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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 17/03/2025, n. 1594 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1594 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7228/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Angelo Pappalardo
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 7228/2024 promossa da:
, (C.F. ), domiciliata come in atti;
rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'avv. IVAN MARIA SIRAGUSA giusta procura in atti.
ATTRICE
contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI
All'udienza del 15.1.2025 parte attrice ha discusso oralmente e la causa è stata posta in decisione.
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.).
Ritiene il decidente che, preso atto della rinuncia alla domanda risarcitoria per ragioni di economia processuale, la domanda di parte attrice, avente ad oggetto il rimborso della somma di € 2.603,77, oltre interessi di mora dalla domanda al soddisfo, sia solo parzialmente fondata e meriti accoglimento per quanto di ragione.
E' documentalmente provato che la parte attrice con domanda presentata allo IACP e Parte_1
su modulo predisposto dall'ente, ha chiesto di regolarizzare l'occupazione senza titolo di un immobile,
indicato, evidentemente su istruzione dell'ente convenuto, come “CT 041043”.
Parte attrice ha provveduto a tal fine a un pagamento.
Non vi è tuttavia prova documentale che parte attrice abbia versato la somma di € 2.603,77, come da richiesta.
E invero l'autocertificazione presentata ai fini della regolarizzazione non indica alcuna somma da versare e a tal fine parte attrice ha indicato soltanto un documento, denominato “Pagamento bolla
1807”, dal quale si evince però un minor versamento di € 357,00.
Per il resto parte attrice ha chiesto soltanto un interrogatorio formale, inammissibile perché
tendente a far rendere confessione a tale quale dipendente dello addetto allo sportello in Tes_1 CP_1
di via Dottor Consoli n. 80, ovvero a un soggetto che non è parte, non rappresenta parte CP_1
convenuta, non può disporre dei beni dello e non può rendere confessione, e del Presidente dello CP_1
senza alcun elemento che lasci presumere la conoscenza in capo allo stesso né in merito a CP_1
quanto sia stato richiesto alla né, tantomeno, in merito al successivo pagamento, da provare Pt_1
necessariamente per via documentale.
Ciò posto, pur entro tali limiti, risulta invece documentalmente provato che, come comunicato pagina 2 di 3 dallo stesso in data 7.5.2019, il codice identificativo dell'immobile che l'attrice intendeva CP_1
condurre in locazione a seguito di occupazione è invece “CT 041046”, con la conseguenza che non vi è
prova che il pagamento effettuato sia stato trattenuto in base alla domanda di regolarizzazione e nell'interesse di parte attrice.
Rimanendo contumace, lo IACP non ha infine offerto una ricostruzione alternativa plausibile.
Alla luce della soccombenza reciproca, le spese di lite devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Catania, dott. Angelo Pappalardo, in funzione di Giudice unico,
definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 7228/2024 R.G.:
1) in parziale accoglimento della domanda di parte attrice, condanna lo Controparte_2
, al pagamento, in favore dell'attrice della complessiva
[...] Parte_1
somma di € 357,00, oltre interessi dalla domanda fino all'effettivo soddisfo;
2) compensa integralmente le spese processuali fra le parti.
Il GIUDICE
dott. Angelo Pappalardo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Angelo Pappalardo
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 7228/2024 promossa da:
, (C.F. ), domiciliata come in atti;
rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'avv. IVAN MARIA SIRAGUSA giusta procura in atti.
ATTRICE
contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI
All'udienza del 15.1.2025 parte attrice ha discusso oralmente e la causa è stata posta in decisione.
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.).
Ritiene il decidente che, preso atto della rinuncia alla domanda risarcitoria per ragioni di economia processuale, la domanda di parte attrice, avente ad oggetto il rimborso della somma di € 2.603,77, oltre interessi di mora dalla domanda al soddisfo, sia solo parzialmente fondata e meriti accoglimento per quanto di ragione.
E' documentalmente provato che la parte attrice con domanda presentata allo IACP e Parte_1
su modulo predisposto dall'ente, ha chiesto di regolarizzare l'occupazione senza titolo di un immobile,
indicato, evidentemente su istruzione dell'ente convenuto, come “CT 041043”.
Parte attrice ha provveduto a tal fine a un pagamento.
Non vi è tuttavia prova documentale che parte attrice abbia versato la somma di € 2.603,77, come da richiesta.
E invero l'autocertificazione presentata ai fini della regolarizzazione non indica alcuna somma da versare e a tal fine parte attrice ha indicato soltanto un documento, denominato “Pagamento bolla
1807”, dal quale si evince però un minor versamento di € 357,00.
Per il resto parte attrice ha chiesto soltanto un interrogatorio formale, inammissibile perché
tendente a far rendere confessione a tale quale dipendente dello addetto allo sportello in Tes_1 CP_1
di via Dottor Consoli n. 80, ovvero a un soggetto che non è parte, non rappresenta parte CP_1
convenuta, non può disporre dei beni dello e non può rendere confessione, e del Presidente dello CP_1
senza alcun elemento che lasci presumere la conoscenza in capo allo stesso né in merito a CP_1
quanto sia stato richiesto alla né, tantomeno, in merito al successivo pagamento, da provare Pt_1
necessariamente per via documentale.
Ciò posto, pur entro tali limiti, risulta invece documentalmente provato che, come comunicato pagina 2 di 3 dallo stesso in data 7.5.2019, il codice identificativo dell'immobile che l'attrice intendeva CP_1
condurre in locazione a seguito di occupazione è invece “CT 041046”, con la conseguenza che non vi è
prova che il pagamento effettuato sia stato trattenuto in base alla domanda di regolarizzazione e nell'interesse di parte attrice.
Rimanendo contumace, lo IACP non ha infine offerto una ricostruzione alternativa plausibile.
Alla luce della soccombenza reciproca, le spese di lite devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Catania, dott. Angelo Pappalardo, in funzione di Giudice unico,
definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 7228/2024 R.G.:
1) in parziale accoglimento della domanda di parte attrice, condanna lo Controparte_2
, al pagamento, in favore dell'attrice della complessiva
[...] Parte_1
somma di € 357,00, oltre interessi dalla domanda fino all'effettivo soddisfo;
2) compensa integralmente le spese processuali fra le parti.
Il GIUDICE
dott. Angelo Pappalardo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 3 di 3