Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 14/02/2025, n. 113 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 113 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA SEZIONE LAVORO
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro, riunita in camera di consiglio, composta dai sigg.: dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente rel. dott. Eugenio Scopelliti Consigliere dott.ssa Ginevra Chinè Consigliere
nella causa celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente SENTENZA in grado di appello, nel procedimento iscritto al n. 718/2022 R.G., vertente TRA
C. F. Parte_1
, con sede legale in Roma, Via IV Novembre, n. 144 e Sede Locale in Reggio P.IVA_1
Calabria, C.F. , in persona del Regionale per la Calabria Legale P.IVA_1 CP_1 rappresentante dell' – Dott. ( ), rappresentato Pt_1 CP_2 CodiceFiscale_1 e difeso, in virtù di procura generale alle liti conferita dal Direttore Regionale "pro-tempore" l'08 febbraio 2022, autenticata per Notar di Catanzaro, rep. n. 47098, racc. Persona_1 n. 17470, dall'Avv. Antonio D'Agostino (Cod. Fisc. ), fax n. CodiceFiscale_2
0965/363206, pec elettivamente domicilio in Reggio Calabria Email_1 C.so Garibaldi n. 635 presso la sede Pt_1 appellante CONTRO
, CF. , nato a [...] il [...], CP_3 C.F._3 rappresentato e difeso dall'Avv. Giovanni Taccone, CF - C.F._4 fax:0966.610511 – pec e dall'Avv. Maria Carmela Bonarrigo Email_2 CF: , elettivamente domiciliato presso lo studio legale Taccone sito C.F._5 in Taurianova (RC) alla Piazza Libertà n. 16 appellato E
, in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_4 appellati contumaci CONCLUSIONI Come da scritti difensivi ed atti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. Il giudizio di primo grado. Con ricorso depositato, innanzi al Tribunale di Reggio Calabria, Sezione Lavoro, il sig.
proponeva azione di accertamento negativo del carico contributivo CP_3 previdenziale portato dalle cartelle di pagamento - n. 094 2006 0035752364 000 e - n. 094 2007 0037631048 000, con cui l aveva in carico Controparte_4 l'importo complessivo di € 7.250,29 (somma risultante dall'importo delle cartelle di pagamento ed oggetto di impugnativa) che sarebbe stato tenuto a corrispondere in favore dell' , sede di Reggio Calabria a titolo di Rate Premio e correlate sanzioni civili, Premio Pt_1
Evaso per tardiva denuncia e sanzioni, Regolazioni Premio e correlate sanzioni, Addizionale Danno Biologico per gli anni dal 2003 al 2007, gestione polizza datore di lavoro aziende.
Esponeva di aver richiesto ed ottenuto dall' della riscossione l'estratto di ruolo CP_5 esattoriale dettagliato attinente tutta la sua posizione debitoria, tra cui le cartelle sopra specificate.
Ritenuto che
tali contributi previdenziali fossero ormai estinti per intervenuta prescrizione ai sensi della Legge n. 335/95, formulava istanza di sgravio rimasta senza esito. Deducendo la sussistenza di un interesse ad ottenere la statuizione giudiziale di non debenza dei periodi contributivi ancora pendenti su ruolo esattoriale, eccepiva la prescrizione estintiva quinquennale maturata successivamente alla notifica delle cartelle di pagamento (di cui l'ultima in ordine temporale avvenuta il 24.12.2007) per mancanza di successivi atti interruttivi. Costituitosi, l resisteva al ricorso e ne chiedeva il rigetto. Pt_1 L , ritualmente evocata in giudizio, restava Controparte_4 contumace.
