscita subito dopo la barriera del casello, in direzione autoporto, in prossimità del tratto curvilineo destrorso posto immediatamente dopo l'uscita, era costretto a deviare bruscamente sulla destra per evitare di investire un gregge di capre. Precisava che il gregge sbucava improvvisamente nel senso opposto a quello di marcia, occupando tutta la corsia. In conseguenza della manovra di emergenza, l'autobus urtava contro le barriere modulari poste sul margine destro della carreggiata e rimaneva danneggiato sulla parte laterale destra.
Il convenuto restava contumace benché evocato ritualmente in giudizio
Con ordinanza del 23.4.2024 (il giudice allora titolare assegnatario del fascicolo, dr. Cento) riteneva la causa sufficientemente istruita per tabulas, rigettando le istanze istruttorie perché superflue e rinviava per trattenere la causa in decisione all'udienza del 7.10.2025.
Alla detta udienza la causa veniva trattenuta in decisione.
L'attore depositava rapporto della Polizia di Stato intervenuta sul posto ove rilevava i danni riportati all'autobus attoreo, lieve introflessione e abrasione carrozzeria laterale dx, media lesione spalla pneumatico posteriore dx.
I verbalizzanti redigevano schizzo planimetrico e ricostruivano la dinamica nel senso che l'autobus scartava a destra per evitare la collisione di un gruppo di animali (capre) appartenenti a CP_1
che provenivano in senso opposto a quello di marcia. L'urto veniva definito dai
[...] verbalizzanti di lieve entità.
I verbalizzanti raccoglievano la deposizione del convenuto, il quale riferiva di aver condotto il gregge di capre alle 06.30 di mattina e di essersi poi dovuto allontanare per un malore;
riferiva inoltre di essere stato alle 07.30 avvisato dalla sua vicina che gli animali erano scappati e, giunto sul luogo del sinistro, di aver rinvenuto l'autobus attoreo e la polizia intervenuta per i rilievi.
La ricostruzione fattuale
Il fatto storico può dirsi provato nei termini che seguono: il convenuto lasciava che il suo gregge si portasse in una pubblica via, perché sfuggito alla sua custodia. Dunque, gli animali erano senza alcun controllo da parte del convenuto-proprietario, non assumendo alcuna rilevanza il suo dichiarato malore (reso in fase stragiudiziale ai verbalizzanti), rimasto del tutto indimostrato nel corso del giudizio. Al che l'autista alla vista del gregge, senza governo, poneva in essere una repentina manovra per evitare gli animali ed impattava il cd. new jersey, danneggiando la fiancata destra dell'autobus.
Tale dinamica emerge dall'esame del rapporto della Polizia di Stato, la cui ricostruzione trova riscontro nei rilievi fotografici e nel danno riportato all'autobus attoreo, nonché collima anche con le dichiarazioni rese nell'immediatezza dal medesimo convenuto.
E' pacifico in giurisprudenza che i verbali redatti dai pubblici ufficiali fanno piena prova fino a querela di falso, oltre che della provenienza dei medesimi da chi li ha redatti, anche dei fatti attestati come avvenuti in presenza dell'autore del verbale […] senza peraltro che tale efficacia probatoria possa estendersi alla veridicità delle suddette dichiarazioni o del contenuto dei documenti esaminati, i quali possono essere contestati con qualsiasi mezzo di prova e senza ricorrere alla querela di falso». (cfr. Cass. civ., sez. VI-3, ord., 21 ottobre 2022, n. 31107).
La qualificazione giuridica.
La presente fattispecie (urto di un animale ed un veicolo) trova applicazione nella disciplina prevista sia dall'art. 2052 c.c. (secondo cui il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui l'ha in uso, è responsabile dei danni cagionati dall'animale, sia che fosse sotto custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito) sia nell'art. 2054, comma 1, c.c.
(secondo il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno).
Le due presunzioni previste dalle disposizioni in esame concorrono tra loro: una grava il conducente del veicolo dell'onere di provare di aver fatto tutto il possibile per evitare il sinistro (art. 2054 c.c.);
l'altra comporta una ipotesi di responsabilità oggettiva che grava il proprietario dell'animale dell'onere di provare che l'evento si è verificato per caso fortuito (art. 2052 c.c.).
