Ordinanza cautelare 12 novembre 2025
Sentenza 2 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5T, sentenza 02/04/2026, n. 6117 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 6117 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06117/2026 REG.PROV.COLL.
N. 12600/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 12600 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall’avv. Giovanni Profazio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Roma Capitale, in persona del sindaco in carica, rappresentata e difesa dall’avv. Andrea Camarda, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
della determinazione dirigenziale del 23.7.2025 (QC n. -OMISSIS-, notif. il 21.8.2025), di rigetto della domanda di assegnazione in regolarizzazione ex art. 22, co. 140 ss., l.r. Lazio 27 febbraio 2020, n. 1, per l’alloggio di edilizia residenziale pubblica sito in Roma, via -OMISSIS-, sc. -OMISSIS-, matr. -OMISSIS-.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 24 marzo 2026 la dott.ssa LI IC e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.
FATTO
1. Con ricorso notificato il 21.10.2025 e depositato il giorno seguente, la sig.ra -OMISSIS- ha impugnato la determina dirigenziale in epigrafe, con cui Roma Capitale ha rigettato la domanda di assegnazione in regolarizzazione ex art. 22, co. 140 ss., l.r. Lazio n. 1/2020, dell’alloggio parimenti indicato in epigrafe, risultando l’odierna ricorrente già assegnataria (per regolarizzazione in deroga ai sensi della l.r. n. 27/2006) di altro alloggio, sito in Roma, via -OMISSIS-.
1.1. Il ricorso è affidato ai motivi di seguito indicati:
“1. Eccesso di potere per nullità della motivazione, riconsegna dell’alloggio. Esimente” - si censura la motivazione del provvedimento, sostenendo che l’alloggio di via -OMISSIS-, sarebbe stato occupato abusivamente da terzi e che la responsabilità dell’accaduto non sarebbe imputabile alla ricorrente, quanto piuttosto a un ritardo nell’intervento del Comune a custodia del suo immobile; in ogni caso, la ricorrente si sarebbe trovata nella impossibilità di elevare una denuncia o un esposto sia in quanto non titolare dell’immobile sia in quanto sprovvista delle “cognizioni fattuali per poterlo fare” ; pertanto, si sarebbe limitata a riportare la circostanza all’ente (l’Ater) con il quale si raffrontava;
“2. Mancata comunicazione di avvio del procedimento amministrativo. Decadenza” - si lamenta sia la mancata comunicazione di avvio del procedimento (la ricorrente avrebbe avuto notizia del procedimento solo con la comunicazione della richiesta di osservazioni ex art. 10 bis , l. n. 241/90), sia la violazione del termine per provvedere, atteso che, “dal presunto avvio del procedimento, datato al più tardi al 22-12-2023 (giorno del preavviso di rigetto e relativa richiesta di osservazioni […] ) fino all’emanazione da parte del Comune della Deliberazione impugnata, 20-08-2025 (data di notifica), sarebbero trascorsi esattamente 606 giorni” ;
“3. Violazione di legge. Mancato riconoscimento in capo alla ricorrente del legittimo affidamento” - si censura, infine, la violazione del legittimo affidamento, vivendo la ricorrente in immobili di edilizia pubblica sin dal 1° gennaio 1993, cioè da oltre trent’anni, ed essendo la stessa residente nell’alloggio di cui chiede la regolarizzazione sin dal 24 dicembre 2012.
2. Roma Capitale si è costituita in resistenza, chiedendo il rigetto delle pretese della ricorrente.
3. Con ord. n. 618/2025, ritenuto che le esigenze cautelari manifestate dalla parte ricorrente fossero adeguatamente tutelabili con la sollecita definizione del giudizio nel merito, è stata fissata - per la relativa trattazione - l’udienza pubblica del 24.3.2026, all’esito della quale, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
2. L’art. 22, co. 141, lett. b), della l.r. Lazio n. 1/2020 subordina l’assegnazione in regolarizzazione, tra l’altro, al possesso del requisito di cui all’art. 11, co. 1, lett. d), l.r. Lazio n. 12/1999, consistente nell’ “assenza di precedente assegnazione in locazione ovvero in proprietà originaria, immediata o futura di alloggio realizzato con contributi pubblici e assenza di finanziamento agevolato in qualunque forma” .
2.1. La ratio sottesa alla previsione del requisito in parola è quella di non consentire a chi sia già stato assegnatario di un alloggio pubblico - dal quale non si sia allontanato per fatti oggettivi a sé non imputabili, quali la non agibilità ovvero il perimento - di avere il godimento di un ulteriore immobile a spese della collettività (cfr. il precedente della Sezione 26 novembre 2024, n. 21258, che rinvia a Tar Lazio, sez. II- quater , 4 agosto 2020, n. 8969), nonché “di evitare che i pretendenti la regolarizzazione possano, di fatto, scegliere la sistemazione più gradita, aggirando la rigida formalizzazione che presiede l’assegnazione e che costituisce presidio dell’interesse pubblico sottostante” (Tar Lazio, V str. , 23 novembre 2023, n. 17417 e giur. ivi richiamata).
2.2. Nel caso in esame, non è contestato che la sig.ra -OMISSIS- abbia già beneficiato in passato dell’assegnazione di un alloggio ER, ciò che, ai sensi del richiamato art. 22, co. 141, lett. b), l.r. n. 1/2020, preclude la regolarizzazione in sanatoria della successiva occupazione sine titulo dell’alloggio ER sito in Roma, -OMISSIS-
2.3. Né può rilevare la circostanza - addotta nel ricorso - di non aver potuto procedere alla formale riconsegna del primo immobile assegnatole, a cagione della sopravvenuta occupazione abusiva da parte di terzi (peraltro, neppure denunciata dalla stessa ricorrente), essendo tale elemento fattuale comunque inidoneo ad escludere l’effetto preclusivo della regolarizzazione in sanatoria discendente dalla menzionata disposizione di legge.
