Ordinanza cautelare 1 dicembre 2021
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. V, sentenza 28/03/2025, n. 2628 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 2628 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02628/2025 REG.PROV.COLL.
N. 04644/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso, numero di registro generale 4644 del 2021, proposto da:
Ippocampo s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Emma Galiero, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Maria Imparato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto in Napoli, via Santa Lucia, 81;
Ufficio Circondariale Marittimo di Capri, Ufficio Circondariale Marittimo di Procida, Ministero delle Infrastrutture e delle Mobilità Sostenibili, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, alla via Diaz, 11;
per l'annullamento
a) del provvedimento della Regione Campania – Giunta Regionale – Direzione Generale per la Mobilità – STAFF 500891 – recante prot. n. 2021.0396923 del 28 luglio 2021, con cui è stata archiviata l’istanza presentata dalla società Ippocampo s.r.l., per nuovi servizi di linea autorizzati con cadenza trimestrale ai sensi del Regolamento regionale n. 7/2016;
b) di ogni altro atto preordinato, presupposto, connesso, conseguente e comunque collegato, lesivo degli interessi della ricorrente ivi compresi per quanto di ragione: 1) la nota della Regione Campania – Giunta Regionale – Direzione Generale per la Mobilità – STAFF 500891 – recante prot. n. 2021.0313049 del 10 giugno 2021, con cui sono stati comunicati i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza inoltrata dalla società Ippocampo s.r.l., per nuovi servizi di linea autorizzati con cadenza trimestrale, ai sensi del Regolamento regionale n. 7/2016; 2) i pareri espressi dall’autorità marittima competente in materia di sicurezza della navigazione e ambiti portuali (Ufficio Circondariale Marittimo di Capri e dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Procida), laddove siano stati richiesti dalla Regione Campania e siano stati resi con contenuto non favorevole all’accoglimento dell’istanza, presentata dalla società Ippocampo s.r.l., per nuovi servizi di linea autorizzati con cadenza trimestrale, ai sensi del Regolamento regionale n. 7/2016;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Campania, dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Capri, dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Procida e del Ministero delle Infrastrutture e delle Mobilità Sostenibili;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore, all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 27 marzo 2025, il dott. Paolo Severini;
Uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato, in fatto e in diritto, quanto segue;
FATTO
La società ricorrente impugnava gli atti e provvedimenti specificati in epigrafe, avverso cui articolava censure di violazione di legge ed eccesso di potere, sotto vari profili sintomatici.
Si costituivano in giudizio la Regione Campania e gli organi ministeriali indicati in epigrafe, concludendo per il rigetto del ricorso.
All’esito della camera di consiglio del 1.12.2021, con ordinanza n. 2055 resa in pari data, la Prima Sezione di questo Tribunale respingeva la domanda cautelare avanzata in ricorso.
Seguiva il deposito di memoria in cui la Regione Campania evidenziava la sopravvenuta improcedibilità del ricorso.
In data 5.03.2025 parte ricorrente depositava scritto difensivo in cui, “tenuto conto che l’autorizzazione oggetto dell’istanza de qua sarebbe cessata per scadenza naturale della stessa”, dichiarava la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del giudizio, chiedendo la compensazione delle spese di lite.
All’udienza di smaltimento dell’arretrato del 27 marzo 2025, tenuta da remoto in modalità TEAMS, il ricorso era trattenuto in decisione.
DIRITTO
Il ricorso, conformemente a quanto dichiarato da parte ricorrente (e, già in precedenza, evidenziato dalla difesa della Regione Campania) è improcedibile per sopravvenuto difetto d’interesse, e tale va dichiarato, con la formula corrispondente.
Tanto, conformemente all’indirizzo giurisprudenziale consolidato, a tenore del quale: “Nel caso di espressa dichiarazione del ricorrente di non aver più alcun interesse alla decisione del ricorso, il giudice non può decidere la controversia nel merito, né procedere di ufficio, né sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell'interesse ad agire, ma solo adottare una pronuncia in conformità alla dichiarazione resa; nel processo amministrativo, in assenze di repliche e/o diverse richieste ex adverso, vige il principio dispositivo in senso ampio, nel senso che la parte ricorrente, sino al momento in cui la causa viene trattenuta in decisione, ha la piena disponibilità dell'azione e può dichiarare di non avere interesse alla decisione, in tal modo provocando la presa d'atto del giudice, il quale, non avendo il potere di procedere di ufficio, né quello di sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell'interesse ad agire, non può che dichiarare l'improcedibilità del ricorso” (Consiglio di Stato, Sez. II, 16/07/2024, n. 6379).
Le spese di lite, per il tenore formale della decisione, possono essere compensate tra tutte le parti, con espressa declaratoria d’irripetibilità del contributo unificato versato.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile, per sopravvenuto difetto d’interesse.
Spese compensate e contributo unificato irripetibile.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 27 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Severini, Presidente, Estensore
Domenico De Falco, Consigliere
Danilo Cortellessa, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Paolo Severini |
IL SEGRETARIO