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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 28/10/2025, n. 673 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 673 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 472/2023
Tribunale Ordinario di Ravenna
SEZIONE CIVILE
Nella persona del dott. CA UL, all'esito dell'udienza odierna, tenutasi in forma cartolare, viste le note di trattazione scritta, da valersi anche quali note cconclusive, depositate dalle parti, ha emesso la seguente
SENTENZA
Ex art. 281 sexies c.p.c.
Tra
c.f. , difeso dall'avv. TONETTI MIRCO Parte_1 C.F._1
ATTORE
e
, c.f. , difeso dall'avv. Controparte_1 P.IVA_1
EI OB
CONVENUTO
Conclusioni:
per parte attrice: “IN VIA PRINCIPALE
accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del conducente del veicolo non identificato nella causazione del sinistro per cui è causa, per le ragioni esposte in premessa, e, per l'effetto, condannare quale impresa Controparte_1
designata dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada per la Regione Emilia-
Romagna, al pagamento a favore della parte attrice della somma di 245.984,00= o a
1 quella diversa maggior o minor somma che emergerà ad istruttoria espletata, a titolo di risarcimento dei danni subiti in occasione del sinistro per cui è causa.
IN VIA SUBORDINATA
dichiarare che il sinistro de quo è da ascriversi a responsabilità concorsuale della condotta di guida del conducente del veicolo non identificato nella misura del 50% od in quella diversa maggiore o minore percentuale che dovesse essere ritenuta di miglior giustizia ad istruttoria espletata, anche, in via sussidiaria, ai sensi dell'art. 2054 2 comma c.c. qualora non fosse possibile individuare la condotta determinante l'evento dannoso e, conseguentemente, condannare quale Controparte_1
impresa designata dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada per la Regione
Emilia-Romagna al pagamento a favore della parte attrice del 50% dei danni patiti come sopra quantificati, o a quella diversa maggiore o minore proporzione che dovesse essere ritenuta di miglior giustizia a seguito della istruttoria espletata, a titolo di risarcimento dei danni subiti in occasione del sinistro per cui è causa.
Con rivalutazione monetaria ed interessi dalla data del sinistro al saldo effettivo.
Con vittoria di spese e compensi professionali.”
Per parte convenuta:
“Voglia l'Ill.mo Giudice del Tribunale di Ravenna, contrariis reiectis, respingere la domanda proposta dall'attore in quanto infondata in fatto ed in diritto Parte_1
e comunque non provata. Con vittoria di spese e compensi professionali. Iva e Cpa rifuse.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
erede del padre deceduto in data 20.2.2022 all'età di 98 Parte_1 Persona_1
anni per causa non correlata alle lesioni riportate, ha citato in giudizio
[...]
quale impresa designata dal Fondo di Garanzia per le Vittime Controparte_1
della Strada, chiedendo il risarcimento dei danni non patrimoniali (danno biologico e morale) subiti dal padre in conseguenza del sinistro occorso in data Persona_1
2 15.9.2017, così descritto dall'attore: “Alle ore 18.30 ca. del giorno 15.09.2017, sulle strisce pedonali di Viale V. Randi poste sulla carreggiata avente senso unico di marcia con direzione centro città di Ravenna ed in prossimità dell'intersezione con la Via M.
Pascoli, il Sig. attraversava la strada a piedi portando a mano la propria Persona_1
bicicletta marca “Vicini”, quando, improvvisamente, veniva investito da un veicolo”, allontanatosi dopo il sinistro.
Si è costituita la convenuta, eccependo l'assenza di prova circa le modalità del sinistro e la riconducibilità dello stesso alla condotta del condudente del veicolo rimasto sconosciuto, nonché sull'impossibilità dell'identificazione dello stesso.
La causa è stata istruita mediante CTU medico legale e, all'udienza del 29.10.2024, è stata formulata una proposta conciliativa che prevedeva il pagamento di un importo pari a € 109.125 oltre spese legali per € 4.900 oltre accessori a carico da parte della convenuta, la quale ha rifiutato la proposta, invece accettata dall'attore.