A sua volta, l'art. 2052 c.c. pone una responsabilità che si fonda non già su un comportamento o un'attività commissiva o omissiva del proprietario dell'animale (o di chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso), bensì su una relazione (di proprietà o di uso che impone la custodia e la sorveglianza) intercorrente tra i predetti soggetti e l'animale.
In ipotesi di danni derivanti dall'urto tra un autoveicolo ed un animale, la sussistenza e la misura della responsabilità del conducente e del proprietario dell'animale devono essere determinate in base alle modalità del fatto concreto (cfr. Cass. civ., sez. III, 9 gennaio 2002, n. 200).
Da ultimo la Corte di Cassazione, con ordinanza n. 16650 del 23 maggio 2022, ha statuito che
“Nell'ipotesi di scontro tra un veicolo ed un animale il concorso tra le presunzioni stabilite a carico del conducente del veicolo e del proprietario dell'animale, rispettivamente dagli artt. 2052 e
2054 c.c., comporta la pari efficacia di entrambe le presunzioni”.
Inoltre, la Suprema Corte ha affermato che Ai fini della responsabilità di cui all'art. 2052 c.c., è necessario che il danneggiato provi che la condotta dell'animale sia stata la causa del danno. Non
è cioè sufficiente, per il danneggiato, dimostrare la presenza dell'animale sulla carreggiata e
l'impatto tra quest'ultimo e il veicolo, essendo egli tenuto – anche ai fini di assolvere all'onere della prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, ai sensi dell'art. 2054 c.c., co. 1 – ad allegare e dimostrare l'esatta dinamica del sinistro, dalla quale emerga che egli aveva nella specie adottato ogni opportuna cautela nella propria condotta di guida (cautela da valutare con particolare rigore in caso di circolazione in aree in cui fosse segnalata o comunque nota la possibile presenza di animali selvatici) e che il contegno dell'animale selvatico abbia avuto effettivamente un carattere di tale imprevedibilità e irrazionalità tale per cui non sarebbe stato possibile evitare l'impatto, nonostante ogni cautela;
di modo che il contegno dell'animale possa effettivamente ritenersi causa esclusiva (o quanto meno concorrente) del danno. (Cfr. Cassazione civile, Sez. III, Ordinanza del 30/10/2023, n. 30072)
In altri termini, tale concorso tra le presunzioni stabilite a carico del conducente del veicolo e del proprietario dell'animale comporta la loro pari efficacia e la conseguente necessità di valutare il loro superamento da parte di chi ne risulta gravato.
Pertanto il conducente del veicolo è onerato della dimostrazione di essere esente da colpa per aver fatto tutto il possibile per evitare il danno (consistente nel riscontro non solo del rispetto delle norme sulla circolazione stradale e di quelle sulla comune prudenza ma anche dell'effettuazione o tentata effettuazione di una manovra di emergenza) e grava invece sul proprietario dell'animale la prova del caso fortuito, da intendersi quale fattore, estraneo alla sfera soggettiva del proprietario, idoneo ad incidere, interrompendolo, sul nesso causale tra il comportamento dell'animale ed il sinistro (conforme Cass. civ., sez. III, 22 marzo 2013, n. 7260).
Si rileva che nella specie in esame non vi è stato l'impatto dell'animale con l'autobus, laddove l'autista ha evitato l'impatto con l'animale (o meglio gli animali) con una manovra d'emergenza; tuttavia impattava il new jersey. La ricostruzione attorea benché trovi riscontro negli atti non impedisce di rilevare che l'autista dell'autobus non ha fatto tutto il possibile per evitare il danno, ovvero adottato ogni opportuna cautela nella propria condotta di guida.
Ebbene si rileva che il conducente dell'autobus non ha avuto una velocità adeguata e congrua alle condizioni della strada che avrebbe consentito al conducente di fermarsi in tempo utile con conseguente riduzione del danno patito, laddove i verbalizzanti hanno rilevato oltre 20 metri di “scarrocciamento” dell'autobus sul new jersey ed ancora hanno annotato che il limite di velocità sul tratto di strada era di 40 km/h.
Poco credibile poi che un gregge di pecore si sia manifestato d'un tratto;
dunque, alla loro vista l'autista doveva diminuire ulteriormente la velocità.
