Ordinanza collegiale 9 giugno 2021
Sentenza 2 maggio 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, ordinanza collegiale 09/06/2021, n. 773 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 773 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 09/06/2021
N. 02284/2008 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 2284 del 2008, integrato da motivi aggiunti, proposto da
LL IO e LL FE, rappresentate e difese dall'avvocato Francesco Acerboni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio eletto presso il suo studio in Mestre-Venezia, via Torino, 125;
contro
Magistrato Alle Acque di Venezia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio ex lege in Venezia, San Marco, 63;
Comune di Venezia, non costituito in giudizio;
nei confronti
AL EL, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
del provvedimento con cui è stato rilasciato a terzi, presumibilmente alla signora EL ALn, l'atto amministrativo di autorizzazione all'occupazione di spazio/specchio acqueo fronti stante
l'area di proprietà comune tra i ricorrenti e la stessa signora ALn, nonché di ogni altro atto, documento o provvedimento antecedente o successivo comunque denominato.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Magistrato Alle Acque di Venezia - (Ve);
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza straordinaria del giorno 8 giugno 2021 il dott. Marco Rinaldi;
Rilevato che le parti hanno formulato una richiesta di rinvio al fine di ricercare una soluzione bonaria della vertenza;
Ritenuto di non poter accogliere tale richiesta, in quanto nel processo amministrativo vengono in rilievo non solo interessi privati ma anche interessi pubblici, la cui composizione e tutela non rientra nella libera disponibilità delle parti (Cons. St. sez. V, 22 febbraio 2016 n. 700; sez. V, 29 dicembre 2014, n. 6414).
Sul piano processuale ciò comporta che una volta che il Giudice sia stato investito della decisione del ricorso non vi è una norma giuridica o un principio di diritto che attribuiscano alla parte ricorrente il diritto al rinvio della discussione del ricorso (cfr. Tar Calabria, Catanzaro, Sez. II, 10 marzo 2017, n. 394; Tar Veneto, Sez. II, 22 gennaio 2016, n. 59; Consiglio di Stato, Sez. V, 22 febbraio 2010, n. 1032; id. 7 ottobre 2008 n. 4889).
Un eventuale rinvio potrebbe trovare fondamento solo in gravi ragioni idonee a incidere, se non tenute in considerazione, sul diritto di difesa costituzionalmente garantito, ovvero su questioni pregiudiziali in senso tecnico la cui cognizione sia attribuita a giudici diversi, evenienze queste che non si verificano nel caso all’esame relativo a una controversia instaurata nel 2008, in cui la richiesta di rinvio, formulata nel 2021, è stata motivata dalle parti con riferimento all’esigenza di disporre di un apprezzabile lasso di tempo per ricercare una soluzione bonaria della vertenza;.
Considerato, tuttavia, che, dagli atti di causa risulta che nel corso del giudizio è deceduta una delle ricorrenti;
Ritenuto di dover dichiarare l’interruzione del processo;
Durante il periodo di interruzione le parti valuteranno l’opportunità di riassumere il giudizio o di addivenire a una soluzione bonaria della controversia;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima) dà atto dell'interruzione del processo ai sensi degli artt. 79, comma 2, cod. proc. amm. e 299 e ss. cod. proc. civ..
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 8 giugno 2021, tenutasi da remoto mediante videoconferenza, con l'intervento dei magistrati:
Marina Perrelli, Presidente
Marco Rinaldi, Primo Referendario, Estensore
Nicola Bardino, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Marco Rinaldi | Marina Perrelli |
IL SEGRETARIO