Va innanzittuto premesso, in diritto, che “In tema di intervento del Fondo di garanzia per le vittime della strada (ex art. 283, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 209 del 2005) al fine di garantire il risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli soggetti ad obbligo assicurativo nei casi di sinistro cagionato da veicolo non identificato, spetta comunque al danneggiato, per regola generale, l'onere di provare il fatto generatore del danno (che il sinistro è stato cagionato dal veicolo inidentificato) e, cioè, dimostrare le modalità del sinistro stesso e la sua attribuibilità alla condotta dolosa o colposa, esclusiva o concorrente, del conducente dell'altro mezzo e, inoltre, che tale veicolo è rimasto sconosciuto.” (Sez. 3 - , Ordinanza n. 10540 del 19/04/2023 (Rv.
667410 - 01).
Nel caso di specie, ritiene il giudicante che l'attore non abbia fornito la prova delal modalità del sinistro e della sua attribuibilità alla condotta dolosa o colposa del conducente del mezzo coinvolto e non identificato;
mancanza di prova che è, invero, discesa da incolmabili lacune sotto il profilo delle allegazioni dei suddetti fatti costitutivi.
3 La ricostruzione dei fatti offerta dall'attore è, apparsa, infatti, contraddittoria sotto più profili, come correttamente rilevato dalla difesa della convenuta.
L'attore, infatti, offre almeno due diverse versioni dei fatti:
Nell'atto di citazione, egli narra che stava attraversando la strada “sulle Persona_1
strisce pedonali di Viale V. Randi poste sulla carreggiata avente senso unico di marcia con direzione centro città di Ravenna ed in prossimità dell'intersezione con la Via M.
Pascoli”, portando a mano la propria bicicletta.
Da questa ricostruzione, non è chiaro se il stesse attraversando Viale Randi o Per_1
Via Pascoli in corrispondenza dell'intersezione con Via Pascoli.
Nella prima memoria, l'attore ha precisato che stava percorrendo viale Persona_1
Randi con direzione centro e, giunto all'attraversamento pedonale posto all'intersezione con via Michele Pascoli, attraversava la strada a piedi conducendo la propria bicicletta quando veniva investito da un veicolo che lo colpiva nella ruota posteriore, offrendo perciò una ricostruzione dei fatti corrispondente a quella offerta in sede di informazioni rilasciate agli agenti in data della Polizia Municipale in data
21.10.2017;
Detta versione, anche prescindendo dall'imprecisione contenuta in citazione e poi emendata in sede di prima memoria, è però radicalmente smentita dalla relazione tecnica depositata dall'attore quale doc. 21, nella quale si legge che “Se ne deduce che il stava percorrendo viale Randi tenendosi strettamente a destra (…) pedalando Per_1
sulla bicicletta e non stava attraversando via Michele Pascoli sull'attravarsamento pedonale…” (cfr. pag. 6 della relazione citata).
Tale contraddizione comporta un'evidente carenza di allegazione, prima ancora che di prova, traducendosi in un'insanabile incertezza in ordine alle modalità di verificazione del sinistro.
Tale deficienza allegatoria non può dirsi colmata dai documenti versati in atti.
4 È, infatti, pacifico il principio per cui “L'onere di deduzione dei fatti posti a fondamento della pretesa, infatti, richiesto dall'art. 163, n. 4, c.p.c., va adempiuto in primo luogo descrivendo tali fatti: sicché, quando tale deduzione sia mancata, nulla rileva che quei fatti possano per avventura risultare provati all'esito della lite, per la semplice ragione che, in mancanza di tempestiva deduzione, essi non sono mai entrati
a far parte del thema decidendum. Questi princìpi costituiscono ormai jus receptum nella giurisprudenza di questa Corte, la quale ha ripetutamente affermato sia che la domanda introduttiva di un giudizio di risarcimento del danno esige sempre che
l'attore indichi espressamente i fatti materiali che assume essere stati lesivi del proprio diritto (ex multis, Sez. 3, Sentenza n. 17408 del 12/10/2012); sia che quando i fatti pregiudizievoli posti a fondamento della domanda di risarcimento non sono stati compiutamente allegati, "la successiva produzione documentale, che pure attesti
l'esistenza di quei fatti, non è idonea a supplire al difetto originario di allegazione, giacché ciò equivarrebbe ad ampliare indebitamente il thema decidendum" (Sez. 3,
Sentenza n. 7115 dedel 21/03/2013).” (Cass. 24607/2017).