Ebbene lo stesso conducente dell'autobus dichiarava nell'immediatezza dei fatti che l'autobus transitava non agevolmente sulla corsia (“la corsia è al limite di percorrenza in quanto l'autobus da me condotto ci passa non agevolmente”). Dunque, il conducente avrebbe dovuto tenere una velocità ancora minore rispetto al limite imposto, posto che detto limite va adeguato alle condizioni stradali ed alle dimensioni del veicolo. È pacifico che la condotta di guida deve essere sempre prudente e la velocità commisurata alle circostanze concrete, anche al fine di mettere in atto quelle manovre cd. di emergenza per evitare un sinistro.
Si ritiene, pertanto, che la condotta del danneggiato abbia inciso nella misura del 50% nella verificazione del danno, il cui risarcimento deve dunque essere proporzionalmente ridotto.
La domanda è dunque parzialmente fondata.
La quantificazione del danno
I danni all'autobus attoreo emergono dal raffronto tra le foto, il rapporto di polizia ed il preventivo in atti. Tuttavia, si ritiene che la fattura dei lavori di riparazione prodotta da parte attrice sia eccessiva quanto ad importo dei lavori, laddove riporta il costo dei due sportelli (presumibilmente quelli posti ai lati della porta posteriore di accesso) -che invece sono appena graffiati- del valore di euro 1.870,00 oltre iva, l'uno, e 1.770,00 oltre iva, l'altro (senza poi specificare le ragioni della differenza del costo e senza differenziarli). Peraltro, veniva prevista anche la verniciatura interna ed esterna dei due sportelli. Si ritiene che l'autobus immatricolato nel 2016 e dunque da circa otto anni aveva al momento del sinistro un significativo decremento del suo valore di origine, di talché non era affatto necessario sostituire gli sportelli, essendo sufficiente la loro riverniciatura, non rivenendosi significativi danni. Peraltro si rileva che comunque veniva prevista la loro riverniciatura alla voce della manodopera.
In ultimo si ritiene eccessiva anche la voce “manodopera” di euro 1.329,40 oltre iva tenuto conto altresì che non si rinviene alcuna specifica del costo unitario;
dunque, si reputa congruo riconoscere per manodopera il minor importo di euro 1.000,00 oltre iva.
In conclusione, a fronte di un preventivo di 8.400,00 oltre iva, vanno detratti euro 1.870,00 per uno sportello, euro 1.770,00 per l'altro sportello, poiché lavori non necessari, ed euro 329,40 per la riduzione dell'importo della manodopera, per un totale di euro 4.430,60 oltre iva, pari ad euro
5.405,33. Inoltre, va riconosciuto il danno da fermo tecnico per il solo tempo occorrente alla riparazione dell'autobus, durata che si determina in due giorni di inattività. Il corrispettivo che si ritiene equo determinare è pari ad euro 500,00 (in assenza di specifiche da parte dell'attore) tenendo conto dell'uso dell'autobus per l'attività di impresa.
La giurisprudenza ha affermato che il “danno da "fermo tecnico", patito dal proprietario di un autoveicolo a causa della impossibilità di utilizzarlo durante il tempo necessario alla sua riparazione, può essere liquidato anche in assenza d'una prova specifica, rilevando a tal fine la sola circostanza che il danneggiato sia stato privato del veicolo per un certo tempo, anche a prescindere dall'uso effettivo a cui esso era destinato. L'autoveicolo, infatti, anche durante la sosta forzata è una fonte di spesa per il proprietario (tenuto a sostenere gli oneri per la tassa di circolazione e il premio di assicurazione), ed è altresì soggetto a un naturale deprezzamento di valore (tra le varie, cfr. Cass. n. 22687/13; 23916/06; 12908/04”.
Ed ancora “E' possibile la liquidazione equitativa del danno stesso anche in assenza di prova specifica, rilevando a tal fine la sola circostanza che il danneggiato sia stato privato del veicolo per un certo tempo, anche a prescindere dall'uso effettivo a cui esso era destinato”. (cfr. Cass. Civ., sez. III, sentenza 8 maggio 2012, n. 6907).
L'importo così determinato pari ad euro 5.905,33 (ovvero 5.405,33 + 500,00) va ridotto della metà in ragione della concorsualità, dunque conclusivamente ammonta ad euro 2.952,67, il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal 16.07.2022 sino al saldo.
