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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 02/04/2025, n. 365 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 365 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Patti
SEZIONE CIVILE N.R.G. 39 /2025
Ordinanza a seguito della scadenza del termine per il deposito di note ex art. 127 ter c.p.c.
Il Giudice
Visti l'articolo 127 ter e successive modifiche, nonché l'art. 281 sexies c.p.c., rilevato che con decreto che disponeva la trattazione scritta del presente procedimento i procuratori erano avvertiti della possibilità che la causa fosse definita con sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.; ritenute le conclusioni e le domande formulate dalle parti nelle note di trattazione scritta;
si ritira in Camera di Consiglio.
All'esito, pronuncia la sentenza di cui ai fogli allegati, costituente parte integrante del presente verbale, omettendo lettura del dispositivo come da normativa sopra richiamata.
Si comunichi.
N. R.G. 39/2025
TRIBUNALE DI PATTI
SEZIONE CIVILE
Il dott. Pietro Paolo Arena, Giudice Unico in funzione monocratica, assistito dal Funzionario addetto all'Ufficio per il processo, dott.ssa Antonella Raccuia, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 35 dell'anno 2025, vertente
TRA
, c. f. nato a [...], il Parte_1 CodiceFiscale_1
28.10.1969, e residente a Capo d'Orlando, c. da Catutè n. 52, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Salvatore Zaccaria, presso il cui studio sito in Brolo, via Garibaldi n. 6,
è elettivamente domiciliato;
- RICORRENTE -
E ING. c. f. , nato a [...], il [...], con studio CP_1 C.F._2 in Mistretta, via Libertà n.2, Pal. A, int. 8, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv.
Carmelo Ziino presso il cui studio sito in Brolo, via Trento n. 82, è elettivamente domiciliato;
- RESISTENTE -
c. f. in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 P.IVA_1 tempore, con sede in Roma, via Ombrone n. 2, rappresentata e difesa, giusta procura agli atti, dall'Avv. Valeria Liuzzo presso il cui studio, sito in Sant'Agata Militello, via Emilia n. 8, è elettivamente domiciliata;
- RESISTENTE -
Oggetto: ricorso ex art. 281 decies c.p.c.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. del 15 gennaio 2025 Parte_2
premetteva che, con precedente atto di citazione del 19 marzo 2014, aveva
[...] convenuto in giudizio l' al fine di chiedere il risarcimento del Controparte_2 danno, derivante da responsabilità ex art. 2050 c. c., subìto a causa di continui sbalzi di tensione registrati nella propria abitazione e che nel corso del suddetto giudizio era stato conferito incarico al CT Ing. affinché accertasse e quantificasse i danni CP_1 derivanti dalle superiori circostanze.
Spiegava che, con sentenza n. 1428/2024 il Tribunale rigettava la richiesta di risarcimento danni, condannava l' l ripristino del regolare tensionamento della linea di somministrazione CP_2 elettrica dell'attore e poneva le spese di C.T.U. a carico dell'attore (odierno ricorrente) e dell' CP_2
Rappresentava che, decreto di liquidazione del 17 dicembre 2024, il Tribunale liquidava la somma di € 5.112,00 -di cui 4.903,00 per onorario- in favore del CT , da maggiorarsi CP_1 con oneri previdenziali e fiscali come per legge.
Lamentava l'eccessiva onerosità dell'importo liquidato e l'erroneo calcolo dello stesso poiché il criterio a vacazioni risulta essere residuale e richiamabile solo quando non è possibile applicare il calcolo ad onorario fisso.
Riteneva eccessivo il numero di vacazioni richieste e liquidate, poiché ai sensi del d. m. 30 maggio 2002 non è possibile liquidare più di quattro vacazioni al giorno, e non dovuto il raddoppio ex art. 52 DPR 115/2002 per l'eccezionale importanza della prestazione. Osservava che il Ctu effettuava un solo sopralluogo, non installava alcun impianto di misurazione, non elaborava alcun dato poiché tutti i report e le tabelle gli venivano forniti dall'allora convenuta CP_3
Concludeva chiedendo la riforma del decreto di liquidazione impugnato in virtù dell'effettiva attività svolta dal CT, con vittoria di spese e compensi.
Si costituiva in giudizio l' sostenendo e perorando le difese del Controparte_2 ricorrente.
Evidenziava, in primo luogo, l'assenza di alcuna autorizzazione del Giudice ad utilizzare il mezzo proprio e sosteneva, pertanto, che nessuna somma poteva essere liquidata a tale titolo.
Rappresentava l'erroneità del criterio a vacazioni utilizzato per la liquidazione poiché l'attività da espletare consisteva, da una parte, nell'accertamento del danno e, dall'altra, nell'accertamento da eseguire su un impianto elettrico e deduceva l'applicabilità di criteri a “misura variabile”, per le prestazioni aventi finalità di verifica, e di criteri a “percentuale variabile” per quelle relative all'accertamento del danno.