2. La sentenza emessa dal Tribunale. Con sentenza n. 807/2022, pubblicata il 14.04.2022, Tribunale di Reggio Calabria così provvedeva: “Accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara prescritti i contributi portati dalle cartelle di pagamento n. 094 2006 0035752364 000 e n. 094 2007 0037631048 000; dichiara la contumacia di;
dichiara il difetto di Controparte_4 legittimazione passiva di e compensa le spese legali tra Controparte_4 la stessa e parte ricorrente;
condanna l Pt_1 Controparte_6
al pagamento delle spese legali in favore di parte ricorrente,
[...] che liquida in € 1.775,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso forfettario spese generali 15%, cpa e iva come per legge, oltre € 43,00 per rimborso spese contributo unificato, da distrarsi in favore dell'avv. Avv. Giovanni Taccone e dell'Avv. Maria Carmela Bonarrigo, dichiaratisi procuratore antistatario”. Affermava che il ricorso, volto ad ottenere la statuizione giudiziale di non debenza dei periodi contributivi ancora pendenti su ruolo esattoriale, era ammissibile in quanto proposto anteriormente all'entrata in vigore della legge n. 215 del 17 dicembre 2021, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 301 del 20 dicembre 2021, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, recante “Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili”, entrata in vigore il 21 dicembre 2021, che all'art 3 bis (Non impugnabilità dell'estratto di ruolo e limiti all'impugnabilità del ruolo) modifica l'art. 12 del DPR n. 602 del 1973, inserendovi il comma 4-bis che sancisce la non impugnabilità dell'estratto di ruolo. Trattandosi di ius superveniens - ed in mancanza di uno specifico regime transitorio – doveva ritenersene la necessaria irretroattività. Sussisteva l'interesse ad agire, per conseguire la statuizione giudiziale di non debenza dei periodi contributivi ancora pendenti su ruolo esattoriale. Nel merito, dichiarava maturata la prescrizione successivamente alla notifica delle cartelle oggetto di causa in mancanza di atti interruttivi. Dichiarava il difetto di legittimazione passiva di , in Controparte_4 applicazione dell'arresto giurisprudenziale di Cass. SU. n 7514/2022. Decideva, quindi, come in premessa riportato.
3. Il giudizio in grado di appello. La sentenza veniva gravata dall' , che ne invocava la riforma. Pt_1 Deduceva l'inammissibilità ex lege della domanda per carenza d'interesse, in ragione dell'applicabilità della disciplina introdotta dall'art.3 bis del d. l. n. 146 del 21/10/2021, il quale aveva aggiunto all'art. 12 del D.P.R. n. 602/1973 il comma 4 bis che disponeva: “L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente 3
notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione”. Atteso che l'interesse ad agire doveva sussistere in ogni fase del giudizio, la norma trovava applicazione nel presente giudizio. Aveva errato il Tribunale nel ritenere che l'interesse ad agire andasse comunque Contr riconosciuto, atteso che né l'Ente creditore né avevano provveduto a dare riscontro alla specifica istanza di sgravio/discarico avanzata dall'interessato. Tale assunto appariva in contrasto con il dettato normativo di cui all'art. art. 3 bis del DL 21.10.2021 n. 146, secondo cui il ruolo e la cartella di pagamento che si assumeva esser stata invalidamente notificata erano suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore avesse dimostrato che dall'iscrizione a ruolo poteva derivargli: a) pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; b) pregiudizio per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40; c) la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione. Sulla corretta applicabilità del dettato normativo introdotto dall'art. 3 bis DL 146/2021 era intervenuta la Suprema Corte a SS.UU. con la sentenza n. 26283/2022 del 6 settembre 2022, che aveva confermato la natura processuale della norma con conseguente applicazione anche ai processi non definiti. Chiedeva, dunque, riformare la sentenza di primo grado disponendo la compensazione delle spese di lite relative ad entrambi i gradi di giudizio.
Non si costituivano e , dei quali con Controparte_4 CP_3 ordinanza del 22.06.2023, veniva dichiarata la contumacia.
Con comparsa depositata il 06.02.2025, si costituiva , contestando CP_3 l'avverso dedotto. Affermava che il legislatore riferendosi all'impugnabilità diretta “del ruolo o della cartella invalidamente notificata” non poteva che far riferimento alla impugnazione della pretesa creditoria nel merito, cioè alla impugnazione di tipo “recuperatorio” e, quindi in quella fase della riscossione che andava dalla formazione del ruolo alla definitività del credito. La portata della norma introdotta dall'art.
4-bis citato si esauriva e non si estendeva alla fase successiva, ovvero quella in cui i rimedi giurisdizionali di tipo impugnatorio - recuperatorio lasciavano spazio all'opposizione all'esecuzione (art. 615 c.p.c.) o, più in generale, all'azione di accertamento negativo del credito, per far valere fatti modificativi o estintivi successivi alla formazione del titolo. Quando il ricorrente, come nel caso di specie, riteneva che le cartelle fossero state regolarmente notificate e contestava il diritto della parte a procedere ad esecuzione forzata per fatti sopravvenuti alla formazione del titolo, la domanda andava qualificata come opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art 615 cpc, non rientrante nei casi previsti dalla norma sulla non impugnabilità dell'estratto di ruolo. 4
Concludeva, chiedendo, rigettare perché inammissibile, nullo e comunque infondato l'atto di appello proposto dall' . Pt_1 Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio da distrarsi a favore del difensore antistatario.