Le spese legali
In ragione della soccombenza, tenuto conto del decisum, i compensi vengono liquidati sulla base del
DM 147/22 secondo i parametri medi previsti per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, esclusa la fase istruttoria (stante l'assenza del deposito di memorie ex art 171 ter cpc, l'assenza delle prove orali e la ritenuta superfluità della Ctu), per un importo di € 1.701,00 per compenso tabellare, oltre spese generali al 15%, cassa avvocati e IVA su imponibile, come per legge e se dovuta.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni differente domanda, istanza ed eccezione assorbita o disattesa, il Tribunale così provvede:
• accoglie parzialmente la domanda attorea e, per l'effetto, condanna CP_1
al pagamento in favore dell'attrice
[...] Parte_1 della somma di euro 2.952,67 a titolo di risarcimento dei danni materiali,
[...] oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal 16.07.2022 sino al saldo;
• condanna a rifondere in favore dell'attore Controparte_1 [...]
e spese di lite, liquidate in € 1.701,00 per compensi oltre Parte_1 spese generali al 15% ed oneri previdenziali e fiscali se dovuti.
Imperia, 14.10.2025
Il Giudice dott.ssa Maria Teresa De Sanctis
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
______________
IL TRIBUNALE di IMPERIA
Sezione Civile in composizione monocratica, in persona del Giudice Unico dott.ssa Maria Teresa De Sanctis, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1422 del Ruolo Generale per l'anno 2023, assunta in decisione all'esito dell'udienza del 07.10.2025 e vertente
TRA
C.F. in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, sig. , C.F. corrente in Cuneo, Parte_1 C.F._1
Via della Battaglia n. 211/bis, a ministero dell'avv. Simone Pettiti, domiciliato;
- attrice-
CONTRO
nato in [...] il [...], residente in [...], Controparte_1
18039 – Ventimiglia (IM), C.F. C.F._2
- convenuto contumace-
Oggetto: risarcimento danni ex art 2052 cc
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'attore accertata e dichiarata la responsabilità ai sensi dell'art. 2052 c.c., ovvero in subordine ai sensi dell'art.
2043 c.c., del signor nella causazione dell'evento dannoso descritto in narrativa, Controparte_1 condannarlo al pagamento, in favore della in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, della somma capitale di € 10.248,00, oltre agli accessori forfettariamente calcolati, ovvero di quella somma accertanda all'esito della esperita istruttoria, oltre rivalutazione monetaria ed interessi dal 16.07.2022 sino al saldo. Con il favore delle spese di causa, 15% T.F., C.P.A. e
I.V.A. ex lege.
Motivi della decisione
L'attrice conveniva in giudizio il sig. Parte_1 CP_1
per ottenere il risarcimento del danno da essa patito.
[...]
Nello specifico deduceva che in data 16.07.2022, intorno alle ore 7.05, in Ventimiglia, all'altezza del km. 152 dell'autostrada A10, l'autobus di sua proprietà, modello Mercedes 632 Tourism tg.
FC994BR, condotto dal sig. , nel mentre percorreva la corsia di preselezione Parte_2 extra-urbana in uscita subito dopo la barriera del casello, in direzione autoporto, in prossimità del tratto curvilineo destrorso posto immediatamente dopo l'uscita, era costretto a deviare bruscamente sulla destra per evitare di investire un gregge di capre. Precisava che il gregge sbucava improvvisamente nel senso opposto a quello di marcia, occupando tutta la corsia. In conseguenza della manovra di emergenza, l'autobus urtava contro le barriere modulari poste sul margine destro della carreggiata e rimaneva danneggiato sulla parte laterale destra.
Il convenuto restava contumace benché evocato ritualmente in giudizio
Con ordinanza del 23.4.2024 (il giudice allora titolare assegnatario del fascicolo, dr. Cento) riteneva la causa sufficientemente istruita per tabulas, rigettando le istanze istruttorie perché superflue e rinviava per trattenere la causa in decisione all'udienza del 7.10.2025.
Alla detta udienza la causa veniva trattenuta in decisione.
L'attore depositava rapporto della Polizia di Stato intervenuta sul posto ove rilevava i danni riportati all'autobus attoreo, lieve introflessione e abrasione carrozzeria laterale dx, media lesione spalla pneumatico posteriore dx.
