Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 09/05/2025, n. 1174 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1174 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
Nella causa iscritta al R.G.L. n. 10084/2024 promossa da:
c.f. , ass. Avv. Antonio Papalia, Parte_1 C.F._1 domiciliato come da ricorso introduttivo;
- PARTE RICORRENTE -
C O N T R O
, , Controparte_1 Controparte_2 [...] ex art. 417 bis c.p.c. dalla dirigente dott.ssa e dalle CP_3 Controparte_4 funzionarie dott.sse e domiciliato come da memoria CP_5 Controparte_6 costitutiva;
- PARTE CONVENUTA -
All'esito della camera di consiglio, non essendo presenti le parti, la Giudice pronuncia la seguente sentenza contestuale, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., contenente il dispositivo e l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Torino Sezione Lavoro
Premesso: con ricorso depositato in data 6 dicembre 2024, ritualmente notificato, la sig.ra ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “
1. accertare e Parte_1 dichiarare - in accoglimento del primo motivo - il diritto dei ricorrenti alla Contr disapplicazione nei loro confronti della nota n. 11276 del 2024. 2. Accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti di vedersi riconosciuto detto titolo che nulla ha a che vedere con quanto riportato con la nota ministeriale n. 11276 del 2024.”.
Resiste il MIM.
La causa è stata decisa senza espletamento di attività istruttoria.
1
.
[...]
Fatta tale premessa, la ricorrente ha esposto di essere una docente in possesso di titolo di accesso alle graduatorie provinciali per le supplenze – GPS – e di aver presentato domanda di inserimento dichiarando il possesso del titolo rappresentato dalla partecipazione al corso di perfezionamento sulla metodologia CLIL, corrispondente a 60 CFU, tenuto dalla Scuola superiore per mediatori linguistici
“Don Domenico Calarco” di riconosciuta dal;
Controparte_8 CP_1 la ricorrente lamenta l'illegittimità della decurtazione dei tre punti aggiuntivi , in Contr relazione al predetto titolo, disposta dall' a seguito di parere reso l'11.6.2024 dal di cui chiede la disapplicazione. Controparte_9
In realtà, come rilevato dal convenuto, alcun punteggio è stato decurtato CP_1 alla ricorrente la quale, nel corrente anno scolastico, ha ottenuto un contratto di lavoro fino al termine delle attività didattiche presso il liceo Cavour di . CP_3
Fino ad ora, infatti, il ha proceduto con dei controlli a campione e la CP_1 posizione della ricorrente non è stata esaminata.
Tuttavia, sussiste un concreto interesse ad agire della ricorrente anche in vista del prossimo a.s.
considerato che
il con la memoria ha negato il diritto CP_1 rivendicato dalla ricorrente a vedersi riconoscere i 3 punti aggiuntivi per il predetto titolo.
Passando all'esame del merito, deve essere rilevato che analoga questione è stata esaminata e decisa dalla giurisprudenza amministrativa.
Si riportano, ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., le condivisibili motivazioni su cui si poggia la sentenza pronunciata dal TAR Lazio n. 17836/2024 del 15.10.2024:
“(…). In estrema sintesi, con il primo motivo di doglianza le parti ricorrenti affermano l'illegittimità dei provvedimenti impugnati in quanto l' Parte_2 avrebbe titolo, quanto meno, ad erogare dei corsi di perfezionamento sulla metodologia CLIL che il avrebbe correttamente Controparte_1 reputato di inserire tra i titoli accademici, professionali e culturali valutabili ai fini
2 dell'attribuzione di punteggio aggiuntivo in sede di graduatoria relativa al bando emesso con ordinanza n. 88/2024.
In particolare, secondo prospettazione attorea, la categoria di interesse è una di quelle previste al punto B13 delle tabelle ovverosia “positiva frequenza di corsi di perfezionamento sulla metodologia CLIL della durata pari a 60 CFU”. A ben vedere, tuttavia, in linea con quanto riferito dal Controparte_9 nella nota in contestazione n. 11276/2024 (doc. 1, ricorso), il Collegio reputa che non esista allo stato una fonte normativa che abiliti espressamente le Scuole superiori di mediazione linguistica a rilasciare la certificazione CLIL od organizzare corsi di perfezionamento in materia. Difatti, l'art. 14 del D.M. 10 settembre 2010, n.
249, prevede che, “1. Le universita' nei propri regolamenti didattici di ateneo possono disciplinare corsi di perfezionamento per l'insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera. Ai predetti corsi accedono gli insegnanti in possesso di abilitazione e di competenze certificate nella lingua straniera di almeno
Livello C1 del "Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue" pubblicato nel
2001 dal Consiglio d'Europa.
2. I percorsi formativi di cui al comma 1 sono istituiti per la scuola secondaria di secondo grado e prevedono l'acquisizione di almeno 60 crediti formativi comprensivi di un tirocinio di almeno 300 ore pari a 12 crediti formativi universitari.
3. Per garantire uniformita' tra i predetti corsi, le universita' si adeguano ai criteri stabiliti dal Controparte_10
con proprio decreto, sentito il Consiglio universitario nazionale.