Non possono perciò assumere rilievo le dichiarazioni rilasciata agli agenti della Polizia
Municipale dai soccorritori e e da Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3
fermatosi a prestare soccorso, i quali non hanno assistito al sinistro e hanno dichiarato di aver trovato il sdraiato per terra in Viale Randi in corrispondenza Per_1
dell'intersezione con la Via Pascoli, né la deformazione della ruota posteriore della bicicletta, accertata dagli agenti intervenuti, compatibile con l'impatto con un'auto.
Del resto, anche a voler attribuire ai suddetti elementi un qualche valore integrativo delle carenti allegazioni attoree, essi non consentirebbero comunque di ricostruire compiutamente le modalità del sinistro, poiché residuerebbe comunque un margine di incertezza su come il stesse procedendo (se, cioè, in sella alla propria bicicletta Per_1
o meno), sul punto d'urto, su come esso si possa essere verificato, sulla direzione dei veicoli coinvolti.
5 Tantomeno, peraltro, essi consentirebbero di ricondurre il sinistro, sotto il profilo causale, alla responsabilità, nemmeno concorrente, del veicolo rimasto non identificato.
Nessun valore possono poi avere le dichiarazioni di dichiarazioni che Persona_1
hanno naturalmente valore di mere allegazioni di parte, poiché rese da un soggetto che deve ritenersi parte del presente giudizo e che non può ritenersi terzo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo, in base ai valori minimi in considerazione della scarsa complessità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ravenna, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, rigettata ogni altra domanda o eccezione, così definitivamente provvede:
a) rigetta la domanda di parte attrice;
b) condanna alla refusione delle spese di lite sostenute da parte Parte_1
convenuta, liquidate in € 7.052, oltre 15%, iva e cpa se dovute e come per legge.
Si comunichi.
28/10/2025
Il Giudice
CA UL
6
Tribunale Ordinario di Ravenna
SEZIONE CIVILE
Nella persona del dott. CA UL, all'esito dell'udienza odierna, tenutasi in forma cartolare, viste le note di trattazione scritta, da valersi anche quali note cconclusive, depositate dalle parti, ha emesso la seguente
SENTENZA
Ex art. 281 sexies c.p.c.
Tra
c.f. , difeso dall'avv. TONETTI MIRCO Parte_1 C.F._1
ATTORE
e
, c.f. , difeso dall'avv. Controparte_1 P.IVA_1
EI OB
CONVENUTO
Conclusioni:
per parte attrice: “IN VIA PRINCIPALE
accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del conducente del veicolo non identificato nella causazione del sinistro per cui è causa, per le ragioni esposte in premessa, e, per l'effetto, condannare quale impresa Controparte_1
designata dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada per la Regione Emilia-
Romagna, al pagamento a favore della parte attrice della somma di 245.984,00= o a
1 quella diversa maggior o minor somma che emergerà ad istruttoria espletata, a titolo di risarcimento dei danni subiti in occasione del sinistro per cui è causa.
IN VIA SUBORDINATA
dichiarare che il sinistro de quo è da ascriversi a responsabilità concorsuale della condotta di guida del conducente del veicolo non identificato nella misura del 50% od in quella diversa maggiore o minore percentuale che dovesse essere ritenuta di miglior giustizia ad istruttoria espletata, anche, in via sussidiaria, ai sensi dell'art. 2054 2 comma c.c. qualora non fosse possibile individuare la condotta determinante l'evento dannoso e, conseguentemente, condannare quale Controparte_1
impresa designata dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada per la Regione
Emilia-Romagna al pagamento a favore della parte attrice del 50% dei danni patiti come sopra quantificati, o a quella diversa maggiore o minore proporzione che dovesse essere ritenuta di miglior giustizia a seguito della istruttoria espletata, a titolo di risarcimento dei danni subiti in occasione del sinistro per cui è causa.