I verbalizzanti redigevano schizzo planimetrico e ricostruivano la dinamica nel senso che l'autobus scartava a destra per evitare la collisione di un gruppo di animali (capre) appartenenti a CP_1
che provenivano in senso opposto a quello di marcia. L'urto veniva definito dai
[...] verbalizzanti di lieve entità.
I verbalizzanti raccoglievano la deposizione del convenuto, il quale riferiva di aver condotto il gregge di capre alle 06.30 di mattina e di essersi poi dovuto allontanare per un malore;
riferiva inoltre di essere stato alle 07.30 avvisato dalla sua vicina che gli animali erano scappati e, giunto sul luogo del sinistro, di aver rinvenuto l'autobus attoreo e la polizia intervenuta per i rilievi.
La ricostruzione fattuale
Il fatto storico può dirsi provato nei termini che seguono: il convenuto lasciava che il suo gregge si portasse in una pubblica via, perché sfuggito alla sua custodia. Dunque, gli animali erano senza alcun controllo da parte del convenuto-proprietario, non assumendo alcuna rilevanza il suo dichiarato malore (reso in fase stragiudiziale ai verbalizzanti), rimasto del tutto indimostrato nel corso del giudizio. Al che l'autista alla vista del gregge, senza governo, poneva in essere una repentina manovra per evitare gli animali ed impattava il cd. new jersey, danneggiando la fiancata destra dell'autobus.
Tale dinamica emerge dall'esame del rapporto della Polizia di Stato, la cui ricostruzione trova riscontro nei rilievi fotografici e nel danno riportato all'autobus attoreo, nonché collima anche con le dichiarazioni rese nell'immediatezza dal medesimo convenuto.
E' pacifico in giurisprudenza che i verbali redatti dai pubblici ufficiali fanno piena prova fino a querela di falso, oltre che della provenienza dei medesimi da chi li ha redatti, anche dei fatti attestati come avvenuti in presenza dell'autore del verbale […] senza peraltro che tale efficacia probatoria possa estendersi alla veridicità delle suddette dichiarazioni o del contenuto dei documenti esaminati, i quali possono essere contestati con qualsiasi mezzo di prova e senza ricorrere alla querela di falso». (cfr. Cass. civ., sez. VI-3, ord., 21 ottobre 2022, n. 31107).
La qualificazione giuridica.
La presente fattispecie (urto di un animale ed un veicolo) trova applicazione nella disciplina prevista sia dall'art. 2052 c.c. (secondo cui il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui l'ha in uso, è responsabile dei danni cagionati dall'animale, sia che fosse sotto custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito) sia nell'art. 2054, comma 1, c.c.
(secondo il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno).
Le due presunzioni previste dalle disposizioni in esame concorrono tra loro: una grava il conducente del veicolo dell'onere di provare di aver fatto tutto il possibile per evitare il sinistro (art. 2054 c.c.);
l'altra comporta una ipotesi di responsabilità oggettiva che grava il proprietario dell'animale dell'onere di provare che l'evento si è verificato per caso fortuito (art. 2052 c.c.).
A sua volta, l'art. 2052 c.c. pone una responsabilità che si fonda non già su un comportamento o un'attività commissiva o omissiva del proprietario dell'animale (o di chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso), bensì su una relazione (di proprietà o di uso che impone la custodia e la sorveglianza) intercorrente tra i predetti soggetti e l'animale.
In ipotesi di danni derivanti dall'urto tra un autoveicolo ed un animale, la sussistenza e la misura della responsabilità del conducente e del proprietario dell'animale devono essere determinate in base alle modalità del fatto concreto (cfr. Cass. civ., sez. III, 9 gennaio 2002, n. 200).
Da ultimo la Corte di Cassazione, con ordinanza n. 16650 del 23 maggio 2022, ha statuito che
“Nell'ipotesi di scontro tra un veicolo ed un animale il concorso tra le presunzioni stabilite a carico del conducente del veicolo e del proprietario dell'animale, rispettivamente dagli artt. 2052 e
2054 c.c., comporta la pari efficacia di entrambe le presunzioni”.