Lamentava l'eccessività del numero di vacazioni considerato che dalla notula presentata dal
CT non era possibile cogliere indicazioni sufficienti a giustificare l'esosità della prestazione richiesta.
Contestava, altresì, l'applicazione della maggiorazione poiché nel caso di specie riteneva insussistenti i caratteri dell'eccezionale importanza, complessità e difficolta, previsti dalla legge.
Concludeva chiedendo dichiararsi l'erroneità del decreto di liquidazione e la liquidazione dei compensi secondo i criteri variabili tra un massimo ed un minimo indicati in tabella, ovvero secondo le percentuali variabili anch'essi desumibili dalle tabelle di cui agli artt. 11 e 12 del D.M, con vittoria di spese e compensi.
Si costituiva in giudizio l'Ing. contestando interamente quanto chiesto, dedotto CP_1 ed eccepito dal ricorrente.
Rilevava l'erronea riconduzione dell'attività svolta alla categoria degli impianti elettrici poiché questi ultimi possono essere riconducibili agli impianti interni alle costruzioni e non, come nel caso in specie, alle linee di trasposto dell'energia elettrica.
Sosteneva la rilevanza e complessità dell'attività svolta e ribadiva la necessità di un impegno temporale particolarmente importante.
Evidenziava che l'aumento dell'onorario ai sensi dell'art. 52 dpr 115/2002, costituisce potere discrezionale del giudice di merito e non richiede una motivazione specifica da parte dello stesso. Concludeva chiedendo il rigetto del ricorso e la conferma del provvedimento impugnato, con vittoria di spese e compensi.
All'udienza odierna la causa, istruita documentalmente, veniva decisa con la presente sentenza emessa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. a seguito del deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.
2. Preliminarmente va osservato che la materia in questione è regolata dal DM
30/05/2002 e dal DPR 115/2002 (testo unico spese di giustizia).
Gli onorari possono essere: fissi, variabili o a tempo.
Ai sensi dell'art. 1 degli allegati al succitato D. M. “Per la determinazione degli onorari a percentuale si ha riguardo per la perizia al valore del bene o di altra utilità oggetto dell'accertamento determinato sulla base di elementi obiettivi risultanti dagli atti del processo e per la consulenza tecnica al valore della controversia;
se non è possibile applicare i criteri predetti gli onorari sono commisurati al tempo ritenuto necessario allo svolgimento dell'incarico e sono determinati in base alle vacazioni.”
2.1 Parte ricorrente sostiene l'erronea applicazione del criterio di liquidazione a vacazioni.
In realtà il Giudice, sulla scorta della previsione sopra riportata, ritenuta la causa di valore indeterminato, sulla base della domanda ai sensi dell'art. 10 c.p.c., ha applicato il criterio residuale relativo al sistema delle vacazioni, e non, quindi, quello “a percentuale”.
Tale valutazione non appare censurabile in questa sede né modificabile in altro modo.
Secondo condivisibile giurisprudenza di legittimità, nel sistema di cui al D.P.R. 30 maggio
2002, n. 115 ed ai sensi dell'art. 2 delle tabelle allegate al citato D.M. 30 maggio 2002, per la perizia o la consulenza tecnica in materia di costruzioni edilizie, impianti industriali, impianti di servizi generali, impianti elettrici, macchine isolate e loro parti, ferrovie, strade e canali, opere idrauliche, acquedotti e fognature, ponti, manufatti isolati e strutture speciali, progetti di bonifica agraria e simili spetta - di norma - un onorario a percentuale calcolato per scaglioni, rilevandosi, tuttavia,
l'applicabilità del criterio residuale delle vacazioni - previsto dall'art. 1 delle medesime tabelle – al fine di commisurare l'onorario, ove non sia possibile determinare il valore della controversia
(Cass., n. 20116/13; Cass., n. 17333/09).
In merito al valore della controversia va detto che, ai fini della liquidazione degli onorari per il consulente tecnico d'ufficio, la determinazione dello stesso avviene sulla base della domanda, ai sensi dell'art. 10, comma 1, c.p.c.
Il valore così determinato “è espressione di principio valevole anche al di fuori della questione specifica della competenza” (Cass., n. 2338/95). Alla luce delle superiori considerazioni, il Giudice che ha emesso il decreto per cui è causa non ha errato nell'applicazione di tale criterio.
2.2 Passando all'esame della contestazione relativa all'eccessivo numero di vacazioni conteggiate va detto che, ai sensi dell'art. 4 l. 319/1980, il magistrato è tenuto al calcolo delle vacazioni da liquidare con rigoroso riferimento al numero delle ore che siano state strettamente necessarie per l'espletamento dell'incarico, indipendentemente dal termine assegnato per il deposito della relazione o traduzione.