Con rivalutazione monetaria ed interessi dalla data del sinistro al saldo effettivo.
Con vittoria di spese e compensi professionali.”
Per parte convenuta:
“Voglia l'Ill.mo Giudice del Tribunale di Ravenna, contrariis reiectis, respingere la domanda proposta dall'attore in quanto infondata in fatto ed in diritto Parte_1
e comunque non provata. Con vittoria di spese e compensi professionali. Iva e Cpa rifuse.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
erede del padre deceduto in data 20.2.2022 all'età di 98 Parte_1 Persona_1
anni per causa non correlata alle lesioni riportate, ha citato in giudizio
[...]
quale impresa designata dal Fondo di Garanzia per le Vittime Controparte_1
della Strada, chiedendo il risarcimento dei danni non patrimoniali (danno biologico e morale) subiti dal padre in conseguenza del sinistro occorso in data Persona_1
2 15.9.2017, così descritto dall'attore: “Alle ore 18.30 ca. del giorno 15.09.2017, sulle strisce pedonali di Viale V. Randi poste sulla carreggiata avente senso unico di marcia con direzione centro città di Ravenna ed in prossimità dell'intersezione con la Via M.
Pascoli, il Sig. attraversava la strada a piedi portando a mano la propria Persona_1
bicicletta marca “Vicini”, quando, improvvisamente, veniva investito da un veicolo”, allontanatosi dopo il sinistro.
Si è costituita la convenuta, eccependo l'assenza di prova circa le modalità del sinistro e la riconducibilità dello stesso alla condotta del condudente del veicolo rimasto sconosciuto, nonché sull'impossibilità dell'identificazione dello stesso.
La causa è stata istruita mediante CTU medico legale e, all'udienza del 29.10.2024, è stata formulata una proposta conciliativa che prevedeva il pagamento di un importo pari a € 109.125 oltre spese legali per € 4.900 oltre accessori a carico da parte della convenuta, la quale ha rifiutato la proposta, invece accettata dall'attore.
Va innanzittuto premesso, in diritto, che “In tema di intervento del Fondo di garanzia per le vittime della strada (ex art. 283, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 209 del 2005) al fine di garantire il risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli soggetti ad obbligo assicurativo nei casi di sinistro cagionato da veicolo non identificato, spetta comunque al danneggiato, per regola generale, l'onere di provare il fatto generatore del danno (che il sinistro è stato cagionato dal veicolo inidentificato) e, cioè, dimostrare le modalità del sinistro stesso e la sua attribuibilità alla condotta dolosa o colposa, esclusiva o concorrente, del conducente dell'altro mezzo e, inoltre, che tale veicolo è rimasto sconosciuto.” (Sez. 3 - , Ordinanza n. 10540 del 19/04/2023 (Rv.
667410 - 01).
Nel caso di specie, ritiene il giudicante che l'attore non abbia fornito la prova delal modalità del sinistro e della sua attribuibilità alla condotta dolosa o colposa del conducente del mezzo coinvolto e non identificato;
mancanza di prova che è, invero, discesa da incolmabili lacune sotto il profilo delle allegazioni dei suddetti fatti costitutivi.
3 La ricostruzione dei fatti offerta dall'attore è, apparsa, infatti, contraddittoria sotto più profili, come correttamente rilevato dalla difesa della convenuta.
L'attore, infatti, offre almeno due diverse versioni dei fatti:
Nell'atto di citazione, egli narra che stava attraversando la strada “sulle Persona_1
strisce pedonali di Viale V. Randi poste sulla carreggiata avente senso unico di marcia con direzione centro città di Ravenna ed in prossimità dell'intersezione con la Via M.
Pascoli”, portando a mano la propria bicicletta.
Da questa ricostruzione, non è chiaro se il stesse attraversando Viale Randi o Per_1
Via Pascoli in corrispondenza dell'intersezione con Via Pascoli.