Il decreto ex art. 127 ter c.p.c. veniva ritualmente comunicato e venivano depositate note scritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE 4. Preliminarmente va revocata la declaratoria di contumacia di , CP_3 costituitosi con memoria depositata il 06.02.2025. Nel merito, l'appello proposto dall' è fondato. Pt_1 Alla stregua del disposto dell'art. 3 bis D.L. 146/2021, “L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto
o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione". Con la sentenza delle SSUU 19 luglio/6 settembre 2022 n. 26283 è stato precisato che la norma si applica ai procedimenti pendenti. In motivazione, infatti, è stato affermato: “15.1.- Non si tratta, come pure si è sostenuto, di una norma d'interpretazione autentica, men che mai dell'art. 19 del d.lgs. n. 546/92. Non soltanto essa non si qualifica come tale, ma nemmeno assegna ad altra disposizione un significato già in essa contenuto, riconoscibile come una delle possibili letture del testo originario (v. tra varie, Corte cost., nn. 257 e 271/11, n. 132/16 e n. 167/18, nonché Cass., sez. un., nn. 9560/14 e 12644/14). Ric. 2015 n. 22798 sez. SU - ud. 19-07-2022 -13- 16.- Né la norma è retroattiva, perché non disconosce le conseguenze già realizzate del fatto compiuto, né ne impedisce le conseguenze future per una ragione relativa a questo fatto soltanto: essa non incide sul novero degli atti impugnabili e, specificamente, non ne esclude il ruolo e la cartella di pagamento;
né introduce motivi d'impugnazione o foggia quelli che già potevano essere proposti. 16.1.- È quindi manifestamente infondato il dubbio di legittimità costituzionale posto in relazione all'art. 3 Cost. dalla Procura generale, secondo cui la norma potrebbe mutare gli esiti dei processi in corso, violando i principi di ragionevolezza, di tutela del legittimo affidamento e di coerenza e certezza dell'ordinamento (sull'accesso al sindacato di costituzionalità attraverso il giudizio ex art. 363, comma 3, c.p.c., cfr. Cass., sez. un., n. 20661/14 e Corte cost. n. 119/15). Questi principi, applicabili anche in materia processuale, limitano l'efficacia retroattiva della legge, di modo che l'inosservanza di essi si risolve in irragionevolezza e comporta, di conseguenza, l'illegittimità della norma retroattiva (tra varie, Corte cost. nn. 103 e 170/13; n. 69/14; da ultimo, n. 145/22). 17.- Con la norma in questione, invece, il legislatore, nel regolare specifici casi di azione "diretta", stabilisce quando l'invalida notificazione della cartella ingeneri di per sè bisogno di tutela giurisdizionale e, quindi, tenendo conto dell'incisivo rafforzamento del sistema di garanzie, di cui si è detto, plasma l'interesse ad agire. 17.1.- Questa condizione dell'azione ha difatti natura dinamica, che rifugge da considerazioni statiche allo stato degli atti (tra varie, Cass. n. 9094/17; sez. un., n. 619/21), e può assumere una diversa configurazione, anche per volontà del legislatore, fino al momento della decisione. La disciplina sopravvenuta si applica, allora, ai processi pendenti perché incide sulla pronuncia 5
della sentenza (o dell'ordinanza), che è ancora da compiere, e non già su uno degli effetti dell'impugnazione. Il ricorrente/odierno appellato, non ha allegato, né dimostrato, di essersi trovato in una delle condizioni tassativamente previste dalla legge per poter impugnare l'estratto di ruolo.
5 A differenti conclusioni non può addivenirsi avuto riguardo all'interpretazione della norma offerta dall'appellato nei propri scritti difensivi. CP_3 L'estratto di ruolo, come ribadito dalla Suprema Corte sent. 26283/2022. ha natura di
“mero elaborato informatico contenente gli elementi della cartella, ossia gli elementi del ruolo afferente a quella cartella, che non contiene pretesa impositiva alcuna, a differenza del ruolo, il quale è atto impositivo, in quanto tale annoverato dal D.Lgs. n. 546 del 1992 art. 19 tra quelli impugnabili: sulla distinzione si sono soffermate queste sezioni unite (con la già citata n. 19704/15) e non constano voci dissonanti (in linea, anche l'adunanza plenaria del Consiglio di Stato, con la sentenza n. 4/22)” precisando, immediatamente dopo: “Quel che s'impugna è quindi l'atto impositivo o riscossivo menzionato nell'estratto di ruolo;