Inoltre, la Suprema Corte ha affermato che Ai fini della responsabilità di cui all'art. 2052 c.c., è necessario che il danneggiato provi che la condotta dell'animale sia stata la causa del danno. Non
è cioè sufficiente, per il danneggiato, dimostrare la presenza dell'animale sulla carreggiata e
l'impatto tra quest'ultimo e il veicolo, essendo egli tenuto – anche ai fini di assolvere all'onere della prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, ai sensi dell'art. 2054 c.c., co. 1 – ad allegare e dimostrare l'esatta dinamica del sinistro, dalla quale emerga che egli aveva nella specie adottato ogni opportuna cautela nella propria condotta di guida (cautela da valutare con particolare rigore in caso di circolazione in aree in cui fosse segnalata o comunque nota la possibile presenza di animali selvatici) e che il contegno dell'animale selvatico abbia avuto effettivamente un carattere di tale imprevedibilità e irrazionalità tale per cui non sarebbe stato possibile evitare l'impatto, nonostante ogni cautela;
di modo che il contegno dell'animale possa effettivamente ritenersi causa esclusiva (o quanto meno concorrente) del danno. (Cfr. Cassazione civile, Sez. III, Ordinanza del 30/10/2023, n. 30072)
In altri termini, tale concorso tra le presunzioni stabilite a carico del conducente del veicolo e del proprietario dell'animale comporta la loro pari efficacia e la conseguente necessità di valutare il loro superamento da parte di chi ne risulta gravato.
Pertanto il conducente del veicolo è onerato della dimostrazione di essere esente da colpa per aver fatto tutto il possibile per evitare il danno (consistente nel riscontro non solo del rispetto delle norme sulla circolazione stradale e di quelle sulla comune prudenza ma anche dell'effettuazione o tentata effettuazione di una manovra di emergenza) e grava invece sul proprietario dell'animale la prova del caso fortuito, da intendersi quale fattore, estraneo alla sfera soggettiva del proprietario, idoneo ad incidere, interrompendolo, sul nesso causale tra il comportamento dell'animale ed il sinistro (conforme Cass. civ., sez. III, 22 marzo 2013, n. 7260).
Si rileva che nella specie in esame non vi è stato l'impatto dell'animale con l'autobus, laddove l'autista ha evitato l'impatto con l'animale (o meglio gli animali) con una manovra d'emergenza; tuttavia impattava il new jersey. La ricostruzione attorea benché trovi riscontro negli atti non impedisce di rilevare che l'autista dell'autobus non ha fatto tutto il possibile per evitare il danno, ovvero adottato ogni opportuna cautela nella propria condotta di guida.
Ebbene si rileva che il conducente dell'autobus non ha avuto una velocità adeguata e congrua alle condizioni della strada che avrebbe consentito al conducente di fermarsi in tempo utile con conseguente riduzione del danno patito, laddove i verbalizzanti hanno rilevato oltre 20 metri di “scarrocciamento” dell'autobus sul new jersey ed ancora hanno annotato che il limite di velocità sul tratto di strada era di 40 km/h.
Poco credibile poi che un gregge di pecore si sia manifestato d'un tratto;
dunque, alla loro vista l'autista doveva diminuire ulteriormente la velocità.
Ebbene lo stesso conducente dell'autobus dichiarava nell'immediatezza dei fatti che l'autobus transitava non agevolmente sulla corsia (“la corsia è al limite di percorrenza in quanto l'autobus da me condotto ci passa non agevolmente”). Dunque, il conducente avrebbe dovuto tenere una velocità ancora minore rispetto al limite imposto, posto che detto limite va adeguato alle condizioni stradali ed alle dimensioni del veicolo. È pacifico che la condotta di guida deve essere sempre prudente e la velocità commisurata alle circostanze concrete, anche al fine di mettere in atto quelle manovre cd. di emergenza per evitare un sinistro.
Si ritiene, pertanto, che la condotta del danneggiato abbia inciso nella misura del 50% nella verificazione del danno, il cui risarcimento deve dunque essere proporzionalmente ridotto.
La domanda è dunque parzialmente fondata.