Nel caso in esame le vacazioni chieste nell'istanza di liquidazione sono 300 per un totale quindi di 600 ore di lavoro.
Il consulente incaricato dal Tribunale ha analizzato e processato i dati generati, durante le due campagne di misurazione, dall'analizzatore di rete installato dall' ha verificato la CP_2 corrispondenza a quanto previsto dalla normativa CERI EN 50160, ha elaborato le relative tabelle e 9 grafici in cui sono stati riportati i valori di tensione mima, media e massima per ciascun set di misurazione.
Orbene, sulla base della documentazione agli atti e delle superiori attività elencate, il numero di vacazioni chiesto dal CT appare congruo in relazione al lavoro svolto e, pertanto, il compenso ad esso spettante è pari a € 2.451,53.
2.3 Con riferimento all'aumento dell'onorario, va preliminarmente evidenziato che l'art. 52
D.P.R. 115/2002 dispone che “Per le prestazioni di eccezionale importanza, complessità e difficoltà gli onorari possono essere aumentati sino al doppio.”
Sulla questione appare utile richiamare una pronuncia della Suprema Corte che fa chiarezza circa il significato da attribuire all'eccezionale importanza, complessità e difficolta a cui fa riferimento la norma “Ai sensi dell'art. 52, comma 1, d.P.R. n. 115 del 2002, costituiscono prestazioni eccezionali, per le quali è consentito l'aumento degli onorari per il consulente fino al doppio dell'importo previsto nelle tabelle, quelle che, pur non presentando aspetti di unicità o, quanto meno, di assoluta rarità, risultino comunque, avere impiegato l'ausiliario in misura notevolmente massiva, per importanza tecnico-scientifica, complessità e difficoltà.” e ancora in merito alla valutazione del giudice “Il riconoscimento di tale aumento
- che a propria volta presuppone il riconoscimento, in favore del consulente, del compenso massimo liquidabile sulla base delle tabelle - costituisce oggetto di un potere discrezionale attribuito al giudice, che lo esercita mediante il prudente apprezzamento degli elementi a sua disposizione e la cui decisione è insindacabile in sede di legittimità, ove congruamente motivata.” (cfr Cass. Civ. n. 29876/2019 e nello stesso senso Cass. civ. n.
21128/2024) Facendo corretta applicazione di tali principi, analizzati gli atti di causa, nel caso di specie risulta eccessiva la applicata maggiorazione del 100%; appare, invece, conforme alla complessità
e difficoltà dell'opera svolta dal consulente tecnico d'ufficio una maggiorazione dell'onorario nella misura del 20% pari a € 490,30.
2.4 Rimane da vagliare la questione del rimborso spese di viaggio.
Il motivo è meritevole di accoglimento.
Il II e il III comma dell'art. 55 del D.P.R. n. 115/02 stabiliscono che le spese di viaggio, anche in mancanza di relativa documentazione, sono liquidate in base alle tariffe di prima classe sui servizi di linea, esclusi quelli aerei. Le spese di viaggio con mezzi aerei o con mezzi straordinari sono rimborsate se preventivamente autorizzate dal magistrato. Anche l'auto propria è considerata un mezzo straordinario e quindi la relativa spesa va preventivamente autorizzata dal
Magistrato.
Orbene, nella fattispecie in esame, non risulta agli atti alcuna istanza né alcuna autorizzazione all'uso del mezzo proprio, dunque, è possibile affermare che il giudice ha errato nella liquidazione di tale tipologia di rimborso spese.
Risulta, invece correttamente liquidata la voce del rimborso spese per l'acquisto di marca da bollo.
In definitiva, in parziale accoglimento dell'opposizione, l'onorario spettante al CT Ing.
va rideterminato alla luce delle superiori argomentazioni in € 2.941,83 a titolo di CP_1 onorari e € 3,92 a titolo di rimborso spese vive per marca da bollo.
Ogni altra questione è assorbita.
3. Le spese del giudizio nei rapporti tra la parte ricorrente e la resistente
[...]
in ragione dell'adesione della stessa alle domande del primo, possono Controparte_2 essere integralmente compensate;
analogamente, le spese del giudizio tra il ricorrente e il convenuto Ing. , in ragione della reciproca soccombenza, possono essere pure CP_1 integralmente compensate
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio n. R. G. 39/2025, vertente tra
[...]
contro
Ing. Parte_3 Controparte_2 CP_1
, disattesa e respinta ogni diversa istanza, domanda ed eccezione, così provvede:
[...] - Revoca il decreto di liquidazione CT opposto e liquida all'Ing. la somma CP_1
di € 3,92 a titolo di rimborso spese e € 2.941,83 a titolo di compensi, oltre I.V.A. se dovuta e contributo previdenziale.
- Compensa integralmente le spese del giudizio.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento ai procuratori delle parti costituite.
Patti, 02.04.2025
Il Giudice
Pietro Paolo Arena