di modo che inammissibile è l'impugnazione dell'estratto di ruolo che riporti il credito trasfuso in una cartella di pagamento che sia stata precedentemente notificata, e non impugnata (tra varie, Cass. n. 21289/20), o che sia rivolta a far valere l'invalidità di un'intimazione, regolarmente notificata e non contestata, per l'omessa notificazione delle cartelle di pagamento (sempre tra varie, v. Cass. n. 31240/19)”. Ciò posto, le argomentazioni rassegnate dall'appellato, secondo cui nella fattispecie in esame si controverteva di cartelle di pagamento validamente notificate e di fatti estintivi successivi, divengono recessive a fronte delle considerazioni che la Suprema Corte ha avuto cura di porre in rilievo, secondo cui il debitore, “può proporre opposizione all'esecuzione, qualora contesti il diritto di procedere in executivis, purché ci sia almeno la minaccia di procedere all'esecuzione forzata, mediante atto equipollente alla cartella di pagamento o comunque prodromico all'esecuzione (Cass., n. 477/71; n. 16281/16; nn. 16512 e 24461/19)”. Posto che a fondamento della domanda erano state poste le risultanze dell'estratto di ruolo, la domanda non può qualificarsi come opposizione ex art. 615 c.p.c., per far valere fatti modificativi o estintivi successivi alla formazione del titolo, posto che per potersi esperire un tale rimedio è necessaria “la minaccia di procedere all'esecuzione forzata, mediante atto equipollente alla cartella di pagamento o comunque prodromico all'esecuzione”, natura che l'estratto di ruolo non ha, sostanziandosi in un mero elaborato informatico, carente di valore impositivo. Ancora, la proposizione di un'azione di mero accertamento negativo del credito svincolata da una minaccia di esecuzione forzata deve essere scrutinata sotto il profilo dell'interesse ad agire, che è il tema di indagine imposto dall'art. 3 bis D.L. 146/2021, - la cui efficacia precettiva limitata alla tutela recuperatoria, quale sostenuta dell'appellato, non è asseverabile nell'insussistenza di indicatori normativi in tal senso. Anche in punto di interesse ad agire la Suprema Corte ha operato un'accurata disamina, evidenziando che esso, “condizione dell'azione ha difatti natura dinamica, che rifugge da considerazioni statiche allo stato degli atti (tra varie, Cass. n. 9094/17; sez. un., n. 619/21), e può assumere una diversa configurazione, anche per volontà del legislatore, fino al momento della decisione. La disciplina sopravvenuta si applica, allora, ai processi pendenti perché incide sulla pronuncia della sentenza (o dell'ordinanza), che è ancora da compiere, e non già su uno degli effetti dell'impugnazione”.
“Il diritto a un processo equo, di cui l'accesso alla giustizia è aspetto, non è difatti assoluto e si presta a limitazioni concernenti le condizioni di ammissibilità della domanda, che richiedono per loro natura una regolamentazione da parte dello Stato, il quale gode di un certo margine di apprezzamento (Corte EDU, Trevisanato c. Italia, n. 32610/07, 15 6
settembre 2016, p.33; Corte EDU, Zubac c. Croazia, n. 40160/12, 5 aprile 2018, p.78). Le limitazioni, d'altronde, sono legittime, poiché legittimo è lo scopo che perseguono, laddove l'accesso ridotto alla tutela immediata non incide sul diritto a un processo, poiché resta piena e ampia la tutela generale, presidiata anche dai poteri cautelari del giudice”.
“Il giudice è difatti chiamato all'interpretazione evolutiva della norma, e dei nuovi significati che essa possa assumere per effetto di successive modificazioni, abrogazioni e sostituzioni, quando ne fa applicazione, fissando il "momento" di inveramento di tale evoluzione (in termini, Cass., sez. un., n. 15144/11)”. Escluso che la domanda proposta possa esser qualificata come opposizione all'esecuzione, difettando la minaccia di procedere all'esecuzione forzata, mediante atto prodromico all'esecuzione forzata, e, per espressa disposizione normativa, essendo escluso l'interesse ad agire a proporre ad libitum azione di accertamento negativo, i motivi di resistenza frapposti non sono assistiti da pregio. Per conseguenza, l'appello proposto da è meritevole di accoglimento e, in Pt_1 riforma dell'impugnata sentenza, il ricorso proposto da va dichiarato CP_3 inammissibile per carenza di interesse ad agire. La natura controversa della questione, risolta in applicazione di una legge e della relativa interpretazione sopravvenuta in corso del giudizio, determina a disporre l'integrale compensazione delle spese di entrambi i gradi del giudizio.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, sezione lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di e Pt_1 CP_3 Controparte_4
avverso la sentenza n. 807/2022 emessa dal Tribunale di Reggio Calabria,
[...] pubblicata il 14.04.2022, così provvede:
1. Revoca la declaratoria di contumacia di . CP_3
2. In accoglimento dell'appello e in riforma dell'impugnata sentenza, dichiara inammissibile il ricorso proposto da . CP_3
3. Dichiara interamente compensatele le spese di entrambi i gradi del giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio del 14 febbraio 2025.
Il Presidente est. dott.ssa Marialuisa Crucitti