La quantificazione del danno
I danni all'autobus attoreo emergono dal raffronto tra le foto, il rapporto di polizia ed il preventivo in atti. Tuttavia, si ritiene che la fattura dei lavori di riparazione prodotta da parte attrice sia eccessiva quanto ad importo dei lavori, laddove riporta il costo dei due sportelli (presumibilmente quelli posti ai lati della porta posteriore di accesso) -che invece sono appena graffiati- del valore di euro 1.870,00 oltre iva, l'uno, e 1.770,00 oltre iva, l'altro (senza poi specificare le ragioni della differenza del costo e senza differenziarli). Peraltro, veniva prevista anche la verniciatura interna ed esterna dei due sportelli. Si ritiene che l'autobus immatricolato nel 2016 e dunque da circa otto anni aveva al momento del sinistro un significativo decremento del suo valore di origine, di talché non era affatto necessario sostituire gli sportelli, essendo sufficiente la loro riverniciatura, non rivenendosi significativi danni. Peraltro si rileva che comunque veniva prevista la loro riverniciatura alla voce della manodopera.
In ultimo si ritiene eccessiva anche la voce “manodopera” di euro 1.329,40 oltre iva tenuto conto altresì che non si rinviene alcuna specifica del costo unitario;
dunque, si reputa congruo riconoscere per manodopera il minor importo di euro 1.000,00 oltre iva.
In conclusione, a fronte di un preventivo di 8.400,00 oltre iva, vanno detratti euro 1.870,00 per uno sportello, euro 1.770,00 per l'altro sportello, poiché lavori non necessari, ed euro 329,40 per la riduzione dell'importo della manodopera, per un totale di euro 4.430,60 oltre iva, pari ad euro
5.405,33. Inoltre, va riconosciuto il danno da fermo tecnico per il solo tempo occorrente alla riparazione dell'autobus, durata che si determina in due giorni di inattività. Il corrispettivo che si ritiene equo determinare è pari ad euro 500,00 (in assenza di specifiche da parte dell'attore) tenendo conto dell'uso dell'autobus per l'attività di impresa.
La giurisprudenza ha affermato che il “danno da "fermo tecnico", patito dal proprietario di un autoveicolo a causa della impossibilità di utilizzarlo durante il tempo necessario alla sua riparazione, può essere liquidato anche in assenza d'una prova specifica, rilevando a tal fine la sola circostanza che il danneggiato sia stato privato del veicolo per un certo tempo, anche a prescindere dall'uso effettivo a cui esso era destinato. L'autoveicolo, infatti, anche durante la sosta forzata è una fonte di spesa per il proprietario (tenuto a sostenere gli oneri per la tassa di circolazione e il premio di assicurazione), ed è altresì soggetto a un naturale deprezzamento di valore (tra le varie, cfr. Cass. n. 22687/13; 23916/06; 12908/04”.
Ed ancora “E' possibile la liquidazione equitativa del danno stesso anche in assenza di prova specifica, rilevando a tal fine la sola circostanza che il danneggiato sia stato privato del veicolo per un certo tempo, anche a prescindere dall'uso effettivo a cui esso era destinato”. (cfr. Cass. Civ., sez. III, sentenza 8 maggio 2012, n. 6907).
L'importo così determinato pari ad euro 5.905,33 (ovvero 5.405,33 + 500,00) va ridotto della metà in ragione della concorsualità, dunque conclusivamente ammonta ad euro 2.952,67, il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal 16.07.2022 sino al saldo.
Le spese legali
In ragione della soccombenza, tenuto conto del decisum, i compensi vengono liquidati sulla base del
DM 147/22 secondo i parametri medi previsti per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, esclusa la fase istruttoria (stante l'assenza del deposito di memorie ex art 171 ter cpc, l'assenza delle prove orali e la ritenuta superfluità della Ctu), per un importo di € 1.701,00 per compenso tabellare, oltre spese generali al 15%, cassa avvocati e IVA su imponibile, come per legge e se dovuta.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni differente domanda, istanza ed eccezione assorbita o disattesa, il Tribunale così provvede:
• accoglie parzialmente la domanda attorea e, per l'effetto, condanna CP_1
al pagamento in favore dell'attrice
[...] Parte_1 della somma di euro 2.952,67 a titolo di risarcimento dei danni materiali,
[...] oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal 16.07.2022 sino al saldo;
• condanna a rifondere in favore dell'attore Controparte_1 [...]
e spese di lite, liquidate in € 1.701,00 per compensi oltre Parte_1 spese generali al 15% ed oneri previdenziali e fiscali se dovuti.
Imperia, 14.10.2025
Il Giudice dott.ssa Maria Teresa De Sanctis