2.3.1. Non merita, infatti, accoglimento la tesi che inscrive l’occupazione abusiva da parte di terzi nel novero delle cause di inutilizzabilità del bene, che, a tenore dello stesso art. 11, co. 1, lett. d), l.r. n. 12/1999 ( “sempre che l’alloggio non sia utilizzabile o sia perito senza dar luogo al risarcimento del danno o sia stato espropriato per pubblica utilità” ), consentirebbero all’istante di non incorrere nella causa escludente de qua .
2.3.2. Al riguardo, si osserva che, stando a quanto si legge nel ricorso, la sig.ra -OMISSIS- “nelle osservazioni ex art. 10-bis L. 241/90 aveva a replicare di non aver potuto riconsegnare il primo alloggio semplicemente perché una volta avuto il nuovo alloggio si era spostata lì, ed al suo immediato ritorno aveva trovato il primo alloggio già occupato” (cfr. p. 2). Pertanto, lo spostamento nel nuovo alloggio non sarebbe stato necessitato dall’occupazione ad opera di terzi del primo alloggio, atteso che quest’ultimo sarebbe stato occupato solo successivamente al suo abbandono da parte della ricorrente.
2.3.3. Anche volendo prescindere da tale circostanza, si deve rilevare che nella cd. “esimente” della “inutilizzabilità” - posta dalla legge sullo stesso piano del perimento e dell’espropriazione per pubblica utilità e, dunque, da intendere quale impossibilità oggettiva di utilizzo dell’alloggio - non può rientrare l’occupazione di terzi: essa non rende, di per sé, inutilizzabile il bene in via permanente, atteso il potere/dovere dell’assegnatario/a di procedere - a tutela della propria condizione - a denunciare l’altrui condotta illecita alle competenti autorità (irrilevanti dovendosi considerare gli impedimenti, di mero fatto, rappresentati dalla sig.ra -OMISSIS-).
2.4. È, dunque, infondato il primo motivo di ricorso, non potendosi contestare a Roma Capitale di aver errato nel dare applicazione alle disposizioni richiamate.
3. Non merita accoglimento neanche la censura (di cui al secondo motivo) che si appunta sulla mancanza della comunicazione di avvio del procedimento; si tratta di omissione che non vizia il provvedimento, atteso che lo stesso ha natura vincolata (cfr. in una fattispecie analoga, il precedente della Sezione n. 21258/2024, cit.) e che, in ogni caso, ai sensi dell’art. 21- octies , co. 2, della l. n. 241/1990, “il provvedimento amministrativo non è comunque annullabile per mancata comunicazione dell’avvio del procedimento qualora l’amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato” .
4. Non è suscettibile di favorevole considerazione neanche l’ulteriore censura veicolata con il secondo motivo di ricorso, che ha ad oggetto la tempistica con cui l’Amministrazione ha riscontrato l’istanza.
4.1. Al riguardo, il Collegio richiama quanto già chiarito dalla Sezione (cfr. la sentenza n. 16153 del 6 settembre 2024 e giur. ivi menzionata; cfr. anche la sentenza n. 1835 del 28 gennaio 2025 e n. 13347 del 7 luglio 2025), in ordine alla circostanza che:
- “costituisce principio generale del diritto, di cui le previsioni dell’art. 2 della legge n. 241 del 1990 rappresentano ulteriore conferma a livello di normazione primaria, quello per cui i termini del procedimento amministrativo devono essere considerati ordinatori, ove non siano dichiarati espressamente perentori dalla legge” ;
- pertanto, “ferma restando - per l’eventualità del ritardo e in presenza dei presupposti di legge - l’esperibilità di rimedi risarcitori e/o indennitari, le disposizioni che stabiliscono il termine di conclusione del procedimento non ricollegano alla sua violazione un effetto di consumazione del potere” ;
- “ [i] l ritardo nella conclusione del procedimento di regolarizzazione in questione non può quindi giustificare, di per sé, l’annullamento del provvedimento impugnato” .
5. Né merita accoglimento la doglianza di violazione del legittimo affidamento (terzo motivo).
5.1. La giurisprudenza - dalla quale il Collegio non ravvisa ragioni per discostarsi - ha chiarito che, a seguito della presentazione di un’istanza di regolarizzazione, il tempo trascorso non determina il formarsi di un qualche affidamento (cfr. Cons. Stato, sez. V, 28 maggio 2024, n. 4711).
5.2. Più in generale, la mera inerzia da parte dell’Amministrazione nell’esercizio di un potere-dovere finalizzato alla tutela di rilevanti finalità di interesse pubblico non può radicare un affidamento di carattere “legittimo” né ingenerare un’aspettativa giuridicamente qualificata in capo all’occupante abusivo (cfr. ex multis le sentenze della Sezione 22 luglio 2024, n. 14974 e 24 novembre 2023, n. 17538, nonché la giurisprudenza ivi richiamata; cfr. anche Tar Lazio, V str., 29 novembre 2023, n. 17905).
6. Alla luce di tutto quanto esposto, il ricorso va respinto.
7. I profili di novità che caratterizzano l’oggetto della controversia giustificano la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio (Sezione Quinta Ter ), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art. 52, co. 1 e 2, del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (e degli artt. 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità della ricorrente e degli altri dati idonei a identificarla.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 marzo 2026 con l’intervento dei magistrati:
AN MA NG, Presidente FF
LI IC, Referendario, Estensore
Francesca Sbarra, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LI IC | AN MA NG |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.