Nella prima memoria, l'attore ha precisato che stava percorrendo viale Persona_1
Randi con direzione centro e, giunto all'attraversamento pedonale posto all'intersezione con via Michele Pascoli, attraversava la strada a piedi conducendo la propria bicicletta quando veniva investito da un veicolo che lo colpiva nella ruota posteriore, offrendo perciò una ricostruzione dei fatti corrispondente a quella offerta in sede di informazioni rilasciate agli agenti in data della Polizia Municipale in data
21.10.2017;
Detta versione, anche prescindendo dall'imprecisione contenuta in citazione e poi emendata in sede di prima memoria, è però radicalmente smentita dalla relazione tecnica depositata dall'attore quale doc. 21, nella quale si legge che “Se ne deduce che il stava percorrendo viale Randi tenendosi strettamente a destra (…) pedalando Per_1
sulla bicicletta e non stava attraversando via Michele Pascoli sull'attravarsamento pedonale…” (cfr. pag. 6 della relazione citata).
Tale contraddizione comporta un'evidente carenza di allegazione, prima ancora che di prova, traducendosi in un'insanabile incertezza in ordine alle modalità di verificazione del sinistro.
Tale deficienza allegatoria non può dirsi colmata dai documenti versati in atti.
4 È, infatti, pacifico il principio per cui “L'onere di deduzione dei fatti posti a fondamento della pretesa, infatti, richiesto dall'art. 163, n. 4, c.p.c., va adempiuto in primo luogo descrivendo tali fatti: sicché, quando tale deduzione sia mancata, nulla rileva che quei fatti possano per avventura risultare provati all'esito della lite, per la semplice ragione che, in mancanza di tempestiva deduzione, essi non sono mai entrati
a far parte del thema decidendum. Questi princìpi costituiscono ormai jus receptum nella giurisprudenza di questa Corte, la quale ha ripetutamente affermato sia che la domanda introduttiva di un giudizio di risarcimento del danno esige sempre che
l'attore indichi espressamente i fatti materiali che assume essere stati lesivi del proprio diritto (ex multis, Sez. 3, Sentenza n. 17408 del 12/10/2012); sia che quando i fatti pregiudizievoli posti a fondamento della domanda di risarcimento non sono stati compiutamente allegati, "la successiva produzione documentale, che pure attesti
l'esistenza di quei fatti, non è idonea a supplire al difetto originario di allegazione, giacché ciò equivarrebbe ad ampliare indebitamente il thema decidendum" (Sez. 3,
Sentenza n. 7115 dedel 21/03/2013).” (Cass. 24607/2017).
Non possono perciò assumere rilievo le dichiarazioni rilasciata agli agenti della Polizia
Municipale dai soccorritori e e da Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3
fermatosi a prestare soccorso, i quali non hanno assistito al sinistro e hanno dichiarato di aver trovato il sdraiato per terra in Viale Randi in corrispondenza Per_1
dell'intersezione con la Via Pascoli, né la deformazione della ruota posteriore della bicicletta, accertata dagli agenti intervenuti, compatibile con l'impatto con un'auto.
Del resto, anche a voler attribuire ai suddetti elementi un qualche valore integrativo delle carenti allegazioni attoree, essi non consentirebbero comunque di ricostruire compiutamente le modalità del sinistro, poiché residuerebbe comunque un margine di incertezza su come il stesse procedendo (se, cioè, in sella alla propria bicicletta Per_1
o meno), sul punto d'urto, su come esso si possa essere verificato, sulla direzione dei veicoli coinvolti.
5 Tantomeno, peraltro, essi consentirebbero di ricondurre il sinistro, sotto il profilo causale, alla responsabilità, nemmeno concorrente, del veicolo rimasto non identificato.
Nessun valore possono poi avere le dichiarazioni di dichiarazioni che Persona_1
hanno naturalmente valore di mere allegazioni di parte, poiché rese da un soggetto che deve ritenersi parte del presente giudizo e che non può ritenersi terzo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo, in base ai valori minimi in considerazione della scarsa complessità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ravenna, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, rigettata ogni altra domanda o eccezione, così definitivamente provvede:
a) rigetta la domanda di parte attrice;
b) condanna alla refusione delle spese di lite sostenute da parte Parte_1
convenuta, liquidate in € 7.052, oltre 15%, iva e cpa se dovute e come per legge.
Si comunichi.
28/10/2025
Il Giudice
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