4. A
[...] conclusione del corso, al candidato che supera con esito favorevole l'esame finale e' rilasciato il certificato attestante le acquisite competenze per l'insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera”; l'art. 5 del Decreto del Direttore generale n. 6/2012,nell'ambito della definizione degli aspetti caratterizzanti i corsi di perfezionamento per l'insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera, secondo la metodologia CLIL rivolti ai docenti in servizio nei licei e negli istituti tecnici (art. 1 – Oggetto) prevede che, “1 . I corsi di perfezionamento sono realizzati da strutture universitarie … individuate attraverso appositi bandi …”; nonché l'art. 4 del Decreto dipartimentale n. 1511 del 23 giugno 2022, anch'esso deputato a disciplinare gli aspetti caratterizzanti dei corsi di perfezionamento per la metodologia CLIL rivolti ai docenti in servizio nelle scuole dell'infanzia e primaria e dei corsi di perfezionamento per l'insegnamento con metodologia CLIL di discipline non linguistiche in lingua straniera rivolti ai docenti in servizio nelle scuole secondarie di primo e secondo (art.1 – Oggetto), prevede che, “1. I corsi di perfezionamento sono realizzati da Università statali e non statali legalmente
3 riconosciute, comprese le Università telematiche… individuate attraverso appositi bandi …”
Indi tutte le fonti richiamate ed indicate nel provvedimento ministeriale impugnato prevedono l'insegnamento riservato di questi specifici corsi cc.dd. CLIL o di perfezionamento di tale metodologia presso le Università, statali e non statali, e non anche presso le Scuole superiori di mediazione linguistica del tipo dello IUM
Academy School srl. Dalla medesima normativa in analisi si evince, inoltre, come le
Università che possono erogare tali insegnamenti debbano partecipare a bandi selettivi e rispondere a specifici criteri indicati dal al fine di garantire CP_1 uniformità tra i predetti corsi. Ciò, in ultima analisi, escluderebbe la possibilità, adombrata da parte ricorrente, che la legittimazione all'organizzazione di tali corsi potrebbe derivare automaticamente ed in via alternativa all'Istituto ricorrente per via dell'avere inserito tali insegnamenti nell'ambito del proprio Statuto, per essere
Istituto abilitato ad attivare corsi di studi equipollenti alle Classi di laurea L-12 e
LM-94 o per figurare nell'elenco dei soggetti “per la formazione del personale della scuola” ai sensi del decreto direttoriale del n. 13 del 5 Controparte_1 luglio 2013, proprio perché la facoltà di impartire corsi CLIL richiede per legge il processo di selezione sopra indicato anche per le stesse Università. Ed in tal senso vale anche richiamare il parere del Consiglio di Stato n. 47/2029 che, pur riconoscendo la collocazione di tali Scuole nell'ampio spettro del panorama universitario (perché è inconfutabile “che una scuola superiore non possa qualificarsi né paragonarsi ad un'università), ne chiarisce l'ambito operativo nel senso di limitarne la partecipazione al sistema universitario “nella misura in cui vi è stata legittimata…rilasciando titoli equipollenti alla laurea, ovviamente non magistrale”, ciò che, nel caso di specie, non risulta essere avvenuto nei termini richiesti dalla normativa vigente trattandosi di corsi specifici di insegnamento extra curricolare.
12.2 – Anche le ulteriori doglianze proposte nel ricorso introduttivo non appaiono fondate. 12.2.1 - Quanto al denunciato difetto di competenza del
[...]
, è appena il caso di rilevare che è proprio a tale Controparte_9
Amministrazione che è stata attribuita per legge la competenza a gestire ed CP_1 organizzare i corsi cc.dd. , con poteri di selezione in ordine alle Università in grado di somministrarli per assicurare l'uniformità degli stessi. Nessuna indebita incidenza è stata dunque posta in essere sul distinto potere esercitato dal
[...]
di prevedere tale titolo come fonte di punteggio Controparte_1 aggiuntivo in sede concorsuale. 12.2.3 – Di poi, in conseguenza di quanto sopra
4 specificato, priva di valore è la tesi prospettata nell'ulteriore motivo di gravame secondo la quale il avrebbe inteso escludere Controparte_9 la valenza legale dei corsi CLIL impartiti dalla Scuole superiori di mediazione linguistica solo con riferimento a quelli previsti dall'art. 14 del DM 249/2010 (e
DDMM citati) in quanto, in tutta evidenza, la nota in contestazione intende coprire l'intero spettro dei corsi di questo tipo, con e senza rilascio di certificazione (i.e. mera frequenza). Difatti il punto di vista dell'Amministrazione pare dirigersi non tanto e non solo sulla tipologia di corso, quanto a chiarire i soggetti che debbono essere all'uopo autorizzati a gestirli ed organizzarli. 12.2.4 – Infine, quanto alla lamentata disparità di trattamento in tesi subita dalle ricorrenti (e dagli altri insegnanti che hanno subito medio tempore per gli stessi motivi una decurtazione del proprio punteggio in occasione della menzionata tornata concorsuale di scorrimento delle graduatorie) essa si basa, a ben vedere, su uno stato di illegittimità (valorizzazione dei titoli CLIL rilasciati dalle Scuole superiori di mediazione linguistica) che evidentemente non può essere preso come parametro di riferimento. Infatti è principio consolidato nella giurisprudenza del Consiglio di
Stato quello secondo il quale, “il vizio di eccesso di potere per disparità di trattamento non può essere utilmente dedotto quando viene rivendicata l'applicazione in proprio favore di posizioni giuridiche riconosciute ad altri soggetti in modo illegittimo, in quanto, in applicazione del principio di legalità, la legittimità dell'operato dell'amministrazione non può comunque essere inficiata dall'eventuale illegittimità compiuta in altra situazione” (Consiglio di Stato , sez. VI , 30/12/2019 ,
n. 8893).”.
Si impone, pertanto, la reiezione della domanda.
In considerazione della novità della questione, le spese di lite tra le parti possono essere integralmente compensate.
P. Q. M.
Visto l'art. 429 c.p.c.: respinge il ricorso;
compensa le spese di lite tra le parti.
Torino, 9.5.2025
La Giudice
Sonia Salvatori
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